36.2009.16
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il for
1 dicembre 2009Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.16
Data decisione, Autorità:
01.12.2009, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il formulario TI1 a causa di gravi problemi di salute, che però non sono motivi giustificativi sufficienti
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
PENSIONAMENTO
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RITARDO INGIUSTIFICATO
art. 1A let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 17 CEE1408/71
art. 34 CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 6 LAMAL
art. 6a LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 41 LPGA
art. 1 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 10 OAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.16
TB/lb
Lugano
1° dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 19 febbraio
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
il 24 febbraio 1943, cittadino italiano domiciliato a __________ (Italia), dal
1957 è attivo professionalmente nel Canton Ticino ed attualmente presso la
ditta __________ di __________ (doc. XII risposte nn. 1 e 2); è sempre stato
titolare di un permesso G per frontalieri (doc. XII risposta n. 3).
1.2. Il 19
gennaio 2009 (doc. 5) l'Ufficio
assicurazione malattia ha emesso una decisione con cui da quel giorno ha
affiliato d'ufficio l'assicurato ad una
cassa malati svizzera per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non avendo
optato entro il 30 settembre 2008 per l'assicuratore del Paese di residenza.
1.3. Con
decisione su reclamo del 19 febbraio 2009 (doc. A1) l'UAM ha evaso il reclamo del 4 febbraio 2009 (doc. A3), confermando l'affiliazione dell'assicurato all'assicurazione
malattia svizzera in virtù degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la
Comunità Europea, giusta i quali l'assicurazione contro le malattie deve essere stipulata nello Stato
in cui è esercitata l'attività
lavorativa a titolo di dipendente o indipendente (lex loci laboris), ma che per
Fatti
i lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e residenti in Austria, Germania,
Francia e Italia così come per i familiari residenti in Finlandia, l'ALC prevede la possibilità di optare per
una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di residenza (Allegato
Considerandi
II ALC, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa). L'opzione deve avvenire entro i tre mesi
successivi all'obbligo di
assicurarsi in Svizzera. L'UAM
ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali, il Cantone
Ticino ha decretato una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo
al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d'opzione. L'operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le
situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall'entrata in vigore dell'ALC. Il Governo ha emanato pure un
comunicato stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente
informate il 12 giugno 2008 attraverso una procedura scritta, sono stati
informati tutti i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i
rappresentanti dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte
affrontata tramite i mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le
verifiche circa il pronunciamento pregresso dell'opzione sono state 29'000 (doc. A1).
1.4
Con ricorso
del 5 marzo 2009 (doc. I) RI 1 ha chiesto di rivalutare la sua situazione,
argomentando che "la mia e stata una stupida dimenticanza, dovuta
esclusivamente a fattori di vita personale e non una a leggerezza nei confronti
delle disposizioni legislative. Un anno fa sono uscito miracolosamente da una
condizione di malessere fisico grave, sono stato operato e dopo una lenta e
lunga ripresa ho ripreso a lavorare saltuariamente e per poche ore settimanali
solo per necessità. La mia pensione non permette a me e a mia moglie – anche
essa affetta da una grave patologia, nello specifico un cancro – di vivere
dignitosamente. Pertanto vi prego di comprendere che quanto accaduto è, mi
ripeto, da attribuire a fattori che andavano al di là delle normali attività di
vita. Sono spiacente e mortificato e chiedo, se possibile, comprensione.".
1.5
Nella
risposta del 18 marzo 2009 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia ha ripercorso i passi che hanno
portato alla procedura di sanatoria. Evidenziando che il ricorrente ha omesso
due volte di determinarsi riguardo all'obbligo di assicurarsi contro le malattie e che l'esercizio del diritto d'opzione era un'operazione semplice, l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le
giustificazioni date dall'assicurato
non erano attendibili.
1.6
Il 27 marzo
2009.
(doc. V) il ricorrente ha precisato di avere 67 anni, di lavorare a tempo
parziale guadagnando Fr. 480.- mensili e di essere assicurato in Italia; non è
quindi in grado di pagare i premi di una cassa malati svizzera. Se sarà
confermata la sua affiliazione in Svizzera dovrà rinunciare al lavoro in
Ticino.
1.7
Il 6 aprile
2009.
(doc. VII) l'Ufficio
assicurazione malattia ha espresso perplessità sul fatto che Fr. 480.- al mese
siano l'unica entrata di cui
dispone il ricorrente. Inoltre, proprio per queste sue ristrettezze
finanziarie, l'assicurato
doveva prestare maggiore attenzione alla problematica dell'assicurazione malattia.
Il 14 maggio 2009 (doc. X) l'UAM ha trasmesso al TCA lo scritto del 4 marzo 2009 che la
datrice di lavoro del ricorrente gli ha inviato insieme alla copia della
tessera sanitaria dell'interessato,
a conferma che egli è già assicurato contro le malattie in Italia e che vuole
rimanere assicurato nel suo Stato di residenza.
Il Tribunale ha sottoposto dei quesiti al
ricorrente (doc. XI), sulle cui risposte (doc. XII) l'Ufficio assicurazione malattia si è espresso il 10 giugno 2009 (doc.
XIV) confermando la propria posizione di affiliare l'assicurato alla cassa malati svizzera. Il TCA ha inoltre accertato la situazione contributiva del ricorrente
presso la Cassa __________ (docc. XV e XVI).
considerato in
diritto
2.1
La questione
è sapere se il ricorrente, cittadino di un Paese dell'Unione Europea e residente
in Italia, dal 2002 al beneficio di un permesso G per frontalieri ed attivo
professionalmente nel nostro Cantone, può fare valere l'eccezione del diritto d'opzione previsto dalle norme internazionali
ed essere quindi validamente esonerato dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera
per le malattie.
2.2
Va
preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 95a cpv. 1 LAMal, per le
persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 ed in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27
maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo
ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata (lett. a), e la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato
K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett.
b).
L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della
LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa
espressione è riferita agli Stati ai quali è applicabile l'Accordo di cui al
capoverso 1 lettera a.
Secondo l'art. 3 LAMal,
"
1.
Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2.
Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3.
Può
estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA);
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non domiciliate in Svizzera
(cpv. 1), fra le quali vi sono:
"
d. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità
europea e sono
soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo
sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati
nell'articolo 95a lettera
a della legge;
e. le persone che risiedono in Islanda
o in Norvegia e sono soggette
all'assicurazione
svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della
Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo
AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, menzionati
nell'articolo 95a lettera
b della legge;".
L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal dà facoltà al Consiglio
federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per
le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale.
Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2
LAMal, il Consiglio federale ha così emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse
ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante
modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione, fra le altre
categorie, anche:
" c. le
persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle
persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2
dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla
normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale
Stato;
d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione
delle
persone e del
relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice
2.
dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché
percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la
disoccupazione;
e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma
hanno
diritto a una
rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla
libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita
islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell'appendice 2 dell'allegato K;".
2.3
Il 1° giugno
2002.
è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in
particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con
riferimenti). Giusta l'art. 1
cpv. 1 dell'Allegato II ALC,
elaborato sulla base dell'art.
8.
ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la
Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268
)
Ratione temporis
sono applicabili sia l'ALC che
il regolamento n. 1408/71. Infatti, la decisione del 19 gennaio 2009 e la decisione
su reclamo del 19 febbraio 2009 concernono l'affiliazione ad una cassa malati svizzera a decorrere dal 19 gennaio
2009, ovvero per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24
luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF
130.
V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/ 03]; SVR 2004 AHV n. 12
pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono quindi pure applicabili ratione
personae. L'assicurato è di
nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv.
2.
Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di lavoratore autonomo o
subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana e quindi alla
legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l'art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71).
Con sentenza del 20 febbraio 2004 (H 197/03) concernente
una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita
straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:
"
(…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002
wurde nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso
è senz'altro dato (STF C 124/06
del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento
n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d'invalidità,
comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c)
le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di
morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4
n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid.
3.
).
2.4
L'ALC, per
quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n.
1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme relative alla
determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13
a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio
della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo
principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid.
4.1
con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche
l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.
41.
segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation
de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 regolamento n. 1408/71 enumera delle norme generali:
" 1. Le
persone per cui è applicabile il presente regolamento sono
soggette alla legislazione di un solo
Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e
14septies. Tale legislazione è determinata
in base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona
che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona
che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro;
(…)
f) la
persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle
disposizioni di questa sola legislazione.".
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del
regolamento n. 1408/71).
I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono soggetti alla legge svizzera
(art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o
di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano solo in uno degli Stati
dell'UE non sottostanno alla
legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno che siano
distaccati.
L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne delle norme
particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che
esercitano un'attività
subordinata.
In generale, i cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano un'attività salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza
se una parte dell'attività vi è
esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di
residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di
lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71).
Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede
in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2
punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i
cittadini svizzeri o dell'UE
che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione svizzera (art. 13 par. 2
lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di
lavoratori distaccati.
Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà alle leggi svizzere (art.
13.
par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola, i cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano l'attività indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza
se una parte dell'attività vi è
esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è
assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi
gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).
I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assoggettati in Svizzera
per l'insieme dei redditi
acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione.
In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua
attività salariata e nell'UE
per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente
in uno Stato dell'Unione
Europea.
A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme particolari
applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata
ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri), prevede:
" La
persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività
autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:
a) fatta salva
la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita
un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di
due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo
14.
punti 2 o 3;
b) nei casi
menzionati nell'allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione
determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti
siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo
questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14bis
punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o
più Stati membri.".
A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:
"
Due o più Stati membri, le autorità competenti
di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di
comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di
determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".
A proposito delle norme citate, il Messaggio del
Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli Accordi
bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
"
Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella
dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per
determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte
analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).
Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le
persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda
transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano
contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei
consolati.
Una clausola evasiva (art. 17) permette in
singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non
permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di
uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di
residenza.".
La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13
regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori che non sono
cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera.
Nei casi non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita sulla base delle Convenzioni
internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte
dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l'assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero.
A questo proposito, in merito ai frontalieri l'art. 3 OAMal recita:
" 1 A loro domanda vengono assoggettati all'assicurazione
svizzera i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non
soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2
lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero un'attività
lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2.
Sono considerati familiari
il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli
in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni.".
2.5
Di
principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo
Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Occorre però ancora considerare che l'assicurato, nato nel 1943, secondo la
legislazione svizzera nel 2008 ha raggiunto l'età del pensionamento (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS).
Dagli atti si sa unicamente che il ricorrente è
al beneficio di una pensione italiana di vecchiaia di € 598.- al mese (doc.
XII), risultante dal trasferimento alla competente autorità italiana, nel 1998,
dei suoi averi previdenziali maturati in Svizzera (doc. XVI), dato che dal
1957, seppur con intervalli, ha svolto attività lucrativa nel nostro Paese, che
peraltro perdura ancora ora.
L'art. 17bis del
regolamento n. 1408/71, inserito nel Titolo II: "Determinazione della
legislazione applicabile", si riferisce alle norme particolari concernenti
i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della
legislazione di uno o più Stati membri, e prevede che
"
Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza
della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in
forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un
altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione
della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a
detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.".
Questo disposto non è applicabile alla
fattispecie.
Infatti, se è vero che il ricorrente riceve una
pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro (l'Italia), tuttavia egli non risiede nel
territorio di un altro Stato membro (la Svizzera).
L'art. 34 del regolamento n. 1408/71, appartenente al Titolo
III: "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni",
al Capitolo 1: "Malattia e maternità" ed alla Sezione
5: "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", recita
quanto segue:
" Art.
34.
Disposizioni generali
1.
Ai fini dell'applicazione
degli articoli 28, 28bis, 29 e 31, il
titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di
un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita
dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette
disposizioni.
2.
Le
disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una
pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in
virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa
svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o
autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai fini dell'applicazione
del presente capitolo".
Ritenuto che il ricorrente è ancora attivo
professionalmente nel Cantone Ticino malgrado abbia raggiunto l'età del diritto alla rendita di vecchiaia
secondo la legislazione svizzera, ed abbia potenzialmente diritto (anche) alle
prestazioni in virtù del diritto svizzero visto che ha contribuito all'AVS
durante almeno un anno dopo il trasferimento dei contributi sebbene sia già al
beneficio di una rendita pensionistica estera (doc. XVI), per quanto concerne l'assicurazione malattia egli va considerato
come un lavoratore subordinato giusta l'art. 34.
Pertanto, tornano applicabili i principi
suesposti (artt. 13-17bis).
2.6
Accanto al succitato
principio dell'assoggettamento contributivo alla legislazione dello Stato in
cui l'assicurato lavora, occorre
rilevare che nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie,
per alcuni Paesi vige tuttavia il diritto di opzione, nel senso che i cittadini
di Paesi membri dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere
tra l'assicurazione del loro luogo di residenza (in specie: l'Italia) e l'assicurazione dello Stato in
cui lavorano (in specie: la Svizzera).
L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che
"le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati
membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1,
lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del regolamento n. 1408/71 diverse
disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):
"
o) nell'allegato VI
[http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:
(…)
3.
Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione malattia svizzera e possibilità
di esenzione.
a) Le disposizioni
giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia
obbligatoria
si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone
soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del
regolamento;
ii) le persone
per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28,
28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone
che ricevono indennità di disoccupazione dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari
delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o
dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di
quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:
Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari
delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che
risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero
quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca,
Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per 'familiari'
si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la
legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate
alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione
obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e
dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania,
Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v),
Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.
La domanda
aa) dev'essere
presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera;
quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione
diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria;
bb) si applicherà
a tutti i familiari residenti nello stesso stato.".
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari
residenti in Italia possono dunque optare per il regime assicurativo dello
Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri
dell'UE possono essere esentati
dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema
sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è accordata in particolare ai
residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
Al riguardo GUYLAINE RIONDEL BESSON, "Le droit
d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre
circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour
les assurés", in: Cahier genevois et romands de sécurité sociale n°
42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:
"
De la combinaison des dispositions précitées, il
ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle
en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les
membres de leur famille son obligatoirement assurés auprès du régime suisse de
l'assurance maladie.
Cette obligation connaît cependant des exceptions.
Conformément à la lettre b) du chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du
règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur
demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie
obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture
maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également
pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés auprès
d'une régime français.
En fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être
couvert soit en Suisse soit en France. Il a le choix entre le régime fédéral
d'assurance maladie (LAMal), le régime de base de la sécurité sociale (CMU),
l'assurance maladie privée en France (cette dernière possibilité sera toutefois
fermée le 1er juin 2014).
Il est important de rappeler, qu'au regard du droit
communautaire, les personnes qui résident en France et qui travaillent en
Suisse ainsi que celles qui bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en
principe s'assurer en Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le
souhaitent pas, elles doivent faire état de leur droit d'option dans un délai
de trois mois qui commence à courir à partir de l'obligation d'assurance
(l'exception). Passé ce délai, elles devront obligatoirement entrer dans le
régime suisse d'assurance maladie.
Ce délai de trois mois doit s'exercer à partir du
jour où les personnes sont soumises au régime obligatoire d'assurance maladie
suisse (1er jour de travail pour les frontaliers, 1er
jour de versement de la rente pour les frontaliers rentiers, 1er
jour d'installation en France pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une
rente suisse qui viennent s'installer et vivre en France)."
Questa regola è comunque applicabile soltanto se
questi frontalieri lavorano esclusivamente in Svizzera.
Se, per esempio, essi lavorano sia in Svizzera sia
in uno degli Stati UE che prevedono questa opzione, questi cittadini sono
invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di residenza (cfr. "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, in
particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di aderire alla copertura
assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre
mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio
dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera
circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai
rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato
di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso
Stato.
La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero
nel diritto nazionale.
A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della
Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle
persone ed al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di
malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro
Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
2.7
Va ancora
rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza
dell'obbligo d'assicurazione.
A norma dell'art. 6 cpv. 2 LAMal, l'autorità
designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
L'art. 6a cpv. 1 LAMal prevede che i Cantoni
informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che risiedono in uno
Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute
ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera (lett.
a), le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una
prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (lett. b), le
persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che
trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per l'art. 6a cpv. 2 LAMal, l'informazione
secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
Giusta l'art. 6a cpv. 3 LAMal, l'autorità
designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone che non hanno
assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle
domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18
capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).
L'art. 6a cpv. 4 LAMal prevede che gli
assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i dati necessari per
il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.
Per l'art. 10 cpv. 1 OAMal, i Cantoni informano
periodicamente la popolazione circa l'obbligo d'assicurazione. Provvedono
segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero e i genitori di
neonati siano informati tempestivamente.
A norma dell'art. 10 cpv. 1bis OAMal, le
informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai detentori di un permesso
di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o di un permesso di
domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L'art. 10 cpv. 2 OAMal prevede che l'autorità
cantonale competente decide delle domande di cui all'articolo 2 capoversi 3-5 e
all'articolo 6 capoverso 3.
Gli assicuratori sociali preposti al pagamento
delle rendite e gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione assistono
i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo d'assicurazione delle persone
di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3
OAMal).
Per il cpv. 4 delle Disposizioni finali della
modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i Cantoni, in collaborazione con l'UFAS
e con i datori di lavoro competenti, informano i frontalieri che risiedono in
uno Stato membro delle Comunità europea in merito all'obbligo d'assicurazione
al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone. Queste informazioni valgono parimenti per i
familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.
2.8
Nel caso di
specie l'assicurato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea,
domiciliato in Italia ed esercitante un'attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento
n. 1408/71 è, di principio, assicurato in Svizzera contro le malattie
(principio della lex loci laboris).
Tuttavia, in conformità delle norme citate, in
particolare dell'Allegato II all'ALC e dell'Allegato VI al regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la
Svizzera, cifra 3 lett. b, quale cittadino di un Paese membro dell'Unione
Europea residente in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante
un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il
ricorrente ha il diritto di optare per il sistema sanitario italiano.
La domanda di esenzione, conformemente alla
summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere presentata entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Unica eccezione prevista dai due citati Allegati è
la presenza di "casi giustificati".
2.9
In concreto,
l'assicurato non è mai stato
domiciliato in Svizzera, ma ha sempre beneficiato di un permesso per frontaliero
(doc. XII risposta n. 2: dal 1957), seppure con alcune interruzioni; il
permesso in vigore attualmente gli è stato rilasciato nel dicembre 2002.
Pertanto, il termine di tre mesi per far valere
il diritto d'opzione decorreva dal dicembre 2002, con l'ottenimento del
permesso G. Esso è quindi scaduto infruttuoso.
Dall'entrata in vigore degli Accordi e del relativo regolamento n.
1408/71, ossia dal 1° giugno 2002, l'assicurato non ha mai esercitato il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo
nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed i membri della sua
famiglia che non esercitano un'attività
lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.
In generale, per i frontalieri già attivi in
Svizzera questo termine decorreva dall'entrata in vigore dell'ALC, dal 1° giugno 2002.
Tuttavia, come il ricorrente, molti altri
frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente nel Cantone Ticino
non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore sociale nazionale
successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.
Il 12 febbraio 2008 (doc. 1) l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica questa
circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi
i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo
nazionale che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno
ottenuto il permesso G (doc. 2), ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad
una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad
una busta recante l'indirizzo
del destinatario.
Con risposta del 13 marzo 2008 (doc. 1) l'UFSP ha riconosciuto che la procedura
adottata dall'ALC è difficile
da concretizzare. Inoltre, i frontalieri italiani fanno fatica a capire il
sistema assicurativo svizzero, dato che non hanno l'abitudine di intraprendere passi amministrativi particolari per
affiliarsi all'assicurazione
malattia, poiché assicurati automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone
che non hanno fornito all'amministrazione cantonale le necessarie informazioni.
L'amministrazione federale ha sottolineato l'importanza per tutti i
frontalieri e le loro famiglie di una copertura assicurativa in caso di
malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli effetti (decisamente sfavorevoli)
ex tunc di tale affiliazione ha aderito alle richieste ticinesi,
considerando pure che l'affiliazione
d'ufficio di così tante persone
avrebbe comportato un lavoro enorme per il Canton Ticino e gli assicuratori,
oltre che ad una difficoltà di messa in pratica dell'affiliazione stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.
L'UFSP ha quindi fornito
all'UAM indicazioni su come
evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.
A questo proposito, il
24.
aprile 2008 (doc. 1) l'amministrazione
federale ha affermato tra l'altro
che:
"
Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un
délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés
correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre
circulation des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce,
la prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes
qui étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance
de remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à
la disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement
à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc
(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril
2008).".
Sulla scorta delle indicazioni ricevute, il 29
aprile 2008 (doc. 1) l'Ufficio
assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera personale per ogni
lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di
lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.
Il 7 maggio 2008 (doc. 1) l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rispettivamente l'8
maggio 2008 (doc. 1) l'UFSP,
hanno dato il loro benestare per questa procedura in sanatoria.
Questi scambi epistolari sono stati innanzitutto
concretizzati il 3 giugno 2008 (doc. 1), quando il Consiglio di Stato ha
comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un gran
numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il
diritto d'opzione per il
proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del
sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio
al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo
supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale
esercizio del diritto d'opzione.
Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per
esercitare questo diritto in via di sanatoria.
Il 12 giugno 2008 (doc. A2 e 3) l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato
al ricorrente – e ad altri 12'630
lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria (doc. 1) – una
lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le
malattie in virtù degli Accordi bilaterali.
Questo scritto avvisava poi ogni l'interessato della possibilità, entro il 30
settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per
eventualmente compilare l'allegato
modulo TI 1 (doc. A4) e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta
allegata, già indirizzata.
La lettera specificava inoltre in calce, che
"se ciò non dovesse avvenire, lei sarà obbligato ad assicurarsi
in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non esercita attività
lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più possibile
concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".
2.10
Va ancora
rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato un'interpellanza
(n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere posizione sull'obbligo,
in particolare per i frontalieri italiani, di farsi parte attiva per optare a
favore del loro sistema assicurativo al quale, di principio, sono già
assicurati. L'Esecutivo, dopo aver rammentato brevemente le norme applicabili
al caso concreto, ha affermato che spetta ai Cantoni verificare se i
frontalieri che intendono chiedere l'esonero dall'obbligo assicurativo in
Svizzera dispongono di un'altra protezione assicurativa sufficiente ed ha
rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione della domanda è
applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il Consiglio
federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno mostrato
che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà con
questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato
II dell'ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è
quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione,
la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In quest'ambito
l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare una procedura
speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente incontro alle
esigenze degli interessati.
Occorre qui comunque evidenziare che questo
Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore e non può anticipare
eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure ancora stati discussi a
livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V 201: “Das Bundesamt
für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung sogar eine
Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ausnahmslos bei
allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren erwerbstätiger
Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur
Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste Botschaft vom 21.
Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S. 1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage schlägt der Bundesrat einen neuen Art.
3.
Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz 3 auch Anwendung findet für die
Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht
oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es besteht indessen kein
Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und
Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007: „7.1 L'OFAS,
citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21 décembre 2005 relatif
à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II 1962), propose d'appliquer
l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux personnes sans
activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et
poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous les couples
puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de cotiser,
indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du
conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la même
proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle
version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant
le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p.
204.
s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas
particulier.“, sottolineature della redattrice).
2.11
Dalla
documentazione agli atti emerge che il ricorrente non ha esercitato il
diritto d’opzione per il sistema sanitario del Paese di residenza. Ciò non è
avvenuto né al momento dell'ottenimento
del citato permesso G per frontaliero nel dicembre 2002, né nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre
2008.
(doc. A4), ovvero entro il 30 settembre 2008.
L'UAM ha confermato che l'istanza di esonero dall'obbligo di affiliazione al luogo di lavoro non è mai giunta alla sua
attenzione, né in forma di semplice lettera né a mezzo del modulo ufficiale.
Ciò è del resto stato ammesso dall'insorgente, il quale non ha mai
compilato né spedito l'apposito
modulo TI 1.
La conseguenza è stata, come anticipato nello
scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente ed a tutti i frontalieri che
non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario, l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio dell'assicurato ad una cassa
malati svizzera da parte dell'Ufficio assicurazione malattia, in concreto emessa
il 19 gennaio 2009 (doc. 5).
Sia con il reclamo del 4 febbraio 2009 (doc. A3)
sia con il ricorso del 5 marzo 2009 (doc. I), l'assicurato ha giustificato la mancata spedizione all'UAM del formulario TI 1 entro il termine
del 30 settembre 2008 a causa di gravi problemi di salute suoi e della moglie.
Questi particolari elementi personali hanno così distolto le sue attenzioni
dalla gestione delle incombenze amministrative, impedendolo così di inoltrare
tempestivamente alla competente autorità il modulo per l'esercizio del diritto d'opzione concernente la copertura
assicurativa contro le malattie.
2.12
Viste le
motivazioni addotte occorre verificare se le giustificazioni portate dal
ricorrente siano sufficienti per scusare la sua inadempienza.
2.13
La cifra 3
lett. b/aa dell'Allegato II degli
Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema sanitario
sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi
giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione
diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria (effetti ex tunc).
La norma non specifica e non dettaglia le ipotesi in cui il
ritardo possa essere giustificato.
Questo Tribunale ritiene che i "casi giustificati"
previsti da questo disposto siano assimilabili, per analogia, al principio
della restituzione dei termini che, nell'ambito delle
assicurazioni sociali rette dal diritto federale, è
contemplato all'art. 41 LPGA.
Questa norma prevede che se il richiedente è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso
è restituito, sempre che l'interessato
lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Per "impedimento non colpevole" si
intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità
che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste
circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al
richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265
consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.
151).
La giurisprudenza federale ammette che il
decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una
patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in
ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato
medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso
dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119
II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili
il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza
dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio
2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).
A livello cantonale, una regolamentazione simile
è stata adottata nell'ambito
del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal), concretizzata a livello
ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il regolamento (RLCAMal).
Quest'ultimo, all'art. 11
cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per ragioni comprovate",
l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta
di riduzione dei premi.
Partendo dalla considerazione che la LCAMal ed il
RLCAMal vogliono una procedura semplice, senza necessità di produrre
documentazione specifica e senza particolari esigenze formali, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, nella sua costante prassi, ha interpretato in
modo restrittivo tale norma cantonale.
Il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a
fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).
Ha inoltre ritenuto insufficiente, come motivo giustificativo, che l'assicurato fosse tossicodipendente
– con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha
chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo
coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a
passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente
potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue
pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di
cassa malati (STCA 14 marzo
2006, inc. 36.2006.16; STCA del
21.
luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla
ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia
prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non l'hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di
sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006, inc. 36.2006.113).
Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute
che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (STCA dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
L'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo
(STCA del 21 maggio 2007, inc.
36.2007
).
Analogamente, nella sentenza del 25 maggio 2007
(inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica,
non è stato ritenuto come sufficiente.
Con sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86)
il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte
ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte
impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il
ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione del premio, visto il lungo
periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo diritto.
Questo concetto è stato ulteriormente ribadito
nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc. 36.2008.80), dove il genitore della
moglie del ricorrente era mancato nel periodo critico, circostanza questa che
aveva indubbiamente creato subbuglio, oltre a grande dolore nei membri della
famiglia. Tale evenienza, però, alla luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della
semplicità della procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il
compimento dell'atto, non era
stato ritenuto giustificativo del ritardo.
Neppure il momento difficile vissuto dalla
famiglia dell'assicurata, il
tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i grossi rischi per la
vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi sugli impegni della
ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc.
36.2008
).
2.14
In concreto,
l'assicurato ha giustificato la
propria disattenzione riguardo alla scelta del sistema sanitario nazionale a
cui affiliarsi, evidenziando che la sua malattia e l'intervento chirurgico che ne è seguito, oltre alla grave malattia di
cui soffriva la moglie che ne ha purtroppo comportato il decesso il 16 aprile
2009, l'hanno condotto a
concentrarsi su questi tristi eventi ed a fargli così dimenticare sia nel 2002
sia nel 2008 di spedire all'UAM
il citato formulario TI 1 per esercitare il diritto d'opzione.
La malattia dell'interessato, come quella della moglie che ne ha purtroppo provocato
la morte, anche qualora avesse comportato una dedizione di tempo nei confronti
del malato, delle trasferte impegnative e dei soggiorni all'estero prolungati, d'avviso di questo Tribunale, non è tuttavia
sufficiente per giustificare la dimenticanza – rispettivamente il ritardo -
nell'inoltro del modulo TI 1 da parte dell'assicurato.
Non va infatti dimenticato che la compilazione di
questo modulo prestampato comporta soltanto la risposta ad un semplice quesito
(oltre a fornire le indicazioni relative alle generalità dell'interessato e dei
suoi familiari l'assicurato doveva porre la crocetta sul sistema sanitario
scelto) e la successiva spedizione mediante l'allegata busta, che peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità
amministrativa ticinese destinataria.
In sostanza, quindi, per compilare il formulario
TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è sufficiente l'affrancazione
e la consegna ad un ufficio postale.
Si tratta di una procedura del tutto semplice e
rapida, che non impone consulenza o assistenza alcuna da parte di terzi.
Pertanto, pur considerando i turbamenti, le
difficoltà e le gravi apprensioni che la sua malattia e quella della moglie
hanno causato nella famiglia del ricorrente, non può qui essere omesso di
rilevare che l'assicurato ha
avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al 30 settembre 2008) nell'ambito
della procedura di sanatoria mentre altri 3 mesi erano decorsi dal dicembre
2002.
per compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già indirizzata.
Neppure può venire in aiuto al ricorrente la
giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo stato depressivo influisce
sulla capacità di discernimento solo se si tratta di turbe psichiche costanti,
aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe al rispetto dell'obbligo di annunciare (STF 8C_865/2008 del
27.
gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 3, in SVR 2007 EL n. 8 pag. 20).
In effetti, dagli atti prodotti dall'assicurato emerge che il suo stato di salute,
seppure compromesso fisicamente (doc. I: "Un anno fa sono uscito
miracolosamente da una condizione di malessere fisico grave, sono stato operato
(…)"), non era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i
suoi obblighi e di gestirsi a livello personale ed amministrativo. Per sua
stessa ammissione, infatti, si è trattato di "una stupida dimenticanza,
dovuta esclusivamente a fattori di vita personale e non una a leggerezza nei
confronti delle disposizioni legislative." (doc. I).
Questo Tribunale osserva poi che tanto più il
bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone interessate debbono porre
al rispetto del termine, che appare comunque sufficientemente lungo e facile da
rispettare poiché le procedure non richiedono passi complessi, deve essere alta.
Alla luce di quanto esposto, comunque, le
spiegazioni fornite dal ricorrente non possono essere intese quali caso
giustificato e non costituiscono motivo che possono sanare il
mancato invio all'Ufficio assicurazione
malattia della richiesta di opzione entro il termine supplementare del 30
settembre 2008, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa
che avesse impedito l'assicurato di agire tempestivamente od avesse creato l'impossibilità,
per altri motivi (per esempio un incidente con conseguenze notevoli), di
compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere l'opzione
in questione.
In specie, non sono di conseguenza dati i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, sia quella federale
sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare il mancato rispetto
del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3
lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71.
2.15
Da
quanto precede, discende che in virtù dell'ALC ed in
particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria
nello Stato in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate
situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI
del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 2.6, che in concreto non si
sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha
affiliato d'ufficio il
ricorrente ad una cassa malati svizzera.
Non presentando l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato
il proprio diritto d'opzione nei tre mesi supplementari concessi in sanatoria,
il ricorrente deve ora così sopportare le conseguenze della sua inadempienza,
anche se dovuta ad una banale dimenticanza.
A quest'ultimo proposito, va infine osservato che nemmeno la circostanza che
durante la procedura amministrativa ed ancora davanti a questo Tribunale l'assicurato abbia chiesto di essere
esonerato dall'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera siccome
egli è già debitamente assicurato al sistema sanitario nazionale italiano (cfr.
tessera sanitaria italiana, doc. Vbis), può venirgli in aiuto. Infatti, come
visto, il ricorrente avrebbe dovuto esercitare il suo diritto d'opzione a tempo debito, ovvero entro il
termine supplementare del 30 settembre 2008. Una successiva manifestazione di
questa sua volontà non può più supplire alla sua mancanza ingiustificata.
2.16
L'assicurato
ha fatto inoltre valere delle ristrettezze economiche, che gli impedirebbero di
far fronte ai premi di una cassa malati svizzera (docc. I, V e XII).
Anche queste circostanze, tuttavia, non possono
essere intese quali "casi giustificati".
Infatti, a prescindere da quando queste difficili
condizioni fossero presenti, quindi precedenti o successive al periodo di tre
mesi entro il quale l'insorgente doveva far valere il diritto d'opzione per il
suo sistema sanitario nazionale, in ogni caso non costituiscono un motivo
valido dal profilo giuridico tale da potere sanare una dimenticanza rispettivamente
un ritardo nell'invio della richiesta
dell'esonero dall'assicurazione malattia obbligatoria svizzera.
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata
va confermata.
Va qui
rammentato al ricorrente che può chiedere all’UAM, se dati i presupposti, di
essere messo al beneficio del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione malattie conformemente a quanto previsto dall’art. 65a LAMal
ed è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di cambiare
assicuratore.
Non deve
invece essere qui risolta la questione circa l’impossibilità, per i
frontalieri, di poter accedere ad una franchigia più elevata o ad altri modelli
assicurativi, non essendo oggetto della decisione impugnata, che, per costante
giurisprudenza federale, costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF
130.
V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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