36.2009.170
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18 marzo 2010Italiano38 min
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Numero d'incarto:
36.2009.170
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio inizialmente respinta a causa della tardività nell'inoltro della domanda. Ricorso parzialmente accolto in seguito ad accertamenti eseguiti dal Tribunale. Confermata la prassi cantonale che prevede, in certi casi, il versamento del sussidio solo per una parte dell'anno
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
BUONA FEDE
DIMINUZIONE DEL REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 11 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.170
cs
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 agosto
2009 emanata dalla
Cassa cantonale di compensazione Ufficio
delle prestazioni (in precedenza: Ufficio
assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1984, pittore, nel corso del mese di aprile 2009 ha inoltrato all’UAM (dal
1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) la
richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria per le
malattie per il 2009. La domanda è stata respinta, siccome tardiva, il 29
maggio 2009. Il reclamo non ha avuto miglior sorte ed è stato respinto in data
24 agosto 2009 (doc. 8).
1.2. Contro la
predetta decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto al TCA (doc. I).
Il ricorrente sostiene che le sue motivazioni a giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza devono essere considerate sufficienti per entrare nel
merito della richiesta. Egli rileva in particolare che il suo diritto
all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione scadrà il 17 ottobre
2009, per cui il reddito conseguito per tutto il 2009 è inferiore al limite di
fr. 20'000 per ottenere il sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria.
L’insorgente
ammette di aver inoltrato la richiesta in ritardo e di essere stato negligente,
tuttavia afferma che questo è dovuto alla sua buona fede e alla sua fiducia in
promesse per un posto di lavoro che gli avrebbe permesso di far fronte alle sue
necessità senza dover contare sull’aiuto economico della madre e soprattutto
senza dover chiedere l’aiuto statale. Purtroppo le promesse di ottenere un
posto di lavoro non si sono concretizzate.
1.3. Con risposta
dell’8 ottobre 2009 l’UAM ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.4. Il 12
ottobre 2009 il Giudice delegato del TCA ha interpellato l’insorgente
chiedendogli se nel frattempo è riuscito a trovare un posto di lavoro o se sta
ancora facendo capo alle indennità di disoccupazione (doc. V).
1.5. In data 20
ottobre 2009 il ricorrente ha scritto direttamente all’UAM, con copia a questo
Tribunale, allegando una lettera della Cassa disoccupazione da cui emerge la
fine del diritto all’indennità contro la disoccupazione il 18 ottobre 2009 e
precisando che nel frattempo è la madre che si occupa del suo sostentamento
(doc. VI).
1.6. Con scritto
del 28 ottobre 2009 il TCA ha interpellato l’UAM, chiedendo la trasmissione
dell’allegato alla lettera del 20 ottobre 2009 del ricorrente ed assegnando un
termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. VII).
1.7. Il 4
novembre 2009 l’UAM, preso atto di quanto sopra, ha proposto di respingere il
ricorso per quanto concerne il periodo da gennaio a settembre 2009 e di
accoglierlo per i mesi successivi (doc. VIII).
1.8. Chiamato a
presentare osservazioni scritte in merito l’insorgente ha dichiarato di
rimanere in attesa di una nuova comunicazione (doc. X).
1.9. Il 14
dicembre 2009 il TCA ha chiesto al ricorrente se nel frattempo ha fatto capo
all’assistenza pubblica (doc. XIII) ed ha scritto all’UAM, ponendo le seguenti
domande:
"
1. Con la risposta dell’8 ottobre 2009 avete
calcolato il reddito netto
annuale prendendo in
considerazione anche le indennità di disoccupazione per il periodo da gennaio
ad aprile, che l’insorgente non ha percepito. Per quale motivo?
2. Perché non avete effettuato un calcolo complessivo di quanto
effettivamente conseguito dall’insorgente durante tutto l’anno 2009 (ossia
l’erogazione di prestazioni da maggio al 17 ottobre 2009)? Non sarebbe
possibile, in questo modo, assegnare il sussidio per l’intero anno?
3. Con lo scritto del 4 novembre 2009 avete proposto a questo
Tribunale di assegnare il sussidio al ricorrente con effetto dal 1° ottobre
2009.
Quali sono le basi
legali (o eventuali direttive e/o prassi) per assegnare il sussidio a partire
da tale data?
4. Avete già emanato una decisione relativa al periodo dal 1°
ottobre 2009? In caso di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una
copia.” (doc. XII)
1.10. Con
scritto del 21 dicembre 2009 l’UAM ha affermato:
"
(…)
Prima di entrare nel merito dei quesiti posti dal
TCA, la parte convenuta reputa opportuno evidenziare in sintesi la situazione
relativa alla pratica 2009 del ricorrente.
● Per il periodo gennaio-aprile 2009 la richiesta di riduzione di
premio è stata ritenuta tardiva da parte della convenuta in quanto inoltrata
oltre il termine del 31.12.2008. Durante il citato periodo la situazione del
ricorrente era la stessa di quella esistente durante il periodo
settembre-dicembre 2008 (persona senza reddito che ha vissuto grazie all’aiuto
finanziario della madre); nel periodo gennaio-aprile 2009 non si è dunque
manifestata alcuna situazione di quelle previste all’art. 31 Reg. LCAMal e l’art.
11 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal non può pertanto essere applicato. In particolare
si evidenzia come la diminuzione di reddito ai sensi dell’art. 31 lett. m Reg.
LCAMal si era già manifestata nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2008.
● Durante il periodo maggio-settembre 2009 l’assicurato ha beneficiato
delle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione e di conseguenza
per il periodo in oggetto risulta applicabile l’art. 31 lett. f Reg. LCAMal. Da
un lato questo nuovo evento consente di ritenere tempestiva la richiesta a
partire dal mese di maggio 2009, ma, dall’altro, il reddito mensile medio
percepito durante il periodo indicato non consente la concessione della
riduzione di premio, dal momento che dopo conversione in reddito imponibile
annuo risulta un valore superiore al limite fissato dalle normative cantonali.
Inoltre occorre rilevare come per il periodo maggio-settembre 2009 non
risultano soddisfatti i presupposti per un’eventuale applicazione, in
particolare, dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal. Infatti, riportando su base
annua il reddito netto conseguito dal ricorrente per il periodo in questione
non risulta una diminuzione rispetto al reddito netto esposto nella notifica di
tassazione 2006 (in questo caso per valutare se rispetto alla tassazione 2006
vi è stata una diminuzione di reddito netto sarebbe anche possibile riportare
su base mensile il valore di reddito esposto nella tassazione e raffrontare il
risultato al reddito netto mensile medio per il periodo maggio-settembre).
Anche per il periodo aprile-settembre il diritto alla riduzione di premio non è
dunque dato, e ciò non tanto per il mancato rispetto del termine di inoltro
dell’istanza ma per il fatto che il reddito lordo mensile medio relativo al
periodo considerato, dopo conversione in reddito imponibile annuale, non
consente di concedere la riduzione di premio.
● A partire dal mese di ottobre 2009 il ricorrente non ha più diritto
alle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione. Da ottobre 2009
risultano soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’art. 11 cpv. 1
lett. d Reg. LCAMal, essendo intervenuta una diminuzione di reddito ai sensi
dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal e per il periodo ottobre-dicembre 2009 la
pratica può dunque essere ritenuta tempestiva. Il reddito (nullo) del
ricorrente riguardante il periodo ottobre-dicembre 2009 consente dunque di
concedere l’importo massimo di riduzione di premio previsto dalle normative
cantonali.
Nel merito dei quattro quesiti posti da questo
TCA in relazione alla pratica di specie, la parte convenuta si esprime ora nel
modo seguente.
1. Con la risposta dell’8 ottobre 2009 avete calcolato il reddito
annuale prendendo in considerazione anche le indennità per il periodo da
gennaio ad aprile, che l’insorgente non ha percepito. Per quale motivo?
Ai fini del calcolo
del reddito annuale esposto alla pag. 5 della risposta di causa dell’8 ottobre
2009 non sono stati considerati i redditi del ricorrente relativi al periodo
gennaio-aprile 2009, ma unicamente i redditi percepiti dal mese di maggio 2009.
Il reddito netto mensile è in seguito stato riportato su base annuale per
valutare se, a partire dal mese di maggio 2009, rispetto alla tassazione 2006 –
da cui risulta un reddito netto da attività salariale pari a fr. 31'229 esposto
su base annuale – vi sia stata o meno una diminuzione ai sensi dell’art. 31
lett. m Reg. LCAMal. Il confronto tra il dato fiscale (che, come già
evidenziato, è stabilito su base annuale) ed il reddito accertato per un
determinato periodo deve obbligatoriamente avvenire dopo avere riportato su
base annuale il reddito accertato (si potrebbe anche effettuare un confronto su
base mensile, come già indicato nel secondo punto della sintesi suesposta, ma
questo non cambierebbe il risultato).
Nel calcolo del
reddito accertato a decorrere dal mese di maggio 2009 non è volutamente stato
considerato il reddito relativo al periodo gennaio-aprile 2009 in quanto per
questo periodo la pratica è stata ritenuta tardiva, non essendo intervenuto
nessun cambiamento della situazione secondo quanto previsto dall’art. 31 Reg.
LCAMal (vedi primo punto della sintesi esposta alla pag. 1).
2. Perché non avete effettuato un calcolo complessivo di quanto
effettivamente conseguito dall’insorgente durante tutto l’anno 2009 (ossia
l’erogazione di prestazioni da maggio al 17 ottobre 2009)? Non sarebbe
possibile, in questo modo, assegnare il sussidio per l’intero anno?
3. Con lo scritto del 4 novembre 2009 avete proposto a questo
Tribunale di assegnare il sussidio al ricorrente con effetto dal 1° ottobre
2009.
Quali sono le basi
legali (o eventuali direttive e/o prassi) per assegnare il sussidio a partire
da tale data?
La parte convenuta
ritiene che ai quesiti 2 e 3 di questo TCA possa essere data un’unica risposta.
Il calcolo del
reddito accertato in caso di più situazioni previste dall’art. 31 Reg. LCAMal
che si presentano durante un anno civile viene eseguito in modo distinto per la
durata dei periodi in cui le singole situazioni si sono manifestate.
Per meglio illustrare
questo concetto è possibile riferirsi all’esempio seguente, che evidenzia la
prassi amministrativa applicata alla parte convenuta.
Una persona sola
richiede il sussidio per l’anno 2009. Secondo la tassazione 2006 non ha diritto
allo stesso, essendo il reddito determinante superiore al limite fissato.
L’assicurato è disoccupato dal mese di marzo 2007 ed il termine quadro per le
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione scade a marzo 2009. Per
Fatti
i mesi da aprile a giugno 2009 l’assicurato ha diritto all’assistenza sociale,
mentre a decorrere da luglio 2009 percepisce la rendita AVS.
In questo caso
durante l’anno 2009 si sono manifestate tre diverse situazioni di quelle
previste dall’art. 31 Reg. LCAMal: disoccupazione (lett. f), assistenza (lett.
g) e cessazione definitiva dell’attività a seguito di raggiunti limiti d’età
(lett. h). Il suo reddito accertato per l’anno 2009 dovrà dunque essere
calcolato in modo distinto per ciascun periodo, vale a dire:
gennaio-marzo:
indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione (più, se del caso,
eventuali altre entrate);
aprile-giugno:
prestazioni dell’assistenza sociale (non considerate come reddito);
luglio-dicembre:
rendite AVS e pensioni LPP (più, se del caso, eventuali altre entrate).
In quanto già
disoccupato durante l’anno 2008, questo assicurato avrebbe dovuto inoltrare la
richiesta entro il 31.12.2008. Una richiesta inoltrata dopo il 31.12.2008
verrebbe considerata tardiva per i primi tre mesi dell’anno, mentre sarebbe
tempestiva solo a partire dal mese di aprile 2009.
Il reddito
considerato per definire il diritto al sussidio per il periodo aprile-giugno
sarebbe il reddito lordo mensile medio relativo al medesimo periodo riportato
dopo conversione su base annuale, mentre il reddito considerato per definire il
diritto al sussidio per il periodo luglio-dicembre sarebbe il reddito lordo
mensile medio relativo al medesimo periodo riportato dopo conversione su base
annuale. Nel caso in cui dopo conversione del reddito lordo mensile medio da rendite
e pensioni per il periodo luglio-dicembre 2009 dovesse risultare un reddito
imponibile annuo superiore al limite di fr. 20'000.--, l’assicurato in
questione avrebbe diritto al sussidio unicamente per il periodo in cui è stato
al beneficio delle prestazioni assistenziali (aprile-giugno), mentre non
avrebbe diritto per i primi tre mesi dell’anno a causa della tardività
nell’inoltro e per il periodo luglio-dicembre a seguito del superamento dei
limiti di reddito.
La situazione del
ricorrente è in fondo analoga a quella esposta nell’esempio summenzionato.
Infatti egli per il
periodo gennaio-aprile 2009 ha avuto una diminuzione di reddito rispetto alla
tassazione 2006 (art. 31 lett. m Reg. LCAMal), considerato il suo reddito
nullo. Tuttavia questa situazione era già esistente nel periodo
settembre-dicembre 2008. Quindi la sua richiesta andava inoltrata entro il
31.12.2008.
Per il periodo
maggio-settembre 2009 è stato al beneficio delle indennità dell’assicurazione
contro la disoccupazione (art. 31 lett. f Reg. LCAMal). Il suo reddito
determinante per questo periodo, calcolato dopo conversione del reddito lordo
mensile medio relativo al medesimo periodo secondo le tabelle ufficiali di
conversione, non è tuttavia inferiore al limite di fr. 20'000.- di cui all’art.
29 lett. a LCAMal.
Per il periodo
ottobre-dicembre 2009 ha avuto un nuovo cambiamento della situazione
(diminuzione di reddito secondo l’art. 31 lett. m Reg. LCAMal non avendo
reddito alcuno poiché scaduto il termine quadro dell’assicurazione contro la
disoccupazione. Per il periodo ottobre-dicembre 2009 può dunque essere concesso
il sussidio massimo.
Nel caso di specie,
la concessione del sussidio per tutto l’anno 2009 non sarebbe pertanto conforme
alla prassi amministrativa utilizzata e comporterebbe un’evidente disparità di
trattamento rispetto ai casi che hanno inoltrato tardivamente la richiesta.
In effetti, nei casi
in cui il ritardo nell’inoltro dell’istanza è dovuto ad un cambiamento della
situazione intervenuto durante l’anno, il diritto al sussidio viene stabilito unicamente
a partire dal momento in cui la situazione è cambiata e non certo per tutto
l’anno (se ad esempio un assicurato ha cessato definitivamente l’attività per
raggiunti limiti d’età durante il mese di luglio 2009, mentre era ancora
salariato, ed ha inoltrato la richiesta 2009 ad anno inoltrato, il sussidio
verrà concesso unicamente a partire dal mese di agosto 2009 e non
retroattivamente al 1° gennaio 2009, essendo la richiesta tardiva per il
periodo gennaio-luglio 2009).
4. Avete già emanato una decisione relativa al periodo dal 1°
ottobre 2009? In caso di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una
copia.
La parte convenuta
conferma di non avere ancora emesso alcuna decisione positiva e ciò in attesa
della sentenza di questo TCA.” (doc. XIV)
1.11. Chiamato a
presentare osservazioni scritte in merito il ricorrente ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, precisando di non aver chiesto nessun aiuto
all’assistenza pubblica (doc. XVI).
1.12. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti sui quali le parti hanno
potuto esprimersi (doc. XVII e seguenti). L’UAM con scritto dell’11 febbraio
2010, sulla base dei nuovi elementi emersi, e meglio il fatto che in realtà già
dal mese di agosto 2009 l’interessato non ha più percepito alcuna indennità di
disoccupazione, ha confermato la tardività della richiesta per il periodo
gennaio-aprile 2009, ha precisato che per il periodo maggio-luglio 2009 la
richiesta di riduzione di premio può essere ritenuta tempestiva, ma deve essere
respinta in quanto il reddito mensile medio percepito dal ricorrente (accertato
in applicazione dell’art. 31 lett. f Reg. LCAMal) dopo la conversione in
reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali di conversione, supera il
limite che conferisce il diritto al sussidio ed ha proposto di concedere il
sussidio massimo per il periodo agosto-dicembre 2009, considerato il reddito
nullo conseguito (doc. XXV).
in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile
supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr.
400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri
sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se
il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di
fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
2.2. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di
fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio
in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione.
All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire
dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal)
nei casi:
"
a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma
della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento
infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito
determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in particolare nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c)
matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto,
scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d)
persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza
autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale
determinante;
e)
persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna
tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al
periodo fiscale determinante;
f)
persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g)
persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza
sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h)
cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di
invalidità;
i)
cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o
perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m)
diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o
indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n)
persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo
CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento
della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla
fonte;
o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel
caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per
necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’Esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
"
Art. 36a
1In caso di
rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo
fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la
rinuncia.
2Tali valori
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto
annualmente di 10 000.– franchi.”
2.3. Va
ulteriormente rammentato come giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che
fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto
tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità
di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28
cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è
presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 10
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per
gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di
premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di
premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
2.4. In concreto
l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di
richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2008 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.
11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Considerandi
Egli lo
ha invece spedito solo nel corso del mese di aprile 2009. La richiesta, di per
sé, è di conseguenza tardiva.
Va
pertanto esaminato se il ritardo è giustificato ai sensi dell’art. 11 cpv. 2
Reg. LCAMal.
2.5
Questo
Tribunale ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere. Nei casi
giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno
a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.
36.2002
), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc.
36.2002
). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora
rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6
ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella
sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha
considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X.
tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa
all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato.
Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro
della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene
ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di
sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al
diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”.
Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico
specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo
patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o
senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente
sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone
sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre
che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed
inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel
caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso),
non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione
nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a
X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e
debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio
X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa
con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata
trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della
domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il
ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge
già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio
ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a
beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un
potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono
(in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78).
Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli
estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della
trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio
non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio
(in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe
all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono
– gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le
cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124)
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato
che:
"
L’adozione di modalità diverse in altri cantoni
non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento,
o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente
inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti,
l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non
assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova
dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e
l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
Il TCA
nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nel caso
giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata
considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006
-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento
sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,
inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che
attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio
2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno
precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di
giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17
gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
Nella
sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la
grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con
necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione
seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella
presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:
"
Come appare dalla giurisprudenza riassunta al
punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto,
anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati,
non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in
questione. … la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che
comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La
redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno
avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non
causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il
termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di
domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non
ancora reperiti.
Pur con tutto il rispetto dovuto per le
tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia,
duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro,
lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche
importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare
giustificato e non può qui essere ritenuto.”
In un altro giudizio (inc. 36.2008.101 sentenza del 23
settembre 2008) il TCA non ha considerato giustificato in maniera sufficiente
il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale conseguente
all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte della moglie ed il
completamento di studi superiori da parte del marito, ciò anche se questi
impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei coniugi e con la
cura di un figlio.
2.6
In concreto dagli
atti emerge innanzitutto che l’insorgente fino al mese di agosto 2008 ha
beneficiato di indennità contro la disoccupazione, per poi privarsene dal mese
di settembre 2008 al mese di aprile 2009 avendo ricevuto promesse di lavoro poi
non concretizzatesi. Queste circostanze lo avrebbero fatto cadere in uno stato
di sconforto, depressione e rabbia interna marcata che ancora lo accompagnano
in un vissuto di grande frustrazione e senso d’impotenza. Nel corso del mese di
aprile 2009, quando la madre ha inoltrato richiesta per l’ottenimento di
prestazioni assistenziali, è stato informato che aveva ancora diritto ad
indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione fino al 17 ottobre 2009
(cfr. doc. A7).
Come
rileva l’UAM in sede di risposta, il ricorrente, proprio in seguito al disagio
economico che lo stava colpendo già nel secondo semestre 2008, avrebbe dovuto
informarsi circa le possibilità di ottenere un aiuto statale per il pagamento
del premio dell’assicurazione malattie per il 2009. Ciò gli avrebbe permesso di
inoltrare il relativo modulo entro il 31 dicembre 2008 e di ottenere il
sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria.
Considerato
che la sua situazione economica relativa al periodo da gennaio ad aprile 2009
era la medesima di quella del periodo da settembre a dicembre 2008 (nessuna
indennità contro la disoccupazione, sostentamento da parte della madre), non si
è verificata una delle ipotesi previste dall’art. 31 Reg. LCAMal che gli
avrebbe permesso di chiedere il sussidio nel corso del 2009. Infatti, il
cambiamento della situazione economica si è già verificato nel corso del 2008
(cfr. la sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.32 dove il TCA ha rilevato
che il pensionamento intervenuto già durante l’anno precedente il periodo di
possibile erogazione del sussidio non ha permesso all’insorgente di
giustificare il ritardo nell’inoltro dell’istanza; cfr. anche la sentenza del 3
settembre 2009, inc. 36.2009.92, dove questo Tribunale ha affermato che “Una
riduzione delle entrate dell'assicurata, è vero, v'è stata, ma essa è antecedente all'anno per il quale è stata chiesta la riduzione del premio (2009),
essendo infatti intervenuta almeno già nel giugno 2008 con l'apertura del termine quadro di due anni per
la percezione di indennità di disoccupazione”).
2.7
Per quanto
concerne la circostanza che l’interessato afferma di essere in buona fede, va
rilevato che il principio generale della buona fede, sancito
dall’art. 9 Cost., permette
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge.
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387.
consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a;
cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto l’interessato
non sostiene che l’UAM abbia fornito informazioni errate o che abbia omesso di
informarlo. Egli sostiene invece che terze persone, non competenti tuttavia per
decidere in ambito di sussidio, gli avrebbero promesso un posto di lavoro. Ciò
tuttavia non è sufficiente per essere protetti nella propria buona fede.
Inoltre, come rileva
l’autorità cantonale in sede di risposta, tale fatto non rientra neppure nelle
situazioni elencate all’art. 31 Reg. LCAMal. Infatti, con sentenza del 29
settembre 2009 (inc. 36.2009.143-144), il TCA ha affermato che “La mancata concretizzazione di una prospettiva lavorativa non
rientra in una delle ipotesi dell'art. 31 RegLCAMal e non assurge quindi a
motivo legale che permetta l'inoltro della domanda nell'anno di sussidio. Solo
una diminuzione del reddito, e non la prospettiva di un suo miglioramento poi
frustrata, è contemplata dalle norme.”
2.8
Neppure gli asseriti problemi
di salute (depressione) possono essere un motivo per giustificare l’inoltro
tardivo della richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione malattie
obbligatoria. Infatti, da una parte l’interessato non ha allegato alcun
certificato medico a comprova dell’asserita malattia, d’altra parte il TCA ha
già stabilito che, visti i tempi sufficientemente ampi accordati dalla legge
per inoltrare il modulo e la semplicità della procedura, di principio un
ritardo può essere giustificato solo in casi particolari, quale ad esempio il
sopraggiungere di gravi malattie improvvise che impediscono all’interessato di
far capo a terzi per il disbrigo di questa pratica amministrativa. In concreto
non ci si trova confrontati con questa ipotesi, rilevato come l’insorgente
poteva far capo a sua madre (cfr. sentenza del 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5 e
STCA dell’11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113: “Per quanto
attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di cure, che
non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi sufficienti per
giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede per la domanda di
riduzione del premio e la semplicità della procedura rafforzano questa
conclusione.”).
2.9
Va ora esaminato se vi sono
altri motivi per ritenere tempestiva la domanda inoltrata nel corso dell’anno.
Come visto l’insorgente
nel 2009 ha beneficiato di indennità contro la disoccupazione dal mese di maggio.
L’UAM in sede di risposta ha
affermato che non sono dati i presupposti per ritenere una diminuzione del
reddito netto da attività dipendente rispetto a quanto deducibile dalla
tassazione determinante 2006. Infatti a fronte di un reddito netto di fr.
31'229 evinto dalla citata tassazione, vi è un reddito netto annuale da
attività dipendente di fr. 31'792.20 che l’UAM ha calcolato nel seguente modo
(cfr. doc. III): dall’indennità lorda mensile di fr. 2'878.50 ha sottratto
l’importo di fr. 229.15 pari alle deduzioni sociali ed ha moltiplicato
l’ammontare di fr. 2'649.35 X 12.
In sede di osservazioni (doc.
VIII), l’autorità cantonale, dopo aver preso atto, sulla base degli ulteriori
accertamenti esperiti dal TCA, che in realtà già dal mese di agosto 2009
l’interessato non ha più percepito alcuna indennità di disoccupazione e che il
reddito netto conseguito nel 2009 è inferiore rispetto a quello evinto dalla
tassazione determinante 2006, ha ammesso la tempestività della domanda anche
per il periodo maggio-luglio 2009.
L’UAM ha tuttavia rilevato
che la richiesta va comunque respinta, poiché la conversione in reddito
imponibile delle indennità percepite durante quel periodo non permette il
versamento del sussidio.
Dal mese di agosto 2009,
visto che il ricorrente non ha più percepito alcuna entrata e che sua madre non
ha un obbligo di mantenimento nei suoi confronti, poiché l’insorgente ha già
terminato una formazione appropriata, l’autorità cantonale ha invece proposto di
concedere il sussidio senza la necessità di inoltrare una nuova richiesta.
Va qui evidenziato che secondo costante
giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, l’interessato non ha più conseguito alcun reddito da agosto, ossia
dal mese in cui è stata emessa la decisione impugnata (24 agosto 2009). Il TCA
terrà pertanto conto di questa modifica.
Come
evidenziato giustamente dall’autorità cantonale l’interessato nel periodo
maggio-luglio 2009 ha percepito un importo lordo di fr. 8'038, ossia fr.
2'679.35 al mese che, convertiti in reddito imponibile secondo le tabelle
ufficiali (cfr. art. 36 cpv. 1 Reg. LCAMal), danno un importo di fr. 23'000,
superiore al limite di fr. 20'000 che permette alle persone sole di ottenere il
sussidio.
Ne segue
che l’interessato può beneficiare del sussidio per l’anno 2009 unicamente dal
mese di agosto 2009, ossia da quando non ha più percepito alcuna indennità di
disoccupazione e non dispone più di un introito per mantenersi.
La prassi dell’UAM (ora
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) va pertanto confermata
laddove “divide” l’anno sia per valutare la tempestività della domanda
sia per il calcolo del diritto al sussidio, riservati i casi di possibili abusi
di diritto. Per cui quando il ritardo nell’inoltro dell’istanza è dovuto ad un
cambiamento della situazione intervenuto nel corso dell’anno (cfr. art. 31 Reg.
LCAMal), come nel caso di specie, il diritto al sussidio (con conseguente
calcolo del reddito imponibile secondo le tabelle ufficiali, cfr. art. 36 cpv.
1.
Reg. LCAMal), va stabilito unicamente dal momento in cui la situazione è
cambiata e per il periodo determinante, ciò per garantire una parità di
trattamento con gli assicurati che hanno inoltrato tardivamente la richiesta e
si vedono respinte le loro pretese per tutto l’anno.
In queste condizioni il
ricorso va parzialmente accolto, mentre la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato alla Cassa cantonale per i suoi incombenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di
compensazione (Ufficio delle prestazioni) per l’assegnazione del sussidio a
partire dal 1° agosto 2009.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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