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Decisione

36.2009.186

Premi dovuti e non pagati dalla moglie. Escussa. La ricorrente non può pretendere che l'assicurazione malattia proceda unicamente nei confronti del marito debitore solidale

9 febbraio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1

OAMal).

Se

l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare

una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo

distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2).

Se

l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3). Conformemente

all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo

garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a

tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione

del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni. La sospensione termina non appena sono stati pagati

i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul

rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di

beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono

una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico

delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con

premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o

il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli

interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può

convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori

rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi. Come rammenta l’art. 105 d

OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla

notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se

l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino

Considerandi

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono

pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

4.

L’insorgente

disapprova l’agire della cassa che avrebbe, a suo modo di vedere, dovuto

domandare il pagamento dei premi da lei dovuti al marito. Essa non contesta, a

giusto titolo, l’ammontare dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie di CO 1 per il 2008, fissati mensilmente in CHF 346,70 (come

appare dal doc. 1) e non contesta neppure il fatto di essere in mora del

pagamento dei premi dei primi 6 mesi del 2008. L’importo dovuto appare allora

corretto, ossia CHF 346,70 x 6 = CHF 2'080,20.

CO

1.

ha chiesto il pagamento delle spese di sollecito per CHF 25.00 nonché spese

amministrative per CHF 50.00, importi che in sè non vengono contestati dalla

ricorrente, come d’altra parte non è contestata puntualmente la richiesta di

interessi moratori dal 1° gennaio 2008.

Occorre

qui esaminare se le richieste di spese ed interessi sono corrette.

In

virtù dell’art. 105 a OAMal Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l’art. 26 cpv. 1LPGA è del 5 per cento all’anno. Secondo l’art. 26 cpv.

1.

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Nel caso concreto i premi sono dovuti all’inizio del mese (doc. 1) così come

regolato all’art. 90 OAMal secondo cui I premi devono essere pagati in anticipo

e di regola mensilmente. Sul premio di gennaio 2008 sono allora dovuti

interessi al 5% dal 1° gennaio 2008, su quello di febbraio sono dovuti

interessi dal 1° febbraio 2008 e così via, appare quindi non corretto il carico

di interessi moratori a partire dal 1° gennaio 2008 in maniera generalizzata.

La decisione resa su opposizione va rettificata su tale aspetto. Per quanto attiene

invece le spese di sollecito e quelle amministrative occorre evidenziare come,

se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuoterle. In sostanza

le spese amministrative cagionate possono essere pretese, in misura

appropriata, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui

diritti e sugli obblighi dell’assicurato. In concreto CO 1 prevede, ancorché

genericamente, la possibilità di prelevare spese amministrative e di sollecito.

Le spese pretese sono proporzionate ed adeguate alle incombenze amministrative

ed al supplemento d’impegno per l’assicuratore. Ne discende che quanto richiesto,

complessivamente CHF 75.00, è dovuto dalla ricorrente.

L’assicurata

non può sottrarsi al suo obbligo di pagare personalmente i premi invocando la

solidarietà del marito e la sua disponibilità di beni per farvi eventualmente

fronte. RI 1 è debitrice degli importi in causa, l’assicuratore, per addivenire

anche ad una eventuale sospensione delle prestazioni, deve procedere come ha

fatto e come impostogli dalla legge.

5.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni

esposte. Non vengono caricate tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. RI

1 è condannata a pagare all’assicuratore sociale CO 1, __________ l’importo di CHF

2'155,20 oltre interessi al 5% su CHF 346.70 dal 1° al 31 gennaio 2008; su CHF

693.40 dal 1° al 29 febbraio 2008; su CHF 1'040,10 dal 1° al 31 marzo 2008; CHF

1386,80 dal 1° al 30 aprile 2008; su CHF 1'733,50 dal 1° al 31 maggio 2008; su CHF

2'080,20 dal 1° giugno 2008.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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