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Decisione

36.2009.139

Ricorso irricevibile. Decreto di completazione non ossequiato

7 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il signor RI 1 non ha esposto i fatti in maniera comprensibile;

- che

il riferimento fatto nel suo scritto alla Clinica __________ non è spiegato e

non pare avere nesso con le cure dentistiche segnalate;

- che

a norma di procedura il giudice delegato ha invitato RI 1 a completare il suo esposto

nel termine di 15 giorni con le seguenti indicazioni:

" (…)

il ricorso 7.7.2009 viene ritornato a RI 1 con l'invito a volere spiegare

dettagliatamente i fatti, specificando se faccia valere prestazioni solo in

virtù dell'assicurazione obbligatoria delle cure o anche in virtù di coperture

complementari. RI 1 vorrà poi spiegare le sue ragioni ed esporre precise

conclusioni producendo tutta la documentazione di rilievo;

(…)

RI 1 è avvisato che, in caso di inadempienza all'ordine contenuto nel

presente decreto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. (…)”

- che

l’atto 8 luglio 2009 del giudice delegato è rimasto senza seguito alcuno;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003);

- che

a norma di procedura il giudice delegato esamina il ricorso e, se lo stesso non

risponde ai presupposti procedurali dell’art. 3, lo ritorna al ricorrente

affinché lo emendi nel termine di 15 (quindici) giorni avvertendolo che, in

caso di inosservanza, il Tribunale non entrerà nel merito;

- che

RI 1 non ha emendato il testo e non ha dato tempestivo seguito all’invito del

giudice.

Ne

consegue che il gravame va dichiarato irricevibile senza seguito di tasse e spese

ma con l’invito a RI 1 a maggiore rigore e responsabilità verso l’autorità

giudiziaria.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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