36.2009.180
Petizione per IPG sulla base della LCA. Adesione (acquiescenza). Stralcio. Ripetibili
25 gennaio 2010Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.180
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, TCA
Titolo:
Petizione per IPG sulla base della LCA. Adesione (acquiescenza). Stralcio. Ripetibili
RIPETIBILI
STRALCIO PER ACQUIESCENZA
art. 346 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
art. 1a LAMAL
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 75 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.180
IR/lb
Lugano
25 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Vista la petizione del 29 ottobre 2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
AT 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con "ricorso
con domanda di assistenza giudiziaria" 29 ottobre 2009 con cui ha
evidenziato:
"
(...)
La ricorrente era dipendente della __________, __________, quale
cameriera dal 18.02.2008 (doc. C).
Il datore di lavoro ha sottoscritto con la spett. CV 1 per il tramite
di __________ un contratto collettivo per l'indennità giornaliera di malattia
dei dipendenti.
In data 6.08.2008 la dipendente è stata dichiarata inabile al lavoro
al 50% dal dr. __________ (doc. D).
In seguito il periodo di inabilità lavorativa è stato prolungato sempre
al 50% sino a fine ottobre 2008. Dal 1.11.2008 sino al 20.12.2008 (data del
parto) la ricorrente è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% sempre dal
dr. __________ (doc. E e F).
Fatti
I certificati del dr. __________ non sono stati ritenuti fedefacenti in quanto CV 1 ha valutato che dal
punto di vista medico non vi fosse incapacità al lavoro dal 6.08.2008 (doc. G).
Contro questa presa di posizione è stato coinvolto il medico dr. __________,
medico generale e specialista in medicina del lavoro (doc. H e I).
Egli ha confermato che l'inabilità lavorativa non è da ascrivere alla
gravidanza ma è motivata da problemi medici molto più profondi, con un impatto
non indifferente sull'attività lavorativa, problemi soprattutto nella sfera
osteoarticolare e angiologica.
Questo in un primo tempo; in seguito e meglio dal 1.11.2008 le problematiche
sopra specificate sono state complicate da uno stato psichico sempre più labile
scatenato in parte da una situazione socio-famigliare non delle più brillanti.
Nonostante il parere del medico dr. __________ datato 28.11.2008 (doc.
I) la CV 1 non ha assunto il caso. Svariata ulteriore corrispondenza (doc. L)
non ha scaturito nulla, se non la risposta qui avversata (doc. A) dove CV 1
comunica di non essere tenuta a rilasciare una decisione formale, respingendo
pure la richiesta di assistenza giudiziaria. (...)"
- che
AT 1 ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di indennità giornaliere "dal
06.08.2008 al 50% e dal 01.11.2008 sino al 20.12.2008 al 100%" con
protesta di spese e ripetibili;
- che
l'atto è stato intimato a CV 1 che non ha inoltrato la risposta di causa nei
termini di legge (doc. II);
- che
il termine di grazia non ha scaturito effetto (doc. III);
- che
l'Avv. __________ ha sollecitato il 13.01.2010 la produzione degli atti per la
decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. IV);
- che
il giudice delegato ha sollecitato formalmente CV 1 a trasmettere il dossier
completo (doc. V, Scritto 14.01.2010);
- che
il 18 gennaio 2010 CV 1 ha comunicato che:
"
(...)
Visto
che non si tratta di un'assicurazione ai sensi della LAMal, la CV 1 non ha la
competenza legale di rilasciare una decisione formale ai sensi dell'art. 49
LPGA. In conseguenza di ciò, la competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è contestata (non si tratta di un'assicurazione base (art. 74
LCAMal) o complementare, art. 75 LCAMal).
Il
servizio menzionato (in fase di riorganizzazione personale da dicembre 2009) mi
ha dichiarato di riesaminare il caso e d'inviare questa settimana una lettera
alla parte contraria."
