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Decisione

36.2009.14

Ricorso al TCA contro la fissazione dell'ammontare del sussidio LAMal in assenza di formale decisione impugnabile. Irricevibile. Rinvio degli atti all'amministrazione

5 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I signori __________ hanno comunicato all'amministrazione di non essere

d'accordo con il calcolo effettuato;

- che

non risulta, da parte dell'UAM, una reazione - sin qui - allo scritto dei

signori __________, in particolare non risulta essere stata emanata una

decisione formale relativa alla quantificazione della riduzione del premio con

l'indicazione precisa del suo calcolo;

- che,

con scritto 2 marzo 2009, i signori RI 1 e RI 2 si sono rivolti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni chiedendo di esaminare se "…i certificati

__________ …sono effettivamente giusti";

- che

non è stata chiesta all'amministrazione una presa di posizione;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

- che

i signori __________ non impugnano una decisione emessa su reclamo da parte

dell'amministrazione in materia di sussidi;

- che

il giudice non può, conseguentemente verificare l'entità del sussidio fissato

dall'amministrazione e comunicato agli assicurati da parte della __________;

- che

l'atto non può nemmeno essere considerato quale ricorso per denegata o ritardata

giustizia non essendo esplicito in questo senso e non potendo essere oggettivamente

considerato, il tempo trascorso dalla richiesta 21 gennaio 2009, come eccessivo

ed ingiustificato;

- che

si giustifica comunque la trasmissione di tutti gli atti (in originale)

trasmessi dai signori __________ al Tribunale cantonale delle assicurazioni,

all'Ufficio assicurazione malattia affinché provveda, in termini temporali il

più possibile contenuti, a verificare il calcolo dell'entità dell'aiuto

sociale, e ad emanare un provvedimento formale contemplante i rimedi di diritto,

con cui si giustifichi la fissazione dell'importo del sussidio concesso;

- che

il ricorso si rivela irricevibile, non si prelevano tasse e spese e non si riconoscono

ripetibili;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli

atti vengono trasmessi immediatamente all'Ufficio assicurazione malattia affinché

provveda all'emanazione di una formale decisione indicante i mezzi di impugnazione.

3.

Non

si prelevano tasse e spese e non vengono riconosciute ripetibili.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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