Lexipedia

Decisione

36.2009.18

Affiliazione d'ufficio di frontaliero a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza.Termine di sanatoria decorso infruttuoso nonostante ampia campagna informati

9 novembre 2009Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e i rappresentanti

dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i mass

media. Le consulenze telefoniche sono state 7'700, mentre le verifiche circa il

pronunciamento pregresso dell’opzione sono state 29'000 (doc. 3).

1.5. Con

ricorso dell’11 marzo 2009 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorto contro la predetta decisione, contestando

l’affiliazione d’ufficio presso __________ e facendo valere l’opzione per

l’assicurazione nel suo Paese di residenza (doc. I).

L’insorgente,

che rammenta di lavorare sia presso l’__________ che presso l’__________, sostiene

innanzitutto di non aver mai ricevuto alcuna documentazione in merito

all’obbligo di formalizzare la procedura d’opzione né al momento del rilascio

del permesso di lavoro né prima del 30 settembre 2008. Il primo scritto

ricevuto dall’UAM è la decisione del 19 gennaio 2009. L’interessato afferma di

essere venuto a conoscenza della problematica solo il 22 dicembre 2008

allorquando l’__________ gli ha sottoposto un formulario di verifica per i

lavoratori frontalieri. Egli sostiene che lavorando a turni molto irregolari (a

volte serali e notturni) non ha avuto occasione di essere debitamente informato

e fa valere di essere in buona fede. Per l’insorgente la presente fattispecie

va trattata alla stregua di un’eccezione alla regola generale, trattandosi di un

caso giustificato del ritardo nell’esercizio dell’opzione assicurativa e invoca

l’applicazione dell’art. 27 LPGA, sostenendo che a determinate condizioni la

mancata informazione da parte dell’autorità competente viene assimilata ad

un’informazione errata. Il ricorrente chiede infine, genericamente,

l’assunzione di nuove prove (documenti, testi, perizia, interrogatorio formale,

richiamo documenti dall’UAM, edizione documenti).

1.6. Nella

risposta del 26 marzo 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.7. Il

20 aprile 2009 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza al termine

della quale a RI 1 sono stati consegnati i documenti prodotti dall’UAM nell’ambito

di un’altra procedura pendente presso questo TCA e relativi allo scambio di

corrispondenza effettuato con le autorità federali.

Dall’udienza

è emerso quanto segue:

" Il

sig. Cereghetti, così invitato, spiega l'iter che ha condotto poi all'emanazione

di una serie di decisioni che sono state contestate davanti al TCA non solo dal

qui ricorrente, ma da molti altri frontalieri italiani.

Inizialmente, con

l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di questo

momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL italiane

competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________,

per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della

loro influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per

sapere quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il

sistema italiano (mutua italiana). sarebbero stati affiliati d'ufficio

all'assicurazione malattia svizzera.

Da parte italiana,

l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.

Per il sistema

italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua italiana.

E meglio, se non opta

per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo quello svizzero, di

principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario nazionale, perché

deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in ambito di malattia.

Dopo il contatto con

le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con l'entrata in

vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la popolazione straniera

frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera di spiegazione, una

tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile che imponeva

esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione

relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non

affrancata.

Questo modo di

procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un impressionante

numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio permessi la

lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.

Il sig. RI 1 dice di

non avere ricevuto questa prima comunicazione del giugno 2002; indica di essere

in Svizzera come frontaliero da 11 anni, sempre attivo presso lo stesso datore

di lavoro, ossia l'__________, dove dispone di una casellina presso l'__________

ed di una presso l'__________, dove da ultimo viene invitato a svolgere una

parte della sua attività professionale, dove gli vengono recapitati i messaggi

e le comunicazioni.

Il sig. RI 1 precisa

che a casa dispone di una casella postale che controlla sistematicamente per

scrupolo proprio e per ragioni professionali, poiché, in qualità di infermiere

attivo nelle sale operatorie, deve seguire corsi di formazione professionale e

riceve informazioni relative

alla propria professione. Nessuna comunicazione gli è stata recapitata nel 2002

e nessuna comunicazione nel 2002 gli è stata trasmessa per invio raccomandato

come ha riconosciuto l'UAM.

Alla luce dei

risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora delle

lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un

richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati

trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con

recapito presso il datore di lavoro.

È capitato che vi

fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che hanno cessato la

loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia per permetterci

di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se esistente.

Il sig. RI 1 evidenzia

che in occasione della sua presa di contatto con l'UAM, prima di questo

contatto, era stato avvisato da parte della sezione del personale dell'__________

che "Bellinzona" voleva sapere se lui era ancora collaboratore dell'__________.

La sig.ra __________ indica effettivamente un contatto finalizzato

all'accertamento circa lo statuto del sig. RI 1. Ciò è avvenuto nel dicembre

2008.

Nel corso del primo

invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale

d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469.

Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna

contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage

del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le

situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la

documentazione come descritto.

Si è trattata di una

scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta

uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato di un

favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico

"potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse

pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva

invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.

È giusto dire che nei

nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività parziale, a

tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori di

lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo partiti

da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò abbiamo

mandato i nostri invii.

È giusto dire che a

seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari

con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato invece

l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un assicuratore.

L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure, ma si tratta

di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008 con cui si è

concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione, sono state

sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non ex tunc,

ossia con effetti da quel momento e pro futuro.

Queste persone sono

state messe nella possibilità di optare e non costrette a cambiare.

Dall'operazione 2003

sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto

d'opzione; un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il

resto, alla luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che

non erano più attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.

Con il raffronto, più

in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai frontalieri e

visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci siamo resi

conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva operato una

scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro Paese ed

andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero. Questa

situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del problema,

un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato a

livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio

del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali

su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è

posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore

sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di

assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.

Qui siamo nuovamente

partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali assicurati che non

ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo abbiamo fatto con uno

scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche inviato il medesimo

scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino (anche se non datori di

lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile futura assunzione), le

cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale di statistica.

Per l'operazione 2008

abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass media mediante il

rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa del Consiglio di

Stato per dare un'informazione generalizzata.

A seguito di questa

operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente) casi di non

esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.

Il sig. RI 1 indica

che è soltanto con l'apertura formale di questa procedura che ha ricevuto per

la prima volta uno scritto nel gennaio 2009 da parte dell'UAM (decisione).

Questo scritto indica in maniera imprecisa il codice di avviamento postale del

suo comune (l'ultimo numero è un nove e non uno zero). La sig.ra __________

indica di avere usato il numero per le corrispondenze non trasmesse per

raccomandata e per la decisione dalla documentazione che ha ricevuto

dall'Ufficio dei permessi di Bellinzona. L'avv. __________ indica che la

raccomandata, pur recando il CAP errato, è stata comunque recapitata

verosimilmente per la maggiore attenzione che le poste impongono a questi

scritti. Il sig. RI 1 specifica quindi che da quel momento è iniziata la sua

consapevolezza della situazione. In un suo contatto con la sig.ra __________

dell'UAM egli ha ricevuto indicazioni sostanziali sul contenuto del reclamo che

poteva essere inoltrato all'UAM stesso avverso la decisione.

Il sig. Cereghetti in

conclusione segnala come l'UAM abbia voluto fissare l'obbligo di affiliazione a

partire dall'ottobre 2008, ancorché questo obbligo potrebbe essere fatto

retroagire al 1° giugno 2002, ossia all'entrata in vigore dell'ALC." (doc.

VI)

1.8. L’11

maggio 2009 il TCA ha posto alcune domande al ricorrente, assegnandogli

contestualmente un termine per prendere posizione in merito alla documentazione

consegnatagli nel corso dell’udienza (doc. VII). L’interessato ha risposto il

14 maggio 2009 (doc. VIII).

1.9. Il

17 giugno 2009, nell’ambito di un’altra procedura relativa al diritto di

opzione dei frontalieri, è stato sentito __________, responsabile del servizio

della cancelleria della sezione dei permessi e dell’immigrazione. Il verbale,

anonimizzato, è stato messo a disposizione del ricorrente per presentare

eventuali osservazioni scritte in merito. __________ ha affermato:

" Sono

il responsabile del servizio della cancelleria della sezione dei permessi e

dell'immigrazione e mi occupo

di trasmettere alle persone interessate che ne abbiano fatto richiesta tramite

gli uffici regionali, le decisioni, i permessi rilasciati dalla nostra Sezione.

Più precisamente, le richieste di permessi alla nostra Sezione vengono

inoltrate tutte tramite gli Uffici regionali, dove i collaboratori verificano

la completezza della domanda, della documentazione annessa e soprattutto la

competenza dell'autorità. Una

volta fatto questo, gli uffici regionali (URS) trasmettono alla sezione il

dossier così come costituito che viene a sua volta verificato, esaminato e

deciso da parte dei funzionari incaricati.

È possibile che in

questi casi vi siano delle necessità di completazione o delle verifiche

puntuali da svolgere. Ciò avviene per incarico delegato all'URS.

Una volta la procedura

completata e la decisione emanata, in seno alla sezione vengono trasmessi alla

cancelleria i documenti necessari.

Noi confezioniamo, io

sono il responsabile della cancelleria, l'invio per il destinatario e quando si tratta di un permesso G, ossia

un permesso per frontaliero, tema che il Giudice mi dice essere oggetto della

causa, noi procediamo con l'inserimento

del permesso nella sua custodia, con le altre formalità attinenti

specificatamente i nostri compiti, ed inseriamo nel plico destinato all'invio, il formulario TI1, una lettera

accompagnatoria allestita dall'UAM,

una tabella e la busta di trasmissione.

Si tratta degli unici

documenti non strettamente connessi alla nostra attività di concessione del

permesso che vengono inseriti nella documentazione destinata alla spedizione.

Non vi sono documenti

di natura fiscale o provenienti da altre amministrazioni.

La spedizione di

questo plico, così costituito, viene effettuata mediante posta B - raramente se

vi sono situazioni di urgenza anche per posta A -, al datore di lavoro.

Noi di principio non

abbiamo un contatto diretto con i datori di lavoro.

È capitato che ci

vengano sollecitati dei permessi che sembrano essere urgenti per gli

interessati. È capitato in passato che qualcuno lamentasse il mancato ricevimento

di un invio che a noi risultava effettuato. In questi casi abbiamo proceduto

con il rilascio di un duplicato del permesso.

Non spediamo niente in

Italia.

In caso di cambiamento

di datore di lavoro, di cambiamento di indirizzo in Italia o di mutazione dei

dati personali nello stato civile, noi non procediamo ad un nuovo rilascio ma

rettifichiamo la documentazione a nostra disposizione. Viene allegato un nuovo

permesso all'interessato con le

nuove indicazioni, ma non alleghiamo più la documentazione a nostra

disposizione dataci dall'UAM.

In caso di cessazione

dell'attività che duri più di

sei mesi, la ripresa dell'attività

comporta una nuova procedura di rilascio del permesso G.

Se invece questa

interruzione dura meno di sei mesi, non si opera con un rilascio, ma alla

modifica delle condizioni.

La nostra sezione non

informa l'UAM in merito al

quantitativo di formulari TI1 che vengono da noi trasmessi ai datori di lavoro

destinati poi ai frontalieri; dall'UAM non riceviamo neppure nessuna informazione di questa natura. Non

c'è una verifica incrociata dei

dati.

A domanda dell’ (…

omissis …) ribadisco che nel caso in cui si tratti di rinnovo del permesso, noi

non mandiamo il formulario TI1 ed è quindi possibile che qualcuno che abbia

ottenuto il permesso G e poi abbia cessato momentaneamente la sua attività per

un periodo inferiore ai 6 mesi, con il riinizio dell'attività abbia domandato ed ottenuto un rinnovo per un nuovo periodo

di 5 anni come le nuove norme prevedono, senza vedersi notificare il formulario

TI1.

Ribadisco che la

persona che riceve il permesso G è informata dell'esigenza di notificare alla nostra sezione nei trenta giorni le

modifiche di indirizzo, di stato civile, di sede, motivo per cui nei nostri

registri gli indirizzi del lavoratore sono aggiornati alle informazioni del

titolare del permesso che è obbligato a notificare eventuali modifiche.

Anche il datore di

lavoro riceve la medesima avvertenza, di cui produco una copia.

Di principio è il

lavoratore che deve fornire queste informazioni. Capita che sia anche il datore

di lavoro quando vi sia una modifica che coinvolge più collaboratori.

A precisazione di

quanto riferito prima, vi è un'altra

ipotesi di rilascio del permesso quando un lavoratore cessa l'attività per un periodo inferiore a sei

mesi antecedentemente alla scadenza del suo permesso, e riprenda una nuova

attività, sempre nei sei mesi, ma dopo la scadenza del permesso. In questi

casi, si procede mediante nuovo rilascio del permesso e quindi trasmissione del

formulario TI1." (doc. XV)

1.10. Con

scritti del 3 luglio 2009 il TCA ha interpellato l’Ufficio federale della

sanità pubblica (UFSP, doc. XII) e l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS, doc. XIII). Dopo aver brevemente riassunto la fattispecie, il

Tribunale ha chiesto:

" 1. Esistono

direttive del vostro Ufficio a proposito del diritto di opzione

dei

frontalieri e delle modalità di informazione da parte delle autorità cantonali

(in caso di risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercele)?

2. In uno scritto del 24 aprile 2008 all’autorità cantonale, l’UFSP ha

indicato che “en ce qui concerne l’information à donner aux autorités

italiennes, l’OFAS envisage d’organiser prochainement, à l’Ambassade de Suisse

à Rome, une réunion portant sur la problématique du droit d’option. Le sujet des travailleurs frontaliers au Tessin sera abordé à cette

occasion et les autorités italiennes seront informées que la Suisse a prolongé

de manière unilatérale le délai de trois mois, afin de permettre aux interessés

d’exercer leur droit d’option.” Qual è stato

l’esito di questa riunione? Le autorità italiane hanno informato i loro

concittadini della possibilità di optare per il sistema nazionale? Le autorità

federali hanno informato in altro modo le autorità italiane o i cittadini italiani

residenti in Italia?

3. A vostra conoscenza anche altri Cantoni sono confrontati con la

medesima problematica? In caso di risposta affermativa come hanno agito nei

confronti dei lavoratori frontalieri che non hanno esercitato il diritto di

opzione nel termine previsto dall’ALC? Sono state emanate decisioni e/o

sentenze in questo ambito da parte di queste autorità e/o Tribunali cantonali?

(in caso di risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercene una copia).

4. In Ticino, nell’ambito della procedura di “sanatoria”,

l’Ufficio Assicurazione Malattie ha recapitato tramite posta semplice ai

lavoratori frontalieri recensiti che non avevano esercitato l’opzione nei

termini previsti dall’ALC (oltre 12'000) una lettera di spiegazioni, allegando

un formulario tramite il quale era possibile optare per il sistema sanitario

nazionale e una busta con l’indirizzo dell’autorità cantonale.

L’amministrazione ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569

datori di lavoro, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti cantonali.

Complessivamente l’UAM ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati,

nell’ambito dell’operazione di “sanatoria”. L’operazione ha comportato

7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all’avvenuta opzione.

Inoltre il Governo cantonale ha rilasciato un comunicato stampa il 3 giugno

2008 e il Capo Ufficio dell’UAM ha sollecitato numerose interviste. Secondo la

vostra opinione, l’autorità cantonale ha informato adeguatamente i frontalieri

residenti in Italia circa il loro diritto di opzione?

5. Vi chiediamo cortesemente di voler prendere posizione in merito all’intera

fattispecie."

1.11. Il

14 luglio 2009 è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, l’intero incarto del ricorrente (doc. XIV).

