36.2009.14
Ricorso al TCA contro la fissazione dell'ammontare del sussidio LAMal in assenza di formale decisione impugnabile. Irricevibile. Rinvio degli atti all'amministrazione
5 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
36.2009.14
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro la fissazione dell'ammontare del sussidio LAMal in assenza di formale decisione impugnabile. Irricevibile. Rinvio degli atti all'amministrazione
DECISIONE SU RECLAMO
RICORSO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 76 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.14
ir/td
Lugano
5 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di fissazione
del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie, subordinatamente per denegata giustizia
considerato, in fatto
ed in diritto
- che,
per quanto noto a questo Tribunale alla luce della procedura formante l'inc.
36.2008.7, RI 2 e RI 1 hanno postulato - per il 2008 - la riduzione del premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;
- che
la domanda era stata respinta, inizialmente, dall'Ufficio assicurazione
malattia ed i signori __________ si erano rivolti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni con ricorso 9 gennaio 2008 invocando modifica delle condizioni
economiche per la soppressione della rendita suppletiva per coniuge ed
indicando entrate famigliari mensili di CHF 2'832.-;
- che
il TCA aveva stralciato dai ruoli quella procedura poiché l'UAM aveva annullato
il suo provvedimento concedendo il sussidio;
- che,
per l'anno 2009, - per quanto desumibile dagli atti prodotti dalla signora RI 1
- l'Ufficio assicurazione malattia ha emanato, il 30 ottobre 2008, una
decisione positiva concedendo l'aiuto sociale richiesto senza - come uso -
quantificarlo;
- che,
con l'emissione della polizza relativa all'anno 2009, i coniugi __________ hanno
appreso che l'entità del sussidio percepito ammonta a CHF 16.60 mensili ciascuno;
- che,
sempre per quanto desumibile dagli atti prodotti, essi evidenziano come (polizza
2008) l'anno precedente la riduzione assommava a CHF 216.- mensili per ogni
membro della famiglia;
- che,
con scritto 21 gennaio 2009, i signori RI 2 e RI 1 si sono rivolti all'Ufficio
assicurazione malattia invitando l'amministrazione a verificare la decisione
siccome "la nostra rendita è tutt'oggi uguale all'anno 2008".
Fatti
I signori __________ hanno comunicato all'amministrazione di non essere
d'accordo con il calcolo effettuato;
- che
non risulta, da parte dell'UAM, una reazione - sin qui - allo scritto dei
signori __________, in particolare non risulta essere stata emanata una
decisione formale relativa alla quantificazione della riduzione del premio con
l'indicazione precisa del suo calcolo;
- che,
con scritto 2 marzo 2009, i signori RI 1 e RI 2 si sono rivolti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni chiedendo di esaminare se "…i certificati
__________ …sono effettivamente giusti";
- che
non è stata chiesta all'amministrazione una presa di posizione;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che
i signori __________ non impugnano una decisione emessa su reclamo da parte
dell'amministrazione in materia di sussidi;
- che
il giudice non può, conseguentemente verificare l'entità del sussidio fissato
dall'amministrazione e comunicato agli assicurati da parte della __________;
- che
l'atto non può nemmeno essere considerato quale ricorso per denegata o ritardata
giustizia non essendo esplicito in questo senso e non potendo essere oggettivamente
considerato, il tempo trascorso dalla richiesta 21 gennaio 2009, come eccessivo
ed ingiustificato;
- che
si giustifica comunque la trasmissione di tutti gli atti (in originale)
trasmessi dai signori __________ al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
all'Ufficio assicurazione malattia affinché provveda, in termini temporali il
più possibile contenuti, a verificare il calcolo dell'entità dell'aiuto
sociale, e ad emanare un provvedimento formale contemplante i rimedi di diritto,
con cui si giustifichi la fissazione dell'importo del sussidio concesso;
- che
il ricorso si rivela irricevibile, non si prelevano tasse e spese e non si riconoscono
ripetibili;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli
atti vengono trasmessi immediatamente all'Ufficio assicurazione malattia affinché
provveda all'emanazione di una formale decisione indicante i mezzi di impugnazione.
3.
Non
si prelevano tasse e spese e non vengono riconosciute ripetibili.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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