36.2009.186
Premi dovuti e non pagati dalla moglie. Escussa. La ricorrente non può pretendere che l'assicurazione malattia proceda unicamente nei confronti del marito debitore solidale
9 febbraio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2009.186
Data decisione, Autorità:
09.02.2010, TCA
Titolo:
Premi dovuti e non pagati dalla moglie. Escussa. La ricorrente non può pretendere che l'assicurazione malattia proceda unicamente nei confronti del marito debitore solidale
DEBITORE SOLIDALE
INCASSO PREMI
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 26 LPGA
art. 90 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105c OAMAL
art. 105d OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.186
IR/lb
Lugano
9 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul
ricorso del 30 ottobre 2009 di
RI 1
contro
la decisione su
opposizione del 26 ottobre 2009 emanata da
Cassa
Malati CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato, in
fatto
A. Con
atto del 30 ottobre 2009 redatto in lingua tedesca RI 1 ha chiesto l’intervento
del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e l’annullamento della decisione su
opposizione 26 ottobre 2009 della CO 1 con cui l’assicuratore, accogliendo
parzialmente le argomentazioni dell’assicurata, ha condannato la stessa al pagamento
di CHF 2'080,20 (premi LAMal da gennaio a giugno 2008), al pagamento di spese
di sollecito ed amministrative per CHF 75.00, oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2008. CO 1 ha pure rigettato l’opposizione interposta al PE __________
dell’UE di __________ (doc. 5). Nel suo ricorso, che il Giudice delegato le ha
imposto di tradurre, la signora RI 1 segnala di percepire solo una rendita di
CHF 1770.00 da cui viene dedotto l’importo di CHF 100.00 “per UEF __________”.
A fronte di questa situazione la ricorrente indica debiti per importi
significativi nei confronti tra altri di avvocati e della stessa CO 1. La
ricorrente segnala inoltre il blocco del PP di sua proprietà immobiliare (PPP __________)
e degli averi del marito, ciò che non le permette di far fronte ai premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La
ricorrente non contesta l’esistenza di un obbligo di pagamento anche fondato sulla
solidarietà tra i coniugi ma chiede che il Tribunale “nomina il mio marito __________
al pagamento dei premi non pagati” e chiede che sia imposta
all’assicuratore una moratoria dei premi in attesa del giudizio del “caso __________”.
B. Alla
luce della motivazione addotta il Giudice delegato ha rammentato alla
ricorrente la possibilità di domandare alla PP competente, nell’ambito di
procedura pendente, lo sblocco degli averi per far fronte al debito nei
confronti dell’assicuratore malattia.
Dal
canto suo CO 1, con osservazioni del 15 gennaio 2010, ha postulato la reiezione
del ricorso segnalando numerosi solleciti per il saldo del pagamento dei premi
mensili fissati nel 2008 a CHF 346,70 per la signora RI 1. Detti premi non sono
stati pagati per il primo semestre del 2008 e, con la decisione su opposizione,
l’assicuratore ha determinato il proprio credito come indicato rigettando
l’opposizione interposta al PE rammentato. CO 1 ricorda come sia obbligata a procedere
nelle vie esecutive nei confronti della persona assicurata anche se il coniuge
ne è debitore solidale.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato
e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I
623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le
riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU
2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo
l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli
assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota
percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,
gli assicuratori possono esercitare un'assicurazione per la quale gli
assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista
nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali
ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani
adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse
per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere
valide in tutto il Cantone.
Per
l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione
per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni
finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora
e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo
informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di
vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le
prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma
dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art.
90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi
dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1
OAMal).
Fatti
I
premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30
giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1
OAMal).
Se
l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare
una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo
distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2).
Se
l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3). Conformemente
all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione
dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo
garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).
La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a
tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione
del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni. La sospensione termina non appena sono stati pagati
i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la
procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.
L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul
rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di
beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono
una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico
delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con
premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o
il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli
interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può
convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori
rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi. Come rammenta l’art. 105 d
OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla
notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se
l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino
Considerandi
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono
pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,
quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato
presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine
previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
4.
L’insorgente
disapprova l’agire della cassa che avrebbe, a suo modo di vedere, dovuto
domandare il pagamento dei premi da lei dovuti al marito. Essa non contesta, a
giusto titolo, l’ammontare dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie di CO 1 per il 2008, fissati mensilmente in CHF 346,70 (come
appare dal doc. 1) e non contesta neppure il fatto di essere in mora del
pagamento dei premi dei primi 6 mesi del 2008. L’importo dovuto appare allora
corretto, ossia CHF 346,70 x 6 = CHF 2'080,20.
CO
1.
ha chiesto il pagamento delle spese di sollecito per CHF 25.00 nonché spese
amministrative per CHF 50.00, importi che in sè non vengono contestati dalla
ricorrente, come d’altra parte non è contestata puntualmente la richiesta di
interessi moratori dal 1° gennaio 2008.
Occorre
qui esaminare se le richieste di spese ed interessi sono corrette.
In
virtù dell’art. 105 a OAMal Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti
secondo l’art. 26 cpv. 1LPGA è del 5 per cento all’anno. Secondo l’art. 26 cpv.
1.
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Nel caso concreto i premi sono dovuti all’inizio del mese (doc. 1) così come
regolato all’art. 90 OAMal secondo cui I premi devono essere pagati in anticipo
e di regola mensilmente. Sul premio di gennaio 2008 sono allora dovuti
interessi al 5% dal 1° gennaio 2008, su quello di febbraio sono dovuti
interessi dal 1° febbraio 2008 e così via, appare quindi non corretto il carico
di interessi moratori a partire dal 1° gennaio 2008 in maniera generalizzata.
La decisione resa su opposizione va rettificata su tale aspetto. Per quanto attiene
invece le spese di sollecito e quelle amministrative occorre evidenziare come,
se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere
evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuoterle. In sostanza
le spese amministrative cagionate possono essere pretese, in misura
appropriata, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui
diritti e sugli obblighi dell’assicurato. In concreto CO 1 prevede, ancorché
genericamente, la possibilità di prelevare spese amministrative e di sollecito.
Le spese pretese sono proporzionate ed adeguate alle incombenze amministrative
ed al supplemento d’impegno per l’assicuratore. Ne discende che quanto richiesto,
complessivamente CHF 75.00, è dovuto dalla ricorrente.
L’assicurata
non può sottrarsi al suo obbligo di pagare personalmente i premi invocando la
solidarietà del marito e la sua disponibilità di beni per farvi eventualmente
fronte. RI 1 è debitrice degli importi in causa, l’assicuratore, per addivenire
anche ad una eventuale sospensione delle prestazioni, deve procedere come ha
fatto e come impostogli dalla legge.
5.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni
esposte. Non vengono caricate tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. RI
1 è condannata a pagare all’assicuratore sociale CO 1, __________ l’importo di CHF
2'155,20 oltre interessi al 5% su CHF 346.70 dal 1° al 31 gennaio 2008; su CHF
693.40 dal 1° al 29 febbraio 2008; su CHF 1'040,10 dal 1° al 31 marzo 2008; CHF
1386,80 dal 1° al 30 aprile 2008; su CHF 1'733,50 dal 1° al 31 maggio 2008; su CHF
2'080,20 dal 1° giugno 2008.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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