36.2009.171
Domanda di sussidio 2008 presentata da dimorante nel 2009. Tardiva
9 novembre 2009Italiano30 min
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Numero d'incarto:
36.2009.171
Data decisione, Autorità:
09.11.2009, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2008 presentata da dimorante nel 2009. Tardiva
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.171
IR/lb
Lugano
9 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 settembre
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto
A. __________,
1969, cittadino italiano, dimorante in territorio ticinese a __________,
titolare di un permesso B a partire dal 15 agosto 2008, padre di 3 figli e
coniugato con RI 1 nata __________, insegnante disoccupata, ha chiesto il 2
giugno 2009 la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per il 2008. L'assicurato ha giustificato il ritardo nella presentazione
della sua domanda con la trasmissione della richiesta unitamente a quella
riferita al 2009 ancora nel corso del 2008, documentazione che non sarebbe
pervenuta all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia.
L'amministrazione
non ha ritenuto sufficiente la giustificazione ed ha dichiarato tardiva
l'istanza da ultimo con decisione emessa su reclamo il 21 settembre 2009.
B. RI
1, moglie di __________, ha reagito alla decisione trasmettendo al Tribunale
uno scritto non firmato, non datato, privo di qualsiasi motivazione ed
indicazione specifica, generico ed impreciso, con cui fa riferimento alla
sospensione dell'assicurazione obbligatoria per il mancato pagamento dei premi.
La signora RI 1, come indicato docente disoccupata, ha concluso il suo gravame
chiedendo il ripristino della copertura "almeno dei minorenni".
Alla luce della manifesta insufficienza dell'impugnativa il 29 settembre 2009
il Giudice delegato ha imposto la completazione dell'esposto sotto pena di
irricevibilità del ricorso.
Con
atto pervenuto il 7 ottobre 2009 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RI
1 segnala come, "da quando siamo venuti a vivere in Svizzera ci siamo
subito informati su quelli che sono i nostri diritti e doveri"
scegliendo, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la __________.
Dopo l'affiliazione subito è stato chiesto l'aiuto sociale per fronteggiare i
premi. I premi del 2008 non sono stati pagati, mentre quelli del 2009 sarebbero
stati regolati. Alla base del mancato pagamento dei premi sarebbe un infortunio
occorso a __________ con conseguente versamento di indennità giornaliera
comunque inferiore al salario usuale. Il gravame conclude per il ripristino
della copertura assicurativa.
C. L’amministrazione
si oppone all’accoglimento dell’impugnativa con motivazioni dettagliate,
precise e puntuali che fanno riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, motivazioni che saranno riprese in corso di motivazione
laddove necessario.
Alla
parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e
di chiedere l’assunzione di specifiche prove. D’ufficio non sono stati acquisiti
ulteriori elementi di giudizio.
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a
volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2008,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 10 ottobre 2007
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2007 del 12 ottobre 2007) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
Dal 1° gennaio 2008 è
in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:
" La riduzione di premio decade nei
seguenti casi:
a) se
l'importo di sostanza lorda registrato
nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr.
400’000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-
cadauno.”.
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato
nella stessa occasione ed ora recita così:
" Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il
reddito di riferimento non supera fr. 50 000.-.".
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella
del periodo indicato dall'esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla
legge e dal regolamento d'applicazione
(qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo
e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia),
che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da
tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il
sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi
LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal rinvia al regolamento casi e modalità per il calcolo
autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta
alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di
prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il
competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l'utilizzo
della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di
premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal
1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
5. Il
Consiglio di Stato ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili
abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3
settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo
nel Reg. LCAMal il nuovo:
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno
che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della
riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la
riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
7. In
concreto i signori __________ sono arrivati in Svizzera nel corso del 2008 e
sono dimoranti nel nostro Paese dove pagano contenute imposte alla fonte. In
questo senso, alla luce delle norme citate, essi avevano – contrariamente ai
Ticinesi ed agli stranieri domiciliati in Ticino (con differenza di trattamento
sempre meno giustificabile a favore di chi paga imposte alla fonte) – il
diritto di presentare la loro domanda nel corso dell’anno stesso di sussidio,
ossia il 2008.
La
domanda contenuta agli atti è datata 2 giugno 2009 ed appare come tale tardiva
siccome trasmessa al di là dei tempi di inoltro possibile (31 dicembre 2008).
Si ribadisce che il ticinese o lo straniero domiciliato – e non dimorante - in
Ticino per il 2008 avrebbe dovuto inoltrare la sua domanda entro la fine del
2007.
8. Alla
luce di quanto precede occorre verificare se il ritardo possa essere
giustificato. Infatti l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi
particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni
sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini
stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una
giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di
decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi anni. Nei
casi giudicati è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte
di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa
J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella
causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo
Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante
il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha
ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane
età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la
sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3
ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo
dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del
sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della
decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della
moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro
della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come
precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,
circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18
anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con
i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto
2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di
sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre
la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere
intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue
osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.
della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e
debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio
X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa
con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione
sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio
di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al
sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri
cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un
assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato
sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo
è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato
corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se
la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,
e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro
di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento
della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo
ritardo.”
9. Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve constatare come la domanda di
riduzione del premio in discussione sia assolutamente ed irrimediabilmente tardiva.
Il riferimento fatto dai signori __________ ad altra domanda che sarebbe stata
inoltrata con quella per il 2009 non vede nessun sostrato probatorio adeguato.
Giova
infatti rammentare qui come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
Considerandi
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008
entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente
alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello
dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito
della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier
l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220
consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).
Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478
consid. 2b; DTA 1998
n° 48, p. 284). (…)."
Si veda
ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.
Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre
anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una
decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio:
corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b),
tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova
sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF
121.
V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi
AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa
V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio
di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova
dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa
R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima
Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica
solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece
nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni
in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della
probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda
occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il
criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica
della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della
giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER
in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una
sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione
che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che
si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate
e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni
del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
Va
ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17
ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) è stato evidenziato come:
"
… il
giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni
relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto
all’udienza, ha precisato come:
“ …
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali
della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante
scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti
generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi
formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome
e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene
inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni
utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di
controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del
cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno
e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la
fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi
diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai
Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di
sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai
potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi
sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP."
(…)
Sempre
in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente
precisato come:
“… per l'anno 2005 dei circa 50'000
formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto
2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie
comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di
sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per
posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta
semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione
è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM
collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta
la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è
un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata
all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore
scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli
addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate
dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di
sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti
ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio
2005.
sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data
del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata."
10.
In
concreto i signori __________ non hanno potuto dimostrare, a mano di adeguata
documentazione e come incombeva loro (almeno a livello di indicazione delle
prove da assumere da parte di questo Tribunale), l’avvenuto tempestivo inoltro
di una domanda di aiuto sociale nella forma del sussidio per l’assicurazione malattia.
Essi non hanno prodotto alcuna ricevuta di un invio raccomandato, o, in difetto,
nessuna corrispondenza intrattenuta con l'amministra-
zione
a proposito della domanda di riduzione del premio 2008.
Essi,
che indicano di essersi interessati al loro arrivo in Svizzera dei loro
“diritti e doveri” e di avere avuto il consulente dell’assicurazione malattia,
non potevano non sapere, e quand'
anche
non avessero saputo la circostanza non muta siccome il principio “nemo censetur
ignorare legem” regge – nonostante l’alleggerimento voluto con l’art. 27 LPGA –
ancora il diritto di questo Paese, che l’onere probatorio dell’inoltro di una domanda
di aiuto sociale incombeva loro (come verosimilmente è il caso in Italia). Non
essendo dimostrato in maniera adeguata l’inoltro di una tempestiva domanda di
sussidio per il 2008 il ricorso va respinto. Questa fattispecie va trattata
analogamente a quanto fatto con le decisioni 36.2006.165 del 28 novembre 2006 e
36.2005.114
del 20 ottobre 2005.
Va
abbondanzialmente osservato, come correttamente rileva l’amministrazione cantonale,
che se l’affermazione della ricorrente secondo cui la domanda 2008 é stata
inoltrata unitamente a quella per il 2009 fosse corretta e dimostrata nulla
cambierebbe nel risultato. La domanda 2009 è datata 10 dicembre 2008 ma è stata
inoltrata nel corso del febbraio 2009 come dimostra il timbro di entrata del
documento all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e come conferma il timbro
postale apposto sulla busta di trasmissione della domanda di aiuto sociale
(Posta di __________ 16 febbraio 2009).
11.
La
domanda della ricorrente tesa ad ottenere il ripristino della copertura “sulla
sanità” appare come tale irricevibile nella misura in cui tale oggetto non è
stato esaminato nella decisione impugnata, e neppure poteva esserlo date le
specifiche competenze dell’UAM, ed il giudice è vincolato alla decisione nel
suo giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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