36.2009.188
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15 giugno 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2009.188
Data decisione, Autorità:
15.06.2010, TCA
Titolo:
Mancato pagamento dei premi LAMal.Durante l'udienza la Cassa malati ha chiarito la sua pretesa,che l'assicurato ha accolto. Tempestività della traduzione del ricorso se la Posta ha erroneamente consegnato oltre i 7 giorni di giacenza la raccomandata e la traduzione è avvenuta nei 15 giorni assegnati
INTEMPESTIVITÀ
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
TIMBRO POSTALE
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 60 cpv. 2 LPGA
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.188
TB
Lugano
15 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
ottobre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A.
Dal 1° novembre 2005 (doc. 2) RI 1 è affiliato
ad CO 1 per l'assicurazione
malattia obbligatoria LAMal.
Dal 1° marzo 2006
(doc. 3) l'assicurato beneficia
della riduzione del premio di cassa malati da parte del Cantone Ticino perciò,
per quell'anno, la quota parte
di premio a suo carico ammontava a Fr. 81,60 al mese.
B.
Il 21 gennaio 2006 (doc. 9) la Cassa malati ha
sollecitato l'assicurato a
versargli i premi di novembre 2005-gennaio 2006 chiesti il 3 dicembre 2005
(doc. 4), per un totale di Fr. 1'009,20.
Con sollecito di
pagamento ("Zahlungserinnerung") del 19 febbraio 2006 (doc.
10) la Cassa malati ha preteso il pagamento del premio del mese di febbraio
2006 (Fr. 351,60) ed il successivo 19 marzo 2006 (doc. 11) ha sollecitato il
versamento del premio di marzo 2006, di pari importo.
Nel frattempo, lo
stesso 19 febbraio 2006 (doc. 12) CO 1 ha diffidato ("Mahnung")
l'assicurato a versargli i
premi da novembre 2005 a gennaio 2006, aumentando l'importo dovuto di Fr. 40.- per spese di diffida (totale: Fr. 1'049,20).
La stessa diffida è
stata emessa il 19 marzo 2006 (doc. 13) per il premio di febbraio 2006,
aumentato di Fr. 40.- di spese.
Il 25 aprile 2006
(doc. 14) la Cassa malati ha emesso una diffida di Fr. 1'132,60 riferita ai premi da febbraio ad
aprile 2006, oltre alle spese di diffida di Fr. 70.- e ad interessi di Fr.
7,80.
Con diffida del 6
giugno 2006 (doc. 16) la Cassa malati ha chiesto all'interessato di pagare Fr. 2'562,75 riferiti ai premi da gennaio a maggio 2006, oltre a Fr. 110.-
di spese e Fr. 37,15 di interessi di ritardo dal 14 febbraio 2006.
C. Non
avendo ottenuto il pagamento di quanto richiestogli il 6 giugno 2006, mediante
due domande di esecuzione, la prima del 17 marzo 2009 (doc. 16) e la seconda
del 16 giugno 2009 (doc. 17) aumentata di Fr. 70.- di spese esecutive, la Cassa
malati ha fatto spiccare due precetti esecutivi (n. __________ e n. __________),
contro cui il debitore ha formulato opposizione (docc. 18 e 19).
La Cassa malati ha
rigettato dette opposizioni il 17 aprile 2009 (doc. 20) rispettivamente il 13
luglio 2009 (doc. 21) e l'assicurato
ha interposto opposizione alle decisioni di rigetto (docc. 29 e 31).
A seguito della
decisione del 22 maggio 2009 (doc. 30), il 25 seguente (doc. 24) CO 1 ha ritirato
l'esecuzione n. __________
presso l'Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________.
Il 22 ottobre 2009
(doc. A9) la Cassa malati ha emesso una decisione su opposizione riferita al PE
n. __________, in cui l'assicuratore
ha spiegato l'origine del suo
credito, ha respinto l'opposizione
ed ha confermato la bontà della pretesa di Fr. 1'360,80 oltre ad interessi del 5% dal 14 febbraio 2004, alle spese
esecutive di Fr. 110.- ed ha dedotto il pagamento parziale di Fr. 657,60 del 14
luglio 2009 da parte dell'Ufficio
assicurazione malattia.
D. Con
ricorso in lingua tedesca del 21/23 novembre 2009 (doc. I), RI 1 ha esposto la
situazione, a suo dire confusa, sottolineando in particolare il comportamento
della Cassa malati che ha fatto spiccare due precetti esecutivi nel 2009 per
premi del 2006, seppure egli fosse al beneficio della riduzione del premio
LAMal.
Ha osservato, inoltre,
come il pagamento parziale di Fr. 657,60 da parte dell'Ufficio assicurazione malattia riferito ai premi scoperti di novembre
e dicembre 2005 sia giunto stranamente soltanto a oltre tre anni di distanza.
Contesta, infine, il tasso di interesse del 5% dal 14 febbraio 2004, anziché,
semmai, dal 2006.
E. A
seguito del decreto del 25 [recte: 24] novembre 2009 (doc. II), il 25/28
dicembre 2009 (doc. IV) l'assicurato
ha tradotto in italiano il proprio ricorso. Vista l'apparente tardività della traduzione, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha accertato presso La Posta svizzera (doc. VII) il motivo per
cui il ricorrente ha ricevuto (comunque) il 15 dicembre 2009 il predetto
scritto raccomandato di questo Tribunale, a cui ha risposto soltanto il 28
dicembre.
F.Il 1° marzo 2010 (doc. XI) CO 1 ha allestito
la propria risposta di causa, proponendo di dichiarare irricevibile il ricorso
dell'assicurato, essendo giunta
in ritardo la traduzione. Quanto al merito, la Cassa malati ha quantificato in
Fr. 948.- lo scoperto ancora dovuto dall'insorgente (Fr. 351,60 per ognuno dei mesi di gennaio e febbraio
2006 + Fr. 81,60 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2006).
Il ricorrente si è
riconfermato nel proprio ricorso (doc. XV), così pure la Cassa malati nella sua
risposta (doc. XVII).
Il 19 aprile 2010 il
TCA ha effettuato degli accertamenti presso il ricorrente (doc. XIX), la Cassa
malati (doc. XX) e l'allora Ufficio
assicurazione malattia (doc. XXI), dei cui esiti (docc. XXII-XXIV) si dirà nel
proseguo. L'assicurato non ha
invece risposto.
Il 10 giugno 2010
(doc. XXVI) il Tribunale ha esperito un'udienza alla presenza delle parti.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.Occorre innanzitutto esaminare la
tempestività del ricorso tradotto in italiano, inoltrato dall'assicurato il 25/28 dicembre 2009.
In effetti, l'assicurato ha formulato il proprio ricorso
il 21 novembre 2009 e l'ha spedito
il 23 successivo (doc. I). Siccome era scritto in tedesco, il giudice delegato,
in virtù dell'art. 4 cpv. 3
LPTCA, il 24 novembre 2009 (doc. II) ha intimato al ricorrente di tradurlo in
italiano entro 15 giorni, pena la sua irricevibilità.
L'assicurato ha comprovato di avere ricevuto
il decreto del TCA il 15 dicembre 2009 (doc. III) e, per tale motivo, ha introdotto
(soltanto) il 28 dicembre 2009 la traduzione del ricorso (doc. IV), ovvero
entro il termine di quindici giorni concessogli.
Da una verifica informale
(mediante Track & Trace) esperita dal Tribunale, è emerso che
il decreto di traduzione è stato inviato al ricorrente per raccomandata il 24
novembre 2009 (docc. V/2 e V/3) ed il destinatario l'ha ritirata allo sportello della Posta di __________ il 15 dicembre
2009 (doc. V/1), malgrado l'avviso
di ritiro sia stato depositato nella sua bucalettere già il 25 novembre 2009.
Il Tribunale ha quindi
interpellato La Posta a proposito di questo insolito ritardo nella consegna di
un invio raccomandato ed essa ha risposto quanto segue il 27 gennaio 2010 (doc.
VII):
" Siamo spiacenti del fatto che l'invio in oggetto sia stato consegnato al destinatario malgrado il periodo
di giacenza scaduto. Ci preme scusarci per gli eventuali inconvenienti che si
sono venuti a creare.
La
nostra inchiesta al ufficio responsabile di __________ ha emerso che in quanto
il trattenimento troppo lungo e nessuna scansione avvenuta, si tratta di un
doppio errore da parte di una collaboratrice.
Purtroppo
non possiamo rimediare a quanto accaduto. (…).".
L'art. 38 LPGA,
applicabile direttamente al ricorso insieme agli artt. 39-41 concernenti i
termini in virtù dell'espresso
rinvio dell'art. 60 cpv. 2 LPGA,
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se
non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento
che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o
un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente (STFA H 134/04 del 22
febbraio 2005).
Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta (STFA I 366/04 del 27
aprile 2005). Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a
sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo
termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione
(cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III
492 consid. 1; 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne
discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque
attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V
133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di
tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di
prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale
recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo
dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad
agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo
noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In
tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente
notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento).
Detto altrimenti, una
decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato
vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non
è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in
consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò
vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere
autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.
Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una
notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza 2A.271/2001 del 3 luglio
2001).
Questa finzione di
notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione
avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (STFA H 338/00 del 13
febbraio 2001; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92 consid. 2a).
Generalmente un
secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Eccezione va fatta nel
caso in cui l'autorità notifica
di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il
termine originario. In questa evenienza, il termine ricorsuale è calcolato a
partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni
relative all'applicazione del
principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del
27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto amministrativo o giudiziario intimato
mediante raccomandata valga come notificato, non è necessario che il diretto
interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sfera d'influenza
del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo lo prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti
conoscenza (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005; DTF 122 I 143 consid. 1).
Ciò vale anche nel
caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una
terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in tale
evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale ad una notifica al
destinatario medesimo (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005).
A norma della
giurisprudenza dell'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), la prova che una decisione è stata notificata
incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; si veda anche: Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della
ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla
versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF
103 V 66). Infatti, se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione
pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101
Ia 7; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
Nella fattispecie, come visto, la
consegna al ricorrente dell'invio raccomandato del TCA ben oltre il
periodo di giacenza di sette giorni dal momento dell'impostazione, anziché
ritornarlo al mittente come è d'obbligo ed uso, è esclusivamente imputabile
alla Posta, che ha chiaramente ammesso il proprio errore e quindi le proprie responsabilità.
Dal canto suo l'assicurato, che ha
ritirato la raccomandata in questione il 15 dicembre 2009, ossia tre settimane
dopo l'invio del 24 novembre precedente, a voler ben vedere ha comunque
rispettato i 15 giorni assegnatigli dal giudice delegato, avendo spedito per
raccomandata al Tribunale il ricorso in italiano il 28 dicembre 2009.
In queste circostanze, d'avviso del Tribunale,
la completazione del ricorso va ritenuta come tempestiva, non potendo imputare
all'assicurato una colpa per la sua effettiva tardività nel rispondere al
relativo decreto, causata, invece, dalla Posta.
Il TCA può dunque entrare nel merito
delle pretese ricorsuali.
nel merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale
può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati
residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
Fatti
i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio
federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di
questi assicurati (cpv. 4).
L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione;
la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,
graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare
(cpv. 5).
L'art. 90 OAMal, nel
testo in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, prevede, al cpv. 1, che
i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in vigore fino al
31 luglio 2007).
I premi e le partecipazioni
dovuti dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere
oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da
eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31
luglio 2007).
Se l'assicurato è in
mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo,
deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più
tardi 40 giorni dopo l'ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore
fino al 31 luglio 2007).
Se l'assicurato ha
causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore
può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella
misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui
diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al
31 luglio 2007).
Queste norme sono
state ulteriormente modificate con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. art.
105a-105e OAMal).