1.12. Il

30 luglio 2009, l’UFSP, ha prodotto le lettere informative trasmesse ai Cantoni

nel corso degli anni circa il diritto di opzione dei frontalieri, ha comunicato

al TCA che i rapporti con le autorità italiane sono di competenza dell’UFAS ed

ha tra l’altro affermato:

" (…)

3. Nella nostra lettera informativa del 12 luglio 2007 abbiamo

ribadito ai Cantoni il loro dovere di informare le persone tenute ad

assicurarsi e abbiamo invitato gli Uffici cantonali competenti per le domande

d’esenzione dall’obbligo d’assicurazione a farci sapere se avevano incontrato

problemi in questo ambito. Dalle risposte pervenuteci, è emerso che la

difficoltà principale consiste nell’informare i titolari di una rendita

svizzera che spostano il proprio domicilio in uno Stato dell’Unione europea con

il quale il nostro Paese ha concordato un diritto d’opzione. Trattandosi di

frontalieri, i Cantoni adempiono al mandato informativo tramite la Polizia

degli stranieri o il datore di lavoro e non ci hanno segnalato particolari

problemi. A tal proposito, il Canton Ticino ci aveva risposto come segue: <<I

lavoratori CE/AELS che svolgono attività lavorativa in Svizzera vengono

informati in merito alle disposizioni legali dell’obbligatorietà assicurative

tramite una circolare informativa dell’UAM, che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione allega al momento del rilascio del permesso G per frontalieri

CE/AELS. Il predetto avviso include una tabella, nella quale sono sintetizzate

le normative europee dei vari Paesi della Comunità europea e dell’AELS, ed il

nostro modulo ufficiale, attraverso il quale la persona interessata può

esercitare il diritto di opzione o, nel caso risieda in un paese che prevede

l’obbligatorietà assicurativa in Svizzera, indica l’assicuratore malattie svizzero

riconosciuto presso cui si è iscritto.>>.

Per

quanto ne sappiamo, non esiste una giurisprudenza in materia. Tuttavia

attiriamo la Sua attenzione sull’interpellanza Robbiani <<Libera

circolazione e opzione per l’assicurazione malattia>> (09.3596), che prossimamente

dovrebbe ricevere una risposta da parte del Consiglio federale, e La invitiamo

a interessarsi del seguito che verrà dato.

4. Tramite lettera del 12 febbraio 2008, l’Ufficio

dell’assicurazione malattia (UAM) del Canton Ticino ha reso noto al nostro

Ufficio che, in seguito all’avvio di una procedura di controllo concernente

l’esercizio del diritto di opzione da parte dei frontalieri, era emerso che

circa 10 000 lavoratori frontalieri non avevano esercitato il loro diritto di

opzione entro il termine di tre mesi. Abbiamo dunque consultato l’UFAS, il

quale riteneva possibile una dilazione unilaterale di tale termine, per

permettere agli interessati di richiedere l’esenzione. Abbiamo quindi informato

l’UAM, tramite missiva del 13 marzo 2004, della possibilità di avviare una

procedura straordinaria di regolarizzazione, pregandolo di preparare una

lettera informativa da indirizzare agli interessati e di trasmetterne prima una

copia all’UFAS e all’UFSP per informazione e presa di posizione. L’UAM ha sottoposto

i documenti concernenti la procedura straordinaria di regolarizzazione (lettera

personale ai frontalieri, informativa ai datori di lavoro e comunicato stampa

del Governo del Canton Ticino) all’approvazione dell’UFAS e dell’UFSP il 29

aprile 2008. I documenti sono stati approvati da UFAS e UFSP rispettivamente il

7 e l’8 maggio 2008. Con decisione del 3 giugno 2008, il Consiglio di Stato del

Canton Ticino ha approvato la procedura straordinaria di regolarizzazione,

accordando agli interessati il termine del 30 settembre 2008 per esercitare il

loro diritto di opzione. Durante tutta la procedura, l’UAM ha agito secondo le

indicazioni delle autorità federali. Non si è dunque solo limitato a informare

i frontalieri interessati (individualmente e tramite la stampa) ma ha posto la

problematica anche all’attenzione dei datori di lavoro e dei sindacati, onde

evitare che si ripresentassero situazioni simili. Tramite tali azioni, l’UAM ha

dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando addirittura

oltre le esigenze di legge.

5. Come indicato nella lettera dell’UAM del 2 aprile 2008 e nella

nostra risposta del 24 aprile 2008, la definizione, in casi giustificati, di un

termine straordinario per l’esercizio del diritto di opzione riprende la

soluzione prevista dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione

delle persone (sezione A, art. 3, lett. b, p. aa). Nel caso specifico, la

dilazione del termine di tre mesi era giustificata poiché, apparentemente, le

persone assicurate in Italia non avevano capito l’importanza di compilare

correttamente il modulo sul diritto di opzione. Con la presente, teniamo a

confermare la nostra interpretazione giuridica del caso. Tuttavia, considerata

l’ampia campagna informativa condotta dall’UAM durante la procedura

straordinaria di regolarizzazione, riteniamo che gli interessati siano stati

informati a sufficienza e che sia ora un loro compito avviare le pratiche

necessarie per esercitare il loro diritto di opzione entro i termini stabiliti.

Tra l’altro, considerato il suo carattere straordinario, una tale procedura di

regolarizzazione non potrebbe essere ripetuta ogni anno." (doc. XVI)

1.13. Con

scritto 3 agosto 2009 anche l’UFAS ha risposto alle domande del TCA, allegando

le direttive richieste. L’autorità federale ha tra l’altro affermato:

" Ad.

2. All’entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE del parlamento europeo e

del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro

familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri (GU L 229 del 29.6.2004, p. 35), diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL)

hanno deciso di revocare le iscrizioni dei pensionati svizzeri residenti in

Italia che avevano esercitato il loro diritto di opzione e di non accettare

nuove iscrizioni. Di fronte a questa risoluzione unilaterale del diritto di

opzione da parte dell’Italia, il nostro Ufficio ha cercato di trovare una

soluzione con il Ministero italiano della Salute in modo da lasciare aperto il

diritto di opzione per i pensionati svizzeri. Allo scopo era stata prevista una

riunione all’Ambasciata svizzera a Roma. Nel frattempo, l’UFSP, in accordo con

il nostro Ufficio, ha concesso la regolarizzazione dei lavoratori frontalieri

residenti in Italia che non avevano esercitato correttamente il loro diritto di

opzione in Svizzera. Il nostro Ufficio ne voleva informare il Ministero

italiano della Salute in occasione della citata riunione. Il problema dei

pensionati svizzeri si è però risolto da sé e la riunione a Roma è stata

annullata.

La regolarizzazione

dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che non hanno esercitato

correttamente il loro diritto di opzione in Svizzera è una questione che

concerne unicamente la Svizzera. Un’informazione alle autorità competenti

italiane non era legalmente necessaria. Inoltre, l’autorità del Cantone Ticino

ha debitamente informato i lavoratori frontalieri residenti in Italia.

Ad 3. L’applicazione

del diritto di opzione è sempre stato difficile, anche in relazione ad altri

Paesi. Per quanto ne sappiamo, nessun altro Cantone è stato confrontato alla

medesima problematica con i lavoratori frontalieri residenti in Italia. Diversi

Cantoni hanno invece incontrato gli stessi problemi con lavoratori frontalieri

residenti in altri Paesi. Ad esempio, i lavoratori frontalieri residenti in

Francia che non hanno esercitato il loro diritto di opzione entro il termine

ordinario di 3 mesi sono stati obbligatoriamente assicurati in Svizzera: le

autorità competenti svizzera e francese hanno deciso di non prorogare il

termine (cfr. il “Procès verbal de la réunion franco-suisse des 0 et 11

février 2005”, punto 3.7. e la “Note conjointe relative au droit

d’option”). Per altro, non siamo a conoscenza di decisioni e/o sentenze di

alcun Tribunale.

Ad. 4. A nostro

avviso, l’autorità cantonale ha informato adeguatamente i lavoratori

frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione. Non vediamo

come avrebbe potuto informare meglio.

Ad. 5. Per principio,

un lavoratore deve essere soggetto alla legislazione di un solo Stato membro

per tutti i settori della sicurezza sociale, inclusa l’assicurazione malattie

(art. 13 cap. 1 del regolamento 1408/71). Il diritto di opzione previsto alla

cifra 3 lett. b dell’allegato VI del regolamento 1408/71 è dunque un’eccezione

al principio dell’unicità della legislazione applicabile. Quest’eccezione è

stata prevista soprattutto in seguito alle reiterate pressioni esercitate dai

lavoratori frontalieri sui rispettivi governi per evitare di pagare i premi

presso un assicuratore svizzero. La procedura da seguire è la stessa per tutti

i lavoratori soggetti alla legislazione svizzera residenti all’estero:

presentare una domanda di esenzione entro i tre mesi successivi all’obbligo di

assicurarsi in Svizzera e tre mesi dopo l’inizio dell’attività lavorativa nel

nostro Paese per tutti gli altri. Come già menzionato, l’applicazione del

diritto di opzione non è facile: è difficile, in particolare, il controllo da

parte delle autorità cantonali dell’affiliazione a un assicuratore svizzero o

straniero delle persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,

in Islanda o in Norvegia. Secondo le nostre informazioni, all’entrata in vigore

dell’ALCP le autorità cantonali avevano informato bene i lavoratori

frontalieri. Non va inoltre dimenticato che secondo il regolamento 574/72, il

lavoratore è comunque tenuto a compiere i passi necessari per l’applicazione

delle disposizioni del regolamento 1408/71 relative alla determinazione della

legislazione applicabile.

Dinanzi a tanti casi

di lavoratori frontalieri che non avevano depositato la loro domanda di

esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera, l’autorità cantonale non

poteva far altro che chiedere all’UFSP ed ai nostri servizi se fosse possibile

concedere un termine straordinario per regolarizzare la situazione di queste

persone. Senza questa procedura straordinaria, il danno sarebbe stato più

ampio. Per permettere queste regolarizzazioni, l’autorità cantonale ha

informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia."

(doc. XVIII).

1.14. L’UAM

ha preso posizione in merito con osservazioni del 20 agosto 2009, tramite le

quali ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXII). A

proposito dell’interpellanza Robbiani, l’UAM ha affermato:

" (…)

Il modello a cui il

Deputato accenna è sostanzialmente quello seguito dal Liechtenstein e

codificato nella revisione dell’Accordo con l’AELS.

Impregiudicati

l’orientamento del Consiglio federale in materia, così come l’intenzione

dell’Italia di porre questa opzione sul piano negoziale, resta comunque da

valutare la sua compatibilità giuridica con i principi fondamentali che reggono

la libera circolazione all’interno della CE; con riferimento, segnatamente, al

principio cardine di diritto comunitario lex loci labori.

La soluzione proposta

dal Liechtenstein si situa infatti al di fuori della CE e concerne solo lo

spazio AELS, ragione per la quale il quesito giuridico di fondo in rapporto al

diritto comunitario non si pone.

Da sottolineare, al

proposito, che gli accordi specifici in questo senso raggiunti dalla Svizzera

con l’AELS limitano strettamente la loro portata al comprensorio AELS, ma non

sono estensibili in via naturale alla CE.

Ma evidentemente la

questione giuridica di specie, al di là del fatto che si situa in un ambito de

iure condendo, esula dal contesto dei gravami aperti presso codesta Corte."

(doc. XXII)

1.15. Il

24 agosto 2009 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente informandolo

della chiusura della procedura istruttoria e dell’acquisizione del suo incarto

presso la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, di scritti e documenti dell’UFSP

e dell’UFAS, nonché di copia del verbale di udienza di __________ ed ha

assegnato un termine scadente l’11 settembre 2009 per visionare gli atti

acquisiti dal TCA, domandare eventuali complementi probatori e presentare

osservazioni scritte in merito (doc. XXIII).

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se il ricorrente, cittadino di un Paese

membro dell'Unione Europea residente in Italia, al beneficio di un permesso G

per frontalieri ed attivo professionalmente nel nostro Cantone, è stato

informato della possibilità di optare per l’assicurazione malattie del suo

Paese di residenza.

2.2. Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Per

l’art. 95a cpv. 1 LAMal per le persone designate nell’articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo

4 dal regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della LAMal,

sono applicabili anche l’Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,

nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004

e del 27 maggio 2008 relativi

all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il

suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. a) e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero

scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la

Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti

n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. b).

L’art.

95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della LAMal fanno uso

dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è

riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera

a.

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"

d. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità

europea

e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno

1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i

suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo

sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati

nell’articolo 95a lettera

a della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda

o in Norvegia e sono soggette

all’assicurazione

svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della

Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo

AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati

nell’articolo 95a lettera

b della legge."

Va

a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato

in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per

quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71

del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed

aggiornato dal regolamento (CEE) N. 118/97, regolamento (CEE) N. 1290/97,

regolamento (CEE) N. 1223/98, regolamento (CEE) N. 1606/98 e regolamento (CEE)

N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera

dall'altra parte.

Ratione

temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché

le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono l’affiliazione

all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo

successivo all’entrata in vigore dell’ALC (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C

124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05,

consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2

[sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag.

38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure

la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc.

2002, pag. I-1343, punto 45).

L’ALC

ed il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae.

L’interessato è di nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno Stato

contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso

transfrontaliero, esso è senz’altro dato.

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento (CEE) n. 1408/71.

Quest’ultimo

si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni

d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di

guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli

assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le

prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

In

concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento

(CEE) n. 1408/71.

2.3. L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a

determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio

dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste

dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo

Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla

legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P.

Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l’accord sur

l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS" in "L’accord

sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la

sécurité sociale en Suisse", Berna 2001, pag. 131 segg.).

Per

l'art. 13 regolamento (CEE) n.

1408/71:

"

1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono

soggette

alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del

presente titolo.

Considerandi

2.

Con riserva degli articoli da 14 a

17:

a) la

persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di

un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la

persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza

che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in

forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle

disposizioni di questa sola legislazione."

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71).

I cittadini di Paesi

membri dell'UE o svizzeri che

lavorano solo in Svizzera sono soggetti alla legge svizzera (art. 13 del

regolamento (CEE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far

parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

di Paesi membri dell'UE che

lavorano solo in uno degli Stati dell'UE non sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del

regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si

riferisce a norme particolari applicabili alle persone, diverse dai

marittimi, che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano un'attività salariata in due o più Stati membri dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento (CEE) n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

(CEE) n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CEE) n.

1408/71).

Per quanto concerne gli

indipendenti, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano come indipendenti solo in

uno Stato dell'UE non sono

assoggettati alla legislazione svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento

(CEE) n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento (CEE) n. 1408/71),

a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano l'attività

indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita

alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove

esercita l'attività principale

(art. 14bis par. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

di Paesi membri dell'UE che

esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell'affiliazione in

un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

di Paesi membri dell'UE che

esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assicurati in Svizzera. Per diversi Stati (tra cui

l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o di

un Paese membro dell'UE è

assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando

esercita la sua attività indipendente in uno Stato dell'Unione Europea.

A

questo proposito l’art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività

subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

"

La persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata a

un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

a)

fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale

attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione

determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3;

b)

nei casi menzionati nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro

nel cui territorio esercita un’attività subordinata, essendo questa

legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora

essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e

alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività

autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14bis

punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri."

A norma dell’art. 17

del regolamento (CEE) n. 1408/71:

" Due

o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi

designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse

di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle

disposizioni degli articoli da 13 a 16."

A proposito delle

norme citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999

concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF

1999.

4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le

persone coperte dal regolamento sono soggette esclusivamente alla legislazione

di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavora (principio

dell'assoggettamento contributivo). Per determinati gruppi di persone sono

applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle contenute nelle nostre

convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme concernono i lavoratori

dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in diversi Stati, i

lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o

autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il personale

delle ambasciate e dei consolati.

Una clausola evasiva

(art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le

norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona

alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il

principio del Paese di residenza."

