36.2009.176
Ricorso incompleto ed incomprensibile. Decreto di completazione. Nuovo scritto del ricorrente incompleto, non conforme a procedura ed incomprensibile. Irricevibile
30 ottobre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.176
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, TCA
Titolo:
Ricorso incompleto ed incomprensibile. Decreto di completazione. Nuovo scritto del ricorrente incompleto, non conforme a procedura ed incomprensibile. Irricevibile
CONTENUTO DEL RICORSO
IRRICEVIBILITÀ
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.176
IR/lb
Lugano
30 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2009
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
Ÿ con
scritto 15 ottobre 2009 RI 1 e __________ si sono rivolti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni lamentando imprecisata mancanza di efficacia dei
collaboratori di CO 1 ed indicando mancanza di chiarezza da parte
dell'assicuratore;
Ÿ nel
medesimo atto gli esponenti segnalano sorpresa per il ritorno di importi in denaro
con parallela richiesta di versamenti da parte di CO 1;
Ÿ che
con gli atti prodotti è stato presentato un PE __________ del 25.09.2009 emesso
dall'UE __________ per pretese partecipazioni e spese di richiamo;
Ÿ che,
sempre annessa allo scritto 15 ottobre 2009, i signori __________ hanno prodotto
una serie di conteggi emessi dall'assicuratore;
Ÿ che
alla luce dell'assenza di chiarezza dell'esposto il giudice delegato ne ha
ordinato la completazione rilevando come il caso "apparentemente costituisce
un ricorso per denegata giustizia" senza adempiere i requisiti minimi
previsti dalla procedura applicabile;
Ÿ che i
signori __________ sono stati avvisati che in caso di inadempienza il Tribunale
non sarebbe entrato nel merito dell'esposto ed avrebbe dichiarato irricevibile
l'impugnativa;
Ÿ che
il 20 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto l'intervento del Tribunale cantonale delle
assicurazioni nei confronti della CO 1 siccome:
"
(...)
Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto dei chiami di pagamento che ancora
oggi non sappiamo il perché con le relative spese naturalmente. Abbiamo spedito
questi richiami all'ufficio assistenziale di __________ e hanno notato che mancava
qualcosa nelle fatture ,la dicitura o il perché dovevamo pagare. L'USSI ci
rimanda tutto indietro dicendo che necessitano per il pagamento i conteggi
originali(vedi lettera datata 5 Maggio 09),prima mandiamo un e-mail alla
Signora __________ e intanto rimandiamo indietro alla cassa fatture (non
complete)più la lettera dell'USSI, con anche telefonate. Vogliamo ricordare che
ancora eravamo a Maggio quindi le richieste delle fatture erano anticipate alle
raccomandate,non abbiamo mai avuto risposte in merito. Intanto però anche la
cassa malati ci ristornava soldi indietro per quote pagate di troppo, abbiamo
anche pensato che la situazione (10 luglio 09-vedi estratto bancario) si era
messo a posto visto i rimborsi. Effettivamente quale persona va a pensare che dopo
varie telefonate,dopo tanti e-mail,dopo i soldi ristornati, in Settembre 2009
inviavano un precetto esecutivo?Se notate bene le ultime lettere che ci hanno
mandato si contraddicono col precetto esecutivo (la somma da pagare) non sono
in chiaro con loro stessi (...)" (doc. III)
Ÿ che
non è stata chiesta una risposta di causa a CO 1 cui l'atto di ricorso è comunque
stato trasmesso;
Ÿ che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
Ÿ che
il ricorso, come pure l'emendamento 15 ottobre 2009, non adempiono i requisiti
minimi imposti dalla procedura. E' unicamente comprensibile che l'assicuratore
è CO 1, che i ricorrenti sono in difficoltà finanziarie e fanno capo agli aiuti
dell'USSI, che CO 1 ha allestito una serie di conteggi (doc. A18-A44) sia riferiti
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie sia a prestazioni
complementari.
Per
tutti i conteggi si tratta di sollecitatorie a parte i conteggi doc. A37, A40 e
A41;
Ÿ che i
ricorrenti hanno prodotto copie di vari messaggi trasmessi per posta elettronica
dai quali appaiono cortesi scambi di richieste di informazioni e risposte date dalla collaboratrice di CO 1 agli assicurati;
Ÿ che
gli scambi di corrispondenza elettronica sono recenti;
Ÿ che
il ricorso, nella sua versione emendata, non rispecchia i requisiti minimi
imposti dall'art. 3 LPr. TCA. Non vi è una concisa esposizione dei fatti,
compiute motivazioni e chiare conclusioni.
In
concreto si tratta unicamente di una serie di generiche lamentele;
Ÿ che
non è messo in evidenza un ingiustificato ritardo di CO 1 a mano di documenti
ma è solo genericamente invocata confusione da parte dell'assicuratore;
Ÿ che
Fatti
il ricorso va dichiarato irricevibile e la procedura stralciata dai ruoli. Quand'anche
fosse stato ricevibile il gravame, sia per le scarne argomentazioni addotte che
per i documenti prodotti non sarebbe stato accolto non essendo dimostrata una denegata
giustizia;
Ÿ che
gli atti, tutti i conteggi, solleciti e PE in particolare prodotti in originale
sono stati ritornati ai signori __________ (il TCA ne trattiene copia);
Considerandi
Ÿ che i
signori __________, qualora non condividessero conteggi allestiti da CO 1,
potranno chiedere all'assicuratore spiegazioni e, semmai, postulare
l'emanazione di una decisione formale impugnabile;
Ÿ che,
alla luce della difficile situazione dei signori __________, CO 1 è comunque
invitata a volere verificare il loro caso in tempi brevi e nei modi più chiari
affinchè sia possibile ai ricorrenti, laddove ne ricorressero gli estremi, di
far capo alle prestazioni dell'USSI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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