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Decisione

36.2009.167

Nesso causale naturale ed adeguato tra due infortuni coinvolgenti il medesimo ginocchio ed una patologia degenerativa. IPG solo per il caso d'infortunio. Prestazioni negate

26 aprile 2010Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i due eventi (rispettivamente l'uno o l'altro) sono una concausa o la causa

unica dei danni inabilitanti al ginocchio destro di RI 1.

Con il

suo rapporto del 29 dicembre 2009 il dott. __________, dopo esame dettagliato

della documentazione messagli a disposizione, dopo valutazione dei certificati

medici prodotti e dopo la sua visita del 24 dicembre 2009, ha riassunto in maniera dettagliata i fatti ed eseguito una seria e minuziosa anamnesi. Per

quanto attiene alla diagnosi il professionista ha indicato la presenza di una

Pangonartrosi in varo a destra in lesione degenerativa meniscale mediale, oltre

ad una gonartrosi mediale in varo a sinistra, coxartrosi bilaterale,

periartropatia omeroscapolare anamnestica a destra, poliartrosi alle dita e

condrocalcinosi.

All'esame

neurologico, per quanto attiene specificatamente le ginocchia, il perito ha

risaltato:

"

(...)

Ginocchia sotto carico in posizione eretta, con

varismo soprattutto a destra, distanza intercondilare massima: 9 cm, articolazioni

non tumefatte, non indolenzite all'altezza delle emirime articolari, senza

indolenzimenti perirotulei a destra, al legamento patellare rispettivamente

alla sua inserzione, stabili, test di McMurray negativo bilateralmente,

mobilità passiva misurata a destra 140-5-0°, a sinistra 135-0-0°, con

sfregamento femoropatellare soprattutto a destra, mobilizzazione passiva delle

ginocchia, indolore. (...)" (doc. IX)

Per

l'aspetto radiologico, sempre riferito al ginocchio destro, il perito ha

rilevato, all'esame di una radiografia del 18 gennaio 2005, come si riscontrino:

"

(...)

Appuntimento dei processi intercondiloidei,

restringimento dell'emirima articolare mediale con sclerosi sottocondrale,

strutture ossee normo mineralizzate, appuntimento degli apici patellari.

Grossolana calcificazione intraarticolare tibiofemorale mediale posteriore.

(...)" (doc. IX)

Mentre,

al suo esame del 24 dicembre 2009, egli osserva:

"

(...)

Asse varo. Strutture ossee rappresentate normo

mineralizzate. Grave gonartrosi prevalentemente mediale con rilevante

assottigliamento della rima articolare femorotibiale mediale con sclerosi

sottocondrale tibiale, osteofiti mediali marginali. Calcificazioni

intraarticolari. Netta progressione delle alterazioni degenerative al

compartimento mediale al ginocchio destro, rispetto alla lastra del ginocchio

destro a/p e laterale precedente descritta. (...)" (doc. IX)

Nelle sue

valutazioni il perito, dopo esame della documentazione medica in suo possesso

relativa agli eventi che hanno coinvolto il ginocchio destro del ricorrente,

evidenzia come:

"

(...)

Attualmente l'assicurato lamenta dolori pungenti

anteriori infrarotulei al ginocchio destro, soprattutto all'avvio, in aumento

deambulando su terreno sconnesso, senza blocchi rispettivamente cedimenti,

dolori che aumentano deambulando in discesa, gonalgie assenti stando

inginocchiato o accovacciato, talvolta con diramazioni verso la coscia destra;

l'assicurato, in normopeso (peso 71,5 kg / statura 177,5 cm), mostra un chiaro

varismo alle ginocchia bilaterali, soprattutto a destra, portante, stando in

piedi, ad una posizione obliqua del bacino a destra di circa -1 cm, misuriamo

una distanza intercondilare tra i due condili femorali mediali di 9 cm, la

deambulazione avviene senza zoppia; sia al ginocchio destro sia a quello

sinistro, asintomatico, non notiamo tumefazioni, non risultano indolenzimenti

all'altezza delle emirime articolari; al ginocchio destro, non appaiono

indolenzite le strutture perirotulee incluso il legamento patellare, dalla sua

origine alla sua inserzione; le ginocchia risultano stabili, senza segni

meniscali, a destra troviamo una mobilità passiva a 140-5-0°, vi è dunque un

minimo deficit estensorio, a sinistra l'escursione passiva ammonta a 135-0-0°, la

mobilizzazione passiva delle ginocchia è indolore, a destra si presenta uno

sfregamento femoropatellare; al ginocchio destro, riconosciamo, alle attuali

radiografie a/p e laterali del 24.12.2009, un asse varo con gonartrosi

prevalentemente mediale grave con rilevante assottigliamento della rima

articolare femorotibiale mediale con sclerosi sottocondrale tibiale ed

osteofiti mediali marginali, vi è dunque una netta progressione delle

alterazioni degenerative al compartimento mediale al ginocchio destro rispetto

alle lastre del ginocchio destro a/p e laterali precedenti. (...)" (doc.

IX)

Rilevando

inoltre come anche il ginocchio sinistro mostri una gonartrosi femorotibiale

mediale con restringimento dell'emirima articolare mediale abbinata a sclerosi

sottocondrale tibiale.

Per quanto

attiene alla causalità naturale tra gli infortuni subiti e la patologia inabilitante

al ginocchio il perito evidenzia come gli eventi del 2004 e del 2007 potrebbero

avere contribuito ad accellerare le alterazioni artrosiche al ginocchio destro.

Egli osserva comunque che già alle radiografie del 18 gennaio 2005 "risultano

agli atti cenni di artrosi mediale preesistenti al ginocchio destro".

Per il dott. __________ la presenza di un varismo alle ginocchia contribuisce

all'insorgenza di una gonartrosi mediale e ricorda ancora "la presenza

di una probabile artropatia microcristallina". Di conseguenza il nesso

di causalità tra la patologia al ginocchio destro e gli eventi del 18 gennaio

2007 e del 29 dicembre 2004 viene indicato come solo possibile.

2.13. Come indicato

nelle considerazioni di fatto CO 1 ha postulato al dott. __________ una

precisazione in merito, specificatamente, al nesso causale tra gli eventi noti

e la grave gonartrosi tricompartimentale a destra.

Il

perito, nel suo scritto 8 febbraio 2010, specifica che altre malattie

(comorbidità) hanno portato allo sviluppo della gonartrosi. Egli ribadisce come

semplicemente possibile la concausa, accelerante, di uno dei due infortuni.

2.14. Quanto alla

valenza probante d'un rapporto medico, secondo la giurisprudenza rilevante per

la valutazione è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore probatorio non è né la sua origine e

neppure la sua denominazione quale “perizia” o “rapporto” (DTF

125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann,

Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,

Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in

Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio

del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare, per

quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie

conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne le conclusioni. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).

I referti

affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un

servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami

Considerandi

e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

Per quel

che riguarda invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono

contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non

abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia

giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a

mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata

dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

In

relazione poi alle attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza

ha ripetutamente indicato che il giudice può ritenere, secondo la generale

esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia

esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti). Non va

infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia

precisato che non si può pretendere che egli raffronti i diversi pareri medici

e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è

l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).

2.15

Va ancora

evocato come secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile,

nei limiti della probabilità preponderante più sopra esplicitata, l'esistenza

di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Nell'ambito delle assicurazioni

sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria

della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera

irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un

grado di verosimiglianza preponderante. La procedura è retta dal principio

inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere

constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza

essere legato da regole formali. Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26

settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwal-tungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar

1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR

1995.

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI

1993.

pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF

115.

V 113; Beati in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo

di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di

prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le

conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un

fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre

2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375

consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

Su questi

aspetti, si veda in particolare: Duc,

Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn

der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann”.

Non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio

secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel

dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid.

3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B.,

C 49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312

consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478 consid. 2b; RCC 1986

pag. 201 consid. 2c).

2.16

In concreto

come desumibile dalle considerazioni che precedono appare che l’inabilità

notificata dal ricorrente ad CO 1 a partire dal 7 novembre 2007 al 100% sino al

4.

febbraio 2008 e da quella data al 50% dipende da una malattia, severa,

degenerativa ed in corso da anni, come indicato dal dott. __________ incaricato

dalla perizia. Lo specialista, fondandosi sulle certificazioni agli atti, sulla

RMI e sulle radiografie acquisite nonché sui propri rilievi ed accertamenti, ha

ritenuto come solo possibile che i due infortuni di cui il ricorrente è stato

vittima il 29 dicembre 2004 ed il 18 gennaio 2007 possano avere accelerato il

corso della malattia degenerativa. La patologia grave accertata dallo

specialista (doc. IX pag. 11) era già in essere nel gennaio 2005. Come rileva

il dott. __________ infatti già nelle radiografie del gennaio 2005 risultano

cenni di artrosi mediale preesistenti al ginocchio destro. La presenza di un

varismo alle ginocchia osservata non solo nel ginocchio destro ma quivi più

significativa contribuisce all’insorgenza di una gonartrosi mediale. Il perito

rammenta poi la probabile artropatia microcristallina. Queste motivazioni

quindi, con la presenza della bilateralità della patologia ancorché a destra

più pronunciata, e la descrizione dello status alla fine del dicembre 2009 del

ginocchio del ricorrente, non permettono di ritenere comprovato, con il grado

di verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, un nesso causale

naturale tra l’infortunio del 29 dicembre 2004 rispettivamente (o

cumulativamente) l’infortunio del 18 gennaio 2007, con la grave patologia

degenerativa riscontrata al ginocchio destro del ricorrente e causa della sua

inabilità lavorativa.

Il

referto peritale appare completo, approfondito, dettagliato. Il dire del dott. __________

trova sostrato nella radiologia, nella RMI e nelle sue stesse osservazioni. Le

conclusioni peritali sono convincenti e ben motivate e questo Tribunale non ha

motivo per scostarsene.

Essendo

soltanto possibile un’incidenza accelerante la patologia oggettivata, derivante

dagli infortuni del 2004 e 2007, non può essere ammesso un nesso causale

naturale tra eventi in discussione e patologia (inabilitante) riscontrata.

Ne discende

che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto senza

conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

2.17

Con il suo

ricorso RI 1 ha chiesto l’erezione di una perizia “a livello universitario”

ed ha preannunciato la trasmissione, già con la sua impugnativa – promessa cui

non ha fatto seguito comunque il concreto invio – di un referto medico

specialistico.

Il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto necessario, per

l’accertamento completo dei fatti, procedere all’erezione di una perizia. Per

ciò fare si è affidato al dott. __________, specialista FMH in reumatologia e

medico perito certificato SIM. Il lavoro svolto dal perito appare, come

indicato nelle considerazioni precedenti, completo, preciso, meticoloso,

dettagliato e specifico e non dà adito a dubbi trovando riscontro in atti

medici (RMI, radiografie) e conforto perlomeno parziale in certificazioni

mediche agli atti. Il fatto che il dott. __________ non sia docente

universitario nulla toglie alla completezza ed alla valenza del suo rapporto.

Il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ritiene di potere emettere il giudizio

di sua competenza senza ulteriormente attendere la trasmissione del promesso

certificato specialistico da parte del ricorrente. La promessa d’invio di un rapporto

medico da parte di uno specialista neppure indicato per nome non è elemento

tale, a fronte della documentazione acquisita e della perizia allestita dal

dott. __________, da imporre ulteriore attesa o sollecito al ricorrente alla

produzione di tale nuovo atto medico. Il ricorrente ha avuto tempo e modo per

produrre la promessa certificazione che, dal 10 settembre 2009, non ha fatto

giungere al TCA, e ciò neppure dopo l’allestimento della perizia.

Va

ricordato come, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n.

111.

e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, come indicato, la perizia doveva permettere di verificare l’esistenza

o meno di un nesso causale naturale tra infortuni e patologia riscontrata,

circostanza che il referto ha indicato come solo possibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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