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Decisione

36.2009.155

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. In ambito di riduzione

mammaria femminile, nella sentenza K 94/04 del 26 settembre 2005, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito:

"

(…)

3.3.2 Si les médecins de l'intimée sont arrivés à

la conclusion que la réduction mammaire était indiquée pour agir sur les

troubles au niveau cervical et dorsal, ils ne se sont cependant jamais

prononcés sur l'éventualité d'une autre forme de traitement visant un but

identique. A cet égard, l'intimée soutient que ses médecins auraient estimé inutile

un traitement conservateur (prescription de médicaments, physiothérapie)

puisqu'elle souffrait d'hypertrophie mammaire. Une telle conclusion ne peut

toutefois pas se déduire des rapports des docteurs B.________ et F.________.

Les praticiens ne se sont pas exprimés sur la question de savoir si les

douleurs scapulo-cervicales et lombaires dont se plaignait leur patiente

pouvaient avoir une origine indépendante de l'hypertrophie mammaire et si des

mesures conservatives auraient pu être envisagées en tant qu'alternative

efficace à l'intervention chirurgicale. Selon le médecin-conseil de la

recourante, l'origine des troubles pouvait aussi être liée exclusivement au problème

de dos de l'intimée (hyperlordose lombaire), indépendamment de l'hypertrophie

mammaire, et un traitement conservateur aurait pu être instauré (avis du 19

septembre 2003). A défaut d'indication plus précise sur ces points, il n'est

pas possible de se prononcer sur le caractère approprié de la réduction

mammaire au sens où l'entend la jurisprudence (supra consid. 3.2). Il convient

donc de renvoyer la cause à la recourante pour instruction complémentaire sur

ces questions et nouvelle décision.” (…) (sottolineature della redattrice)

Inoltre, con sentenza K 147/05 del 7 agosto 2006, il TFA ha così affermato:

"

(…)

3.

3.1 En vertu de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le

droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations

(1ère phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les

intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (2ème

phrase). De leur côté, les assurés doivent collaborer gratuitement à

l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1

LPGA); en particulier, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit

fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit

et fixer les prestations dues. D'après l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine

les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille

les renseignements dont il a besoin (principe inquisitoire; voir ATF 125 V 195

consid. 2 et les références). Le principe de la bonne foi impose cependant aux

assureurs et aux assurés de se comporter les uns vis-à-vis des autres de

manière loyale (ATF 108 V 88 consid. 3a et les références).

3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine,

l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé

que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde

sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF

126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III

324 consid. 3.2 et 3.3).

(…)

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante présentait une surcharge pondérale au moment de l'intervention. Cela

étant, le docteur Z.________ a répété à plusieurs reprises que l'hypertrophie

mammaire engendrait des troubles physiques qui justifiaient, par leur

intensité, l'intervention qu'il avait effectuée. Or, au vu de la quantité non

négligeable de tissus mammaires retirés - près de 2 kg -, ce point de vue

apparaît de prime abord défendable. Cela étant, le dossier, tel qu'il a été

instruit par la caisse et la juridiction cantonale, qui n'ont recueilli aucune

information complémentaire auprès des médecins traitants de l'assurée, ne

permet pas d'établir, au degré de vraisemblance requis, si les conditions

posées à la prise en charge d'une mammoplastie de réduction par l'assurance

obligatoire des soins étaient réunies ou non. Sur la base des renseignements

Considerandi

médicaux versés au dossier, on ne saurait en effet considérer, sans de plus

amples informations, que les troubles décrits par le docteur Z.________

n'avaient pas valeur de maladie au sens juridique, ainsi que l'ont pourtant retenu

les premiers juges, ou qu'ils devaient être attribués de manière prépondérante

à la surcharge pondérale de la recourante, comme l'a suggéré la caisse. En

fait, en ne procédant en cours de procédure à aucune mesure d'instruction, tout

en reportant le fardeau de la preuve sur l'assurée, la caisse, puis la

juridiction cantonale, ont violé le principe inquisitoire qui régit la

procédure dans le domaine des assurances sociales.

