Lexipedia

Decisione

36.2009.149

Disdetta di un contratto assicurativo LCA da parte dell'assicurata. Assicuratore accetta la disdetta. Assicurata chiede di annullare la disdetta e l'assicuratore,a ragione,ritiene questa richiesta com

7 ottobre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a

conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3 Si

presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato

per iscritto delle questioni precise, non equivoche.".

Conformandosi a questa

norma, l'assicuratore ha

inviato all'attrice la proposta

d'assicurazione accompagnata da

una serie di questionari, fra i quali quello sul suo stato di salute (doc. A7)

e dentario (doc. A6), che un medico dentista ha provveduto a compilare

trattandosi di un nuovo contratto.

Una volta vagliati i

rischi, in virtù dell'art. 11

LCA:

" 1 L’assicuratore è tenuto a rilasciare allo stipulante

una polizza che accerti i diritti e gli obblighi delle parti. Egli ha diritto

di esigere dallo stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una tassa

per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il

Consiglio federale potrà fissare mediante ordinanza il massimo di questa tassa.

2

L’assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro

rimborso delle spese, una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di

assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l'assicurazione

fu conchiusa.".

Ovviamente, questa

norma si applica soltanto se l'assicuratore

ha deciso di concludere il contratto con il proponente. Altrimenti, qualora la

valutazione dei rischi dia esito negativo, nel senso che i fatti rilevanti

dichiarati dall'interessato nei

vari questionari non hanno convinto l'assicuratore, quest'ultimo

non è tenuto a vincolarsi contrattualmente. Infatti, l'art. 1 CO ricorda che il contratto non è perfetto se non quando i

contraenti abbiano manifestato concordemente, espressamente o tacitamente, la loro

reciproca volontà.

Nella fattispecie l'assicuratore malattia, dopo avere attentamente

valutato i rischi basandosi sui fatti importanti dichiarati negli appositi

formulari, ha deciso di non stipulare con l'attrice per il 2009 un contratto per le quattro coperture assicurative

complementari proposte.

Ora, conformemente al citato

Considerandi

art. 1 CO, ciò è ampiamente nelle facoltà di CO 1: significa infatti che, alla

luce delle risposte fornite dalla proponente, l'assicuratore non aveva (più) la volontà di vincolarsi ad essa.

Nell'evenienza concreta, la presa di posizione

del 16 marzo 2009 (doc. A9) dimostra – implicitamente - che parte convenuta non

è rimasta soddisfatta delle risposte fornite dall'assicurata nei questionari sullo stato di salute, dato che hanno

fatto sì che l'assicuratore ha risposto

negativamente alla sua richiesta di affiliazione.

La successiva missiva

del 18 maggio 2009 (doc. A1) chiarisce poi ulteriormente il motivo per cui l'assicuratore ha rifiutato di ripristinare

nel 2009 le coperture complementari in essere nell'anno precedente.

In conclusione,

quindi, in assenza di una concorde volontà, nessun contratto assicurativo

poteva essere giuridicamente validamente concluso fra entrambe le parti in causa.

Ne discende che la manifestazione

di volontà dell'assicuratore di

non entrare "nel merito della nuova proposta" (doc. A9), con

conseguente rifiuto dell'affiliazione

dell'attrice per l'anno 2009, rientra pienamente nelle sue prerogative

e non può quindi essere annullata.

Anche la scelta di non

specificare i motivi di un tale agire va tutelata giacché, nell'ambito della libertà contrattuale alla base

del diritto privato (art. 18 CO), qualora le rispettive volontà non portino

alla conclusione unanime di un contratto, nessuna norma - né l'art. 1 LCA, né l'art. 11 LCA e neppure i disposti del CO - prevede infatti che il

rifiuto dell'accettazione debba

essere giustificato.

8.

Riassumendo,

la disdetta che l'attrice ha

dato della sua polizza assicurativa vigente nel 2008 (doc. 1) è stata

validamente accettata dall'assicuratore.

Di conseguenza, le quattro coperture assicurative sono giunte regolarmente a

termine il 31 dicembre 2008.

La richiesta del 25

novembre 2008 di riattivarle va invece intesa come una proposta assicurativa

che l'assicuratore, dopo avere

debitamente valutato i rischi ad essa connessi, ha deciso di rifiutare, non

affiliando quindi l'attrice per

l'anno 2009. Questa presa di

posizione, giuridicamente corretta, non può dunque essere riformata a favore

dell'attrice, come da essa chiesto.

Stante quanto precede,

la petizione deve essere respinta.

9.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente

alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto

in materia di contratto d'assicurazione.

S'impone perciò di

notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma

elettronica e senza il nominativo dell'attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

4. Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster