36.2009.139
Ricorso irricevibile. Decreto di completazione non ossequiato
7 settembre 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.139
Data decisione, Autorità:
07.09.2009, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. Decreto di completazione non ossequiato
IRRICEVIBILITÀ
art. 1segg LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.139
IR/lb
Lugano
7 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2009 di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto ed in diritto
- che
RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando
inadempienza da parte di CO 1 nell’evadere sue richieste di rimborso;
- che
il signor RI 1 ha prodotto all’assicuratore malattia una fattura per
prestazioni fornite dalla dott. __________ di __________ dal 19.11.2004 al
30.3.2005, fattura datata 29 aprile 2005;
- che
CO 1 ha trasmesso al ricorrente uno scritto segnalando il mancato riscontro, da
parte della dott. __________, della richiesta di informazioni supplementari per potersi determinare;
- che
lo scritto 24 giugno 2009 di CO 1 accenna alle prestazioni obbligatorie
previste dalla LAMal;
- che
lo scritto 7 luglio 2009 al Tribunale cantonale delle assicurazioni postula,
dopo una sommaria ed insufficiente esposizione dei fatti, una consulenza dal
Tribunale ciò che appare inammissibile non trovando applicazione l’art. 27
LPGA;
- che
lo scritto non appare chiaro il signor RI 1 non specifica di rivendicare
diritti in base all’assicurazione obbligatoria contro le malattie od in base
alle coperture complementari;
- che
Fatti
il signor RI 1 non ha esposto i fatti in maniera comprensibile;
- che
il riferimento fatto nel suo scritto alla Clinica __________ non è spiegato e
non pare avere nesso con le cure dentistiche segnalate;
- che
a norma di procedura il giudice delegato ha invitato RI 1 a completare il suo esposto
nel termine di 15 giorni con le seguenti indicazioni:
" (…)
il ricorso 7.7.2009 viene ritornato a RI 1 con l'invito a volere spiegare
dettagliatamente i fatti, specificando se faccia valere prestazioni solo in
virtù dell'assicurazione obbligatoria delle cure o anche in virtù di coperture
complementari. RI 1 vorrà poi spiegare le sue ragioni ed esporre precise
conclusioni producendo tutta la documentazione di rilievo;
(…)
RI 1 è avvisato che, in caso di inadempienza all'ordine contenuto nel
presente decreto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. (…)”
- che
l’atto 8 luglio 2009 del giudice delegato è rimasto senza seguito alcuno;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003);
- che
a norma di procedura il giudice delegato esamina il ricorso e, se lo stesso non
risponde ai presupposti procedurali dell’art. 3, lo ritorna al ricorrente
affinché lo emendi nel termine di 15 (quindici) giorni avvertendolo che, in
caso di inosservanza, il Tribunale non entrerà nel merito;
- che
RI 1 non ha emendato il testo e non ha dato tempestivo seguito all’invito del
giudice.
Ne
consegue che il gravame va dichiarato irricevibile senza seguito di tasse e spese
ma con l’invito a RI 1 a maggiore rigore e responsabilità verso l’autorità
giudiziaria.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster