Lexipedia

Decisione

36.2009.170

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2010Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi da aprile a giugno 2009 l’assicurato ha diritto all’assistenza sociale,

mentre a decorrere da luglio 2009 percepisce la rendita AVS.

In questo caso

durante l’anno 2009 si sono manifestate tre diverse situazioni di quelle

previste dall’art. 31 Reg. LCAMal: disoccupazione (lett. f), assistenza (lett.

g) e cessazione definitiva dell’attività a seguito di raggiunti limiti d’età

(lett. h). Il suo reddito accertato per l’anno 2009 dovrà dunque essere

calcolato in modo distinto per ciascun periodo, vale a dire:

gennaio-marzo:

indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione (più, se del caso,

eventuali altre entrate);

aprile-giugno:

prestazioni dell’assistenza sociale (non considerate come reddito);

luglio-dicembre:

rendite AVS e pensioni LPP (più, se del caso, eventuali altre entrate).

In quanto già

disoccupato durante l’anno 2008, questo assicurato avrebbe dovuto inoltrare la

richiesta entro il 31.12.2008. Una richiesta inoltrata dopo il 31.12.2008

verrebbe considerata tardiva per i primi tre mesi dell’anno, mentre sarebbe

tempestiva solo a partire dal mese di aprile 2009.

Il reddito

considerato per definire il diritto al sussidio per il periodo aprile-giugno

sarebbe il reddito lordo mensile medio relativo al medesimo periodo riportato

dopo conversione su base annuale, mentre il reddito considerato per definire il

diritto al sussidio per il periodo luglio-dicembre sarebbe il reddito lordo

mensile medio relativo al medesimo periodo riportato dopo conversione su base

annuale. Nel caso in cui dopo conversione del reddito lordo mensile medio da rendite

e pensioni per il periodo luglio-dicembre 2009 dovesse risultare un reddito

imponibile annuo superiore al limite di fr. 20'000.--, l’assicurato in

questione avrebbe diritto al sussidio unicamente per il periodo in cui è stato

al beneficio delle prestazioni assistenziali (aprile-giugno), mentre non

avrebbe diritto per i primi tre mesi dell’anno a causa della tardività

nell’inoltro e per il periodo luglio-dicembre a seguito del superamento dei

limiti di reddito.

La situazione del

ricorrente è in fondo analoga a quella esposta nell’esempio summenzionato.

Infatti egli per il

periodo gennaio-aprile 2009 ha avuto una diminuzione di reddito rispetto alla

tassazione 2006 (art. 31 lett. m Reg. LCAMal), considerato il suo reddito

nullo. Tuttavia questa situazione era già esistente nel periodo

settembre-dicembre 2008. Quindi la sua richiesta andava inoltrata entro il

31.12.2008.

Per il periodo

maggio-settembre 2009 è stato al beneficio delle indennità dell’assicurazione

contro la disoccupazione (art. 31 lett. f Reg. LCAMal). Il suo reddito

determinante per questo periodo, calcolato dopo conversione del reddito lordo

mensile medio relativo al medesimo periodo secondo le tabelle ufficiali di

conversione, non è tuttavia inferiore al limite di fr. 20'000.- di cui all’art.

29 lett. a LCAMal.

Per il periodo

ottobre-dicembre 2009 ha avuto un nuovo cambiamento della situazione

(diminuzione di reddito secondo l’art. 31 lett. m Reg. LCAMal non avendo

reddito alcuno poiché scaduto il termine quadro dell’assicurazione contro la

disoccupazione. Per il periodo ottobre-dicembre 2009 può dunque essere concesso

il sussidio massimo.

Nel caso di specie,

la concessione del sussidio per tutto l’anno 2009 non sarebbe pertanto conforme

alla prassi amministrativa utilizzata e comporterebbe un’evidente disparità di

trattamento rispetto ai casi che hanno inoltrato tardivamente la richiesta.

In effetti, nei casi

in cui il ritardo nell’inoltro dell’istanza è dovuto ad un cambiamento della

situazione intervenuto durante l’anno, il diritto al sussidio viene stabilito unicamente

a partire dal momento in cui la situazione è cambiata e non certo per tutto

l’anno (se ad esempio un assicurato ha cessato definitivamente l’attività per

raggiunti limiti d’età durante il mese di luglio 2009, mentre era ancora

salariato, ed ha inoltrato la richiesta 2009 ad anno inoltrato, il sussidio

verrà concesso unicamente a partire dal mese di agosto 2009 e non

retroattivamente al 1° gennaio 2009, essendo la richiesta tardiva per il

periodo gennaio-luglio 2009).

4. Avete già emanato una decisione relativa al periodo dal 1°

ottobre 2009? In caso di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una

copia.

La parte convenuta

conferma di non avere ancora emesso alcuna decisione positiva e ciò in attesa

della sentenza di questo TCA.” (doc. XIV)

1.11. Chiamato a

presentare osservazioni scritte in merito il ricorrente ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, precisando di non aver chiesto nessun aiuto

all’assistenza pubblica (doc. XVI).

1.12. Pendente

causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti sui quali le parti hanno

potuto esprimersi (doc. XVII e seguenti). L’UAM con scritto dell’11 febbraio

2010, sulla base dei nuovi elementi emersi, e meglio il fatto che in realtà già

dal mese di agosto 2009 l’interessato non ha più percepito alcuna indennità di

disoccupazione, ha confermato la tardività della richiesta per il periodo

gennaio-aprile 2009, ha precisato che per il periodo maggio-luglio 2009 la

richiesta di riduzione di premio può essere ritenuta tempestiva, ma deve essere

respinta in quanto il reddito mensile medio percepito dal ricorrente (accertato

in applicazione dell’art. 31 lett. f Reg. LCAMal) dopo la conversione in

reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali di conversione, supera il

limite che conferisce il diritto al sussidio ed ha proposto di concedere il

sussidio massimo per il periodo agosto-dicembre 2009, considerato il reddito

nullo conseguito (doc. XXV).

in

diritto

2.1. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento

delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le

prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni

economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie

il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il

cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

"

La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile

supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr.

400’000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri

sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se

il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione

applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di

fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del

reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di

Stato;

b) di

un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito

dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le

persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31

LCAMal.

Per

l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

Il

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i

membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

2.2. Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e

dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di

fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite

tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio

in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione.

All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con

successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire

dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal)

nei casi:

"

a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del

loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma

della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento

infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito

determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in particolare nei seguenti casi:

"

a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner

registrato;

c)

matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto,

scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d)

persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza

autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale

determinante;

e)

persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna

tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al

periodo fiscale determinante;

f)

persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)

persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza

sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)

cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di

invalidità;

i)

cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o

perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a

seguito di maternità;

m)

diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o

indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al

medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)

persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo

CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento

della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla

fonte;

o) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel

caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per

necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in

considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione

cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

L’Esecutivo

cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in

materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte

dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in

particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino

alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il

nuovo

"

Art. 36a

1In caso di

rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo

fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la

rinuncia.

2Tali valori

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto

annualmente di 10 000.– franchi.”

2.3. Va

ulteriormente rammentato come giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che

fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto

tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità

di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28

cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è

presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3

figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 10

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per

gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è

presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di

premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di

premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il cpv. 2

prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

2.4. In concreto

l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di

richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2008 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.

11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Considerandi

Egli lo

ha invece spedito solo nel corso del mese di aprile 2009. La richiesta, di per

sé, è di conseguenza tardiva.

Va

pertanto esaminato se il ritardo è giustificato ai sensi dell’art. 11 cpv. 2

Reg. LCAMal.

2.5

Questo

Tribunale ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere. Nei casi

giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno

a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.

36.2002

), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc.

36.2002

). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora

rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6

ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha

considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X.

tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa

all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato.

Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro

della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene

ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di

sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al

diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”.

Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico

specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo

patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o

senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente

sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone

sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre

che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed

inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel

caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso),

non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione

nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a

X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata

trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della

domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il

ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge

già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio

ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a

beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un

potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono

(in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78).

Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli

estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della

trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio

non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio

(in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe

all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono

– gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le

cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124)

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

"

L’adozione di modalità diverse in altri cantoni

non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento,

o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente

inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti,

l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non

assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova

dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e

l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

Il TCA

nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel caso

giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006

-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno

precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di

giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17

gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la

grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con

necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione

seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella

presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

"

Come appare dalla giurisprudenza riassunta al

punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto,

anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati,

non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in

questione. … la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che

comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La

redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno

avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non

causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il

termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di

domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non

ancora reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le

tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia,

duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro,

lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche

importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare

giustificato e non può qui essere ritenuto.”

In un altro giudizio (inc. 36.2008.101 sentenza del 23

settembre 2008) il TCA non ha considerato giustificato in maniera sufficiente

il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale conseguente

all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte della moglie ed il

completamento di studi superiori da parte del marito, ciò anche se questi

impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei coniugi e con la

cura di un figlio.

2.6

In concreto dagli

atti emerge innanzitutto che l’insorgente fino al mese di agosto 2008 ha

beneficiato di indennità contro la disoccupazione, per poi privarsene dal mese

di settembre 2008 al mese di aprile 2009 avendo ricevuto promesse di lavoro poi

non concretizzatesi. Queste circostanze lo avrebbero fatto cadere in uno stato

di sconforto, depressione e rabbia interna marcata che ancora lo accompagnano

in un vissuto di grande frustrazione e senso d’impotenza. Nel corso del mese di

aprile 2009, quando la madre ha inoltrato richiesta per l’ottenimento di

prestazioni assistenziali, è stato informato che aveva ancora diritto ad

indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione fino al 17 ottobre 2009

(cfr. doc. A7).

Come

rileva l’UAM in sede di risposta, il ricorrente, proprio in seguito al disagio

economico che lo stava colpendo già nel secondo semestre 2008, avrebbe dovuto

informarsi circa le possibilità di ottenere un aiuto statale per il pagamento

del premio dell’assicurazione malattie per il 2009. Ciò gli avrebbe permesso di

inoltrare il relativo modulo entro il 31 dicembre 2008 e di ottenere il

sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria.

Considerato

che la sua situazione economica relativa al periodo da gennaio ad aprile 2009

era la medesima di quella del periodo da settembre a dicembre 2008 (nessuna

indennità contro la disoccupazione, sostentamento da parte della madre), non si

è verificata una delle ipotesi previste dall’art. 31 Reg. LCAMal che gli

avrebbe permesso di chiedere il sussidio nel corso del 2009. Infatti, il

cambiamento della situazione economica si è già verificato nel corso del 2008

(cfr. la sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.32 dove il TCA ha rilevato

che il pensionamento intervenuto già durante l’anno precedente il periodo di

possibile erogazione del sussidio non ha permesso all’insorgente di

giustificare il ritardo nell’inoltro dell’istanza; cfr. anche la sentenza del 3

settembre 2009, inc. 36.2009.92, dove questo Tribunale ha affermato che “Una

riduzione delle entrate dell'assicurata, è vero, v'è stata, ma essa è antecedente all'anno per il quale è stata chiesta la riduzione del premio (2009),

essendo infatti intervenuta almeno già nel giugno 2008 con l'apertura del termine quadro di due anni per

la percezione di indennità di disoccupazione”).

2.7

Per quanto

concerne la circostanza che l’interessato afferma di essere in buona fede, va

rilevato che il principio generale della buona fede, sancito

dall’art. 9 Cost., permette

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387.

consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a;

cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto l’interessato

non sostiene che l’UAM abbia fornito informazioni errate o che abbia omesso di

informarlo. Egli sostiene invece che terze persone, non competenti tuttavia per

decidere in ambito di sussidio, gli avrebbero promesso un posto di lavoro. Ciò

tuttavia non è sufficiente per essere protetti nella propria buona fede.

Inoltre, come rileva

l’autorità cantonale in sede di risposta, tale fatto non rientra neppure nelle

situazioni elencate all’art. 31 Reg. LCAMal. Infatti, con sentenza del 29

settembre 2009 (inc. 36.2009.143-144), il TCA ha affermato che “La mancata concretizzazione di una prospettiva lavorativa non

rientra in una delle ipotesi dell'art. 31 RegLCAMal e non assurge quindi a

motivo legale che permetta l'inoltro della domanda nell'anno di sussidio. Solo

una diminuzione del reddito, e non la prospettiva di un suo miglioramento poi

frustrata, è contemplata dalle norme.”

2.8

Neppure gli asseriti problemi

di salute (depressione) possono essere un motivo per giustificare l’inoltro

tardivo della richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione malattie

obbligatoria. Infatti, da una parte l’interessato non ha allegato alcun

certificato medico a comprova dell’asserita malattia, d’altra parte il TCA ha

già stabilito che, visti i tempi sufficientemente ampi accordati dalla legge

per inoltrare il modulo e la semplicità della procedura, di principio un

ritardo può essere giustificato solo in casi particolari, quale ad esempio il

sopraggiungere di gravi malattie improvvise che impediscono all’interessato di

far capo a terzi per il disbrigo di questa pratica amministrativa. In concreto

non ci si trova confrontati con questa ipotesi, rilevato come l’insorgente

poteva far capo a sua madre (cfr. sentenza del 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5 e

STCA dell’11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113: “Per quanto

attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di cure, che

non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi sufficienti per

giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede per la domanda di

riduzione del premio e la semplicità della procedura rafforzano questa

conclusione.”).

2.9

Va ora esaminato se vi sono

altri motivi per ritenere tempestiva la domanda inoltrata nel corso dell’anno.

Come visto l’insorgente

nel 2009 ha beneficiato di indennità contro la disoccupazione dal mese di maggio.

L’UAM in sede di risposta ha

affermato che non sono dati i presupposti per ritenere una diminuzione del

reddito netto da attività dipendente rispetto a quanto deducibile dalla

tassazione determinante 2006. Infatti a fronte di un reddito netto di fr.

31'229 evinto dalla citata tassazione, vi è un reddito netto annuale da

attività dipendente di fr. 31'792.20 che l’UAM ha calcolato nel seguente modo

(cfr. doc. III): dall’indennità lorda mensile di fr. 2'878.50 ha sottratto

l’importo di fr. 229.15 pari alle deduzioni sociali ed ha moltiplicato

l’ammontare di fr. 2'649.35 X 12.

In sede di osservazioni (doc.

VIII), l’autorità cantonale, dopo aver preso atto, sulla base degli ulteriori

accertamenti esperiti dal TCA, che in realtà già dal mese di agosto 2009

l’interessato non ha più percepito alcuna indennità di disoccupazione e che il

reddito netto conseguito nel 2009 è inferiore rispetto a quello evinto dalla

tassazione determinante 2006, ha ammesso la tempestività della domanda anche

per il periodo maggio-luglio 2009.

L’UAM ha tuttavia rilevato

che la richiesta va comunque respinta, poiché la conversione in reddito

imponibile delle indennità percepite durante quel periodo non permette il

versamento del sussidio.

Dal mese di agosto 2009,

visto che il ricorrente non ha più percepito alcuna entrata e che sua madre non

ha un obbligo di mantenimento nei suoi confronti, poiché l’insorgente ha già

terminato una formazione appropriata, l’autorità cantonale ha invece proposto di

concedere il sussidio senza la necessità di inoltrare una nuova richiesta.

Va qui evidenziato che secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, l’interessato non ha più conseguito alcun reddito da agosto, ossia

dal mese in cui è stata emessa la decisione impugnata (24 agosto 2009). Il TCA

terrà pertanto conto di questa modifica.

Come

evidenziato giustamente dall’autorità cantonale l’interessato nel periodo

maggio-luglio 2009 ha percepito un importo lordo di fr. 8'038, ossia fr.

2'679.35 al mese che, convertiti in reddito imponibile secondo le tabelle

ufficiali (cfr. art. 36 cpv. 1 Reg. LCAMal), danno un importo di fr. 23'000,

superiore al limite di fr. 20'000 che permette alle persone sole di ottenere il

sussidio.

Ne segue

che l’interessato può beneficiare del sussidio per l’anno 2009 unicamente dal

mese di agosto 2009, ossia da quando non ha più percepito alcuna indennità di

disoccupazione e non dispone più di un introito per mantenersi.

La prassi dell’UAM (ora

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) va pertanto confermata

laddove “divide” l’anno sia per valutare la tempestività della domanda

sia per il calcolo del diritto al sussidio, riservati i casi di possibili abusi

di diritto. Per cui quando il ritardo nell’inoltro dell’istanza è dovuto ad un

cambiamento della situazione intervenuto nel corso dell’anno (cfr. art. 31 Reg.

LCAMal), come nel caso di specie, il diritto al sussidio (con conseguente

calcolo del reddito imponibile secondo le tabelle ufficiali, cfr. art. 36 cpv.

1.

Reg. LCAMal), va stabilito unicamente dal momento in cui la situazione è

cambiata e per il periodo determinante, ciò per garantire una parità di

trattamento con gli assicurati che hanno inoltrato tardivamente la richiesta e

si vedono respinte le loro pretese per tutto l’anno.

In queste condizioni il

ricorso va parzialmente accolto, mentre la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato alla Cassa cantonale per i suoi incombenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di

compensazione (Ufficio delle prestazioni) per l’assegnazione del sussidio a

partire dal 1° agosto 2009.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster