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Decisione

36.2009.180

Petizione per IPG sulla base della LCA. Adesione (acquiescenza). Stralcio. Ripetibili

25 gennaio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati del dr. __________ non sono stati ritenuti fedefacenti in quanto CV 1 ha valutato che dal

punto di vista medico non vi fosse incapacità al lavoro dal 6.08.2008 (doc. G).

Contro questa presa di posizione è stato coinvolto il medico dr. __________,

medico generale e specialista in medicina del lavoro (doc. H e I).

Egli ha confermato che l'inabilità lavorativa non è da ascrivere alla

gravidanza ma è motivata da problemi medici molto più profondi, con un impatto

non indifferente sull'attività lavorativa, problemi soprattutto nella sfera

osteoarticolare e angiologica.

Questo in un primo tempo; in seguito e meglio dal 1.11.2008 le problematiche

sopra specificate sono state complicate da uno stato psichico sempre più labile

scatenato in parte da una situazione socio-famigliare non delle più brillanti.

Nonostante il parere del medico dr. __________ datato 28.11.2008 (doc.

I) la CV 1 non ha assunto il caso. Svariata ulteriore corrispondenza (doc. L)

non ha scaturito nulla, se non la risposta qui avversata (doc. A) dove CV 1

comunica di non essere tenuta a rilasciare una decisione formale, respingendo

pure la richiesta di assistenza giudiziaria. (...)"

- che

AT 1 ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di indennità giornaliere "dal

06.08.2008 al 50% e dal 01.11.2008 sino al 20.12.2008 al 100%" con

protesta di spese e ripetibili;

- che

l'atto è stato intimato a CV 1 che non ha inoltrato la risposta di causa nei

termini di legge (doc. II);

- che

il termine di grazia non ha scaturito effetto (doc. III);

- che

l'Avv. __________ ha sollecitato il 13.01.2010 la produzione degli atti per la

decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. IV);

- che

il giudice delegato ha sollecitato formalmente CV 1 a trasmettere il dossier

completo (doc. V, Scritto 14.01.2010);

- che

il 18 gennaio 2010 CV 1 ha comunicato che:

"

(...)

Visto

che non si tratta di un'assicurazione ai sensi della LAMal, la CV 1 non ha la

competenza legale di rilasciare una decisione formale ai sensi dell'art. 49

LPGA. In conseguenza di ciò, la competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è contestata (non si tratta di un'assicurazione base (art. 74

LCAMal) o complementare, art. 75 LCAMal).

Il

servizio menzionato (in fase di riorganizzazione personale da dicembre 2009) mi

ha dichiarato di riesaminare il caso e d'inviare questa settimana una lettera

alla parte contraria."

- che

il successivo 20 gennaio 2010 CV 1 ha trasmesso al TCA in copia uno scritto

destinato all'Avv. __________ da cui si desume la volontà di CV 1 di

riconoscere le pretese dell'assicurata (doc. VIII/1);

- che

l'Avv. __________, per l'assicurata, ha comunicato al TCA come l'assicurazione

abbia riconosciuto "di dovere indennità giornaliera al 50% dal 6 agosto

al 31 ottobre 2008 ed in seguito indennità giornaliere al 100% dal 1° novembre

al 19 dicembre 2008 evidenziando come CV 1 abbia "accettato

integralmente le richieste fatte valere con ricorso 29.10.2009."

- che,

sempre AT 1, ha evidenziato come il “ricorso risulta integralmente

accolto” con protesta di spese e ripetibili;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1° della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente

al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie

comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione

d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione

malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati

sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12

cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la

legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA;

modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le

contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione

sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e

spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente

le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge

federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004

(LSA), il cui art. 85 è simile al previgente 47 LSA. In ambito cantonale la

LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari

all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati

all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per

analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. In concreto la

causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità giornaliera

in caso di malattia retto dalla LCA – come ha ricordato l’assicuratore malattia

– contratto sottoscritto con l’assicuratore sociale CV 1 nell’ambito delle su

complementari e non dalla __________ come evidenziato dall’attrice, circostanza

questa pacifica siccome incontestata e comprovata dalla documentazione. Il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel

merito delle pretese di parte attrice;

- che

l’attrice chiedeva il riconoscimento di indennità giornaliera dal 06.08 al

31.10.2008 al 50% mentre dal 1.11 al 19.12 al 100%;

- che

CV 1 ha pienamente aderito alle richieste come la stessa attrice ha indicato nello

scritto 21 gennaio 2010 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

- che

lo scritto prodotto al TCA dallo stesso assicuratore e trasmesso pure

dall’attrice costituisce pacificamente un'acquiescenza alle pretese di causa;

- che

in applicazione della LPrTCA del 23 giugno 2008 la transazione conclusa dinanzi

al Giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è ammissibile per le

cause sottoposte alla LPGA a precise condizioni precisate dalla giurisprudenza;

- che

in concreto la fattispecie non è sottoposta alla LPGA essendo retto, il

contratto in discussione, dalla LCA. Sussiste quindi una lacuna legislativa.

Infatti come rammenta l’art. 1 LPrTCA il Tribunale cantonale delle

assicurazioni giudica come istanza unica (in realtà quale prima istanza giudiziaria,

dopo un’istanza interna all’assicuratore sociale) i ricorsi in materia di

assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le

azioni in materia di previdenza professionale. La procedura prevede inoltre che

il TCA giudichi anche le contestazioni fondate sul diritto federale e sul

diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.

- che,

come visto più sopra, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in virtù

dell’art. 75 LCAMal, deve giudicare anche le

contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi

concernenti le assicurazioni complementari all'assi-curazione sociale contro le

malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati

all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze;

- che

tale norma sembra essere stata dimenticata dagli esperti incaricati

dell’elaborazione del progetto di legge e negletta dal legislatore al momento

dell’adozione del corpo normativo. L’art. 75 cpv. 2 LCAMal indica infatti come

Considerandi

il giudice delle assicurazioni sociali del Cantone debba applicare, per

analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni. Tale corpo normativo fa esclusivo riferimento –

contrariamente alla pocedura precedentemente in vigore – a decisioni

impugnabili ovviamente non esistenti e non dovute in caso di applicazione della

LCA nei casi rammentati dall’art. 75 appena riportato. In altri termini il TCA

deve applicare alle pretese fondate sulle complementari rispettivamente ai rami

d’assicurazione praticati da assicuratori malattia autorizzati all’esercizio,

che applicano in questi ambiti la LCA, una procedura che fa riferimento alle

decisioni ed alle decisioni su opposizione, atti non dovuti secondo la LCA;

- che

gli esperti prima ed il legislatore poi hanno poi, contrariamente al complesso

normativo previgente, richiamato quale diritto suppletorio non più il CPC – che

prossimamente sarà abrogato per l’adozione delle norme federali note – ma la

LPAmm;

- che

queste scelte, sovrane, non semplificano il lavoro del giudice. Meglio sarebbe

stato – seguendo la precedente normativa e migliorandola – regolamentare

dettagliatamente e specificatamente questa competenza del TCA derivata

dall’art. 75 LCAMal;

- che,

sia come sia, in concreto il giudice deve osservare come la LPrTCA non regoli

l’acquiescenza in ambito di pretese formulate sulla scorta della LCA nei

confronti di un assicuratore autorizzato;

- che

neppure il diritto sussidiario indicato dal legilsatore cantonale nella LPrTCA

all’art. 31, è di aiuto al giudice. Il rinvio alla LPGA, ridondante, e quello

alla LPAmm, per il caso concreto, non sono utili. La LPAmm prevede unicamente

all’art. 27 come la transazione conclusa davanti

all’Autorità giudicante ha forza di sentenza;

- che,

alla luce delle lacune del pur recente testo legislativo che regola la

procedura dinanzi al TCA, rispettivamente vista l’assenza di norme specifiche

contenute nella LPAmm, occorre colmare la lacuna mediante l’applicazione delle

norme previste dalla procedura civile ticinese come avveniva sotto l’egida

della precedente LPrTCA del 1961;

- che

va allora evidenziato come, secondo l’art. 352 cpv. 1 CPC, la transazione conclusa

tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a

verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine

alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto

alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito

per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo

oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le

parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate,

come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti

pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite

negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non

più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone

termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto

che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente

perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il

convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel

ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola

fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L' acquiescenza consiste in una

dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto

aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente.

Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di

porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente

al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di

cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il

legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti

l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all' acquiescenza,

poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono

direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di

porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A.,

inc.4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:

"

(...)

3.2.1

Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del

processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art.

351.

CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza

(art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta

l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha

forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle

parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo

inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo:

l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine

processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la

parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun

giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza":

egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e

stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha

pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente

il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'

acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un

nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono

motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

3.2.2

L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale,

quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per

diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale

cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende

che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art.

352.

cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l' acquiescenza

- della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata

permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza,

anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno

dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad

art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio

impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per

decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva

al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come

già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era

soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

3.2.3

Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta

nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore

potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei

titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell' acquiescenza

non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la

dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta

aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente

(Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre

1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la

ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati

partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo,

essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che

attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano

esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di

merito.

3.3

Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione

delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'

acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo

stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in

linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la

pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò

comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV. (...)"

- che,

in concreto, appare manifesta l’acquiescenza dell'assicuratore convenuto che,

con il suo scritto al Tribunale, ha manifestamente e senza condizioni

riconosciuto la pretesa di parte attrice, ciò pur senza quantificare l’entità

delle indennità giornaliere (quantificazione neppure intervenuta a cura

dell’attrice). CV 1 ammette e riconosce di dovere le indennità per il periodo

di tempo voluto dalla signora AT 1. La quantificazione delle indennità avverrà

in secondo luogo e, se vi fosse discordia tra le parti, AT 1 potrà

ulteriormente adire questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni su tale

tema;

- che,

a fronte di tale acquiescenza, indipendentemente dal fatto che la prestazione

non sia ancora stata eseguita dal debitore, la procedura va stralciata dai

ruoli, come rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale citata. La

domanda di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto siccome, unitamente

allo stralcio della procedura la convenuta, che ha imposto all’attrice di adire

il Tribunale per farsi riconoscere le proprie pretese e per ciò fare ha dovuto

far capo ad una avvocata, viene condannata a versare all’attrice congrue

ripetibili che tengano conto dell’entità del litigio, dell’importanza degli

allegati e degli scritti nonché del complessivo impegno della patrocinatrice;

- che

in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA infatti i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente

alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto

in materia di contratto d’assicurazione. S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza la presente sentenza in forma elettronica senza i

nominativi delle parti;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione 29 ottobre 2009 formulata da AT 1 contro CV 1, __________, è stralciata

dai ruoli per acquiescenza.

2. La

convenuta CV 1, è condannata a pagare a AT 1, a titolo di ripetibili, l'importo

di CHF 1'500.00 (IVA compresa).

3. La

domanda di assistenza giudiziaria divenuta priva d'oggetto, è stralciata dai

ruoli.

4. Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

5. Comunicazione

in forma anonima ed in via elettronica alla

FINMA,

Berna.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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