4. Il
Considerandi
TCA rileva come il caso in esame è stato gestito dall'assicuratore con poca chiarezza, avendo preteso dal debitore sin dal
2006.
ogni volta delle somme differenti; dapprima le richieste di pagamento portavano
sui mesi da novembre 2005 a gennaio 2006 o da febbraio 2006 ad aprile 2006, poi
da gennaio 2006 a maggio 2006, per giungere infine ai (soli) mesi di gennaio e
febbraio 2006, così come risulta dall'ultimo scritto della Cassa malati del 28 aprile 2010 (doc. XXIII).
Peraltro, dei due PE
fatti spiccare contro l'insorgente,
il primo (n. __________), identico al secondo nel periodo e nell'ammontare dei premi richiesti, è stato
cancellato su richiesta dell'assicuratore.
La differenza degli
importi pretesi dipende anche dal fatto che il ricorrente ha ottenuto il
diritto di beneficiare della riduzione del premio LAMal da parte del Cantone Ticino
a partire dal 1° marzo 2006. All'oscuro di ciò, l'assicuratore
ha inizialmente conteggiato i premi dovuti dall'insorgente senza considerare il sussidio cantonale di Fr. 270.- (doc.
28), che è stato versato dall'allora
Ufficio assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di
compensazione – Ufficio delle prestazioni) l'8 giugno 2006 (doc. A9) a favore dei premi di marzo, aprile e maggio
2006.
A ciò hanno fatto
seguito il 28 luglio 2006 (docc. A9 e XXIII) i pagamenti di Fr. 81,60 dell'assicurato quale sua partecipazione ai
premi LAMal di marzo, aprile e maggio 2006.
Dedotto poi il
contributo cantonale di Fr. 270.- saldato dall'UAM, nulla era così più dovuto alla Cassa malati per questi tre
mesi.
Inoltre, l'importo inizialmente scoperto di Fr. 1'360,80 riferito ai mesi da gennaio 2006 a
maggio 2006 ancora non comprendeva il sussidio del Cantone per i mesi di
novembre e dicembre 2005. La conferma del riconoscimento e del pagamento di Fr.
657,60 effettuato dal nostro Cantone all'assicuratore è avvenuta soltanto il 1° luglio 2009 (doc. XXIV),
ossia tre anni e mezzo più tardi.
Durante l'udienza
del 10 giugno 2010 (doc. XXVI), sentite le parti il Tribunale ha accertato che
"la pretesa dell'assicuratore è stata ridotta a fr. 703.20 (mesi di gennaio e
febbraio 2006)" e che "Interpellato in
merito il sig. RI 1 dichiara che questa somma è giusta e corrisponde a quanto
richiesto, quindi non la contesta. Egli è d'accordo di pagare questa somma.".
In conclusione, tenuto
conto da un lato dei premi LAMal dovuti dall'assicurato per i mesi da novembre 2005 a maggio 2006, d'altro lato dei pagamenti
effettuati sia dall'allora
Ufficio assicurazione malattia sia dal debitore stesso, rimangono effettivamente
scoperti ancora i mesi di gennaio e febbraio 2006, per un totale di Fr. 703,20
(Fr. 351,60 x 2). Questo importo, dunque, è corretto e va ritenuto come tale.
5.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione del 22
ottobre 2009 è parzialmente confermata, essendo corretta nell'importo del capitale ancora dovuto dal
ricorrente, ma non riguardo agli accessori, non più pretesi dalla Cassa malati
(doc. XXVI).
Di conseguenza, l'insorgente è condannato a versare
alla convenuta la somma finale di Fr. 703,20.
Pertanto, l'opposizione al PE n. __________ fatto spiccare il 22 giugno 2009 (doc. 19) dall'UEF di __________ è rigettata definitivamente
limitatamente alla cifra appena esposta.
Stanti così le cose,
il ricorso deve essere parzialmente accolto, senza attribuzione di ripetibili
all'insorgente, non patrocinato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. RI
1 è condannato a versare ad CO 1 l'importo di Fr. 703,20 per i premi LAMal del mese
di gennaio 2006 e di febbraio 2006.
1.2. L'opposizione al PE n. __________ del 22 giugno 2009 emesso dall'UEF
di __________ è rigettata definitivamente limitatamente all'importo di Fr. 703,20.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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