36.2009.159
Domanda di prestazioni ass. malattia evasa con conteggio non condiviso dall'assicurata. Numerose lettere evase interlocutoriamente da parte dell'assicuratore che non emana una decisione. Denegata gius
30 ottobre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2009.159
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, TCA
Titolo:
Domanda di prestazioni ass. malattia evasa con conteggio non condiviso dall'assicurata. Numerose lettere evase interlocutoriamente da parte dell'assicuratore che non emana una decisione. Denegata giustizia. Carico di tasse e spese all'assicuratore
DENEGATA GIUSTIZIA
SPESE E RIPETIBILI
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.159
ir/lb
Lugano
30 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 agosto 2009 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
prolisso ricorso 15/19 agosto 2009 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni lamentando il mancato rimborso di CHF 376.- (controvalore di
"Euri 238", come indica l'assicurata) oltre a CHF 150 per
spese ed accessori da parte dell'assicuratore malattia CO 1 nell'ambito della
copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie.
La
fattura reclamata è quella del 19 marzo 2005 della "__________ di __________"
(Comune di __________).
In
conclusione delle sue 6 pagine fitte e dense la signora RI 1 ha chiesto la
condanna dell'assicuratore al rimborso, ciò in totale assenza di qualsiasi
provvedimento impugnabile al Tribunale. Che vi fosse la necessità di ottenere
da CO 1 una decisione emessa su opposizione per adire il Tribunale è cosa
certamente nota alla ricorrente per i suoi numerosi precedenti interventi
presso questo Tribunale (per non citare che gli ultimi si faccia
riferimento
agli incarti 36.97.133/145, 36.99.116/129/130, 36.00.124, 36.01.47, 36.01.58,
36.02.74, 36.02.88, 36.03.17 e 36.03.49, noti anche all'assicuratore).
B. Con
scritto 20 agosto 2009 il giudice delegato ha comunicato alla signora RI 1 che
il suo scritto sarebbe stato "esclusivamente considerato nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie", spiegandole
ulteriormente i minimi dettati della procedura, significando alla ricorrente
non solo le lacune procedurali e le carenze nella documentazione annessa al
ricorso, ma segnalandole che l'inutilmente lungo gravame sarebbe stato trattato
quale ricorso per denegata giustizia e trasmesso a CO 1 per una risposta di
causa per "evitare inutili perdite di tempo" che il necessario
emendamento avrebbe provocato.
C. Dopo
avere ottenuto una proroga del termine di 20 giorni CO 1 ha fatto pervenire la
sua risposta di causa indicando - nell'esame non necessario del merito del caso
- come nei confronti di RI 1 fosse in atto, all'epoca, la sospensione delle
prestazioni, come le prestazioni siano state ottenute in Italia e, siccome non
urgenti ed ottenibili in Svizzera, le stesse non sarebbero state da onorare. Quo
alla pretesa denegata giustizia CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso
osservando che, ancorché non dovute (e, semmai, non dovute nella misura pretesa
dalla ricorrente), la fattura sarebbe stata pagata (doc. 3) esclusi comunque
interessi moratori e spese esecutive.
D. A
RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'assunzione di specifiche prove.
Con nuovamente
lungo scritto datato 20 ottobre 2009 la signora RI 1, giustamente contrariata
dall'atteggiamento della Cassa, ha prodotto documenti ed atti attestanti non
solo l'assenza di una valida sospensione ma anche le gravi lacune e mancanze dell'assicuratore.
La ricorrente non si dichiara soddisfatta del versamento ottenuto, lamenta
l'emanazione di una decisione e fa riferimento ai danni provocati da CO 1 con
il suo atteggiamento indicando responsabilità dell'assicuratore.
L'atto è stato
trasmesso per conoscenza a CO 1 alla luce dell'esito della procedura.
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2.
Oggetto
del presente giudizio è verificare il sussistere di una denegata rispettivamente
ritardata giustizia commessa da CO 1 nei confronti della ricorrente.
Il
tema giuridico in discussione non è infrequente. Nel giudizio 7 settembre 2009
(inc. 36.2009.153) questo Tribunale aveva ritenuto:
"
(…)
• che giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può
essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include
sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
Ÿ che con l’entrata in vigore della LPGA, secondo
il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale
delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata
giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre
2003.
nella causa D., consid. 3, I 387/03);
Ÿ che secondo il TFA, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,
per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti
ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560);
Ÿ che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di
giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato
è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non
abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid.
3c);
Ÿ che nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
Ÿ che il principio secondo cui la procedura innanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art.
61.
cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
Ÿ che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che
una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
Ÿ che in caso di accoglimento di un ricorso per
ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar
seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag.
240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110); (…)"
3.
In
concreto CO 1 non ha emesso una decisione formale soggetta ad impugnativa
mediante opposizione e neppure una decisione su opposizione impugnabile. L'assicurata
ha trasmesso la fattura __________ di __________ Italia del 6 agosto 2005 a CO
1.
che ha scritto alla signora RI 1 il successivo 22 luglio 2005 negando
l'obbligo di rimborso stante la sospensione della remunerazione delle
prestazioni.
A
questa presa di posizione RI 1 ha reagito con prolisso scritto del 7 ottobre
2005.
cui ha fatto seguito lo scritto 16 novembre 2005 della Cassa che ha richiesto
la produzione della fattura in originale. Ottenuto il documento (doc. G)
l'assicuratore ha operato il suo conteggio negando la sua prestazione (riferita
alla sola montatura, doc. H). Con lettera (doc. I) del 14 dicembre 2005 RI 1 ha
contestato l'agire della Cassa ed il 9 gennaio 2006 l'assicurata ha nuovamente
contestato la risposta 23 dicembre 2005 di CO 1.
Il
23.
ottobre 2006 RI 1 ha ricordato a CO 1, nell'ambito di corrispondenza, "che
finora non ho ricevuto il rimborso della fattura…__________…" Di
analogo tenore un successivo scritto (doc. O) del 3 febbraio 2007 e del 2
aprile 2007 di RI 1. In modo conciliante, va qui osservato, con lo scritto doc.
O la ricorrente ha indicato di rinunciare al "rimborso della Fattura __________
di __________ per la montatura".
Ebbene,
a fronte di tale sequela di richieste, con cui l'assicurata ha anche fissato
tempi stretti per dare seguito alle sue richieste, CO 1 non ha emesso alcuna
formale decisione. RI 1 rammenta di avere fatto spiccare ben 2 precetti
esecutivi a carico di CO 1 il 9 agosto 2007 ed il successivo 8 agosto 2008,
atti che non hanno destato l'assicuratore e non lo hanno indotto ad emanare un
provvedimento impugnabile.
In sostanza
nonostante tutta la contrarietà di RI 1 alla presa di posizione di CO 1,
contrarietà manifestatasi con numerosi scritti, contestazioni puntuali e con
l'introduzione di due procedure esecutive, CO 1 ha atteso sino alla procedura
giudiziaria per pagare parte delle somme pretese senza comunque emanare
decisioni.
Con
la risposta di causa CO 1 ha prodotto le copie di due lettere (14.05.2007 e
13.02
) all'assicurata con cui ha ribadito la sua posizione ma non ha
annesso formali decisioni.
Solo
con l'inoltro del ricorso per denegata giustizia CO 1 ha riesaminato il
dossier.
Non
ha comunque, come indicato, emanato nessuna decisione formale e ciò nonostante
gli anni trascorsi, le innumerevoli richieste di RI 1 e la pendenza di un
ricorso per denegata giustizia. CO 1 ha riconosciuto la pretesa della signora RI
1.
esclusi comunque spese esecutive ed interessi moratori, specificatamente
pretesi dalla ricorrente, per motivi estranei agli obblighi di legge.
4.
In
concreto è palesemente data una denegata giustizia.
La
signora RI 1 ha chiesto nell'estate 2005 un rimborso e, non ottenendolo,
ancora nel corso del medesimo anno ha più volte ribadito il suo buon diritto
(come descritto nelle considerazioni del punto che precede). RI 1 ha poi
insistito ancora nel 2006 e 2007 e nel 2008 per ottenere il rimborso delle
spese sostenute.
Palese
doveva essere, anche senza una formale richiesta di emanazione di una decisione
formale, l'esigenza dell'assicurata di ottenere un atto impugnabile. L'insistenza
era tale che non lasciava adito a dubbi. D'altro canto l'atto richiesto era semplice
- visti i pregressi esami del caso e le argomentazioni sollevate nelle corrispondenze
- e facilmente poteva essere intimato alla ricorrente.
5.
Il
ricorso per denegata giustizia ha per scopo di indurre l'amministrazione
interessata ad emanare il provvedimento richiesto in tempi ragionevoli. Se una
decisione impugnabile viene emessa nelle more di un ricorso per denegata
giustizia il gravame diviene privo d'oggetto.
In
concreto CO 1 ha unicamente comunicato la sua intenzione di pagare la somma
pretesa ad esclusione degli altri importi reclamati da RI 1. CO 1 non ha emesso
nessuna formale decisione in merito sia alle pretese riconosciute che a quelle
respinte. CO 1 è quindi ancora oggi in mora e deve emettere una formale decisione
in tempi brevi.
Alla luce delle
argomentazioni della signora RI 1, CO 1 dovrà a brevissimo termine emanare una
decisione formale, soggetta ad opposizione, con cui si determinerà sulle
prestazioni il cui rimborso è preteso dall'assicurata.
Si determinerà sugli
interessi moratori pretesi, sulle spese assunte dall'assicurata (PE compresi)
che la signora ha dovuto affrontare.
CO 1 dovrà valutare
non solo l'emanazione di una decisione nell'ambito di prestazioni come
giustamente preteso dalla ricorrente ma valuterà anche - semmai - la pretesa di
CHF 150.- ed il rimborso delle spese esecutive richieste nell'ambito di una
decisione nell'ottica dell'art. 78a LAMal, richiamato l'art. 78 LPGA.
6.
Alla
luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati
all'assicuratore affinchè provveda nei tempi più contenuti. Visto
l'atteggiamento superficiale e negligente dell'assicurazione malattia che, dopo
4.
anni ed innumerevoli richieste, non ha emesso - e ciò senza valido argomento
atto a giustificare il ritardo -, la sua decisione e ciò neppure in sede di
ricorso per denegata giustizia, concedendo solo il pagamento con argomentazioni
che non tocca a questo giudice esaminare in questa sede ("...senza
riconoscimento di debito alcuno ma solo per chiudere il caso" "ha
generosamente" "corrisposto prestazioni assicurative" "in
analogia alla posizione 25.02.01001 EMAp") si giustifica il carico di
tasse e spese a CO 1 nonchè il carico all'assicuratore delle spese che la
signora RI 1 ha dovuto sopportare (invii raccomandati e copie) per la causa in
discussione.
Sarebbe
urtante che la signora RI 1, vincente in causa a fronte di atteggiamento quale
quello assunto da CO 1, dovesse sopportare le spese di procedura da lei anticipate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. Gli atti sono rinviati a CO 1 affinchè dia seguito ai suoi
obblighi come esposto nelle considerazioni.
2. La
tassa di giustizia fissata in CHF 200.- e le spese, cifrate in CHF 50.- sono poste
a carico di CO 1 che rifonderà alla ricorrente CHF 80.- per le spese da essa sopportate
per la procedura in causa.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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