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Decisione

36.2009.146

Ricorso non rispondente, formalmente, alle esigenze procedurali. Decreto di completazione. Termine non rispettato. Impugnativa irricevibile

30 settembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

36.2009.146

Data decisione, Autorità:

30.09.2009, TCA

Titolo:

Ricorso non rispondente, formalmente, alle esigenze procedurali. Decreto di completazione. Termine non rispettato. Impugnativa irricevibile

IRRICEVIBILITÀ

MOTIVAZIONE

RICORSO

art. 4 cpv. 3 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2009.146

ir/lb

Lugano

30 settembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 16 luglio 2009 formulato

da

RI 1

contro

la decisione emessa il 17 giugno 2009 su

reclamo dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501

Bellinzona

in materia di sussidi

considerato,

- che

RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 16

luglio 2009 indicando unicamente la sua volontà di impugnare la decisione

"del 31 marzo 2009" dell'UAM;

- che

l'UAM ha, in realtà, emanato una decisione su reclamo il 17 giugno 2009;

- che

con il suo ricorso RI 1 non indica nessun motivo alla base della sua

impugnativa, non esprime nessuna considerazione e non formula conclusioni;

- che

il giudice delegato ha ordinato la completazione e l'emendamento dell'esposto

con decreto 17 luglio 2009;

- che

al signor RI 1 è stato concesso un termine di 15 giorni, perentorio in virtù

dell'art. 4 cpv.3 LPrTCA, per produrre un atto conforme a procedura;

- che

il termine è scaduto infruttuoso dopo la decorrenza delle ferie giudiziarie a

fine agosto 2009;

- che,

nemmeno successivamente alla scadenza del termine e sino alla data di redazione

del presente, è giunto al Tribunale un emendamento conforme a procedura;

- che

l'impugnativa va, conseguentemente dichiarata irricevibile e la procedura stralciata

senza carico di tasse e spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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