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Decisione

36.2009.159

Domanda di prestazioni ass. malattia evasa con conteggio non condiviso dall'assicurata. Numerose lettere evase interlocutoriamente da parte dell'assicuratore che non emana una decisione. Denegata gius

30 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

prolisso ricorso 15/19 agosto 2009 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle

assicurazioni lamentando il mancato rimborso di CHF 376.- (controvalore di

"Euri 238", come indica l'assicurata) oltre a CHF 150 per

spese ed accessori da parte dell'assicuratore malattia CO 1 nell'ambito della

copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie.

La

fattura reclamata è quella del 19 marzo 2005 della "__________ di __________"

(Comune di __________).

In

conclusione delle sue 6 pagine fitte e dense la signora RI 1 ha chiesto la

condanna dell'assicuratore al rimborso, ciò in totale assenza di qualsiasi

provvedimento impugnabile al Tribunale. Che vi fosse la necessità di ottenere

da CO 1 una decisione emessa su opposizione per adire il Tribunale è cosa

certamente nota alla ricorrente per i suoi numerosi precedenti interventi

presso questo Tribunale (per non citare che gli ultimi si faccia

riferimento

agli incarti 36.97.133/145, 36.99.116/129/130, 36.00.124, 36.01.47, 36.01.58,

36.02.74, 36.02.88, 36.03.17 e 36.03.49, noti anche all'assicuratore).

B. Con

scritto 20 agosto 2009 il giudice delegato ha comunicato alla signora RI 1 che

il suo scritto sarebbe stato "esclusivamente considerato nell'ambito

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie", spiegandole

ulteriormente i minimi dettati della procedura, significando alla ricorrente

non solo le lacune procedurali e le carenze nella documentazione annessa al

ricorso, ma segnalandole che l'inutilmente lungo gravame sarebbe stato trattato

quale ricorso per denegata giustizia e trasmesso a CO 1 per una risposta di

causa per "evitare inutili perdite di tempo" che il necessario

emendamento avrebbe provocato.

C. Dopo

avere ottenuto una proroga del termine di 20 giorni CO 1 ha fatto pervenire la

sua risposta di causa indicando - nell'esame non necessario del merito del caso

- come nei confronti di RI 1 fosse in atto, all'epoca, la sospensione delle

prestazioni, come le prestazioni siano state ottenute in Italia e, siccome non

urgenti ed ottenibili in Svizzera, le stesse non sarebbero state da onorare. Quo

alla pretesa denegata giustizia CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso

osservando che, ancorché non dovute (e, semmai, non dovute nella misura pretesa

dalla ricorrente), la fattura sarebbe stata pagata (doc. 3) esclusi comunque

interessi moratori e spese esecutive.

D. A

RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere

l'assunzione di specifiche prove.

Con nuovamente

lungo scritto datato 20 ottobre 2009 la signora RI 1, giustamente contrariata

dall'atteggiamento della Cassa, ha prodotto documenti ed atti attestanti non

solo l'assenza di una valida sospensione ma anche le gravi lacune e mancanze dell'assicuratore.

La ricorrente non si dichiara soddisfatta del versamento ottenuto, lamenta

l'emanazione di una decisione e fa riferimento ai danni provocati da CO 1 con

il suo atteggiamento indicando responsabilità dell'assicuratore.

L'atto è stato

trasmesso per conoscenza a CO 1 alla luce dell'esito della procedura.

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

2.

Oggetto

del presente giudizio è verificare il sussistere di una denegata rispettivamente

ritardata giustizia commessa da CO 1 nei confronti della ricorrente.

Il

tema giuridico in discussione non è infrequente. Nel giudizio 7 settembre 2009

(inc. 36.2009.153) questo Tribunale aveva ritenuto:

"

(…)

• che giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può

essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include

sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);

Ÿ che con l’entrata in vigore della LPGA, secondo

il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale

delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata

giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre

2003.

nella causa D., consid. 3, I 387/03);

Ÿ che secondo il TFA, vi è diniego di giustizia

qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,

per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti

ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560);

Ÿ che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di

giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad

emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,

tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre

circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato

è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non

abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid.

3c);

Ÿ che nel giudicare l'esistenza di una ritardata

giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi

è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della

procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato

(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

Ÿ che il principio secondo cui la procedura innanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art.

61.

cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto

delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

Ÿ che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che

una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

Ÿ che in caso di accoglimento di un ricorso per

ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di

concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar

seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag.

240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110); (…)"

3.

In

concreto CO 1 non ha emesso una decisione formale soggetta ad impugnativa

mediante opposizione e neppure una decisione su opposizione impugnabile. L'assicurata

ha trasmesso la fattura __________ di __________ Italia del 6 agosto 2005 a CO

1.

che ha scritto alla signora RI 1 il successivo 22 luglio 2005 negando

l'obbligo di rimborso stante la sospensione della remunerazione delle

prestazioni.

A

questa presa di posizione RI 1 ha reagito con prolisso scritto del 7 ottobre

2005.

cui ha fatto seguito lo scritto 16 novembre 2005 della Cassa che ha richiesto

la produzione della fattura in originale. Ottenuto il documento (doc. G)

l'assicuratore ha operato il suo conteggio negando la sua prestazione (riferita

alla sola montatura, doc. H). Con lettera (doc. I) del 14 dicembre 2005 RI 1 ha

contestato l'agire della Cassa ed il 9 gennaio 2006 l'assicurata ha nuovamente

contestato la risposta 23 dicembre 2005 di CO 1.

Il

23.

ottobre 2006 RI 1 ha ricordato a CO 1, nell'ambito di corrispondenza, "che

finora non ho ricevuto il rimborso della fattura…__________…" Di

analogo tenore un successivo scritto (doc. O) del 3 febbraio 2007 e del 2

aprile 2007 di RI 1. In modo conciliante, va qui osservato, con lo scritto doc.

O la ricorrente ha indicato di rinunciare al "rimborso della Fattura __________

di __________ per la montatura".

Ebbene,

a fronte di tale sequela di richieste, con cui l'assicurata ha anche fissato

tempi stretti per dare seguito alle sue richieste, CO 1 non ha emesso alcuna

formale decisione. RI 1 rammenta di avere fatto spiccare ben 2 precetti

esecutivi a carico di CO 1 il 9 agosto 2007 ed il successivo 8 agosto 2008,

atti che non hanno destato l'assicuratore e non lo hanno indotto ad emanare un

provvedimento impugnabile.

In sostanza

nonostante tutta la contrarietà di RI 1 alla presa di posizione di CO 1,

contrarietà manifestatasi con numerosi scritti, contestazioni puntuali e con

l'introduzione di due procedure esecutive, CO 1 ha atteso sino alla procedura

giudiziaria per pagare parte delle somme pretese senza comunque emanare

decisioni.

Con

la risposta di causa CO 1 ha prodotto le copie di due lettere (14.05.2007 e

13.02

) all'assicurata con cui ha ribadito la sua posizione ma non ha

annesso formali decisioni.

Solo

con l'inoltro del ricorso per denegata giustizia CO 1 ha riesaminato il

dossier.

Non

ha comunque, come indicato, emanato nessuna decisione formale e ciò nonostante

gli anni trascorsi, le innumerevoli richieste di RI 1 e la pendenza di un

ricorso per denegata giustizia. CO 1 ha riconosciuto la pretesa della signora RI

1.

esclusi comunque spese esecutive ed interessi moratori, specificatamente

pretesi dalla ricorrente, per motivi estranei agli obblighi di legge.

4.

In

concreto è palesemente data una denegata giustizia.

La

signora RI 1 ha chiesto nell'estate 2005 un rimborso e, non ottenendolo,

ancora nel corso del medesimo anno ha più volte ribadito il suo buon diritto

(come descritto nelle considerazioni del punto che precede). RI 1 ha poi

insistito ancora nel 2006 e 2007 e nel 2008 per ottenere il rimborso delle

spese sostenute.

Palese

doveva essere, anche senza una formale richiesta di emanazione di una decisione

formale, l'esigenza dell'assicurata di ottenere un atto impugnabile. L'insistenza

era tale che non lasciava adito a dubbi. D'altro canto l'atto richiesto era semplice

- visti i pregressi esami del caso e le argomentazioni sollevate nelle corrispondenze

- e facilmente poteva essere intimato alla ricorrente.

5.

Il

ricorso per denegata giustizia ha per scopo di indurre l'amministrazione

interessata ad emanare il provvedimento richiesto in tempi ragionevoli. Se una

decisione impugnabile viene emessa nelle more di un ricorso per denegata

giustizia il gravame diviene privo d'oggetto.

In

concreto CO 1 ha unicamente comunicato la sua intenzione di pagare la somma

pretesa ad esclusione degli altri importi reclamati da RI 1. CO 1 non ha emesso

nessuna formale decisione in merito sia alle pretese riconosciute che a quelle

respinte. CO 1 è quindi ancora oggi in mora e deve emettere una formale decisione

in tempi brevi.

Alla luce delle

argomentazioni della signora RI 1, CO 1 dovrà a brevissimo termine emanare una

decisione formale, soggetta ad opposizione, con cui si determinerà sulle

prestazioni il cui rimborso è preteso dall'assicurata.

Si determinerà sugli

interessi moratori pretesi, sulle spese assunte dall'assicurata (PE compresi)

che la signora ha dovuto affrontare.

CO 1 dovrà valutare

non solo l'emanazione di una decisione nell'ambito di prestazioni come

giustamente preteso dalla ricorrente ma valuterà anche - semmai - la pretesa di

CHF 150.- ed il rimborso delle spese esecutive richieste nell'ambito di una

decisione nell'ottica dell'art. 78a LAMal, richiamato l'art. 78 LPGA.

6.

Alla

luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati

all'assicuratore affinchè provveda nei tempi più contenuti. Visto

l'atteggiamento superficiale e negligente dell'assicurazione malattia che, dopo

4.

anni ed innumerevoli richieste, non ha emesso - e ciò senza valido argomento

atto a giustificare il ritardo -, la sua decisione e ciò neppure in sede di

ricorso per denegata giustizia, concedendo solo il pagamento con argomentazioni

che non tocca a questo giudice esaminare in questa sede ("...senza

riconoscimento di debito alcuno ma solo per chiudere il caso" "ha

generosamente" "corrisposto prestazioni assicurative" "in

analogia alla posizione 25.02.01001 EMAp") si giustifica il carico di

tasse e spese a CO 1 nonchè il carico all'assicuratore delle spese che la

signora RI 1 ha dovuto sopportare (invii raccomandati e copie) per la causa in

discussione.

Sarebbe

urtante che la signora RI 1, vincente in causa a fronte di atteggiamento quale

quello assunto da CO 1, dovesse sopportare le spese di procedura da lei anticipate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Gli atti sono rinviati a CO 1 affinchè dia seguito ai suoi

obblighi come esposto nelle considerazioni.

2. La

tassa di giustizia fissata in CHF 200.- e le spese, cifrate in CHF 50.- sono poste

a carico di CO 1 che rifonderà alla ricorrente CHF 80.- per le spese da essa sopportate

per la procedura in causa.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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