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Decisione

36.2009.187

Calcolo degli arretrati (premi, spese esecutive ed interessi) dovuti da un assicurato in seguito al ritardo nel pagamento degli oneri contirbutivi. Ricorso parzialmente accolto in seguito agli accerta

9 dicembre 2010Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I premi e

le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati (cpv. 5).

Se entro

tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non

ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione

ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione,

l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese

di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7).

Dal 1°

agosto 2007 l’art. 90 OAMal è stato modificato. I capoversi da 2 a 7 sono stati abrogati e sostituiti dagli art. 105a OAMal e seguenti, mentre l’art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

I nuovi

art. 105a OAMal e seguenti prevedono quanto segue.

A norma

dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.

Per l’art. 105b cpv. 1

OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre

mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da

almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti

arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un

termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e

attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L’art. 105b cpv. 2 OAMal

prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore

deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi

successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per

l’art. 105 b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

2.3. In concreto va

esaminato se l’assicuratore ha calcolato correttamente il debito del

ricorrente.

Va

preliminarmente rammentato che con sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009

questo Tribunale ha sancito l’obbligo assicurativo del ricorrente presso la

convenuta con effetto dal 1° luglio 2006 ed ha accertato che l’interessato deve

pagare il premio sulla base di una franchigia di fr. 300 fino al 31 dicembre

2006 e di fr. 2'500 dal 1° gennaio 2007.

Inoltre dagli

atti emerge che dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006 l’assicurato deve

pagare i premi sulla base delle tariffe del Canton __________, mentre dal 1°

ottobre 2006 sono applicabili le tariffe valide per i domiciliati nel Canton

Ticino.

Va poi

ribadito che il TCA ha tenuto conto della raccomandata ricevuta dalla Cassa il

24 ottobre 2006, tramite la quale è stato chiesto l’aumento della franchigia a

fr. 2'500. Infatti il ricorso è stato parzialmente accolto e l’incarto rinviato

all’assicuratore per ricalcolare il premio dovuto dall’insorgente sulla base

della nuova franchigia dal 1° gennaio 2007 (cfr. pag. 27 della sentenza del 25

maggio 2009, inc. 36.2008.91). Il Tribunale ha affermato:

"

In queste condizioni, accertato l’obbligo

assicurativo dell’insorgente, rilevato che dal 1° gennaio 2007 beneficia della

franchigia massima di fr. 2'500 e che nel 2007 e 2008 ha diritto al sussidio, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa

affinché ricalcoli con precisione il debito del ricorrente, tenuto conto che

quest’ultimo sarà tenuto a pagare, oltre alle spese esecutive ed agli

interessi, anche le spese di sollecito e di richiamo per gli scritti inviati al

suo domicilio a __________.

Per quanto concerne il supplemento di premio in caso di

affiliazione tardiva previsto dall’art. 8 OAMal, compreso tra il 30 per cento

ed il 50 per cento di premio, come indicato al consid. 2.2, non essendo oggetto

di decisione il Tribunale cantonale non può esprimersi in merito.

Spetterà alla Cassa, se lo ritiene opportuno,

emettere una decisione formale anche su questo punto.”

Il

successivo ricorso inoltrato dall’assicurato è stato dichiarato inammissibile

dal TF con sentenza 9C_551/2009 del 28 luglio 2009.

2.4. Per quanto

concerne il calcolo dell’ammontare dei premi in arretrato va preliminarmente

evidenziato che l’assicuratore può unicamente chiedere il pagamento degli

importi dovuti fino al 30 giugno 2009, come stabilito con la decisione formale

(cfr. doc. 49, pag. 2: “(…) tenuto conto che al 30 giugno 2009 il Signor RI

1 sarà tenuto a pagare, oltre i premi scoperti degli ultimi 36 mesi (…)”), non

potendo la convenuta estendere il periodo contributivo a 40 mesi come fatto con

la decisione su opposizione impugnata.

Altrimenti

la procedura d’opposizione sarebbe vanificata e si priverebbe l’assicurato di

un grado d’impugnazione.

Ciò

premesso, il calcolo dei premi ancora insoluti è il seguente.

Dal 1°

luglio 2006 al 30 settembre 2006 l’insorgente, domiciliato nel Canton __________,

era assicurato con una franchigia di fr. 300 (cfr. pag. 11-13, 21-23 e 27 della

sentenza del 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91) per un premio di fr. 415,40 al

mese (cfr. polizza allegata al doc. 49/2), da cui vanno dedotti fr. 80 di

sussidio e fr. 1.40 di ridistribuzione delle tasse ambientali, per un importo di

fr. 334 per tre mesi, ossia complessivamente fr. 1’002 (fr. 334 X 3).

Dal 1°

ottobre 2006 l’insorgente è domiciliato in Ticino (cfr. pag. 11-13 della

sentenza del 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91) ed è assicurato con una

franchigia di fr. 300 fino al 31 dicembre 2006, per un premio di fr. 351,40 al

mese da cui vanno dedotti fr. 1,40 di ridistribuzione delle tasse ambientali

per complessivi fr. 1'050 (cfr. polizza allegata al doc. 49/2).

Va qui

evidenziato che la Cassa (come per il 2007 e gli anni seguenti), con la

decisione qui impugnata, ha applicato il premio valido per il Canton Ticino

(doc. 49/2 e XIV pag. 9).

Dal 1°

gennaio 2007 l’insorgente beneficia del premio più favorevole possibile offerto

dalla convenuta (cfr. anche doc. 39), calcolato sulla base dell’assicurazione

online con l’opzione CO 1 con la franchigia massima di fr. 2'500 e del sussidio

versato dall’autorità cantonale ticinese.

Nel 2007 il

premio mensile ammontava a fr. 194,70, da cui vanno dedotti fr. 1,60 di

ridistribuzione delle tasse ambientali e di fr. 177,20 di sussidio, per un

premio mensile di fr. 15,90 (194,70 – 1,60 – 177,20, cfr. polizza allegata al

doc. 49/2).

Nel 2008 il

premio era di fr. 195,90 da cui vanno dedotti fr. 1,40 di ridistribuzione delle

tasse ambientali e fr. 177,10 di sussidio per un premio mensile di fr. 17,40 (195,90

– 1,40 - 177,10; cfr. polizza allegata al doc. 49/2).

Infine,

nel 2009 dal premio di fr. 200,60 vanno dedotti fr. 1,40 di ridistribuzione della

tassa ambientale e fr. 179,70 di sussidio (cfr. polizza allegata al doc. 49/2 e

decisione su opposizione, doc. 52, pag. 3 punto 5) per un premio di fr. 19,50 (200,60

– 1,40 - 179,70).

Complessivamente

l’interessato, per i premi in arretrato, deve pertanto un importo di fr. 2'568,60

(1'002 + 1'050 + 516,60 [15,90 X 12 + 17,40 X 12 + 19,50 X 6).

2.5. La Cassa ha aumentato i premi lordi del 10% in ragione del ritardo dell’assicurato, ritenuto ingiustificato

dalla Cassa, nell’affiliazione all’assicurazione obbligatoria.

A norma

dell’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione

inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di

premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce

i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza

dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento

risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,

considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del

ritardo.

Per

l’art. 8 cpv. 1 OAMal il supplemento di premio in caso di affiliazione

tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una

durata pari al doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però

per cinque anni. Esso è compreso tra il 30

ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo

la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento

risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso

inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato

e le circostanze del ritardo.

A norma dell’art. 8 cpv. 2

OAMal non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità

d’assistenza sociale.

L’art. 8 cpv. 3 OAMal

prevede che se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve

comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della

comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di

premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori

successivi.

2.6. La

convenuta, ritenuto che l’insorgente non è stato in grado di provare da quanto

tempo perdurava la sua situazione di mancata copertura assicurativa, ha fissato

in 5 anni (ossia il massimo) la durata di riscossione del supplemento di premio

in caso di affiliazione tardiva. Tenuto conto della precaria situazione

economica del ricorrente ha applicato un saggio del 10%.

Dalle

tavole processuali emerge che l’insorgente, affiliato d’ufficio a __________

dal 1° luglio 2006, era domiciliato nella città sul __________ (dove era già

stato domiciliato fino al 2003 quando si è recato a __________) dal 16 febbraio

di quell’anno (cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 12), in

arrivo da __________ (cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 12).

Interpellato

nell’ambito della precedente vertenza circa il nome della Cassa presso la quale

era assicurato dal 1.1.1996 al 30.6.2006, l’insorgente aveva affermato di non

essere “in grado di indicarle presso quale assicuratore ero affiliato prima

di essere assicurato d’ufficio. La mia “amministrazione” si limita a titoli di

studio conseguiti, ho la tendenza a non conservare nulla che non mi sembri

indispensabile.” (sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 10). Da

parte sua l’allora UAM aveva precisato di non aver ricevuto alcuna notifica di

affiliazione o di cambiamento di assicuratore nel corso degli ultimi 12 anni

(cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 11), mentre il 17 dicembre

2008 l’Ufficio di tassazione di __________ aveva comunicato al TCA di aver

emanato le decisioni di tassazione 2003-2007 (cfr. sentenza 25 maggio 2009,

inc. 36.2008.91, pag. 12).

Pendente

causa l’interessato ha prodotto uno scritto del 24 febbraio 2004 tramite il

quale l’autorità __________, in seguito alla sua partenza, gli ha trasmesso i

suoi atti d’origine (doc. B). Egli vuole così comprovare che fino al 2006 non

aveva eletto domicilio in Svizzera, il suo attestato di origine non era

depositato da nessuna parte, non pagava le tasse, non versava contributi AVS,

non svolgeva alcuna attività dipendente, non aveva diritto di voto e di

eleggibilità e quindi, secondo l’insorgente, non sarebbe stato tenuto ad essere

assicurato in Svizzera.

In

concreto la questione non merita ulteriore approfondimento poiché dalle tavole

processuali emerge una situazione finanziaria assai precaria che ha condotto

l’autorità cantonale a versare al ricorrente i sussidi per permettergli di far

fronte al pagamento dei premi (fr. 177,20 nel 2007 [fr. 15,90 a carico dell’assicurato], fr. 177,10 nel 2008 [fr. 17,40 a carico dell’assicurato] e fr. 179,70 nel 2009 [fr. 19,50 a carico dell’assicurato]) e perché dalla documentazione

si evincono, per il periodo in esame, alcune difficoltà di carattere

amministrativo.

Considerate

equamente la situazione (economica ed amministrativa) dell’assicurato e le

circostanze del ritardo, ritenuta la precarietà finanziaria del

ricorrente, rammentato l’intervento dell’allora UAM per il pagamento della

quasi totalità dei premi dell’assicurazione malattie tramite il versamento di

aiuti sociali (sussidi), considerati i disguidi sorti nella gestione di alcuni

atti amministrativi, nel particolare caso di specie, tutto ben ponderato, non

si giustifica alcun supplemento di premio.

2.7. Per quanto

concerne le spese amministrative l’assicuratore ha chiesto il parziale

accoglimento del ricorso affermando di voler domandare unicamente il pagamento

degli importi per solleciti inviati correttamente a __________ a partire dal

mese di settembre 2007 per complessivi fr. 385.

L’insorgente

ritiene di non dover pagare le spese di diffida poiché la Cassa avrebbe chiesto premi sulla base di tariffe del Canton __________ fino al 30 settembre

2007 e di franchigie di fr. 300 fino al 31 dicembre 2007, mentre dal 1° gennaio

2008 le richieste di pagamento non contenevano ancora la riduzione del sussidio

(doc. XX).

In una

sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio

2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati.

L’art. 90

cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b cpv. 3

OAMal per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

Nel caso

di specie le disposizioni generali dell’assicuratore prevedono che “in caso

di mora si esigono le tasse di diffida e le spese amministrative” (doc. 6).

Chiamato ad

inviare al TCA copia dei solleciti trasmessi all’insorgente, l’assicuratore ha

prodotto la lista delle diffide inviate al ricorrente, rilevando in sostanza

che la produzione dei solleciti, visto il loro elevato numero e l’obbligo di

far capo al gestore del server esterno, renderebbe in concreto l’operazione

lunga e costosa (doc. XVIII).

Secondo

giurisprudenza l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto

completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI

1999 no. U 344 pag. 416, cfr. anche la sentenza K35/05 del 17 agosto 2005) -

incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito

dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni

sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere

determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare

adeguatamente il fondamento delle proprie richieste (cfr. sentenza K 35/05 del

17 agosto 2005 consid. 3.3).

Interpellato

per presentare osservazioni scritte in merito alle affermazioni della convenuta

circa il contenuto delle osservazioni di cui al doc. XVIII, il ricorrente non

ha contestato di aver ricevuto i solleciti ma ha in sostanza evidenziato che le

diffide contenevano dati errati relativi a premi calcolati sulla base di

tariffe valide per il Canton __________, di una franchigia di fr. 300 e senza

tener conto dei sussidi versati dall’autorità cantonale.

Per

quanto concerne il 2007 lo stesso assicuratore afferma che le spese di

sollecito, che la Cassa ammette di aver inviato, fino al mese di agosto di

quell’anno, ad un indirizzo sbagliato, non sono dovute.

Resta da

esaminare se le spese per i solleciti trasmessi dal settembre 2007 a maggio 2009 possono essere domandate.

Le

diffide relative al 2007 e quelle degli anni 2008 e 2009, pur non agli atti,

contengono forzatamente, per i motivi che seguono, degli importi errati.

Infatti,

per quanto concerne il 2007, l’assicuratore ha accettato di applicare la

franchigia massima dal 1° gennaio 2007 con conseguente riduzione dell’ammontare

dei premi solo nel corso dell’udienza tenutasi il 24 marzo 2009 innanzi al TCA (doc.

39), allorché, per i motivi evocati nella sentenza 36.2008.91 del 25 maggio

2009, è stato accertato che già tramite raccomandata del 23 ottobre 2006, l’insorgente

ne aveva chiesto l’applicazione.

Inoltre i

solleciti del 2007, del 2008 e del 2009 non hanno sicuramente tenuto conto,

poiché non ancora decisi, dei sussidi cui l’interessato aveva diritto. Infatti

solo nel corso del mese di aprile 2009, in seguito all’emissione in data 4 febbraio 2009 delle tassazioni 2004 e 2005, l’autorità cantonale ha fissato

l’ammontare dell’aiuto statale perlomeno per il 2007 e per il 2008 (doc. XXVI).

Alla luce

di quanto sopra, ritenuto che l’assicuratore non è stato in grado di produrre

la documentazione richiesta, considerato che gli importi domandati con i

solleciti, pur non agli atti, sono sicuramente errati sia perché non tengono

conto dei sussidi (dal 2007 al 2009), sia perché non hanno preso in

considerazione la franchigia chiesta tempestivamente dal ricorrente (per il

2007), e che essi sono nettamente superiori rispetto a quelli dovuti (fr. 15,90

invece di 193,10 nel 2007, fr. 17,40 invece di 194,50 nel 2008 e fr. 19,50

invece di fr. 199,20 nel 2009), rilevato che a fronte di un debito complessivo reale

da settembre 2007 a maggio 2009 (data ultimo sollecito, cfr. doc. 74) di fr.

369.90 (15,90 X 4 + 17,40 X 12 + 19,50 X 5) l’importo di fr. 385 chiesto dalla

Cassa appare inoltre nettamente sproporzionato, ritenuta la particolarità del

caso, tutto ben considerato, le spese di sollecito vanno annullate.

2.8. L’assicuratore

chiede la condanna del ricorrente al pagamento di fr. 297,60 (cfr. pag. 11

della risposta di causa) per i precetti esecutivi trasmessi al ricorrente dapprima

in __________ a __________ ed in seguito in __________ sempre a __________.

Il

ricorrente contesta di dover pagare le spese dei precetti trasmessi in __________

dal 1° settembre 2007, poiché era domiciliato in __________. Egli rileva

inoltre che con i citati precetti esecutivi sono stati chiesti premi non

conformi alla franchigia richiesta.

L’assicuratore

ammette che l’indirizzo di notifica dei precetti esecutivi all’indirizzo di __________

è errato (l’insorgente era ivi domiciliato fino al 31 agosto 2007) ma evidenzia

che sono comunque stati ritirati dall’insorgente stesso (cfr. doc. 65 e 66

allegati al doc. XVIII). La Cassa sostiene inoltre che non esiste alcuna

relazione tra l’ammontare delle spese di precetto e quello della franchigia.

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicuratore ha notificato 5 precetti esecutivi

(doc. da 65 a 69), e meglio:

-

precetto esecutivo n.__________ del __________

notificato in via __________ a __________ a RI 1, di fr. 2'484 (oltre

interessi) per premi da luglio a dicembre 2006 e fr. 60 di spese di richiamo.

Le spese di precetto ammontano a fr. 70, la tassa d’incasso a fr. 12,70 (doc. 65),

-

precetto esecutivo n. __________ del __________

notificato in __________ a __________ a RI 1, di fr. 3'804 (oltre interessi)

per premi da gennaio a settembre 2007, oltre fr. 180 per spese di richiamo. Le

spese di precetto ammontano a fr. 70, la tassa d’incasso a fr. 19,90 (doc. 66),

-

precetto esecutivo n. __________ del __________

notificato in __________, __________ a RI 1, per fr. 353,30 (oltre interessi)

per premi di dicembre 2007, oltre fr. 20 di spese di richiamo. Le spese di

precetto ammontano a fr. 30. La tassa d’incasso a fr. 5 (doc. 67),

-

precetto esecutivo n. __________ del __________

notificato in __________, __________ a RI 1, per fr. 426,30 (oltre interessi)

per premi di ottobre 2007, oltre fr. 20 di spese di richiamo. Le spese di

precetto ammontano a fr. 30. La tassa d’incasso a fr. 5 (doc. 68),

-

precetto esecutivo n. __________ dell’__________

notificato in __________, __________ a RI 1, per fr. 620,70 (oltre interessi)

per premi da gennaio a marzo 2008, oltre fr. 60 di spese di richiamo. Le spese

di precetto ammontano a fr. 50. La tassa d’incasso a fr. 5 (doc. 69).

L’importo

richiesto di fr. 297,60 è pertanto così composto: fr. 70 + 12,70 + 70 + 19,90 +

30 + 5 + 30 + 5 + 50 + 5.

Va

innanzitutto evidenziato che sia l’ammontare delle spese di precetto che della

tassa d’incasso sono, perlomeno indirettamente, in relazione con l’importo

della franchigia. Infatti più l’ammontare della franchigia è basso, più

l’ammontare dei premi chiesti è alto e maggiore è l’importo delle spese di

precetto e della tassa d’incasso (cfr. doc. 64 e doc. 69 e art. 16 e 19 OTLEF).

Rammentato

che questo TCA in precedenza ha annullato la richiesta dell’assicuratore

relativa all’ammontare delle spese di diffida per il 2007 anche perché è stato

domandato all’insorgente un importo dei premi calcolato applicando la

franchigia di fr. 300 in luogo di quella di fr. 2'500 chiesta con la

raccomandata ricevuta il 24 ottobre 2006 dall’assicuratore, le spese dei

precetti esecutivi con i quali la Cassa chiede il rimborso dei premi e delle

spese di richiamo del 2007, ossia dei precetti n. __________ (spese complessive

di fr. 89,90), __________ (spese complessive di fr. 35) e __________ (spese

complessive di fr. 35) non possono essere accollate al ricorrente (doc. da 66 a 68). Infatti con i citati precetti sono stati chiesti importi di premi eccessivi, calcolati

senza tener conto della franchigia tempestivamente chiesta, e di spese di

sollecito che questo TCA ha annullato.

Le spese

del precetto n. __________ per fr. 55 (doc. 69) sono solo in parte dovute dal

ricorrente poiché concernono premi dell’anno 2008 secondo la franchigia di fr.

2'500 dovuti al momento dell’emissione del PE, ma poi ridimensionati in seguito

al riconoscimento dei sussidi e dei premi calcolati secondo la variante online

più favorevole CO 1 (fr. 17,40 X 3 = 52,20). A questo importo non possono

essere aggiunte le spese di richiamo, poiché annullate.

L’ammontare

della tassa d’incasso di fr. 5 non è modificata (cfr. art. 19 OTLEF che prevede

un emolumento di fr. 5 per importi fino a fr. 1'000) mentre quella delle spese

del precetto esecutivo va ridotta a fr. 17 (fr. 7 fino a fr. 100: art. 16 OTLEF,

cui vanno aggiunti fr. 10 per le spese: cfr. art. 13 cpv. 1 OTLEF e www.ti.ch/di/dg/uef/precetto-esecutivo/precetto-esecutivo).

Resta da

esaminare il precetto n. __________ del 14 settembre 2007, notificato

all’indirizzo sbagliato ma ritirato dall’insorgente stesso e relativo ai premi

da luglio a dicembre 2006 (doc. 65).

Con

sentenza 5A_128/2010 del 2 settembre 2010 il TF ha confermato al consid. 7.2

che per costante giurisprudenza anche un precetto esecutivo intimato in modo

irrito in Svizzera esplica i suoi effetti dal momento in cui l’escusso ne ha

avuto conoscenza (DTF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b, 110 III 9

consid. 2, 104 III 12). Inoltre per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti

esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui

suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione

può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi

impiegati.

Con

l’esecuzione n. __________ l’assicuratore ha chiesto all’insorgente un importo

di fr. 2'484, oltre alle spese di richiamo. Questo importo corrisponde al

premio che l’insorgente avrebbe dovuto pagare, senza sussidi, se fosse stato

domiciliato a __________ per 6 mesi (fr. 414 X 6). Tuttavia, dal 1° ottobre

2006 l’interessato è domiciliato in Ticino e l’ammontare esatto dei premi

dovuti dal ricorrente nei sei mesi del 2006 è inferiore (fr. 2'292 [1'242 +

1’050] prima di ottenere i fr. 240 di sussidio). Inoltre non possono essere

chieste le spese di richiamo poiché l’assicuratore ha ammesso che solo i

richiami trasmessi a __________ dal settembre 2007 sono stati notificati

correttamente e perché il TCA le ha comunque annullate.

Ne segue

che le spese d’incasso, secondo l’art. 19 OTLEF, ammontano a fr. 10,25 in luogo di fr. 12,70 richiesti (5 per mille di fr. 2'052 [2'292 – 240 di sussidio]).

Per

contro le spese del precetto esecutivo non vengono modificate trattandosi di un

importo superiore ai fr. 1'000 ma inferiore ai fr. 10'000 (cfr. art. 16 OTLEF,

fr. 60 a cui vanno aggiunti fr. 10 di spese: cfr. art. 13 cpv. 1 OTLEF e www.ti.ch/di/dg/uef/precetto-esecutivo/precetto-esecutivo).

Non vanno riconosciute le spese di notifica di fr. 20 perché lo stesso

assicuratore ha indicato un indirizzo errato.

Ne segue

che l’importo complessivo che l’interessato deve pagare ammonta a fr. 102,25 (5

+ 17 + 10,25 + 70).

2.9. L’insorgente

contesta genericamente l’ammontare degli interessi dovuti (fr. 476.50 fino al

momento della decisione impugnata).

Per

l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o

rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui

e termini di breve durata.

Il tasso

per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso

1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105a OAMal dal 1° agosto 2007, in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal).

L’insorgente

contesta di dover pagare gli interessi affermando di essere esente da ogni

colpa nel ritardo del pagamento dei premi.

In DTF

134 V 405 al consid. 7.1, in ambito AVS, il TF ha precisato che “l'interesse

moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto

decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia

imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202

consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).

Alla luce di questa

giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la

Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202

consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con

riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe

infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non

ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante

questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura

equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento

dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del

contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa.”

Analogamente

nel caso di specie, in ambito LAMal, l’assicurato deve versare gli interessi al

5% sui premi in arretrato.

Ritenuto tuttavia

che l’assicuratore ha calcolato gli interessi prendendo in considerazione il

supplemento del 10% (cfr. doc. A1) che questo TCA ha annullato, su questo punto

l’incarto va rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dell’importo dovuto fino

al 30 giugno 2009 (cfr. doc. 49, pag. 2 e consid. 2.4; per il calcolo cfr.

anche la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).

Va del

resto qui abbondanzialmente rilevato che Kieser, in ATSG Kommentar, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2009, 2a edizione, n. 51 ad art. 26 pag. 392, con riferimento

alla DTF 129 V 267 sostiene che “nicht als Verzugszinsenfall ist der

Prämienzuschlag” gemäss Art. 5 Abs. 2 KVG zu betrachten”.

2.10. Infine

l’insorgente con scritto dell’11 agosto 2010 afferma:

"

(…)

Dopo aver inoltrato ricorso sia al Tribunale

federale, sia al Tribunale d’Appello, mi è stata finalmente notificata, e

quindi a me resa chiara, l’incompetenza del Tribunale delle Assicurazioni da

Lei rappresentato, riguardo i motivi per i quali avrei inutilmente inoltrato

ricorso: l’occultamento intenzionale della ricezione della mia raccomandata da

parte della CO 1, l’impossibilità di ritirare i precetti esecutivi, e nuovo,

forse da ultimo, le calunnie di __________ nei suoi scritti nei miei confronti.

Le chiedo quindi sig. Giudice, se finalmente mi

potesse indicare, a quale sezione del Tribunale Cantonale mi dovrei rivolgere,

e con quale modalità, per citare la CO 1 in giudizio.

Se cio non le fosse possibile, per motivi a me

ignoti e incomprensibili, Le sarei riconoscente se potesse indicarmi chi sia

abilitato a tale compito.” (doc. IX)

Il 19

agosto 2010 il Giudice delegato ha risposto affermando che il TCA nella sua composizione

ordinaria giudicherà il ricorso del 20 novembre 2009 (doc. X).

Con

scritto del 19 agosto 2010 l’assicurato ha affermato che “malgrado le mie

ripetute denuncie, per gli oggetti da me riportati nella lettera precedente,

nessuno tra Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, Tribunale Federale,

Tribunale d’Appello abbia preso posizione per gli oggetti da mé menzionati, ma

che ciascuno li abbia sistematicamente ignorati.” (doc. XII).

L’insorgente

chiede in sostanza di sanzionare la CO 1 per l’errore che avrebbe commesso nel

trasmettere i precetti esecutivi al domicilio di suo fratello, per avere

occultato una raccomandata e afferma che l’assicuratore lo avrebbe truffato e

calunniato.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007;

DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF

119 Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della

decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 ossia il calcolo dell’arretrato

per premi, interessi, spese amministrative e di precetto esecutivo e il

supplemento sul premio del 10%.

Sono pertanto

irricevibili le questioni evocate dall’insorgente che esulano dall’oggetto del

litigio (ad esempio la richiesta di sanzioni nei confronti dell’assicuratore

per l’asserito invio del precetto esecutivo al fratello, la richiesta di un

risarcimento per l’asserito occultamento di una raccomandata da parte

dell’assicuratore o le presunte truffe e/o calunnie da parte di CO 1).

Nella

misura in cui l’insorgente ha pretese di risarcimento per danni causati

illecitamente da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari deve

domandare l’emissione di una decisione formale direttamente all’assicuratore.

Contro questa decisione è dato ricorso diretto al Tribunale (cfr. art. 78 cpv.

4 LPGA).

Se la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatta decisione, l’insorgente potrà presentare un

ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale (cfr. art. 56

cpv. 2 LPGA).

Laddove

l’insorgente intende segnalare la fattispecie all’autorità di vigilanza in

ambito di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie l’art. 21

LAMal prevede:

"

1Il Consiglio

federale sorveglia l'applicazione dell'assicurazione malattie.

Considerandi

2.

L’esercizio delle

assicurazioni menzionate nell’articolo 12 capoverso 2 soggiace alla

sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati

d’assicurazione.

3.

L’Ufficio federale può

impartire istruzioni agli assicuratori per l’applicazione uniforme del diritto

federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed

effettuare ispezioni. Le ispezioni possono essere effettuate senza preavviso.

Gli assicuratori accordano all’Ufficio federale libero accesso a

tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti all’ambito dell’ispezione in

corso. Devono inviargli i rapporti e conti annui.

4.

Nell’ambito della vigilanza

sull’esecuzione della presente legge, gli assicuratori sono tenuti a fornire

annualmente all’Ufficio federale i dati risultanti dalla fatturazione delle

prestazioni e dall’attività assicurativa.

5.

Se un assicuratore

disattende le prescrizioni legali, l’Ufficio federale può, a seconda della

natura e della gravità dell’infrazione:

a. prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale,

addebitandone le spese all’assicuratore;

b. ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare;

c. proporre al Dipartimento il ritiro dell’autorizzazione di

esercitare l’assicurazione sociale malattie.

5bis In deroga all’articolo

33.

LPGA, l’Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al

capoverso 5.

6.

Sono salve le disposizioni

speciali sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati.”

A

proposito dell’autorità di vigilanza in ambito di assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie, l’art. 24 cpv. 1 OAMal prevede che:

" L’UFSP

vigila l’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

e dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera di cui agli articoli 24 a 31 e 67 a 77 della legge.”

Se il

ricorrente ravvede inoltre una violazione delle norme penali da parte

dell’amministrazione può sottoporre direttamente la fattispecie al Ministero

Pubblico.

Infine,

il TCA ribadisce di aver tenuto conto della notifica della raccomandata ricevuta

il 24 ottobre 2006 dalla CO 1 tramite la quale è stata chiesta l’applicazione

della franchigia massima. Tant`è che con la sentenza 36.2008.91 del 25 maggio

2009.

questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato l’incarto

all’amministrazione anche per un nuovo calcolo dei premi sulla base della

franchigia di fr. 2'500 dal 1°gennaio 2007 (cfr. sentenza 36.2008.91 del 25

maggio 2009, pag. 25 e seguenti, consid. 2.7).

2.11

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione

impugnata modificata nel senso che il ricorrente è condannato al pagamento di

fr. 102,25 di spese per i precetti esecutivi (consid. 2.8) e fr. 2'568,60 per i

premi (consid. 2.4 e 2.6) oltre ad interessi al 5% che l’amministrazione dovrà

ricalcolare su quest’ultimo importo conformemente all’art. 26 cpv. 1 LPGA e

105a OAMal (in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal, consid. 2.9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 2.11 e l’incarto

rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo degli interessi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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