36.2009.15
Impugnativa al TCA avverso semplice conteggio. Irricevibile. Atto neppure ammissibile quale ricorso per denegata giustizia in assenza di richiesta di emanazione di una decisione ed alla luce dei brevi
25 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
36.2009.15
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, TCA
Titolo:
Impugnativa al TCA avverso semplice conteggio. Irricevibile. Atto neppure ammissibile quale ricorso per denegata giustizia in assenza di richiesta di emanazione di una decisione ed alla luce dei brevissimi tempi delle comunicazioni
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
TRASMISSIONE ATTI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.15
ir/gm
Lugano
25 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2009 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
con atto 5 marzo 2009 RI 1 di __________ si è rivolta al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per "una decisione, a mio parere arbitraria"
della CO 1;
- che RI 1 ha
in particolare evidenziato come il suo dentista abbia riscontrato, durante una
visita, "un'infezione in profondità" che le provocava dolore;
- che per guarire
RI 1 ha dovuto essere operata dal dentista Dott. __________ di __________;
- che gli
interventi avvenuti il 4 novembre e nei giorni 9 e 12 dicembre 2008 sono stati
fatturati dal professionista il 2 marzo 2009 con l'esposizione di un importo
complessivo di CHF 579.15 per "Anestesia per infiltrazione",
"Resezione apicale" e per una radiografia;
- che,
considerando tali interventi a carico dell'assicuratore CO 1, RI 1 ha trasmesso
la fattura all'assicuratore che ne ha rifiutato l'assunzione con l'emanazione
Fatti
di un conteggio in cui è previsto che le prestazioni fatturate non sono prese a
carico nell'ambito della copertura assicurativa;
- che nel suo
ricorso/petizione 5 marzo 2009, RI 1 – senza specifica motivazione e senza fare
riferimento alle prestazioni obbligatorie rispettivamente a quelle complementari
– chiede "mi venga riconosciuto integralmente il lavoro eseguito dal Dott.
__________";
- che il
giudice delegato ha, il 6 marzo 2009, concesso alla ricorrente un termine di 15
giorni per emendare il suo testo e per completarlo;
- che copia
dello scritto 6 marzo 2009 è stata trasmessa all'assicuratore (servizio giuridico);
- che il 16
marzo 2009 __________ invece del completamento del ricorso ha fatto pervenire
al Tribunale cantonale delle assicurazioni la copia di uno scritto 16 marzo
2009 destinato all'assicuratore, copia da "allegare all'incarto
36.2009.15";
- che in tale
scritto all'assicuratore l'assicurata ribadisce che le spese di cura dell'infezione
in profondità dovrebbero essere assunte dall'assicuratore CO 1;
Considerandi
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che, nel
termine concesso dal giudice delegato conformemente all'art. 4 Lptca del 23
giugno 2008, RI 1 non ha emendato il suo esposto, non ha precisato se si tratti
di ricorso per denegata giustizia (ritenuta l'assenza di una decisione emessa
su opposizione da parte dell'assicuratore) rispettivamente una petizione fondata
sulle coperture complementari;
- che RI 1
non ha altrimenti giustificato la sua pretesa osservato come la copia dello
scritto 16 marzo 2009 destinato a CO 1 non sia sufficiente quale emendamento dell'impugnativa;
- che,
siccome decorso infruttuoso il termine, la procedura va stralciata dai ruoli
senza conseguenza di tasse e spese;
- che RI 1
potrà, in caso di emanazione di una decisione su opposizione che non la
soddisfacesse, ulteriormente adire questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni;
- che,
d'altro canto, all'assicuratore, che riceve copia della presente, deve essere
sin d'ora chiara la necessità di emanare una decisione formale in tempi
contenuti;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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