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Decisione

36.2009.179

Frontaliere affiliato a CM svizzera. Decisione emessa su reclamo dall'UAM. Domanda di revisione. Respinta. Ricorso respinto

11 gennaio 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 1976, domiciliato a __________, ingegnere, al beneficio di un permesso G dal

2004, lavoratore frontaliero, coniugato con __________ (1981) si è visto

notificare una decisione formale dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia

datata 19 gennaio 2009 con cui gli è stato imposto, in uno con la moglie, di

assicurarsi presso l’assicuratore malattie Visana. Con reclamo 19 febbraio 2009

RI 1 si è opposto alla decisione formale dell’amministrazione contestandone i

presupposti. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha quindi emanato, il

successivo 16 marzo 2009, una decisione su reclamo con cui ha confermato il suo

provvedimento precedente.

B. La

decisione emanata su reclamo il 16 marzo 2009 non è stata ulteriormente contestata

da parte di RI 1 ed è conseguentemente cresciuta in giudicato. Il successivo 27

luglio 2009, con il patrocinio della fiduciaria che ancora lo rappresenta, RI 1

ha chiesto la revisione della decisione emessa su reclamo dall’amministrazione

cantonale. A fondamento della sua richiesta RI 1 evidenzia come il modulo

trasmesso per l’esercizio del diritto d’opzione in favore del suo regime

sanitario nazionale sarebbe stato spedito all’amministrazione cantonale da

parte del datore di lavoro __________, oggi in fallimento, il 10 novembre 2004.

Dal 2 maggio 2006 il qui ricorrente è attivo presso __________, succursale di __________.

Nella sua istanza di revisione RI 1 insiste indicando l’esercizio effettivo del

diritto d’opzione, non concretizzatosi per motivi indipendenti dalla sua

volontà.

C. Con

decisione dell’8 ottobre 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rilevato

l’assoluta assenza di nova nell’istanza di revisione e l’ha respinta.

D. Il

successivo 27 ottobre 2009 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni contestando il provvedimento amministrativo riprendendo la

motivazione dell’istanza di revisione, segnalando l’assenza di obbligo di una

trasmissione per scritto raccomandato del formulario contenente l’opzione, e

rilevando l’adempimento delle condizioni per beneficiare del proprio sistema

sanitario nazionale in luogo di quello, più oneroso, elvetico.

E. In

data 29 ottobre 2009 il giudice delegato si è rivolto al rappresentante del

ricorrente segnalando le incongruenze, l’incompletezza e le lacune dell’esposto

concedendo termine di 15 giorni per porvi rimedio (doc. II). Con scritto del 9

novembre 2009 il patrocinatore ha completato l’esposto poi trasmesso all’amministrazione

cantonale per la risposta di causa. Con atto del 27 novembre 2009 l’UAM ha

proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti che, laddove necessario,

saranno ripresi in corso di motivazione. Il ricorrente ha avuto la possibilità

di ulteriormente esprimersi in merito rinunciando a tale suo diritto (doc. VII

scritto 9 dicembre 2009).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel

merito

Considerandi

2.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve stabilire se, correttamente,

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto inesistenti gli estremi per

riconsiderare la decisione amministrativa, resa su reclamo il 16 marzo 2009,

concernente il ricorrente e la moglie, ed avente per oggetto l’obbligo

assicurativo in Svizzera, stante intempestivo esercizio del diritto d’opzione

previsto dagli Accordi bilaterali CH/CE grazie al quale i frontalieri possono

scegliere il sistema sanitario del loro paese e non quello del paese in cui

sono attivi professionalmente (normalmente applicabile in virtù del principio

lex loci labori).

3.

Il

tema dell’obbligo assicurativo in Svizzera da parte di frontalieri che non

hanno esercitato il diritto d’opzione o lo hanno fatto tardivamente, è stato

oggetto di una serie di sentenze a partire dal 9 novembre scorso (prima tra

tutte ed emessa dal TCA nella sua composizione completa la sentenza in re S.,

inc. 36.2009.18 sul tema specifico si vedano anche le decisioni 36.2009.86 in

re C., 36.2009.51 in re V. e 36.2009.78 in re P., tutte del 05.01.2010). Come

noto l’Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia - vigila sull’assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, ciò anche

con riferimento alle norme che discendono dall’Accordo CH/CE sulla libera

circolazione delle persone e dall’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell’AELS (art. 1 Reg.LCAMal del 16 novembre 2007).

Nell’ambito

della sua attività l’unità amministrativa è abilitata ad emettere decisioni

formali. Per ciò fare, come rammenta l’art. 76 LCAMal, applica la Legge di

procedura per le cause amministrative. Contro le decisioni emesse in virtù

della legge cantonale d’applicazione della LAMal all’assicurato rispettivamente

alla persona colpita è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che ha

emesso il provvedimento, e ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione (art. 76 cpv.

2.

LCAMal). Il TCA, adito dalla parte interessata e toccata dalla decisione

emessa su reclamo, applica la LPRTCA vigente dal 1 ottobre 2008. Per quanto non

stabilito dalla stessa, valgono le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che

regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di

procedura per le cause amministrative.

4.

Per

quanto attiene il tema qui in discussione, ossia la revisione della decisione

16.

marzo 2009 dell’UAM, l’unità amministrativa ha applicato la LPAmm in virtù

della quale, contro le decisioni amministrative, è possibile domandare la

revisione (art. 35) tra l’altro:

(…)

b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti

rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra

di loro contraddittorie;

(…)

d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a

conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva

potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.

Secondo l'art. 35

lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità

non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti.

Questo motivo di revisione è dato quando l'autorità, per svista, ossia per

disattenzione involontaria, ha omesso di considerare fatti suscettibili di

modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la revisione non è data per

eliminare un presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi. Un

errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (error in

iudicando) è censurabile soltanto con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT

1980.

n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

ad art. 35 PAmm n. 2 a). Dal canto suo l’art. 35 lett. d LPAmm prevede la

revisione in caso di conoscenza di fatti nuovi rilevanti o scoperta di nuove

prove, decisive, che l’interessato non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella

procedura precedente (su questo tema si veda la sentenza TRAM 24 luglio 2009

inc. 52.2009.289). La LPAmm prevede (art. 36) un breve termine per l’inoltro

della domanda di revisione, infatti entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione

della decisione oggetto di revisione, deve essere proposto il riesame per la

svista o la disattenzione involontaria, lo stesso termine vale anche per i

nova. Entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione la domanda va

sottoposta all’autorità che ha giudicato.

Dal

canto suo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA prevede che le decisioni devono essere

sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova

oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Analogamente l'art. 24 LPRTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova o se un crimine o un delitto ha influito sul

giudizio. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPRTCA la domanda di revisione, con

l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il

termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le

circostanze nuove previste dall'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda

di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione

della sentenza. L'art. 25 cpv. 2 LPRTCA stabilisce forma e procedura.

Come indicato in concreto l’UAM doveva applicare la LPAmm, ai suoi

art. 35 e 36, e questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve verificare

se l’amministrazione ha applicato correttamente dette norme escludendone

l’applicazione.

5.

Va

qui rammentato, con riferimento alle qui richiamabili dottrina e giurisprudenza

federali e cantonali in materia di applicazione dell’art. 61 cpv.1 litt i LPGA,

come un fatto sia da considerarsi nuovo se esisteva già al

momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza

del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne

discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato

l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora

invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto

deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie

posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio

diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317

consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi

mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado

di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,

ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo

caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata

dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche

STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non

era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con

riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché

non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi

dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole

di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece

considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2.

pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision

und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor

Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea

e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale

a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base

della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato

dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice

fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare

la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del

richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205)."

In

un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di

revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la

prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non

serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli

stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo

diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205).

4.

4.1

Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia

della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a

dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale

tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995

(soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del

precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2

Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente

affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano

contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti

giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un

rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non

era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il

perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che vi era un nesso

di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente

tra questi dolori e i successivi interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che

la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale

F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di

chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano

permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al

plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare

ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa

regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000,

presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3

Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.

B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si

tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto

la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben

nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)

esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente

precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro

("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente

procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.

6.

).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca,

scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.

S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi

infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente

spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una

spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla

lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa

tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata

fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro

configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo

insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente

("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."

Infine,

in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato

che:

" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen

werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren

hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht

bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es

genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt

anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche

die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die

Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im

Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere

Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht

schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen

möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die

unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen

nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2,

293.

Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

La revisione è un

metodo straordinario d’impugnazione, non devolutivo e, se non deciso

specificatamente dal Presidente dell’autorità adita, non ha effetto sospensivo

(Marco Borghi/Guido Corti:

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36). Per bypassare la

certezza del diritto data dalla crescita in giudicato della decisione

rispettivamente della sentenza amministrativa occorrono seri motivi, “veri nova”

(come ricordano Borghi e Corti, op. cit. loc. cit.). Per quanto attiene agli

specifici motivi di revisione previsti dalla LPAmm la giurisprudenza cantonale,

sempre evocata nel Compendio di Borghi e Corti (op. cit. loc. cit.), ha

precisato le condizioni di applicazione dei motivi previsti alle lett. b e d

dell'art. 35. Per quanto attiene all'art. 35 lett. b va evidenziato come con il

termine "fatti” siano da intendere le “circostanze che concorrono a

determinare la fattispecie. Per giustificare una revisione, i fatti devono

inoltre risultare dagli atti ed emergere quindi dal complesso dell'incarto. Non

tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La

revisione è data soltanto se l'autorità ha omesso di considerare fatti rilevanti

per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle

quali è pervenuta: è in sostanza una forma di violazione del diritto di essere

sentito (cfr. DTF 100 Ia 34; RDAT 1984 n. 20). Il

mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione

involontaria (RDAT II-1995 n. 17”).(Borghi/Corti,

op. cit., loc. cit.).

