36.2009.157
Trasmissione di fattura all'assicuratore malattia. Contrarietà quo al conteggio. Richiesta di correzione rifiutata. Ulteriore disappunto dell'assicurata. L'assicuratore deve emanare una decisione. Qui
13 agosto 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2009.157
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, TCA
Titolo:
Trasmissione di fattura all'assicuratore malattia. Contrarietà quo al conteggio. Richiesta di correzione rifiutata. Ulteriore disappunto dell'assicurata. L'assicuratore deve emanare una decisione. Qui negata una denegata giustizia
DECISIONE
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. a LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.157
ir/gm
Lugano
13 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2009 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto ed in diritto
- che
RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 7/13
agosto 2009 con cui segnala la trasmissione al proprio assicuratore malattia
sociale CO 1, della fattura 26 maggio 2009 del dott. __________ per prestazioni
di agopuntura;
- che
il dott. __________ ha allestito la sua fattura applicando il TARMED e
segnalando, quale motivo del trattamento, una "malattia";
- che
la CO 1 (CO 1 qui di seguito) ha ritenuto la fattura, l'ha conteggiata e ne ha
computato l'importo nella franchigia (fissata in CHF 1'500.- annui, v. doc.
A1);
- che
successivamente il dott. __________ si è rivolto, il 2 luglio 2009, alla CO 1
segnalando di avere "Erroneamente ... emesso la fattura con il tariffario
TARMED (assicurazione di base) ... mentre la paziente desiderava una fattura
... riconosciuta dalla sua assicurazione complementare". Il medico ha
quindi prodotto una fattura sostitutiva recante numero 2013;
- che
CO 1 (doc. 7 lettera 14 luglio 2009) si è rifiutata di riconsiderare la
fattura;
- che
l'assicurata si è rivolta all'assicuratore ribadendo di volere considerare la
propria complementare per le prestazioni ricevute e non l'assicurazione di
base;
- che
CO 1 ha prontamente reagito il 5 agosto 2009 confermando la sua posizione;
- che
l'assicuratore non ha emanato sin qui nessuna decisione formale e neppure, di
conseguenza, nessuna decisione su opposizione;
- che
alla luce dell'esito del gravame (registrato pure quale petizione nel solco
delle pretese scaturenti dalla LCA, v. scritto doc. II odierno all'assicurata)
non è stata richiesta una risposta di causa alla CO 1;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che
il ricorso in discussione non è, di principio, ricevibile nella misura in cui
non impugna alcuna decisione emessa su opposizione dall'assicuratore e non
lamenta esplicitamente e chiaramente una ritardata o denegata giustizia;
- che,
quand'anche si volesse ammettere ricevibilità dell'impugnativa per l'ipotesi di
una denegata giustizia, il ricorso è comunque da respingere nel merito;
- che
giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
- che
con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03);
- che
secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560);
- che
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
- che
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
- che
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali);
- che
in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38 consid. 2b pag. 110),
- che,
in concreto, la signora RI 1 ha trasmesso all'assicuratore la fattura 26 maggio
2009 del medico indicante il trattamento eseguito a seguito di malattia;
- che
solo agli inizi di luglio la qui ricorrente ha chiesto la rettifica che CO 1 ha
prontamente rifiutato;
- che
RI 1 non ha postulato l'emanazione di una formale decisione relativa all'assunzione
dei costi di trattamento;
- che,
anche se fosse stata richiesta l'emanazione di una formale decisione con lo
scritto 22 luglio 2009 la mancata emanazione, ad oggi, di una formale decisione
non costituirebbe ingiustificato ritardo;
- che
non sono dati i presupposti giurisprudenziali per ammettere denegata giustizia
o ritardata giustizia per cui il ricorso va respinto senza carico di tasse e
spese alla ricorrente;
- che
copia del ricorso viene trasmesso alla CO 1 in uno con al presente al fine di
provvedere all'esame richiamato dall'assicurata ed all'emanazione della
decisione da questa richiesta;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1, __________, in materia di
assicurazione obbligatoria contro le malattie, ricorso per denegata giustizia, è
respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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