36.2009.167
Nesso causale naturale ed adeguato tra due infortuni coinvolgenti il medesimo ginocchio ed una patologia degenerativa. IPG solo per il caso d'infortunio. Prestazioni negate
26 aprile 2010Italiano43 min
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Numero d'incarto:
36.2009.167
Data decisione, Autorità:
26.04.2010, TCA
Titolo:
Nesso causale naturale ed adeguato tra due infortuni coinvolgenti il medesimo ginocchio ed una patologia degenerativa. IPG solo per il caso d'infortunio. Prestazioni negate
INDENNITÀ GIORNALIERA
NESSO DI CAUSALITÀ ADEGUATO
NESSO DI CAUSALITÀ NATURALE
art. 67 LAMAL
art. 68 LAMAL
art. 72 LAMAL
art. 3 LPGA
art. 4 LPGA
art. 7 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.167
IR/lb
Lugano
26 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio
2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1955,
domiciliato a __________ è assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie presso CO 1. Il medesimo assicuratore copre inoltre,
tramite la copertura denominata SALARIA, la perdita di guadagno in caso
d'infortunio retta dalla LAMal.
1.2. Il 24
gennaio 2008 (doc. 5) RI 1 ha trasmesso ad CO 1 un formulario di notifica
d'infortunio, avvenuto il precedente 29 dicembre 2004 a __________, quando l'assicurato, a bordo del suo furgone, "scendendo da __________"
ed immessosi "sulla strada principale" è stato urtato da
un camper. Le cure del caso sono state prestate dal dott. __________ di __________.
La notifica d'infortunio non specifica i danni alla salute riportati ma unicamente
il sussistere di una incapacità lavorativa completa. Il dott. __________
(perlomeno su sua carta intestata ma senza firma) ha redatto, il 29 dicembre
2004, una attestazione medica da cui si desume - per quanto leggibile - urto del
"ginocchio destro contro il piantone dello sterzo".
1.3. Mediante
notifica datata 4 gennaio 2008 RI 1 ha segnalato ad CO 1 ulteriore infortunio
che ha cagionato inabilità lavorativa dal 7 novembre 2007 (doc. 8). Nel foglio
per l'indennità giornaliera per assicurati individuali (doc. 8) il curante
dott. __________ ha indicato un'inabilità completa sino al 4 febbraio 2008 e,
successivamente una inabilità al 50%. Nel "Certificato medico per
assicurati individuali d'indennità giornaliera" datato 4 febbraio 2008
(doc. 10) il curante ha fornito la sua diagnosi indicando una "contusione
ginocchio destro" causata dal colpo - subito il 18 gennaio 2007 - a
seguito del distacco di "pannelli di armatura".Il medico ha
indicato anche il sussistere di una "Importante artrosi nel compartimento
mediale del ginocchio con condriopatia di IV grado, focolai osteonecrotici su
ambo i versanti. Osteofitosi e lacerazione del menisco possibilmente su
pregressa meniscectomia parziale" consigliando fisioterapia e cura con
Ostenil.
1.4. Con scritto
13 febbraio 2008 il curante, sollecitato da precedente lettera 11 febbraio 2008
dell'assicuratore, ha specificato la sua diagnosi. Egli ha indicato la "Diagnosi
principale" nell'importante artrosi nel compartimento mediale del
ginocchio destro già specificata in precedenza, rilevando che il paziente "accusa
tuttora dolore" precisando che "...subì un infortunio in data
18.01.2007 alle 10:00... su un cantiere...(quando) dei pannelli si staccarono e
lo colpirono alla faccia posteriore della gamba destra" con conseguente
inabilità lavorativa dal 18.01 al 04.02.2007.
Sempre
secondo lo scritto 13 febbraio 2008 del dott. __________ il 5 novembre 2007 RI
1 "...cominciò ad accusare nuovamente dolore al ginocchio destro. La RMI
dimostrò la presenza di un'importante artrosi del compartimento mediale del
ginocchio destro". Il curante ha specificato come sia possibile che
l'infortunio del 18 gennaio 2007 abbia "peggiorato la situazione.
L'artrosi sussisteva precedentemente".
1.5. A fronte di
richiesta dell'assicurato di versamento di indennità per perdita di guadagno, a
seguito di infortunio, al 100% dal 7 novembre 2007 sino al 4 febbraio 2008 e da
quella data al 50% l'assicuratore ha chiesto al proprio medico interno una
valutazione della situazione. Il Dr. __________, il 19 febbraio 2008, ha negato che l'incapacità lavorativa sia da ricondurre all'infortunio (doc. 12) riferendola
invece a malattia, di conseguenza CO 1, il 25 febbraio 2008, ha rifiutato le sue prestazioni all'assicurato (doc. 13). RI 1 ha contestato, con scritto 17
marzo 2008, tale valutazione indicando assenza di problemi antecedentemente
all'infortunio, con peggioramento graduale in conseguenza allo stesso (doc.
14).
Vista tale
presa di posizione CO 1 ha nuovamente interpellato il curante dott. __________
(doc. 16) chiedendogli nuovamente diagnosi (attive e passive), prognosi, ed
ancora se "i disturbi lamentati dal 7 novembre 2007 sono riconducibili
a questi infortuni...oppure...ad un fattore degenerativo".
Il
curante ha risposto il successivo 19 gennaio 2009 specificando come "il
7 novembre 2007 il paziente accusò una riacutizzazione del dolore al ginocchio
destro" specificando come il dolore, in realtà, non sia "mai
completamente scomparso dopo l'infortunio del 18.1.2007" (doc. 17). Il
medico ha quindi indicato che "i dolori lamentati dal 7.11.2007 siano
riconducibili solo in parte ai due infortuni precedenti e che l'importante
artrosi al ginocchio contribuisce pure a causare i dolori".
1.6. Alla luce
degli elementi raccolti e della posizione assunta dall'assicurato CO 1 ha
emesso, il 18 marzo 2009, una decisione formale in cui evidenzia come, d'avviso
del medico fiduciario, l'incapacità lavorativa sia da ricondurre "esclusivamente
a malattia", evento non assicurato. Di conseguenza l'assicuratore ha
negato un suo intervento.
RI 1 ha
inoltrato tempestiva opposizione il 27 aprile 2009 ed il 2 giugno 2009 ha comunicato ad CO 1 come, dalle radiografie eseguite nel 2005, "il ginocchio era in
buone condizioni" essendo poi "nettamente peggiorato"
come rilevato dalla risonanza magnetica eseguita "a causa del
persistere del dolore 21.12.2007". Il ricorrente ne ha concluso che "il
peggioramento è dovuto all'incidente del 29.12.2004" (doc. 22).
RI 1 ha
quindi trasmesso, il 19 giugno 2009, le radiografie e la RMI all'assicuratore
in uno con manoscritto del curante dott. __________ secondo il quale nel
gennaio 2005 non vi erano segni di artrosi.
1.7. A fronte
degli elementi prodotti e delle argomentazioni sollevate CO 1 ha interpellato
il suo medico fiduciario dott. __________ che ha escluso l'esistenza di "nuovi
elementi", confermando la valutazione precedente e rilevando "che
il primo infortunio non ha causato lesioni osteoarticolari e che l'inabilità
lavorativa era limitata a tre settimane e che il secondo infortunio,
verificatosi in un ginocchio che presentava notevoli alterazioni degenerative
non ha causato inabilità lavorativa" osservando poi come il qui
ricorrente abbia interrotto l'attività lavorativa 10 mesi dopo l'evento del 18
gennaio 2007.
1.8. Il 20 luglio
2009 CO 1 ha emesso una decisione su opposizione (doc. 26) con cui ha fatto
propri i rilievi del medico fiduciario ed ha evidenziato l'assenza di un nesso
causale tra evento e danno poichè la "pura possibilità" è "insufficiente".
1.9. Il 10
settembre 2009 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
contro la decisione emessa su opposizione dall'assicuratore chiedendo
l'erezione di una perizia neutra e postulando l'accoglimento delle sue tesi e,
conseguentemente, il riconoscimento delle sue pretese finanziarie (doc. I).
Dal canto
suo CO 1, il 5 ottobre 2009 (doc. III), ha postulato la reiezione del gravame
ripercorrendo minuziosamente i fatti e rifacendosi alle argomentazioni
contenute nella decisione impugnata.
1.10. Il 7 ottobre
2009 (doc. V) il giudice delegato ha decretato l'erezione di una perizia ed ha
designato quale esperto il Dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia.
Il 9 novembre 2009, a crescita in giudicato del decreto di nomina a perito, al
dott. __________ è stata trasmessa l'intera documentazione formante l'incarto e
sono stati formulati 6 precisi quesiti (doc. VII).
Lo
specialista ha trasmesso il 26 dicembre 2009 al Tribunale cantonale delle
assicurazioni il suo dettagliato rapporto (doc. IX) nel corso del quale il
dott. __________ ha riassunto gli atti, ha proceduto all'anamnesi completa
(familiare, personale, secondo la presentazione dell'assicurato, sistemica e
sociale), ha dato conto dell'esame reumatologico completo svolto, ha esaminato
la radiologia ed ha eseguito la sua valutazione prima di rispondere ai quesiti.
Le parti
hanno potuto esprimersi in merito ed il 14 gennaio 2010 CO 1 ha postulato un
complemento di informazioni al perito.
Il 29
gennaio 2010 il giudice delegato ha chiesto al dott. __________ di volere
prendere posizione in merito alle richieste di CO 1 (doc. XII) ciò che lo
specialista ha fatto con lettera 8 febbraio 2010 sulla quale le parti si sono
espresse, CO 1 il 25 febbraio 2010 riconfermandosi nelle proprie conclusioni e RI
1, il 29 marzo 2010, evidenziando il sussistere di un nesso causale adeguato
tra gli infortuni e la sua inabilità lavorativa.
in
diritto
2.1. Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve esaminare se, a buon diritto, la cassa ha
rifiutato di riconoscere in favore del ricorrente indennità per perdita di
guadagno siccome l'inabilità lavorativa in causa non sarebbe dovuta ad
infortunio.
2.2. Conformemente
alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta
la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (STF 9C_443/2009 del 19
agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V
5), quindi nel maggio 2009 (doc. F).
2.3. In
discussione è la copertura che garantisce la perdita di guadagno in caso di
infortunio sottoscritta dall’assicurato qui ricorrente.
In merito
va ricordato come le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano
un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni
possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore
ai sensi dell'art. 68 LAMal (art. 67 cpv. 1 LAMal). L’assicuratore, che può
essere diverso da quello che copre le cure medico sanitarie (art. 67 cpv. 2
LAMal), stabilisce l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa
con lo stipulante (art. 72 cpv. 1 LAMal). Il diritto all'indennità giornaliera
è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la
metà (art. 72 cpv. 2 LAMal). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata
una corrispondente indennità giornaliera ridotta (art. 72 cpv. 4 LAMal).
L’assicurazione,
retta dalla LAMal, è facoltativa ed, accanto alla copertura obbligatoria delle
cure medico sanitarie, costituisce il cosiddetto secondo pilastro
dell’assicurazione sociale contro le malattie. Lo scopo
è la copertura “des durch Krankheit, Unfall oder Mutterschaft debingten
Erwerbsausfall. Im Gegensatz zum alten Recht ist sie als reine
Erwerbsausfallversicherung konzipiert. Allerdings können die Parteien weitere
krankheitsbedingte Schadenpositionen als versicherte Risiken in den
Versicherungsvertrag aufnehmen. Mutterschaft darf in den
Versicherungsbedingungen nicht von der Deckung ausgenommen werden. Das
Unfallrisiko ist Subsidiär inbegriffen, soweit es nicht ausdrücklich
ausgeschlossen wird …Das KVG setzt bei freiwilligen Taggeldversicherung nur die
tragenden Eckpfeiler. Alles Übrige kann in Versicherungsbedingungen vereinbart werden“
(G. Eugster: Krankenversicherung
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit, a cura
di Ulrich Meyer, edito da Hlebing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra e Monaco,
2007, pag. 773 cifra 1095 e 1096), ciò purché non vengano contraddetti i
cogenti principi contenuti nelle norme della LAMal o gli „allgemeinen
verfassungs-, verwaltungs- oder sozialversicherungsrechtlichen Prinzipien“
(G. Eugster, ibidem).
Il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un
determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il
diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa
(DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV
137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster,
Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de
travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna
1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato
subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento
dell'importo (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421
consid. 2a). In caso di sovrindennizzo, le prestazioni assicurate possono
essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
2.4. Per
l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. 3 cpv. 2
LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita
avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o
provochi la morte.
E’ considerata incapacità
al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso
d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6
LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.5. Giusta
l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità
giornaliera assicurata d'intesa
con gli stipulanti l'assicurazione.
Come indicato essi possono limitare la copertura alla malattia e alla
maternità.
A norma
dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il
diritto all'indennità giornaliera
è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la
metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il
terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante
corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto
un termine d'attesa, durante il
quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può
essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o
più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso
di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la
protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in
seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato
colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere
complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono
prolungati in funzione della riduzione.
A norma
dell'art. 72 cpv. 6 LAMal, l'articolo 19 LPGA è applicabile unicamente
se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
2.6. Secondo la
giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile
anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI
1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro
colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche
vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti
con riferimenti).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità
di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro
per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua
in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,
come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata
nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato
che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune
a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente
dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi,
se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella
professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare
le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente
esigibili.
Del
resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto
del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio
permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se
presenta degli inconvenienti (Peter,
Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
2.7. Per venire
al caso concreto l'art. 2 delle CGA della copertura SALARIA edizione 2005 prevede
che l'assicurazione d'indennità giornaliera copra la perdita di guadagno in
caso di incapacità al lavoro causata (in casu) da infortunio. Le malattie
professionali e le lesioni corporali parificate ai postumi d'infortunio secondo
la LAInf valgono quale infortunio. In caso di incapacità al lavoro parziale di
almeno il 25% l'indennità è corrisposta in proporzione al grado di incapacità.
Le
condizioni d'assicurazione non riprendono la definizione di infortunio. Come
evocato al precedente considerando 2.4. la definizione di infortunio va allora
ricercata all’art. 4 LPGA che lo definisce come segue:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte.".
In virtù
della LAMal in vigore sino alla fine del 2002, l'infortunio era definito, come rammenta il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) nella sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001 al
considerando 2a, nel seguente modo:
"
Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal)."
Come
rammenta Ueli Kieser
(ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, n. 7 a 10, pagine 72 e 73) il concetto giuridico di infortunio nel diritto precedentemente in vigore era stato
inizialmente definito dalla giurisprudenza che si era basata a sua volta sulla
dottrina (in particolare sui testi di Paul Piccard), in seguito:
"
(...)
Diese feststehende Umschreibung bewog den
Gesetzgeber bei der Ausarbeitung des UVG dazu, auf eine eigene Definition zu
verzichten (vgl. BBl 1976 111 165). Immerhin wurde in der Folge auf
Verordnungsebene eine Umschreibung des Unfallbegriffs vorgenommen. altArt. 9
Abs. 1 UVV definierte den Unfall in enger Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung
unter Heranziehung der Kriterien der Plötzlichkeit, der Unfreiwilligkeit, der
Ungewöhnlichkeit und des äusseren Faktors (dazu *MAURER,
Unfallversicherungsrecht, 164 f); nicht in die Definition aufgenommen wurde die
aus dem Ereignis resultierende Folge der Beeinträchtigung der Gesundheit bzw.
des Todes. Die Literatur leitete indessen aus der Formulierung, dass eine
Einwirkung auf den Körper zu erfolgen habe, ab, dass der Unfallbegriff nur erfüllt
sei, wenn das Unfallereignis eine gesundheitliche Störung zur Folge habe (vgl. *MAURER, Unfallversicherungsrecht, 172 f.).
b) Bei der Ausarbeitung des KVG wurde eine
Umschreibung des Unfallbegriffs auf gesetzlicher Ebene vorgeschlagen; dabei
bezog sich der Vorschlag auf die Umschreibung von Art. 4 Abs. 1 E ATSG (vgl.
BBI 1992 1 141; BGE 122 V 232 f.). altArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in
einer Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechenden Weise; zunächst wurde das
Unfallereignis in Entsprechung zu altArt. 9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde
sodann festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung
sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur
unfallversicherungsrechtlichen Umschreibung eine begriffliche Erweiterung vor.
Indessen ergaben sich in der Anwendung von
altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede;
denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition von altArt. 9 Abs.
1 UVV miteingeschlossen, weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des
Unfallereignisses lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. *MAESCHI, Kommentar, N 10 zu Art. 4 MVG).
Keine eigene Umschreibung des Unfalls enthielt
das MVG, wobei hier der Unfallbegriffpraxisgemäss nach dem Recht der
obligatorischen Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. *MAESCHI, Kommentar, N 9 zu Art. 4 MVG).
c) Damit ist davon auszugehen, dass im bisherigen
Sozialversicherungsrecht ein einheitlicher
Unfallbegriff Verwendung fand. Die im Wortlaut
unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV sowie altArt. 2 Abs. 2
KVG änderten daran nichts.
d) Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung
des bisherigen Unfallbegriffs (vgl. dazu BBl 1999 4545; AB 2000 S 176) eine für
alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.
Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre
Massgeblichkeit (vgl. SVR 2005 UV Nr. 2, U 123/04, E. 1.1). (...)"
Dal canto suo il TFA (DTF
122 V 232 consid. 1) ricorda come:
"
(…)
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, il existe
désormais - et pour la première fois - une définition légale de l'accident, qui
figure à l'art. 2 al. 2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de
l'art. 9 al. 1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de l'atteinte
corporelle, est la suivante: «Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique ou mentale». Cette dernière
phrase constitue quant à elle une version simplifiée du texte adopté par la
Commission du Conseil des États à
l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales («…qui compromet temporairement ou de manière permanente la santé
physique ou mentale ou qui entraîne la mort» [FF 1991 II 183]).
Il résulte de la définition même de l'accident
(au sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que
l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61
consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références).
(…)"
La
definizione di infortunio voluta con la LAMal è, come indicato nei passaggi
ripresi dall’opera di Kieser, sostanzialmente uguale a quella adottata nella
LPGA e la giurisprudenza sviluppata mantiene la sua piena valenza (si veda in
particolare la sentenza in RAMI 2004 pag. 576).
Come
evoca ancora Kieser (op. cit. no.
11 pag. 73) l’art. 4 LPGA:
"
(...)
umschreibt zum einen unter Heranziehung von vier
Kriterien (Plötzlichkeit, Unfreiwilligkeit, Ungewöhnlichkeit, äusserer Faktor)
das Unfallereignis und hält zum
anderen fest, dass das so definierte Unfallereignis eine bestimmte Folge (Beeinträchtigung der Gesundheit oder
Tod) haben müsse. Mithin unterscheidet der Gesetzgeber zwischen dem Unfallereignis
und dem Unfallbegriff. Ein als Unfallereignis zu qualifizierender Sachverhalt
stellt insoweit nicht ohne Weiteres einen Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG dar;
erst wenn eine bestimmte Folge hinzutritt, ist der Unfallbegriff erfüllt. Letzteres stellt eine Kausalitätsfrage dar. (...)"
Cinque
sono dunque sostanzialmente gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio
(come rammenta il commentario di Ghélew/Ramelet/Ritter:
Commentaire de la loi sur l'assurance - accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51): l'involontarietà; la repentinità; un fattore causale esterno; la
straordinarietà di tale fattore ed il danno alla salute (fisica o psichica)
che ne deriva.
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia, distinzione
non sempre facile da effettuare. Sul tema si vedano anche le puntualizzazioni
di Aldo Borella in "La
giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni sulla nozione di
infortunio", Temi scelti di diritto delle Assicurazioni sociali, pubblicato
dalla CFPG edito da Helbing & Lichtenhahn, 2006.
2.8. Presupposto
comunque necessario affinché l’assicuratore debba erogare le sue prestazioni in
caso di inabilità lavorativa cagionata da infortunio è l'esistenza di un nesso
di causalità naturale fra l'evento (in concreto gli eventi ossia i due
colpi ricevuti al ginocchio destro da parte del ricorrente) e le conseguenze alla
salute patite, cioé le patologie al ginocchio riscontrate dai medici, patologie
che hanno comportato l’inabilità lavorativa.
La
giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007
Tribunale Federale) ha definito e sviluppato il concetto. Nella sentenza
pubblicata in DTF 129 V 402, in particolare alla pagina 406, l’Alta Corte così
si esprime:
"
Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel
et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans
cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il
ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci."
Stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale è una questione di fatto e non di diritto; su questo tema
l’assicuratore ed il giudice si determinano applicando quindi il principio
della probabilità preponderante valido nelle assicurazioni sociali. In virtù di
tale principio di valutazione probatoria il giudice delle assicurazioni
sociali, in caso di ricorso, può considerare un fatto come provato solo se
convinto della sua esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ediz., pag. 135). Nel diritto delle
assicurazioni sociali il giudice deve rendere il suo giudizio - se la legge non
contempla una deroga - secondo la verosimiglianza preponderante. La semplice
possibilità di certi fatti non è sufficiente. Il giudice deve piuttosto far
proprio l'esposto dei fatti che giudica più verosimile fra tutte le altre
possibilità (RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V
360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02;
STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28
novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3,
p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; RAMI 1993 pag. 159, SZS 1993 pag.
106 consid. 3a, RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984
pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 312 consid. 3a, DTF 112 V 32 consid. 1a, DTF 111 V 188 consid. 2b, DTF 109 V 153 consid. 3a; Meyer,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 31-32; Ghélèw/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 320; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Come indicato quindi non è sufficiente l'esistenza di pura possibilità
che tra infortunio e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Per
l’accertamento il giudice, e prima di lui l’amministrazione, si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce
più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.9. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.10. In concreto occorre verificare se il danno al ginocchio evocato
nelle considerazioni di fatto, danno alla salute fisica che avrebbe impedito
l’esercizio di una attività lavorativa al ricorrente, per la quale egli postula
il versamento di indennità, sia riconducibile ad uno od entrambi gli incidenti
da questi segnalati all’assicuratore o se, invece, l’impedimento all’esercizio
dell’attività lavorativa di muratore sia da ricondurre a malattia (e quindi non
coperto dall’assicurazione Salaria) come pretende invece CO 1.
2.11. In concreto è
indubbio che RI 1 abbia subito due infortuni, nel 2004 e nel 2007, che hanno coinvolto
il ginocchio destro.
Non
occorre esaminare in concreto le conseguenze giuridiche relative alla
intempestività della notifica di questi eventi. Il primo, avvenuto il 29
dicembre 2004, è stato notificato il successivo 24 gennaio 2008 e, per quanto
desumibile dagli atti prodotti, non ha causato inabilità lavorativa mentre il
secondo, sopravvenuto il 18 gennaio 2007, sarebbe la causa di un'inabilità
lavorativa a partire dal 7 novembre come descritto nelle considerazioni di
fatto. Per l'art. 10 delle CA Salaria la persona assicurata deve notificare, in
forma scritta, nei 30 giorni dall'inizio dell'incapacità, l'infortunio (art.
10.1). Entro i 3 giorni successivi deve inoltre essere presentato un certificato
medico attestante l'incapacità (art. 10.2). Per l'art. 11 CA Salaria le
prestazioni assicurative vengono ridotte o rifiutate, nei casi gravi, se la
persona viola i propri doveri. In concreto CO 1 non ha fatto riferimento, nella
sua decisione su opposizione, alla tardività della notifica per ridurre o
rifiutare le sue prestazioni. L'assicuratore ha basato la sua decisione sulla
causa dell'inabilità, non infortunistica, che le impedirebbe il versamento di
prestazioni.
Come
indicato non occorre qui esaminare l’eventuale tardiva notifica degli infortuni
e ciò alla luce dell'esito della procedura e siccome l'assicuratore non se ne è
prevalso nelle sue motivazioni.
2.12. Per accertare
compiutamente i fatti il giudice delegato ha ordinato l'erezione di una perizia
al dott. __________ chiedendogli di descrivere lo status attuale del ginocchio
destro del ricorrente, di specificare la diagnosi, di indicare se concorda o
meno con la diagnosi posta dal curante. Al dott. __________ è stato inoltre
domandato di indicare le cause dei due infortuni (2004 e 2007) specificando se
il periziando soffra ancora delle sequele dell'infortunio del 29 dicembre 2004
rispettivamente del 18 gennaio 2007. Al perito è stato domandato se l'uno o
l'altro (rispettivamente entrambe) gli eventi siano in relazione di causa con
lo status attuale del ginocchio e, conseguentemente, con l'inabilità lavorativa
e quindi è stato chiesto di determinare se esista un nesso causale naturale fra
eventi e danno alla salute. Il perito è stato quindi invitato a specificare se
Fatti
i due eventi (rispettivamente l'uno o l'altro) sono una concausa o la causa
unica dei danni inabilitanti al ginocchio destro di RI 1.
Con il
suo rapporto del 29 dicembre 2009 il dott. __________, dopo esame dettagliato
della documentazione messagli a disposizione, dopo valutazione dei certificati
medici prodotti e dopo la sua visita del 24 dicembre 2009, ha riassunto in maniera dettagliata i fatti ed eseguito una seria e minuziosa anamnesi. Per
quanto attiene alla diagnosi il professionista ha indicato la presenza di una
Pangonartrosi in varo a destra in lesione degenerativa meniscale mediale, oltre
ad una gonartrosi mediale in varo a sinistra, coxartrosi bilaterale,
periartropatia omeroscapolare anamnestica a destra, poliartrosi alle dita e
condrocalcinosi.
All'esame
neurologico, per quanto attiene specificatamente le ginocchia, il perito ha
risaltato:
"
(...)
Ginocchia sotto carico in posizione eretta, con
varismo soprattutto a destra, distanza intercondilare massima: 9 cm, articolazioni
non tumefatte, non indolenzite all'altezza delle emirime articolari, senza
indolenzimenti perirotulei a destra, al legamento patellare rispettivamente
alla sua inserzione, stabili, test di McMurray negativo bilateralmente,
mobilità passiva misurata a destra 140-5-0°, a sinistra 135-0-0°, con
sfregamento femoropatellare soprattutto a destra, mobilizzazione passiva delle
ginocchia, indolore. (...)" (doc. IX)
Per
l'aspetto radiologico, sempre riferito al ginocchio destro, il perito ha
rilevato, all'esame di una radiografia del 18 gennaio 2005, come si riscontrino:
"
(...)
Appuntimento dei processi intercondiloidei,
restringimento dell'emirima articolare mediale con sclerosi sottocondrale,
strutture ossee normo mineralizzate, appuntimento degli apici patellari.
Grossolana calcificazione intraarticolare tibiofemorale mediale posteriore.
(...)" (doc. IX)
Mentre,
al suo esame del 24 dicembre 2009, egli osserva:
"
(...)
Asse varo. Strutture ossee rappresentate normo
mineralizzate. Grave gonartrosi prevalentemente mediale con rilevante
assottigliamento della rima articolare femorotibiale mediale con sclerosi
sottocondrale tibiale, osteofiti mediali marginali. Calcificazioni
intraarticolari. Netta progressione delle alterazioni degenerative al
compartimento mediale al ginocchio destro, rispetto alla lastra del ginocchio
destro a/p e laterale precedente descritta. (...)" (doc. IX)
Nelle sue
valutazioni il perito, dopo esame della documentazione medica in suo possesso
relativa agli eventi che hanno coinvolto il ginocchio destro del ricorrente,
evidenzia come:
"
(...)
Attualmente l'assicurato lamenta dolori pungenti
anteriori infrarotulei al ginocchio destro, soprattutto all'avvio, in aumento
deambulando su terreno sconnesso, senza blocchi rispettivamente cedimenti,
dolori che aumentano deambulando in discesa, gonalgie assenti stando
inginocchiato o accovacciato, talvolta con diramazioni verso la coscia destra;
l'assicurato, in normopeso (peso 71,5 kg / statura 177,5 cm), mostra un chiaro
varismo alle ginocchia bilaterali, soprattutto a destra, portante, stando in
piedi, ad una posizione obliqua del bacino a destra di circa -1 cm, misuriamo
una distanza intercondilare tra i due condili femorali mediali di 9 cm, la
deambulazione avviene senza zoppia; sia al ginocchio destro sia a quello
sinistro, asintomatico, non notiamo tumefazioni, non risultano indolenzimenti
all'altezza delle emirime articolari; al ginocchio destro, non appaiono
indolenzite le strutture perirotulee incluso il legamento patellare, dalla sua
origine alla sua inserzione; le ginocchia risultano stabili, senza segni
meniscali, a destra troviamo una mobilità passiva a 140-5-0°, vi è dunque un
minimo deficit estensorio, a sinistra l'escursione passiva ammonta a 135-0-0°, la
mobilizzazione passiva delle ginocchia è indolore, a destra si presenta uno
sfregamento femoropatellare; al ginocchio destro, riconosciamo, alle attuali
radiografie a/p e laterali del 24.12.2009, un asse varo con gonartrosi
prevalentemente mediale grave con rilevante assottigliamento della rima
articolare femorotibiale mediale con sclerosi sottocondrale tibiale ed
osteofiti mediali marginali, vi è dunque una netta progressione delle
alterazioni degenerative al compartimento mediale al ginocchio destro rispetto
alle lastre del ginocchio destro a/p e laterali precedenti. (...)" (doc.
IX)
Rilevando
inoltre come anche il ginocchio sinistro mostri una gonartrosi femorotibiale
mediale con restringimento dell'emirima articolare mediale abbinata a sclerosi
sottocondrale tibiale.
Per quanto
attiene alla causalità naturale tra gli infortuni subiti e la patologia inabilitante
al ginocchio il perito evidenzia come gli eventi del 2004 e del 2007 potrebbero
avere contribuito ad accellerare le alterazioni artrosiche al ginocchio destro.
Egli osserva comunque che già alle radiografie del 18 gennaio 2005 "risultano
agli atti cenni di artrosi mediale preesistenti al ginocchio destro".
Per il dott. __________ la presenza di un varismo alle ginocchia contribuisce
all'insorgenza di una gonartrosi mediale e ricorda ancora "la presenza
di una probabile artropatia microcristallina". Di conseguenza il nesso
di causalità tra la patologia al ginocchio destro e gli eventi del 18 gennaio
2007 e del 29 dicembre 2004 viene indicato come solo possibile.
2.13. Come indicato
nelle considerazioni di fatto CO 1 ha postulato al dott. __________ una
precisazione in merito, specificatamente, al nesso causale tra gli eventi noti
e la grave gonartrosi tricompartimentale a destra.
Il
perito, nel suo scritto 8 febbraio 2010, specifica che altre malattie
(comorbidità) hanno portato allo sviluppo della gonartrosi. Egli ribadisce come
semplicemente possibile la concausa, accelerante, di uno dei due infortuni.
2.14. Quanto alla
valenza probante d'un rapporto medico, secondo la giurisprudenza rilevante per
la valutazione è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore probatorio non è né la sua origine e
neppure la sua denominazione quale “perizia” o “rapporto” (DTF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann,
Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,
Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in
Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare, per
quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie
conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne le conclusioni. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).
I referti
affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un
servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami
Considerandi
e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
In
relazione poi alle attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza
ha ripetutamente indicato che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti). Non va
infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere che egli raffronti i diversi pareri medici
e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è
l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).
2.15
Va ancora
evocato come secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile,
nei limiti della probabilità preponderante più sopra esplicitata, l'esistenza
di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Nell'ambito delle assicurazioni
sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria
della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante. La procedura è retta dal principio
inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere
constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza
essere legato da regole formali. Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26
settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwal-tungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar
1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR
1995.
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI
1993.
pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF
115.
V 113; Beati in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo
di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di
prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le
conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un
fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre
2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375
consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).
Su questi
aspetti, si veda in particolare: Duc,
Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn
der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”.
Non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio
secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel
dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid.
3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B.,
C 49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312
consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478 consid. 2b; RCC 1986
pag. 201 consid. 2c).
2.16
In concreto
come desumibile dalle considerazioni che precedono appare che l’inabilità
notificata dal ricorrente ad CO 1 a partire dal 7 novembre 2007 al 100% sino al
4.
febbraio 2008 e da quella data al 50% dipende da una malattia, severa,
degenerativa ed in corso da anni, come indicato dal dott. __________ incaricato
dalla perizia. Lo specialista, fondandosi sulle certificazioni agli atti, sulla
RMI e sulle radiografie acquisite nonché sui propri rilievi ed accertamenti, ha
ritenuto come solo possibile che i due infortuni di cui il ricorrente è stato
vittima il 29 dicembre 2004 ed il 18 gennaio 2007 possano avere accelerato il
corso della malattia degenerativa. La patologia grave accertata dallo
specialista (doc. IX pag. 11) era già in essere nel gennaio 2005. Come rileva
il dott. __________ infatti già nelle radiografie del gennaio 2005 risultano
cenni di artrosi mediale preesistenti al ginocchio destro. La presenza di un
varismo alle ginocchia osservata non solo nel ginocchio destro ma quivi più
significativa contribuisce all’insorgenza di una gonartrosi mediale. Il perito
rammenta poi la probabile artropatia microcristallina. Queste motivazioni
quindi, con la presenza della bilateralità della patologia ancorché a destra
più pronunciata, e la descrizione dello status alla fine del dicembre 2009 del
ginocchio del ricorrente, non permettono di ritenere comprovato, con il grado
di verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, un nesso causale
naturale tra l’infortunio del 29 dicembre 2004 rispettivamente (o
cumulativamente) l’infortunio del 18 gennaio 2007, con la grave patologia
degenerativa riscontrata al ginocchio destro del ricorrente e causa della sua
inabilità lavorativa.
Il
referto peritale appare completo, approfondito, dettagliato. Il dire del dott. __________
trova sostrato nella radiologia, nella RMI e nelle sue stesse osservazioni. Le
conclusioni peritali sono convincenti e ben motivate e questo Tribunale non ha
motivo per scostarsene.
Essendo
soltanto possibile un’incidenza accelerante la patologia oggettivata, derivante
dagli infortuni del 2004 e 2007, non può essere ammesso un nesso causale
naturale tra eventi in discussione e patologia (inabilitante) riscontrata.
Ne discende
che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto senza
conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
2.17
Con il suo
ricorso RI 1 ha chiesto l’erezione di una perizia “a livello universitario”
ed ha preannunciato la trasmissione, già con la sua impugnativa – promessa cui
non ha fatto seguito comunque il concreto invio – di un referto medico
specialistico.
Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto necessario, per
l’accertamento completo dei fatti, procedere all’erezione di una perizia. Per
ciò fare si è affidato al dott. __________, specialista FMH in reumatologia e
medico perito certificato SIM. Il lavoro svolto dal perito appare, come
indicato nelle considerazioni precedenti, completo, preciso, meticoloso,
dettagliato e specifico e non dà adito a dubbi trovando riscontro in atti
medici (RMI, radiografie) e conforto perlomeno parziale in certificazioni
mediche agli atti. Il fatto che il dott. __________ non sia docente
universitario nulla toglie alla completezza ed alla valenza del suo rapporto.
Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ritiene di potere emettere il giudizio
di sua competenza senza ulteriormente attendere la trasmissione del promesso
certificato specialistico da parte del ricorrente. La promessa d’invio di un rapporto
medico da parte di uno specialista neppure indicato per nome non è elemento
tale, a fronte della documentazione acquisita e della perizia allestita dal
dott. __________, da imporre ulteriore attesa o sollecito al ricorrente alla
produzione di tale nuovo atto medico. Il ricorrente ha avuto tempo e modo per
produrre la promessa certificazione che, dal 10 settembre 2009, non ha fatto
giungere al TCA, e ciò neppure dopo l’allestimento della perizia.
Va
ricordato come, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n.
111.
e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, come indicato, la perizia doveva permettere di verificare l’esistenza
o meno di un nesso causale naturale tra infortuni e patologia riscontrata,
circostanza che il referto ha indicato come solo possibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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