36.2009.164
Indennità per perdita di guadagno. Agire superficiale dell'assicuratore che sopprime le indnenità senza approfondimento adeguato ed attuale. Petizione accolta. Ripetibili adeguate all'impegno
16 febbraio 2010Italiano67 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2009.164
Data decisione, Autorità:
16.02.2010, TCA
Titolo:
Indennità per perdita di guadagno. Agire superficiale dell'assicuratore che sopprime le indnenità senza approfondimento adeguato ed attuale. Petizione accolta. Ripetibili adeguate all'impegno
CONTRATTO ASSICURATIVO
INDENNITÀ GIORNALIERA
RIPETIBILI
art. 1a cpv. 1 LAMAL
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 61 LCA
art. 75 LCAMAL
art. 85 cpv. 2 LSA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.164
IR/lb
Lugano
16 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 4 settembre 2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato, in fatto
A. AT
1, nata nel 1954, è stata assunta, mediante incarico,
dal Comune di __________ a partire dal 13 settembre 2004, quale ausiliaria
nella pulizia delle quattro sezioni della scuola dell’infanzia comunale.
L’incarico, esteso all’intero anno scolastico, prevede un impegno di 10 ore
settimanali durante i giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ed una
remunerazione oraria di CHF 23.20 comprensiva delle vacanze e della quota parte
di tredicesima. Quale collaboratrice stipendiata del Comune AT 1 è assicurata
per la perdita di salario dovuta a malattia mediante assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera retta dalla LCA e sottoscritta dal datore di lavoro
presso la qui convenuta CV 1 dal 1 ottobre 2002. I termini del contratto prevedono
una copertura dell’80% dello stipendio con un differimento di 7 giorni.
B. Dal
23 giugno 2008 AT 1 è inabile al lavoro. Il curante dott. __________ di __________,
specialista FMH in medicina interna, ha attestato a due riprese nel corso delle
fasi iniziali della malattia l’impossibilità dell’assicurata di riprendere il lavoro
(doc. 11). A fronte del perdurare della situazione, il 5 agosto 2008, CV 1 – a
firma __________ “Specialista Indennità giornaliere Ticino” – ha chiesto
al curante un rapporto medico dettagliato (doc. 12). Agli atti
dell’assicuratore (doc. 13) è consegnato il certificato medico 8 luglio 2008 del
dott. __________, specialista FMH in neurochirurgia, redatto all’attenzione del
collega dott. __________ e nel quale si attesta che la signora AT 1 presenta “da
molti mesi dolori lombari irradianti alla gamba dx lungo la fascia posterolaterale
… fino al collo del piede, dolori prevalentemente stesa, quindi notturni …
palpazione dolente diffusa del rachide lombare e dolenza diffusa della
muscolatura … La RM conferma la presenza di una listesi grado I in L5/S1 con
un’importante discopatia … un’irritazione intermittente L5, eventualmente S1, è
senz’altro possibile”. Con lettera 21 luglio 2008 il dott. __________ ha nuovamente
scritto al dott. __________ segnalando di avere rivisto la paziente dopo avere
provveduto per un “radiogramma lombare ap laterale e funzionale … situazione
invariata (i) … i fastidi aumentano sotto sforzo … la RM conferma una listesi
L5/S1 grado I-II con un’importante discopatia” con indicazione di complicanze
possibili in caso di intervento chirurgico.
Il
13 agosto 2008 l’assicuratore, a firma della “Specialista Indennità
giornaliera Ticino” __________, ha convocato per il giorno successivo –
ossia il 14 agosto 2008 alle ore 13.00 – l’attrice presso non meglio precisata “Sanacare
HMO-Praxis”, imponendole di portare con se gli atti medici necessari e (la
richiesta evidenzia in grassetto l’esigenza) la “carta d’identità/passaporto”
(quasi a temere, senza ragione alcuna, che terzi possano presentarsi in luogo e
vece della persona convocata). Pure in grassetto la minaccia, indubbiamente
severa per persona con difficoltà economiche, di vedersi addebitare i costi
delle visite mediche “alle quali non dovesse presentarsi all’orario oppure
che non saranno annullate (con relativa giustificazione) tempestivamente”.
Questo giudice deve qui, sin d’ora, stigmatizzare questo tipo di atteggiamento.
Convocazioni spedite il giorno prima per il giorno successivo, all’ora dei
pasti, senza preventivo contatto con l’assicurato, munite di minaccia di carico
delle spese sono assolutamente inaccettabili. Soprattutto siccome spedite per
posta normale, senza preventivamente accertare la presenza o meno della persona
interessata o sua assenza per vacanza (il 14 agosto ipotesi non così
peregrina!) o malattia. Sia come sia in concreto la visita al “Sanacare
HMO-Praxis” è stata rinviata da CV 1 (sempre da parte della medesima
impiegata) al successivo 26 agosto 2008. Il generalista dott. __________ della
struttura interpellata dall’assicuratore ha ritenuto – nonostante il parere di
uno specialista neurologo e delle risultanze delle RM – la signora AT 1 abile
al 100% con la precisazione che “non ritengo giustificata una incapacità
nella professione (sic!) abituale di donna addetta alle pulizie” (il
concetto di professione dovendo comunque essere diverso da quello di mestiere,
e l’apostrofo imponendosi in caso di un’incapacità).
Il
1 settembre 2008 CV 1 ha imposto a AT 1 “da subito in forma completa” di
riprendere l’attività lavorativa chiedendo la trasmissione del certificato
medico di fine malattia, ciò sulla scorta del dire del dott. __________.
A
tale scritto il medico curante della signora AT 1 ha prontamente reagito con
lettera del 2 settembre 2008 trasmessa per raccomandata ma non consegnata nel
dossier prodotto dall’assicuratore, circostanza questa che va stigmatizzata in
questa sede. L’assicuratore deve sempre produrre al Tribunale l’incarto
completo, a prescindere dalla documentazione già prodotta dalla controparte.
Nella sua presa di posizione il dott. __________ conferma che “la paziente è
inabile al lavoro al 100% dal 23 giugno 2008 per una lombalgia con sindrome radicolare
L5 destra … documentato da una RMN e da due valutazioni neurochirurgiche … la
sintomatologia è in chiara relazione con una spondilolistesi di I – II grado
con restringimento foraminale bilateralmente a livello dei corpi vertebrali
L5-S1 … tuttora presente e invariata” nonostante i medicamenti. Il dott. __________
ha inoltre segnalato, il 10 settembre 2009, un’ulteriore patologia coinvolgente
il piede destro con deficit motorio non riscontrato in precedenza e previsione
di nuova RMN (doc. 20).
Il
9 settembre 2008 la signora AT 1 si è affidata all’avv. RA 1, moglie del dott. __________
e libera professionista presso lo studio dell’avv. Dott. __________ di __________.
A
fronte di uno scritto della legale (doc. M, non consegnato agli atti
dell’assicuratore) ed a fronte delle valutazioni mediche del dott. __________, CV
1, in luogo e vece di far capo a specialisti nel settore medico interessato, ha
nuovamente interpellato la struttura “Sanacare” precedentemente
interpellata (scritto 11 settembre 2008, doc. 21) ed il dott. __________, FMH
in medicina generale, segnalando un decorso sfavorevole ed un’amplificazione
della sintomatologia dolorosa, dopo esame delle lastre a sua disposizione e “dopo
riflessione” ha indicato di non condividere l’incapacità della signora AT 1
“… a lungo termine” ritenendo esigibile una ripresa lavorativa (dopo
avere ritenuto nel suo primo certificato una abilità completa, da subito nella
sua “professione” di donna delle pulizie) “al 50% a partire dal 1
ottobre 2008 ed al 100% dal 1 novembre 2008” (doc. 23).
C. Sulla
scorta delle valutazioni mediche di esperti in materia (dott. __________ e
dott. __________) contraddette dal dott. __________ della __________, medico
generico FMH, l’assicuratore ha deciso di affidare una valutazione al dott. __________
di __________, ciò il 3 ottobre 2008, e dopo avere comunicato all’attrice
l’obbligo di riprendere al 50% la sua attività dal 1 ottobre ed al 100% dal 1
novembre come indicato dal dott. __________ (doc. P, scritto 24 settembre 2008,
assente negli atti dell’assicuratore). Prima ancora dell’esame richiesto al
dott. __________ la signora AT 1 ha prodotto un nuovo certificato medico del
dott. __________ (doc. Q, documento non prodotto nel dossier dell’assicuratore)
da cui si desume la conferma delle precedenti valutazioni ed ancora il rilievo
che “In seguito ad una RX lombare che … aveva evidenziato, oltre alla
listesi di 1° e 2° L5/S1 anche una illisi istmica bilaterale … rifatto una RM
lombare che ha confermato questa situazione con una grave discopatia e stenosi
foraminale accentuata a dx di L5 …”. Il professionista ne deduce come la “paziente
non possa essere giudicata abile al lavoro in attività con un’ergonomia
sfavorevole … chinata a lungo o chinarsi ripetutamente sotto carico … Tuttavia
in attività confacenti con una buona ergonomia … alternare … movimento e
posizioni statiche senza …flessioni, la capacità lavorativa … è decisamente più
elevata” (doc. Q).
Il
dott. __________ ha redatto il 12 ottobre 2008 il suo referto medico (doc. T)
da cui risulta, dopo un esame personale del 10 ottobre 2008, e dopo disamina
specifica e dettagliata, come la signora AT 1 fosse da “sottoporre … anche
a visita medico fiduciaria psichiatrica”. Per quanto attiene invece la
capacità lavorativa il professionista ha indicato piena capacità in una
attività adatta allo stato di salute, da subito, e con un rendimento pieno. La
capacità nell’ultima attività svolta sarebbe limitata. Infatti “dal lato
strettamente reumatologico, al momento attuale, da subito, abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 60%” con possibile aumento al 50% dopo una riabilitazione di
2 settimane. Il professionista indica poi che la diminuzione è da applicare
anche “qualora l’assicurata esercitasse il lavoro di ausiliaria soltanto a
tempo parziale”. Quale casalinga la resa è stata valutata diminuita del 25%
prima della riabilitazione e del 20% dopo la riabilitazione.
Il
17 ottobre 2008 CV 1 ha, con uno scritto la cui forma ed il rispetto per
l’assicurata appaiono più che discutibili, invitato la signora AT 1 ad
inoltrare una domanda di prestazioni AI ed a fissare un appuntamento per una cura
riabilitativa (doc. U). A tale scritto ha fatto seguito secca risposta della
patrocinatrice dell’attrice che ha stigmatizzato il modo di procedere
dell’assicuratore chiedendo di volere “… esplicitare in quali occasioni ella
(AT 1 n.d.r.) avrebbe trasgredito alle vostre prescrizioni visto che si è
sempre attenuata quanto le avete chiesto …”. Da notare poi come
l’assicuratore malattia di AT 1 ha negato (doc. B1) la necessità del soggiorno
in ambiente ospedaliero per una riabilitazione con il che per l’attrice la
confusione è stata completa. La signora AT 1 ha comunque prodotto adeguata documentazione
attestante lo svolgimento di massaggi e terapie atte a lenire il suo dolore ed
a migliorare il suo stato fisico (doc. D1 e relativi annessi).
Successivamente
alla valutazione fiduciaria del dott. __________, ed alla luce di quanto da
questi evidenziato nel suo rapporto in particolare a pagina 7 nelle prime
righe, CV 1 ha scelto liberamente e quindi interpellato, il 10 novembre 2008,
la dott. __________, medico psichiatra e psicoterapeuta FMH chiedendo alla
stessa una verifica della capacità lavorativa (doc. 26). La specialista, dopo
avere visitato il 18 novembre 2008 la signora AT 1, ha redatto il 22 novembre
2008 il suo rapporto (doc. 27) dove, dopo esame dettagliato ed esposizione
dell’anamnesi familiare, socio professionale, dopo valutazione degli
antecedenti psico-patologici e somatici, nonché dopo la valutazione delle
lamentele soggettive e dello status psichico, ha diagnosticato una distimia “che
corrisponde ad uno stato depressivo cronico d’umore, d’intensità medio-lieve
con sbalzi d’umore repentini … Forzarla a riprendere il lavoro in queste
condizioni psico-fisiche non fa che aggravare sia gli aspetti depressivo-distimici
che ortopedici e lo sconsiglio vivamente” ipotizzando cure riabilitative.
La psichiatra ha indicato il sussistere di una inabilità lavorativa del 50% per
problemi psichiatrici unicamente, ciò per almeno 3 mesi e con verifica
dell’esito delle cure intraprese.
D. Dopo
queste valutazioni CV 1 ha continuato il versamento delle prestazioni di indennità
giornaliera sino al 30 settembre 2009 non senza una fitta corrispondenza e puntuali
verifiche operate dall’assicuratore come il corposo incartamento lascia ben vedere.
Più specificatamente il 7 luglio 2009 l’assicuratore ha preannunciato
all’assicurata la cessazione del versamento delle indennità e ciò sulla base
della visita specialistica 10.10 2008 (ossia di quasi 1 anno prima!)
evidenziando le cure fisiatriche beneficiate, l’impossibilità di conseguire
nuovamente nella sua attività di addetta alle pulizie un rendimento pieno “a
lungo termine” ed evidenziando che le sarà “per contro … possibile lavorare
al 100% nell’ambito di altra attività, meno impegnativa o mediamente
impegnativa”, imponendo così all’assicurata la ricerca di un lavoro
adeguato (senza specificare quale e senza operare un calcolo dell’invalidità
residua). CV 1 ha indicato di volere versare indennità sino al massimo al 7
ottobre 2009, ciò senza ulteriormente considerare l’aspetto psichiatrico del problema
di salute dell’assicurata.
E. In
data 4 settembre 2009 AT 1, tramite la sua legale, ha inoltrato una petizione a
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni – assortita dalla richiesta di
assistenza giudiziaria – accompagnata da una mole notevole di documenti e
significativa di un impegno non indifferente, ciò che – come si vedrà in corso
di motivazione – deve essere debitamente tenuto in considerazione per la fissazione
di adeguate ripetibili in favore della parte vincente in causa.
Dopo
avere rievocato i fatti in dettaglio nella minuziosa petizione la
patrocinatrice dell’attrice contesta puntualmente le considerazioni, le
valutazioni, le procedure e gli atteggiamenti di CV 1 con argomenti che,
laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. AT 1 conclude il
suo allegato postulando la continuazione del versamento delle indennità dovute
fino al termine dell’inabilità rispettivamente sino all’esaurimento delle
indennità dovute, con protesta di spese e ripetibili.
Dal
canto suo CV 1 inizialmente ha chiesto una proroga del termine per l’inoltro
dell’allegato di risposta sulla quale il giudice delegato ha preso posizione
nei seguenti termini:
" (...)
... ho ricevuto la vostra generica, inconsistente, insufficiente ed immotivata
richiesta di proroga. Adducete generici motivi di ordine medico ed
amministrativi che non vengono specificati. Dal profilo medico se il caso
imponeva accertamenti questi dovevano essere ben posti prima. Per quanto si
desume dagli atti infatti la vostra presa di posizione 7 luglio, mediante la
quale fissate alla signora AT 1 il termine del 07.10.2009 per il versamento
dell'indennità, si basa su un rapporto del Dr. __________ del precedente
12.10.2008.
Ne devo dedurre che non vi sono stati ulteriori approfondimenti medici
dopo quella data.
A prescindere da ciò neppure le pretese necessità amministrative
vengono specificate.
Per verificare una vostra istanza di proroga del termine occorre che
riformuliate la richiesta specificando quali esattamente sono gli accertamenti
medici che intendete eseguire, presso quali specialisti, quando questi
specialisti sono stati interpellati dopo la ricezione della petizione della
signora AT 1. Dovete inoltre specificare in cosa consistano - per
un'amministrazione come la vostra! - le difficoltà amministrative che paventate.
(...)" (doc. IV)
L’assicuratore
ha quindi fatto pervenire uno scritto privo di consistenza e denotante poca
attenzione al merito dell’incartamento in questione cui il giudice delegato ha reagito
con scritto del 28 settembre con cui ha richiamato CV 1 ai suoi doveri segnalando
che la pretesa nuova patologia evocata nella petizione era nota
all’assicuratore ormai da mesi e come un nuovo approfondimento medico non era
stato non solo eseguito al momento della presa di posizione contestata con la
petizione ma nemmeno dopo ricevuta la petizione.
Solo
il 15 ottobre 2009 l’assicuratore ha fatto pervenire la risposta di causa con
cui postula la reiezione della petizione e ciò sulla scorta di una valutazione,
del 9 ottobre 2009, svolta dal dott. __________ che indica una capacità
lavorativa piena ma con rendimento ridotto la 40% nell'attività usuale ed una
abilità lavorativa al 100% in attività confacente. CV 1 si è ben guardata, ancora
una volta, dal verificare il tasso di invalidità dell’assicurata e l’eventuale
diritto ad una rendita postulando semplicemente la reiezione della petizione
(doc. XI).
Il
Giudice delegato ha trasmesso la risposta di causa all’attrice per l’esercizio
dei suoi diritti processuali ed ha invitato CV 1 a verificare se non sia stato
“effettuato un calcolo dell’invalidità della signora AT 1 alla luce delle
conclusioni cui è giunto il dott. __________ …”
Come
evidenziato, nelle more del termine per l’inoltro della risposta di causa, il 1
ottobre 2009, CV 1 ha chiesto al dott. __________ di volere verificare la
situazione medica della signora AT 1 (doc. 47/6) ed il medesimo giorno la
signora AT 1 è stata convocata dall’assicuratore presso il medico incaricato.
Dopo la visita del 9 ottobre 2009 il professionista ha redatto il suo rapporto
(doc. 48) da cui si desume sostanzialmente – dopo un approfondito esame sia del
caso (con riassunto degli interventi medici succedutisi nel tempo) sia dello
status medico della paziente – che:
" (...)
... sappiamo della presenza di una spondilolistesi su spondilosi di L5
su S1 con restringimento foraminale bilaterale, bulging discali in L3-L5 con
spondilartrosi multisegmentali associate, delineatesi agli esami radiologici
già a disposizione il 10.10.2008; permangono assenti deficit lomboradicolari;
sebbene agli atti sia stato documentato nel frattempo un programma di
ginnastica attiva, la muscolatura specialmente del corsetto addominale e
paraspinale lombare, permane decondizionata in assicurata che rispetto alla
visita precedente è ulteriormente aumentata di peso di ben 6 kg, aspetto che
sicuramente contribuisce ad un maggior carico del passaggio lombosacrale.
(...)" (doc. 48 pag. 10/11)
La
signora AT 1, come rammenta il medico, lamenta dolori alle ginocchia con fregamento
femore patellare, il professionista osserva ancora come:
" (...)
... dal certificato medico del medico curante del 27.7.2009, risulta
una nuova patologia con dolori al ginocchio sinistro su gonartrosi, tendinite
della zampa d'oca, dolori capsulari posteriori e raccorciamento muscolare,
sintomi che portavano ad un accertamento tramite risonanza magnetica al
ginocchio sinistro il 20.7.2009, che evidenziava una fissurazione definita
complessa al menisco mediale ed una piccola fessura anche al corno anteriore
del menisco laterale, senza danni rilevanti alla cartilagine dei 3
compartimenti articolari ma con assottigliamento cartilagineo nel compartimento
mediale;...l'origine di tali dolori non mi è definitivamente chiara; bisogna anche
notare che l'assicurata presenta un reumatismo delle parti molli, un po' meno
pronunciato rispetto alla visita precedente allorchè si poteva diagnosticare
una sindrome fibromialgica generalizzata, ora si può piuttosto parlare di una
tendenza fibromialgica, in quanto sono presenti 9 su 18 punti fibromialgici
positivi ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo.(...)"
(doc. 48 pag. 11)
Il
professionista ha quindi segnalato una leggera diminuzione della sintomatologia
algica ma la presenza del problema al ginocchio esaminato. Il dott. __________
ha posto la diagnosi di "sindrome lombospondilogena cronica
prevalentemente a destra in spondilolistesi su spondilolisi di L5 su S1, con
restringimento foraminale bilaterale, alterazioni degenerative plurisegmentali
del rachide lombare (bulging discale L3-L5 con spondilartrosi multisegmentali),
disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, tendenza
fibromialgica, poliartrosi delle dita, incipiente gonartrosi a sinistra con lesioni
meniscali laterali e mediali, minimo deficit flessorio, obesità (peso 76 kg /
statura 143 cm)."
Nelle sue conclusioni il professionista ha indicato una capacità
lavorativa piena (al 100%) in un’attività confacente mentre una capacità
ridotta viene riconosciuta alla paziente nella sua qualità di ausiliaria di
pulizie, come meglio specificato a pagina 11 ultimo paragrafo e pagina 12 primo
paragrafo (doc. 48).
F. L’attrice
ha fatto pervenire al Giudice delegato un certificato medico del dott. __________
(doc. U2) relativo al problema al ginocchio. Il 15 ottobre 2009 il dott. __________,
così incaricato dall'assicuratore, ha preso posizione in merito allo stesso ed
ha ribadito le sue valutazioni (doc. 50). Nelle sue osservazioni 9 novembre
2009 AT 1 (doc. XXIII) contesta le conclusioni cui è pervenuto il dott. __________
siccome confutate dalle valutazioni del dott. __________. L’assicurata ha
ulteriormente prodotto un certificato 10 novembre 2009 del dott. __________
(doc. XXVI/bis) che attesta la gonalgia sinistra in presenza di fessura
complessa del menisco mediale, gonartrosi compartimento femoro-tibiale mediale,
condropatia rotulea, poliartrosi delle dita con nodulosi di Heberden, oltre
alla sindrome lombovertebrale cronica recidivante in presenza di
spondilolistesi di grado I-II L5/S1, periatropatia scapolare della spalla
destra con possibile rottura del sovraspinato. Il medico rileva come AT 1 non
potrebbe eseguire il suo lavoro, in attività confacente potrebbe eseguire parzialmente
un’attività in cui non usi troppo le mani, cambi frequentemente posizioni da
seduta in piedi (ogni 30-45 minuti), eviti di portare pesi superiori a 10 kg.,
eviti di lavorare in posizioni non ergonomiche del rachide, eviti di camminare
su terreni dissestati, salire o scendere scale.
G. Le
parti sono state convocate il 18 novembre 2009 per una discussione di causa. In
occasione della stessa, alla luce della complessità e molteplicità delle
patologie presentate dall’attrice, il giudice – dopo lunga discussione tra le
parti e con le parti – ha ottenuto l’impegno dell’assicuratore a produrre “una
ipotesi di calcolo dell’invalidità residua che comporti l’indicazione di un salario
statistico ottenibile dalla sig.ra … al 100% e che contempli la riduzione dello
stesso come a nota giurisprudenza federale … fino al 25%”. Il giudice ha
poi indicato alle parti, che hanno condiviso tale modo di procedere, la volontà
di interpellare la dott. __________ al fine di determinare lo stato psichico
dell’assicurata non più accertato da CV 1 nonostante le indicazioni della
stessa dott. __________ contenute nel rapporto del 22 novembre 2008. Ciò per
verificare il sussistere di una inabilità lavorativa dovuta a cause psichiche
con verifica dell’incidenza della stessa e per accertare se l’eventuale
sussistere dell’inabilità per cause psichiche sia riferibile anche ad
un’attività confacente alla situazione fisica della signora.
Il
giudice si è inoltre impegnato ad interpellare il dott. __________ in merito al
certificato del 10 novembre 2009. Le parti hanno convenuto che l’eventuale
compresenza di una incapacità lavorativa di tipo fisico (sia per problemi
reumatologici che per i problemi al ginocchio ed alla spalla) che per problemi
psichici, laddove necessario, sarebbe stata fatta valutare, eventualmente, da
un medico terzo.
Lo
stesso giorno (doc. XXX) al dottor __________ è stato trasmesso lo scritto seguente:
" (...)
Per completezza dell'informazione le faccio ulteriormente pervenire i
rapporti allestiti dal dott. __________ (doc. S e doc. 48) e le chiedo
cortesemente - come convenuto con le parti in occasione dell'udienza odierna -
di volere indicare se le patologie da lei segnalate nel certificato 10 novembre
scorso inabilitino la capacità lavorativa della sig.ra AT 1, sia nella sua
attività di donna delle pulizie a ore presso il Comune di __________, sia in
una attività leggera confacente al suo stato fisico.
Le chiedo inoltre se ritiene che le patologie da lei evidenziate siano
già state adeguatamente contemplate e ritenute dal dott. __________ nei
rapporti annessi o se ritiene invece che si tratti di patologie non
adeguatamente valutate o aventi maggiore (rispettivamente minore) incidenza
nella valutazione della capacità lavorativa della sig.ra AT 1 sia per quanto
attiene l'attività svolta di donna delle pulizie che per quanto riguarda
un'attività leggera confacente alle patologie reumatologiche ritenute.
Se fosse necessario le sarei grato per una ulteriore visita di approfondimento
con l'assicurata. (...)" (doc. XXX)
D’altra
parte alla dott. __________ è stato chiesto (doc. XXIX):
" (...)
Il 22 novembre 2008 Lei ha trasmesso a CV 1 una valutazione psichiatrica
effettuata in favore della signora AT 1, 1954, __________. La sig.ra AT 1, già
donna delle pulizie presso il Comune di __________, è inabile al lavoro dal 23
giugno 2008. Presentando una patologia fisiatrica indagata dal dott. __________,
reumatologo, il professionista ha indicato la necessità di una visita
psichiatrica. In tale ambito l'assicuratore le aveva chiesto una indagine specialistica
il 10.11.2008 (doc. 26).
Per semplicità annetto il suo rapporto (doc. 27) che è stato prodotto
al Tribunale nell'ambito di una vertenza che oppone la sig.ra AT 1 a CV 1.
D'intesa con le parti si è convenuto di ulteriormente interpellarla alfine
di verificare l'evoluzione della patologia psichica da Lei accertata lo scorso
anno.
È importante per noi oggi sapere se vi sia stato un recupero della salute
con incidenza sull'incapacità lavorativa, se vi sia stata remissione completa
della patologia o se gli aspetti depressivi da Lei riscontrati allora siano
ancora oggi presenti. È di rilievo anche accertare, se ancora esistenti
problemi psichici, la loro specifica incidenza sulla capacità lavorativa
dell'assicurata sia nell'ambito dell'attività svolta di donna delle pulizie che
in un'attività confacente allo stato reumatologico della paziente (attività leggera
con ridotta capacità di sollevamento di pesi medi e con ridotta capacità di manipolazione
di oggetti ed attrezzi pesanti rispettivamente leggeri, nonché con ridotta capacità
di rotazione e di mantenimento della posizione eretta e piegata in avanti ed ancora
con ridotta possibilità di camminare per lunghi tragitti e presentante solo
parziale equilibrio).
Le sarei quindi grato se potesse ulteriormente convocare la sig.ra AT
1 ed operare una verifica nel senso esposto trasmettendo al Tribunale un suo
rapporto scritto. (...)" (doc. XXIX)
La
dott. __________ ha chiesto la trasmissione di tutta una serie di accertamenti
medici eseguiti dal curante, dal perito di CV 1 e dai dott. __________ e __________,
atti che le sono stati trasmessi (doc. XXXIII). Il 4 dicembre 2009 la professionista,
già medico di fiducia nella medesima causa dell’assicuratore, interpellata con
il consenso della signora AT 1, ha trasmesso il suo rapporto peritale, specifico,
dettagliato e minuzioso dal quale si può ritenere (a pagina 7) il seguente
status psichico:
" (...)
Complessivamente ben disposta al colloquio, senza reticenze né tendenze
simulativo-dissimulative, emotivamente piuttosto controllata.
Scoppia a piangere non appena iniziamo a parlare, sconsolata.
(...)
L'ideazione è impregnata di sentimento di colpa, disistima con sentimento
di fallimento e di incomprensione per quanto sta vivendo; delusione di sé e
degli altri, in quanto non se ne viene a capo di nulla, malgrado le sue
difficoltà e amputazione legate allo stato di salute, che è - secondo lei -
gravemente compromesso con dolori cronici, che le impediscono di svolgere anche
una vita normale di casalinga, facendola sentire inutile, dipendente e avvilita
dalle menomazioni fisiche legate alla malattia. Pur essendo in trattamento da
oltre un anno, non migliora affatto (vedasi diagnosi reumatologiche).
(...)" (doc. XXXVI)
La
psichiatra ritiene quindi un disturbo di adattamento con reazione depressiva prolungata,
difficoltà di adattamento ad una nuova fase di vita con perdita delle capacità
psico-fisiche e psico-sociali legate alla malattia cronica. Dall’ultima
valutazione di un anno prima la dott. __________ ha constatato un notevole
peggioramento del quadro psicopatologico, nel senso di una evoluzione
depressiva conclamata, già intravista l’anno precedente che “nel corso di
quest’anno è peggiorata, con franca sintomatologia depressiva, che mi risulta
cronicizzata”. La mancata guarigione dalle patologie fisiche, ha, per la specialista,
provocato un'e-voluzione depressiva significativa a tal punto che la psichiatra
considera compromessa la capacità lavorativa in maniera totale, ossia al 100%,
in qualsivoglia lavoro. L’evoluzione depressiva si innesta, per l’esperta, su
menomazioni fisiche legate ai dolori cronici e sulle “… svariate valutazioni
mediche ed incomprensioni subentrate nell’arco di quest’anno, in quanto
l’assicurata viene dichiarata parzialmente abile al lavoro in un’attività confacente
alla sua situazione e non meglio precisata …l’assicurata (è messa n.d.r.) … in
una situazione psico-emotiva e psico-fisica senza vie d’uscita” infatti da
un lato vengono riconosciute le patologie fisiche di cui AT 1 soffre e la loro
gravità ma d’altro canto si ipotizza una attività lavorativa. Per la dott. __________
ne consegue che “essendo l'essere umano un'unità bio-psico-sociale, avviene
inevitabilmente, visto quanto da me descritto sopra, uno scompenso depressivo,
che si innesta su quello che ho descritto e il quale non può che peggiorare e
cronicizzarsi nel tempo. La problematica reumatologica è cronicizzata ed
inguaribile, non può che peggiorare con il tempo, con un'evoluzione dunque
infausta. L'integrità fisica dell'assicurata è compromessa in maniera duratura,
la situazione economica e psicosociale della famiglia risulta pure minacciata
di deterioramento. Non credo che le cure psichiatriche possano cambiare il
quadro psicopatologico, visto il terreno di fragilità complessiva; fisica,
psichica e psico-sociale".
La
psichiatra evidenzia poi come la paziente assuma psicofarmaci prescrittigli dal
medico curante, cure che non hanno purtroppo sortito effetti positivi se non
quello di evitare un peggioramento della situazione. La psichiatra fiduciaria dell'as-sicuratore
osserva poi come:
" (...)
L'evoluzione depressiva compromette la capacità lavorativa di questa
assicurata nella misura completa, con un'evoluzione infausta, visto che il
terreno dell'innesto dell'evoluzione depressiva non può essere sostanzialmente
modificato. (...)" (doc. XXXVI, pag. 9)
La
dott. __________, a pagina 10 del suo rapporto, ribadisce quindi che
l’assicurata è inabile al lavoro al 100% in maniera duratura in ogni attività
mentre per l’attività di casalinga vede un’attività residua del 30%.
H. Dal
canto suo il dott. __________ ha fatto pervenire le sue considerazioni il 17 dicembre
2009 indicando di avere convocato la paziente per una nuova valutazione e come
le patologie inabilitino la signora AT 1 nel suo lavoro di donna di pulizia. Le
patologie da lui evidenziate sono state valutate dal dott. __________ “salvo
la periartropatia della spalla dx con possibile rottura del tendine
sovraspinato che ho avuto modo di verificare tramite un’ecografia in data
09.11.’09 … problematica (che) incide almeno in parte sulla capacità lavorativa
della paziente in quanto … riduce la possibilità di lavorare con il braccio a
livello o sopra l’orizzontale … (è) inabile nel suo lavoro di donna di pulizia
mentre risulta abile almeno in misura parziale in lavoro adatto in cui usi poco
le mani … cambi frequentemente posizioni da seduta ad in piedi (ogni 30-45 minuti), eviti di portare pesi superiori ai 10 kg, eviti … posizioni non ergonomiche del rachide …
eviti di camminare su terreni dissestati, salire o scendere scale, eviti lavori
con il braccio dx (dominante) vicino o sopra l’orizzonte”.
Fatti
I. Con
scritto 22 dicembre 2009 CV 1 ha preso posizione in merito alle emergenze
istruttorie appena citate, e ciò dopo avere interpellato – con una Interne
Mitteilung – la sua dipendente dott. __________, specialista in medicina
interna. La dott. __________, di lingua madre tedesca e che si è pure espressa
in lingua tedesca, sembra avere capito i termini della problematica in
questione e, nella sua nota 17 dicembre 2009 alla giurista dell’assicuratore,
evidenzia come:
" (...)
Der
Psychostatus (,,status psichico") ist in diesem Gutachten ausserordentlich
kurz gehalten. Er enthält keine Hinweise auf eine genuine psychische Störung.
So steht beispielsweise: ,,parla volentieri et senza reticenze." Allein
dies spricht klar gegen eine depressive Episode im Sinne der Codierung F32.s
oder F.33.x nach ICD10. Ebenfalls kein Zeichen einer Depression ist das von
Sorgen un Kümmernissen um die Zukunft und die Gesundheit geprägte Denken. Depressive
sind gerade nicht in der Lage, sich um ihre Zukunft zu kümmern. (...)"
(doc. 53)
L’esperta
di medicina interna, che non ha neppure visto la paziente, non contesta i
disturbi somatoformi. La dipendente di CV 1 discute poi il lavoro della dott. __________
a pagina 3 del suo rapporto interno considerando le argomentazioni
contraddittorie e si chiede, alla luce delle motivazioni della valutazione
peritale, per quale motivo gli antidepressivi non funzionerebbero. Le considerazioni
della dott. __________ sono state riassunte dalla giurista nello scritto 22
dicembre 2009, noto alle parti ed al quale può qui essere fatto riferimento,
secondo cui la psichiatra sarebbe stata più dettagliata nell’esporre lo stato
psichico nella valutazione 22 novembre 2008, e, dal momento che la paziente “parlava
volentieri e senza reticenze”, non potrebbe essere diagnosticato un
episodio di depressione. AT 1 non sarebbe apparsa, nel corso della prima
valutazione, vittima dei propri dolori ma principalmente di distimia. CV 1
rileva poi come nella valutazione del 4 dicembre 2009 la dott. __________ sia
più approfondita nel suo esame e dia più spazio all’anamnesi sociale e
professionale. L'assicuratore, dopo avere riassunto (invero in maniera lacunosa)
il contenuto della valutazione della psichiatra, evidenzia come risulti “non
solo ad un medico, ma anche ad un profano che, incomprensibilmente, l’anamnesi
sociale e professionale e lo stato psichico nella recente valutazione … siano
molto più estesi …la Dr. __________ considera fattori reumatologici, anziché unicamente
fattori psichiatrici. Ciò non le compete. Pure impertinenti sono le
considerazioni … relative alla situazione socioeconomica. … La valutazione
presenta argomenti contraddittori anche in merito alle terapie (poiché) … le
terapie prescritte … non portano ad un miglioramento, ma avrebbero impedito un
peggioramento … sorprende che la specialista non ritenga indicata alcuna cura,
alcun provvedimento specialistico … Mal si vede … (come) … ”non vi possa essere
alcun miglioramento”. La perizia sarebbe quindi errata siccome più
approfondita e poiché le cure prestate anziché guarire evitano un
peggioramento. CV 1 ha contestato il lavoro svolto dalla sua stessa perita,
scelta appena un anno prima nell’ambito del medesimo caso, quando veniva “rilevato
uno stato normale” (forse per CV 1 un’inabilità lavorativa al 50% per
motivi psichici è uno “stato normale”) ed osserva come la dott. __________
abbia reperito i motivi della sua diagnosi in fattori “estranei al proprio
settore specifico”. Per quanto attiene all’inabilità lavorativa CV 1
contesta le conclusioni della psichiatra e si affida alle valutazioni del suo
medico interno (del settore TVMGD), che non ha visto la signora AT 1 e che
ritiene l’inabilità non superiore al 20% con possibilità di cura con terapia
farmacologica e psicoterapia. Ulteriore punto di forza delle tesi
dell’assicuratore è che “… se effettivamente vi era una patologia
psichiatrica di tale entità, anche il dr. __________ la rilevava”. In data
5 gennaio 2010 CV 1 ha trasmesso il rapporto della Dott. __________
sottoscritto dalla stessa (doc. XLII che accompagna il doc. 54). Questo giudice
non può qui omettere di rilevare come i testi dei doc 54 e 53 sono uguali ma la
data cambia, dal 17 dicembre 2009 del doc. 53 al 16 dicembre del doc. 54 ciò
che lascia quantomeno perplessi sulla gestione di questo documento perlomeno.
Dal
canto suo, con puntuali osservazioni (doc. XLV del 20 gennaio 2010), la patrocinatrice
della signora AT 1 ha contestato le osservazioni dell’assicuratore, ha evidenziato
come la dott. __________ sarebbe medico esperto in medicina interna ed ha
prodotto un estratto del sito della FMH. Basti qui il rilievo che, per la
fattispecie in discussione, la dott. __________ non ha visto la paziente, non é
una psichiatra e ha agito quale medico interno di CV 1. In replica CV 1 (doc.
XLVII del 22 gennaio 2010) ha ribadito la sua posizione. Le parti si sono
ancora espresse in merito alle competenze della consulente interna di CV 1 con
scritti del 29 gennaio 2010 (doc. XLIX e L).
Non
sono state acquisite ulteriori prove. Con gli atti CV 1 ha trasmesso i conteggi
di pagamento delle indennità versate all’assicurata. Il doc. 49 segnala che
l’assicurata si è vista pagare 430 indennità a CHF 78,32 con il che il valore
di causa assomma, teoricamente, ad ulteriori 300 indennità giornaliere.
in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Considerandi
2.
Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione
sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In
ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (Lptca).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità
giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA e praticato da un assicuratore
sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal (CV 1). Il TCA può
pertanto entrare nel merito della petizione.
nel
merito
3.
Il
TCA deve esaminare se, correttamente, l'assicuratore ha negato all’attrice il
diritto di (continuare a) ricevere dal 1° ottobre 2009 indennità giornaliere
per perdita di guadagno, siccome abile al lavoro al 100% in attività
confacente.
Conformemente
alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta
la legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli assicuratori
LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi, per il caso
concreto, nel luglio 2009.
Occorre
dunque stabilire la capacità lavorativa di AT 1 a quel momento e valutare se l'assicuratore
sia tenuto a pagare ulteriori indennità sino al termine della malattia rispettivamente
sino alla fine del diritto alle indennità.
4.
In
concreto il contratto che lega il datore di lavoro Comune di __________ alla CV
1.
prevede una copertura in caso di malattia per la durata di 730 giorno con un
termine d’attesa di 7 giorni ed è retto dalla LCA. Per l'art. 2CGA è
considerata malattia ogni danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza
di un infortunio e che richieda un esame o una cura oppure provochi
un'incapacità al lavoro. Le CGA prevedono, in caso di incapacità al lavoro di
almeno il 50%, il versamento di indennità proporzionate al grado di inabilità.
Nel caso di specie dal 23 giugno 2008 AT 1 è inabile al lavoro per i motivi
ampiamente esposti nelle considerazioni di fatto e meglio per le patologie
inabilitanti evidenziate dal curante dott. __________, confermate dagli specialisti
incaricati dalla stessa attrice ed ammessi sostanzialmente anche dal dott. __________,
cha ha riscontrato una impossibilità ad una resa superiore al 40% nell’ambito
dell’attività di addetta alle pulizie sino a quel momento svolta. Oltre a
queste patologie fisiche l’assicuratore aveva richiesto ed ottenuto, su
consiglio del dott. __________, un consulto psichiatrico specialistico che indicava,
nel novembre 2008, una inabilità lavorativa al 50% per soli motivi
psichiatrici. Poco importa che la necessità di un consulto psichiatrico sia
venuta da un medico incaricato da CV 1 e non dal curante o dall’attrice stessa.
L’argomento, sollevato da CV 1 nei suoi allegati, è destituito totalmente di pregio,
è stucchevole e non rende priva di valore l’attività svolta dalla dott. __________
come vedremo in corso di motivazione.
Alla
luce della situazione accertata dai dott. __________, __________ e __________
nonché alla luce del parere psichiatrico della dott. __________ CV 1 ha
correttamente versato le indennità ritenute dovute sulla scorta del contratto
(doc. 6), ciò sino alla fine del mese di settembre 2009 (doc. 49) quando, preannunciandolo
il 7 luglio 2009 (doc. B), ha cessato i suoi versamenti ritenendo completamente
abile al lavoro l’attrice in un’attività leggera e confacente al suo stato
fisico. L’assicuratore ha rammentato all’assicurata l’obbligo legale di ridurre
il danno sia curandosi convenientemente sia cercando attività confacente.
Come
esaminato nell'esposto dei fatti AT 1 ha contestato il provvedimento adottato
dall’assicuratore ritenendo di essere ancora inabile al 100% ed in ogni
attività lavorativa.
5.
L’obbligo dell’assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall’art. 61 LCA (il cui titolo
marginale è “obbligo di salvataggio”) che dispone quanto segue:
" In caso di sinistro, l’avente diritto è
tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando vi sia pericolo in mora,
egli dovrà chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da
prendere e conformarsi alle medesime.
Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile,
l’assicuratore può limitare l’indennità all’importo cui si troverebbe ridotta
qualora l’obbligo fosse stato adempiuto.”
Il
Tribunale federale, in una sentenza del 23 ottobre 1998 nella causa E., al
consid 2c, al proposito ha evidenziato quanto segue:
" (...)
L’art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio generale concernente
l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno da cui il Tribunale federale
delle assicurazioni deduce che l’interessato può a tal fine essere costretto a
cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Un
siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della libertà personale
rispetto all’imposizione – espressamente citata da Maurer
(Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento
all’art. 61 LCA – di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento
chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l’attore contesta
l’applicabilità dell’art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un’attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall’attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all’autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione.”
Nell’appendice
delle sue condizioni generali CV 1 richiama l’attenuazione del danno che impone
all’assicurato di attenersi alle indicazioni del medico per quanto attiene alle
terapie, agli interventi o agli altri provvedimenti da prendere, che gli impone
inoltre di avviare tempestivamente le richieste di prestazioni AI, dedicandosi
subito alle possibili reintegrazioni utilizzando le capacità residue per
attività più leggere e confacenti.
6.
Dunque,
anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla
LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto
quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno
alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla
salute. In caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività
abituale, come nel caso di specie, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno,
l’assicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto
concerne la determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per
procedere al cambiamento di professione, accertata la piena capacità lavorativa
in attività confacenti al suo stato di salute, nell’ambito delle assicurazioni
sociali l’allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3
ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p.
108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, é opportuno rammentare che
l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua
residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo
l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona
volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante
da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI
1987.
p. 106 consid. 2).
Da notare come in concreto CV 1 abbia omesso di
considerare adeguatamente il cambio di professione pur, secondo la sua valutazione
dei fatti che – come vedremo di seguito - non viene assolutamente condivisa da
questa Corte, considerando pienamente capace a livello lavorativo in attività
confacente la signora AT 1.
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha
stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata
allorquando ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata
con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.
Il
Tribunale federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni
complementari contro le malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7
maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile
assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento professionale.
7.
In
concreto, in applicazione della sopra citata giurisprudenza, nonché delle CGA
più sopra citate, tenuto conto del mercato del lavoro, della situazione economica,
delle limitazioni funzionali cui deve far fronte l’interessata che sono ben
esplicitate sia dal rapporto 9 ottobre 2009 del dott. __________ e completate
dalla certificazione ottenuta pendente causa dal dott. __________ (doc. XL del
17.
dicembre 2009), in una attività confacente AT 1 – ammesso che possa
eseguirla – alla luce della sua non più giovane età, della sua formazione e
delle sue competenze avrebbe avuto diritto di vedersi versare durante 5 mesi
indennità in vista del cambiamento richiestole. Ma questo non è il tema qui in
discussione alla luce dell’esito degli accertamenti istruttori e delle indagini
mediche, come sarà motivato più oltre, AT 1 ha diritto a vedersi versare
indennità al 100% stante la sua completa inabilità lavorativa in qualsiasi
attività per il momento ancora. CV 1 è comunque avvertita del fatto che, qualora
vi fosse un inatteso, ed oggi assolutamente improbabile, miglioramento delle
condizioni di salute di AT 1, alla stessa dovrebbe essere versata l’indennità
giornaliera, conformemente a quanto precede, per il tempo più lungo fissato
dalla giurisprudenza citata al fine di un eventuale reinserimento in ambito
professionale adeguato.
8.
Come
indicato in coda al punto che precede l’attrice deve ancora beneficiare di indennità
giornaliere siccome inabile nella sua attività lavorativa quale donna delle pulizie
ed in qualsiasi altra attività lavorativa specificatamente per ragioni
psichiatriche come attestato dalla dott. __________, in uno con le ragioni
reumatologiche evidenziate.
Dal
profilo fisico AT 1 soffre di diverse patologie. Nel suo dettagliato rapporto
reumatologico il dott. __________ (doc. 51) evidenzia una sindrome
lombospondilogena cronica a destra con restringimento foraminale bilaterale,
tendenza ad iperlassia articolare, alterazioni degenerative plurisegmentali
alla colonna lombare (spondilartrosi multisegmentale, bulging discale L 3 / 4,
L 4 / 5), disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della
lombare, protrazione del capo), decondizionamento muscolare, obesità,
periartropatia omeoscapolare a destra, esiti di intervento chirurgico alla
spalla destra, poliartrosi alle dita, sindrome alla fibromialgia generalizzata,
osteoporosi anamnestica dal 2004. A ciò si aggiunga che il dott. __________,
nel suo certificato del 17 dicembre 2009, evidenzia ulteriormente la periartropatia
alla spalla con possibile rottura del tendine sovraspinato. Ora alla luce di
questo complesso il dott. __________ ritiene che la signora AT 1 non possa più
svolgere un’attività di donna delle pulizie. Dal canto suo invece il dott. __________
ritiene che l’attività di pulizie svolta a livello professionale potrebbe
essere svolta sull’arco di un’intera giornata ma con un rendimento del 40%, e
quindi una riduzione del 60%. Si noti che il dott. __________ non ha
compiutamente considerato la periartropatia alla spalla, valutata dal dott. __________
grazie ad un’ecografia recente, e la sua incidenza nella capacità lavorativa.
Il dott. __________ riduce quindi a 0 la resa quale donna delle pulizie,
attività non più esigibile da parte della signora. Ciò nella sola ottica
reumatologica.
AT
1, secondo i due professionisti, potrebbe invece svolgere una attività professionale
confacente. I limiti di tale attività sono però estremamente severi, e di ciò CV
1.
sembra non essersi curata adeguatamente. Infatti il dott. __________ ritiene
possibile, almeno parzialmente, un’attività manuale (per la signora AT 1
un’attività intellettuale non è pretendibile) in cui “si usi(no) poco le
mani … (si cambi) frequentemente posizione, da seduta ad in piedi (ogni 30 -45
minuti), (si) eviti di portare pesi superiori ai 10 Kg” nonché si evitino
posizioni non ergonomiche per il rachide, il camminamento su terreni sconnessi,
salire e scendere scale, lavori con il braccio destro (dominante) vicino o
sopra l’orizzonte. Queste condizioni limitative, come indicato, non sono state
valutate adeguatamente nel calcolo dell’invalidità residua chiesto a CV 1 nelle
more della procedura. Non occorre però qui accertare in che misura l'attrice potrebbe
svolgere un'attività confacente, certamente è esclusa un'attività con una resa
del 100% come rammenta il dott. __________, alla luce dell'esito della procedura.
9.
A
queste condizioni fisiche decisamente inabilitanti il proprio lavoro abituale e
molto severe anche per un’attività confacente, va aggiunta la valutazione
dell’aspetto psichiatrico. Un primo esame psichiatrico è stato svolto su
incarico della qui convenuta CV 1 da parte della dott. __________, nel novembre
2008.
Una seconda su incarico del Tribunale nel dicembre 2009. Val comunque la
pena di analizzare brevemente la scelta della dott. __________ per l’incarico
di valutare AT 1. Nel novembre 2008 il dott. __________, nel suo primo rapporto
reumatologico, ha segnalato la necessità di un esame psichiatrico ed una valutazione
da parte di un esperto in materia. CV 1, destinataria di quel rapporto, vi ha
dato seguito tempestivo incaricando la sua psichiatra di fiducia dott. __________,
titolare di uno studio specialistico a __________, titolare del diploma di
medico dal 1983 e della specializzazione FMH in psichiatria e psicoterapia dal
1989, e quindi da oltre 20 anni. In occasione del suo primo rapporto la specialista,
in maniera assolutamente incontrastata da parte dell’assicuratore, ha
considerato il sussistere di una distimia (doc. 27 pag. 4) con uno stato
depressivo cronico dell’umore, d’intensità medio-lieve, con sbalzi d’umore
repentini. La distimia si è inserita nella vita dell’assicurata solo tardi con
il subentrare della menopausa e con l’aggravarsi dei dolori cronici. La dott. __________
ricordava nel suo primo rapporto come la capacità lavorativa della signora AT 1
non fosse allora completamente compromessa dal disturbo distimico, ma piuttosto
dai problemi ortopedici. La specialista indicava come una forzatura della ripresa
lavorativa avrebbe, nelle condizioni psicofisiche descritte, aggravato sia gli
aspetti depressivo distimici che ortopedici. Una ripresa lavorativa il 22
novembre 2008 veniva vivamente sconsigliata. Con cure adeguate la dott. __________
vedeva la possibilità di una ripresa della capacità parziale sino al 50%. In
quel momento – senza il problema ortopedico – le patologie psichiatriche influenzavano
nella misura del 50% la capacità lavorativa. La dott. __________ proponeva il
potenziamento del trattamento antidepressivo in corso a base di Citalopram per
il quale non si vedevano ancora effetti positivi (e proponeva una sostituzione
del medicamento con l’Amitriptilina). Nelle sue conclusioni all’attenzione di CV
1.
la dott. __________ indicava ancora come “Solo dopo un ulteriore periodo
di cura, si potrà eventualmente decidere sulla possibilità di recupero della
capacità lavorativa a tempo parziale, in quanto ritengo impossibile la ripresa
della capacità lavorativa completa, vista l’età della paziente e le condizioni
psicofisiche attuali”. Nella sua conclusione la psichiatra invitava poi CV
1.
a spedire copia della perizia al curante per le verifiche terapeutiche in
corso.
Come
indicato il rapporto peritale della dott. __________ è stato accolto da CV 1
senza ulteriore verifica, senza approfondimento presso la medesima specialista
e senza interpellare terzi. CV 1 ha versato le indennità dovute a fronte della
complessiva e complessa situazione in cui versava AT 1 e ciò sino al 7 luglio
quando ha preannunciato il pagamento degli ultimi 3 mesi di indennità senza
eseguire ulteriori e nuove valutazioni. Nelle more della procedura, come
descritto nelle considerazioni di fatto, è emersa la necessità – che forse CV 1
avrebbe meglio fatto ad affrontare prima della sua presa di posizione contenuta
nel doc. B –, di verificare la situazione psichiatrica dell’attrice. Per
semplificare la procedura, accelerarla e per avere il parere di una specialista
nota e che già aveva conosciuto AT 1, il giudice delegato ha proposto alle
parti di fare nuovamente capo alla dott. __________. La suggestione, che poteva
semmai essere contestata dall’attrice stessa alla luce del fatto che la
psichiatra è medico fiduciario dell’assicuratore, è stata accolta dalle parti.
Alla professionista è stato posto un semplice quesito che richiamava in
sostanza quelli, articolati, posti dall’assicuratore in occasione dell’erezione
della prima valutazione del novembre 2008. Questo dopo invito alla professionista
a volere convocare la paziente per il suo esame.(doc. XXIX).
Il
4.
dicembre 2009 la dott. __________ ha fatto pervenire, dopo la visita medica
della signora AT 1 avvenuta il 1 dicembre 2009, un articolato e dettagliato
rapporto di una decina di pagine che analizza in dettaglio ed esaurientemente
l’anamnesi famigliare, quella socio-professionale, gli antecedenti
psico-patologici e somatici, tutti gli atti medici (parte dei quali richiamati
direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni), le lamentele soggettive,
lo status psichico. La dott. __________ ha quindi posto la diagnosi di disturbo
di adattamento con reazione depressiva prolungata, difficoltà di adattamento ad
una nuova fase di vita con perdita delle capacità psico-fisiche e psico-sociali
legate alla malattia cronica ed ha elaborato le sua valutazione e prognosi. Il
documento è noto alle parti e va qui richiamato nella sua interezza. Da notare
come l’esistenza di una patologia psichiatrica era già stata riscontrata nelle
visite richieste dall’assicuratore a __________ dove il dott. __________ aveva
già posto in evidenza il sussistere di una alterazione ansioso-depressiva
dell’umore. Partendo da queste basi, ossia dall’accertamento del dott. __________,
dalla segnalazione del dott. __________, dall’esame del novembre 2008,
dall’analisi della situazione personale, famigliare, formativa, dall’esperienza
di vita, dalle sofferenze e dal lavoro della paziente la dott. __________ ha
espresso le valutazioni riassunte ed in parte letteralmente riprese nelle
considerazioni di fatto (doc. XXXIV pag. 8) e ne ha concluso per una
compromissione totale della capacità lavorativa. Per la psichiatra l’evoluzione
depressiva si innesta su menomazioni fisiche legate ai dolori cronici e sulle
svariate valutazioni mediche ed incomprensioni subentrate nell’arco del passato
anno. Questa situazione frustrante di medici che la dichiarano abile al lavoro
a fronte di una impossibilità fisica percepita dall’assicurata, e comunque
attestata da altri medici, crea una situazione psico-emotiva senza vie
d’uscita. Riconoscendo una patologia complessa ed oggettivata di natura ortopedico-reumatologica
grave (circostanza questa innegabile a prescindere dalle valutazioni dei medici
intervenuti sulle capacità lavorative residue), patologia evolutivamente
cronica ed inevitabilmente peggiorante con il trascorrere del tempo, inabilitante,
la psichiatra ritiene che le ipotesi di lavori confacenti, inesistenti e che
non potranno mai essere trovati, creano una situazione sfavorevole. Sulla
scorta dell’insieme della situazione in cui versa AT 1, della patologia in
primis, della cronicizzazione della stessa, dell’inevitabile peggioramento
della situazione fisica, della frustrazione che deriva, in uno con la sua
personalità le sue esperienze di vita e professionali, la psichiatra ha
ritenuto uno scompenso depressivo che si innesta sulla situazione complessiva
della salute di AT 1 e che non può che peggiorare e cronicizzarsi nel tempo. Il
tutto con incidenza marcata sulla situazione economico sociale e famigliare
della periziata e con incidenza severa sul suo stato di salute mentale. La
professionista ha indicato, nelle sue motivazioni, le cure medicamentose
prescritte ed il loro effetto con incidenza non sul miglioramento della salute
ma con incidenza nell’evitarne un peggioramento. La prognosi della specialista
è chiara e nettamente espressa: l’evoluzione depressiva compromette la capacità
lavorativa in maniera completa con prognosi infausta visto che il terreno
dell’innesto dell’evoluzione depressiva non può essere sostanzialmente
modificato (dolori cronici, amputazioni funzionali, peggioramento previsto con
il trascorrere del tempo).
10.
Come
riferito nelle considerazioni di fatto CV 1 ha sottoposto ad un medico specialista
in medicina interna il rapporto della psichiatra. L’internista ha criticato il
lavoro della psichiatra considerandolo contraddittorio poiché ha ritenuto una
grave depressione dopo avere indicato che AT 1 “parlava volentieri e senza
reticenze” alla specialista e non appariva in quel momento “vittima dei
propri dolori”. CV 1 ritiene poi che vi sia nel referto una contraddizione
relativa agli effetti delle misure terapeutiche intraprese e considera non
accettabile la motivazione del peggioramento delle condizioni psichiche
dell’attrice motivato con “fattori estranei al proprio settore specifico”.
La dott. __________ non avrebbe fatto capo a “elementi del settore di competenza”.
La psichiatra confonderebbe poi le indicazioni soggettive con lo stato psichico.
11.
Occorre
qui preliminarmente indicare come, per quanto attiene alla valutazione dei
rapporti medici e più generalmente delle perizie, nell’ambito delle
assicurazioni sociali è stata sviluppata una dettagliata e specifica
giurisprudenza che può, nei casi quali quelli oggetto qui d’esame, essere ripresa
ed applicata analogeticamente. Per la valutazione della valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia
o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (...)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
12.
Per
quanto attiene all'incapacità lavorativa causata da motivi psichici dalla documentazione
prodotta da CV 1 emerge come sia considerata malattia psichica "qualsiasi
danno della salute...che richiede un esame o una cura medica oppure provochi
un'incapacità lavorativa" (doc. 7)
13.
Il
TFA, nell'ambito della sua giurisprudenza relativa alle assicurazioni sociali,
ha stabilito che il danno alla salute psichica deve essere di gravità tale da
non potere essere esatto dall'assicurato di valersi delle sue capacità
lavorative sul mercato del lavoro (si vedano DTF 127 V 289 c. 4c e STFA
29.09.1998
I 148/98 c. 3b).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l'alta Corte ha specificato i criteri
per i quali un disturbo da dolore somatoforme provoca un'incapacità al guadagno
duratura (giurisprudenza poi ripresa nelle sentenze 23.04.2004 I 404/03;
28.05.2004
I 702/03; 16.12.2004 I 770/03; 19.05.2006 I 873/05; 04.04.2008
9C_35/2007).
Da
notare come, con un giudizio relativo ad un caso di invalidità (e quindi emesso
nell'ambito delle assicurazioni sociali) il TF (sentenza 4 luglio 2007 I
384/06) ha stabilito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone la diagnosi espressa da un esperto specialista in psichiatria e
fondata sui criteri posti dal sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (in merito si veda anche la sentenza 13.07.2006 I 621/05 c.
4).
Sempre
nell'ambito delle assicurazioni sociali la dottrina ritiene che, affinchè un esame
medico in ambito psichiatrico sia considerato affidabile deve adempiere specifiche
condizioni (sul tema D.
Cattaneo: "La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali" in RDAT 2003-II pag. 628-629).
Per quanto attiene al disturbo somatoforme la dottrina (Cattaneo,
op. cit., loc. cit.) e la giurisprudenza (DTF 127 V 294) richiamano le
considerazioni di Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten; in
SZS 1999 pag. 105). In sostanza in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
14.
Occorre
ora procedere all’analisi delle valutazioni mediche relative agli aspetti psichiatrici
presenti agli atti. Va qui subito stigmatizzato l’atteggiamento
dell’assicuratore, come ha fatto anche puntualmente la patrocinatrice
dell’assicurata nelle sue prese di posizione, che muove critiche con
affermazioni polemiche tese spesso solo a colpire l’estensore del referto senza
argomentazioni solide. CV 1 non ha interpellato uno psichiatra sottoponendo
allo stesso il rapporto __________ 4 dicembre 2009. Non vi è quindi seria
argomentazione per cui il comportamento della peritanda in occasione della
visita del 1 dicembre 2009 presso lo studio della psichiatra, costituisca un
elemento che contraddica diagnosi e prognosi. Il fatto che l'attrice si sia
presentata il 1° dicembre 2009 "ben disposta al colloquio" non
è ancora indice di inaffidabilità del dire della dott. __________ che rileva
comunque come la paziente scoppi "a piangere non appena iniziamo a parlare,
sconsolata". L’assicuratore arriva, per rafforzare le critiche al
rapporto della dott. __________ del 4 dicembre 2009, a contestare (forse un po’
tardivamente) il rapporto della sua stessa psichiatra di fiducia datato
novembre 2008 (dopo avervi dato pieno seguito per mesi) asserendo che “già
in data 22.11.2008 non si giustificava una incapacità lavorativa per motivi
psichici nella professione usuale al 50% dal momento che lo stato psichico
allora rilevato non era da ritenersi particolare, bensì alquanto normale”. Ed
è questo un venire contra factum proprium. Questo atteggiamento colpisce. Ci si
domanda allora perché CV 1 non abbia chiesto una ulteriore valutazione
specialistica ad un terzo psichiatra e si sia conformata pienamente al dire
della dott. __________ se lo stesso non la convinceva. Sbigottisce
l’atteggiamento dell’assicuratore che ritiene la sua psichiatra di fiducia
inaffidabile al punto da non ritenere la patologia indicata dalla stessa e considerare
la paziente “alquanto normale”. Le critiche che CV 1, e la sua
collaboratrice dott. __________, muovono al rapporto 4 dicembre 2009 della
psichiatra sono sostanzialmente metodologiche: in primis la dott. __________ ha
dato ampio spazio alla anamnesi sociale e professionale. Questo modo di procedere,
d'avviso a questo TCA, costituisce una nota di merito per il rapporto peritale.
Lo stesso è specifico, dettagliato, frutto di un esame particolareggiato, come
si vedrà in prosieguo di motivazione. Questa modalità di impostazione del
rapporto è pienamente rispondente alle condizioni poste - in ambito di assicurazioni
sociali - dalla giurisprudenza. La dott. __________ ha approfondito elementi di
rilievo quali la patologia riscontrata, accertandone le cause puntualmente. La
specialista ha posto attenzione non solo alla grave depressione ma ha
analizzato gli effetti delle concorrenti patologie fisiatriche sulla psiche.
Essa ha ritenuto patologie dolorose da tempo esistenti, prive di remissione, le
conseguenze sulla perdita di integrazione sociale e famigliare lo status
psichico consolidato e l'assenza di una possibile evoluzione sul piano
terapeutico e quindi l'accertamento dell'inefficacia dei medicamenti per il
miglioramento (ma la loro efficacia per evitare un peggioramento) delle
condizioni di salute. Gli elementi che la psichiatra ha considerato sono
molteplici e non solo sociali e professionali. Il sentirsi inutile della paziente, la sua frustrazione, l’amarezza, il senso di colpa. AT 1 si presenta con
umore deflesso mimica e gestualità mostrano grande tensione ed irrequietezza. CV
1.
indica come risulti chiaro non solo ad un medico “ma anche ad un profano …
che l’anamnesi sociale e professionale e lo stato psichico della recente
valutazione … siano molto più estesi … (della) precedente”, circostanza
questa che costituisce un merito del lavoro della psichiatra, che ha analizzato
approfonditamente la paziente ed il suo contesto, necessario se non
indispensabile per la valutazione di una sofferenza psichica. La critica appare
sterile e priva di contenuti specifici. La stessa non proviene palesemente da
persone esperte dell’ambito psichiatrico. Nella propria valutazione la
psichiatra, come ha fatto in altre numerose perizie e valutazioni sottoposte
agli organi giudiziari, contestualizza – come normalmente fanno tutti gli
psichiatri incaricati di allestire perizie da parte di un magistrato o di un
Tribunale – l’ambiente della persona interessata e contestualizza il peritando.
L’anamnesi personale, professionale, socio economica sono elementi
imprescindibili e fondamentali che vengono omessi unicamente quando palesi e
già accertati in precedenza in modo sufficiente. La valutazione qui discussa risponde
alle esigenze che giurisprudenza e dottrina hanno posto per le valutazioni
psichiatriche (cfr. punto 13). La richiesta di CV 1 di non ritenere “Tali
considerazioni … ai fini di un giudizio sullo stato psichico dell’attrice” non
può essere recepita, non potendo essere considerati solo i desideri, senza fondamento,
dell’assicuratore qui impegnato esclusivamente non al chiarimento dei fatti ma
al tentativo di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali. Vano appare anche il
tentativo di evidenziare da parte di CV 1 una contraddittorietà relativa alle
misure terapeutiche. La lettura del testo appare chiara. I medicamenti assunti
hanno solo affievolito la caduta nel baratro della depressione, non hanno
permesso di guarire l’attrice e non l’hanno stabilizzata. CV 1 avrebbe potuto
interpellare in proposito uno psichiatra, cosa che non ha fatto limitandosi a
generica critica che appare priva del sufficiente sostrato.
Il
fatto che la psichiatra abbia motivato come ha fatto la grave depressione e le
sofferenze e patologie psichiche che conducono ad una inabilità totale con
motivi che sarebbero per CV 1 estranei al suo settore di attività è critica
destituita di fondamento. E’ come se si criticasse uno psichiatra poiché
reperisce le cause di una sindrome depressiva reattiva conseguente ad un evento
traumatico nell’evento stesso (ad esempio un incidente d’auto), ritenendo
l’aspetto del sinistro estraneo alle sue competenze. In realtà le patologie
psichiche sono complesse (basti qui il rinvio a qualsiasi manuale, si veda ad
esempio: Manuel de poche de psychiatrie clinique di H.I. Kaplan e B. J. Sadok,
editore Pradel, 2 edizione 2003) ed il contesto sociale, famigliare, personale
e professionale è importante per determinare l’esistenza o meno di una malattia
come d'altra parte ha rammentato il TF nella sua prassi (ricordata sub. 13).
Per la diagnosi di una depressione, secondo la DSM IV, è necessario che si
realizzino al minimo 5 criteri sui 9 dati (e che qui non occorre riprendere),
ciò per una durata continuativa precisa di tempo, questi elementi debbono avere
ripercussioni sulla vita della persona interessata alterandola. Per stabilire
il sussistere delle condizioni per la diagnosi della malattia e per verificarne
l’impatto sull’alterazione della vita del paziente il contesto sociale,
famigliare, professionale è importante. Analogamente l'importanza delle citate
anamnesi è di rilievo per le verifiche degli effetti psichici di patologie che
causano stati di grave dolore. Per questo motivo l’anamnesi personale, sociale,
professionale e le altre anamnesi evidenziate dalla dott. __________ sono
fondamentali per l’identificazione delle patologie di cui soffre la signora AT
1.
Per
CV 1 la specialista confonderebbe poi le indicazioni soggettive con lo stato psichico.
Si tratta di accusa piuttosto grave e priva di motivazione alcuna. Probabilmente
sfugge all’assicuratore, che forse avrebbe fatto meglio a farsi consigliare e
spiegare il rapporto della dott. __________ da uno specialista del settore, che
le “indicazioni soggettive” sono il racconto che il periziando fa al terapeuta
e che il medico analizza, verifica ed interpreta. Su questa critica destituita
di sostanza e genericamente formulata non occorre comunque maggiore
approfondimento.
15.
Alla
luce delle argomentazioni che precedono questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
ritiene di doversi pienamente riferire al rapporto 4 dicembre 2009 della dott. __________.
La specialista ha esaminato a due riprese nel tempo - il 18.11.2008 ed il
01.12.2009
- la paziente. Ha avuto con la stessa due colloqui approfonditi. La
psichiatra si è espressa in due distinti rapporti e ciò previa analisi dettagliata
della situazione (anamnesi, status, diagnosi, valutazione). I due pareri non
sono contraddittori descrivono due fasi specifiche e distinte temporalmente
delle patologie riscontrate, l'evoluzione infausta, l'assenza di efficacia
delle cure poste in atto. L'esame del dicembre è conseguente al richiamo di
documentazione medica attinente agli aspetti reumatologici. La specialista ha
ritenuto, come visto a più riprese, l’esistenza di due comorbidità a livello
psichiatrico, si è attenuta alle classificazioni usuali come impone la
giurisprudenza, ed ha analizzato gli aspetti della sindrome somatoforme così
come esatto dalla giurisprudenza riportata sub. 13. Il
lavoro della dott. __________ è quindi serio, approfondito, puntuale,
dettagliato, completo e specifico. La professionista precisa dalla sua ultima visita e valutazione, in cui aveva ritenuto
un’inabilità lavorativa per ragioni psichiatriche del 50%, la condizione
psichica di sofferenza dell’assicurata sia seriamente precipitata nella depressione,
nella sofferenza e nella malattia psichica. Come indicato il rapporto della dott.
__________ è omogeneo, completo, coerente, analizza tutte le anamnesi che il caso
imponeva (sociale, famigliare, professionale), evidenzia la sofferenza fisica
in maniera compiuta, corretta e corroborata dall’esame di tutta la documentazione
medica agli atti. Proviene da una seria e stimata professionista che è esperta
in materia da oltre 20 anni e non è posto in discussione seriamente dalle
generiche critiche di una internista non specialista in materia, che non ha
visto la paziente (al contrario della dott. __________ che l’ha incontrata a
due riprese) e che non ha specifiche cognizioni in psichiatria. CV 1 ha criticato
genericamente il rapporto specialistico tramite la sua collaboratrice dott. __________
che, come indicato, non è psichiatra. Poco importa se la comprensione delle
attestazioni mediche agli atti sia stata piena da parte del medico di CV 1
verosimilmente non di lingua madre italiana. Si deve qui ritenere che le
critiche, aspre ma senza costrutto, non hanno fondamento e basi per essere ritenute
in questa sede.
16.
Alla
luce di quanto precede questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere
una completa e totale inabilità lavorativa, in ogni attività, della signora AT
1.
già per i soli motivi psichici compiutamente ed esaurientemente esposti dalla
dott. __________ nel suo rapporto 4 dicembre 2009, ciò sin dal momento della decisione
di soppressione del versamento dell’indennità giornaliera e dalla soppressione
dello stesso, ossia da luglio e quindi settembre 2009. A ciò si deve poi
aggiungere l’inabilità completa nell’attività usualmente svolta dall’assicurata
di donna delle pulizie così come ritenuto dal dott. __________ che, a
complemento del rapporto del dott. __________, ha evidenziato ulteriore
patologia alla spalla destra con possibile rottura del tendine sovraspinato.
D’altro canto in una attività confacente, dal profilo prettamente fisico, ben
difficilmente AT 1 potrebbe svolgere in maniera completa, alla luce delle
patologie riscontrate e come evidenziato dal dott. __________, una attività
lavorativa. La questione non merita qui comunque ulteriore approfondimento
l’inabilità totale e completa in qualsiasi attività accertata dalla dott. __________
essendo sufficiente per accogliere integralmente la petizione dell’attrice ed imporre
all’assicuratore il versamento delle indennità giornaliere soppresse sino a
guarigione dell’assicurata rispettivamente sino al termine del diritto alle
prestazioni assicurative.
17.
La
vittoria completa ed integrale nella causa da parte dell’attrice comporta la condanna
della convenuta al pagamento di congrue ripetibili. Le ripetibili debbono tenere
conto da un lato del valore della causa, qui inferiore ai CHF 30'000.00 come emerge
dalla comunicazione della CV 1 contenuta nel doc. 49, dell’impegno imposto al patrocinatore
dell’attrice – cui non è estraneo l’atteggiamento processuale della convenuta –
e degli sforzi profusi complessivamente. Ebbene nel caso di specie l'atteg-giamento
dell’assicuratore ha imposto l’inoltro della petizione di 9 pagine il 4
settembre 2009, accompagnata dalla produzione di 39 documenti – che la patrocinatrice
ha necessariamente dovuto raccogliere, analizzare e ritenere nel suo allegato –
per un complessivo di 85 fotocopie. Alla patrocinatrice sono stati notificati
gli scritti dell’assicuratore (doc. III), quello del TCA (doc. IV) e la lettera
articolata doc. V di CV 1. Ancora gli atti contemplano lo scritto del TCA del
28.
settembre 2009 trasmesso in copia all’attrice, una lettera 9 ottobre 2009
dell’attrice stessa. La risposta di causa (doc. IX) di 10 pagine è stata
intimata all’avvocata di AT 1 per il necessario esame con la possibilità di
prendere posizione e di chiedere l’assunzione di specifiche prove in uno con
gli scritti 16 e 20 ottobre 2009 del TCA. L'avv. RA 1 ha prodotto ulteriore
documentazione (scritto a CV 1 con relative copie ed ha inoltrato al Tribunale
una lettera il 26 ottobre 2009 (doc. XVI) ed altra il 28 ottobre 2009 (doc.
XVII) accompagnata da 3 copie. Il 29 ottobre 2009 CV 1 ha prodotto al TCA copia
del rapporto 12 ottobre 2009 del dott. __________ e scritto 15 ottobre 2009
dello stesso medico (per complessive 11 pagine) che il Tribunale ha fatto
pervenire all’avv. RA 1 scritto di 2 pagine all’autorità giudiziaria. Ulteriore
missiva della patrocinatrice della signora AT 1 data dell’11 novembre 2009 ed accompagna
un rapporto medico del dott. __________ trasmesso alla legale a mezzo
telescritto. Le parti sono state quindi convocate ad un’udienza il 18 novembre
2009.
ed hanno ricevuto in copia le dettagliate richieste del TCA ai medici per
la necessaria verifica e per l’eventuale formulazione di quesiti. Copia della
citazione presso la dott. __________ per la signora AT 1 è stata trasmessa
all’avv. RA 1 (doc. XXXII) cui è pure stato trasmesso lo scritto 2 dicembre
2009.
dell’assicuratore (calcolo) ed il corposo rapporto della psichiatra, in
uno con quello del dott. __________, per una presa di posizione e valutazione.
L’attrice, tramite la patrocinatrice, ha ulteriormente scritto al TCA il
14.12.2009
due lettere (la seconda relativa all’assistenza giudiziaria
postulata con la petizione), ed ha prodotto 4 copie di documenti. La corposa
presa di posizione di CV 1 al rapporto __________ (doc. XLI) in uno con lo
scritto della dott. __________ in lingua tedesca (le due versioni: 16 e 17
dicembre 2009) è stato fatto pervenire alla rappresentante dell’attrice che con
lungo scritto (4 pagine), accompagnate dalla fotocopia di un documento, ha
preso posizione in merito. L’avv.__________ ha ricevuto ulteriore scritto della
CV 1 (2 pagine) su cui si è ulteriormente espressa il 29 gennaio 2010 (doc.
XLIX) con lettera al TCA di 3 pagine trasmessa in duplice copia.
Alla
luce dell’impegno profuso vanno considerate ripetibili che tengano conto di
un’attività significativa ed importante, comprendendo anche i colloqui con la
cliente ed i contatti con i medici in proposito, che impone qui di ritenere
ripetibili a carico della parte soccombente cifrate in CHF 4'500.00 comprensive
dell’IVA. L’attribuzione delle ripetibili rende priva d’oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria formulata dall’attrice.
18.
Come
noto alle parti la possibilità di impugnare il presente giudizio è condizionata
dal valore di causa. In concreto il valore di causa è rappresentato dalla
pretesa di versamento di indennità oltre il 30 settembre 2009 (doc. 49) e ciò
sino alla reintegrazione professionale rispettivamente sino al termine delle
prestazioni contrattualmente pattuite. L’importo di CHF 30'000.00 per poter
inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF) non è dato in concreto (doc. 49).
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza FINMA una copia di tutte le sentenze civili
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente
sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione 4 settembre 2009 formulata da AT 1
contro la CV 1, __________ è integralmente accolta. Di conseguenza:
1.1. CV 1, __________, è condannata a versare a AT
1, __________, le indennità giornaliere contrattualmente dovute successivamente
alla data di cessazione del versamento (30 settembre 2009) e sino alla fine
della malattia rispettivamente sino al termine del diritto alle prestazioni.
2. Non si percepiscono tasse e spese mentre la
convenuta è condannata a versare all’attrice l’importo di CHF 4'500.00 a titolo
di ripetibili (importo comprensivo dell’IVA se dovuta).
3. Comunicazione in forma anonima alla FINMA, Berna.
4. Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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