Come indicato in

precedenza scopo della revisione non è quello di togliere un “presunto errore

di diritto o per imporre una diversa tesi o costruzione giuridica (M. Borghi, GAT n. 394; RDAT II-1991 n. 17 e 1982 n. 35); un errore

derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (errore in iudicando)

è censurabile solo con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT 1980 n. 22)” (Borghi/Corti,

op. cit., loc. cit.). Il rimedio della revisione non è poi ammissibile quando

il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione

e quindi seguendo le ordinarie vie ricorsali processuali.

Per quanto attiene

invece il motivo di revisione previsto con la lett. d dell'art. 35 sono nuovi

unicamente i fatti già verificatisi in pendenza di procedura e quindi quando ancora

potevano essere indicati nella fase processuale precedente, fatti non addotti

siccome “la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non

ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (R. Forni, pag. 98 seg.;

Rhinow/Koller/Kiss-Peter, n. 1132; Kölz/Häner, pag. 189 n. 321 seg.; RDAT II-1995 n. 17, I-1992 n. 16)”

(Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.).

Come visto, per quanto

attiene alla scoperta di nuove prove queste debbono avere attinenza ad un fatto

sostanziale ed esistente momento del precedente giudizio, fatto che non si era

potuto dimostrare. Come rammentano Borghi e Corti (op. cit., loc. cit.): “La

soluzione contraria recherebbe pregiudizio eccessivo alla certezza del diritto

(DTF 86 II 386 consid. 1). In particolare, un parere peritale divergente non è

una nuova prova e non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; R.

Forni, pag. 102 seg.; sentenza 5 agosto 1996 del Tribunale amministrativo in re

T., inedita).”

6.

Nell’evenienza

concreta l’istante ha rinunciato ad inoltrare ricorso al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni contro la decisione emessa su reclamo da parte dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia, i motivi di questa rinuncia non sono noti, non

debbono essere qui acclarati e non sono sindacabili da questo giudice in questa

sede. L'esame deve vertere unicamente sull’esistenza o meno dei motivi di

revisione esplicitati nelle considerazioni che precedono. Ora in sede di

ricorso il rappresentante di RI 1, e della moglie __________, non ha segnalato

alcun fatto nuovo, ossia nessuna circostanza che già non fosse conosciuta

dall’autorità adita e che non sia stata opportunamente valutata dalla stessa.

Il semplice conferimento del mandato successivamente all’emanazione della

decisione su reclamo da parte dell’UAM alla fiduciaria non è sufficiente motivo

di revisione ovviamente. Da un lato RI 1, che dispone di una formazione

superiore, poteva gestire gli atti ulteriori sia autonomamente (le formalità

dinanzi al TCA sono infatti semplici e la procedura retta dal principio

inquisitorio), rispettivamente poteva conferire mandato a terzi, come poi ha fatto,

in tempo utile. Ribadire in sede di istanza di revisione e di ricorso a questo

TCA che il signor RI 1 ha comunque tempestivamente esercitato il diritto

d’opzione (a tal proposito si vedano le sentenze di questo TCA più sopra

citate) non è indicativo di nova o del fatto che la prima autorità non abbia

considerato fatti rilevanti esistenti già al momento del suo giudizio. Proprio

questi aspetti sono stati oggetto di analisi (l’UAM ha rilevato come il termine

iniziale per l’esercizio del diritto d’opzione del qui ricorrente sia decorso

infruttuoso, con il rilievo implicito che nessun formulario per il diritto

d’opzione è tempestivamente pervenuto) e sono stati valutati.

Neppure

il complemento 11 novembre 2009 inoltrato dal fiduciario offre elementi sufficienti,

le circostanze fattuali indicate in quella sede da un lato non costituiscono

nova e dall’altro neppure fatti rilevanti che la prima autorità di giudizio

abbia omesso di considerare. Il fatto che il primo datore di lavoro di RI 1, la

__________, sia fallito 5 mesi prima della decisione emessa su reclamo e che

una ricerca di prove non sia stata possibile non sono indubbiamente elementi

sufficienti. Il signor RI 1 doveva, potendolo fare, impugnare la decisione 16

marzo 2009 indicando i fatti rilevanti che poi il Tribunale avrebbe accertato.

La sua istanza di revisione è stata correttamente respinta dall’UAM in assenza

dei presupposti di legge, assenza che va ribadita qui. Nessun elemento di fatto

nuovo o nuova prova come esplicitato nelle considerazioni di diritto è stato

adeguatamente invocato, d'altro canto nessun fatto contenuto nell’incarto e che

l’autorità amministrativa non abbia valutato pur essendo rilevante, è stato

indicato. Tutti i fatti significativi e tutte le argomentazioni del reclamo

sono state adeguatamente esaminati. La decisione dell’amministrazione si palesa

quindi corretta ed il ricorso va respinto. Si prescinde, eccezionalmente, dal

carico di tassa di giustizia e spese ma il ricorrente è avvertito che il

gravame sottoposto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era ai limiti

della temerarietà.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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