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento (CEE) n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini di Paesi membri dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera. Nei casi non regolati dall'ALC, l'affiliazione

alla LAMal viene stabilita sulla base delle Convenzioni internazionali sulla

sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste

alcuna Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito

l’art. 3 OAMal prevede che (cfr. anche doc. XVI/4, Accordo con la Comunità

europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni

sull’assicurazione malattie, Informazione ai Cantoni, pag. 14, n. 5.3, secondo

paragrafo):

"

1A loro domanda vengono assoggettati all’assicurazione

svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non

soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2

lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all’estero

un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2Sono considerati familiari

il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli

in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni."

2.4

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio

dell'assoggettamento contributivo).

Tuttavia,

nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi

vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri

dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione

del loro luogo di residenza.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di

applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate

nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI diverse

disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46).

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione

obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale

o assicurativo del loro Paese di residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al

diritto svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza

sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit

d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre

circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour

les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag.

33.

e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al

sistema sanitario dello Stato di residenza esplica, come visto, effetti anche

per familiari residenti in quello stesso Stato.

A

questo proposito l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:

"

o) nell’allegato VI

è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione.

a) Le

disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si

applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

i)

le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del

titolo II del regolamento;

ii)

le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli

articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii)

le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione

svizzera;

iv)

i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo

o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di

quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:

Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v)

i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o

di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione

malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti

Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per ’familiari’ si intendono quelle

persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di

residenza;

b)

le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate

dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei

seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di

malattia:

Germania, Austria,

Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia

e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La domanda

aa) dev’essere

presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera;

quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine,

l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari

residenti nello stesso stato."

La

Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A

norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione

le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano

esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle

persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di

malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro

Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

2.5

Va

ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono

all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. A norma dell’art. 6 cpv. 2 LAMal

l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

L’art.

6a cpv. 1 LAMal prevede che i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività

lucrativa esercitata in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute

ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera

contro la disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché

percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per

l’art. 6a cpv. 2 LAMal l’informazione secondo il capoverso 1 vale

automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea,

in Islanda o in Norvegia.

A

norma dell’art. 6 cpv. 3 LAMal l’autorità designata dal Cantone assegna a un

assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di

assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di

assicurazione. E’ fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2bis e ter (relativo

all’istituzione comune LAMal).

L’art.

6.

cpv. 4 LAMal prevede che gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale

competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di

assicurazione.

Per

l’art. 10 cpv. 1 OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa

l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone

provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati

tempestivamente.

A

norma dell’art. 10 cpv. 1bis OAMal le informazioni sull’obbligo d’assicurazione

destinate ai detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso

di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari

residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L’art.

10.

cpv. 2 OAMal prevede che l’autorità cantonale competente decide delle

domande di cui all’articolo 2 capoversi 3-5 e all’articolo 6 capoverso 3.

Gli

assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi

dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito

d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo

6a capoverso 1 lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

2.6

Nel

caso di specie l'assicurato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea,

domiciliato in Italia, ed esercitante unicamente un’attività lucrativa in

Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento (CEE) n. 1408/71 è, di principio,

assicurato in Svizzera contro le malattie.

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71 al capitolo riguardante

la Svizzera, cifra 3 lett. b, quale cittadino di un Paese membro dell'Unione

Europea residente in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed

esercitante un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di

frontaliero, ha il diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di esenzione,

conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere presentata

entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Unica

eccezione prevista la presenza di "casi giustificati".

2.7

In

concreto l’assicurato è in possesso di un permesso per frontaliero dal 1998

(doc. VIII).

Pertanto

il termine di 3 mesi per far valere il diritto di opzione ha iniziato a

decorrere con l’entrata in vigore dell’ALC, il 1° giugno 2002.

Tuttavia, molti altri

frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente nel Cantone Ticino,

non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore sociale nazionale

successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.

Nel febbraio 2008 l’UAM

ha quindi segnalato all’UFSP questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G

per frontalieri – esclusi i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno

rispedito l'apposito modulo TI

1.

relativo al diritto d'opzione

per il sistema assicurativo nazionale che l'UAM, al momento dell'ottenimento del permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro

unitamente ad una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una

tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l’UFSP ha riconosciuto che la procedura adottata dall’ALC è

difficile da concretizzare. Inoltre, i frontalieri italiani fanno fatica a

capire il sistema assicurativo svizzero, dato che non hanno l'abitudine di intraprendere passi

amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati automaticamente in

Italia. Pertanto, l'UFSP non ha

ritenuto opportuno affiliare d'ufficio

con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia in Svizzera o in Italia e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi considerando pure che l'affiliazione d'ufficio

di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme per il Canton Ticino

e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa in pratica dell'affiliazione stessa, con rischi per

l'incasso dei premi dell'assicurazione

malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi

connessi all'affiliazione

tardiva. A questo proposito, il 24 aprile 2008, l’amministrazione federale ha

affermato tra l’altro che:

" Comme

vous le relevez à juste titre, la fixation d’un délai extraordinaire pour

l’exercice du droit d’option dans des cas justifiés correspond à la solution

prévue par l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes

(section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas

d’espèce, la prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les

personnes qui étaient assurées en Italie n’ont vraisemblablement pas compris

l’importance de remplir correctement le formulare relatif au droit d’option. Conformément à la disposition susmentionnée, l’exemption déploie ses

effets dès le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire,

c’est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc (et non ex nunc,

comme vous l’indiquez dans votre lettre du 2 avril 2008)."

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l’UAM ha allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali, rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in “sanatoria”.

Questi scambi

epistolari sono stati concretizzati il 3 giugno 2008 quando il Consiglio di

Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un

gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il

diritto d'opzione per il

proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del

sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio

al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo

supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale

esercizio del diritto d'opzione.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per

esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l’UAM

ha inviato a oltre 12'600

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura una lettera di spiegazioni

riguardante l'assoggettamento

obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli

Accordi bilaterali.

Lo scritto avvisa ogni

interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008 (termine

supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente compilare

l'allegato modulo TI 1 e

ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già indirizzata.

La lettera specifica in

calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà obbligato ad

assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non esercita

attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un’interpellanza (n. 09.3596) chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull’obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati. L’Esecutivo, dopo aver rammentato brevemente le

norme applicabili al caso concreto, ha affermato che spetta ai Cantoni

verificare se i frontalieri che intendono chiedere l’esonero dall’obbligo

assicurativo in Svizzera dispongono di un’altra protezione assicurativa

sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione

della domanda è applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il

Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno

mostrato che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere

difficoltà con questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per

adeguare l’allegato II dell’ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale.

L’intenzione è quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma

per agevolare l’attuazione, la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive

con singoli Stati. In quest’ambito l’Esecutivo federale sta verificando la

possibilità di negoziare una procedura speciale per i frontalieri italiani che

vada maggiormente incontro alle esigenze degli interessati.

Va

qui comunque evidenziato che questo Tribunale deve applicare le norme

attualmente in vigore e non può anticipare eventuali cambiamenti che del resto

non sono neppure ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr in tal senso

la DTF 133 V 201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in

seiner Vernehmlassung sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs.

3.

lit. a AHVG ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden

ist, deren erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste

Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.

1957.

ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage

schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz

3.

auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige

Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es

besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und Ständerat die Beratung der Vorlage

noch nicht in Angriff genommen haben.“ e

sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil

fédéral dans son Premier message du 21 décembre 2005 relatif à la 11e révision

de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II 1962), propose d'appliquer l'art. 3 al.

3.

let. a LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit

une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que

tous les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation

de cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen

déterminant du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait

fait la même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a

considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant

moins que la nouvelle version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore

être discutée devant le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V

201.

consid. 4.4 p. 204 s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il

en aille autrement dans le cas particulier.“, sottolineature del redattore).

2.8

Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente non

ha esercitato il diritto d’opzione per il sistema sanitario del Paese di

residenza neppure nell'ambito

della procedura in sanatoria conclusasi il 30 settembre 2008.

L’interessato ha

giustificato il mancato invio del formulario TI 1 con l’assenza di qualsiasi

informazione in merito ai suoi diritti, conosciuti solo il 22 dicembre 2008,

allorquando il datore di lavoro si è informato circa la sua situazione

assicurativa.

