36.2009.149
Disdetta di un contratto assicurativo LCA da parte dell'assicurata. Assicuratore accetta la disdetta. Assicurata chiede di annullare la disdetta e l'assicuratore,a ragione,ritiene questa richiesta com
7 ottobre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2009.149
Data decisione, Autorità:
07.10.2009, TCA
Titolo:
Disdetta di un contratto assicurativo LCA da parte dell'assicurata. Assicuratore accetta la disdetta. Assicurata chiede di annullare la disdetta e l'assicuratore,a ragione,ritiene questa richiesta come una nuova proposta assicurativa,che però rifiuta dopo la verifica dei rischi.Libertà contrattuale
CONTRATTO ASSICURATIVO
DISDETTA
art. 1 CO
art. 18 CO
art. 1 LCA
art. 2 LCA
art. 4 LCA
art. 11 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.149
TB
Lugano
7 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 luglio
2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1997, durante il 2008 era affiliata presso CO 1 per quattro
coperture complementari (doc. 1).
Con formulario datato
19 ottobre 2008 (doc. 2), __________ ha dato la disdetta per il 31 dicembre
2008 dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo LAMal e di tutte le assicurazioni
complementari secondo LCA, sia per sé stessa sia per la figlia RI 1, in qualità
di suo rappresentante legale. La disdetta assicurativa è stata spedita il 4 novembre
2008 (doc. 2) e ricevuta dall'assicuratore
il 6 novembre.
B. Il
7 novembre 2008 (doc. 3) l'assicuratore
ha confermato alla mamma la disdetta delle quattro coperture assicurative LCA
di RI 1 per il 31 dicembre 2008.
C. Con
raccomandata del 25 novembre 2008, spedita il 27 (doc. 4), __________, sempre
in nome e per conto della figlia, ha comunicato all'assicuratore che intendeva invece rimanere assicurata per le
precedenti quattro coperture complementari.
D. Il
3 dicembre 2008 (doc. A5) l'assicuratore
le ha quindi trasmesso una nuova proposta d'assicurazione (docc. A6-A8), che l'interessata, per il tramite di RA 1 di __________, gli ha rispedito il
6 marzo 2009 (doc. A4) debitamente compilata e chiedendo che le precedenti
coperture fossero ripristinate con effetto dal 1° gennaio 2009, dato che la
disdetta era stata notificata prima della scadenza legale del contratto.
Il 16 marzo 2009 (doc.
A9) CO 1 ha confermato la lettera del 7 novembre 2008 e non è entrata nel
merito della nuova proposta assicurativa.
A seguito di un
sollecito (doc. A3), il 18 maggio 2009 (doc. A1) l'assicuratore ha confermato la validità della disdetta per il 31 dicembre
2008, ribadendo che ha rifiutato il ripristino delle complementari sulla base
delle nuove proposte d'assicurazione
e della nuova valutazione del rischio.
E. Con
petizione del 29 luglio 2009 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha
chiesto che il provvedimento dell'assicuratore del 18 maggio 2009 di rifiutarle la copertura
assicurativa LCA, che peraltro non è stata motivata, venga annullata. Inoltre,
ha postulato che il TCA decida se la prassi adottata da CO 1 sia corretta,
visto che il contratto assicurativo era in essere fino al 31 dicembre 2008 e la
richiesta di ripristino è stata inoltrata entro tale data. Non era più
necessario valutare lo stato di salute e compilare i nuovi moduli della
proposta assicurativa. La copertura deve quindi esserle riattivata dal 1° gennaio
2009.
F. Nella
risposta del 3 settembre 2009 (doc. III) l'assicuratore ha proposto di respingere la petizione e di confermare
che le assicurazioni complementari dell'attrice sono state disdette per il 31 dicembre 2008. CO 1 ha rilevato
che la disdetta del 10 ottobre 2008 firmata dalla mamma dell'attrice ha comportato che le coperture sono
state validamente disdette per il 31 dicembre 2008. Lo scritto del 25 novembre
2008 vale quale proposta assicurativa che, per propria scelta, non è stata però
accettata.
L'attrice non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Oggetto
del ricorso è la non riammissione dell'attrice quale assicurata di CO 1 per le quattro coperture
complementari di cui disponeva già nel 2008 e che ella stessa, per il tramite
della mamma essendo minorenne, ha in un primo momento disdetto per il 31
dicembre 2008 ed in un secondo tempo ha chiesto di riattivare per il 1° gennaio
2009, alle medesime condizioni.
3. Innanzitutto
occorre evidenziare che la disdetta assicurativa data il 19 ottobre 2008 (doc.
2) da __________ per conto della figlia, che l'assicuratore ha ricevuto il 6 novembre 2008, ha giuridicamente
esplicato validamente i propri effetti al 31 dicembre 2008.
E ciò, indipendentemente
dal rispetto delle Condizioni generali per le assicurazioni malattia e
infortunio complementari del CO 1, edizione 01.07.2000 (doc. 10), ed in
particolare degli artt. 13 e 14 che trattano della disdetta del contratto d'assicurazione.
Non va infatti dimenticato
che l'assicuratore medesimo ha
deciso di accettare la disdetta del contratto d'assicurazione per il 31 dicembre 2008, senza curarsi del rispetto dei
termini contrattuali di disdetta. Pertanto, in virtù della libertà contrattuale
vigente nel diritto privato, ambito a cui appartiene anche la Legge sul contratto
d'assicurazione (LCA) che regge
il contratto assicurativo oggetto della disdetta, va ammessa la validità dell'accettazione della risoluzione del
contratto n. __________ decisa dall'assicuratore per la fine del 2008.
Pertanto, la lettera del
7 novembre 2008 (doc. 3) che CO 1 ha spedito all'attrice quale conferma della rescissione contrattuale va considerata
quale punto di riferimento per l'analisi della validità del contratto assicurativo sottoscritto dall'attrice nel 2009.
4. In
effetti, a seguito dell'accettazione
della rescissione contrattuale, l'attrice, sempre tramite la mamma __________, il 25/27 novembre 2008
(doc. 4) ha scritto all'assicuratore
che aveva "deciso di rimanere da voi assicurata" per le
medesime 4 coperture.
L'assicuratore le ha quindi trasmesso il 3
dicembre 2008 (doc. A5) la proposta d'assicurazione n. __________ valida dal 1° gennaio 2009, che l'interessata ha però rinviato, compilata e
sottoscritta, soltanto il 6 marzo 2009 (doc. A4). Questa proposta d'assicurazione comprendeva quella per un'assicurazione di cure dentarie (doc. A6)
con il relativo questionario dentario, la compilazione del formulario sui dati
amministrativi (doc. A7), la proposta per le assicurazioni complementari con la
distinta dei premi per le quattro coperture, il questionario sullo stato di
salute ed infine il riassunto della richiesta di offerta n. __________ (doc.
A8).
Vista la documentazione
ricevuta, parte convenuta non ha inteso concludere nuovo contratto.
5. Consensuale,
il contratto d'assicurazione è perfetto quando le parti hanno, reciprocamente
ed in modo concordante, manifestato la loro volontà (art. 1 CO). Ma la proposta
e l'accettazione sono soggette a particolari regole (DTF 120 II 133 consid. 3;
DTF 112 II 245 consid. II/1 pagg. 251 e 252).
Giusta l'art. 1 LCA,
colui che ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione
rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine
più breve per l'accettazione (cpv. 1); questo termine comincia a decorrere
dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore o al suo agente
(cpv. 3) ed il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore
non gli giunge prima della scadenza del termine (cpv. 4).
Invece, se la proposta
tende a prolungare o a modificare un contratto già in essere o a rimettere in
vigore un contratto sospeso, il silenzio dell'assicuratore nei quattordici
giorni di tempo vale quale accettazione, salvo che non si tratti di una
proposta di aumento della somma assicurata (art. 2 cpv. 1 e 3 LCA).
L'art. 2 LCA si
applica unicamente quando non è esclusa la possibilità di poter modificare un
contratto né per espresso accordo delle parti né se previsto dalle CGA (Stoessel
in: Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, N. 15 ad
art. 2 LCA, pag. 66).
Per proposta ai sensi
dell'art. 2 LCA si intende ogni manifestazione di volontà dell'assicurato che
necessita il consenso da parte dell'assicuratore, eccetto per i diritti che
l'assicurato può far valere unilateralmente (per esempio gli artt. 23, 50 e 90
LCA). Il termine di 14 giorni dell'art. 2 LCA comincia a decorrere dalla ricezione
da parte dell'assicuratore della proposta di modifica o di estensione (DTF 120
II 133 co nsid. 3).
6. In
specie è dunque necessario determinare se la lettera del 25 novembre 2008 (doc.
4) con cui l'attrice ha deciso
di mantenere le precedenti coperture assicurative complementari costituisce valida
revoca della disdetta che fa rinascere il precedente contratto oppure una proposta
per la conclusione di un nuovo contratto assicurativo.
D'avviso del TCA, accertato che la disdetta
del 19 ottobre 2008/ 4 novembre 2008 ha esplicato tutta la sua validità al
momento in cui l'assicuratore l'ha ricevuta, ossia il 6 novembre 2008 con effetto
al 31 dicembre 2008, non v'è
dubbio che il precedente contratto è giunto a termine il 31 dicembre 2008.
In questo senso, la
richiesta dell'attrice di riattivare
le quattro coperture in essere sino a fine 2008, seppure sia giunta ancora
prima della fine del contratto, non può in alcun modo annullare gli effetti
della disdetta che essa stessa ha dato, dal momento che, occorre ribadirlo, l'assicuratore ha accettato questa sua volontà
confermando espressamente il 7 novembre 2008 (doc. 3) la rescissione delle
assicurazioni complementari per il 31 dicembre 2008.
Di conseguenza, è
corretto che l'assicuratore
abbia interpretato lo scritto del 25 novembre 2008 come una richiesta di
offerta, a cui ha dato seguito il 3 dicembre 2008 inviando una proposta d'assicurazione per le medesime quattro
coperture, con validità dal 1° gennaio 2009.
Compilati e
sottoscritti gli appositi formulari, (soltanto) il 6 marzo 2009 (doc. A4) l'attrice ha inviato all'assicuratore la proposta di un contratto d'assicurazione, rimanendo quindi vincolata
per quattordici giorni ai sensi dell'art. 1 LCA.
Il 16 marzo 2009, ovvero
entro questo termine legale, CO 1 ha preso posizione riguardo a questa proposta
assicurativa ed ha deciso di non darvi seguito. Di conseguenza, non ha concluso
un nuovo contratto con l'attrice
né ha emesso la relativa polizza valida per il 2009.
Alla luce di questi
elementi, la summenzionata lettera del 25 novembre 2008 costituiva, a non
averne dubbio, la richiesta per la conclusione di un nuovo contratto assicurativo
e non invece una riattivazione del precedente, che è stato regolarmente
disdetto.
La circostanza che la
richiesta di ristabilire il contratto rescisso sia giunta prima che la
disdetta esplicasse i suoi effetti giuridici, ma non prima che la stessa
entrasse nella sfera dell'assicuratore che poi l'ha accettata, non ha alcuna
valenza.
7. Resta
dunque da esaminare se, correttamente, l'assicurazione malattia non sia entrata nel merito della nuova
proposta contrattuale, senza oltretutto, come ha osservato parte attrice,
motivare questa sua decisione.
L'art. 4 LCA tratta delle dichiarazioni
obbligatorie alla conclusione del contratto:
" 1 Il proponente deve dichiarare per iscritto
all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in
quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.
2 Sono rilevanti
Fatti
i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si
presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato
per iscritto delle questioni precise, non equivoche.".
Conformandosi a questa
norma, l'assicuratore ha
inviato all'attrice la proposta
d'assicurazione accompagnata da
una serie di questionari, fra i quali quello sul suo stato di salute (doc. A7)
e dentario (doc. A6), che un medico dentista ha provveduto a compilare
trattandosi di un nuovo contratto.
Una volta vagliati i
rischi, in virtù dell'art. 11
LCA:
" 1 L’assicuratore è tenuto a rilasciare allo stipulante
una polizza che accerti i diritti e gli obblighi delle parti. Egli ha diritto
di esigere dallo stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una tassa
per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il
Consiglio federale potrà fissare mediante ordinanza il massimo di questa tassa.
2
L’assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro
rimborso delle spese, una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di
assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l'assicurazione
fu conchiusa.".
Ovviamente, questa
norma si applica soltanto se l'assicuratore
ha deciso di concludere il contratto con il proponente. Altrimenti, qualora la
valutazione dei rischi dia esito negativo, nel senso che i fatti rilevanti
dichiarati dall'interessato nei
vari questionari non hanno convinto l'assicuratore, quest'ultimo
non è tenuto a vincolarsi contrattualmente. Infatti, l'art. 1 CO ricorda che il contratto non è perfetto se non quando i
contraenti abbiano manifestato concordemente, espressamente o tacitamente, la loro
reciproca volontà.
Nella fattispecie l'assicuratore malattia, dopo avere attentamente
valutato i rischi basandosi sui fatti importanti dichiarati negli appositi
formulari, ha deciso di non stipulare con l'attrice per il 2009 un contratto per le quattro coperture assicurative
complementari proposte.
Ora, conformemente al citato
Considerandi
art. 1 CO, ciò è ampiamente nelle facoltà di CO 1: significa infatti che, alla
luce delle risposte fornite dalla proponente, l'assicuratore non aveva (più) la volontà di vincolarsi ad essa.
Nell'evenienza concreta, la presa di posizione
del 16 marzo 2009 (doc. A9) dimostra – implicitamente - che parte convenuta non
è rimasta soddisfatta delle risposte fornite dall'assicurata nei questionari sullo stato di salute, dato che hanno
fatto sì che l'assicuratore ha risposto
negativamente alla sua richiesta di affiliazione.
La successiva missiva
del 18 maggio 2009 (doc. A1) chiarisce poi ulteriormente il motivo per cui l'assicuratore ha rifiutato di ripristinare
nel 2009 le coperture complementari in essere nell'anno precedente.
In conclusione,
quindi, in assenza di una concorde volontà, nessun contratto assicurativo
poteva essere giuridicamente validamente concluso fra entrambe le parti in causa.
Ne discende che la manifestazione
di volontà dell'assicuratore di
non entrare "nel merito della nuova proposta" (doc. A9), con
conseguente rifiuto dell'affiliazione
dell'attrice per l'anno 2009, rientra pienamente nelle sue prerogative
e non può quindi essere annullata.
Anche la scelta di non
specificare i motivi di un tale agire va tutelata giacché, nell'ambito della libertà contrattuale alla base
del diritto privato (art. 18 CO), qualora le rispettive volontà non portino
alla conclusione unanime di un contratto, nessuna norma - né l'art. 1 LCA, né l'art. 11 LCA e neppure i disposti del CO - prevede infatti che il
rifiuto dell'accettazione debba
essere giustificato.
8.
Riassumendo,
la disdetta che l'attrice ha
dato della sua polizza assicurativa vigente nel 2008 (doc. 1) è stata
validamente accettata dall'assicuratore.
Di conseguenza, le quattro coperture assicurative sono giunte regolarmente a
termine il 31 dicembre 2008.
La richiesta del 25
novembre 2008 di riattivarle va invece intesa come una proposta assicurativa
che l'assicuratore, dopo avere
debitamente valutato i rischi ad essa connessi, ha deciso di rifiutare, non
affiliando quindi l'attrice per
l'anno 2009. Questa presa di
posizione, giuridicamente corretta, non può dunque essere riformata a favore
dell'attrice, come da essa chiesto.
Stante quanto precede,
la petizione deve essere respinta.
9.
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente
alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto
in materia di contratto d'assicurazione.
S'impone perciò di
notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma
elettronica e senza il nominativo dell'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
4. Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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