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Decisione

36.2009.188

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio

federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di

questi assicurati (cpv. 4).

L'ammontare dei premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere

approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono

prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione;

la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,

graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare

(cpv. 5).

L'art. 90 OAMal, nel

testo in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, prevede, al cpv. 1, che

i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in vigore fino al

31 luglio 2007).

I premi e le partecipazioni

dovuti dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere

oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da

eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31

luglio 2007).

Se l'assicurato è in

mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo,

deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più

tardi 40 giorni dopo l'ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore

fino al 31 luglio 2007).

Se l'assicurato ha

causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore

può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella

misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui

diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al

31 luglio 2007).

Queste norme sono

state ulteriormente modificate con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. art.

105a-105e OAMal).

4. Il

Considerandi

TCA rileva come il caso in esame è stato gestito dall'assicuratore con poca chiarezza, avendo preteso dal debitore sin dal

2006.

ogni volta delle somme differenti; dapprima le richieste di pagamento portavano

sui mesi da novembre 2005 a gennaio 2006 o da febbraio 2006 ad aprile 2006, poi

da gennaio 2006 a maggio 2006, per giungere infine ai (soli) mesi di gennaio e

febbraio 2006, così come risulta dall'ultimo scritto della Cassa malati del 28 aprile 2010 (doc. XXIII).

Peraltro, dei due PE

fatti spiccare contro l'insorgente,

il primo (n. __________), identico al secondo nel periodo e nell'ammontare dei premi richiesti, è stato

cancellato su richiesta dell'assicuratore.

La differenza degli

importi pretesi dipende anche dal fatto che il ricorrente ha ottenuto il

diritto di beneficiare della riduzione del premio LAMal da parte del Cantone Ticino

a partire dal 1° marzo 2006. All'oscuro di ciò, l'assicuratore

ha inizialmente conteggiato i premi dovuti dall'insorgente senza considerare il sussidio cantonale di Fr. 270.- (doc.

28), che è stato versato dall'allora

Ufficio assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di

compensazione – Ufficio delle prestazioni) l'8 giugno 2006 (doc. A9) a favore dei premi di marzo, aprile e maggio

2006.

A ciò hanno fatto

seguito il 28 luglio 2006 (docc. A9 e XXIII) i pagamenti di Fr. 81,60 dell'assicurato quale sua partecipazione ai

premi LAMal di marzo, aprile e maggio 2006.

Dedotto poi il

contributo cantonale di Fr. 270.- saldato dall'UAM, nulla era così più dovuto alla Cassa malati per questi tre

mesi.

Inoltre, l'importo inizialmente scoperto di Fr. 1'360,80 riferito ai mesi da gennaio 2006 a

maggio 2006 ancora non comprendeva il sussidio del Cantone per i mesi di

novembre e dicembre 2005. La conferma del riconoscimento e del pagamento di Fr.

657,60 effettuato dal nostro Cantone all'assicuratore è avvenuta soltanto il 1° luglio 2009 (doc. XXIV),

ossia tre anni e mezzo più tardi.

Durante l'udienza

del 10 giugno 2010 (doc. XXVI), sentite le parti il Tribunale ha accertato che

"la pretesa dell'assicuratore è stata ridotta a fr. 703.20 (mesi di gennaio e

febbraio 2006)" e che "Interpellato in

merito il sig. RI 1 dichiara che questa somma è giusta e corrisponde a quanto

richiesto, quindi non la contesta. Egli è d'accordo di pagare questa somma.".

In conclusione, tenuto

conto da un lato dei premi LAMal dovuti dall'assicurato per i mesi da novembre 2005 a maggio 2006, d'altro lato dei pagamenti

effettuati sia dall'allora

Ufficio assicurazione malattia sia dal debitore stesso, rimangono effettivamente

scoperti ancora i mesi di gennaio e febbraio 2006, per un totale di Fr. 703,20

(Fr. 351,60 x 2). Questo importo, dunque, è corretto e va ritenuto come tale.

5.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione del 22

ottobre 2009 è parzialmente confermata, essendo corretta nell'importo del capitale ancora dovuto dal

ricorrente, ma non riguardo agli accessori, non più pretesi dalla Cassa malati

(doc. XXVI).

Di conseguenza, l'insorgente è condannato a versare

alla convenuta la somma finale di Fr. 703,20.

Pertanto, l'opposizione al PE n. __________ fatto spiccare il 22 giugno 2009 (doc. 19) dall'UEF di __________ è rigettata definitivamente

limitatamente alla cifra appena esposta.

Stanti così le cose,

il ricorso deve essere parzialmente accolto, senza attribuzione di ripetibili

all'insorgente, non patrocinato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. RI

1 è condannato a versare ad CO 1 l'importo di Fr. 703,20 per i premi LAMal del mese

di gennaio 2006 e di febbraio 2006.

1.2. L'opposizione al PE n. __________ del 22 giugno 2009 emesso dall'UEF

di __________ è rigettata definitivamente limitatamente all'importo di Fr. 703,20.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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