Egli rileva in

particolare di non aver ottenuto alcuna informazione tramite raccomandata, fa

valere la sua buona fede ed invoca l’applicazione dell’art. 27 LPGA, rilevando

di aver nel frattempo esercitato il diritto d’opzione.

L’UAM

da parte sua afferma di aver adempiuto al suo dovere d’informazione, tramite

lettere personali, lettere al datore di lavoro e alle organizzazioni sindacali,

nonché comunicati stampa ed interviste.

2.9

Secondo

la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC

1981.

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307

consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76

consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate;

RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a

ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere

tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea

un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute

cumulativamente le seguenti condizioni:

1.

- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e

concreta;

2.

- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere

ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.

3.

- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non

deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione

dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può

e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della

cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF

106.

V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno

implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il

destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr.

Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b

3);

4.

- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un

comportamento che gli è pregiudizievole.

5.

- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione

è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;

111.

V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).

Per

l’art. 27 LPGA:

"

1.

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole

assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art.

27.

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite

opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale

dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un

caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del

14.

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil

c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; sentenza del

28.

ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E.

Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS

2003.

pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315

seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné

et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances

sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,

"ATSG - Kommentar", 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra,

2009.

ad art. 27 pag. 396 e seguenti, sul tema specifico si veda inoltre

Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans

le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de

mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in CGSS 42-2009 pag. 33 e segg.,

in particolare punto 2.3.1. pag. 36 e 37).

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza

enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere

che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e

obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 19 e seguenti pag. 402ss).

Come rileva Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 8 pag. 399, a proposito

del capoverso 1 “Als Trägerinnen der Aufklärungs- bzw. Beratungspflicht

können ferner Arbeitgeberinnen und –geber infrage kommen. Auch hier kann sich

die entsprechende Pflicht aus einer ausdrücklichen Festlegung ergeben (vgl.

z.B. Art. 72 UVV und dazu BGE 121 V 32 ff.) oder sie kann aus einer

Beauftragung zur Wahrnehmung der Information abgeleitet werden. In der

Gerichtspraxis finden sich Entscheide, mit denen eine solche

(sozialversicherungsrechtlich fundierte) Beauftragung angenommen (vgl. dazu BGE

111.

V 72 betreffend Arbeitgeber) bzw. abgelehnt wurde (vgl. BGE 111 V 171

betreffend Arbeitgeber, SVR 2001 KV Nr. 3 betreffend BSV).“ Kieser rammenta

poi, a pag. 401, che „Die in Art. 27 Abs. 1 ATSG festgelegte

Informationspflicht kann etwa dadurch erfüllt werden, dass

Informationsbroschüren, Merkblätter oder – allgemein verständliche – Wegleitungen

abgegeben werden (dazu BGE 131 V 476). Ausreichend ist es, wenn über die

Möglichkeit, eine Abredeversicherung in der UV abschliessen zu können, mit

einem allgemein zugänglichen Aushang im Betrieb des Arbeitgebers informiert

wird (dazu Entscheid des Bundesgerichts vom 29. März 2004, U

255/03).“

In

quest’ultima sentenza, citata da Kieser, l’Alta Corte, con riferimento all’art.

72.

OAINF giusta il quale gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro

siano sufficientemente informati in merito all’applicazione dell’assicurazione

contro gli infortuni e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste

informazioni ai dipendenti, ha affermato:

" In

einem Fall, in welchem es um die Tragweite der Informationspflichten von

Versicherer und Arbeitgeber hinsichtlich einer Abredeversicherung nach

Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

zunächst in Bestätigung der Auffassung des damaligen kantonalen Gerichts

erkannt, Art. 3 UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit des Versicherers,

die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch die

Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines

Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des

Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren (BGE

121.

V 31 f. Erw. 1c). Hingegen ergebe sich aus der allgemeinen

Informationspflicht des Versicherers (Art. 72 UVV) die Verpflichtung, nebst

anderem über die Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu

informieren. Der Versicherer und auch der Arbeitgeber sind in diesem

Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung und die Erfüllung

ihrer Informationspflicht muss manifestiert werden und insbesondere im Hinblick

auf die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72 Satz 2 UVV) vom

Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen

organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger

Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen

Unfallversicherung schon unter der Geltung des KUVG beachtet wurde, nämlich

beispielsweise ein Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb,

Informationen an Betriebsversammlungen usw. Da sich Versicherer und

Arbeitgeber den Beweis der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen

Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch zumutbare Vorkehren ohne

weiteres sichern können, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast

hiefür auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten

des Arbeitgebers in Frage steht (BGE 121 V 32 ff. Erw. 2a und b mit

Hinweisen). Bei Verletzung der Informationspflichten hat der Versicherer für

seine sowie die Unterlassungen des Arbeitgebers einzustehen, wobei dies unter

dem Vorbehalt steht, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Berufung auf den Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte

Disposition seitens des Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, erfüllt

sind (BGE 121 V 34 Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. U 387 S. 274 f.

Erw. 3b).

2.2

Wie die Abklärung

der SUVA ergeben hat, sind in den vom Personal der Eisenbahn X.________

benutzten Räumen Informationen der SUVA über die Abredeversicherung

angeschlagen; weiter haben Arbeitskollegen der Beschwerdeführerin

Abredeversicherungen abgeschlossen, was bedeutet, dass sie über diese

Möglichkeit informiert worden sind. Eine - hier erfolgte - Information

durch allgemeinen Anschlag ist für die Erfüllung der Informationspflicht gemäss

Art. 72 UVV ausreichend (vgl. BGE 121 V 33 Erw. 2b mit Literaturhinweis), so

wurde denn auch in RKUV 2000 Nr. U 387 S. 277 Erw. 4c implizit eine Information

durch Broschüren als grundsätzlich genügend vorausgesetzt (auch wenn dies im

konkreten Fall nicht ausreichend gewesen und nicht korrekt erfolgt ist). Das

Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der Informationspflicht

ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu

sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der Beschwerdeführerin kann ohne

weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest Gedanken über den

Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste Abklärungen

unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge in den

Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während

längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin

ausbilden zu lassen. Dies ist hier um so mehr der Fall, als in den

Lohnabrechnungen jeweils der vorgenommene Abzug für die

Nichtberufsunfallversicherung ausgewiesen und damit monatlich die Problematik

der Unfallversicherung in Erinnerung gerufen worden ist. Eine Sensibilisierung

für den Unfallversicherungsschutz wäre im Übrigen um so mehr zu erwarten

gewesen, als die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2001 einen Unfall erlitten

hatte und in der Folge bis zum 8. August 2001 arbeitsunfähig gewesen ist. Würde

der Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gefolgt, welche letztlich

eine explizite Information in jedem Einzelfall verlangt, liefe dies

schlussendlich darauf hinaus, einem Arbeitnehmer bei der Kündigung alles und

jedes - nicht nur betreffend Abredeversicherung - mitteilen zu müssen; ein

dermassen umfangreicher Informationskatalog würde in der Folge nicht mehr

gelesen (vgl. das Beispiel bei Gunther Arzt, Strafbarkeit juristischer

Personen: Andersen, vom Märchen zum Alptraum, Schweizerische Zeitschrift für

Wirtschaftsrecht 2002, S. 233 Fn 23: Viele Käufer eines Fernglases werden die

voluminöse Bedienungsanleitung mit absurden Warnungen nicht lesen, sodass ihnen

auch der sinnvolle Hinweis entgeht, mit dem Fernglas nicht in die Sonne zu schauen).

Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten daraus

ableiten, dass ein vom Inspektor der SUVA im Juni 2002 befragter Angestellter

der Eisenbahn X.________ den Aushang über die Abredeversicherung nicht gekannt

hat, da dieser Mitarbeiter - anders als die Beschwerdeführerin - allenfalls gar

keine Veranlassung hatte, sich über die Versicherungsdeckung nach einer

Kündigung Gedanken zu machen.

