36.2009.17
Maggiorenne in formazione il cui mantenimento incombe ai genitori. Redditi di quest'ultimi che impediscono la concessine del sussidio
28 aprile 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2009.17
Data decisione, Autorità:
28.04.2009, TCA
Titolo:
Maggiorenne in formazione il cui mantenimento incombe ai genitori. Redditi di quest'ultimi che impediscono la concessine del sussidio
MAGGIORENNE
REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 17 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.17
ir/td
Lugano
28 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo
2009 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Mediante
formulario pervenuto all'amministrazione il 21 novembre 2008 RI 1, nata il 15
giugno 1989, cittadina __________ domiciliata a __________, ha postulato il
sussidio per fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie.
Nel
formulario RI 1 indica di avere conseguito la "maturità specializzata ex
propedeutica" e di essere mantenuta dai genitori.
B. La
riduzione del premio è stata rifiutata e, con reclamo 16 febbraio 2008, RI 1 ha
ribadito la sua richiesta evidenziando che - se il guadagno dei genitori è
superiore ai CHF 100'000.- non è lei a guadagnare detta cifra e, quale studente,
non dispone di mezzi sufficienti.
C.
Con decisione su reclamo del 2 marzo 2009 (doc. 6) L'Ufficio Assicurazione
Malattia ha richiamato l'art. 32 cpv. 1 e 2 LCAMal secondo cui per stabilire il
diritto al sussidio il reddito determinante delle persone con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
al CHF 6'000 è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il sostentamento.
È dato un diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera i CHF
50'000.-.
Rientrando
in tale categoria di assicurati ed osservato come RI 1 non consegua un reddito
minimo mensile di CHF 1'512.- (massimo per persone sole secondo la LPC) l'UAM
ha fatto capo al reddito dei genitori. Osservato come gli introiti esposti
nella tassazione 2006 dei genitori della qui ricorrente superino i CHF 127'000.-
- cifra superiore ai salari indicati nell'art. 29 cpv. 2 cui fa rinvio l'art.
32 cpv. 2 LCAMal - l'amministrazione ha respinto la richiesta.
D.
RI 1, con ricorso 4 marzo 2009, sottolinea di frequentare la scuola per
infermieri di __________ di non avere mezzi e di non potere lavorare.
L'assicurata indica di percepire dalla scuola CHF 750.- mensili insufficienti
al proprio sostentamento e "mio padre non mi aiuta a pagare nulla
siccome io … maggiorenne dice che devo provvedere da sola … i nostri rapporti
sono pessimi."
L'UAM,
con motivazioni che saranno riprese, dove necessario, in corso di motivazione,
propone la reiezione del ricorso.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
Dal 1° gennaio 2008 è in
vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l'importo di sostanza lorda registrato
nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr.
400’000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-
cadauno.”.
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato
nella stessa occasione ed ora recita così:
" Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento
non supera fr. 50 000.-.".
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la
trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di
conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per
la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2
RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal rinvia al regolamento casi e modalità per il calcolo
autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta
alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di
prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il
competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l'utilizzo
della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di
premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal
1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
5. Nel
caso in esame la ricorrente, siccome maggiorenne, va considerata quale persona
sola. Essendo ancora persona in formazione, studiando e non conseguendo un
reddito quindi superiore ai CHF 1'512.- mensili, ed ancora non avendo un
reddito imponibile rispettivamente redditi registrati nella tassazione superiori
a CHF 6'000.- per la verifica del diritto al sussidio occorre fare riferimento
al reddito dei genitori che hanno un obbligo alimentare nei confronti dei figli
- anche maggiorenni - sino al completamento della formazione. In effetti, anche
a fronte di rapporti pessimi come paventato in concreto - pur constatando il
perdurare della coabitazione tra padre e figlia -, i genitori hanno un obbligo
di mantenimento del figlio sino alla maggiore età. Se raggiunta la maggiore età
(art. 277 cpv. 2 CCS) il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i
genitori - per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l'insieme delle circostanze - devono continuare a provvedere al mantenimento
del figlio fino alla conclusione normale della formazione.
Altrimenti
detto sarebbe scioccante che un genitore con buone disponibilità economiche -
come in concreto il padre della ricorrente che indica redditi per oltre CHF
127'000.- annui nel 2006 - potesse mettere a carico dell'intera società, e
quindi anche dei contribuenti più deboli, il proprio o la propria figlia
maggiorenne ed ancora in formazione.
Se
il padre della ricorrente __________, che pure ha domandato il sussidio 2009
nonostante i redditi elevati conseguiti (doc. A2 prodotto dalla ricorrente),
non intende far fronte ai propri obblighi di mantenimento non è lo Stato che
deve provvedervi. La qui ricorrente, conformemente a quanto prevede l'art. 279
CCS, potrà avviare una causa civile nei confronti dei suoi genitori __________
e __________ Lal, singolarmente o congiuntamente, davanti al competente giudice
civile (verosimilmente il Pretore di __________: art. 32 LOG) per domandare il
mantenimento futuro e quello per l'anno precedente la causa giudiziaria.
Per
riassumere la ricorrente è persona sola (art. 26 LCAMal) in formazione e, per
la determinazione del suo diritto al sussidio, occorre fare riferimento al
reddito dei genitori.
6. In
concreto il sussidio è escluso. L'art. 32 LCAMal impone di fare riferimento al
reddito delle persone astrette al mantenimento e prevede che è dato diritto al
sussidio se il reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.- riservati
l'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
In
merito all'art. 29 cpv. 2 LCAMal, va osservato che questa norma è stata
adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base sia del Messaggio n.
5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008, sia del
Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze
sul Messaggio n. 5974.
Essa è stata dapprima
pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, a pag. 9809,
con l'indicazione della scadenza
del termine di referendum l'11
febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 dell'11gennaio 2008 a pag. 202 (“Leggi
e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del
termine di referendum [l'entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2008, a
pag. 109, con l'indicazione della
sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Nella recente sentenza
del 17 dicembre 2008 (inc. 36.2008.134) questo Tribunale ha stabilito che l'art. 29 cpv. 2 LCAMal esplica tutti i suoi
effetti già per i sussidi del 2008 (cfr. consid. 2.4 della citata STCA), ovvero ha ammesso l'applicazione retroattiva (al 1° gennaio
2008) della modifica legislativa (pubblicata nel BU il 15 febbraio 2008).
Detta
norma prevede che decade il diritto al sussidio, per le famiglie, se il totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera i CHF 90'000.-. Per
Fatti
i primi 3 figli è ammessa un'aggiunta di CHF 10'000.- cadauno.
In
casu l'importo inserito nella dichiarazione fiscale 2006 supera i CHF
110'000.-. Ne consegue che non può essere concesso l'aiuto sociale domandato
dalla ricorrente.
7. Alla
luce di quanto precede il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese alla
ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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