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Decisione

36.2009.148

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del Tribunale federale

4 ottobre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,

alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in

parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti

d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.

43 LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore

di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio,

il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti

vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il

datore di lavoro dell’interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella

Considerandi

sfera d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), al quale domanderà la produzione della

tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato nel

suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010), e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie

anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese

che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16

della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,

al

ricorrente, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA) ridotte alla luce del fatto che le motivazioni contenute nel

gravame sono in tutto uguali a quelle di numerose altre procedure con

conseguenza di minore impegno di patrocinio, ritenuto inoltre che il 25

settembre 2009 si sono svolte, a __________, numerose udienze sul medesimo

contesto e relative a diversi patrocinati del sindacato qui rappresentante,

anche in questo caso con diminuzione significativa – per l'identità del tema –

dell'impegno di patrocinio,

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di

compensazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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