2.3

An der Erfüllung

der Informationspflicht (Erw. 2.2 hievor) ändert die Tatsache nichts, dass der

Inspektor der SUVA am 20. Juni 2002 festgestellt hat, die Informationen der

SUVA seien am Bahnhof in Y.________ - Arbeitsort der Beschwerdeführerin - nicht

angeschlagen gewesen; dies war offenbar nach einem erfolgten Umbau des Gebäudes

unterlassen worden. Die Beschwerdeführerin hatte einerseits während ihrer

Anstellung seit 1996 Gelegenheit, die angeschlagenen Informationen in den

diversen von ihr benutzten Räumen in unterschiedlichen Bahnstationen zur

Kenntnis zu nehmen. Diese Informationen waren andererseits auch ab dem

Zeitpunkt des Umbaus in Y.________ in den für das Personal vorgesehenen Räumen

in anderen Bahnhöfen angeschlagen, wobei ausser Zweifel steht, dass sich die

Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als Kondukteurin an solchen Orten

aufgehalten hat. Damit ist die Informationspflicht im Sinne des Art. 72 UVV

jedoch auch während der Zeit erfüllt worden, in der in Y.________ keine

Informationen ausgehängt gewesen sind.

2.4

Die

Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Abredeversicherung hingewiesen

habe, und dass ihr dieser Brief zu spät geschickt worden sei, da sie sich zu

dieser Zeit bereits im Ausland aufgehalten habe, was der Eisenbahn X.________

bekannt gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Möglichkeit der

Abredeversicherung (jedoch auf das Ende des Unfallversicherungsschutzes)

hingewiesen hat. Da jedoch eine Information mittels Aushang am Anschlagbrett

ausreichend ist (vgl. Erw. 2.2 hievor), ändert die Nichterwähnung der

Abredeversicherung im Schreiben nichts an der Rechtslage.

Damit haben die SUVA

und die ehemalige Arbeitgeberin die Informationspflicht gemäss Art. 72 UVV mittels

Aushang korrekt erfüllt; eine Verletzung der Informationspflicht ist nicht

erstellt und eine Leistungspflicht der SUVA in der Folge zu verneinen (vgl. BGE

121.

V 34 Erw. 2b in fine).“ (sottolineature del redattore)

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 428 il Tribunale federale ha affermato:

" 11.3

Gemäss Art. 72 Satz 1 UVV sorgen die Versicherer dafür, dass die Arbeitgeber

über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden.

Diese - nach Inkrafttreten des ATSG im Wortlaut unverändert belassene -

Verordnungsbestimmung verpflichtet den Versicherer zu einer substantiellen

Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Die

entsprechende Verfahrenspflicht geht nach der vor 1. Januar 2003 ergangenen

Rechtsprechung über die praxisgemäss aus dem Grundsatz von Treu und Glauben

hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der

Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen

Auskunft zu erteilen, hinaus (BGE 121 V 28 E. 2a S. 32). Auch im Rahmen von

Art. 72 UVV gilt - analog zu Art. 27 Abs. 2 ATSG - der Grundsatz, wonach die

Verletzung der Informationspflicht nur dann zu Rechtsfolgen führen kann, wenn

die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den verfassungsrechtlichen

Vertrauensschutz (Art. 9 BV) allesamt erfüllt sind (RKUV 2004 Nr. U 517 S. 429 [U

255/03], 2001 Nr. U 441 S. 542 f. [U 285/99], 2000 Nr. U 387 S. 272 [U

340/99]).

11.4

Die Frage, ob die

SUVA aufgrund der unwidersprochenen Entgegennahme von Prämienzahlungen und von

erteilten Auskünften ihre Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG und

Art. 72 UVV verletzt hat und der Beschwerdegegner infolgedessen gestützt auf

den Grundsatz von Treu und Glauben Versicherungsschutz beanspruchen kann, lässt

sich aufgrund der Akten nicht beantworten. Es liegt aber eine Notiz der SUVA

vom 4. Mai 2006 vor, wonach die Arbeitgeberin bis am 3. Februar 2006 im Glauben

gewesen sei, dass ihre Angestellten bei der SUVA gegen Unfall versichert seien.

Anlässlich des Betriebserfassungsbesuches vom 15. März 2005 sei nicht darüber

informiert worden, dass für Entsandte das Formular E101 hätte ausgefüllt werden

müssen. Gemäss den Angaben des BSV wurde zudem erst seit dem 1. Januar 2006 in

den Weisungsbestimmungen festgehalten, dass Arbeitnehmer, die ausschliesslich

zum Zweck der Entsendung eingestellt wurden, nicht als Entsandte betrachtet

werden könnten, eine Entsendung jedoch ausnahmsweise zulässig sei, wenn der

Arbeitnehmer vor der Entsendung bereits in der Schweiz versichert gewesen sei.

Das kantonale Gericht hatte zu dieser Problematik aufgrund seiner Beurteilung

nicht Stellung zu nehmen. Die SUVA hat sich zu diesem Punkt bisher nicht

geäussert. Die Vorinstanz, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird

diesbezüglich sachdienliche Abklärungen vorzunehmen und alsdann darüber zu

befinden haben, ob dem Beschwerdegegner gestützt auf den Vertrauensschutz

Leistungen der SUVA zustehen oder nicht.“

Va ancora evidenziato che la legge cantonale di applicazione della

LAMal (LCAMal), a proposito del controllo dell’obbligo assicurativo, all’art.

16.

prevede che:

" 1Il datore di lavoro fornisce al

lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le informazioni

necessarie relative all’adempimento di questo obbligo.

2L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei

premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio

l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti

categorie:

a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata

inferiore ad un anno;

b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il

primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.

3Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta

a perenzione dopo cinque anni."

L’art.

19.

LCAMal prevede:

" 1Il Consiglio di Stato fa iscrivere

d’ufficio, previa diffida scritta, le persone soggette all’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un

assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e

della relativa Ordinanza (OAMal).

2.

3Il regolamento può definire i criteri di ripartizione tra gli

assicuratori."

Per

l’art. 5 RLCAMal:

" 1Previa richiesta dell’Istituto delle

assicurazioni sociali, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in

forma gratuita, ogni informazione in ordine al controllo dell’obbligo

d’assicurazione per lavoratori non domiciliati.

2Nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo CH/CE sulla libera

circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dall’AELS, tali

informazioni possono riguardare anche i familiari, residenti in Svizzera o

all’estero, del lavoratore domiciliato o non domiciliato in Svizzera."

A

norma dell’art. 7 RLCAMal:

" 1L’iscrizione d’ufficio delle persone

soggette all’obbligo d’assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è

ordinata dall’Istituto delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.

2La ripartizione tra i singoli assicuratori considera l’effettivo

degli assicurati affiliati.”

2.10

Nel

caso di specie dall’istruttoria condotta dal TCA è emerso che l’UAM ha

ampiamente adempiuto, con l’ausilio di numerosi canali informativi, ai suoi

obblighi, come del resto rilevato sia dall’UFSP (doc. XVI, risposta 4 in fine:“Tramite

tali azioni, l’UAM ha dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi,

andando addirittura oltre le esigenze di legge.”) che dall’UFAS (doc.

XVIII, risposta 4: “A nostro avviso, l’autorità cantonale ha informato

adeguatamente i lavoratori frontalieri residenti in Italia circa il loro

diritto di opzione. Non vediamo come avrebbe potuto informare meglio.” e

risposta 5 pag. 2 in fine: “Per permettere queste regolarizzazioni,

l’autorità cantonale ha informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri

residenti in Italia.”).

L’amministrazione

si è prodigata cercando di raggiungere tutti i frontalieri esercitanti

un’attività lavorativa in Ticino in ben tre occasioni, concedendo ai medesimi,

dopo aver contattato le autorità federali, perfino una proroga del termine di

tre mesi previsto dall’ALC.

L’UAM,

oltre a prendere contatto nel 2002 e nel 2003 con i lavoratori frontalieri

recensiti ufficialmente, informandoli della possibilità di optare per

l’assicurazione del proprio Paese di residenza, nel 2008 ha compiuto uno sforzo

notevole per permettere a coloro che avevano omesso di far valere la loro

opzione, di sanare la loro situazione.

