36.2009.154
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13 ottobre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2009.154
Data decisione, Autorità:
13.10.2009, TCA
Titolo:
Sussidio 2009 per coniugi. Superamento del limite di reddito con la IC 2006. Non procedere con il calcolo autonomo del reddito perché i redditi 2009 superano i redditi IC 2006. Presunto errore nella IC 2006 non dimostrato dai ric. né ammesso da UT. Lasciata aperta la questione sulla prassi dell'UAM
FAMIGLIA
PREMIO
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 25 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 29 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.154
TB
Lugano
13 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 luglio 2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Beneficiari
di prestazioni complementari all'AVS fino al 31 dicembre 2008, e quindi anche del pagamento del
premio dell'assicurazione
malattia, il 26 marzo 2009 (doc. 1) RI 1 hanno chiesto all'Ufficio assicurazione malattia di concedere
loro la riduzione del premio LAMal per il 2009.
B. Con
decisione del 29 maggio 2009 (doc. B2), confermata con decisione su reclamo
dell'8 luglio 2009 (doc. B1), l'UAM ha negato agli assicurati il diritto al
sussidio, poiché il reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione
IC 2006 è pari a Fr. 37'000.-
e quindi supera il limite per coniugi di Fr. 32'000.-.
C. Il
3 agosto 2009 (doc. I) gli assicurati hanno formulato ricorso contro il rifiuto
della riduzione del premio per il 2009, argomentando di avere erroneamente
omesso di dichiarare nella tassazione fiscale 2006 il versamento di Fr. 10'922,35 quale pagamento del debito
ipotecario su due particelle site a __________. Hanno poi evidenziato che la
loro situazione finanziaria traspare dalla tassazione IC 2008, avente un
imponibile di Fr. 32'000.-.
D. Con
risposta del 27 agosto 2009 (doc. V) l'Ufficio assicurazione malattia ha proposto di respingere il ricorso;
da un lato, poiché il reddito determinante di Fr. 37'000.- supera il limite di reddito di Fr. 32'000.- per coniugi; d'altro lato, siccome non è possibile procedere all'accertamento autonomo del reddito dei
ricorrenti, dato che né non v'è
stata una diminuzione dei loro redditi netti rispetto alla tassazione IC 2006
né l'aumento dei debiti privati
costituisce una diminuzione dei valori di sostanza giusta l'art. 31 lett. o RLCAMal. Infine, la
notifica di tassazione IC 2006 è cresciuta in giudicato e pertanto, l'UAM non può scostarsi dalla sua applicazione,
fatto salvo se la stessa autorità fiscale attesti l'esistenza di un errore manifesto, ciò che in concreto non è però avvenuto.
Fatti
I ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi
di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
3.
L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a
partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e
verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla
riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari.".
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS,
non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di
sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
4.
Nel
caso in esame, gli insorgenti vanno considerati quale famiglia ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal, essendo coniugati.
Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 32'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal
ed art. 1 lett. d DE del 18 ottobre 2008).
Il diritto alla
riduzione del premio LAMal dei ricorrenti risulta dunque dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale
stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).
L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce della notifica
di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo i ricorrenti dal diritto alla riduzione del
premio di cassa malati per il 2009, siccome il reddito imponibile accertato dal
competente Ufficio di tassazione ammonta a Fr. 36'900.- (doc. 4) che, arrotondato al mille franchi superiore come imposto
dalla legge, conduce ad un reddito determinante di Fr. 37'000.-. Pertanto, la domanda di sussidio è
stata respinta, a motivo che il citato limite di Fr. 32'000.- è stato superato.
Alla luce delle norme
esposte, questo procedere è corretto. La riduzione del premio dell'assicurazione malattia deve perciò essere
negata ai ricorrenti per il superamento del limite di reddito.
Inoltre, con l'emanazione della decisione su reclamo,
accertato che il reddito netto conseguito nel 2009 (Fr. 39'864.-) era superiore a quello risultante
dalla notifica di tassazione 2006 (Fr. 37'596.-), l'UAM non ha
proceduto con l'accertamento
autonomo del reddito lordo degli assicurati con successiva conversione.
Anche questa
considerazione va tutelata.
Infatti, l'art. 31 lett. m RLCAMal esige una diminuzione del reddito netto da
attività dipendente o indipendente oppure del reddito da pensioni, rendite od
assegni, che in specie non c'è stata.
Ne discende, dunque,
che fa stato la notifica di tassazione IC 2006, e meglio il reddito
determinante di Fr. 37'000.- da
essa derivante. Attestandosi quindi a questa cifra, in virtù dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal tale reddito
determinante, occorre ribadirlo, non permette effettivamente ai coniugi
ricorrenti di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il
2009.
5.
I
ricorrenti hanno tuttavia contestato l'ammontare del
reddito imponibile dell'IC 2006, sostenendo che hanno erroneamente omesso di
dichiarare il pagamento di Fr. 10'922,35 quali oneri ipotecari (doc. A3),
essendo usufruttuari dell'immobile che abitano.
Contestualmente al
ricorso, gli assicurati hanno trasmesso i giustificativi dei versamenti effettuati
alla proprietaria del fondo nonché debitrice del debito ipotecario verso la
banca (doc. A2).
Preso atto di questa
circostanza, l'UAM non ha
ritenuto di dovere applicare in specie la propria prassi adottata in tali
situazioni. Essa prevede che se l'autorità fiscale rilascia una dichiarazione scritta in relazione
agli errori manifesti e debitamente comprovati in cui viene indicato l'ipotetico valore del reddito imponibile e
della sostanza imponibile per l'imposta cantonale, il diritto al sussidio viene stabilito al di
fuori della tassazione applicabile cresciuta in giudicato. A suo dire, infatti,
i ricorrenti non hanno prodotto alcuna attestazione dell'autorità fiscale che permetterebbe di considerare
in modo inequivocabile che la tassazione 2006 fosse manifestamente errata.
In merito a
quest'argomento, va qui evidenziato che per costante giurisprudenza (fra le ultime: STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; fra le prime: STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28),
ogni tassazione è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata
dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.
L'autorità di giudizio
non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, a meno che
essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105).
In concreto, come ha
ben fatto osservare l'amministrazione,
risulta che la notifica di tassazione IC 2006, emessa il 28 novembre 2007, è
cresciuta incontestata in giudicato (doc. 4). Nemmeno vi sono attestazioni
della competente autorità fiscale che certificano quello che i ricorrenti sostengono.
Non v'è dunque alcuna certezza
in merito all'esito di un eventuale
reclamo in ambito fiscale da parte degli interessati circa quest'argomentazione.
I ricorrenti non hanno
infatti saputo comprovare che la notifica di tassazione applicabile per il
diritto alla riduzione dei premi LAMal per il 2009 fosse manifestamente errata.
Ne discende che il
principio secondo cui ogni tassazione è presunta conforme alla realtà e
l'amministrazione ed il giudice ne sono vincolati, va qui seguito. Pertanto, la
IC 2006 esplica validamente tutti i suoi effetti giuridici e gli assicurati non
possono (più) metterne in dubbio l'esattezza.
Questo Tribunale si è
già espresso in tal senso nella recente STCA del 17 agosto 2009 (36.2009.36).
Alla stessa stregua, non
occorre nemmeno qui valutare se la prassi dell'UAM riguardo alla validità di
attestazioni fiscali successive alla crescita in giudicato delle decisioni
fiscali sia conforme alla giurisprudenza e debba, o meno, essere confermata, e
ciò alla luce dell'esito del ricorso.
Di conseguenza, per il
diritto alla riduzione di premio va ritenuto il reddito imponibile di Fr. 36'900.- stabilito nella IC 2006 dal
competente Ufficio di tassazione, che non permette di concedere all'assicurato ed a sua moglie il sussidio per
il 2009. Va ancora aggiunto che l'ammortamento di un debito non costituisce diminuzione
della sostanza e non permette il calcolo autonomo del reddito da parte
dell'amministrazione.
6.
Va
infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembrano richiedere gli
insorgenti, fare uso della decisione di tassazione IC 2008 riferita ad un altro
periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante
altre successive (fra le ultime: STCA del 17 agosto 2009, 36.2009.36; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162) - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo
cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.
49.
LCAMal). (…).".
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio
per l'anno 2009 il Consiglio di
Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di
tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2008 allegata dai ricorrenti durante l'istruttoria
amministrativa (doc. 2) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto alla riduzione del premio
per il 2009, anche se più attuale e più favorevole (reddito imponibile
di Fr. 22'300.-).
7.
Stanti
le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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