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Decisione

36.2009.164

Indennità per perdita di guadagno. Agire superficiale dell'assicuratore che sopprime le indnenità senza approfondimento adeguato ed attuale. Petizione accolta. Ripetibili adeguate all'impegno

16 febbraio 2010Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto 22 dicembre 2009 CV 1 ha preso posizione in merito alle emergenze

istruttorie appena citate, e ciò dopo avere interpellato – con una Interne

Mitteilung – la sua dipendente dott. __________, specialista in medicina

interna. La dott. __________, di lingua madre tedesca e che si è pure espressa

in lingua tedesca, sembra avere capito i termini della problematica in

questione e, nella sua nota 17 dicembre 2009 alla giurista dell’assicuratore,

evidenzia come:

" (...)

Der

Psychostatus (,,status psichico") ist in diesem Gutachten ausserordentlich

kurz gehalten. Er enthält keine Hinweise auf eine genuine psychische Störung.

So steht beispielsweise: ,,parla volentieri et senza reticenze." Allein

dies spricht klar gegen eine depressive Episode im Sinne der Codierung F32.s

oder F.33.x nach ICD10. Ebenfalls kein Zeichen einer Depression ist das von

Sorgen un Kümmernissen um die Zukunft und die Gesundheit geprägte Denken. Depressive

sind gerade nicht in der Lage, sich um ihre Zukunft zu kümmern. (...)"

(doc. 53)

L’esperta

di medicina interna, che non ha neppure visto la paziente, non contesta i

disturbi somatoformi. La dipendente di CV 1 discute poi il lavoro della dott. __________

a pagina 3 del suo rapporto interno considerando le argomentazioni

contraddittorie e si chiede, alla luce delle motivazioni della valutazione

peritale, per quale motivo gli antidepressivi non funzionerebbero. Le considerazioni

della dott. __________ sono state riassunte dalla giurista nello scritto 22

dicembre 2009, noto alle parti ed al quale può qui essere fatto riferimento,

secondo cui la psichiatra sarebbe stata più dettagliata nell’esporre lo stato

psichico nella valutazione 22 novembre 2008, e, dal momento che la paziente “parlava

volentieri e senza reticenze”, non potrebbe essere diagnosticato un

episodio di depressione. AT 1 non sarebbe apparsa, nel corso della prima

valutazione, vittima dei propri dolori ma principalmente di distimia. CV 1

rileva poi come nella valutazione del 4 dicembre 2009 la dott. __________ sia

più approfondita nel suo esame e dia più spazio all’anamnesi sociale e

professionale. L'assicuratore, dopo avere riassunto (invero in maniera lacunosa)

il contenuto della valutazione della psichiatra, evidenzia come risulti “non

solo ad un medico, ma anche ad un profano che, incomprensibilmente, l’anamnesi

sociale e professionale e lo stato psichico nella recente valutazione … siano

molto più estesi …la Dr. __________ considera fattori reumatologici, anziché unicamente

fattori psichiatrici. Ciò non le compete. Pure impertinenti sono le

considerazioni … relative alla situazione socioeconomica. … La valutazione

presenta argomenti contraddittori anche in merito alle terapie (poiché) … le

terapie prescritte … non portano ad un miglioramento, ma avrebbero impedito un

peggioramento … sorprende che la specialista non ritenga indicata alcuna cura,

alcun provvedimento specialistico … Mal si vede … (come) … ”non vi possa essere

alcun miglioramento”. La perizia sarebbe quindi errata siccome più

approfondita e poiché le cure prestate anziché guarire evitano un

peggioramento. CV 1 ha contestato il lavoro svolto dalla sua stessa perita,

scelta appena un anno prima nell’ambito del medesimo caso, quando veniva “rilevato

uno stato normale” (forse per CV 1 un’inabilità lavorativa al 50% per

motivi psichici è uno “stato normale”) ed osserva come la dott. __________

abbia reperito i motivi della sua diagnosi in fattori “estranei al proprio

settore specifico”. Per quanto attiene all’inabilità lavorativa CV 1

contesta le conclusioni della psichiatra e si affida alle valutazioni del suo

medico interno (del settore TVMGD), che non ha visto la signora AT 1 e che

ritiene l’inabilità non superiore al 20% con possibilità di cura con terapia

farmacologica e psicoterapia. Ulteriore punto di forza delle tesi

dell’assicuratore è che “… se effettivamente vi era una patologia

psichiatrica di tale entità, anche il dr. __________ la rilevava”. In data

5 gennaio 2010 CV 1 ha trasmesso il rapporto della Dott. __________

sottoscritto dalla stessa (doc. XLII che accompagna il doc. 54). Questo giudice

non può qui omettere di rilevare come i testi dei doc 54 e 53 sono uguali ma la

data cambia, dal 17 dicembre 2009 del doc. 53 al 16 dicembre del doc. 54 ciò

che lascia quantomeno perplessi sulla gestione di questo documento perlomeno.

Dal

canto suo, con puntuali osservazioni (doc. XLV del 20 gennaio 2010), la patrocinatrice

della signora AT 1 ha contestato le osservazioni dell’assicuratore, ha evidenziato

come la dott. __________ sarebbe medico esperto in medicina interna ed ha

prodotto un estratto del sito della FMH. Basti qui il rilievo che, per la

fattispecie in discussione, la dott. __________ non ha visto la paziente, non é

una psichiatra e ha agito quale medico interno di CV 1. In replica CV 1 (doc.

XLVII del 22 gennaio 2010) ha ribadito la sua posizione. Le parti si sono

ancora espresse in merito alle competenze della consulente interna di CV 1 con

scritti del 29 gennaio 2010 (doc. XLIX e L).

Non

sono state acquisite ulteriori prove. Con gli atti CV 1 ha trasmesso i conteggi

di pagamento delle indennità versate all’assicurata. Il doc. 49 segnala che

l’assicurata si è vista pagare 430 indennità a CHF 78,32 con il che il valore

di causa assomma, teoricamente, ad ulteriori 300 indennità giornaliere.

in

diritto

in

ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione

sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La

LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni

prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta

d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

In

ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti

al TCA (Lptca).

In

concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità

giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA e praticato da un assicuratore

sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal (CV 1). Il TCA può

pertanto entrare nel merito della petizione.

nel

merito

3.

Il

TCA deve esaminare se, correttamente, l'assicuratore ha negato all’attrice il

diritto di (continuare a) ricevere dal 1° ottobre 2009 indennità giornaliere

per perdita di guadagno, siccome abile al lavoro al 100% in attività

confacente.

Conformemente

alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta

la legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli assicuratori

LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione

litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi, per il caso

concreto, nel luglio 2009.

Occorre

dunque stabilire la capacità lavorativa di AT 1 a quel momento e valutare se l'assicuratore

sia tenuto a pagare ulteriori indennità sino al termine della malattia rispettivamente

sino alla fine del diritto alle indennità.

4.

In

concreto il contratto che lega il datore di lavoro Comune di __________ alla CV

1.

prevede una copertura in caso di malattia per la durata di 730 giorno con un

termine d’attesa di 7 giorni ed è retto dalla LCA. Per l'art. 2CGA è

considerata malattia ogni danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza

di un infortunio e che richieda un esame o una cura oppure provochi

un'incapacità al lavoro. Le CGA prevedono, in caso di incapacità al lavoro di

almeno il 50%, il versamento di indennità proporzionate al grado di inabilità.

Nel caso di specie dal 23 giugno 2008 AT 1 è inabile al lavoro per i motivi

ampiamente esposti nelle considerazioni di fatto e meglio per le patologie

inabilitanti evidenziate dal curante dott. __________, confermate dagli specialisti

incaricati dalla stessa attrice ed ammessi sostanzialmente anche dal dott. __________,

cha ha riscontrato una impossibilità ad una resa superiore al 40% nell’ambito

dell’attività di addetta alle pulizie sino a quel momento svolta. Oltre a

queste patologie fisiche l’assicuratore aveva richiesto ed ottenuto, su

consiglio del dott. __________, un consulto psichiatrico specialistico che indicava,

nel novembre 2008, una inabilità lavorativa al 50% per soli motivi

psichiatrici. Poco importa che la necessità di un consulto psichiatrico sia

venuta da un medico incaricato da CV 1 e non dal curante o dall’attrice stessa.

L’argomento, sollevato da CV 1 nei suoi allegati, è destituito totalmente di pregio,

è stucchevole e non rende priva di valore l’attività svolta dalla dott. __________

come vedremo in corso di motivazione.

Alla

luce della situazione accertata dai dott. __________, __________ e __________

nonché alla luce del parere psichiatrico della dott. __________ CV 1 ha

correttamente versato le indennità ritenute dovute sulla scorta del contratto

(doc. 6), ciò sino alla fine del mese di settembre 2009 (doc. 49) quando, preannunciandolo

il 7 luglio 2009 (doc. B), ha cessato i suoi versamenti ritenendo completamente

abile al lavoro l’attrice in un’attività leggera e confacente al suo stato

fisico. L’assicuratore ha rammentato all’assicurata l’obbligo legale di ridurre

il danno sia curandosi convenientemente sia cercando attività confacente.

Come

esaminato nell'esposto dei fatti AT 1 ha contestato il provvedimento adottato

dall’assicuratore ritenendo di essere ancora inabile al 100% ed in ogni

attività lavorativa.

5.

L’obbligo dell’assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall’art. 61 LCA (il cui titolo

marginale è “obbligo di salvataggio”) che dispone quanto segue:

" In caso di sinistro, l’avente diritto è

tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando vi sia pericolo in mora,

egli dovrà chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da

prendere e conformarsi alle medesime.

Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile,

l’assicuratore può limitare l’indennità all’importo cui si troverebbe ridotta

qualora l’obbligo fosse stato adempiuto.”

Il

Tribunale federale, in una sentenza del 23 ottobre 1998 nella causa E., al

consid 2c, al proposito ha evidenziato quanto segue:

" (...)

L’art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio generale concernente

l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno da cui il Tribunale federale

delle assicurazioni deduce che l’interessato può a tal fine essere costretto a

cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Un

siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della libertà personale

rispetto all’imposizione – espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento

all’art. 61 LCA – di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento

chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l’attore contesta

l’applicabilità dell’art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un’attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall’attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all’autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione.”

Nell’appendice

delle sue condizioni generali CV 1 richiama l’attenuazione del danno che impone

all’assicurato di attenersi alle indicazioni del medico per quanto attiene alle

terapie, agli interventi o agli altri provvedimenti da prendere, che gli impone

inoltre di avviare tempestivamente le richieste di prestazioni AI, dedicandosi

subito alle possibili reintegrazioni utilizzando le capacità residue per

attività più leggere e confacenti.

6.

Dunque,

anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla

LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto

quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno

alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in

attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla

salute. In caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività

abituale, come nel caso di specie, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto

concerne la determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per

procedere al cambiamento di professione, accertata la piena capacità lavorativa

in attività confacenti al suo stato di salute, nell’ambito delle assicurazioni

sociali l’allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3

ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p.

108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, é opportuno rammentare che

l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua

residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo

l'attività professiona­le che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona

volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante

da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI

1987.

p. 106 consid. 2).

Da notare come in concreto CV 1 abbia omesso di

considerare adeguatamente il cambio di professione pur, secondo la sua valutazione

dei fatti che – come vedremo di seguito - non viene assolutamente condivisa da

questa Corte, considerando pienamente capace a livello lavorativo in attività

confacente la signora AT 1.

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha

stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata

allorquando ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata

con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il

Tribunale federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni

complementari contro le malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7

maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile

assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento professionale.

7.

In

concreto, in applicazione della sopra citata giurisprudenza, nonché delle CGA

più sopra citate, tenuto conto del mercato del lavoro, della situazione economica,

delle limitazioni funzionali cui deve far fronte l’interessata che sono ben

esplicitate sia dal rapporto 9 ottobre 2009 del dott. __________ e completate

dalla certificazione ottenuta pendente causa dal dott. __________ (doc. XL del

17.

dicembre 2009), in una attività confacente AT 1 – ammesso che possa

eseguirla – alla luce della sua non più giovane età, della sua formazione e

delle sue competenze avrebbe avuto diritto di vedersi versare durante 5 mesi

indennità in vista del cambiamento richiestole. Ma questo non è il tema qui in

discussione alla luce dell’esito degli accertamenti istruttori e delle indagini

mediche, come sarà motivato più oltre, AT 1 ha diritto a vedersi versare

indennità al 100% stante la sua completa inabilità lavorativa in qualsiasi

attività per il momento ancora. CV 1 è comunque avvertita del fatto che, qualora

vi fosse un inatteso, ed oggi assolutamente improbabile, miglioramento delle

condizioni di salute di AT 1, alla stessa dovrebbe essere versata l’indennità

giornaliera, conformemente a quanto precede, per il tempo più lungo fissato

dalla giurisprudenza citata al fine di un eventuale reinserimento in ambito

professionale adeguato.

8.

Come

indicato in coda al punto che precede l’attrice deve ancora beneficiare di indennità

giornaliere siccome inabile nella sua attività lavorativa quale donna delle pulizie

ed in qualsiasi altra attività lavorativa specificatamente per ragioni

psichiatriche come attestato dalla dott. __________, in uno con le ragioni

reumatologiche evidenziate.

Dal

profilo fisico AT 1 soffre di diverse patologie. Nel suo dettagliato rapporto

reumatologico il dott. __________ (doc. 51) evidenzia una sindrome

lombospondilogena cronica a destra con restringimento foraminale bilaterale,

tendenza ad iperlassia articolare, alterazioni degenerative plurisegmentali

alla colonna lombare (spondilartrosi multisegmentale, bulging discale L 3 / 4,

L 4 / 5), disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della

lombare, protrazione del capo), decondizionamento muscolare, obesità,

periartropatia omeoscapolare a destra, esiti di intervento chirurgico alla

spalla destra, poliartrosi alle dita, sindrome alla fibromialgia generalizzata,

osteoporosi anamnestica dal 2004. A ciò si aggiunga che il dott. __________,

nel suo certificato del 17 dicembre 2009, evidenzia ulteriormente la periartropatia

alla spalla con possibile rottura del tendine sovraspinato. Ora alla luce di

questo complesso il dott. __________ ritiene che la signora AT 1 non possa più

svolgere un’attività di donna delle pulizie. Dal canto suo invece il dott. __________

ritiene che l’attività di pulizie svolta a livello professionale potrebbe

essere svolta sull’arco di un’intera giornata ma con un rendimento del 40%, e

quindi una riduzione del 60%. Si noti che il dott. __________ non ha

compiutamente considerato la periartropatia alla spalla, valutata dal dott. __________

grazie ad un’ecografia recente, e la sua incidenza nella capacità lavorativa.

Il dott. __________ riduce quindi a 0 la resa quale donna delle pulizie,

attività non più esigibile da parte della signora. Ciò nella sola ottica

reumatologica.

AT

1, secondo i due professionisti, potrebbe invece svolgere una attività professionale

confacente. I limiti di tale attività sono però estremamente severi, e di ciò CV

1.

sembra non essersi curata adeguatamente. Infatti il dott. __________ ritiene

possibile, almeno parzialmente, un’attività manuale (per la signora AT 1

un’attività intellettuale non è pretendibile) in cui “si usi(no) poco le

mani … (si cambi) frequentemente posizione, da seduta ad in piedi (ogni 30 -45

minuti), (si) eviti di portare pesi superiori ai 10 Kg” nonché si evitino

posizioni non ergonomiche per il rachide, il camminamento su terreni sconnessi,

salire e scendere scale, lavori con il braccio destro (dominante) vicino o

sopra l’orizzonte. Queste condizioni limitative, come indicato, non sono state

valutate adeguatamente nel calcolo dell’invalidità residua chiesto a CV 1 nelle

more della procedura. Non occorre però qui accertare in che misura l'attrice potrebbe

svolgere un'attività confacente, certamente è esclusa un'attività con una resa

del 100% come rammenta il dott. __________, alla luce dell'esito della procedura.

9.

A

queste condizioni fisiche decisamente inabilitanti il proprio lavoro abituale e

molto severe anche per un’attività confacente, va aggiunta la valutazione

dell’aspetto psichiatrico. Un primo esame psichiatrico è stato svolto su

incarico della qui convenuta CV 1 da parte della dott. __________, nel novembre

2008.

Una seconda su incarico del Tribunale nel dicembre 2009. Val comunque la

pena di analizzare brevemente la scelta della dott. __________ per l’incarico

di valutare AT 1. Nel novembre 2008 il dott. __________, nel suo primo rapporto

reumatologico, ha segnalato la necessità di un esame psichiatrico ed una valutazione

da parte di un esperto in materia. CV 1, destinataria di quel rapporto, vi ha

dato seguito tempestivo incaricando la sua psichiatra di fiducia dott. __________,

titolare di uno studio specialistico a __________, titolare del diploma di

medico dal 1983 e della specializzazione FMH in psichiatria e psicoterapia dal

1989, e quindi da oltre 20 anni. In occasione del suo primo rapporto la specialista,

in maniera assolutamente incontrastata da parte dell’assicuratore, ha

considerato il sussistere di una distimia (doc. 27 pag. 4) con uno stato

depressivo cronico dell’umore, d’intensità medio-lieve, con sbalzi d’umore

repentini. La distimia si è inserita nella vita dell’assicurata solo tardi con

il subentrare della menopausa e con l’aggravarsi dei dolori cronici. La dott. __________

ricordava nel suo primo rapporto come la capacità lavorativa della signora AT 1

non fosse allora completamente compromessa dal disturbo distimico, ma piuttosto

dai problemi ortopedici. La specialista indicava come una forzatura della ripresa

lavorativa avrebbe, nelle condizioni psicofisiche descritte, aggravato sia gli

aspetti depressivo distimici che ortopedici. Una ripresa lavorativa il 22

novembre 2008 veniva vivamente sconsigliata. Con cure adeguate la dott. __________

vedeva la possibilità di una ripresa della capacità parziale sino al 50%. In

quel momento – senza il problema ortopedico – le patologie psichiatriche influenzavano

nella misura del 50% la capacità lavorativa. La dott. __________ proponeva il

potenziamento del trattamento antidepressivo in corso a base di Citalopram per

il quale non si vedevano ancora effetti positivi (e proponeva una sostituzione

del medicamento con l’Amitriptilina). Nelle sue conclusioni all’attenzione di CV

1.

la dott. __________ indicava ancora come “Solo dopo un ulteriore periodo

di cura, si potrà eventualmente decidere sulla possibilità di recupero della

capacità lavorativa a tempo parziale, in quanto ritengo impossibile la ripresa

della capacità lavorativa completa, vista l’età della paziente e le condizioni

psicofisiche attuali”. Nella sua conclusione la psichiatra invitava poi CV

1.

a spedire copia della perizia al curante per le verifiche terapeutiche in

corso.

Come

indicato il rapporto peritale della dott. __________ è stato accolto da CV 1

senza ulteriore verifica, senza approfondimento presso la medesima specialista

e senza interpellare terzi. CV 1 ha versato le indennità dovute a fronte della

complessiva e complessa situazione in cui versava AT 1 e ciò sino al 7 luglio

quando ha preannunciato il pagamento degli ultimi 3 mesi di indennità senza

eseguire ulteriori e nuove valutazioni. Nelle more della procedura, come

descritto nelle considerazioni di fatto, è emersa la necessità – che forse CV 1

avrebbe meglio fatto ad affrontare prima della sua presa di posizione contenuta

nel doc. B –, di verificare la situazione psichiatrica dell’attrice. Per

semplificare la procedura, accelerarla e per avere il parere di una specialista

nota e che già aveva conosciuto AT 1, il giudice delegato ha proposto alle

parti di fare nuovamente capo alla dott. __________. La suggestione, che poteva

semmai essere contestata dall’attrice stessa alla luce del fatto che la

psichiatra è medico fiduciario dell’assicuratore, è stata accolta dalle parti.

Alla professionista è stato posto un semplice quesito che richiamava in

sostanza quelli, articolati, posti dall’assicuratore in occasione dell’erezione

della prima valutazione del novembre 2008. Questo dopo invito alla professionista

a volere convocare la paziente per il suo esame.(doc. XXIX).

Il

4.

dicembre 2009 la dott. __________ ha fatto pervenire, dopo la visita medica

della signora AT 1 avvenuta il 1 dicembre 2009, un articolato e dettagliato

rapporto di una decina di pagine che analizza in dettaglio ed esaurientemente

l’anamnesi famigliare, quella socio-professionale, gli antecedenti

psico-patologici e somatici, tutti gli atti medici (parte dei quali richiamati

direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni), le lamentele soggettive,

lo status psichico. La dott. __________ ha quindi posto la diagnosi di disturbo

di adattamento con reazione depressiva prolungata, difficoltà di adattamento ad

una nuova fase di vita con perdita delle capacità psico-fisiche e psico-sociali

legate alla malattia cronica ed ha elaborato le sua valutazione e prognosi. Il

documento è noto alle parti e va qui richiamato nella sua interezza. Da notare

come l’esistenza di una patologia psichiatrica era già stata riscontrata nelle

visite richieste dall’assicuratore a __________ dove il dott. __________ aveva

già posto in evidenza il sussistere di una alterazione ansioso-depressiva

dell’umore. Partendo da queste basi, ossia dall’accertamento del dott. __________,

dalla segnalazione del dott. __________, dall’esame del novembre 2008,

dall’analisi della situazione personale, famigliare, formativa, dall’esperienza

di vita, dalle sofferenze e dal lavoro della paziente la dott. __________ ha

espresso le valutazioni riassunte ed in parte letteralmente riprese nelle

considerazioni di fatto (doc. XXXIV pag. 8) e ne ha concluso per una

compromissione totale della capacità lavorativa. Per la psichiatra l’evoluzione

depressiva si innesta su menomazioni fisiche legate ai dolori cronici e sulle

svariate valutazioni mediche ed incomprensioni subentrate nell’arco del passato

anno. Questa situazione frustrante di medici che la dichiarano abile al lavoro

a fronte di una impossibilità fisica percepita dall’assicurata, e comunque

attestata da altri medici, crea una situazione psico-emotiva senza vie

d’uscita. Riconoscendo una patologia complessa ed oggettivata di natura ortopedico-reumatologica

grave (circostanza questa innegabile a prescindere dalle valutazioni dei medici

intervenuti sulle capacità lavorative residue), patologia evolutivamente

cronica ed inevitabilmente peggiorante con il trascorrere del tempo, inabilitante,

la psichiatra ritiene che le ipotesi di lavori confacenti, inesistenti e che

non potranno mai essere trovati, creano una situazione sfavorevole. Sulla

scorta dell’insieme della situazione in cui versa AT 1, della patologia in

primis, della cronicizzazione della stessa, dell’inevitabile peggioramento

della situazione fisica, della frustrazione che deriva, in uno con la sua

personalità le sue esperienze di vita e professionali, la psichiatra ha

ritenuto uno scompenso depressivo che si innesta sulla situazione complessiva

della salute di AT 1 e che non può che peggiorare e cronicizzarsi nel tempo. Il

tutto con incidenza marcata sulla situazione economico sociale e famigliare

della periziata e con incidenza severa sul suo stato di salute mentale. La

professionista ha indicato, nelle sue motivazioni, le cure medicamentose

prescritte ed il loro effetto con incidenza non sul miglioramento della salute

ma con incidenza nell’evitarne un peggioramento. La prognosi della specialista

è chiara e nettamente espressa: l’evoluzione depressiva compromette la capacità

lavorativa in maniera completa con prognosi infausta visto che il terreno

dell’innesto dell’evoluzione depressiva non può essere sostanzialmente

modificato (dolori cronici, amputazioni funzionali, peggioramento previsto con

il trascorrere del tempo).

10.

Come

riferito nelle considerazioni di fatto CV 1 ha sottoposto ad un medico specialista

in medicina interna il rapporto della psichiatra. L’internista ha criticato il

lavoro della psichiatra considerandolo contraddittorio poiché ha ritenuto una

grave depressione dopo avere indicato che AT 1 “parlava volentieri e senza

reticenze” alla specialista e non appariva in quel momento “vittima dei

propri dolori”. CV 1 ritiene poi che vi sia nel referto una contraddizione

relativa agli effetti delle misure terapeutiche intraprese e considera non

accettabile la motivazione del peggioramento delle condizioni psichiche

dell’attrice motivato con “fattori estranei al proprio settore specifico”.

La dott. __________ non avrebbe fatto capo a “elementi del settore di competenza”.

La psichiatra confonderebbe poi le indicazioni soggettive con lo stato psichico.

11.

Occorre

qui preliminarmente indicare come, per quanto attiene alla valutazione dei

rapporti medici e più generalmente delle perizie, nell’ambito delle

assicurazioni sociali è stata sviluppata una dettagliata e specifica

giurisprudenza che può, nei casi quali quelli oggetto qui d’esame, essere ripresa

ed applicata analogeticamente. Per la valutazione della valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia

o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (...)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

12.

Per

quanto attiene all'incapacità lavorativa causata da motivi psichici dalla documentazione

prodotta da CV 1 emerge come sia considerata malattia psichica "qualsiasi

danno della salute...che richiede un esame o una cura medica oppure provochi

un'incapacità lavorativa" (doc. 7)

13.

Il

TFA, nell'ambito della sua giurisprudenza relativa alle assicurazioni sociali,

ha stabilito che il danno alla salute psichica deve essere di gravità tale da

non potere essere esatto dall'assicurato di valersi delle sue capacità

lavorative sul mercato del lavoro (si vedano DTF 127 V 289 c. 4c e STFA

29.09.1998

I 148/98 c. 3b).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l'alta Corte ha specificato i criteri

per i quali un disturbo da dolore somatoforme provoca un'incapacità al guadagno

duratura (giurisprudenza poi ripresa nelle sentenze 23.04.2004 I 404/03;

28.05.2004

I 702/03; 16.12.2004 I 770/03; 19.05.2006 I 873/05; 04.04.2008

9C_35/2007).

Da

notare come, con un giudizio relativo ad un caso di invalidità (e quindi emesso

nell'ambito delle assicurazioni sociali) il TF (sentenza 4 luglio 2007 I

384/06) ha stabilito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone la diagnosi espressa da un esperto specialista in psichiatria e

fondata sui criteri posti dal sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (in merito si veda anche la sentenza 13.07.2006 I 621/05 c.

4).

Sempre

nell'ambito delle assicurazioni sociali la dottrina ritiene che, affinchè un esame

medico in ambito psichiatrico sia considerato affidabile deve adempiere specifiche

condizioni (sul tema D.

Cattaneo: "La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali" in RDAT 2003-II pag. 628-629).

Per quanto attiene al disturbo somatoforme la dottrina (Cattaneo,

op. cit., loc. cit.) e la giurisprudenza (DTF 127 V 294) richiamano le

considerazioni di Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten; in

SZS 1999 pag. 105). In sostanza in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

14.

Occorre

ora procedere all’analisi delle valutazioni mediche relative agli aspetti psichiatrici

presenti agli atti. Va qui subito stigmatizzato l’atteggiamento

dell’assicuratore, come ha fatto anche puntualmente la patrocinatrice

dell’assicurata nelle sue prese di posizione, che muove critiche con

affermazioni polemiche tese spesso solo a colpire l’estensore del referto senza

argomentazioni solide. CV 1 non ha interpellato uno psichiatra sottoponendo

allo stesso il rapporto __________ 4 dicembre 2009. Non vi è quindi seria

argomentazione per cui il comportamento della peritanda in occasione della

visita del 1 dicembre 2009 presso lo studio della psichiatra, costituisca un

elemento che contraddica diagnosi e prognosi. Il fatto che l'attrice si sia

presentata il 1° dicembre 2009 "ben disposta al colloquio" non

è ancora indice di inaffidabilità del dire della dott. __________ che rileva

comunque come la paziente scoppi "a piangere non appena iniziamo a parlare,

sconsolata". L’assicuratore arriva, per rafforzare le critiche al

rapporto della dott. __________ del 4 dicembre 2009, a contestare (forse un po’

tardivamente) il rapporto della sua stessa psichiatra di fiducia datato

novembre 2008 (dopo avervi dato pieno seguito per mesi) asserendo che “già

in data 22.11.2008 non si giustificava una incapacità lavorativa per motivi

psichici nella professione usuale al 50% dal momento che lo stato psichico

allora rilevato non era da ritenersi particolare, bensì alquanto normale”. Ed

è questo un venire contra factum proprium. Questo atteggiamento colpisce. Ci si

domanda allora perché CV 1 non abbia chiesto una ulteriore valutazione

specialistica ad un terzo psichiatra e si sia conformata pienamente al dire

della dott. __________ se lo stesso non la convinceva. Sbigottisce

l’atteggiamento dell’assicuratore che ritiene la sua psichiatra di fiducia

inaffidabile al punto da non ritenere la patologia indicata dalla stessa e considerare

la paziente “alquanto normale”. Le critiche che CV 1, e la sua

collaboratrice dott. __________, muovono al rapporto 4 dicembre 2009 della

psichiatra sono sostanzialmente metodologiche: in primis la dott. __________ ha

dato ampio spazio alla anamnesi sociale e professionale. Questo modo di procedere,

d'avviso a questo TCA, costituisce una nota di merito per il rapporto peritale.

Lo stesso è specifico, dettagliato, frutto di un esame particolareggiato, come

si vedrà in prosieguo di motivazione. Questa modalità di impostazione del

rapporto è pienamente rispondente alle condizioni poste - in ambito di assicurazioni

sociali - dalla giurisprudenza. La dott. __________ ha approfondito elementi di

rilievo quali la patologia riscontrata, accertandone le cause puntualmente. La

specialista ha posto attenzione non solo alla grave depressione ma ha

analizzato gli effetti delle concorrenti patologie fisiatriche sulla psiche.

Essa ha ritenuto patologie dolorose da tempo esistenti, prive di remissione, le

conseguenze sulla perdita di integrazione sociale e famigliare lo status

psichico consolidato e l'assenza di una possibile evoluzione sul piano

terapeutico e quindi l'accertamento dell'inefficacia dei medicamenti per il

miglioramento (ma la loro efficacia per evitare un peggioramento) delle

condizioni di salute. Gli elementi che la psichiatra ha considerato sono

molteplici e non solo sociali e professionali. Il sentirsi inutile della paziente, la sua frustrazione, l’amarezza, il senso di colpa. AT 1 si presenta con

umore deflesso mimica e gestualità mostrano grande tensione ed irrequietezza. CV

1.

indica come risulti chiaro non solo ad un medico “ma anche ad un profano …

che l’anamnesi sociale e professionale e lo stato psichico della recente

valutazione … siano molto più estesi … (della) precedente”, circostanza

questa che costituisce un merito del lavoro della psichiatra, che ha analizzato

approfonditamente la paziente ed il suo contesto, necessario se non

indispensabile per la valutazione di una sofferenza psichica. La critica appare

sterile e priva di contenuti specifici. La stessa non proviene palesemente da

persone esperte dell’ambito psichiatrico. Nella propria valutazione la

psichiatra, come ha fatto in altre numerose perizie e valutazioni sottoposte

agli organi giudiziari, contestualizza – come normalmente fanno tutti gli

psichiatri incaricati di allestire perizie da parte di un magistrato o di un

Tribunale – l’ambiente della persona interessata e contestualizza il peritando.

L’anamnesi personale, professionale, socio economica sono elementi

imprescindibili e fondamentali che vengono omessi unicamente quando palesi e

già accertati in precedenza in modo sufficiente. La valutazione qui discussa risponde

alle esigenze che giurisprudenza e dottrina hanno posto per le valutazioni

psichiatriche (cfr. punto 13). La richiesta di CV 1 di non ritenere “Tali

considerazioni … ai fini di un giudizio sullo stato psichico dell’attrice” non

può essere recepita, non potendo essere considerati solo i desideri, senza fondamento,

dell’assicuratore qui impegnato esclusivamente non al chiarimento dei fatti ma

al tentativo di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali. Vano appare anche il

tentativo di evidenziare da parte di CV 1 una contraddittorietà relativa alle

misure terapeutiche. La lettura del testo appare chiara. I medicamenti assunti

hanno solo affievolito la caduta nel baratro della depressione, non hanno

permesso di guarire l’attrice e non l’hanno stabilizzata. CV 1 avrebbe potuto

interpellare in proposito uno psichiatra, cosa che non ha fatto limitandosi a

generica critica che appare priva del sufficiente sostrato.

Il

fatto che la psichiatra abbia motivato come ha fatto la grave depressione e le

sofferenze e patologie psichiche che conducono ad una inabilità totale con

motivi che sarebbero per CV 1 estranei al suo settore di attività è critica

destituita di fondamento. E’ come se si criticasse uno psichiatra poiché

reperisce le cause di una sindrome depressiva reattiva conseguente ad un evento

traumatico nell’evento stesso (ad esempio un incidente d’auto), ritenendo

l’aspetto del sinistro estraneo alle sue competenze. In realtà le patologie

psichiche sono complesse (basti qui il rinvio a qualsiasi manuale, si veda ad

esempio: Manuel de poche de psychiatrie clinique di H.I. Kaplan e B. J. Sadok,

editore Pradel, 2 edizione 2003) ed il contesto sociale, famigliare, personale

e professionale è importante per determinare l’esistenza o meno di una malattia

come d'altra parte ha rammentato il TF nella sua prassi (ricordata sub. 13).

Per la diagnosi di una depressione, secondo la DSM IV, è necessario che si

realizzino al minimo 5 criteri sui 9 dati (e che qui non occorre riprendere),

ciò per una durata continuativa precisa di tempo, questi elementi debbono avere

ripercussioni sulla vita della persona interessata alterandola. Per stabilire

il sussistere delle condizioni per la diagnosi della malattia e per verificarne

l’impatto sull’alterazione della vita del paziente il contesto sociale,

famigliare, professionale è importante. Analogamente l'importanza delle citate

anamnesi è di rilievo per le verifiche degli effetti psichici di patologie che

causano stati di grave dolore. Per questo motivo l’anamnesi personale, sociale,

professionale e le altre anamnesi evidenziate dalla dott. __________ sono

fondamentali per l’identificazione delle patologie di cui soffre la signora AT

1.

Per

CV 1 la specialista confonderebbe poi le indicazioni soggettive con lo stato psichico.

Si tratta di accusa piuttosto grave e priva di motivazione alcuna. Probabilmente

sfugge all’assicuratore, che forse avrebbe fatto meglio a farsi consigliare e

spiegare il rapporto della dott. __________ da uno specialista del settore, che

le “indicazioni soggettive” sono il racconto che il periziando fa al terapeuta

e che il medico analizza, verifica ed interpreta. Su questa critica destituita

di sostanza e genericamente formulata non occorre comunque maggiore

approfondimento.

15.

Alla

luce delle argomentazioni che precedono questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

ritiene di doversi pienamente riferire al rapporto 4 dicembre 2009 della dott. __________.

La specialista ha esaminato a due riprese nel tempo - il 18.11.2008 ed il

01.12.2009

- la paziente. Ha avuto con la stessa due colloqui approfonditi. La

psichiatra si è espressa in due distinti rapporti e ciò previa analisi dettagliata

della situazione (anamnesi, status, diagnosi, valutazione). I due pareri non

sono contraddittori descrivono due fasi specifiche e distinte temporalmente

delle patologie riscontrate, l'evoluzione infausta, l'assenza di efficacia

delle cure poste in atto. L'esame del dicembre è conseguente al richiamo di

documentazione medica attinente agli aspetti reumatologici. La specialista ha

ritenuto, come visto a più riprese, l’esistenza di due comorbidità a livello

psichiatrico, si è attenuta alle classificazioni usuali come impone la

giurisprudenza, ed ha analizzato gli aspetti della sindrome somatoforme così

come esatto dalla giurisprudenza riportata sub. 13. Il

lavoro della dott. __________ è quindi serio, approfondito, puntuale,

dettagliato, completo e specifico. La professionista precisa dalla sua ultima visita e valutazione, in cui aveva ritenuto

un’inabilità lavorativa per ragioni psichiatriche del 50%, la condizione

psichica di sofferenza dell’assicurata sia seriamente precipitata nella depressione,

nella sofferenza e nella malattia psichica. Come indicato il rapporto della dott.

__________ è omogeneo, completo, coerente, analizza tutte le anamnesi che il caso

imponeva (sociale, famigliare, professionale), evidenzia la sofferenza fisica

in maniera compiuta, corretta e corroborata dall’esame di tutta la documentazione

medica agli atti. Proviene da una seria e stimata professionista che è esperta

in materia da oltre 20 anni e non è posto in discussione seriamente dalle

generiche critiche di una internista non specialista in materia, che non ha

visto la paziente (al contrario della dott. __________ che l’ha incontrata a

due riprese) e che non ha specifiche cognizioni in psichiatria. CV 1 ha criticato

genericamente il rapporto specialistico tramite la sua collaboratrice dott. __________

che, come indicato, non è psichiatra. Poco importa se la comprensione delle

attestazioni mediche agli atti sia stata piena da parte del medico di CV 1

verosimilmente non di lingua madre italiana. Si deve qui ritenere che le

critiche, aspre ma senza costrutto, non hanno fondamento e basi per essere ritenute

in questa sede.

16.

Alla

luce di quanto precede questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere

una completa e totale inabilità lavorativa, in ogni attività, della signora AT

1.

già per i soli motivi psichici compiutamente ed esaurientemente esposti dalla

dott. __________ nel suo rapporto 4 dicembre 2009, ciò sin dal momento della decisione

di soppressione del versamento dell’indennità giornaliera e dalla soppressione

dello stesso, ossia da luglio e quindi settembre 2009. A ciò si deve poi

aggiungere l’inabilità completa nell’attività usualmente svolta dall’assicurata

di donna delle pulizie così come ritenuto dal dott. __________ che, a

complemento del rapporto del dott. __________, ha evidenziato ulteriore

patologia alla spalla destra con possibile rottura del tendine sovraspinato.

D’altro canto in una attività confacente, dal profilo prettamente fisico, ben

difficilmente AT 1 potrebbe svolgere in maniera completa, alla luce delle

patologie riscontrate e come evidenziato dal dott. __________, una attività

lavorativa. La questione non merita qui comunque ulteriore approfondimento

l’inabilità totale e completa in qualsiasi attività accertata dalla dott. __________

essendo sufficiente per accogliere integralmente la petizione dell’attrice ed imporre

all’assicuratore il versamento delle indennità giornaliere soppresse sino a

guarigione dell’assicurata rispettivamente sino al termine del diritto alle

prestazioni assicurative.

17.

La

vittoria completa ed integrale nella causa da parte dell’attrice comporta la condanna

della convenuta al pagamento di congrue ripetibili. Le ripetibili debbono tenere

conto da un lato del valore della causa, qui inferiore ai CHF 30'000.00 come emerge

dalla comunicazione della CV 1 contenuta nel doc. 49, dell’impegno imposto al patrocinatore

dell’attrice – cui non è estraneo l’atteggiamento processuale della convenuta –

e degli sforzi profusi complessivamente. Ebbene nel caso di specie l'atteg-giamento

dell’assicuratore ha imposto l’inoltro della petizione di 9 pagine il 4

settembre 2009, accompagnata dalla produzione di 39 documenti – che la patrocinatrice

ha necessariamente dovuto raccogliere, analizzare e ritenere nel suo allegato –

per un complessivo di 85 fotocopie. Alla patrocinatrice sono stati notificati

gli scritti dell’assicuratore (doc. III), quello del TCA (doc. IV) e la lettera

articolata doc. V di CV 1. Ancora gli atti contemplano lo scritto del TCA del

28.

settembre 2009 trasmesso in copia all’attrice, una lettera 9 ottobre 2009

dell’attrice stessa. La risposta di causa (doc. IX) di 10 pagine è stata

intimata all’avvocata di AT 1 per il necessario esame con la possibilità di

prendere posizione e di chiedere l’assunzione di specifiche prove in uno con

gli scritti 16 e 20 ottobre 2009 del TCA. L'avv. RA 1 ha prodotto ulteriore

documentazione (scritto a CV 1 con relative copie ed ha inoltrato al Tribunale

una lettera il 26 ottobre 2009 (doc. XVI) ed altra il 28 ottobre 2009 (doc.

XVII) accompagnata da 3 copie. Il 29 ottobre 2009 CV 1 ha prodotto al TCA copia

del rapporto 12 ottobre 2009 del dott. __________ e scritto 15 ottobre 2009

dello stesso medico (per complessive 11 pagine) che il Tribunale ha fatto

pervenire all’avv. RA 1 scritto di 2 pagine all’autorità giudiziaria. Ulteriore

missiva della patrocinatrice della signora AT 1 data dell’11 novembre 2009 ed accompagna

un rapporto medico del dott. __________ trasmesso alla legale a mezzo

telescritto. Le parti sono state quindi convocate ad un’udienza il 18 novembre

2009.

ed hanno ricevuto in copia le dettagliate richieste del TCA ai medici per

la necessaria verifica e per l’eventuale formulazione di quesiti. Copia della

citazione presso la dott. __________ per la signora AT 1 è stata trasmessa

all’avv. RA 1 (doc. XXXII) cui è pure stato trasmesso lo scritto 2 dicembre

2009.

dell’assicuratore (calcolo) ed il corposo rapporto della psichiatra, in

uno con quello del dott. __________, per una presa di posizione e valutazione.

L’attrice, tramite la patrocinatrice, ha ulteriormente scritto al TCA il

14.12.2009

due lettere (la seconda relativa all’assistenza giudiziaria

postulata con la petizione), ed ha prodotto 4 copie di documenti. La corposa

presa di posizione di CV 1 al rapporto __________ (doc. XLI) in uno con lo

scritto della dott. __________ in lingua tedesca (le due versioni: 16 e 17

dicembre 2009) è stato fatto pervenire alla rappresentante dell’attrice che con

lungo scritto (4 pagine), accompagnate dalla fotocopia di un documento, ha

preso posizione in merito. L’avv.__________ ha ricevuto ulteriore scritto della

CV 1 (2 pagine) su cui si è ulteriormente espressa il 29 gennaio 2010 (doc.

XLIX) con lettera al TCA di 3 pagine trasmessa in duplice copia.

Alla

luce dell’impegno profuso vanno considerate ripetibili che tengano conto di

un’attività significativa ed importante, comprendendo anche i colloqui con la

cliente ed i contatti con i medici in proposito, che impone qui di ritenere

ripetibili a carico della parte soccombente cifrate in CHF 4'500.00 comprensive

dell’IVA. L’attribuzione delle ripetibili rende priva d’oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria formulata dall’attrice.

18.

Come

noto alle parti la possibilità di impugnare il presente giudizio è condizionata

dal valore di causa. In concreto il valore di causa è rappresentato dalla

pretesa di versamento di indennità oltre il 30 settembre 2009 (doc. 49) e ciò

sino alla reintegrazione professionale rispettivamente sino al termine delle

prestazioni contrattualmente pattuite. L’importo di CHF 30'000.00 per poter

inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF) non è dato in concreto (doc. 49).

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza FINMA una copia di tutte le sentenze civili

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente

sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione 4 settembre 2009 formulata da AT 1

contro la CV 1, __________ è integralmente accolta. Di conseguenza:

1.1. CV 1, __________, è condannata a versare a AT

1, __________, le indennità giornaliere contrattualmente dovute successivamente

alla data di cessazione del versamento (30 settembre 2009) e sino alla fine

della malattia rispettivamente sino al termine del diritto alle prestazioni.

2. Non si percepiscono tasse e spese mentre la

convenuta è condannata a versare all’attrice l’importo di CHF 4'500.00 a titolo

di ripetibili (importo comprensivo dell’IVA se dovuta).

3. Comunicazione in forma anonima alla FINMA, Berna.

4. Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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