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Decisione

36.2009.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi

di prova (doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere

salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell'assicurato in caso

di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009,

il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di

calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato

il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde

alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre

tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,

così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal.

3.

L'amministrazione fa quindi di principio capo

ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia

quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve

scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il

reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a

partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e

verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla

riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le

modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a) delle persone soggette all'imposta

cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle

persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in

altri casi particolari.".

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va

accertato autonomamente dall'Istituto

delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso

del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,

nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai

sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione

dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS,

non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o) diminuzione importante dei valori di

sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,

e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In

questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di

sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento

dell'istanza.".

4.

Nel

caso in esame, gli insorgenti vanno considerati quale famiglia ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal, essendo coniugati.

Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 32'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal

ed art. 1 lett. d DE del 18 ottobre 2008).

Il diritto alla

riduzione del premio LAMal dei ricorrenti risulta dunque dalla somma arrotondata

al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale

stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce della notifica

di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo i ricorrenti dal diritto alla riduzione del

premio di cassa malati per il 2009, siccome il reddito imponibile accertato dal

competente Ufficio di tassazione ammonta a Fr. 36'900.- (doc. 4) che, arrotondato al mille franchi superiore come imposto

dalla legge, conduce ad un reddito determinante di Fr. 37'000.-. Pertanto, la domanda di sussidio è

stata respinta, a motivo che il citato limite di Fr. 32'000.- è stato superato.

Alla luce delle norme

esposte, questo procedere è corretto. La riduzione del premio dell'assicurazione malattia deve perciò essere

negata ai ricorrenti per il superamento del limite di reddito.

Inoltre, con l'emanazione della decisione su reclamo,

accertato che il reddito netto conseguito nel 2009 (Fr. 39'864.-) era superiore a quello risultante

dalla notifica di tassazione 2006 (Fr. 37'596.-), l'UAM non ha

proceduto con l'accertamento

autonomo del reddito lordo degli assicurati con successiva conversione.

Anche questa

considerazione va tutelata.

Infatti, l'art. 31 lett. m RLCAMal esige una diminuzione del reddito netto da

attività dipendente o indipendente oppure del reddito da pensioni, rendite od

assegni, che in specie non c'è stata.

Ne discende, dunque,

che fa stato la notifica di tassazione IC 2006, e meglio il reddito

determinante di Fr. 37'000.- da

essa derivante. Attestandosi quindi a questa cifra, in virtù dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal tale reddito

determinante, occorre ribadirlo, non permette effettivamente ai coniugi

ricorrenti di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il

2009.

5.

I

ricorrenti hanno tuttavia contestato l'ammontare del

reddito imponibile dell'IC 2006, sostenendo che hanno erroneamente omesso di

dichiarare il pagamento di Fr. 10'922,35 quali oneri ipotecari (doc. A3),

essendo usufruttuari dell'immobile che abitano.

Contestualmente al

ricorso, gli assicurati hanno trasmesso i giustificativi dei versamenti effettuati

alla proprietaria del fondo nonché debitrice del debito ipotecario verso la

banca (doc. A2).

Preso atto di questa

circostanza, l'UAM non ha

ritenuto di dovere applicare in specie la propria prassi adottata in tali

situazioni. Essa prevede che se l'autorità fiscale rilascia una dichiarazione scritta in relazione

agli errori manifesti e debitamente comprovati in cui viene indicato l'ipotetico valore del reddito imponibile e

della sostanza imponibile per l'imposta cantonale, il diritto al sussidio viene stabilito al di

fuori della tassazione applicabile cresciuta in giudicato. A suo dire, infatti,

i ricorrenti non hanno prodotto alcuna attestazione dell'autorità fiscale che permetterebbe di considerare

in modo inequivocabile che la tassazione 2006 fosse manifestamente errata.

In merito a

quest'argomento, va qui evidenziato che per costante giurisprudenza (fra le ultime: STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; fra le prime: STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28),

ogni tassazione è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata

dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.

L'autorità di giudizio

non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, a meno che

essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105).

In concreto, come ha

ben fatto osservare l'amministrazione,

risulta che la notifica di tassazione IC 2006, emessa il 28 novembre 2007, è

cresciuta incontestata in giudicato (doc. 4). Nemmeno vi sono attestazioni

della competente autorità fiscale che certificano quello che i ricorrenti sostengono.

Non v'è dunque alcuna certezza

in merito all'esito di un eventuale

reclamo in ambito fiscale da parte degli interessati circa quest'argomentazione.

I ricorrenti non hanno

infatti saputo comprovare che la notifica di tassazione applicabile per il

diritto alla riduzione dei premi LAMal per il 2009 fosse manifestamente errata.

Ne discende che il

principio secondo cui ogni tassazione è presunta conforme alla realtà e

l'amministrazione ed il giudice ne sono vincolati, va qui seguito. Pertanto, la

IC 2006 esplica validamente tutti i suoi effetti giuridici e gli assicurati non

possono (più) metterne in dubbio l'esattezza.

Questo Tribunale si è

già espresso in tal senso nella recente STCA del 17 agosto 2009 (36.2009.36).

Alla stessa stregua, non

occorre nemmeno qui valutare se la prassi dell'UAM riguardo alla validità di

attestazioni fiscali successive alla crescita in giudicato delle decisioni

fiscali sia conforme alla giurisprudenza e debba, o meno, essere confermata, e

ciò alla luce dell'esito del ricorso.

Di conseguenza, per il

diritto alla riduzione di premio va ritenuto il reddito imponibile di Fr. 36'900.- stabilito nella IC 2006 dal

competente Ufficio di tassazione, che non permette di concedere all'assicurato ed a sua moglie il sussidio per

il 2009. Va ancora aggiunto che l'ammortamento di un debito non costituisce diminuzione

della sostanza e non permette il calcolo autonomo del reddito da parte

dell'amministrazione.

6.

Va

infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembrano richiedere gli

insorgenti, fare uso della decisione di tassazione IC 2008 riferita ad un altro

periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante

altre successive (fra le ultime: STCA del 17 agosto 2009, 36.2009.36; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162) - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In

altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003

(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri

rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo

cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.

49.

LCAMal). (…).".

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio

per l'anno 2009 il Consiglio di

Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di

tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2008 allegata dai ricorrenti durante l'istruttoria

amministrativa (doc. 2) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto alla riduzione del premio

per il 2009, anche se più attuale e più favorevole (reddito imponibile

di Fr. 22'300.-).

7.

Stanti

le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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