36.2009.179
Frontaliere affiliato a CM svizzera. Decisione emessa su reclamo dall'UAM. Domanda di revisione. Respinta. Ricorso respinto
11 gennaio 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.179
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, TCA
Titolo:
Frontaliere affiliato a CM svizzera. Decisione emessa su reclamo dall'UAM. Domanda di revisione. Respinta. Ricorso respinto
DECISIONE SU RECLAMO
FRONTALIERI
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
REVISIONE
art. 76 LCAMAL
art. 35 LPAMM
art. 36 LPAMM
art. 61 cpv. 1 let. i LPGA
art. 24 LPTCA
art. 25 LPTCA
art. 1 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.179
IR/lb
Lugano
11 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sull'istanza del 27 ottobre 2009,
completata il successivo 9 novembre 2009 formulata da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro la decisione emanata l'8 ottobre
2009 da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione obbligatoria
contro le malattie (obbligo d'assicurazione)
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 1976, domiciliato a __________, ingegnere, al beneficio di un permesso G dal
2004, lavoratore frontaliero, coniugato con __________ (1981) si è visto
notificare una decisione formale dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
datata 19 gennaio 2009 con cui gli è stato imposto, in uno con la moglie, di
assicurarsi presso l’assicuratore malattie Visana. Con reclamo 19 febbraio 2009
RI 1 si è opposto alla decisione formale dell’amministrazione contestandone i
presupposti. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha quindi emanato, il
successivo 16 marzo 2009, una decisione su reclamo con cui ha confermato il suo
provvedimento precedente.
B. La
decisione emanata su reclamo il 16 marzo 2009 non è stata ulteriormente contestata
da parte di RI 1 ed è conseguentemente cresciuta in giudicato. Il successivo 27
luglio 2009, con il patrocinio della fiduciaria che ancora lo rappresenta, RI 1
ha chiesto la revisione della decisione emessa su reclamo dall’amministrazione
cantonale. A fondamento della sua richiesta RI 1 evidenzia come il modulo
trasmesso per l’esercizio del diritto d’opzione in favore del suo regime
sanitario nazionale sarebbe stato spedito all’amministrazione cantonale da
parte del datore di lavoro __________, oggi in fallimento, il 10 novembre 2004.
Dal 2 maggio 2006 il qui ricorrente è attivo presso __________, succursale di __________.
Nella sua istanza di revisione RI 1 insiste indicando l’esercizio effettivo del
diritto d’opzione, non concretizzatosi per motivi indipendenti dalla sua
volontà.
C. Con
decisione dell’8 ottobre 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rilevato
l’assoluta assenza di nova nell’istanza di revisione e l’ha respinta.
D. Il
successivo 27 ottobre 2009 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni contestando il provvedimento amministrativo riprendendo la
motivazione dell’istanza di revisione, segnalando l’assenza di obbligo di una
trasmissione per scritto raccomandato del formulario contenente l’opzione, e
rilevando l’adempimento delle condizioni per beneficiare del proprio sistema
sanitario nazionale in luogo di quello, più oneroso, elvetico.
E. In
data 29 ottobre 2009 il giudice delegato si è rivolto al rappresentante del
ricorrente segnalando le incongruenze, l’incompletezza e le lacune dell’esposto
concedendo termine di 15 giorni per porvi rimedio (doc. II). Con scritto del 9
novembre 2009 il patrocinatore ha completato l’esposto poi trasmesso all’amministrazione
cantonale per la risposta di causa. Con atto del 27 novembre 2009 l’UAM ha
proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti che, laddove necessario,
saranno ripresi in corso di motivazione. Il ricorrente ha avuto la possibilità
di ulteriormente esprimersi in merito rinunciando a tale suo diritto (doc. VII
scritto 9 dicembre 2009).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
Considerandi
2.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve stabilire se, correttamente,
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto inesistenti gli estremi per
riconsiderare la decisione amministrativa, resa su reclamo il 16 marzo 2009,
concernente il ricorrente e la moglie, ed avente per oggetto l’obbligo
assicurativo in Svizzera, stante intempestivo esercizio del diritto d’opzione
previsto dagli Accordi bilaterali CH/CE grazie al quale i frontalieri possono
scegliere il sistema sanitario del loro paese e non quello del paese in cui
sono attivi professionalmente (normalmente applicabile in virtù del principio
lex loci labori).
3.
Il
tema dell’obbligo assicurativo in Svizzera da parte di frontalieri che non
hanno esercitato il diritto d’opzione o lo hanno fatto tardivamente, è stato
oggetto di una serie di sentenze a partire dal 9 novembre scorso (prima tra
tutte ed emessa dal TCA nella sua composizione completa la sentenza in re S.,
inc. 36.2009.18 sul tema specifico si vedano anche le decisioni 36.2009.86 in
re C., 36.2009.51 in re V. e 36.2009.78 in re P., tutte del 05.01.2010). Come
noto l’Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia - vigila sull’assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, ciò anche
con riferimento alle norme che discendono dall’Accordo CH/CE sulla libera
circolazione delle persone e dall’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS (art. 1 Reg.LCAMal del 16 novembre 2007).
Nell’ambito
della sua attività l’unità amministrativa è abilitata ad emettere decisioni
formali. Per ciò fare, come rammenta l’art. 76 LCAMal, applica la Legge di
procedura per le cause amministrative. Contro le decisioni emesse in virtù
della legge cantonale d’applicazione della LAMal all’assicurato rispettivamente
alla persona colpita è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che ha
emesso il provvedimento, e ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione (art. 76 cpv.
2.
LCAMal). Il TCA, adito dalla parte interessata e toccata dalla decisione
emessa su reclamo, applica la LPRTCA vigente dal 1 ottobre 2008. Per quanto non
stabilito dalla stessa, valgono le norme della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che
regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di
procedura per le cause amministrative.
4.
Per
quanto attiene il tema qui in discussione, ossia la revisione della decisione
16.
marzo 2009 dell’UAM, l’unità amministrativa ha applicato la LPAmm in virtù
della quale, contro le decisioni amministrative, è possibile domandare la
revisione (art. 35) tra l’altro:
(…)
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti
rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra
di loro contraddittorie;
(…)
d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a
conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva
potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.
Secondo l'art. 35
lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità
non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti.
Questo motivo di revisione è dato quando l'autorità, per svista, ossia per
disattenzione involontaria, ha omesso di considerare fatti suscettibili di
modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la revisione non è data per
eliminare un presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi. Un
errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (error in
iudicando) è censurabile soltanto con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT
1980.
n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 35 PAmm n. 2 a). Dal canto suo l’art. 35 lett. d LPAmm prevede la
revisione in caso di conoscenza di fatti nuovi rilevanti o scoperta di nuove
prove, decisive, che l’interessato non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella
procedura precedente (su questo tema si veda la sentenza TRAM 24 luglio 2009
inc. 52.2009.289). La LPAmm prevede (art. 36) un breve termine per l’inoltro
della domanda di revisione, infatti entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione
della decisione oggetto di revisione, deve essere proposto il riesame per la
svista o la disattenzione involontaria, lo stesso termine vale anche per i
nova. Entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione la domanda va
sottoposta all’autorità che ha giudicato.
Dal
canto suo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA prevede che le decisioni devono essere
sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova
oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Analogamente l'art. 24 LPRTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova o se un crimine o un delitto ha influito sul
giudizio. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPRTCA la domanda di revisione, con
l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il
termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le
circostanze nuove previste dall'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda
di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione
della sentenza. L'art. 25 cpv. 2 LPRTCA stabilisce forma e procedura.
Come indicato in concreto l’UAM doveva applicare la LPAmm, ai suoi
art. 35 e 36, e questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve verificare
se l’amministrazione ha applicato correttamente dette norme escludendone
l’applicazione.
5.
Va
qui rammentato, con riferimento alle qui richiamabili dottrina e giurisprudenza
federali e cantonali in materia di applicazione dell’art. 61 cpv.1 litt i LPGA,
come un fatto sia da considerarsi nuovo se esisteva già al
momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza
del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne
discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato
l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora
invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto
deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie
posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio
diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317
consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi
mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado
di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,
ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo
caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata
dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche
STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non
era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
In
una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così
illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con
riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché
non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi
dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole
di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece
considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2.
pag. 321; 118 II 199 consid. 5
pag. 204; 110 V 138 consid. 2
pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision
und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale
a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base
della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato
dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice
fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare
la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del
richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205)."
In
un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di
revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la
prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:
" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non
serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli
stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo
diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti
che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205).
4.
4.1
Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia
della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a
dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale
tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995
(soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del
precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.
4.2
Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente
affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano
contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti
giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un
rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non
era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il
perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che vi era un nesso
di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente
tra questi dolori e i successivi interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che
la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale
F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di
chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano
permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al
plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare
ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa
regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000,
presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3
Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.
B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si
tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto
la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben
nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)
esisterebbe da ben oltre dieci anni.
5.
5.1
La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente
precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro
("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente
procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.
6.
).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca,
scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.
S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi
infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente
spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una
spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla
lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa
tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata
fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro
configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo
insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente
("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2
Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."
Infine,
in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato
che:
" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen
werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren
hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht
bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es
genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt
anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche
die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die
Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im
Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere
Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht
schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen
möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die
unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen
nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2,
293.
Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."
La revisione è un
metodo straordinario d’impugnazione, non devolutivo e, se non deciso
specificatamente dal Presidente dell’autorità adita, non ha effetto sospensivo
(Marco Borghi/Guido Corti:
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36). Per bypassare la
certezza del diritto data dalla crescita in giudicato della decisione
rispettivamente della sentenza amministrativa occorrono seri motivi, “veri nova”
(come ricordano Borghi e Corti, op. cit. loc. cit.). Per quanto attiene agli
specifici motivi di revisione previsti dalla LPAmm la giurisprudenza cantonale,
sempre evocata nel Compendio di Borghi e Corti (op. cit. loc. cit.), ha
precisato le condizioni di applicazione dei motivi previsti alle lett. b e d
dell'art. 35. Per quanto attiene all'art. 35 lett. b va evidenziato come con il
termine "fatti” siano da intendere le “circostanze che concorrono a
determinare la fattispecie. Per giustificare una revisione, i fatti devono
inoltre risultare dagli atti ed emergere quindi dal complesso dell'incarto. Non
tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La
revisione è data soltanto se l'autorità ha omesso di considerare fatti rilevanti
per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle
quali è pervenuta: è in sostanza una forma di violazione del diritto di essere
sentito (cfr. DTF 100 Ia 34; RDAT 1984 n. 20). Il
mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione
involontaria (RDAT II-1995 n. 17”).(Borghi/Corti,
op. cit., loc. cit.).
Come indicato in
precedenza scopo della revisione non è quello di togliere un “presunto errore
di diritto o per imporre una diversa tesi o costruzione giuridica (M. Borghi, GAT n. 394; RDAT II-1991 n. 17 e 1982 n. 35); un errore
derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (errore in iudicando)
è censurabile solo con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT 1980 n. 22)” (Borghi/Corti,
op. cit., loc. cit.). Il rimedio della revisione non è poi ammissibile quando
il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione
e quindi seguendo le ordinarie vie ricorsali processuali.
Per quanto attiene
invece il motivo di revisione previsto con la lett. d dell'art. 35 sono nuovi
unicamente i fatti già verificatisi in pendenza di procedura e quindi quando ancora
potevano essere indicati nella fase processuale precedente, fatti non addotti
siccome “la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non
ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (R. Forni, pag. 98 seg.;
Rhinow/Koller/Kiss-Peter, n. 1132; Kölz/Häner, pag. 189 n. 321 seg.; RDAT II-1995 n. 17, I-1992 n. 16)”
(Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.).
Come visto, per quanto
attiene alla scoperta di nuove prove queste debbono avere attinenza ad un fatto
sostanziale ed esistente momento del precedente giudizio, fatto che non si era
potuto dimostrare. Come rammentano Borghi e Corti (op. cit., loc. cit.): “La
soluzione contraria recherebbe pregiudizio eccessivo alla certezza del diritto
(DTF 86 II 386 consid. 1). In particolare, un parere peritale divergente non è
una nuova prova e non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; R.
Forni, pag. 102 seg.; sentenza 5 agosto 1996 del Tribunale amministrativo in re
T., inedita).”
6.
Nell’evenienza
concreta l’istante ha rinunciato ad inoltrare ricorso al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni contro la decisione emessa su reclamo da parte dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia, i motivi di questa rinuncia non sono noti, non
debbono essere qui acclarati e non sono sindacabili da questo giudice in questa
sede. L'esame deve vertere unicamente sull’esistenza o meno dei motivi di
revisione esplicitati nelle considerazioni che precedono. Ora in sede di
ricorso il rappresentante di RI 1, e della moglie __________, non ha segnalato
alcun fatto nuovo, ossia nessuna circostanza che già non fosse conosciuta
dall’autorità adita e che non sia stata opportunamente valutata dalla stessa.
Il semplice conferimento del mandato successivamente all’emanazione della
decisione su reclamo da parte dell’UAM alla fiduciaria non è sufficiente motivo
di revisione ovviamente. Da un lato RI 1, che dispone di una formazione
superiore, poteva gestire gli atti ulteriori sia autonomamente (le formalità
dinanzi al TCA sono infatti semplici e la procedura retta dal principio
inquisitorio), rispettivamente poteva conferire mandato a terzi, come poi ha fatto,
in tempo utile. Ribadire in sede di istanza di revisione e di ricorso a questo
TCA che il signor RI 1 ha comunque tempestivamente esercitato il diritto
d’opzione (a tal proposito si vedano le sentenze di questo TCA più sopra
citate) non è indicativo di nova o del fatto che la prima autorità non abbia
considerato fatti rilevanti esistenti già al momento del suo giudizio. Proprio
questi aspetti sono stati oggetto di analisi (l’UAM ha rilevato come il termine
iniziale per l’esercizio del diritto d’opzione del qui ricorrente sia decorso
infruttuoso, con il rilievo implicito che nessun formulario per il diritto
d’opzione è tempestivamente pervenuto) e sono stati valutati.
Neppure
il complemento 11 novembre 2009 inoltrato dal fiduciario offre elementi sufficienti,
le circostanze fattuali indicate in quella sede da un lato non costituiscono
nova e dall’altro neppure fatti rilevanti che la prima autorità di giudizio
abbia omesso di considerare. Il fatto che il primo datore di lavoro di RI 1, la
__________, sia fallito 5 mesi prima della decisione emessa su reclamo e che
una ricerca di prove non sia stata possibile non sono indubbiamente elementi
sufficienti. Il signor RI 1 doveva, potendolo fare, impugnare la decisione 16
marzo 2009 indicando i fatti rilevanti che poi il Tribunale avrebbe accertato.
La sua istanza di revisione è stata correttamente respinta dall’UAM in assenza
dei presupposti di legge, assenza che va ribadita qui. Nessun elemento di fatto
nuovo o nuova prova come esplicitato nelle considerazioni di diritto è stato
adeguatamente invocato, d'altro canto nessun fatto contenuto nell’incarto e che
l’autorità amministrativa non abbia valutato pur essendo rilevante, è stato
indicato. Tutti i fatti significativi e tutte le argomentazioni del reclamo
sono state adeguatamente esaminati. La decisione dell’amministrazione si palesa
quindi corretta ed il ricorso va respinto. Si prescinde, eccezionalmente, dal
carico di tassa di giustizia e spese ma il ricorrente è avvertito che il
gravame sottoposto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era ai limiti
della temerarietà.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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