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Decisione

36.2009.142

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera respinta perché l'assicurato non ha comprovato che l'assicurazione estera è equivalente a quella svizzera

8 ottobre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore

autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime

assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei

seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v)

i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o

di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione

malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti

Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per ’familiari’ si intendono quelle

persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b)

le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate

dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei

seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di

malattia:

Germania, Austria,

Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia

e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La domanda

aa) dev’essere

Considerandi

presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera;

quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine,

l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari

residenti nello stesso stato."

La

Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A

norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità

europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera

circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere

coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un

soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

In

queste condizioni, ritenuto che comunque il ricorrente non ha reso verosimile

l’equivalenza della sua assicurazione privata estera con quella svizzera, a

giusta ragione l’UAM ha respinto la domanda di esenzione.

Va

qui abbonanzialmente rilevato che in seguito al rifiuto di compilare il

formulario TI 9.2 e delle attestazioni lacunose rilasciate dall’assicuratore

estero non è neppure possibile esaminare se sono eventualmente date le

condizioni di esonero previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo dell’UAM merita

tutela, mentre il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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