Pour ces raisons, il convient de retourner le

dossier à la caisse afin qu'elle complète son dossier au sens de ce qui

précède. Le cas échéant, il appartiendra à la caisse de se prononcer également

sur le caractère approprié de la mammoplastie de réduction au sens où l'entend

la jurisprudence.” (sottolineature della redattrice)

2.9

In concreto

questo Tribunale, chiamato a stabilire se l'ammi-nistrazione ha valutato correttamente l'intera fattispecie, deve constatare che i fatti non sono

stati sufficientemente acclarati dall'assicuratore al quale incombe, come visto, in applicazione della

massima inquisitoria (art. 43 cpv. 1 LPGA), un accertamento completo della

fattispecie (STFA K 147/05 del 7 agosto 2006, STFA K 94/04 del 26 settembre

2005).

Dagli atti emerge infatti che la Cassa malati si

è sì basata su quanto asserito dal proprio medico fiduciario, ma senza indagare

accuratamente il caso in esame.

Non va dimenticato che il 13 febbraio 2009 (doc.

14) il dr. med. __________ aveva peraltro già proposto alla Cassa malati di

raccogliere informazioni riguardanti l'altezza ed il peso dell'assicurato, i valori del fegato gamma gt e gpt, i problemi endocrinologici

che potrebbero essere causa di una ginecomastia, quali medicamenti assumeva l'interessato, nonché la documentazione

fotografica e la descrizione dei disturbi di cui egli soffriva.

Inoltre, anche l'8 aprile 2009 (doc. 20) un secondo medico di fiducia, interpellato direttamente

dal primo, ha consigliato a quest'ultimo di chiedere al dr. med. __________ o al medico di famiglia delle

precisazioni anamnestiche riguardo alla sua situazione, in particolare se aveva

dolori e se sì da quanto tempo, sugli esami eseguiti, specialmente

endocrinologici e sui medicamenti presi negli ultimi anni, soprattutto anti-dolorifici.

Tuttavia, rifacendosi al successivo breve

rapporto del dr. med. __________ (doc. 21), la Cassa malati si è limitata a

chiedere al primario di ginecologia ed ostetricia il risultato degli esami endocrinologici

e quali disturbi lamentava l'interessato

prima dell'operazione. Dalla

documentazione agli atti non risulta invece che l'assicuratore abbia preteso informazioni circa i medicamenti che

avrebbe assunto in passato, né tanto meno riguardo alla presenza e durata dei

disturbi, come suggeritogli sia dal dr. med. __________ (doc. 14) sia dal dr.

med. __________ (doc. 20).

Questi dati, come visto, sono per contro molto

importanti per una ginecomastia. Essi permettono infatti di comprenderne l'origine e la natura che, il più delle

volte, è proprio dovuta all'assunzione

di determinati medicamenti (cfr. Praxis citata).

Anche i valori ormonali erano indispensabili per

potere qualificare e capire il tipo di ginecomastia di cui era affetto il

ricorrente ed altresì per poterla curare con i farmaci adeguati prima di procedere,

se del caso, con un intervento chirurgico.

Soprattutto, l'assicuratore malattia avrebbe dovuto interpellare tutti i

medici curanti dell'interessato

e quindi anche il prof. dr. med. __________ che l'ha operato. CO 1 avrebbe dunque dovuto chiedere ragguagli anche al

chirurgo plastico circa gli esami che ha effettuato sul paziente, i problemi

endocrinologici, i medicamenti eventualmente assunti, i disturbi di cui

eventualmente soffriva e da quanto tempo essi esistevano.

Queste informazioni erano strettamente necessarie

per determinare se la mastectomia sottocutanea bilaterale era effettivamente appropriata

alle circostanze.

In altre parole, occorreva verificare se inizialmente

l'assicurato era stato

sottoposto ad una terapia ormonale ed in caso affermativo quale ne era la causa

e quale il rimedio adottato, oltre alla durata della cura stessa.

Se e solo se, dopo 12 mesi di terapia, la

ginecomastia persisteva o v'erano

addirittura delle controindicazioni a procedere con l'assunzione di determinati farmaci, quali il Tamoxifen, allora l'operazione di mastectomia risultava essere

appropriata e in tal caso poteva essere riconosciuta dalla Cassa malati.

Riassumendo, la Cassa malati ha sì dato seguito

al suo obbligo inquisitorio, però soltanto parzialmente. Importanti elementi

non sono stati in effetti accertati a discapito della chiarezza della fattispecie.

Va comunque dato atto che un tentativo di

chiarimento del caso è stato in parte fatto (doc. 22). Fondandosi sul parere di

esperti, la Cassa malati ha almeno chiesto ai medici curanti del ricorrente il

risultato degli esami endocrinologici e di quali disturbi egli soffriva prima

di effettuare l'intervento di

mastectomia, ma gli specialisti, ed in particolare il dr. med. __________, non

sono stati collaborativi con l'assicuratore

malattia, rispondendo sinteticamente (e malamente). È significativa, al

riguardo, la richiesta della Cassa malati dell'11 maggio 2009, che il 20 maggio successivo (doc. 23) ha ricevuto dal

primario di ginecologia ed ostetricia una risposta inadeguata dal profilo

medico.

In queste circostanze, tuttavia, al fine di

chiarire ulteriormente la questione dando seguito ai consigli ricevuti dai suoi

due medici fiduciari, l'assicuratore

malattia avrebbe dovuto procedere alla richiesta di ulteriori informazioni

laddove riteneva che gli attestati prodotti non fossero soddisfacenti, poiché

scarni, per stabilire la necessità o no dell'operazione. La Cassa malati avrebbe pertanto dovuto insistere presso

il primario per ottenere i necessari chiarimenti.

Inoltre, onde accertare meglio tutti i fatti

topici, avrebbe dovuto interpellare anche il chirurgo plastico, che

probabilmente conosceva la problematica più da vicino e da più tempo.

L'essersi accontentata di ottenere le fotografie pre-intervento come

pure le misure del peso e dell'altezza

dell'insorgente e la comunicazione

di assenza di esami ormonali, non è certo sufficiente per potere concludere in

tutta tranquillità che la mastectomia sottocutanea bilaterale a cui quest'ultimo si è sottoposto fosse appropriata alle

circostanze del caso.

In virtù di quanto precede, questo Tribunale

ritiene necessario che l'assicuratore

malattia proceda con ulteriori accertamenti, chiedendo in particolare ai medici

che hanno avuto in cura il ricorrente (essenzialmente ai dr. med. __________ e __________),

di spiegare in maniera più approfondita l'anamnesi, la diagnosi, la situazione dal profilo endocrinologico ed

i medicamenti prescritti ed assunti dall'insorgente nei mesi precedenti l'intervento in relazione con l'apparizione della ginecomastia.

Solo una volta raccolte queste informazioni il

medico fiduciario della Cassa malati potrà esprimersi definitivamente circa la

necessità medica e quindi l'appropriatezza

dell'intervento di mastectomia

sottocutanea bilaterale.

2.10

Va da ultimo

osservato che l'assicurato, in

sede ricorsuale, ha fatto presente che "L'intervento al quale mi sono dovuto sottoporre

non è stato assolutamente un intervento piacevole, ma purtroppo ho dovuto farlo

per dolori che da diverse settimane, se non mesi, mi portavo avanti (…)" (doc. I in fine), senza tuttavia allegare alcun elemento

complementare o certificato in tal senso a comprova delle sue affermazioni (Vi

è stata inabilità lavorativa? Assunzione di farmaci contro i dolori? Quali e da

quando? Prescritti da chi?).

Solo pendente causa il ricorrente ha prodotto

delle fatture concernenti sedute dal chiropratico (docc. B2-B4) e di agopuntura

(docc. B5 e B6) che hanno avuto luogo comunque successivamente all'intervento chirurgico e quindi inutili per la problematica in oggetto e nella determinazione dei disturbi precedenti la mastectomia.

2.11

In

conclusione, non procedendo alle necessarie misure istruttorie, la Cassa malati

ha violato il principio inquisitorio. Per questo motivo, occorre rinviare l'incarto all'assicuratore affinché, dopo avere effettuato tutti gli

accertamenti necessari, si pronunci nuovamente sulla fattispecie.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è accolto, mentre

la decisione della Cassa malati di rifiutare l'assunzione dei costi dell'intervento

di mastectomia sottocutanea bilaterale deve essere annullata.

Seppure sia vincente in causa, al ricorrente non patrocinato e non

pienamente collaborativo non vengono attribuite indennità (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa malati, affinché proceda ad ulteriori

accertamenti come esposto ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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