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Decisione

36.2009.157

Trasmissione di fattura all'assicuratore malattia. Contrarietà quo al conteggio. Richiesta di correzione rifiutata. Ulteriore disappunto dell'assicurata. L'assicuratore deve emanare una decisione. Qui

13 agosto 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

36.2009.157

Data decisione, Autorità:

13.08.2009, TCA

Titolo:

Trasmissione di fattura all'assicuratore malattia. Contrarietà quo al conteggio. Richiesta di correzione rifiutata. Ulteriore disappunto dell'assicurata. L'assicuratore deve emanare una decisione. Qui negata una denegata giustizia

DECISIONE

DENEGATA GIUSTIZIA

RITARDATA GIUSTIZIA

art. 56 cpv. 2 LPGA

art. 61 cpv. 1 let. a LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2009.157

ir/gm

Lugano

13 agosto

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano

Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2009 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in

fatto ed in diritto

- che

RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 7/13

agosto 2009 con cui segnala la trasmissione al proprio assicuratore malattia

sociale CO 1, della fattura 26 maggio 2009 del dott. __________ per prestazioni

di agopuntura;

- che

il dott. __________ ha allestito la sua fattura applicando il TARMED e

segnalando, quale motivo del trattamento, una "malattia";

- che

la CO 1 (CO 1 qui di seguito) ha ritenuto la fattura, l'ha conteggiata e ne ha

computato l'importo nella franchigia (fissata in CHF 1'500.- annui, v. doc.

A1);

- che

successivamente il dott. __________ si è rivolto, il 2 luglio 2009, alla CO 1

segnalando di avere "Erroneamente ... emesso la fattura con il tariffario

TARMED (assicurazione di base) ... mentre la paziente desiderava una fattura

... riconosciuta dalla sua assicurazione complementare". Il medico ha

quindi prodotto una fattura sostitutiva recante numero 2013;

- che

CO 1 (doc. 7 lettera 14 luglio 2009) si è rifiutata di riconsiderare la

fattura;

- che

l'assicurata si è rivolta all'assicuratore ribadendo di volere considerare la

propria complementare per le prestazioni ricevute e non l'assicurazione di

base;

- che

CO 1 ha prontamente reagito il 5 agosto 2009 confermando la sua posizione;

- che

l'assicuratore non ha emanato sin qui nessuna decisione formale e neppure, di

conseguenza, nessuna decisione su opposizione;

- che

alla luce dell'esito del gravame (registrato pure quale petizione nel solco

delle pretese scaturenti dalla LCA, v. scritto doc. II odierno all'assicurata)

non è stata richiesta una risposta di causa alla CO 1;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

- che

il ricorso in discussione non è, di principio, ricevibile nella misura in cui

non impugna alcuna decisione emessa su opposizione dall'assicuratore e non

lamenta esplicitamente e chiaramente una ritardata o denegata giustizia;

- che,

quand'anche si volesse ammettere ricevibilità dell'impugnativa per l'ipotesi di

una denegata giustizia, il ricorso è comunque da respingere nel merito;

- che

giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per

ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);

- che

con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito

ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota

11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I

387/03);

- che

secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560);

- che

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

- che

nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

- che

il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

- che

dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali);

- che

in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il

Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine

ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura

(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV

38 consid. 2b pag. 110),

- che,

in concreto, la signora RI 1 ha trasmesso all'assicuratore la fattura 26 maggio

2009 del medico indicante il trattamento eseguito a seguito di malattia;

- che

solo agli inizi di luglio la qui ricorrente ha chiesto la rettifica che CO 1 ha

prontamente rifiutato;

- che

RI 1 non ha postulato l'emanazione di una formale decisione relativa all'assunzione

dei costi di trattamento;

- che,

anche se fosse stata richiesta l'emanazione di una formale decisione con lo

scritto 22 luglio 2009 la mancata emanazione, ad oggi, di una formale decisione

non costituirebbe ingiustificato ritardo;

- che

non sono dati i presupposti giurisprudenziali per ammettere denegata giustizia

o ritardata giustizia per cui il ricorso va respinto senza carico di tasse e

spese alla ricorrente;

- che

copia del ricorso viene trasmesso alla CO 1 in uno con al presente al fine di

provvedere all'esame richiamato dall'assicurata ed all'emanazione della

decisione da questa richiesta;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1, __________, in materia di

assicurazione obbligatoria contro le malattie, ricorso per denegata giustizia, è

respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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