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Decisione

36.2009.189

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

Considerandi

In concreto il TCA, che dispone del

potere di indagare d'ufficio e di applicare d'ufficio il diritto, rinuncia ad

avviare una rogatoria internazionale, poiché essa non apporterebbe alcunché.

Infatti, la soluzione adottata si è

fondata sull'art. 36 cpv. 4 OAMal, che nulla ha a che vedere con una rogatoria

internazionale. Pertanto, interpellare le autorità straniere non apporterebbe

nulla alla soluzione della problematica in oggetto.

Non va comunque

dimenticato che questo Tribunale ha chiarito nel corso della procedura tutte le

questioni necessarie alla risoluzione del caso in esame.

In queste circostanze,

ritenuto inoltre come la ricorrente abbia avuto ampia facoltà di esprimersi anche

oralmente in occasione dell'udienza,

il TCA rinuncia all'assunzione

di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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