- che
il successivo 20 gennaio 2010 CV 1 ha trasmesso al TCA in copia uno scritto
destinato all'Avv. __________ da cui si desume la volontà di CV 1 di
riconoscere le pretese dell'assicurata (doc. VIII/1);
- che
l'Avv. __________, per l'assicurata, ha comunicato al TCA come l'assicurazione
abbia riconosciuto "di dovere indennità giornaliera al 50% dal 6 agosto
al 31 ottobre 2008 ed in seguito indennità giornaliere al 100% dal 1° novembre
al 19 dicembre 2008 evidenziando come CV 1 abbia "accettato
integralmente le richieste fatte valere con ricorso 29.10.2009."
- che,
sempre AT 1, ha evidenziato come il “ricorso risulta integralmente
accolto” con protesta di spese e ripetibili;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1° della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente
al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione
d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione
malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati
sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12
cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la
legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA;
modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le
contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione
sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e
spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge
federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004
(LSA), il cui art. 85 è simile al previgente 47 LSA. In ambito cantonale la
LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. In concreto la
causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità giornaliera
in caso di malattia retto dalla LCA – come ha ricordato l’assicuratore malattia
– contratto sottoscritto con l’assicuratore sociale CV 1 nell’ambito delle su
complementari e non dalla __________ come evidenziato dall’attrice, circostanza
questa pacifica siccome incontestata e comprovata dalla documentazione. Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel
merito delle pretese di parte attrice;
- che
l’attrice chiedeva il riconoscimento di indennità giornaliera dal 06.08 al
31.10.2008 al 50% mentre dal 1.11 al 19.12 al 100%;
- che
CV 1 ha pienamente aderito alle richieste come la stessa attrice ha indicato nello
scritto 21 gennaio 2010 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
- che
lo scritto prodotto al TCA dallo stesso assicuratore e trasmesso pure
dall’attrice costituisce pacificamente un'acquiescenza alle pretese di causa;
- che
in applicazione della LPrTCA del 23 giugno 2008 la transazione conclusa dinanzi
al Giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è ammissibile per le
cause sottoposte alla LPGA a precise condizioni precisate dalla giurisprudenza;
- che
in concreto la fattispecie non è sottoposta alla LPGA essendo retto, il
contratto in discussione, dalla LCA. Sussiste quindi una lacuna legislativa.
Infatti come rammenta l’art. 1 LPrTCA il Tribunale cantonale delle
assicurazioni giudica come istanza unica (in realtà quale prima istanza giudiziaria,
dopo un’istanza interna all’assicuratore sociale) i ricorsi in materia di
assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le
azioni in materia di previdenza professionale. La procedura prevede inoltre che
il TCA giudichi anche le contestazioni fondate sul diritto federale e sul
diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.
- che,
come visto più sopra, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in virtù
dell’art. 75 LCAMal, deve giudicare anche le
contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all'assi-curazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze;
- che
tale norma sembra essere stata dimenticata dagli esperti incaricati
dell’elaborazione del progetto di legge e negletta dal legislatore al momento
dell’adozione del corpo normativo. L’art. 75 cpv. 2 LCAMal indica infatti come
Considerandi
il giudice delle assicurazioni sociali del Cantone debba applicare, per
analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Tale corpo normativo fa esclusivo riferimento –
contrariamente alla pocedura precedentemente in vigore – a decisioni
impugnabili ovviamente non esistenti e non dovute in caso di applicazione della
LCA nei casi rammentati dall’art. 75 appena riportato. In altri termini il TCA
deve applicare alle pretese fondate sulle complementari rispettivamente ai rami
d’assicurazione praticati da assicuratori malattia autorizzati all’esercizio,
che applicano in questi ambiti la LCA, una procedura che fa riferimento alle
decisioni ed alle decisioni su opposizione, atti non dovuti secondo la LCA;
- che
gli esperti prima ed il legislatore poi hanno poi, contrariamente al complesso
normativo previgente, richiamato quale diritto suppletorio non più il CPC – che
prossimamente sarà abrogato per l’adozione delle norme federali note – ma la
LPAmm;
- che
queste scelte, sovrane, non semplificano il lavoro del giudice. Meglio sarebbe
stato – seguendo la precedente normativa e migliorandola – regolamentare
dettagliatamente e specificatamente questa competenza del TCA derivata
dall’art. 75 LCAMal;
- che,
sia come sia, in concreto il giudice deve osservare come la LPrTCA non regoli
l’acquiescenza in ambito di pretese formulate sulla scorta della LCA nei
confronti di un assicuratore autorizzato;
- che
neppure il diritto sussidiario indicato dal legilsatore cantonale nella LPrTCA
all’art. 31, è di aiuto al giudice. Il rinvio alla LPGA, ridondante, e quello
alla LPAmm, per il caso concreto, non sono utili. La LPAmm prevede unicamente
all’art. 27 come la transazione conclusa davanti
all’Autorità giudicante ha forza di sentenza;
- che,
alla luce delle lacune del pur recente testo legislativo che regola la
procedura dinanzi al TCA, rispettivamente vista l’assenza di norme specifiche
contenute nella LPAmm, occorre colmare la lacuna mediante l’applicazione delle
norme previste dalla procedura civile ticinese come avveniva sotto l’egida
della precedente LPrTCA del 1961;
- che
va allora evidenziato come, secondo l’art. 352 cpv. 1 CPC, la transazione conclusa
tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a
verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine
alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto
alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito
per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo
oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le
parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate,
come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti
pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite
negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non
più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone
termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto
che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente
perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il
convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola
fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L' acquiescenza consiste in una
dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto
aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente.
Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di
porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente
al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di
cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il
legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti
l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all' acquiescenza,
poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono
direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di
porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A.,
inc.4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:
"
(...)
3.2.1
Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del
processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art.
351.
CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza
(art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta
l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha
forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle
parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo
inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo:
l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine
processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la
parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun
giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza":
egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e
stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha
pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente
il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'
acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un
nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono
motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).
3.2.2
L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale,
quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per
diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale
cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende
che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art.
352.
cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l' acquiescenza
- della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata
permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza,
anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno
dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad
art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio
impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per
decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva
al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come
già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era
soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.
3.2.3
Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta
nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore
potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei
titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell' acquiescenza
non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la
dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta
aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre
1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la
ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati
partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo,
essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che
attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano
esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di
merito.
3.3
Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione
delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'
acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo
stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in
linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la
pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò
comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV. (...)"
- che,
in concreto, appare manifesta l’acquiescenza dell'assicuratore convenuto che,
con il suo scritto al Tribunale, ha manifestamente e senza condizioni
riconosciuto la pretesa di parte attrice, ciò pur senza quantificare l’entità
delle indennità giornaliere (quantificazione neppure intervenuta a cura
dell’attrice). CV 1 ammette e riconosce di dovere le indennità per il periodo
di tempo voluto dalla signora AT 1. La quantificazione delle indennità avverrà
in secondo luogo e, se vi fosse discordia tra le parti, AT 1 potrà
ulteriormente adire questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni su tale
tema;
- che,
a fronte di tale acquiescenza, indipendentemente dal fatto che la prestazione
non sia ancora stata eseguita dal debitore, la procedura va stralciata dai
ruoli, come rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale citata. La
domanda di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto siccome, unitamente
allo stralcio della procedura la convenuta, che ha imposto all’attrice di adire
il Tribunale per farsi riconoscere le proprie pretese e per ciò fare ha dovuto
far capo ad una avvocata, viene condannata a versare all’attrice congrue
ripetibili che tengano conto dell’entità del litigio, dell’importanza degli
allegati e degli scritti nonché del complessivo impegno della patrocinatrice;
- che
in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA infatti i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente
alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto
in materia di contratto d’assicurazione. S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza la presente sentenza in forma elettronica senza i
nominativi delle parti;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione 29 ottobre 2009 formulata da AT 1 contro CV 1, __________, è stralciata
dai ruoli per acquiescenza.
2. La
convenuta CV 1, è condannata a pagare a AT 1, a titolo di ripetibili, l'importo
di CHF 1'500.00 (IVA compresa).
3. La
domanda di assistenza giudiziaria divenuta priva d'oggetto, è stralciata dai
ruoli.
4. Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
5. Comunicazione
in forma anonima ed in via elettronica alla
FINMA,
Berna.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster