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Decisione

36.2009.172

Passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale in ambito LCA. Spetta al datore di lavoro o all'assicuratore informare la persona assicurata del diritto di passare nell'assicuraz

19 maggio 2010Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

O. Carré, op. cit., pag. 318 ad art. 45). E’ per contro stato ritenuto

tempestivo l’avviso del sinistro notificato da una vedova il giorno dopo il

ritorno dal funerale e che ha avuto conoscenza solo al momento della sepoltura

del marito, da cui era separata, della presenza di un contratto assicurativo

che le dava diritto a prestazioni in caso di incidente (cfr. O. Carré, op. cit.,

pag. 318 ad art. 45).

In queste condizioni il

rifiuto dell’assicuratore di concedere il passaggio nell’assicurazione

individuale appare corretto.

2.10. Va abbondanzialmente ancora

evidenziato quanto segue.

Innanzitutto, come rileva

la convenuta, da una parte il passaggio nell’assicurazione individuale, se per

ipotesi di lavoro fosse stato concesso, avrebbe dovuto essere fatto risalire al

1° giugno 2007 (ossia dall’esclusione della cerchia degli assicurati), con

conseguente assunzione del premio da parte dell’assicurato, e non solo dal 9

giugno 2009 (cfr. Müller, op cit., pag. 40:”Die Aufnahme in die

Einzelversicherung erfolgt – im Unterschied zur Regelung gemäss KVG –

rückwirkend auf den Zeitpunkt des Erlöschens des Versicherungsschutzes durch

die Kollektivversicherung”), e d’altra parte, pur non

essendo oggetto della petizione (che è solo il passaggio nell’assicurazione

individuale), un eventuale diritto ad indennità

giornaliere potrebbe gia essere prescritto (cfr. art. 46 LCA e DTF 127 III

268).

Non va comunque

dimenticato che se l’evento sorge durante il periodo di

copertura assicurativa collettiva d’indennità giornaliera, l’assicuratore deve

versare le prestazioni pattuite fino al loro esaurimento, fintanto che sono

Considerandi

giustificate in virtù delle clausole contrattuali. La copertura di un contratto

assicurativo LCA è in effetti delimitata unicamente dalla durata delle

prestazioni convenute e non dalla fine delle relazioni contrattuali (MEUWLY, La

durée de la couverture d’assurance privée, tesi, Friburgo 1994, pag. 185).

Pertanto, in assenza di clausole convenzionali

che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di

copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle

prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di fare parte

della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare valere il diritto

alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo

l’estinzione del rapporto d’assicurazione (MAURER, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3a ed., 1995, pag. 240; DTF 127 III 106).

In DTF

127.

III 106 il TF ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva

di indennità giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non

dipende dall’affiliazione, contrariamente all’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera prevista dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in

assenza di clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni

al di là del periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà

diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di

far parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il

diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento

prodottesi dopo l’estinzione del rapporto di assicurazione (consid. 3).

2.11

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, la petizione va respinta.

In

concreto non è chiesta la condanna ad una somma di denaro determinata, ma

unicamente il passaggio dall’assicurazione collettiva all’assicurazione

individuale. Per cui il valore di causa non è determinabile.

In virtù

della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza (FINMA) una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione (art. 49 cpv.

2.

LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza la presente

sentenza senza i nominativi delle parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione

ed a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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