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Decisione

36.2009.171

Domanda di sussidio 2008 presentata da dimorante nel 2009. Tardiva

9 novembre 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della

riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

7. In

concreto i signori __________ sono arrivati in Svizzera nel corso del 2008 e

sono dimoranti nel nostro Paese dove pagano contenute imposte alla fonte. In

questo senso, alla luce delle norme citate, essi avevano – contrariamente ai

Ticinesi ed agli stranieri domiciliati in Ticino (con differenza di trattamento

sempre meno giustificabile a favore di chi paga imposte alla fonte) – il

diritto di presentare la loro domanda nel corso dell’anno stesso di sussidio,

ossia il 2008.

La

domanda contenuta agli atti è datata 2 giugno 2009 ed appare come tale tardiva

siccome trasmessa al di là dei tempi di inoltro possibile (31 dicembre 2008).

Si ribadisce che il ticinese o lo straniero domiciliato – e non dimorante - in

Ticino per il 2008 avrebbe dovuto inoltrare la sua domanda entro la fine del

2007.

8. Alla

luce di quanto precede occorre verificare se il ritardo possa essere

giustificato. Infatti l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi

particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni

sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini

stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una

giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di

decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi anni. Nei

casi giudicati è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte

di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa

J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo

Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante

il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha

ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane

età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la

sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3

ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo

dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del

sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della

moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro

della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione

sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio

di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al

sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri

cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un

assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato

sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo

è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato

corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se

la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro

di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento

della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo.”

9. Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve constatare come la domanda di

riduzione del premio in discussione sia assolutamente ed irrimediabilmente tardiva.

Il riferimento fatto dai signori __________ ad altra domanda che sarebbe stata

inoltrata con quella per il 2009 non vede nessun sostrato probatorio adeguato.

Giova

infatti rammentare qui come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

Considerandi

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008

entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente

alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello

dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito

della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier

l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220

consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).

Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de

prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait

statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478

consid. 2b; DTA 1998

n° 48, p. 284). (…)."

Si veda

ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.

Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre

anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio:

corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b),

tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova

sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF

121.

V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi

AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa

V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali

aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio

di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova

dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della

verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,

non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa

R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima

Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica

solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece

nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni

in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della

probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda

occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il

criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica

della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della

giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER

in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una

sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione

che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che

si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate

e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni

del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Va

ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17

ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) è stato evidenziato come:

"

… il

giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni

relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto

all’udienza, ha precisato come:

“ …

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti

generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi

formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome

e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno

e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la

fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi

diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai

Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di

sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai

potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi

sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(…)

Sempre

in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente

precisato come:

“… per l'anno 2005 dei circa 50'000

formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto

2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie

comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di

sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per

posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta

semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione

è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM

collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta

la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è

un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata

all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore

scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli

addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate

dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di

sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti

ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio

2005.

sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data

del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata."

10.

In

concreto i signori __________ non hanno potuto dimostrare, a mano di adeguata

documentazione e come incombeva loro (almeno a livello di indicazione delle

prove da assumere da parte di questo Tribunale), l’avvenuto tempestivo inoltro

di una domanda di aiuto sociale nella forma del sussidio per l’assicurazione malattia.

Essi non hanno prodotto alcuna ricevuta di un invio raccomandato, o, in difetto,

nessuna corrispondenza intrattenuta con l'amministra-

zione

a proposito della domanda di riduzione del premio 2008.

Essi,

che indicano di essersi interessati al loro arrivo in Svizzera dei loro

“diritti e doveri” e di avere avuto il consulente dell’assicurazione malattia,

non potevano non sapere, e quand'

anche

non avessero saputo la circostanza non muta siccome il principio “nemo censetur

ignorare legem” regge – nonostante l’alleggerimento voluto con l’art. 27 LPGA

ancora il diritto di questo Paese, che l’onere probatorio dell’inoltro di una domanda

di aiuto sociale incombeva loro (come verosimilmente è il caso in Italia). Non

essendo dimostrato in maniera adeguata l’inoltro di una tempestiva domanda di

sussidio per il 2008 il ricorso va respinto. Questa fattispecie va trattata

analogamente a quanto fatto con le decisioni 36.2006.165 del 28 novembre 2006 e

36.2005.114

del 20 ottobre 2005.

Va

abbondanzialmente osservato, come correttamente rileva l’amministrazione cantonale,

che se l’affermazione della ricorrente secondo cui la domanda 2008 é stata

inoltrata unitamente a quella per il 2009 fosse corretta e dimostrata nulla

cambierebbe nel risultato. La domanda 2009 è datata 10 dicembre 2008 ma è stata

inoltrata nel corso del febbraio 2009 come dimostra il timbro di entrata del

documento all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e come conferma il timbro

postale apposto sulla busta di trasmissione della domanda di aiuto sociale

(Posta di __________ 16 febbraio 2009).

11.

La

domanda della ricorrente tesa ad ottenere il ripristino della copertura “sulla

sanità” appare come tale irricevibile nella misura in cui tale oggetto non è

stato esaminato nella decisione impugnata, e neppure poteva esserlo date le

specifiche competenze dell’UAM, ed il giudice è vincolato alla decisione nel

suo giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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