36.2009.172
Passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale in ambito LCA. Spetta al datore di lavoro o all'assicuratore informare la persona assicurata del diritto di passare nell'assicuraz
19 maggio 2010Italiano47 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2009.172
Data decisione, Autorità:
19.05.2010, TCA
Titolo:
Passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale in ambito LCA. Spetta al datore di lavoro o all'assicuratore informare la persona assicurata del diritto di passare nell'assicurazione individuale? Applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
LIBERO PASSAGGIO
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
art. 10 LADI
art. 71 cpv. 1 LAMAL
art. 71 cpv. 2 LAMAL
art. 73 cpv. 1 LAMAL
art. 73 cpv. 2 LAMAL
art. 3 LCA
art. 45 cpv. 3 LCA
art. 100 cpv. 2 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.172
cs
Lugano
19 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 settembre
2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato
nel __________, di professione operaio edile, è stato assunto dalla ditta __________
di __________ (Canton __________) il 29 marzo 2005 ed in quanto tale è
assicurato collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia
presso la CV 1 (di seguito: CV 1) per il tramite del proprio datore di lavoro.
La
polizza prevede, in caso di malattia, una copertura dell’80% del salario, con
un periodo di differimento di 3 giorni, per la durata di 720 giorni in un
periodo di 900 giorni con computo del tempo di attesa (doc. 2).
1.2. Il 12
ottobre 2006 AT 1 è stato vittima di un infortunio. La __________ ha erogato le
prestazioni di legge.
1.3. In data 4
luglio 2007 __________ ha scritto a CV 1 una lettera del seguente tenore:
“Vi informiamo che per ragioni interne e di
mercato del lavoro, la nostra impresa ha sospeso l’attività a titolo
provvisorio in data 31.05.2007.
Vi notifichiamo l’importo dei salari AVS pagati
nel periodo 01.03 – 31.05.2007, che sommano a fr. __________, con preghiera di
voler emettere la polizza di versamento per il saldo ancora dovuto.
Vi preghiamo di non annullare la suddetta polizza
e ci impegnamo a notificarvi tempestivamente una eventuale ripresa dell’attività.
Nel frattempo una parte della nostra mano d’opera
è stata assunta dalla nuova ditta __________ – __________ – __________, e è
nostro desiderio concludere un nuovo contratto, alle stesse condizioni del
suindicato, con validità a partire dal 01.07.2007.” (doc. D).
1.4. Il 4 ottobre
2007 l’assicuratore ha scritto a __________ informandola della chiusura del
contratto d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera con effetto al 31
maggio 2007 (doc. E).
1.5. In data __________
è stato dichiarato il fallimento della __________ (doc. H).
1.6. Con
decisione formale dell’8 giugno 2009 la __________ ha comunicato a AT 1 la
cessazione del versamento delle prestazioni assicurative con effetto dal 9
giugno 2009 poiché i diversi accertamenti specialistici hanno evidenziato che
non sono più presenti postumi d’infortunio necessitanti cure e i disturbi
tuttora lamentati non sono più spiegabili come conseguenze organiche
dell’infortunio subito (doc. A).
1.7. Il __________
la procedura di fallimento nei confronti della __________ è stata sospesa per
mancanza di attivo con decreto del __________ (doc. H).
1.8. Il 29 luglio
2009 la __________ ha scritto al RA 1 affermando:
“La polizza è stata chiusa al 31.05.2007, dopo
nostra comunicazione alla CV 1 che a partire da giugno non avremmo più occupato
mano d’opera (vedi copia lettere).
La distinta dei salari pagati nel 2007, trasmessa
alla CV 1, non comprendeva più il nominativo di AT 1, perché infortunato e al
beneficio di prestazioni __________. Lo stesso era però sempre iscritto a
ruolo, non era mai stato licenziato, né lo avrebbe potuto essere in virtù delle
disposizioni del Codice delle obbligazioni e del CCL dell’edilizia.” (doc. C)
1.9. L’11 agosto
2009 AT 1, per il tramite del RA 1, ha chiesto a CV 1, in applicazione
dell’art. 64 del contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in
Svizzera e dell’appendice 10, il diritto di passare dall’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera all’assicurazione individuale (doc. I).
1.10. L’assicuratore
ha respinto la richiesta di AT 1 con scritto del 19 agosto 2009 tramite il
quale ha affermato:
“(…)
Ogni dipendente assicurato e abitante in Svizzera
può passare all’assicurazione individuale della CV 1 entro 3 mesi a partire dal
momento in cui fuoriesce dalla cerchia delle persone assicurate, se il
contratto si estingue, e se è da considerarsi disoccupato ai sensi dell’art. 10
LADI.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il
dipendente uscente, per iscritto, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo su
tale diritto e sulle relative scadenze.
In considerazione di quanto summenzionato, siamo
spiacenti di non poter dar seguito alla sua richiesta.” (doc. J)
1.11. Con petizione
del 29 settembre 2009 AT 1, rappresentato dal RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo
che CV 1 gli garantisca il diritto di passaggio dall’assicurazione collettiva
della ditta __________ all’assicurazione individuale alle stesse condizioni
previste dall’art. 64 lettera h del contratto nazionale mantello per l’edilizia
principale in Svizzera a far tempo dal 9 giugno 2009 (doc. I). L’attore ha
inoltre evidenziato di non essere stato informato da nessuno circa la
possibilità di passare nell’assicurazione individuale per la perdita di salario
in caso di malattia, di aver interposto cautelativa opposizione contro la
decisione della __________ dell’8 giugno 2009 e che la ditta __________ è, nel
frattempo, stata dichiarata fallita.
1.12. Tramite
risposta del 26 ottobre 2009 l’assicuratore propone la reiezione della
petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso
di motivazione (doc. V).
1.13. Il __________
la __________ è stata cancellata d’ufficio in applicazione delle disposizioni
dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (nessuna contestazione motivata è stata inoltrata
contro la cancellazione; cfr. Registro di commercio del Canton __________ in
internet).
1.14. Con scritto
del 4 marzo 2010 il TCA ha chiesto all’attore se è stato considerato
disoccupato ai sensi dell’art. 10 LADI e si è quindi annunciato presso le competenti
autorità nel periodo a partire dal mese di ottobre 2006 (doc. VII).
1.15. Il 9 marzo
2010 l’attore ha precisato di essere iscritto al collocamento dal 25 novembre
2009 e di percepire le relative indennità (doc. VIII).
1.16. Chiamato a
presentare osservazioni scritte in merito, l’assicuratore si è riconfermato
nella sua presa di posizione (doc. X).
1.17. Il 29 marzo
2010 l’attore ha ribadito di non essere mai stato informato circa il proprio
diritto di esercitare il libero passaggio nell’assicurazione individuale contro
le malattie della CV 1, ha affermato di aver ritirato definitivamente
l’opposizione alla decisione della __________ dell’8 giugno 2009 e di essersi annunciato
per la prima volta al collocamento a partire dal 25 novembre 2009 (doc. XII).
in
diritto
In ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d’ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
In ambito
cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (Lptca).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa al passaggio
dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale nell’ambito di un
contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un
assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal.
Questo Tribunale
è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’attore ha diritto di passare
dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale per perdita di
guadagno in caso di malattia della convenuta.
2.3. Le
condizioni generali d’assicurazione dell’assicurazione d’indennità giornaliera
per aziende, copertura integrale (di seguito: CGA) del 2004, applicabili in
concreto, prevedono all’art. 2 che il contratto si compone del testo
contrattuale firmato, delle CGA e delle condizioni particolari d’assicurazione
(CPA). A complemento è applicabile la legge federale sul contratto
d’assicurazione (LCA).
Per
l’art. 5.1 CGA sono assicurate le persone e la cerchia di persone indicate nel
contratto che svolgono la loro attività lavorativa nell’impresa assicurata a
titolo di dipendenti e che non hanno ancora raggiunto l’età per la rendita AVS.
L’art. 8
CGA regola la fine dell’assicurazione.
A norma
dell’art. 8.1 CGA la copertura assicurativa delle persone assicurate si
estingue con lo scioglimento del contratto.
Per
l’art. 8.2 CGA il contratto termina con la disdetta, con l’interruzione
dell’attività commerciale oppure con lo spostamento dell’impresa o della sede
dell’impresa all’estero.
L’art.
8.3 CGA prevede che per la singola persona assicurata la copertura assicurativa
si estingue quando:
-
essa non fa più parte della cerchia delle
persone assicurate;
-
essa interrompe il lavoro e per tale periodo non
ha diritto al salario. La copertura assicurativa non si estingue durante
interruzioni del lavoro a seguito di malattia, infortunio o servizio
nell’esercito svizzero o nella protezione civile svizzera;
-
essa raggiunge l’età per la rendita AVS, salvo
che la regolamentazione contrattuale sia divergente;
-
tutta la durata delle prestazioni indicata nel
contratto sia raggiunta (esaurimento);
-
il contratto si estingue.
Per
l’art. 8.4 CGA il contratto assicurativo può essere disdetto con effetto alla
fine della durata contrattuale rispettando un preavviso di 3 mesi. Altrimenti,
il contratto si rinnova tacitamente di un anno.
Nell’art.
9 CGA figurano le regole per il passaggio nell’assicurazione individuale.
L’art.
9.1 CGA prevede che ogni dipendente assicurato e abitante in Svizzera può
passare all’assicurazione individuale della CV 1 entro 30 giorni a partire dal
momento in cui egli fuoriesce dalla cerchia delle persone assicurate, se il
contratto si estingue, o se egli è da considerare disoccupato ai sensi
dell’art. 10 LADI. Gli assicurati disoccupati hanno il diritto di optare per un
periodo di differimento di 30 giorni, con un importo d’indennità giornaliera
invariato ma in cambio di un adattamento del premio.
La
polizza assicurativa prevede tuttavia che in deroga all’art. 9.1 CGA una
persona assicurata che esce dalla cerchia degli assicurati collettivi, in
considerazione delle condizioni vigenti per il passaggio, ha il diritto di
aderire all’assicurazione individuale della CV 1 entro tre mesi.
Per
l’art. 9.2 CGA il contraente è tenuto ad informare il dipendente uscente per
iscritto al più tardi l’ultimo giorno lavorativo sul suo diritto di passaggio e
sulle relative scadenze. Se il contraente non rispetta il suo dovere di fornire
l’informazione, egli può incorrere nell’obbligo di risarcimento.
A norma
dell’art. 9.3 CGA la CV 1 concede a coloro che effettuano il passaggio,
nell’ambito delle condizioni e delle tariffe dell’assicurazione individuale in
vigore e in cambio di un adeguamento della tariffa, copertura assicurativa
nella misura delle prestazioni finora garantite.
Per
l’art. 9.4 CGA se la persona assicurata al momento del passaggio è inabile al
lavoro oppure dopo il passaggio subisce una ricaduta, i giorni per i quali sono
state erogate prestazioni assicurative vengono computati alla durata delle
prestazioni della nuova assicurazione individuale. Il differimento non viene
computato un’altra volta.
L’art.
9.5 CGA prevede che il diritto al passaggio non sussiste.
- in caso
di adesione all’assicurazione d’indennità giornaliera del nuovo datore di
lavoro;
- in caso
di estinzione del contratto con la CV 1 e quando esso viene prolungato con
altro assicuratore per la stessa categoria di persone e il nuovo assicuratore è
obbligato a concedere la copertura assicurativa in virtù di convenzioni di
libero passaggio;
- se l’assicurato
ha raggiunto l’età AVS.
2.4. Per l’art. 3
LCA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007:
“1 Prima della conclusione
del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in
maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del
contratto d’assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi:
a. rischi assicurati;
b. portata della protezione assicurativa;
c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
d. durata e estinzione del contratto d’assicurazione;
e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle
eccedenze e la partecipazione alle stesse;
f. valori di riscatto e di trasformazione;
g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della
collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.
2 Tali informazioni sono
fornite allo stipulante in modo tale ch’egli possa esserne a conoscenza quando
propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso, a quel momento
deve essere in possesso delle condizioni generali d’assicurazione e
dell’informazione di cui al capoverso 1 lettera g.
3 In caso di contratti
collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone
diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul
contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto.
L’assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione
necessaria a tal fine”.
A norma
dell’art 45 LCA:
“Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o
l’avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando
risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.
2 L’insolvibilità del
debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.
3 Quando il contratto o la
presente legge vincoli l’esistenza di un diritto derivante dall’assicurazione
all’osservanza di un termine lo stipulante o l’avente diritto può compiere
l’atto omesso senza colpa non appena l’impedimento sia tolto.”
Va ancora
rilevato come l’art. 100 cpv. 2 LCA nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2006 (RU 2005 pag. 5245, in particolare pag. 5251), prevede che per gli
stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 10
della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione sono
inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della
legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie.
A
questo proposito va evidenziato che il precedente tenore dell’art. 100 cpv. 2
LCA non prevedeva il rinvio all’art. 71 cpv. 2 LAMal (la norma faceva
riferimento solo al cpv. 1).
Nel Messaggio del 9 maggio
2003 concernente la legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge
sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]) e la modifica della legge federale
sul contratto d’assicurazione (FF 2003 pag. 3233) a pag. 3302 il Consiglio
federale a proposito della novella legislativa si è così espresso:
“La norma di rinvio dell’articolo 100 capoverso 2 è manifestamente
incompleta. Essa accorda invero all’assicurato disoccupato il diritto di
passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale. Tuttavia, in
seguito all’assenza del rinvio all’articolo 71 capoverso 2 della legge federale
sull’assicurazione malattie (RS 832.10), l’assicurato perde in tal modo
il diritto all’informazione che inerisce al diritto di passaggio e le modalità collegate
(conseguenze dell’omessa informazione, termine per l’esercizio del diritto di
passaggio). È pertanto ragionevole che l’articolo 100 capoverso 2 sia
completato mediante un rinvio corrispondente all’articolo 71 capoverso 2 LAMal.”
Per l’art. 71 cpv. 1 LAMal
l’assicurato che esce dall’assicurazione collettiva perché cessa di appartenere
alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest’ultimo
è disdetto, ha diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale
dell’assicuratore. Se nell’assicurazione individuale l’assicurato non assicura
prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e
dev’essere mantenuta l’età d’entrata determinante nel contratto collettivo.
L’art. 71 cpv. 2 LAMal
prevede che l’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato
per scritto in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale.
Se omette questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione
collettiva. L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi
dal ricevimento della comunicazione.
L’art. 73 cpv. 1 LAMal
prevede che ai disoccupati, in caso d’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA)
superiore al 50 per cento, è pagata l’intera indennità giornaliera e, in caso
d’incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per
cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù
delle proprie condizioni d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di
massima prestazioni per un corrispettivo grado d’incapacità lavorativa.
Per
l’art. 73 cpv. 2 LAMal gli assicurati disoccupati hanno diritto, previo congruo
adeguamento dei premi, alla trasformazione dell’assicurazione previgente in
un’assicurazione le cui prestazioni decorrono dal 31° giorno, fatto salvo
l’ammontare della precedente indennità giornaliera e indipendentemente dallo
stato di salute al momento della trasformazione.
L’art.
10 LADI, cui rinvia l’art. 100 cpv. 2 LCA recita:
" 1 È considerato totalmente disoccupato chi non è
vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
2 È considerato parzialmente
disoccupato chi:
a. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e
cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale oppure;
b. un’occupazione a tempo parziale e cerca
un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.
2bis Non è considerato
parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato
temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).
3 La persona che cerca
lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è
annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.
4 La sospensione
provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla
disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia
pendente un ricorso con effetto sospensivo.”
2.5. Va ancora evidenziato che il
contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile (di seguito: CNM)
all’art. 21 prevede:
" Art.
21 Protezione contro la disdetta CNM
1 Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro
dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art.
21, cpv. 2 e 3 del CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
2 Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora
il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una
rendita di invalidità il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto
dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di
invalidità.
3 Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala
dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne verrà sospesa, ai sensi
dell’art. 336c, cpv. 2 del CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al
massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90
giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se
la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato,
questo verrà prolungato fino alla
fine del mese successivo.
4 Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un
infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta
verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
(…)
”6 Disposizioni giuridiche: a meno che il CNM non preveda
deroghe, valgono le norme giuridiche relative alla protezione contro i
licenziamenti (vedi appendice 3) e in particolare:
a) art. 336 - art. 336b CO sulle disdette abusive;
b) art. 336c e art. 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
c) art. 337c e art. 337d CO sulle conseguenze del licenziamento
ingiustificato.
Per l’art. 64 CNM
(assicurazione indennità giornaliera malattia):
" 1
Pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa
deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM
che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% dell’ultimo salario versato
secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. Con il versamento dell’indennità
giornaliera dell’assicurazione collettiva viene interamente tacitato l’obbligo
di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 324a/b
del CO.
2 Premi:
(…)
3 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni
assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base
all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari
all’80% dopo al massimo un giorno di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è
una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la
perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di
lavoro;
c) il pagamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno)
per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità
lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa
sia almeno del 50%;
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un
soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro
all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per
convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di
malattia;
g) le prestazioni ai sensi dell’art. 324a del CO quando i
lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di
malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita
dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro
90 giorni ai sensi dell’art. 71, cpv. 2 LAMal, fermo restando che il premio per
l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento
dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva
prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di
assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito
dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione
malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un
giorno al massimo.
(…)
6 Guida: valgono inoltre le disposizioni degli enti assicuratori,
elaborate di concerto con le parti contraenti, relative a «Assicurazione di
indennità giornaliera per le principali professioni edili» (vedi appendice 10).”
Va ancora evidenziato che
l’appendice 10 regola le linee direttive concernenti l’assicurazione di
indennità giornaliera di malattia per il settore dell’edilizia principale.
Per l’art. 1
(principi):
" 1
Queste linee direttive elencano le condizioni che ogni contratto
d’assicurazione deve soddisfare per essere conforme all’art. 64 del Contratto
nazionale mantello (CNM). Queste condizioni garantiscono a tutti i lavoratori
assicurati, in caso di malattia, gli stessi diritti.
2 Se questi diritti non sono garantiti da un contratto
d’assicurazione, ne risponde il datore di lavoro.
3 Contratti di assicurazione che prevedono soluzioni che
oltrepassano questo quadro sono ammissibili.”
Per l’art. 8
(estinzione dell’assicurazione):
" Il
diritto alle prestazioni si estingue:
a) con l’uscita dalla cerchia degli assicurati collettivi;
b) se il contratto viene annullato o sospeso;
c) se è stato esaurito il massimo delle prestazioni.”
L’art. 9 (passaggio
ad altri tipi di assicurazione) prevede:
" 1
L’assicurato deve essere informato sui propri diritti di passaggio ad
un’altra assicurazione individuale:
a) nell’assicurazione sociale, da parte della cassa malati per
iscritto e con menzione delle norme di legge dell’assicurazione contro le
malattie;
b) nell’assicurazione privata, da parte della compagnia
assicuratrice, per iscritto e con menzione delle condizioni generali di
assicurazione. Sono ammesse altre forme di informazione sui diritti di
passaggio durante il rapporto di lavoro (la responsabilità di questa
informazione è del datore di lavoro).
2 Nel caso di cui all’art.8, lett. a e b di queste linee
direttive, l’assicurato può passare all’assicurazione individuale
dell’organismo che gestisce l’assicurazione collettiva, senza un nuovo esame
del suo stato di salute. Il premio dell’assicurazione individuale viene
calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento della stipulazione
del contratto dell’assicurazione collettiva. I giorni di malattia indennizzati
nell’ambito del contratto collettivo vengono conteggiati nella durata del
diritto alle prestazioni dell’assicurazione individuale. L’indennità
giornaliera assicurabile con l’assicurazione individuale può corrispondere al
massimo all’ultimo salario prima del passaggio.
3 Se l’assicurato passa ad altra assicurazione collettiva
di indennità giornaliera ai sensi di questo contratto collettivo di lavoro, si
applica l’art. 9, cpv. 2 di queste linee direttive. Un’eventuale continuazione
del pagamento delle indennità giornaliere è di competenza del nuovo
assicuratore. La stessa regolamentazione vale anche per il trasferimento di un
intero gruppo di assicurati. In questo caso l’assicurato non beneficia del
diritto di passaggio di cui all’art. 9, cpv. 2.”
2.6. A proposito
del passaggio dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale, come
rammenta Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Hsg. Adrian Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra
2007, pag. 40 e seguenti, se l’assicurato lascia scadere il termine del
passaggio per negligenza o perché non è stato informato in merito, di massima
l’assicuratore non è tenuto a concedergli il passaggio nell’assicurazione
individuale. L’assicurato che ha lasciato trascorrere senza sua colpa il
termine per esercitare il diritto di passare nell’assicurazione individuale ed
ha subito un danno, può semmai inoltrare un’azione in risarcimento del danno
subito ai sensi dell’art. 97 CO contro il proprio datore di lavoro.
Tuttavia
con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 100 cpv. 2 LCA per gli
stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 10
della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione
l’assicuratore malattie, conformemente all’art. 71 cpv. 2 LAMal, è tenuto ad
avvisare della possibilità del passaggio nell’assicurazione individuale. In
caso contrario l’assicurato continua ad essere affiliato all’assicurazione
collettiva.
Hans
Rudolf Müller, op. cit., loc. cit., pag. 41, afferma a questo proposito:
" (…)
Ob jemand als arbeitslos zu qualifizieren ist,
bestimmt sich nach den Regeln der Gesetzgebung über die
Arbeitslosenversicherung; insbesondere nach Art. 10 AVIG. Danach gilt als
arbeitslos, wer sich beim Arbeitsamt seiner Wohngemeinde zur Arbeitsvermittlung
angemeldet hat. Für die Arbeitslosenversicherung beginnt die Arbeitslosigkeit,
gleichgültig ob ganze oder teilweise, erst ab dem Moment der Meldung der
Arbeitslosigkeit beim Arbeitsamt. Nur gemeldete und kontrollierte
Arbeitslosigkeit kann entschädigt werden. Ausserdem muss der Versicherte bereit
sein, sich durch das Arbeitsamt vermitteln zu lassen. Ob ein Arbeitsloser dann
auch vermittelbar ist, kann nicht er selber entscheiden – und schon gar nicht,
ohne das Arbeitsamt überhaupt kontaktiert zu haben. Es wird von gewissen
Autoren die Meinung vertreten, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass formale
Kriterium der Meldung zur Arbeitsvermittlung für die Bemessung der
Leistungspflicht eines Taggeldversicherers bestimmend sein könne. Diese Meinung
kann jedoch nicht beigepflichtet werden, denn sie steht nicht nur ganz klar im
Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers, sondern auch zum unmissverständlichen
Wortlaut des Gesetzes und der entsprechenden Verordnung. Wenn die Meldung beim
Arbeitsamt nicht voraussgesetzt würde, so könnte eine einstmals im Rahmen einer
kollektiven Krankentaggeldversicherung versicherte Person Monate oder gar Jahre
nach dem Austritt aus eben dieser Kollektivversicherung unter Hinweis auf art.
100 Abs. 2 VVG das Uebertrittsrecht in die Einzelversicherung geltend machen
mit dem Argument, sie sei arbeitsunfähig gewesen und habe angenommen, sie sei
nicht vermittelbar und habe sich deshalb nicht beim Arbeitsamt gemeldet. Auf
diese Weise würde Art. 100 Abs. 2 VVG ausgehöhlt und dem Missbrauch Tür und Tor
geöffnet. Es war nie die Absicht des Gesetzgebers, einfach jedermann und zu
jedem beliebigen Zeitpunkt im Rahmen des VVG das Uebertrittsrecht in die
Einzelversicherung zu garantieren.
(…)
Die Versicherten müssen ihr Uebertittsrecht
innerhalb von 3 Monaten nach der Erhalt der Mitteilung geltend machen. Der
Uebertritt in die Einzelversicherung erfolgt – im Unterschied zum Uebertrittsrecht
nach den Regeln des VVG – nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt des Ausscheidens
aus der Kollektivversicherung, sondern erst auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme
des Uebertrittsrechts durch die berechtigte Person.“
Gebhard Eugster,
Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG, in
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian
Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag. 77 rammenta:
"
Nach dem VVG: Mit Bezug auf Arbeitslosen gemäss
Art. 10 AVIG verweist Art. 100 Abs. 2 VVG auch auf Art. 71 Abs. 2 KVG. Den
VVG-Versicherer trifft daher bei diesen Personen die gleiche Aufklärungspflicht
und im Falle einer diesbezüglichen Pflichtversäumnis die gleichen Rechtsfolgen
wie den KVG-Versicherer. Bei anderen Personen bestand bis zum Inkraftreten des
revidierten Art. 3 VVG am 1.1.2007 (AS 2005 6245; BBl 2003 3789) keine
gesetzliche Pflicht des VVG-Versicherers, die versicherten Personen über ihr
Recht auf Uebertritt in die Einzelversicherung zu informieren. Der Versicherer
konnte eine solche Aufklärungspflicht vertraglich übernehmen, musste es aber
nicht. In der Regel hatte aufgrund der AVB der Versicherungsnehmer dieser
Informationspflicht nachzukommen. Ab 1.1.2007 ist dies gestützt auf den
revidierten Art. 3 VVG dessen gesetzliche Pflicht (mehr dazu im Beitrag von
Hans-Rudolf Müller in diesem Band und Brühlhart [FN 3], 109). Missachtet der
Versicherungsnehmer Art. 3 Abs. 3 Satz 1 VVG, kann di versicherte Person, falls
sie an der unterbliebenen Uebertrittserklärung kein Verschulden trifft, die
versäumte Handlung nach Massgabe von Art. 45 Abs. 3 VVG nachholen.
Nach der Rechtsprechung zum bisherigen Recht war
der Versicherungsnehmer gesetzlich nicht verpflichtet, die Versicherten auf das
Erlöschen des Kollektivvertrages zu informieren (Beispielweise im Falle des Vertragsuntergangs
zufolge Prämienzahlungsverzugs: BGer 5C.41/2001 3.7.2001). Diese Praxis ist mit
dem revidierten Art. 3 Abs. 2 VVG überholt.“ (sottolineatura del redattore)
Va ancora
evidenziato che con sentenza 5C.273/2001 del 4 febbraio 2002, antecedente
la modifica dell’art. 100 cpv. 2 LCA il TF, al consid. 3c, aveva affermato:
"
c) Die Auslegung erscheint auch als sachgerecht.
Bei der privaten Taggeldversicherung besteht - im Gegensatz zur
sozialversicherungsrechtlichen (Art. 71 Abs. 2 KVG) - keine gesetzliche Pflicht
des Versicherers, die versicherten Personen über ihr Recht auf Übertritt in die
Einzelversicherung zu informieren. Das Bundesgericht hat es abgelehnt, in
dieser Frage sozialversicherungsrechtliche Grundsätze auf die
Privatversicherung zu übertragen; die Lösung des Problems muss dem Gesetzgeber
vorbehalten bleiben (nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 3.
Juli 2001 i.S. K., E. 2,5C.41/2001). In der Lehre wird denn auch "de lege
ferenda" befürwortet, in der nach VVG angebotenen
Kollektiv-Krankentaggeldversicherung sollten analog den entsprechenden Normen
in der Sozialversicherung Vorschriften erlassen werden, die den Versicherten
den Übertritt in die Einzelversicherung zu angemessenen Bedingungen
garantieren, wenn sie aus der Kollektivversicherung ausscheiden (vgl. etwa
Stein, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG),
Basel 2001, N. 33 f. zu Art. 87 VVG). In Bezug auf die Aufklärungspflicht
erfüllt die Beklagte dieses Postulat - somit sachgerecht - bereits auf
freiwilliger Basis. Dass die Information der Versicherten bei einer anonymen
Kollektivversicherung Schwierigkeiten bereiten kann, ändert nichts an der
vertraglich übernommenen Verpflichtung dazu. Zur Erfüllung der
Aufklärungspflicht kann die Beklagte zwar die - nach Treu und Glauben auch zu
leistende - Mitwirkung der Klägerin verlangen, hat aber für deren allfällige
Versäumnisse einzustehen (zur gesetzlichen Pflicht: BGE 103 V 71 E. 4a S. 73).
Dergleichen hat die Beklagte indessen nicht
vorgekehrt und sich darauf beschränkt, gegenüber der Klägerin auf das
Übertrittsrecht hinzuweisen; damit ist sie nach den zutreffenden Ausführungen
des Versicherungsgerichts ihrer Aufklärungspflicht nicht nachgekommen (E. 3d S.
7 f.).“
2.7. In
concreto il 4 ottobre 2007 CV 1 ha comunicato al datore di lavoro dell’attore,
la __________, la “chiusura” del contratto dell’assicurazione collettiva
per perdita di guadagno in caso di malattia con effetto al 31 maggio 2007, dopo
aver ricevuto dalla medesima ditta l’informazione circa la sospensione della
propria attività a titolo provvisorio (cfr. doc. D ed E).
Quale conseguenza, con
l’interruzione dell’attività commerciale, il contratto è terminato (cfr. art.
8.2 CGA) e, con lo scioglimento del medesimo, la copertura assicurativa delle
persone assicurate (in particolare i dipendenti) si è estinta (cfr. art. 8.1
CGA e 8.3 ultimo paragrafo CGA, consid. 2.3).
Ne segue che l’attore
avrebbe avuto tre mesi dal 31 maggio 2007 per passare nell’assicurazione
individuale della CV 1 (cfr. polizza assicurativa e deroga all’art. 9.1 CGA,
consid. 2.3).
L’assicurato afferma di
non essere stato informato di questa possibilità.
Accertato che l’attore si
è iscritto al collocamento per la prima volta il 25 novembre 2009, e che pertanto
per il periodo precedente non può essere ritenuto disoccupato ai sensi
dell’art. 10 LADI (cfr. consid. 2.4 e 2.6), non trova applicazione l’art. 100
cpv. 2 LCA e, di riflesso, neppure l’art. 71 cpv. 2 LAMal per il quale
l’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato per scritto
in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale e se omette
questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione collettiva (cfr.
consid. 2.6).
Va per contro applicato l’art. 9.2 CGA (cfr. anche art. 3 cpv. 3 LCA che prevede obblighi
analoghi) per il quale il contraente, in concreto il datore di lavoro, è tenuto
ad informare il dipendente uscente per iscritto al più tardi l’ultimo giorno
lavorativo sul suo diritto di passaggio e sulle relative scadenze. Se il
contraente, ossia il datore di lavoro, non rispetta il suo dovere di fornire
l’informazione, egli può incorrere nell’obbligo di risarcimento (cfr. consid.
2.3).
Certo, il datore di
lavoro, conformemente a quanto prevede il contratto nazionale mantello (cfr. art.
21 cpv. 1 CNM), ha evidenziato di non aver potuto licenziare l’attore, che di
conseguenza era “sempre iscritto a ruolo”, poiché beneficiario di
prestazioni erogate per l’infortunio subito nel mese di ottobre 2006 (cfr. doc.
C). Per cui ci si potrebbe chiedere, anche in applicazione dell’art. 64 CNM, se
il datore di lavoro non avrebbe dovuto garantire una copertura assicurativa per
malattie anche dopo aver sospeso la propria attività.
Tuttavia la questione
esula dalla presente vertenza poiché il CNM trova applicazione tra datore di
lavoro e dipendente ed eventuali violazioni del CNM devono semmai essere fatte
valere davanti al Giudice competente a dirimere le controversie del diritto del
lavoro.
Del resto l’appendice 10
del CNM che regola le linee direttive concernenti l’assicurazione di indennità
giornaliera di malattia per il settore dell’edilizia principale prevede all’art.
1 cpv. 2 che se i diritti dell’art. 64 CNM non sono garantiti da un contratto
d’assicurazione, ne risponde il datore di lavoro. Per cui l’art. 9 cpv. 1 lett.
b dell’appendice 10 alla CNM per il quale nell’assicurazione privata
l’assicurato deve essere informato sui propri diritti di passaggio ad un’altra
assicurazione individuale da parte della compagnia assicuratrice non è
direttamente applicabile all’assicuratore.
Va qui evidenziato come in
DTF 127 III 318 il TF, a proposito del contratto
nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile 2000 e del diritto
del lavoratore alla conclusione di un'assicurazione collettiva che in caso di
malattia eroghi determinate indennità giornaliere ha stabilito che le pretese
dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro relative all'assicurazione
collettiva non si estinguono automaticamente con la fine del rapporto di
lavoro, bensì possono sopravvivergli (consid. 3 e 4) e che un datore di lavoro,
che non ossequia il suo obbligo di stipulare un'assicurazione collettiva con le
prestazioni promesse, è tenuto a rispondere per il danno che ne deriva al
lavoratore (consid. 5: “Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts haftet ein Arbeitgeber, der seiner Verpflichtung zum Abschluss
einer Kollektivversicherung mit den zugesicherten Leistungen nicht nachkommt,
für den Schaden, welcher dem Arbeitnehmenden daraus entsteht. Dabei handelt es
sich um eine Haftung wegen Verletzung vertraglicher Pflichten bzw. wegen
Nichterfüllung im Sinne von Art. 97 OR (124 III 126 E. 4 S. 133; 115 II 251 E.
4b S. 254; Jean-Louis Duc, Quelques aspects de la responsabilité de l’employeur
qui n’a pas assuré un collaborateur contre la maladie en violation de
l’obligation qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, S. 201 f.)“; cfr.
anche Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian
Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag. 25).
Per cui, nella misura in
cui nelle CGA non è previsto un obbligo per l’assicuratore di informare
l’interessato, non disoccupato ai sensi dell’art. 10 LADI, circa la facoltà di
passare nell’assicurazione individuale entro tre mesi dallo scioglimento del
contratto collettivo, alla convenuta non può essere rimproverata la mancata
informazione.
2.8. Resta tuttavia da esaminare
se l’attore può far valere il passaggio nell’assicurazione individuale in
applicazione dell’art. 45 cpv. 3 LCA (cfr. consid. 2.4).
L’interessato ha chiesto
il passaggio nell’assicurazione individuale con scritto dell’11 agosto 2009
(doc. I), dopo che con decisione dell’8 giugno 2009 la __________ gli ha
soppresso ogni e qualsiasi prestazione derivante dall’infortunio del 12 ottobre
2006 (doc. A) e dopo che il 29 luglio 2009 la __________ ha
confermato che la polizza assicurativa “è stata chiusa” il 31 maggio
2007 (cod. C).
Come visto (consid. 2.6),
Eugster afferma che con l’entrata in vigore del nuovo art. 3 cpv. 3 LCA il 1°
gennaio 2007, l’assicurato può chiedere il passaggio nell’assicurazione
individuale invocando l’art. 45 cpv. 3 LCA poiché il datore di lavoro ha un
obbligo di informazione circa la chiusura del contratto collettivo, ciò che non
era il caso in passato, neppure quando il contratto veniva disdetto ad esempio
perché il datore di lavoro non pagava più i premi.
A questo proposito con
sentenza 5C.41/2001 del 3 luglio 2001, il TF aveva affermato:
"
Die Klägerin macht geltend, für den Fall, dass
Art. 20 VVG hinsichtlich der Informationspflicht des Versicherers gegenüber den
versicherten Arbeitnehmern als lückenhaft betrachtet werde, sei die Lücke durch
den Richter in Anwendung von Art. 1 Abs. 3 ZGB zu schliessen. Dabei seien die
sozialversicherungsrechtlichen Informationsnormen, insbesondere die in Art. 71
Abs. 2 KVG verankerte Aufklärungspflicht, als bewährte Überlieferung sinngemäss
ins VVG zu übernehmen.
Die Vorinstanzen haben die richterliche
Lückenfüllung abgelehnt mit der Begründung, eine allfällige Lücke sei auf dem
Wege der Gesetzesrevision und nicht durch das Gericht zu füllen. Diese
Auffassung deckt sich mit der Lehre, die zwar die Problematik der Regelung von
Art. 20 Abs. 3 VVG bei der Kollektivversicherung sehr wohl erkannt,
gleichzeitig aber auch betont hat, dass die Mangelhaftigkeit dieser Regelung
durch eine Gesetzesrevision behoben werden müsse (Mau-rer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. Bern 1995, S. 298 f.).
Das direkte Forderungsrecht des Arbeitnehmers,
gegenüber der Versicherung verlangt, dass dieser die Möglichkeit erhält, seine
mit dem Forderungsrecht verbundene Rechtsstellung wahren zu können. Dies
spricht dafür, in der fehlenden Informationspflicht des Versicherers gegenüber
dem direkt Forderungsberechtigten nicht nur ein rechtspolitisches Defizit,
sondern eine teleologische Lücke i.S. planwidriger Unvollständigkeit zu
erblicken (Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, Bern 1998, S. 138/143).
Eine Art. 71 Abs. 2 KVG entsprechende Lösung, die
dem Versicherer vorschreibt, dafür zu sorgen, dass die versicherte Person
schriftlich über ihr Recht zum Übertritt von der Kollektiv- in die
Einzelversicherung aufgeklärt wird, scheitert indessen bereits daran, dass der
Versicherer bei Taggeldversicherungen nach Lohnsumme die kollektiv versicherten
Arbeitnehmer nicht namentlich kennt und diesen folglich weder die Mahnung des
Arbeitgebers mitteilen noch ihnen Offerten zum Abschluss von
Einzelversicherungsverträgen (binnen der Mahnfrist) unterbreiten kann. Ein
Anschlag am schwarzen Brett, wie er in Zusammenhang mit Art. 72 UVV genannt
wird (siehe BGE 121 V 28 E. 2b S. 33 f.), dürfte angesichts der Komplexität und
Tragweite des Mitzuteilenden nicht sachgerecht sein und auch nicht zum Ziele
führen. Angesichts der Schwierigkeiten, eine praxisgerechte Lösung zu finden,
ohne Taggeldversicherungen noch Lohnsumme überhaupt in Frage zu stellen,
verbietet sich de lege lata eine Lückenfüllung. Die Kritik der Klägerin
ist an den Gesetzgeber weiterzugeben.”
Da parte
sua C. Häberli, Sonderprobleme im Bereich des Arbeitsrechts, in
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian
Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag. 143 afferma che „Das
Bundesgericht hat entschieden, dass bei einer Versicherung nach VVG allein der
Arbeitgeber dafür verantwortlich bleibt, dies den Arbeitnehmern mitzuteilen
bzw. für allfällige Schäden haftet. Die Versicherung ist nicht verpflichtet,
die betroffenen Arbeitnehmer über den Wegfall der Versicherungsdeckung zu
informieren. Diese Informationslücke ist empfindlich, weil der Arbeitgeber
meist nicht mehr in der Lage ist, die Versicherungsleistungen zu ersetzen und
weil – so das Bundesgericht –auch ein Uebertrittsrecht in die
Einzelversicherung nicht gewährt werden muss. Angesichts der häufig sehr
gravierenden Folgen (vgl. nachstehend) erweist sich dies als eine empfindliche
Lücke im Gesetz. Sie wurde von Prof. Maurer schon vor Jahren beklagt und auch
durch die neue Informationspflicht im revidierten Art. 3 VVG nicht geschlossen.“
2.9. L’art.
3 cpv. 2 e 3 LCA secondo il progetto del Consiglio federale prevedeva:
" 2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante
in modo tale che esso possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il
contratto d’assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso
delle condizioni generali d’assicurazione e dell’informazione di cui al
capoverso 1 lettera f.
3 In caso di contratti
collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone
diverse dallo stipulante, l’assicuratore vigila affinché lo stipulante
comunichi a tali persone il contenuto essenziale, le modifiche e lo
scioglimento del contratto.”
Nel Messaggio del 9 maggio
2003 concernente la legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
(legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]) e la modifica della legge
federale sul contratto d’assicurazione (FF 2003 pag. 3233) a pag. 3296 il
Consiglio federale a proposito dell’art. 3 LCA si è così espresso:
" Art.
3 Obbligo d’informare dell’assicuratore
Il nuovo articolo 3 impegna l’assicuratore ad informare lo
stipulante, prima della conclusione del contratto, sulla propria identità e sul
contenuto essenziale del contratto.
La legge non definisce il contenuto essenziale del contratto,
tuttavia la dottrina (Willy Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed., 1967, pag. 68; Alfred Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Verlag Stämpfli & Cie AG Bern, 3a ed., 1995, pagg. 245, 274, 288) e la
giurisprudenza ritengono essenziali la prestazione in caso di insorgenza
dell’evento assicurato, la controprestazione (premio), il rischio assicurato,
gli oggetti protetti dalla copertura assicurativa e la durata del contratto
(inizio e fine).
L’informazione fornita dall’assicuratore su base volontaria va
oltre i punti essenziali del contratto da concludere. La realizzazione del
postulato dell’eurocompatibilità implica tuttavia che gli obblighi d’informare
dell’assicuratore devono attenersi alla legge. Per quanto riguarda più
precisamente l’informazione dell’assicurazione relativa ai prezzi della
prestazione dei servizi, l’evoluzione del diritto svizzero ha reso
indispensabile una normativa sull’indicazione dei prezzi; nell’ordinanza
sull’indicazione dei prezzi, il nostro Consiglio aveva rinunciato a
disciplinare il settore assicurativo, tuttavia manifesta ora la sua intenzione
di tenerne conto nell’ambito della modifica della legge sul contratto
d’assicurazione proposta nel presente messaggio.
L’articolo 3 non contiene alcun catalogo esaustivo circa le
informazioni da comunicare e delega il disciplinamento specifico del contenuto
dell’obbligo d’informare al nostro Consiglio. Andranno previste soprattutto le
informazioni concernenti il diritto applicabile, il foro, le conseguenze della
violazione degli obblighi precontrattuali o contrattuali oppure dello
scioglimento anticipato del contratto. L’assicuratore dovrà ragguagliare anche
circa i diritti di recesso e le relative conseguenze finanziarie e
concretizzare le basi di calcolo e le modalità inerenti alla partecipazione
alle eccedenze, ai valori di riscatto e ai valori di trasformazione (art. 3
cpv. 1 lett. e).
L’obbligo d’informare vige anche nell’ambito dei contratti
relativi alla previdenza professionale (art. 3 cpv. 3). In tale contesto
occorrerà in particolare adottare provvedimenti intesi a garantire che i
lavoratori assicurati siano informati in merito alle modifiche essenziali dei
contratti, segnatamente in merito alla rescissione del contratto d’assicurazione
concluso dall’istituto di previdenza in favore del personale e l’impresa di
assicurazione sulla vita, oppure in merito al suo annullamento da parte dell’impresa
di assicurazione sulla vita in seguito al ritardo dell’istituto di previdenza in
favore del personale nel pagare i premi.
Inoltre, potrebbe trattarsi di informazioni sul calcolo delle
tariffe, quando i premi possono essere modificati unilateralmente nel contratto
in corso e gli indici trattenuti nei casi di contratti a prestazioni variabili.
Le informazioni relative alla natura e all’estensione dei legami degli
intermediari con le imprese di assicurazione (cfr. art. 41 cpv. 1 del
disegno di legge sulla sorveglianza degli assicuratori) rappresentano pure
informazioni precontrattuali ai sensi della legge.
Dal punto di vista della protezione dei dati, nell’ambito delle
assicurazioni private uno dei problemi principali per gli stipulanti è
costituito dalla scarsa trasparenza del trattamento dei dati. La trasparenza,
però, può essere data unicamente se è comprensibile.
Ciò non sarebbe garantito in caso di informazione soltanto orale,
suscettibile di dar luogo ad abusi. Pertanto il disegno prevede che, prima
della conclusione del contratto, allo stipulante deve essere rilasciata una
corrispondente dichiarazione dalla quale sia desumibile in che modo vengano
trattati i suoi dati personali e che può essere inoltrata anche all’assicurato,
se non è identico allo stipulante.
Il futuro stipulante deve poter prendere conoscenza di tutte le
informazioni prescritte prima della conclusione del contratto. Di norma,
l’assicuratore consegna all’assicurato un documento corrispondente. Il disegno
non esclude tuttavia l’invio elettronico di tale documento, che il destinatario
stampa da sé conferendogli una forma fisica.
L’articolo 3 non costituisce un ostacolo alla conclusione
del contratto secondo modalità diverse da quelle finora indicate (un consenso
tra l’assicuratore e il futuro stipulante su una proposta presentata e
vincolante). Tuttavia il progetto non consente qualsiasi forma di conclusione
del contratto, ad esempio la conclusione del contratto per telefono senza un
precedente contatto tra gli interessati.”
L’art. 3 cpv. 3 LCA ha
dato adito a diverse discussioni ed è stato modificato su proposta del Consigliere
agli Stati Kuprecht, malgrado inizialmente i suoi colleghi non lo avessero
seguito. Il Consigliere agli Stati ha affermato:
"
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen meinen
Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 3 wie folgt begründe: Sowohl die Fassung
des Bundesrates wie auch diejenige der Kommission sehen vor, dass bei
Kollektivverträgen in Bezug auf die Informationspflicht gegenüber den
versicherten Personen primär der Versicherungsnehmer, also der Arbeitgeber, die
entsprechende Obliegenheit zur Informationserfüllung besitzt. Grundsätzlich ist
er bereits gemäss der subsidiären Gesetzgebung im Obligationenrecht unter
Artikel 331 Absatz 4 dazu verpflichtet. Ein zusätzlicher Hinweis im VVG wäre
also eigentlich nicht nötig. Inhaltlich bezieht sich diese Informationspflicht
auf den wesentlichen Inhalt des Vertrages sowie auf dessen allfällige
Änderungen oder die Auflösung des Kollektivvertrages.
In Anbetracht der jüngsten Diskussion, insbesondere im Bereich des BVG, und in
Anbetracht des in diesem konkreten Bereich teilweise ungenügend informierten
versicherten Personenkreises kann dieser VVG-Regelung Nachachtung verschafft
werden. Im gleichen Absatz wird dem Versicherer jedoch neu die Auflage gemacht,
dass er darauf zu achten hat, dass sein Vertragspartner - also der
Versicherungsnehmer und Arbeitgeber - diese Informationspflicht wahrnimmt und
ihr nachkommt, wenn sich ein wesentlicher Inhalt des Vertrages ändert oder
dieser gekündigt oder aufgehoben wird. Der Versicherer ist jedoch praktisch gar
nicht dazu in der Lage, weil er im Regelfall bei Kollektivverträgen die
Identität der Arbeitnehmer gar nicht kennt. Insbesondere hat er nach Beendigung
des Vertrages auch keine Möglichkeit mehr, bezüglich der Informationspflicht
auf den Versicherungsnehmer einzuwirken.
Erlauben Sie mir, dies anhand eines praktischen Beispiels darzulegen: Stellen
Sie sich vor, Sie seien Arbeitgeber und hätten vor Jahren mit einem Versicherer
einen Kollektivkrankentaggeld-Vertrag abgeschlossen und seien mit diesem
Versicherer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zufrieden. Sie entschliessen
sich, diesen Vertrag fristgerecht drei Monate vor dessen Ablauf zu kündigen. Damit
geraten Sie in die Situation, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über die Auflösung bzw. Kündigung des Vertrages orientieren müssen. Der
Versicherer hätte nun gemäss der vorliegenden Fassung die Pflicht, darauf zu
achten, dass Sie, der Versicherungsnehmer, dieser Informationspflicht auch
tatsächlich nachkommen. Er würde also damit zu einem Aufsichtsorgan und müsste
mit einer gewissen Beharrlichkeit von Ihnen verlangen, dass Sie ihm eine
entsprechende Vollzugsbestätigung zukommen lassen. Andernfalls würde er Gefahr
laufen, dass er allenfalls noch nach beendigtem Vertragsverhältnis
ersatzpflichtig würde.
Insbesondere bei einer eventuell im Ärger vonstatten gegangenen
Vertragsauflösung würde eine unmögliche Situation bestehen. Die Bürokratie
würde zudem noch mehr aufgebauscht als dies im Versicherungswesen bereits heute
der Fall ist. Es kann doch bei Auflösung eines derartigen Vertrages nicht
Aufgabe des Versicherers sein, mit Nachdruck beim ehemaligen Vertragspartner
darauf zu achten, dass dieser seine Mitarbeiter über den Entschluss der
Vertragskündigung auch tatsächlich informiert! Trotz einer vom Versicherer
unterschriebenen Erklärung, dass er seine Mitarbeiter darüber informiert hat,
gibt es keine Gewähr, dass er dies auch tatsächlich getan hat.
Aufgrund meiner täglichen Arbeit bei KMU-Kunden kann ich Ihnen versichern, dass
die vorgeschlagene Lösung mit der Informationspflicht in der Praxis völlig
unpraktikabel ist und an der Realität vorbeigeht. In Bezug auf die
Zurverfügungstellung von Unterlagen, die über den Vertragsinhalt - also über
die Deckung der versicherten Leistungen - Aufschluss geben und den versicherten
Personen abgegeben werden können, besteht kein Problem. Dies kann im
Gesetzestext verbleiben.
Ich bitte Sie, im ohnehin schon komplexen Versicherungsrecht der
Praktikabilität und somit dem Vollzug die nötige Beachtung zu schenken und die
Bürokratie einzuschränken. Wir müssen die KMU unbedingt von derartigem
administrativem Ballast befreien und sie nicht noch mehr damit belasten.
Gesetzliche Vorschriften, die lediglich in den einschlägigen Büchern und
Vertragsbedingungen stehen und nicht beachtet werden, machen keinen Sinn und
sollten tunlichst vermieden werden.
Il
Consiglio nazionale ha seguito la proposta Kuprecht. A questo proposito Kaufmann
ha affermato:
"
Es war in der Kommission unbestritten, dass die
Versicherten ein Anrecht auf Informationen haben, was die wesentlichen Inhalte
der Versicherungsverträge anbetrifft. Die Meinung der
Kommissionsmehrheit unterscheidet sich von jener der
Kommissionsminderheit in der Art und Weise, wie diese Informationen
weitergegeben werden sollen. Das Problem besteht darin, dass die Versicherungen
bei Kollektivverträgen nicht Kenntnis der Daten und Adressen aller Versicherten
haben. Das würde die praktische Umsetzung erschweren. Wir kamen zum Schluss,
dass es genügt, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer, der die
Versicherten betreut, informiert und dieser dann die einzelnen Versicherten
weiterinformiert und ihnen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen muss.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, hier die
Variante, wie sie die Mehrheit beschlossen hat, zu akzeptieren.“
Il
Consiglio degli Stati ha accettato la proposta del Consiglio nazionale. Il
Consigliere agli Stati David si è così espresso:
"
Es geht hier um die Informationspflichten des
Versicherers. Umstritten war in den Räten der Umfang dieser Informationspflicht
bei Kollektivverträgen, d. h. dann, wenn ein Unternehmen Versicherungsnehmer
ist und die Arbeitnehmer Versicherte sind. Wie spielt also die
Informationspflicht bis zum Arbeitnehmer? Wir hatten den Satz eingefügt:
"Der Versicherer achtet darauf, dass der Versicherungsnehmer diese
Informationspflicht wahrnimmt." Wir haben hier in einem gewissen Umfang
den Versicherer, also das Versicherungsunternehmen, in die Pflicht genommen.
Der Nationalrat hat diesen Satz gestrichen. Wir schliessen uns jetzt dieser
Lösung an. Es wurde uns klar gemacht, dass das administrativ sehr schwierig
umzusetzen sei, was im ersten Durchgang in unserem Rat beschlossen wurde. Es
bedeutet auch - darüber muss man sich im Klaren sein -, dass jetzt nach der
beschlossenen Regelung die Verantwortung für die Information der Arbeitnehmer
nun alleine beim Arbeitgeber liegt. Die Versicherung hat allerdings dem
Versicherungsnehmer die zur Informationen erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen, und das ist gut so."
Ne
segue che, come afferma Eugster, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007,
dell’art. 3 cpv. 3 LCA, spetta per legge al datore di lavoro informare il
proprio dipendente anche in caso di scioglimento del contratto assicurativo. In
concreto può rimanere aperta la questione di sapere se questa norma si applica
anche ai contratti già conclusi precedentemente. Infatti nel caso di specie
l’obbligo di informazione del datore di lavoro deriva comunque dall’art. 9.2
CGA (cfr. anche consid. 2.7).
Dagli atti non emerge se
l’assicurato è stato informato circa la fine del contratto assicurativo. Dallo
scritto del 29 luglio 2009 dell’allora datore di lavoro risulta solo che
l’interessato non è stato licenziato ed è sempre stato “iscritto a ruolo”
(doc. C).
Tuttavia, il lungo tempo
trascorso tra la sospensione dell’attività della ditta per la quale lavorava
(31 maggio 2007) e la richiesta di passaggio nell’assicurazione individuale (11
agosto 2009), il fatto che i suoi ex colleghi siano stati trasferiti in parte
in una nuova società già nel corso del 2007 (doc. D) e la circostanza che la __________
era in procedura di fallimento (la società è stata sciolta in seguito a
fallimento pronunciato il __________ e pubblicato nel FUSC dell’__________,
cfr. sito internet del Registro di commercio dei __________), non permettono di
concludere che l’attore abbia omesso di chiedere il passaggio
nell’assicurazione individuale senza colpa ai sensi dell’art. 45 cpv. 3 LCA.
Visto quanto successo ed
il lungo lasso di tempo trascorso sarebbe infatti spettato all’assicurato
informarsi circa i suoi diritti nell’ambito dell’assicurazione malattia. Del
resto, per far valere il proprio diritto, bastava scrivere una lettera all’assicuratore.
Non va dimenticato che quando
l’impedimento viene meno, l’assicurato deve agire immediatamente, poiché l’art.
45 cpv. 3 LCA non lo mette al beneficio di un nuovo termine (cfr. O. Carré, Loi
fédérale sur le contrat d’assurance, Losanna, 2000, pag. 318 ad art. 45) ed è
già stato giudicato che un lasso di tempo di due mesi dalla fine
dell’impedimento per avviare un’azione giudiziaria è un termine troppo lungo (cfr.
Fatti
O. Carré, op. cit., pag. 318 ad art. 45). E’ per contro stato ritenuto
tempestivo l’avviso del sinistro notificato da una vedova il giorno dopo il
ritorno dal funerale e che ha avuto conoscenza solo al momento della sepoltura
del marito, da cui era separata, della presenza di un contratto assicurativo
che le dava diritto a prestazioni in caso di incidente (cfr. O. Carré, op. cit.,
pag. 318 ad art. 45).
In queste condizioni il
rifiuto dell’assicuratore di concedere il passaggio nell’assicurazione
individuale appare corretto.
2.10. Va abbondanzialmente ancora
evidenziato quanto segue.
Innanzitutto, come rileva
la convenuta, da una parte il passaggio nell’assicurazione individuale, se per
ipotesi di lavoro fosse stato concesso, avrebbe dovuto essere fatto risalire al
1° giugno 2007 (ossia dall’esclusione della cerchia degli assicurati), con
conseguente assunzione del premio da parte dell’assicurato, e non solo dal 9
giugno 2009 (cfr. Müller, op cit., pag. 40:”Die Aufnahme in die
Einzelversicherung erfolgt – im Unterschied zur Regelung gemäss KVG –
rückwirkend auf den Zeitpunkt des Erlöschens des Versicherungsschutzes durch
die Kollektivversicherung”), e d’altra parte, pur non
essendo oggetto della petizione (che è solo il passaggio nell’assicurazione
individuale), un eventuale diritto ad indennità
giornaliere potrebbe gia essere prescritto (cfr. art. 46 LCA e DTF 127 III
268).
Non va comunque
dimenticato che se l’evento sorge durante il periodo di
copertura assicurativa collettiva d’indennità giornaliera, l’assicuratore deve
versare le prestazioni pattuite fino al loro esaurimento, fintanto che sono
Considerandi
giustificate in virtù delle clausole contrattuali. La copertura di un contratto
assicurativo LCA è in effetti delimitata unicamente dalla durata delle
prestazioni convenute e non dalla fine delle relazioni contrattuali (MEUWLY, La
durée de la couverture d’assurance privée, tesi, Friburgo 1994, pag. 185).
Pertanto, in assenza di clausole convenzionali
che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di
copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle
prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di fare parte
della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare valere il diritto
alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo
l’estinzione del rapporto d’assicurazione (MAURER, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3a ed., 1995, pag. 240; DTF 127 III 106).
In DTF
127.
III 106 il TF ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva
di indennità giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non
dipende dall’affiliazione, contrariamente all’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera prevista dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in
assenza di clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni
al di là del periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà
diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di
far parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il
diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento
prodottesi dopo l’estinzione del rapporto di assicurazione (consid. 3).
2.11
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, la petizione va respinta.
In
concreto non è chiesta la condanna ad una somma di denaro determinata, ma
unicamente il passaggio dall’assicurazione collettiva all’assicurazione
individuale. Per cui il valore di causa non è determinabile.
In virtù
della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza (FINMA) una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione (art. 49 cpv.
2.
LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza la presente
sentenza senza i nominativi delle parti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione
ed a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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