36.2009.169
Richiesta di indennità giornaliere a causa di malattia in ambito di contratto assicurativo soggetto alla LCA accolta in seguito agli accertamenti effettuati in particolare in ambito AI
20 settembre 2010Italiano48 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2009.169
Data decisione, Autorità:
20.09.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di indennità giornaliere a causa di malattia in ambito di contratto assicurativo soggetto alla LCA accolta in seguito agli accertamenti effettuati in particolare in ambito AI
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PETIZIONE
art. 61 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.169
cs
Lugano
20 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 21 settembre
2009 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato il
__________ 1947, è affiliato presso la CV 1 (di seguito: CV 1) per
l’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattie per il
tramite del proprio datore di lavoro, __________, __________, __________.
Dal 14
gennaio 2005 al 31 maggio 2005 l’assicurato è stato incapace al lavoro nella
misura del 50% a causa di forti dolori al gomito ed alla mano. Dal 1° giugno
2005 al 3 gennaio 2007 vi è stato un aumento dell’incapacità lavorativa che ha indotto
l’UAI, con decisione del 14 giugno 2007, a riconoscere a AT 1 una rendita d’invalidità al 50% (grado d’invalidità del 57%) con effetto dal 1° gennaio 2006
(doc. D), motivando che:
"
(…)
Per quanto concerne il caso di specie, sotto il
profilo medico, l’ultima attività svolta in qualità di autista risulta essere
esigibile solo nella misura del 25%.
L’abilità lavorativa è tuttavia quantificabile
nella misura del 60-70% in attività leggere e rispettose delle limitazioni date
dal danno alla salute.
Il confronto dei redditi permette quindi di
determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado AI, pari al 57%.” (doc.
D)
.
Per il
restante 43% l’assicurato lavora presso la ditta __________, __________,
percependo un salario mensile lordo di fr. 2'298.-- (doc. E).
1.2. Il 27 aprile
2009 il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, ha attestato
un’incapacità lavorativa al 100% (doc. F). CV 1 ha assunto il caso versando le
prestazioni pattuite.
Con
scritto del 31 agosto 2009 l’assicuratore, dopo aver preso atto delle
conclusioni della visita medico fiduciaria del 18 agosto 2009 del dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha comunicato a AT 1 la
chiusura del caso con effetto dal 1° settembre 2009, poiché lo specialista lo
ha ritenuto abile per i lavori d’ufficio che svolgeva presso il suo datore di
lavoro (doc. 4).
1.3. AT 1 si è
rivolto al TCA con petizione del 21 settembre 2009 tramite la quale chiede il
versamento di prestazioni assicurative fino a quando il Dr. med. __________ non
lo riterrà ancora abile al lavoro, nonché la condanna dell’assicuratore al
versamento delle indennità dal 27 luglio 2009 al 14 agosto 2009 che CV 1 non ha
pagato in seguito all’assenza all’estero dell’interessato. L’attore rileva di
aver chiesto a CV 1 di trasmettergli una decisione formale con copia
dell’intero incarto, incluso il rapporto del medico di fiducia, dr. med. __________,
ma evidenzia come l’assicuratore in data 4 settembre 2009 “ha confermato la
sua presa di posizione del 31 agosto 2009, senza farmi pervenire copia
dell’incarto”.
AT 1 sostiene
che i lavori d’ufficio rappresentano solo una minima parte del lavoro svolto
giornalmente e ribadisce che i problemi fisici di cui soffre non solo non gli
permettono più di svolgere l’attività di autista di camion, ma gli precludono
pure un’attività più leggera che il suo datore di lavoro gli ha permesso di
svolgere negli ultimi anni.
Infine
l’attore rileva di aver informato l’UAI del peggioramento del suo stato di
salute (doc. I).
1.4. Con risposta
del 12 ottobre 2009 l’assicuratore propone la reiezione della petizione con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
1.5. Il 9 ottobre
2009 AT 1 ha trasmesso al TCA un certificato del dr. med. __________,
specialista FMH malattie degli occhi che il 2 ottobre 2009 ha attestato un’inabilità
al lavoro al 100% dal 28 settembre 2009 a data da stabilire per un intervento
all’occhio destro (doc. O), mentre il 26 ottobre 2009 ha prodotto nuovi
certificati medici del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc. IX).
1.6. Il 19
novembre 2009 l’assicuratore ha trasmesso una presa di posizione del proprio
medico fiduciario, dr. med. __________, il quale ha ribadito le sue conclusioni
(doc. XIV/18).
1.7. Con scritto
dell’11 gennaio 2010 il TCA ha chiesto all’assicuratore di trasmettere gli
accertamenti effettuati da CV 1 in merito all’intervento all’occhio destro
subito da AT 1 ed ha domandato se nel frattempo sono state versate indennità
giornaliere per questa inabilità lavorativa (doc. XVIII).
1.8. Tramite
risposta del 21 gennaio 2010 l’assicuratore ha evidenziato di aver versato
indennità dal 28 settembre 2009 al 31 ottobre 2009, mentre per il periodo
successivo “non abbiamo nessun certificato medico e di seguito abbiamo
terminato le nostre prestazioni.” (doc. XIX).
1.9. Il 1°
febbraio 2010 il Giudice delegato del TCA ha interpellato il dr. med. __________,
FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, che aveva visitato AT 1
nel 2005, quale medico fiduciario di __________ (doc. XXI).
1.10. Il 6 aprile
2010 il dr. med. __________ ha risposto producendo un referto di 15 pagine,
trasmesso alle parti con 20 giorni per osservazioni (doc. XXIII e XXIV).
1.11. Il 4 maggio 2010
l’attore ha chiesto una proroga di almeno 30 giorni fino al 10 giugno 2010
(doc. XXV), concessagli dal Giudice delegato (doc. XXVI), mentre CV 1 ha
rinunciato a presentare osservazioni (doc. XXVII).
1.12. L’8 giugno
2010 l’assicurato ha chiesto una nuova proroga, poi concessa (doc. XXIX), di 30
giorni (doc. XXVIII).
1.13. Con scritto
del 7 luglio 2010 l’attore ha presentato ulteriori osservazioni (doc. XXX),
allegando, tra l’altro, il progetto di decisione del 23 aprile 2010 tramite il
quale l’UAI ha deciso l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità dal
01.07.2009 (doc. Q1) e un certificato medico del 22 aprile 2010 del dr. med. __________
(doc. Q3).
1.14. Il 7 luglio
2010 il Giudice delegato del TCA ha assegnato all’assicuratore un termine
scadente il 14 luglio 2010 per presentare eventuali osservazioni scritte in
merito (doc. XXXI), mentre l’8 luglio 2010 il TCA ha richiamato dall’UAI
l’intero incarto dell’attore (doc. XXXIII).
1.15. Il 13 luglio
2010 CV 1 ha chiesto una proroga del termine fino al 14 agosto 2010 (doc.
XXXIV), concessale (doc. XXXV).
1.16. Il 21 luglio
2010 è pervenuto al TCA l’intero incarto dell’assicurazione federale per
l’invalidità inerente AT 1, il quale lo stesso giorno ha trasmesso al Tribunale
copia della decisione del 15 luglio 2010 dell’UAI (doc. R1) e dello scritto del
7 luglio 2010 tramite la quale CV 1 lo ha informato della richiesta all’UAI di
compensare con la rendita AI le indennità giornaliere di fr. 5'165.75 versate
dal 01.07.2009 al 31.10.2009 (doc. R2).
1.17. Il 22 luglio
2010 il TCA ha assegnato all’assicuratore un termine di 10 giorni per
presentare osservazioni scritte in merito alla lettera del 21 luglio 2010 dell’attore,
al rapporto del 24 febbraio 2010 del medico SMR Dr. med. __________, FMH medicina
interna, al rapporto finale del consulente in integrazione dell’AI del 21
aprile 2010, allo scambio di e-mail tra __________ ed __________ del 30 giugno
2010 ed al certificato medico del 28 giugno 2010 dello Studio medico __________,
medicina interna FMH, oncologia-ematologia FMH, da cui emerge che AT 1 è
inabile al lavoro al 100% dal 1.6.2010.
1.18. Con scritto
del 6 agosto 2010 l’assicuratore ha chiesto una proroga fino al 14 settembre
2010, precisando che nel precedente scritto del 13 luglio 2010 la convenuta è
incorsa in una svista chiedendo la proroga fino al 14 agosto 2010 invece del 14
settembre 2010 (doc. XL).
1.19. Il 19 agosto
2010 il Giudice delegato del TCA, constatato che nessuna svista è contenuta
nella concessione dei termini, ha assegnato una proroga sino al 30 agosto 2010
(doc. XLI).
1.20. Con scritto
del 26 agosto 2010 l’assicuratore ha chiesto un’ultima proroga fino al 1°
settembre 2010 (doc. XLII), che il Giudice delegato del TCA ha rifiutato (doc.
XLIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In ambito
cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (Lptca).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere
derivanti da un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e
praticato da un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della
LAMal.
Questo
Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito.
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’attore ha diritto ad indennità
giornaliere per perdita di guadagno dal 1° settembre 2009, ritenuto comunque
che dal 28 settembre al 31 ottobre 2009 l’assicuratore ha già versato le
prestazioni in seguito all’intervento all’occhio destro (doc. XVIII) e dal 27
luglio 2009 al 14 agosto 2009 quando AT 1 si trovava in vacanza all’estero.
2.3. In concreto
dagli atti emerge che l’interessato lavora a tempo parziale presso la __________
ed è assicurato presso la CV 1 per la perdita di guadagno in caso di malattia.
Da una dichiarazione, non datata, rilasciata dalla __________, pervenuta al TCA
il 21 settembre 2009, risulta che il lavoro svolto dall’attore consiste per la
maggior parte nella sorveglianza dei diversi cantieri, a volte anche in
autostrada o in cantieri difficilmente accessibili con l’auto. Il lavoro da lui
svolto in ufficio si riduce a circa 30 minuti al mattino e 30 minuti nel
pomeriggio (doc. G).
Per
l’art. 12 delle condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA), “se
in base a quanto constatato dal medico l’assicurato è totalmente inabile al
lavoro, noi paghiamo l’indennità giornaliera prevista dal contratto”.
L’art. 13
CGA prevede che “in caso di parziale inabilità al lavoro pari almeno al 25%,
l’indennità giornaliera viene erogata in proporzione al grado d’inabilità
lavorativa.”
A norma
dell’art. 16 CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. Dopo 3 mesi d’incapacità al lavoro si prendono
in considerazione anche mansioni esigibili in un’altra professione o in un
altro campo d’attività.
2.4. Nel caso di
specie il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie
reumatiche, dal 27 aprile 2009 ha attestato un’incapacità lavorativa totale
dell’attore (doc. F, 13, 14, 15, 16).
Il 18
agosto 2009 quest’ultimo è stato visitato dal dr. med. __________, __________,
specialista FMH reumatologia e medicina interna, medicina manuale SAMM, medico
fiduciario della Cassa, il quale, dopo aver posto le diagnosi di deviazioni
ulnari delle dita II – V con deficit flessorio algico dell’articolazione
metacarpofalangeale III alla mano destra in malattia articolare infiammatoria
da definire, podagra a sinistra piedi traversopiatti bilaterali con alluci
valghi e dita a martello, sindrome cervicospondilogena e lombovertebrale
cronica in note discopatie plurisegmentali del rachide cervicale, disturbi
statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale con protrazione del
capo, appiattimento della lombare, scoliosi sinistroconvessa toracolombare),
decondizionamento e sbilancio muscolare, aver descritto tutta la documentazione
medica agli atti e gli esami effettuati, ha concluso affermando:
"
Valutazione della capacità lavorativa nella sua
professione di operaio (svolge solo lavori amministrativi) e in altre attività
lavorative confacenti al suo stato di salute:
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di
carico residua, descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100%, da subito.
Per lavori di ufficio, che necessitano una buona
capacità motoria fine delle dita delle mani, giudico l’assicurato, destrimane,
a seguito delle alterazioni strutturali alla mano destra, abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 50% da subito.
L’assicurato indica di guidare ancora la propria
automobile; agli atti non è chiaro se risulta idoneo alla guida o meno; in
passato risultava attivo come autista di autocarri con necessità di carico e
scarico, attività in seguito sospesa per il danno alla salute nel frattempo
insorto. Basandomi unicamente sugli atti, vi sono dunque delle incongruenze,
per quanto riguarda la sua capacità di guida di autoveicoli, aspetto che
andrebbe verificata tramite una convocazione per un giro di prova tramite
l’ufficio cantonale della circolazione.” (doc. 12)
Il 25
agosto 2009 l’assicuratore ha chiesto al medico fiduciario quanto segue:
"
Il signor AT 1 è già al beneficio di una rendita
d’invalidità nella misura del 57%. Presso l’attuale datore di lavoro è assunto
unicamente in misura del 50% con un totale di 22.5 ore alla settimana.
Nelle sue conclusioni lei ci comunica che ritiene
il signor AT 1, nella sua ultima attività lavorativa, dove svolge lavori di
ufficio, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con
una diminuzione del rendimento del 50% da subito.
Il 50% da lei menzionato è da intendere che
l’assicurato è abile al 50% del tempo lavorativo per il quale è assunto oppure
visto che è già al beneficio di una rendita del 57% per l’altra parte, intesa
come capacità lavorativa residua, è completamente abile?” (doc. 5)
Con
scritto del 30 agosto 2009 il dr. med. __________ ha affermato:
"
(…)
vi confermo che, sulla base dei limiti funzionali
e di carico segnalati appunto in questo rapporto specialistico, ritengo il
vostro assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale,
ma con una diminuzione del rendimento del 50% da subito per i lavori d’ufficio
che sta svolgendo. Sempre tenendo conto del danno alla salute presente, è
sicuramente consigliabile, dal lato strettamente medico, che l’assicurato
eserciti la sua attività sull’arco di una giornata lavorativa normale, pur
mantenendo un rendimento ridotto del 50% piuttosto che lavori, come da voi
segnalato, soltanto a metà giornata.
Qualora questa mia valutazione si discostasse
dalle decisioni prese dall’assicurazione invalidità del Cantone Ticino (come
sembra essere il caso), bisognerà richiedere a questo ente copia della perizia
reumatologica da loro commissionata che ha portato a questo tipo di decisione,
affinché possa verificare se si tratta di una valutazione differente dello
stesso stato di salute oppure, nel migliore dei casi, se vi sia stato un
miglioramento dello stato di salute da quando è stata deliberata la decisione
AI.” (Doc. 11)
Il 2
settembre 2009 l’attore ha informato l’assicuratore che “il lavoro d’ufficio
da voi asserito rappresenta solo una minima parte della mia attività (al
massimo un’ora al giorno), in quanto in seno alla summenzionata ditta le mie
mansioni sono molteplici e possono essere così brevemente riassunte: -
organizzazione di parte del lavoro degli autisti, - visita ai cantieri, -
consegna bollettini, - ecc.” (doc. 3).
Da parte
sua il datore di lavoro ha precisato che il lavoro svolto dall’attore presso “la
nostra ditta consiste per la maggior parte nella sorveglianza dei diversi
cantieri, a volte anche in autostrada o in cantieri difficilmente accessibili
con l’auto. Negli ultimi tempo abbiamo potuto notare che” l’attore “aveva
delle difficoltà nello svolgere il suo lavoro dovute a dolori. Il lavoro da lui
svolto in ufficio si riduce a circa 30 minuti al mattino e 30 minuti nel
pomeriggio.” (doc. G).
Il 18 settembre
2009, il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie
reumatiche, ha affermato:
"
Certifico di aver in cura il paziente citato dal
09.12.04 per la sua patologia reumatologica degenerativa multifocale,
manifestatosi inizialmente con un quadro clinico infiammatorio alla mano dx.
In seguito a valutazione peritale del 30.11.05
del Dr. __________ si riteneva corretta un’incapacità lavorativa definitiva del
75% nell’attività svolta da numerosi anni sempre presso lo stesso datore di
lavoro, prevalentemente quale autista di camion e addetto ad altri lavori
presso una ditta di trasporti e pavimentazioni stradali.
In seguito a misure professionali con riduzione
dei lavori pesanti, come certificato ancora il 07.09.09 dal datore di lavoro,
il paziente riusciva a lavorare nella misura del 50%, ricevendo una rendita AI
del 50% a partire dal 01.01.06 basata su un grado d’invalidità nella misura del
57%.
Nel corso degli ultimi 3 anni lo stato di salute
del paziente è peggiorato progressivamente con importanti lombalgie,
cervicalgie e dolori alle mani, specialmente a dx; anche se non vengono
eseguiti lavori particolarmente pesanti il paziente accusa sintomi sia in piedi
che seduto, dovendo cambiare spesso di posizione e osservando progressive
difficoltà nei lavori che gli vengono assegnati.
In seguito al peggioramento clinico è stata
inoltrata una domanda di revisione del grado di invalidità come da mio rapporto
del 17.08.09, ritenendo giustificata e corretta un’invalidità nella misura del
75%, definitiva.
Da anni ma soprattutto nel corso dell’ultimo anno
il paziente viene trattato con medicamenti analgesici, antinfiammatori e
fisioterapia, osservando un miglioramento solo transitorio e parziale dei
sintomi, miglioramento che non influenza il grado d’incapacità lavorativa
certificato.” (doc. 10)
Il 5
ottobre 2009 il dr. med. __________ ha preso posizione sulla valutazione medico
fiduciaria del dr. med. __________ del 30 novembre 2005, del rapporto medico
del dr. med. __________ all’attenzione dell’UAI del 30 giugno 2009, dello
scritto del 2 settembre 2009 dell’attore e del certificato del 18 settembre
2009 del dr. med. __________, affermando tra l’altro:
"
(…)
Rammento che parte della documentazione ora
prodottami, ossia il rapporto medico fiduciario steso dal Dr. __________ il
30.11.2005 ed il rapporto medico all’attenzione dell’assicurazione invalidità
redatto dal Dr. __________ del 30.6.2009, erano già a conoscenza durante la
visita medico fiduciaria nota del 18.8.2009, i punti salienti di questi
rapporti, vengono menzionati nel “riassunto degli atti”, a pagine 2-5.
(…)
In riferimento a quanto sopra, bisogna osservare
che in data 29.11.2005, il medico fiduciario, specialista in reumatologia Dr. __________
di __________, riteneva l’assicurato sin da quel momento abile al lavoro in
forma completa, per “dei lavori che non implicano l’uso forzato della mano
destra, rispettivamente movimenti ripetitivi con il dito medio”, nel contesto
delle diagnosi seguenti allora poste: “artropatia meccanica (ed infiammatoria?)
dell’articolazione metacarpofalangeale III della mano destra con tenosinovite
del corrispondente flessore nel palmo della mano, di alterazioni statiche
degenerative del rachide con anamnesticamente cervicalgie e lombalgie, esiti
dopo operazione per ulcera gastrica nel 1981 e stato dopo colecistectomia nel
1992”; il medico fiduciario Dr. __________ giudicava l’inabilità lavorativa al
75%, motivando questa sua inabilità lavorativa con “l’impossibilità del datore
di lavoro di assegnare al paziente un’attività più consone alla sua situazione
di salute (essendo la ditta composta da pochi collaboratori)” per motivi dunque
non medici ma sociali.
La mia valutazione della capacità funzionale
residua descritta nei dettagli nell’allegato alla visita medico fiduciaria del
18.8.2009, non si discosta dunque sostanzialmente da quanto notato dal Dr. __________
nel 2005, prendendo atto degli atti prodottimi fino a quel momento, quindi
anche quelli forniti dal reumatologo curante, dei dati anamnestici comunicatimi
dall’assicurato ma anche e specialmente dall’esame clinico attualizzato al
18.8.2009, sul quale si basa anche la mia valutazione della capacità funzionale
residua dalla quale poi deriva la mia valutazione conclusiva per quanto
riguarda la capacità lavorativa attuale dell’assicurato, come pure in attività
adatta al suo stato di salute. Le ulteriori mansioni riferite dall’assicurato
alla CV 1, nella lettera del 2.9.2009, ossia quelle di organizzazione del
lavoro degli autisti, di visita ai cantieri, di consegna bollettini, non
risultano essere compiti inadatti al suo stato di salute tenendo anche conto
del fatto che nell’attuale attività viene riconosciuta, sull’arco di una
giornata lavorativa normale, una diminuzione del rendimento del 50%.
Sulla base delle considerazioni fatte, non posso purtroppo
concordare con la valutazione della capacità lavorativa formulata dal
reumatologo curante Dr. __________ di __________ negli atti prodotti, in quanto
in contrasto con l’attuale capacità funzionale residua che permette, come
segnalato, di svolgere le mansioni lavorative attuali, anche se con una
diminuzione del rendimento quantificabile del 50%; di conseguenza non è
giustificata l’inabilità lavorativa del 100% attestata dal Dr. __________. In
merito alla valutazione della capacità lavorativa nell’ultima attività
principale come pure in altre attività lavorative confacenti allo stato di
salute, ribadisco la mia posizione formulata a pagina 7 del rapporto medico
fiduciario datato 18.8.2009.” (doc. 9)
Il 22
ottobre 2009 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e
malattie reumatiche, ha preso posizione in merito alla valutazione del dr. med.
__________, affermando:
"
La posizione dello specialista Dr. __________, FMH
in reumatologia, come da paragrafo III.1, è da ritenere di competenza
equivalente a quella del sottoscritto, pure specialista FMH in reumatologia e
non semplice medico curante del paziente come citato al paragrafo III.2.
Dal mio punto di vista l’aggravamento avvenuto
nel corso degli ultimi anni in questo paziente che già nel 2005, dopo una
perizia reumatologica specialistica del Dr. __________, veniva valutato inabile
al 75% nel suo lavoro svolto da più di 40 anni, non è più compatibile con le
mansioni lavorative degli ultimi anni, prevalentemente in piedi, in posizione
fissa e prolungata o in posizione seduta pure prolungata, pretese sull’arco di
una giornata lavorativa intera facendo leva su una asserita diminuzione del
rendimento del 50% in questo paziente già invalido nella misura del 57% dal
gennaio 2006.
Inoltre la valutazione peritale del Dr. __________,
anche se apparentemente molto particolareggiata, è da ritenere a mio avviso
fuorviante dato che, se applicata nella sua metodologia ripetitiva, permettendo
per assurdo di ritenere sempre una capacità lavorativa residuale o completa
adattata allo stato di salute di qualsiasi assicurato non gravemente ammalato,
limitando in numero degli invalidi a pochissime patologie, ciò che non è
assolutamente realistico.” (doc. P1/3)
Da parte
sua, in data 10 novembre 2009, il medico fiduciario della Cassa, Dr. med. __________,
ha affermato che il nuovo certificato “non porta ulteriori informazioni in
aggiunta a quelle già note e da me riprese nei rapporti medici alla vostra
attenzione il 18.8.2009, 30.8.2009 e 5.10.2009; di conseguenza la mia
valutazione della capacità lavorativa, rimane sovrapponibile a quanto formulato
nei miei precedenti rapporti.” (doc. 18).
Dal
rapporto del dr. med. __________ del 6 aprile 2010, interpellato dal TCA, emerge,
tra l’altro, quanto segue:
"
(…)
4.- DIAGNOSI
-
Artropatia meccanica (con componente infiammatoria)
della articolazione metacarpo-falangeale III della mano destra con deficit
funzionale ed algico modico della mano destra.
-
Sindrome cervicospondilogena cronica, attualmente
lieve, in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali (osteocondrosi
tra C3 e C7).
-
Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve
in assenza di alterazioni strutturali significative (RX convenzionali).
- Disturbi statici del rachide
(ipercifosi toracale parzialmente fissata) ed insufficienza del portamento
- Anamnesticamente
artrite urica recidivante (podagra a sinistra).
5.- COMMENTO
All'origine della presente valutazione vi è una
discordanza nella valutazione della capacità lavorativa residuale del paziente
tra il reumatologo curante Dr. __________ ed il perito dell'Assicurazione CV 1
il reumatologo Dr. __________, entrambi a __________.
Il danno alla salute iniziale apparso a fine 2004
era una artropatia nell'articolazione metacarpo-falangeale III della mano
destra, patologia di natura non definitivamente accertata ma clinicamente più
di tipo degenerativo che infiammatorio con sul piano strutturale una riduzione
dello spazio articolare nell'ambito di un degrado cartilagineo senza altri
segni né artrosici né artritici e con una stabilità del reperto morfologico sin
dal 2005 (confronto delle ultime radiografie del 11.02.2009 con quelle del
29.11.2005, vedi punto 3.4.).
La patologia fu all'origine di un periodo
protratto di inabilità lavorativa nel 2005, certificata del 75% in qualità di
autista di camion. Su incarico dell'allora Assicurazione per l'indennità
giornaliera, __________, vidi il paziente in novembre del 2005. In considerazione
delle limitazioni funzionali riscontrate concordai con questa valutazione del
reumatologo curante ritenendo il paziente invece abile al lavoro in forma
completa (100% per rendimento e presenza) in attività "che non implichino
l'uso forzato della mano destra rispettivamente movimenti ripetitivi con il
dito medio". Il danno alla salute all'origine di questa valutazione era
unicamente la mano destra.
Nel frattempo si sono accentuati non solo i
disturbi alla mano ma anche dolori cervicali ed in particolare lombari,
menzionati nel 2005 solo anamnesticamente senza allora risvolti clinici
particolari. L'attività lucrativa ripresa circa alla fine del 2005 nel misura
del 50% (con mansioni fisicamente leggere, assegnate dallo stesso datore di
lavoro dopo l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità a partire dal
01.01.2006) fu quindi interrotta in aprile del 2009 con un'incapacità
lavorativa giudicata dal reumatologo curante del 75% (suo rapporto per l'AI del
17.08.2009). Concretamente egli ritiene non più proponibile qualsiasi attività
lavorativa anche leggera. Il reumatologo Dr. __________, medico di fiducia dell'Assicurazione
CV 1 (indennizzo giornaliero) è giunto a conclusioni differenti, giudicando il
signor AT 1 abile al 100% per un'attività rispettosa alle limitazioni della
capacità funzionale come da suo giudizio del 18.08.2009 ed al 50% per lavori
d'ufficio (suo rapporto del 18.08.2009) ma anche per le altre mansioni
richieste all'attuale posto di lavoro (suo rapporto del 05.10.2009).
In confronto al 2005 il signor AT 1 riferisce di
maggiori dolori ed impedimenti funzionali della mano destra con difficoltà in
particolare nella presa di oggetti, limitazioni che secondo lui non comprometterebbero
però lo svolgimento del suo lavoro. All'origine dell'impossibilità di proseguire
la sua attività lavorativa vi sarebbero principalmente dolori lombari
aggravatisi negli ultimi 2 anni con difficoltà a mantenere posizioni corporee
statiche ("devo alzarmi da seduto dopo un massimo di 10 minuti") e
con un limite della marcia a circa 300 m quando sarebbe costretto a fermarsi ed
ad appoggiarsi rispettivamente sedersi (con un sollievo però solo parziale dei
disturbi).
La sofferenza sarebbe presente in forma costante
ed in particolare anche di notte, costringendolo ad uscire dal letto già alle
tre di mattina senza più poter riposare ulteriormente. Per i dettagli vedasi
punto 2.
Clinicamente noto un 62.enne in condizioni
generali buone, senza particolarità internistiche, che presenta alla mano
destra la già nota deformità della dita III a V (lieve deviazione ulnare).
L'ispessimento della capsula articolare dell'articolazione metacarpo-falangeale
III è quello riscontrato nel 2005 con reperti funzionali simili di allora e con
un quadro morfologico come rilevato nelle ultime radiografie delle mani di
febbraio 2009 sovrapponibili a quelle da me effettuate in novembre del 2005. Al
rachide noto un'insufficienza del portamento associata ad un'accentuata cifosi
toracale e limitazioni funzionali modiche sia al livello cervicale che lombare.
La sindrome vertebrale oggettiva appare lieve senza contratture muscolari
maggiori e senza la presenza di tendomiosi in particolare al livello gluteale.
La mobilizzazione passiva delle sacroiliache non comporta particolari disturbi.
Non vi sono fenomeni neurocompressivi agli arti inferiori.
La documentazione radiologica conferma al livello
cervicale la presenza di alterazioni degenerative, leggermente progredite
paragonando le lastre convenzionali di aprile 2009 con quelle precedenti di
dicembre 2004; al livello lombare (radiografie da me effettuate al termine
della visita) non vi sono alterazioni strutturali significative. La discreta
deviazione scoliotica sinistroconvessa (clinicamente non evidente) risulta
invariata in confronto alla lastra precedente del 2005. Lo stesso dicasi per la
lieve sclerosi del terzo inferiore della sacroiliaca destra già presente allora
senza le caratteristiche di una franca sacroileite.
Posso quindi concludere come segue:
1. Le alterazioni strutturali e gli impedimenti funzionali della
mano destra non hanno subito modifiche in confronto alla mia valutazione
precedente del 2005. Gli impedimenti sono quindi gli stessi di allora.
2.
In aggiunta alla patologia della mano, nel 2005 l'unica con un impatto sulla
capacità funzionale del paziente, il paziente presenta ora anche una sindrome
cervico - e lombovertebrale con
dolori asseriti di un'intensità che non ho potuto oggettivare durante la
presente visita.
L'impossibilità
dichiarata di poter restare seduto per più di 10 minuti circa contrasta con la
mia osservazione durante il colloquio anamnestico durato più di mezzora senza
che il paziente abbia manifestato alcun disagio. I segni oggettivi di una
sofferenza vertebrale sono lievi sia al livello cervicale che lombare con una
funzionalità globale del rachide ancora soddisfacente. Gli impedimenti
funzionali che ne risultano riguardano l'alzare di pesi, l'assunzione di
posizioni corporee particolari così come il mantenere posizioni statiche ed il
camminare in modo come stabilito dal Dr. __________ nel suo rapporto del
18.08.2009 (vedi atti). L'aggiunta della patologia funzionale e strutturale del
rachide riduce la capacità lavorativa del paziente per attività consoni al suo
stato di salute da 100% nel 2005 al 50%.
3.
Alla descrizione fornita del paziente le mansioni richieste all'attuale posto
di lavoro rispettano nella loro stragrande parte le sue limitazioni fisiche.
Giudico il signor AT 1 quindi abile al 50% anche per il suo lavoro svolto
(presenza normale, rendimento ridotto).
QUESITI
1. Quali sono le patologie di cui soffre
attualmente AT 1?
Vedi punto 4.
2.
Qual è la
capacità lavorativa di AT 1, dal 1° settembre 2009, nell'attività di lavoro
d'ufficio (un'ora al giorno), organizzazione di parte del lavoro degli autisti,
visita ai cantieri, consegna bollettini, che l'interessato svolgeva al 50%?
La capacità lavorativa per questa attività rimane
del 50% (presenza normale, rendimento ridotto).
3.
AT 1 sarebbe in grado di svolgere altre attività ? In caso di risposta
affermativa quali, da quando e quale sarebbe il grado di capacità lavorativa?
Ritengo il signor AT 1 abile nella stessa misura
del 50% per qualsiasi attività alternativa, consone alle limitazioni funzionali
come stabilite dal reumatologo Dr. __________ nel suo rapporto del 18.08.2009.
4.
Le chiedo di prendere posizione sui rapporti del 18 agosto 2009 (doc. 12),
30 agosto 2009 (doc. 11) e 5 ottobre 2009 (doc. 9) del dr. med. __________ e
del 18 settembre 2009 (doc L) e del 22 ottobre 2009 (doc P1) del dr. med. __________,
indicando se condivide le conclusioni del dr. med. __________ o del dr. med. __________
e motivando brevemente la sua posizione.
Fatti
I due reumatologi (ed il sottoscritto) sono
concordanti sulla valutazione diagnostica.
Nel suo rapporto del 18.08.2009 il Dr. __________
fornisce una sua valutazione della capacità lavorativa del paziente basata su
atti, dati anamnestici e reperti clinici descritti in maniera esauriente con l'aggiunta
di una scheda che riassume la capacità funzionale residuale del paziente. Non
condivido il suo parere che il paziente sia ancora abile al lavoro al 100% per
un'attività lucrativa adatta al suo stato di salute. A mio giudizio le mansioni
richieste allo attuale posto di lavoro rientrano nella stragrande parte nella
valutazione della capacità funzionale residuale del paziente come fornito dal Dr.
__________, lavoro (e qui concordo con lui) esigibile in misura solo del 50%
per una riduzione del rendimento.
Il Dr. __________ ribadisce nei suoi certificati
del 18.09. e del 22.10.2009 che vi sia stato un progressivo peggioramento delle
condizioni di salute del paziente con importanti lombalgie, cervicalgie e
dolori alle mani, specialmente a destra. Ciò sarebbe all'origine di progressive
difficoltà nei lavori assegnati senza che egli fornisca ulteriori indicazioni
riguardanti limitazioni concrete del paziente al di fuori della necessità di
dover spesso cambiare posizione (ciò che le mansioni comunque gli permettono).
Il calcolo dell'invalidità, da lui giudicato del 75% spetta agli enti
competenti dell'AI e non al medico.
Non avendo potuto oggettivare un peggioramento
strutturale e/o funzionale della mano destra (senza alcuna patologia alla mano
sinistra) ed avendo constatato impedimenti solo lievi riconducibili alla patologia
del rachide (sindrome cervicospondilogena e lombovertebrale) non posso
condividere le sue conclusioni in merito all'incapacità lavorativa del
paziente. Il suo apprezzamento riguardante la metodologia peritale è di tipo
personale (che non posso commentare) e non comporta elementi medici per il caso
specifico." (doc. XXIII)
Il 22
aprile 2010 il Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie
reumatiche, ha affermato:
"
(…)
Riferendomi alla perizia del Dr. __________ del
06.04.10 e ai precedenti numerosi documenti medici e ai certificati del datore
di lavoro, confermo le mie precedenti prese di posizione, in particolare
l’incapacità lavorativa del 75% nell’ultima attività svolta, ritenuta
inizialmente adatta al peggioramento dello stato di salute del paziente, ma
rivelatasi poi un non più adatta/esigibile sia secondo il paziente stesso, ma
anche dalle osservazioni del datore di lavoro così come del sottoscritto,
ricordando inoltre che ritenendo un rendimento del 50% il paziente veniva occupato
durante tutta la giornata lavorativa.
Rammento inoltre che nell’attività svolta
precedentemente il paziente è stato ritenuto inabile al 75% già dal 2005 dopo
perizia dello stesso Dr. __________ e con conseguente rendita di invalidità del
50% e che lo stato di salute negli ultimi 5 anni è comunque peggiorato anche e
non soltanto per fattori legati all’età.
Aggiungo inoltre a conferma del mio certificato
del 22.10.09 che ritengo riduttivo, inadeguato e fuorviante valutare una
capacità funzionale residuale globale in modo tabellare semplificando in
chilogrammi, metri ed angoli la complessità psicofisica di una persona, in
particolare dopo quasi 50 anni di lavoro.” (doc. Q3)
Va ancora
evidenziato che, parallelamente all’istruttoria condotta dal TCA, l’UAI ha
esperito ulteriori accertamenti medici. Dai medesimi emerge che il 24 febbraio
2010 l’attore è stato sottoposto ad un esame medico ad opera del dr. med. __________,
medico SMR, il quale, posta la diagnosi di sindrome cervicospondilogena e lombo
vertebrale cronica in note discopatie plurisegmentali nel rachide cervicale e
lombare, disturbi statici del rachide con ipercifosi della dorsale e
protrazione del capo, appiattimento della lombare, scoliosi sinistro-convessa
toracolombare ed esiti di artrite di incerta interpretazione alla mano destra
con deviazione ulnare del II, IV e V dito, deficit flessorio residuo algico
nelle articolazioni matacarpo-falangea II – III dito mano destra, ha accertato
un peggioramento dello stato di salute affermando inoltre che dal 27 aprile
2009 risulta “medicalmente giustificata una IL del 80% nell’abituale
attività svolta di manovale e autista. In attività lavorativa adatta e
rispettosa dei limiti funzionali allegati, l’assicurato dal 27.04.2009 presenta
una IL del 50%.” (allegato al doc. XXXIX).
La
valutazione è stata confermata dal medico SMR __________ l’8 marzo 2010, il
quale ha evidenziato come l’attore è ritenuto “abile solo al 50% per
attività entro i limiti dati (ristretti)” (doc. XXXIX).
Il 21
aprile 2010 la consulente in integrazione __________ e il capo Servizio __________,
hanno affermato:
"
(…)
Nel caso concreto ci troviamo confrontati con un
A. al quale, a livello medico – teorico, viene stabilita una CL del 20%
nell’abituale attività, purtroppo essa è irrealizzabile in quanto l’A. ha perso
il lavoro (precedentemente adattato al suo danno alla salute) a causa del
peggioramento della sua situazione fisica. Oltretutto, l’adattamento
dell’abituale posto di lavoro era stato effettuato grazie alla pluriennale
esperienza lavorativa dell’A. impiegato nella medesima ditta da circa un
trentennio.
Non è immaginabile l’inserimento dell’A.
nell’abituale attività lavorativa – nella misura del 20% - per i medesimi
motivi per i quali non è possibile configurare un’attività confacente con il
suo problema di salute che mi accingo ora a esporre.
L’A. a livello medico – teorico possiede una CL
del 50% in attività adeguate.
Considerando le importanti limitazioni funzionali
e analizzando i vari settori del mercato del lavoro supposto in equilibrio
posso osservare quanto segue:
-
il settore primario è completamente escluso
all’A. in quanto offre lavori principalmente fisici e di tipo pesante o molto
pesante. Inoltre l’A. non deve avere nessuna limitazione per quanto riguarda l’utilizzo
delle mani, cosa che purtroppo l’A. non può garantire.
-
Il settore secondario è escluso in quanto vi è
una limitazione nell’impiego della mano destra ma anche delle limitazioni nella
manipolazione di utensili leggeri (tipici di tale settore). Inoltre vi sono
limitazioni nelle posizioni di lavoro seduta ed eretta sia statiche che in
movimento (solamente parzialmente compensabili con un adeguamento del posto di
lavoro e l’impiego di mezzi ausiliari). Le limitazioni funzionali imposte dal
danno alla salute escluderebbero inoltre il lavoro su catene di montaggio o
lavori in serie;
-
il settore terziario è escluso in quanto
richiede un minimo di formazione professionale anche per i lavori più semplici.
In linea generale, il caso concreto mi impone di
considerare – oltre le limitazioni funzionali imposte dal danno alla salute –
pure l’età avanzata, la scarsa scolarizzazione e l’esperienza professionale
monovalente pluriennale. La somma di questi fattori producono delle grosse
difficoltà di adattamento nell’inserirsi in un nuovo contesto lavorativo,
difficoltà che andrebbero a sommarsi a quelle imposte dal danno alla salute,
amplificando le difficoltà di reperire un’attività adeguata.
(…)
Sulla base delle indicazioni summenzionate si può
ammettere che l’A. potrebbe incontrare grosse difficoltà nell’intraprendere una
nuova attività professionale. Ritengo pertanto che l’A. non sia più inseribile
in altre attività lavorative, quindi, non risulta possibile effettuare il
confronto dei redditi per questi pochi anni precedenti il pensionamento.
(…)
Considerando tutto quanto scritto sopra, le
possibilità di impiego apparivano in concreto del tutto teoriche e
irrealistiche.
Inoltre, è altamente improbabile che un DL
accetti di assumere l’A. nelle condizioni sopra descritte e considerando il
grosso investimento finanziario che dovrebbe effettuare per inserire l’A. nella
nuova professione per pochi anni di vita lavorativa e considerando che l’A.
dovrebbe mettere in atto degli sforzi notevoli di adattamento alle nuove mansioni
non conciliabili con le sue scarse risorse e neppure col prossimo
pensionamento.
Si ritiene pertanto giustificata l’assegnazione
di una rendita intera AI.” (allegato al doc. XXXIX)
Va
rammentato che il 28 giugno 2010 il dr. med. __________, FMH oncologia, ha
attestato una inabilità lavorativa completa dal 1° giugno 2010 almeno fino al
31 luglio 2010 (allegato al doc. XXXIX).
Con la
decisione del 15 luglio 2010 l’UAI ha confermato che dal 27 aprile 2010
l’attore è inabile al lavoro all’80% nella sua precedente attività di autista
di camion/addetto al carico e scarico del materiale e inabile al 50% in
attività idonee allo stato di salute e rispettose delle indicazioni mediche,
aggiungendo che tuttavia “dal profilo pratico, in considerazione delle limitazioni
funzionali imposte dal danno alla salute, dell’età avanzata, della scarsa
scolarizzazione e dell’esperienza professionale monovalente pluriennale, le
possibilità reintegrative sul mercato del lavoro risultano del tutto
irrealistiche. Lei è pertanto ritenuto non più collocabile sul mercato del
lavoro e di conseguenza la sua capacità di guadagno risulta essere nulla.”
(doc. R1).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25
febbraio 2003, nella cause U 329/01 e U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; sentenza del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 I
355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
Considerandi
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 e U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 e U 330/01).
2.6
Alla luce
della documentazione medica agli atti emerge che, mentre il dr. med. __________,
medico fiduciario della Cassa malati ed il dr. med. __________, interpellato
dal Giudice delegato del TCA, ritengono che l’attore sia ancora abile al lavoro
al 100% con riduzione del rendimento del 50% nell’attività di lavoro d’ufficio
(un’ora al giorno), organizzazione di parte del lavoro degli autisti, visita ai
cantieri, consegna bollettini, esercitata da ultimo da AT 1, il quale potrebbe
pertanto continuare nella sua precedente attività come fatto fin’ora ed il dr.
med. __________, curante dell’attore, ritiene invece un’incapacità lavorativa
del 75% in qualsiasi attività, il dr. med. __________ ed il dr. med. __________,
medici SMR, hanno ritenuto l’interessato, dal 27 aprile 2009, incapace al lavoro
al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Questa
divergenza nel caso di specie non è tuttavia rilevante.
Infatti la
consulente in integrazione dell’AI ha accertato che a partire dal peggioramento
del suo stato di salute, il 27 aprile 2009, l’attore non ha più lavorato (cfr.
rapporto 1° incontro e/o finale del 21 aprile 2010, formazione scolastica e
professionale, allegato al doc. XXXIX) e che in considerazione, oltre delle
limitazioni funzionali imposte dal danno alla salute, dell’età avanzata, della
scarsa scolarizzazione e dell’esperienza professionale monovalente pluriennale,
le possibilità di impiego, in concreto, sono del tutto teoriche ed
irrealistiche ed è altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di
assumere l’interessato, considerando anche il grosso investimento finanziario
che dovrebbe effettuare per inserirlo nella nuova professione per pochi anni di
vita lavorativa e prendendo in considerazione che l’assicurato dovrebbe mettere
in atto degli sforzi notevoli di adattamento alle nuove mansioni non
conciliabili con le sue scarse risorse e neppure col prossimo pensionamento.
La
consulente ha evidenziato come l’attore non avrebbe alcuna possibilità di
lavoro in nessun settore.
Nel settore
primario l’attore dovrebbe esercitare lavori principalmente fisici e di tipo
pesante o molto pesante che non è più in grado di effettuare, mentre nel
settore secondario il suo inserimento è escluso dalla limitazione nell’uso
della mano destra ma anche nella manipolazione di utensili leggeri (tipici di
tale settore) e nelle posizioni di lavoro seduta ed eretta sia statica che in
movimento (solamente parzialmente compensabili con un adeguamento del posto di
lavoro e l’impiego di mezzi ausiliari). Infine il settore terziario non offre
possibilità all’attore tenuto conto del fatto che è richiesto un minimo di
formazione professionale anche per i lavori più semplici.
Sulla
base di questa e di altre considerazioni, accertato che l’attore non è più
inseribile in altre attività lavorative e quindi non è possibile effettuare il
confronto dei redditi per i pochi anni precedenti il pensionamento, l’UAI ha
deciso di aumentare il diritto alla mezza rendita e di assegnare a AT 1 una
rendita intera.
Questa
conclusione si giustifica ancora maggiormente se si tien conto del fatto che
all’attore è stato diagnosticato un tumore e che il 28 giugno 2010 il dr. med. __________,
oncologia FMH, ha attestato una totale incapacità lavorativa dal 1° giugno 2010
almeno fino al 31 luglio 2010.
La
soluzione è inoltre conforme alla giurisprudenza federale sviluppata
nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Infatti,
con sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, pubblicata in RtiD pag. 274, il TF
al consid. 4.3 ha precisato che spetta di regola al consulente in integrazione,
e non al medico, valutare l’esigibilità e la possibilità per
l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e
a proposito degli elementi da prendere in considerazione, il 5
agosto 2005 (I 376/05), l’Alta Corte ha evidenziato
come:
" 4.1
Die Rechtsprechung hat das fortgeschrittene Alter, obgleich an sich
invaliditätsfremder Faktor (AHI 1999 S. 240 unten sowie Urteil S. vom 29.
August 2002, I 97/00, Erw. 1.4 mit Hinweisen), als Kriterium anerkannt, welches
zusammen mit den weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu
führen kann, dass die dem Versicherten verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird, und
dass ihm deren Verwertung auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht
nicht mehr zumutbar ist. Ist die Resterwerbsfähigkeit in diesem Sinne
wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt vollständige Erwerbsunfähigkeit
vor, die zum Anspruch auf eine ganze Invalidenrente führt (Urteile Z. vom 7.
November 2003, I 246/02, N. vom 26. Mai 2003, I 462/02, und W. vom 4. April
2002, I 401/01). Der Einfluss des Lebensalters auf die Möglichkeit, das
verbliebene Leistungsvermögen auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu verwerten,
lässt sich nicht nach einer allgemeinen Regel bemessen. Die Bedeutung des
fortgeschrittenen Alters für die Besetzung entsprechender Stellen ergibt sich
vielmehr aus den Einzelfallumständen, die mit Blick auf die Anforderungen der
Verweisungstätigkeiten massgebend erscheinen. Zu denken ist zunächst an die Art
und Beschaffenheit des Gesundheitsschadens und seiner Folgen, angesichts der
beschränkten Dauer verbleibender Aktivität sodann namentlich auch an den
absehbaren Umstellungs- und Einarbeitungsaufwand, dessen Ausmass wiederum
anhand von Kriterien wie der Persönlichkeitsstruktur, vorhandenen Begabungen
und Fertigkeiten, Ausbildung und beruflichem Werdegang sowie der Anwendbarkeit
von Berufserfahrung aus dem angestammten Bereich abzuschätzen ist (Urteil S.
vom 23. Oktober 2003, I 392/02).”
La legge
federale sul contratto d’assicurazione (LCA) non prevede disposizioni
particolari relative all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di
malattia o infortunio, per cui, di massima, il diritto a prestazioni si
determina esclusivamente secondo il contratto concluso dalle parti (DTF 133 III
185; cfr. sentenza del 12 luglio 2010 4A_111/2010, consid. 2)
In
concreto per l’art. 56 CGA se una persona assicurata si sottrae o si oppone a
un trattamento ragionevolmente esigibile o a un reinserimento nella vita
professionale che promette un notevole miglioramento della capacità di guadagno
o una nuova possibilità di guadagno oppure se la persona assicurata non offre
spontaneamente un contributo ragionevolmente esigibile, le prestazioni possono
essere temporaneamente o durevolmente ridotte, oppure rifiutate.
A norma
dell’art. 57 CGA se un assicurato inabile al lavoro nella sua professione
abituale non può essere reinserito nella sua azienda, egli è tenuto a cercare
lavoro, entro 3 mesi, in un altro settore d’attività, e ad annunciarsi presso
l’assicurazione invalidità, rispettivamente l’assicurazione disoccupazione.
Per
l’art. 58 CGA se la capacità lavorativa residua non viene sfruttata, il calcolo
dell’indennità giornaliera avviene considerando l’obbligo di riduzione del
danno che incombe all’assicurato.
Le parti
hanno pertanto stabilito, conformemente a quanto prevede l’art. 61 LCA, che la
persona assicurata deve fare tutto quanto possibile per ridurre il danno.
Ne segue
che la giurisprudenza sviluppata in ambito di assicurazioni sociali relativa
all’obbligo di ridurre il danno e nell’ambito del calcolo della capacità
lavorativa residua, può essere applicata per analogia anche nel caso concreto (cfr.
sentenza del 23 ottobre 1998,5C.176/1998, sentenza del 7 maggio 2002 5C.74/2002, cfr. anche sentenza del 12 luglio 2010 4A_111/2010).
Accertato
che l’attore non è più inseribile in altre attività lavorative e quindi non è
possibile effettuare il confronto dei redditi per i pochi anni precedenti il
pensionamento, a AT 1 va riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera al
100% anche dopo il 31 agosto 2009, ritenuto come l’assicuratore ha comunque già
versato le prestazioni pattuite per il periodo dal 28 settembre 2009 al 31
ottobre 2009 sulla base del certificato medico del dr. med. __________, FMH
malattie degli occhi, che ha attestato un’inabilità al lavoro fino a tale data
(doc. P3).
Su questo
punto, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto con il versamento
delle prestazioni dal 28 settembre 2009 al 31 ottobre 2009, la petizione va
accolta.
Tuttavia,
nel calcolo delle indennità che dovrà versare all’attore, che non è oggetto del
contendere, CV 1 terrà conto della rendita versata dall’UAI, conformemente a
quanto prevede l’art. 26 prima frase CGA per il quale se per la sua malattia
l’assicurato riceve prestazioni di un’assicurazione statale o aziendale, oppure
da un terzo responsabile, al termine del periodo d’attesa l’assicuratore integra
tali prestazioni fino a concorrenza dell’indennità giornaliera assicurata.
L’importo
delle indennità giornaliere cui ha diritto l’interessato potrebbe pertanto
essere fortemente ridotto (cfr. lo scritto del 7 luglio 2010 della convenuta
all’attore dove è già stato calcolato che per il periodo dal 1° luglio 2009 al
31.
ottobre 2009 la totalità dell’importo versato sarà chiesto all’UAI in
compensazione; doc. R2).
2.7
L’attore
chiede inoltre che la Cassa venga condannata a pagare anche le indennità
giornaliere per il periodo dal 27 luglio 2009 al 14 agosto 2009 che
l’assicuratore si è rifiutato di versare a causa dell’assenza all’estero di AT
1.
Il 17
luglio 2009 l’interessato, dopo aver ricevuto una convocazione per la visita di
controllo presso il dr. med. __________ per il 31 luglio 2009, ha scritto
all’assicuratore affermando di non potervi presenziare giacché si sarebbe
recato all’estero a causa di “seri motivi familiari improrogabili” (doc.
7). L’assenza è stata preventivamente autorizzata dal medico curante, dr. med. __________,
il quale lo stesso giorno ha certificato che “il viaggio per la __________
organizzato dal signor AT 1 con aereo non peggiora in nessun modo la sua
malattia e non preclude le sue cure. Al signor AT 1 rilascio pertanto la mia
piena autorizzazione per compiere il suddetto viaggio dal 27 luglio 2009 al 14
agosto 2009” (doc. 7).
Con
scritto del 20 luglio 2009 l’assicuratore ha evidenziato che sulla base delle
CGA “la nostra cassa non prenderà a carico i costi relativi alla malattia
per il periodo in questione.” (doc. 6).
2.8
Per l’art. 7
delle CGA l’assicurazione vale in tutto il mondo. Per gli assicurati al di
fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, essa si estingue 24
mesi dopo l’inizio del soggiorno all’estero.
A norma
dell’art. 8 CGA per gli stranieri senza permesso di domicilio o di dimora in
Svizzera che soggiornano all’estero, il diritto alle prestazioni si estingue al
più tardi alla scadenza del periodo durante il quale il datore di lavoro ha
l’obbligo legale di versare il salario in caso d’impedimento. Fanno eccezione i
soggiorni di lavoro all’estero per conto del datore di lavoro. Per i
frontalieri queste restrizioni hanno validità soltanto al di fuori del luogo di
domicilio e delle immediate vicinanze.
L’art.
9.
CGA prevede che se un assicurato inabile al lavoro si reca all’estero senza
il consenso dell’assicuratore, durante il suo soggiorno all’estero egli non ha
diritto ad alcuna prestazione.
Una
fattispecie simile alla presente è già stata decisa dal TCA con sentenza del 22
aprile 2005, inc. 36.2005.23, dove il Tribunale ha evidenziato come le CGA dell’assicuratore
allora convenuto prevedevano esplicitamente che gli assicurati inabili al
lavoro avrebbero perso il loro diritto alle prestazioni se si fossero recati
all’estero senza autorizzazione da parte dell’assicuratore ed ha stabilito che la
circostanza che il medico curante avrebbe autorizzato l’attore a recarsi
all’estero è ininfluente, poiché l’autorizzazione è valida unicamente se a
fornirla è l’assicuratore. Il TCA ha rammentato che la restrizione nel recarsi
all’estero deriva dalla circostanza che gli assicuratori devono poter
verificare, esaminare e controllare che le prestazioni vengano versate solo
agli assicurati che ne hanno veramente diritto. In particolare le casse possono
far esaminare i propri assicurati dai loro medici di fiducia e, nell’ambito
dell’obbligo di ridurre il danno, gli interessati sono tenuti a fare tutto ciò
che è possibile per diminuire le conseguenze dell’evento dannoso (cfr. anche
art. 61 LCA). Ora, il controllo è possibile unicamente se l’assicurato non si
reca all’estero e se l’assicuratore può procedere celermente agli esami
richiesti dalla situazione.
D’altra
parte, dell’obbligo di ridurre il danno fa parte anche l’obbligo, in caso di
stato di salute cagionevole, di non effettuare viaggi lunghi e dispendiosi dal
punto di vista psicofisico.
Va ancora
evidenziato come per l’art. 56 CGA (obbligo di ridurre il danno) se una persona
assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o
a un reinserimento nella vita professionale che promette un notevole miglioramento
della capacità di guadagno o una nuova possibilità di guadagno, oppure se la
persona assicurata non offre spontaneamente un contributo ragionevolmente
esigibile, le prestazioni possono essere temporaneamente o durevolmente
ridotte, oppure rifiutate. Per l’art. 60 CGA se gli obblighi in conformità agli
art. 49-59 succitati vengono violati in maniera colposa, e se ciò esercita un
influsso sfavorevole sull’entità o sull’accertamento delle conseguenze della
malattia, l’assicuratore può ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che lo
stipulante, rispettivamente l’assicurato dimostri che il comportamento contrario
al contratto non ha influito sulle conseguenze della malattia o sul suo
accertamento.
In
concreto l’assicurato, con scritto del 13 luglio 2009 (doc. 8), era stato
convocato per la visita medico fiduciaria presso il dr. med. __________ per
venerdì 31 luglio 2009, poi posticipata al 18 agosto 2009 in seguito allo scritto del 17 luglio 2009 dell’attore. Dalla visita è poi emerso che
l’interessato può svolgere la sua precedente attività nella medesima misura in
cui l’esercitava prima del 27 aprile 2009, ciò che ha comportato la
soppressione delle indennità giornaliere.
Anche se
la soppressione delle indennità giornaliere non è confermata in questa sede, il
rifiuto della Cassa di pagare le indennità giornaliere per il periodo durante
il quale l’interessato si è recato all’estero, comunicatogli prima del viaggio
e fondato sulle CGA, in applicazione dell’art. 61 LCA e delle CGA, non può
essere considerato né arbitrario né sproporzionato e va tutelato.
Ne segue
che su questo punto la petizione va respinta.
2.9
Il valore di
causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità oltre il termine
del 31 agosto 2009 e dal 27 luglio 2009 al 14 agosto 2009. Considerato che
l’attore non ha posto limiti di tempo e che il salario mensile percepito, sul
quale sono calcolate le prestazioni, ammonta a fr. 2'298 lordi (doc. E ed I
punto 2), l’importo di fr. 30'000 per poter inoltrare un ricorso in materia
civile al Tribunale federale è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente accolta.
AT 1 ha
diritto a indennità giornaliere al 100% dal 1° settembre 2009, conformemente al
consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente sentenza è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri
casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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