L’autorità

cantonale ha recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non

avevano optato per il sistema sanitario nazionale (12'684) una documentazione

completa comprensiva del formulario TI 1, facilmente compilabile, essendo

sufficiente indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella casella “assicurazione

malattie nel Paese di residenza”, di una tabella sinottica indicante gli obblighi

assicurativi dei cittadini di Paesi membri dell’UE, della busta di trasmissione

con indirizzo prestampato, con una lettera accompagnatoria dove figuravano le

conseguenze in caso di mancato invio.

L’amministrazione

ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati (Comedia, FTCA, UNIA, GaraNto, OCST, SEI, SEV, Sit, SSM,

SSP/VPOD Lugano e Bellinzona, Syna) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro

d’azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie

Ticinesi (AITI), Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini

ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera

impresari costruttori (SSIC TI), Gastroticino).

Complessivamente

l’UAM ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell’ambito

dell’operazione di “sanatoria”.

L’operazione

ha avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato

7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all’avvenuta opzione

ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all’opzione a

favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.

Inoltre

il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa il 3

giugno 2008 e il Capo Ufficio dell’UAM, Bruno Cereghetti, ha rilasciato

numerose interviste, anche a giornali italiani, in cui ha informato i

lavoratori frontalieri circa i passi da intraprendere per optare a favore

dell’assicurazione del proprio Paese di residenza.

Secondo

lo scritto dell’UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al

30.

settembre 2008 per l’esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,

corrisponde alla soluzione prevista dall’annesso II all’ALC (sezione A, art. 3,

lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone che

erano assicurate in Italia non avevano compreso l’importanza di riempire

correttamente il formulario relativo al diritto d’opzione (cfr. lettera

dell’UFSP del 24 aprile 2008). A prescindere dalla questione a sapere se la

fattispecie descritta configura effettivamente un’ipotesi di “caso

giustificato”, accertato come l’UAM ha informato sufficientemente tutti gli

interessati nel corso dei tre mesi di grazia tramite scritti ai datori di

lavoro, ai lavoratori, ai sindacati ed ai giornali (cfr. lettera dell’UFSP,

doc. XVI, dell’UFAS, doc. XVIII e DTF U255/03 del 29 marzo 2004), va

evidenziato come un “ulteriore” caso giustificato, con un nuovo termine

decorrente dopo il 30 settembre 2008, non può più essere ammesso.

Nel

caso di specie inoltre l’alto numero di frontalieri che esercitano un’attività per

l’__________ (cfr. doc. XIV/1 dell’incarto della sezione dei permessi e

dell’immigrazione: 198 “confinanti” presso l’__________ nel 2007) e l’infimo numero

di coloro che sostengono di non aver saputo nulla (apparentemente 3, cfr. doc.

F), significa che i dipendenti dell’__________ erano stati informati circa la

facoltà di opzione (cfr. sentenza del 29 marzo 2004, U 255/03 consid. 2.2).

Come rileva il Tribunale federale nella sentenza U 255/03 del 29

marzo 2004 da una persona adulta come il ricorrente, che del resto lavora in

ambito sanitario, può essere richiesto che si ponga delle domande circa il suo

obbligo assicurativo („Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für

die Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit

der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie

der Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich

zumindest Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht

minimalste Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der

Anschläge in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um -

offenbar während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur

Reiseleiterin ausbilden zu lassen“).

Ciò vale a maggior ragione nel caso concreto dove l’interessato, per

poter lavorare (da oltre 10 anni), si è recato in un’altra nazione, nella quale

oltretutto si è votato in numerose occasioni sull’ALC, con conseguenti articoli

di fondo sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che

hanno creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.

Non

va poi dimenticato che la possibilità di optare per l’assicurazione del proprio

Paese di residenza è un’eccezione al principio generale dell’affiliazione al

luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa dalla Svizzera in

particolare ai Paesi confinanti, tra cui l’Italia, membro fondatore dell’UE e i

cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei principi generali che

reggono il diritto comunitario.

Del

resto la facoltà di opzione, che non è prevista in senso contrario, se

esercitata permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare premi

notoriamente elevati che invece i residenti, che sono di principio tenuti ad

affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi senza

alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre

all’insorgente una maggiore attenzione.

Ne

segue che non può essere imputata all’UAM una violazione del dovere di

informazione per cui, in assenza di un caso giustificato, e la pretesa

ignoranza del diritto rispettivamente l’asserita mancata informazione diretta tramite

raccomandata non costituiscono palesemente caso giustificato, l’opzione

formulata dal ricorrente in sede di ricorso è tardiva.

2.11

Va

ancora qui evidenziato che nell’ambito di altre procedure pendenti presso

questo Tribunale e relative al medesimo tema, i ricorrenti hanno sollevato la

censura della presunta disparità di trattamento tra i frontalieri di

nazionalità italiana (o di altri Paesi dell’UE) che abitano in Italia e

lavorano in Svizzera, ai quali il termine di tre mesi è applicato rigorosamente

(tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera) e i frontalieri di

nazionalità svizzera che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali

il termine di tre mesi comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell’esistenza

del diritto d’opzione.

A

prescindere dalla circostanza che l’UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati (“UAM

specifica che i pochissimi frontalieri svizzeri che fossero risultati, il caso

concreto non si è presentato, a conoscenza del diritto d’opzione in modo qualsiasi,

non si sarebbero visti riconoscere il termine di tre mesi per l’esercizio del

diritto ma il termine sarebbe decorso dalla data di conoscenza”), va evidenziato

che si tratta di una categoria di frontalieri particolari, poiché non conosciuti

dall’amministrazione visto che non sono censiti, non necessitando del permesso

per frontaliero per poter lavorare in Svizzera.

La

questione non va comunque approfondita poiché nel caso di specie l’insorgente

non è stato affiliato d’ufficio a causa della mancata opzione a favore del

diritto nazionale entro i tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa in

Svizzera (rispettivamente dall’entrata in vigore dell’ALC), bensì perché,

malgrado l’ampia procedura di informazione messa in atto dall’UAM,

l’interessato non ha fatto valere il diritto di opzione neppure entro il

termine di grazia. Per cui con la concessione di un termine supplementare

l’autorità cantonale ha semmai ripristinato la parità di trattamento tra tutti

i frontalieri, informando nuovamente i lavoratori residenti all’estero.

Non

va poi dimenticato che comunque non può esservi parità di trattamento

nell’illegalità.

Con

sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il Tribunale

federale, nell’ambito dell’assicurazione malattie, in un caso dove l’insorgente

ha chiesto di poster essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera,

invocando un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due

altri Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha affermato che:

"

(…)

Poiché, per quanto detto, tale

esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all’ordinamento in

materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato

potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di un’eventuale prassi

contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere

una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio di legalità.

Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità

competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda scostarsi.

Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi contraria in altri

Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206,

consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non

risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una prassi

contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di

posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi."

Analogamente,

nel caso di specie non si può dedurre l’intenzione di mantenere, in futuro, una

prassi discordante.

2.12

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

Va

qui rammentato al ricorrente che può chiedere all’UAM, se dati i presupposti,

di essere messo al beneficio del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione malattie conformemente a quanto previsto dall’art. 65a LAMal

ed è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di cambiare

assicuratore.

Non

deve invece essere qui risolta la questione circa l’impossibilità, per i

frontalieri, di poter accedere ad una franchigia più elevata o ad altri modelli

assicurativi, non essendo oggetto della decisione impugnata, che, per costante

giurisprudenza federale, costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF

130.

V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.13

L’insorgente

chiede, genericamente, l’assunzione di numerose prove (documenti, testi,

perizia, interrogatorio formale, richiamo documenti dall’UAM, edizione

documenti).

Il

TCA ha sentito le parti nel corso di un’udienza ed ha richiamato tutta la

documentazione relativa allo scambio di corrispondenza tra l’UAM e le autorità

federali, sottoponendola al ricorrente che ha potuto esprimersi in merito.

Questo

Tribunale ritiene che non sia necessario assumere ulteriori prove, essendo

quelle prodotte dalle parti sufficienti per poter decidere nel merito del

ricorso.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso é respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster