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Decisione

36.2009.16

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il for

1 dicembre 2009Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e residenti in Austria, Germania,

Francia e Italia così come per i familiari residenti in Finlandia, l'ALC prevede la possibilità di optare per

una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di residenza (Allegato

Considerandi

II ALC, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa). L'opzione deve avvenire entro i tre mesi

successivi all'obbligo di

assicurarsi in Svizzera. L'UAM

ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali, il Cantone

Ticino ha decretato una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo

al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d'opzione. L'operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le

situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall'entrata in vigore dell'ALC. Il Governo ha emanato pure un

comunicato stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente

informate il 12 giugno 2008 attraverso una procedura scritta, sono stati

informati tutti i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i

rappresentanti dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte

affrontata tramite i mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le

verifiche circa il pronunciamento pregresso dell'opzione sono state 29'000 (doc. A1).

1.4

Con ricorso

del 5 marzo 2009 (doc. I) RI 1 ha chiesto di rivalutare la sua situazione,

argomentando che "la mia e stata una stupida dimenticanza, dovuta

esclusivamente a fattori di vita personale e non una a leggerezza nei confronti

delle disposizioni legislative. Un anno fa sono uscito miracolosamente da una

condizione di malessere fisico grave, sono stato operato e dopo una lenta e

lunga ripresa ho ripreso a lavorare saltuariamente e per poche ore settimanali

solo per necessità. La mia pensione non permette a me e a mia moglie – anche

essa affetta da una grave patologia, nello specifico un cancro – di vivere

dignitosamente. Pertanto vi prego di comprendere che quanto accaduto è, mi

ripeto, da attribuire a fattori che andavano al di là delle normali attività di

vita. Sono spiacente e mortificato e chiedo, se possibile, comprensione.".

1.5

Nella

risposta del 18 marzo 2009 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia ha ripercorso i passi che hanno

portato alla procedura di sanatoria. Evidenziando che il ricorrente ha omesso

due volte di determinarsi riguardo all'obbligo di assicurarsi contro le malattie e che l'esercizio del diritto d'opzione era un'operazione semplice, l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le

giustificazioni date dall'assicurato

non erano attendibili.

1.6

Il 27 marzo

2009.

(doc. V) il ricorrente ha precisato di avere 67 anni, di lavorare a tempo

parziale guadagnando Fr. 480.- mensili e di essere assicurato in Italia; non è

quindi in grado di pagare i premi di una cassa malati svizzera. Se sarà

confermata la sua affiliazione in Svizzera dovrà rinunciare al lavoro in

Ticino.

1.7

Il 6 aprile

2009.

(doc. VII) l'Ufficio

assicurazione malattia ha espresso perplessità sul fatto che Fr. 480.- al mese

siano l'unica entrata di cui

dispone il ricorrente. Inoltre, proprio per queste sue ristrettezze

finanziarie, l'assicurato

doveva prestare maggiore attenzione alla problematica dell'assicurazione malattia.

Il 14 maggio 2009 (doc. X) l'UAM ha trasmesso al TCA lo scritto del 4 marzo 2009 che la

datrice di lavoro del ricorrente gli ha inviato insieme alla copia della

tessera sanitaria dell'interessato,

a conferma che egli è già assicurato contro le malattie in Italia e che vuole

rimanere assicurato nel suo Stato di residenza.

Il Tribunale ha sottoposto dei quesiti al

ricorrente (doc. XI), sulle cui risposte (doc. XII) l'Ufficio assicurazione malattia si è espresso il 10 giugno 2009 (doc.

XIV) confermando la propria posizione di affiliare l'assicurato alla cassa malati svizzera. Il TCA ha inoltre accertato la situazione contributiva del ricorrente

presso la Cassa __________ (docc. XV e XVI).

considerato in

diritto

2.1

La questione

è sapere se il ricorrente, cittadino di un Paese dell'Unione Europea e residente

in Italia, dal 2002 al beneficio di un permesso G per frontalieri ed attivo

professionalmente nel nostro Cantone, può fare valere l'eccezione del diritto d'opzione previsto dalle norme internazionali

ed essere quindi validamente esonerato dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera

per le malattie.

2.2

Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a cpv. 1 LAMal, per le

persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 ed in relazione

con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento, purché siano

comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27

maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato

K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett.

b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della

LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa

espressione è riferita agli Stati ai quali è applicabile l'Accordo di cui al

capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3 LAMal,

"

1.

Ogni

persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio

rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione

del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2.

Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3.

Può

estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano

un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA);

b. lavorano

all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non domiciliate in Svizzera

(cpv. 1), fra le quali vi sono:

"

d. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità

europea e sono

soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi

Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo

sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati

nell'articolo 95a lettera

a della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda

o in Norvegia e sono soggette

all'assicurazione

svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo

AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, menzionati

nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal dà facoltà al Consiglio

federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per

le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale.

Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2

LAMal, il Consiglio federale ha così emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse

ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante

modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione

Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione, fra le altre

categorie, anche:

" c. le

persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle

persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2

dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla

normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale

Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione

delle

persone e del

relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice

2.

dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché

percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la

disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma

hanno

diritto a una

rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla

libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita

islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e

dell'appendice 2 dell'allegato K;".

2.3

Il 1° giugno

2002.

è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in

particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con

riferimenti). Giusta l'art. 1

cpv. 1 dell'Allegato II ALC,

elaborato sulla base dell'art.

8.

ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la

Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268

)

Ratione temporis

sono applicabili sia l'ALC che

il regolamento n. 1408/71. Infatti, la decisione del 19 gennaio 2009 e la decisione

su reclamo del 19 febbraio 2009 concernono l'affiliazione ad una cassa malati svizzera a decorrere dal 19 gennaio

2009, ovvero per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24

luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF

130.

V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/ 03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono quindi pure applicabili ratione

personae. L'assicurato è di

nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv.

2.

Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di lavoratore autonomo o

subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana e quindi alla

legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l'art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71).

Con sentenza del 20 febbraio 2004 (H 197/03) concernente

una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita

straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:

"

(…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002

wurde nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso

è senz'altro dato (STF C 124/06

del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento

n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le

prestazioni d'invalidità,

comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c)

le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni

per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di

morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4

n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid.

3.

).

2.4

L'ALC, per

quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n.

1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme relative alla

determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13

a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13

n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo

Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro

Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria

sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio

della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.

1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo

principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid.

4.1

con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche

l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.

41.

segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 regolamento n. 1408/71 enumera delle norme generali:

" 1. Le

persone per cui è applicabile il presente regolamento sono

soggette alla legislazione di un solo

Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e

14septies. Tale legislazione è determinata

in base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona

che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un

altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona

che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro

Stato membro;

(…)

f) la

persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle

disposizioni di questa sola legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono soggetti alla legge svizzera

(art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o

di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano solo in uno degli Stati

dell'UE non sottostanno alla

legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno che siano

distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne delle norme

particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che

esercitano un'attività

subordinata.

In generale, i cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano un'attività salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza

se una parte dell'attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non lavora nel suo Stato di

residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di

lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71).

Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede

in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2

punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne gli indipendenti, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione svizzera (art. 13 par. 2

lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di

lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà alle leggi svizzere (art.

13.

par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano l'attività indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza

se una parte dell'attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi

gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assoggettati in Svizzera

per l'insieme dei redditi

acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione.

In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione

Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme particolari

applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata

ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri), prevede:

" La

persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività

autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

a) fatta salva

la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita

un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di

due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo

14.

punti 2 o 3;

b) nei casi

menzionati nell'allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione

determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti

siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo

questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14bis

punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

"

Due o più Stati membri, le autorità competenti

di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di

determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

A proposito delle norme citate, il Messaggio del

Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli Accordi

bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

"

Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda

transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano

contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei

consolati.

Una clausola evasiva (art. 17) permette in

singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non

permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di

uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di

residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13

regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori che non sono

cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera.

Nei casi non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita sulla base delle Convenzioni

internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte

dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l'assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in merito ai frontalieri l'art. 3 OAMal recita:

" 1 A loro domanda vengono assoggettati all'assicurazione

svizzera i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non

soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2

lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero un'attività

lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2.

Sono considerati familiari

il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli

in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni.".

2.5

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Occorre però ancora considerare che l'assicurato, nato nel 1943, secondo la

legislazione svizzera nel 2008 ha raggiunto l'età del pensionamento (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS).

Dagli atti si sa unicamente che il ricorrente è

al beneficio di una pensione italiana di vecchiaia di € 598.- al mese (doc.

XII), risultante dal trasferimento alla competente autorità italiana, nel 1998,

dei suoi averi previdenziali maturati in Svizzera (doc. XVI), dato che dal

1957, seppur con intervalli, ha svolto attività lucrativa nel nostro Paese, che

peraltro perdura ancora ora.

L'art. 17bis del

regolamento n. 1408/71, inserito nel Titolo II: "Determinazione della

legislazione applicabile", si riferisce alle norme particolari concernenti

i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della

legislazione di uno o più Stati membri, e prevede che

"

Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza

della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in

forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un

altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione

della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a

detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.".

Questo disposto non è applicabile alla

fattispecie.

Infatti, se è vero che il ricorrente riceve una

pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro (l'Italia), tuttavia egli non risiede nel

territorio di un altro Stato membro (la Svizzera).

L'art. 34 del regolamento n. 1408/71, appartenente al Titolo

III: "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni",

al Capitolo 1: "Malattia e maternità" ed alla Sezione

5: "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", recita

quanto segue:

" Art.

34.

Disposizioni generali

1.

Ai fini dell'applicazione

degli articoli 28, 28bis, 29 e 31, il

titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di

un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita

dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette

disposizioni.

2.

Le

disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una

pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in

virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa

svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o

autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai fini dell'applicazione

del presente capitolo".

Ritenuto che il ricorrente è ancora attivo

professionalmente nel Cantone Ticino malgrado abbia raggiunto l'età del diritto alla rendita di vecchiaia

secondo la legislazione svizzera, ed abbia potenzialmente diritto (anche) alle

prestazioni in virtù del diritto svizzero visto che ha contribuito all'AVS

durante almeno un anno dopo il trasferimento dei contributi sebbene sia già al

beneficio di una rendita pensionistica estera (doc. XVI), per quanto concerne l'assicurazione malattia egli va considerato

come un lavoratore subordinato giusta l'art. 34.

Pertanto, tornano applicabili i principi

suesposti (artt. 13-17bis).

2.6

Accanto al succitato

principio dell'assoggettamento contributivo alla legislazione dello Stato in

cui l'assicurato lavora, occorre

rilevare che nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie,

per alcuni Paesi vige tuttavia il diritto di opzione, nel senso che i cittadini

di Paesi membri dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere

tra l'assicurazione del loro luogo di residenza (in specie: l'Italia) e l'assicurazione dello Stato in

cui lavorano (in specie: la Svizzera).

L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che

"le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati

membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1,

lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del regolamento n. 1408/71 diverse

disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

"

o) nell'allegato VI

[http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione.

a) Le disposizioni

giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia

obbligatoria

si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

i) le persone

soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del

regolamento;

ii) le persone

per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28,

28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone

che ricevono indennità di disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari

delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o

dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di

quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:

Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v) i familiari

delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che

risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero

quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca,

Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per 'familiari'

si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la

legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate

alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione

obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e

dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania,

Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v),

Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La domanda

aa) dev'essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera;

quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione

diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria;

bb) si applicherà

a tutti i familiari residenti nello stesso stato.".

I lavoratori frontalieri ed i loro familiari

residenti in Italia possono dunque optare per il regime assicurativo dello

Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri

dell'UE possono essere esentati

dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema

sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.

Questa facoltà è accordata in particolare ai

residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE RIONDEL BESSON, "Le droit

d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre

circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour

les assurés", in: Cahier genevois et romands de sécurité sociale n°

42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

"

De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille son obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette obligation connaît cependant des exceptions.

Conformément à la lettre b) du chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés auprès

d'une régime français.

En fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être

couvert soit en Suisse soit en France. Il a le choix entre le régime fédéral

d'assurance maladie (LAMal), le régime de base de la sécurité sociale (CMU),

l'assurance maladie privée en France (cette dernière possibilité sera toutefois

fermée le 1er juin 2014).

Il est important de rappeler, qu'au regard du droit

communautaire, les personnes qui résident en France et qui travaillent en

Suisse ainsi que celles qui bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en

principe s'assurer en Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le

souhaitent pas, elles doivent faire état de leur droit d'option dans un délai

de trois mois qui commence à courir à partir de l'obligation d'assurance

(l'exception). Passé ce délai, elles devront obligatoirement entrer dans le

régime suisse d'assurance maladie.

Ce délai de trois mois doit s'exercer à partir du

jour où les personnes sont soumises au régime obligatoire d'assurance maladie

suisse (1er jour de travail pour les frontaliers, 1er

jour de versement de la rente pour les frontaliers rentiers, 1er

jour d'installation en France pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une

rente suisse qui viennent s'installer et vivre en France)."

Questa regola è comunque applicabile soltanto se

questi frontalieri lavorano esclusivamente in Svizzera.

Se, per esempio, essi lavorano sia in Svizzera sia

in uno degli Stati UE che prevedono questa opzione, questi cittadini sono

invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di residenza (cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, in

particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di aderire alla copertura

assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre

mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio

dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera

circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai

rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero

nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della

Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle

persone ed al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di

malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro

Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

2.7

Va ancora

rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6 cpv. 2 LAMal, l'autorità

designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal prevede che i Cantoni

informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che risiedono in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute

ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera (lett.

a), le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in

Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una

prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (lett. b), le

persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che

trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in

Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2 LAMal, l'informazione

secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv. 3 LAMal, l'autorità

designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone che non hanno

assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle

domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18

capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal prevede che gli

assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i dati necessari per

il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1 OAMal, i Cantoni informano

periodicamente la popolazione circa l'obbligo d'assicurazione. Provvedono

segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero e i genitori di

neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10 cpv. 1bis OAMal, le

informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai detentori di un permesso

di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o di un permesso di

domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal prevede che l'autorità

cantonale competente decide delle domande di cui all'articolo 2 capoversi 3-5 e

all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori sociali preposti al pagamento

delle rendite e gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione assistono

i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo d'assicurazione delle persone

di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3

OAMal).

Per il cpv. 4 delle Disposizioni finali della

modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i Cantoni, in collaborazione con l'UFAS

e con i datori di lavoro competenti, informano i frontalieri che risiedono in

uno Stato membro delle Comunità europea in merito all'obbligo d'assicurazione

al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone. Queste informazioni valgono parimenti per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.

2.8

Nel caso di

specie l'assicurato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea,

domiciliato in Italia ed esercitante un'attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento

n. 1408/71 è, di principio, assicurato in Svizzera contro le malattie

(principio della lex loci laboris).

Tuttavia, in conformità delle norme citate, in

particolare dell'Allegato II all'ALC e dell'Allegato VI al regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la

Svizzera, cifra 3 lett. b, quale cittadino di un Paese membro dell'Unione

Europea residente in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante

un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il

ricorrente ha il diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di esenzione, conformemente alla

summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere presentata entro i tre mesi successivi

all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione prevista dai due citati Allegati è

la presenza di "casi giustificati".

2.9

In concreto,

l'assicurato non è mai stato

domiciliato in Svizzera, ma ha sempre beneficiato di un permesso per frontaliero

(doc. XII risposta n. 2: dal 1957), seppure con alcune interruzioni; il

permesso in vigore attualmente gli è stato rilasciato nel dicembre 2002.

Pertanto, il termine di tre mesi per far valere

il diritto d'opzione decorreva dal dicembre 2002, con l'ottenimento del

permesso G. Esso è quindi scaduto infruttuoso.

Dall'entrata in vigore degli Accordi e del relativo regolamento n.

1408/71, ossia dal 1° giugno 2002, l'assicurato non ha mai esercitato il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo

nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed i membri della sua

famiglia che non esercitano un'attività

lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.

In generale, per i frontalieri già attivi in

Svizzera questo termine decorreva dall'entrata in vigore dell'ALC, dal 1° giugno 2002.

Tuttavia, come il ricorrente, molti altri

frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente nel Cantone Ticino

non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore sociale nazionale

successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.

Il 12 febbraio 2008 (doc. 1) l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica questa

circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo

nazionale che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno

ottenuto il permesso G (doc. 2), ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad

una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad

una busta recante l'indirizzo

del destinatario.

Con risposta del 13 marzo 2008 (doc. 1) l'UFSP ha riconosciuto che la procedura

adottata dall'ALC è difficile

da concretizzare. Inoltre, i frontalieri italiani fanno fatica a capire il

sistema assicurativo svizzero, dato che non hanno l'abitudine di intraprendere passi amministrativi particolari per

affiliarsi all'assicurazione

malattia, poiché assicurati automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone

che non hanno fornito all'amministrazione cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato l'importanza per tutti i

frontalieri e le loro famiglie di una copertura assicurativa in caso di

malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli effetti (decisamente sfavorevoli)

ex tunc di tale affiliazione ha aderito alle richieste ticinesi,

considerando pure che l'affiliazione

d'ufficio di così tante persone

avrebbe comportato un lavoro enorme per il Canton Ticino e gli assicuratori,

oltre che ad una difficoltà di messa in pratica dell'affiliazione stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito

all'UAM indicazioni su come

evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24.

aprile 2008 (doc. 1) l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

"

Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre

circulation des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce,

la prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes

qui étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance

de remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à

la disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle indicazioni ricevute, il 29

aprile 2008 (doc. 1) l'Ufficio

assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera personale per ogni

lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 (doc. 1) l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 (doc. 1) l'UFSP,

hanno dato il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi epistolari sono stati innanzitutto

concretizzati il 3 giugno 2008 (doc. 1), quando il Consiglio di Stato ha

comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un gran

numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il

diritto d'opzione per il

proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del

sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio

al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo

supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale

esercizio del diritto d'opzione.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per

esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 (doc. A2 e 3) l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

al ricorrente – e ad altri 12'630

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria (doc. 1) – una

lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le

malattie in virtù degli Accordi bilaterali.

Questo scritto avvisava poi ogni l'interessato della possibilità, entro il 30

settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per

eventualmente compilare l'allegato

modulo TI 1 (doc. A4) e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta

allegata, già indirizzata.

La lettera specificava inoltre in calce, che

"se ciò non dovesse avvenire, lei sarà obbligato ad assicurarsi

in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non esercita attività

lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più possibile

concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

2.10

Va ancora

rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato un'interpellanza

(n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere posizione sull'obbligo,

in particolare per i frontalieri italiani, di farsi parte attiva per optare a

favore del loro sistema assicurativo al quale, di principio, sono già

assicurati. L'Esecutivo, dopo aver rammentato brevemente le norme applicabili

al caso concreto, ha affermato che spetta ai Cantoni verificare se i

frontalieri che intendono chiedere l'esonero dall'obbligo assicurativo in

Svizzera dispongono di un'altra protezione assicurativa sufficiente ed ha

rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione della domanda è

applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il Consiglio

federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno mostrato

che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà con

questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato

II dell'ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è

quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione,

la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In quest'ambito

l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare una procedura

speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente incontro alle

esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque evidenziare che questo

Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore e non può anticipare

eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure ancora stati discussi a

livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V 201: “Das Bundesamt

für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung sogar eine

Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ausnahmslos bei

allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren erwerbstätiger

Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur

Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste Botschaft vom 21.

Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S. 1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage schlägt der Bundesrat einen neuen Art.

3.

Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz 3 auch Anwendung findet für die

Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht

oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es besteht indessen kein

Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und

Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007: „7.1 L'OFAS,

citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21 décembre 2005 relatif

à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II 1962), propose d'appliquer

l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux personnes sans

activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et

poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous les couples

puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de cotiser,

indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du

conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la même

proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il

n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle

version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant

le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p.

204.

s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas

particulier.“, sottolineature della redattrice).

2.11

Dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente non ha esercitato il

diritto d’opzione per il sistema sanitario del Paese di residenza. Ciò non è

avvenuto né al momento dell'ottenimento

del citato permesso G per frontaliero nel dicembre 2002, né nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre

2008.

(doc. A4), ovvero entro il 30 settembre 2008.

L'UAM ha confermato che l'istanza di esonero dall'obbligo di affiliazione al luogo di lavoro non è mai giunta alla sua

attenzione, né in forma di semplice lettera né a mezzo del modulo ufficiale.

Ciò è del resto stato ammesso dall'insorgente, il quale non ha mai

compilato né spedito l'apposito

modulo TI 1.

La conseguenza è stata, come anticipato nello

scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente ed a tutti i frontalieri che

non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario, l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio dell'assicurato ad una cassa

malati svizzera da parte dell'Ufficio assicurazione malattia, in concreto emessa

il 19 gennaio 2009 (doc. 5).

Sia con il reclamo del 4 febbraio 2009 (doc. A3)

sia con il ricorso del 5 marzo 2009 (doc. I), l'assicurato ha giustificato la mancata spedizione all'UAM del formulario TI 1 entro il termine

del 30 settembre 2008 a causa di gravi problemi di salute suoi e della moglie.

Questi particolari elementi personali hanno così distolto le sue attenzioni

dalla gestione delle incombenze amministrative, impedendolo così di inoltrare

tempestivamente alla competente autorità il modulo per l'esercizio del diritto d'opzione concernente la copertura

assicurativa contro le malattie.

2.12

Viste le

motivazioni addotte occorre verificare se le giustificazioni portate dal

ricorrente siano sufficienti per scusare la sua inadempienza.

2.13

La cifra 3

lett. b/aa dell'Allegato II degli

Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema sanitario

sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi

giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione

diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria (effetti ex tunc).

La norma non specifica e non dettaglia le ipotesi in cui il

ritardo possa essere giustificato.

Questo Tribunale ritiene che i "casi giustificati"

previsti da questo disposto siano assimilabili, per analogia, al principio

della restituzione dei termini che, nell'ambito delle

assicurazioni sociali rette dal diritto federale, è

contemplato all'art. 41 LPGA.

Questa norma prevede che se il richiedente è

stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso

è restituito, sempre che l'interessato

lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Per "impedimento non colpevole" si

intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità

che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste

circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al

richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265

consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

La giurisprudenza federale ammette che il

decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una

patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in

ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato

medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso

dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di

compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119

II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili

il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza

dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio

2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).

A livello cantonale, una regolamentazione simile

è stata adottata nell'ambito

del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal), concretizzata a livello

ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il regolamento (RLCAMal).

Quest'ultimo, all'art. 11

cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per ragioni comprovate",

l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta

di riduzione dei premi.

Partendo dalla considerazione che la LCAMal ed il

RLCAMal vogliono una procedura semplice, senza necessità di produrre

documentazione specifica e senza particolari esigenze formali, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, nella sua costante prassi, ha interpretato in

modo restrittivo tale norma cantonale.

Il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a

fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).

Ha inoltre ritenuto insufficiente, come motivo giustificativo, che l'assicurato fosse tossicodipendente

– con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha

chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo

coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a

passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente

potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue

pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di

cassa malati (STCA 14 marzo

2006, inc. 36.2006.16; STCA del

21.

luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla

ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia

prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non l'hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di

sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006, inc. 36.2006.113).

Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute

che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (STCA dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo

(STCA del 21 maggio 2007, inc.

36.2007

).

Analogamente, nella sentenza del 25 maggio 2007

(inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica,

non è stato ritenuto come sufficiente.

Con sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86)

il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte

ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte

impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il

ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione del premio, visto il lungo

periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo diritto.

Questo concetto è stato ulteriormente ribadito

nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc. 36.2008.80), dove il genitore della

moglie del ricorrente era mancato nel periodo critico, circostanza questa che

aveva indubbiamente creato subbuglio, oltre a grande dolore nei membri della

famiglia. Tale evenienza, però, alla luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della

semplicità della procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il

compimento dell'atto, non era

stato ritenuto giustificativo del ritardo.

Neppure il momento difficile vissuto dalla

famiglia dell'assicurata, il

tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i grossi rischi per la

vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi sugli impegni della

ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc.

36.2008

).

2.14

In concreto,

l'assicurato ha giustificato la

propria disattenzione riguardo alla scelta del sistema sanitario nazionale a

cui affiliarsi, evidenziando che la sua malattia e l'intervento chirurgico che ne è seguito, oltre alla grave malattia di

cui soffriva la moglie che ne ha purtroppo comportato il decesso il 16 aprile

2009, l'hanno condotto a

concentrarsi su questi tristi eventi ed a fargli così dimenticare sia nel 2002

sia nel 2008 di spedire all'UAM

il citato formulario TI 1 per esercitare il diritto d'opzione.

La malattia dell'interessato, come quella della moglie che ne ha purtroppo provocato

la morte, anche qualora avesse comportato una dedizione di tempo nei confronti

del malato, delle trasferte impegnative e dei soggiorni all'estero prolungati, d'avviso di questo Tribunale, non è tuttavia

sufficiente per giustificare la dimenticanza – rispettivamente il ritardo -

nell'inoltro del modulo TI 1 da parte dell'assicurato.

Non va infatti dimenticato che la compilazione di

questo modulo prestampato comporta soltanto la risposta ad un semplice quesito

(oltre a fornire le indicazioni relative alle generalità dell'interessato e dei

suoi familiari l'assicurato doveva porre la crocetta sul sistema sanitario

scelto) e la successiva spedizione mediante l'allegata busta, che peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità

amministrativa ticinese destinataria.

In sostanza, quindi, per compilare il formulario

TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è sufficiente l'affrancazione

e la consegna ad un ufficio postale.

Si tratta di una procedura del tutto semplice e

rapida, che non impone consulenza o assistenza alcuna da parte di terzi.

Pertanto, pur considerando i turbamenti, le

difficoltà e le gravi apprensioni che la sua malattia e quella della moglie

hanno causato nella famiglia del ricorrente, non può qui essere omesso di

rilevare che l'assicurato ha

avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al 30 settembre 2008) nell'ambito

della procedura di sanatoria mentre altri 3 mesi erano decorsi dal dicembre

2002.

per compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già indirizzata.

Neppure può venire in aiuto al ricorrente la

giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo stato depressivo influisce

sulla capacità di discernimento solo se si tratta di turbe psichiche costanti,

aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe al rispetto dell'obbligo di annunciare (STF 8C_865/2008 del

27.

gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 3, in SVR 2007 EL n. 8 pag. 20).

In effetti, dagli atti prodotti dall'assicurato emerge che il suo stato di salute,

seppure compromesso fisicamente (doc. I: "Un anno fa sono uscito

miracolosamente da una condizione di malessere fisico grave, sono stato operato

(…)"), non era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i

suoi obblighi e di gestirsi a livello personale ed amministrativo. Per sua

stessa ammissione, infatti, si è trattato di "una stupida dimenticanza,

dovuta esclusivamente a fattori di vita personale e non una a leggerezza nei

confronti delle disposizioni legislative." (doc. I).

Questo Tribunale osserva poi che tanto più il

bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone interessate debbono porre

al rispetto del termine, che appare comunque sufficientemente lungo e facile da

rispettare poiché le procedure non richiedono passi complessi, deve essere alta.

Alla luce di quanto esposto, comunque, le

spiegazioni fornite dal ricorrente non possono essere intese quali caso

giustificato e non costituiscono motivo che possono sanare il

mancato invio all'Ufficio assicurazione

malattia della richiesta di opzione entro il termine supplementare del 30

settembre 2008, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa

che avesse impedito l'assicurato di agire tempestivamente od avesse creato l'impossibilità,

per altri motivi (per esempio un incidente con conseguenze notevoli), di

compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere l'opzione

in questione.

In specie, non sono di conseguenza dati i

presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, sia quella federale

sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare il mancato rispetto

del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3

lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71.

2.15

Da

quanto precede, discende che in virtù dell'ALC ed in

particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria

nello Stato in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate

situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI

del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 2.6, che in concreto non si

sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha

affiliato d'ufficio il

ricorrente ad una cassa malati svizzera.

Non presentando l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato

il proprio diritto d'opzione nei tre mesi supplementari concessi in sanatoria,

il ricorrente deve ora così sopportare le conseguenze della sua inadempienza,

anche se dovuta ad una banale dimenticanza.

A quest'ultimo proposito, va infine osservato che nemmeno la circostanza che

durante la procedura amministrativa ed ancora davanti a questo Tribunale l'assicurato abbia chiesto di essere

esonerato dall'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera siccome

egli è già debitamente assicurato al sistema sanitario nazionale italiano (cfr.

tessera sanitaria italiana, doc. Vbis), può venirgli in aiuto. Infatti, come

visto, il ricorrente avrebbe dovuto esercitare il suo diritto d'opzione a tempo debito, ovvero entro il

termine supplementare del 30 settembre 2008. Una successiva manifestazione di

questa sua volontà non può più supplire alla sua mancanza ingiustificata.

2.16

L'assicurato

ha fatto inoltre valere delle ristrettezze economiche, che gli impedirebbero di

far fronte ai premi di una cassa malati svizzera (docc. I, V e XII).

Anche queste circostanze, tuttavia, non possono

essere intese quali "casi giustificati".

Infatti, a prescindere da quando queste difficili

condizioni fossero presenti, quindi precedenti o successive al periodo di tre

mesi entro il quale l'insorgente doveva far valere il diritto d'opzione per il

suo sistema sanitario nazionale, in ogni caso non costituiscono un motivo

valido dal profilo giuridico tale da potere sanare una dimenticanza rispettivamente

un ritardo nell'invio della richiesta

dell'esonero dall'assicurazione malattia obbligatoria svizzera.

Alla luce

di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata

va confermata.

Va qui

rammentato al ricorrente che può chiedere all’UAM, se dati i presupposti, di

essere messo al beneficio del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione malattie conformemente a quanto previsto dall’art. 65a LAMal

ed è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di cambiare

assicuratore.

Non deve

invece essere qui risolta la questione circa l’impossibilità, per i

frontalieri, di poter accedere ad una franchigia più elevata o ad altri modelli

assicurativi, non essendo oggetto della decisione impugnata, che, per costante

giurisprudenza federale, costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF

130.

V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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