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Decisione

36.2009.190

Ricorso contro declaratoria di irricevibilità di reclamo. Respinto. UAM, ufficio dell'IAS, ha competenza a decidere le affiliazioni d'ufficio

1 febbraio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme

essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b

e 105 cpv. 2 OG).

2.

2.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera

deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione

del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono

all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità

designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L'art. 10

OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione

circa l'obbligo d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero siano informate e i genitori di neonati siano informati tempestivamente

(cpv. 1). L'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'art.

2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la versione in vigore dal 1° gennaio 1997

in lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3 (cpv. 2).

2.2 In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che

il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non hanno

assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto tempestivamente.

L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione

indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la

sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in

re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale).

Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio

per procedervi.

2.3 Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire sull'affiliazione

d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con effetto dal 1° gennaio 2000,

essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione

retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale

ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti

dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.

Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

2.4 L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in

materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5

cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione

tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve

tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il

Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello

dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se

il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore

lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze

del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una

durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore

stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5 Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che l'assicuratore

è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del premio che

l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro

espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto

supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del

Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non

si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà

all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a

quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del

messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva

conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e

l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire

sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si

confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag.

39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale

né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo

dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il ricorso

di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre la

decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno annullati.

3.

In considerazione delle succitate conclusioni questa Corte può quindi

unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo

dell'assicurato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999. (...)”

- che

a proposito del supplemento del premio va rilevato che il TFA, con sentenza del

25 febbraio 2003, pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91

segg., ha stabilito che la legge non permette la percezione di premi arretrati,

ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un premio superiore a

quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile,

che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito

è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato tardivamente e non

l'autorità cantonale;

- che

il TFA ha affermato:

" (…)

3.3 L'art. 5 al. 2 LAMal ne permet pas la perception de primes arriérées,

mais impose la fixation par l'assureur à l'assuré qui s'est affilié tardivement

d'une prime supérieure à celle de ses autres assurés (Message du Conseil

fédéral, loc. cit.). Aussi

la sanction n'a-t-elle, d'emblée, pas été conçue sous la forme d'une prime

unique exigible à l'affiliation, mais comme un supplément aux primes mensuelles

(EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerische Bundesverwaltungsrecht, note

49, p. 13), dont la durée de perception (Erhebungsdauer dans le texte allemand

de l'art. 8 al. 1

OAMal) correspond au double de la durée du retard d'affiliation mais à un taux

n'excédant pas 50%.

(…)

La délégation de compétence au Conseil fédéral prévue par l'art. 5 al.

2 LAMal portant sur la fixation de taux indicatifs tenant compte, notamment, de

la durée du retard, il faut admettre que le législateur a délégué le soin de

régler la question du rapport entre la durée du retard et celle de la sanction

au Conseil fédéral. Aussi n'est-il pas nécessaire d'examiner si le

non-plafonnement de la durée de la sanction constitue une lacune, proprement

dite ou non, de la loi (cf. ATF 122 I 255 consid. 6a, 121 III 225 ss) et si les

conditions auxquelles le juge peut combler une lacune de la loi sont réunies

(cfr. ATF 127 V 41 consid. 4b/cc, 123 V 130 consid. 2, 121 III 226, 121 V 176

consid. 4d, 119 V 254 ss consid. 3b et le références citées). Il suffit, en

effet, de constater que l'application de la norme réglementaire peut aboutir au

prononcé de sanctions dont la durée n'est plus dans un rapport raisonnable avec

l'omission fautive qui les justifie - elles violent, partant, l'exigence

constitutionnelle de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) - et que la règle de

l'art. 8 al. 1 OAMal ne peut, partant, être appliquée dans tous les cas sans

correctif.

Le cas d'espèce, dans lequel l'obligation d'assurance a été violée soixante-dix

mois durant et où, partant, la sanction devrait être infligée pendant 132 mois,

soit onze ans, est, à cet égard, exemplaire.

4.3 La perception de (sur)primes d'assurance à tire de sanction administrative

en cas de violation d'une obligation d'assurance est également prévue dans le

domaine de l'assurance-accidents obligatoire (v. MAURER, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 580).

Conformément à l'art. 95 al. 1 LAA (Primes spéciales) si l'employeur

n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son

entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer

les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée

Considerandi

de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au

montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière

inexcusable l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs

ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les

primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes

dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des

primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire

les primes spéciales du salaire des travailleurs.

La similitude des problématiques réglées (la sanction en cas de retard

d'affiliation) et des solutions données respectivement par les art. 5 al. 2

LAMal et 95 LAA (une surprime) justifie que l'on applique par analogie au

supplément de prime de la LAMal le délai maximal de cinq ans applicable à la

prime spéciale de l'art. 95 LAA. Ce délai correspond, du reste, quant à sa

durée, à celui de l'art. 94 al. 1 LAA (sur l'application par analogie de cette

disposition dans le domaine de la LAMal, v. MAURER Krankenversicherungsrecht,

pp. 145 s. relatif au paiement des arriérés de primes dans

l'assurance-accidents obligatoire). (…)"

- che

secondo l'art. 3 LAMal:

" 1.

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare

dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo

d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,

immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22

giugno 2007 sullo Stato ospite.

3.

Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio

in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o

vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all’estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera.”

- che

giusta l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui

essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il

centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di

domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e

giurisprudenza citata; DTF 123 III 100);

- che

affinché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di

principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima,

oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda,

soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237

consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza

e dottrina ivi citata);

- che

vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un

certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti

di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue

relazioni interpersonali.

La

continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio.

Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta

per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza

attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso

(DTF 41 II 51);

- che

l’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme

delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa -

e dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag.

238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata). Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si

trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove

vive la sua famiglia (DTF 88 III 135). Per contro, il luogo in cui sono

depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono

esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162,

consid. 2b, pag. 164, DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio:

tali circostanze non sono, di per sé, determinanti. Va, peraltro, rilevato che

non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per

un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di

fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni

personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità

(cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51);

- che,

infine, per l’art. 26 CCS la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le

scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo,

in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio. In

DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme,

che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio

dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che

non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della

normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di

un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal

giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di

controllo degli abitanti;

- che

in concreto è fuori di dubbio, e neppure contestato dal patrocinatore professionista,

che tutti i presupposti di legge siano perfettamente adempiuti per imporre

l’obbligo assicurativo a RI 1. La procedura è stata condotta in maniera più che

rispettosa delle norme vigenti, il signor RI 1 è stato sollecitato e diffidato

dall’autorità comunale competente, segnalato a quella cantonale che lo ha

dapprima invitato e poi diffidato a trovarsi un assicuratore malattia

autorizzato. Egli non ha reagito a questi inviti e la decisione formale è stata

inevitabile;

- che

l’argomento principe del ricorrente secondo cui la decisione dell’autorità amministrativa

sarebbe da annullare per incompetenza dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia

misconosce già il solo testo della norma che cita. Come ricorda il signor __________,

responsabile del settore:

" (...)

...ex lege (art. 19 cpv. 1 LCMal) non è infatti il Consiglio di Stato

che "iscrive d'ufficio" il soggetto renitente, bensì il Governo

cantonale "fa iscrivere (...) le persone soggette all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore

riconosciuto e autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa

Ordinanza (OAMal)".

Già questo assioma implica che vi sia una delega di competenza nei

confronti dell'Autorità amministrativa affinchè la medesima provveda ai sensi di

legge.

La delega esplicita è poi formulata ex art. 7 Reg. LCAMal, di questo

tenore:

G. Iscrizioni Articolo

7.

d'ufficio 1L'iscrizione d'ufficio delle persone soggette

all'obbligo

d'assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall'Istituto

delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.

2La

ripartizione tra i singoli assicuratori

considera

l'effettivo degli assicurati affiliati.

Come già rilevato, e ad abundantiam, si richiama inoltre la copiosa

giurisprudenza di codesta Corte in materia di affiliazione coattiva nel nostro

Cantone. (...)" (doc. V, pag. 3)

- che

l’argomentazione ricorsale misconosce poi tutta la prassi di questo Tribunale,

giurisprudenza abbondante e facilmente reperibile, e sicuramente nota al

patrocinatore del ricorrente. L’argomento appare allora defatigatorio e, sin

dall’inizio, destituito da ogni possibilità di essere seriamente considerato;

- che,

per i motivi che precedono, il ricorso sarebbe stato da respingere nel merito

se lo stesso non si palesasse manifestamente infondato siccome il reclamo

inoltrato all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia a fronte della decisione

amministrativa doveva esserlo nel termine di 30 giorni (art. 76 cpv. 1 LCAMal).

RI 1 si è invece opposto oltre un anno dopo l’intimazione della decisione

formale, poco importa che la signora __________, diligente collaboratrice

dell’UAM, abbia analizzato anche il merito del reclamo formulato da RI 1 oltre

ad evidenziare la tardività dell’impugnativa e poco importa quanto ritenuto nelle

osservazioni del capo ufficio al gravame. Non può ovviamente qui essere

questione di buona fede per il ricorrente siccome prima di inoltrare il suo

reclamo nessuna garanzia o promessa contraria alla legge gli era stata

formulata da parte di un’autorità amministrativa competente. In sostanza quindi

il ricorso deve essere rigettato e ciò avviene senza carico di tasse e spese e

senza riconoscimento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

contro la decisione 27 ottobre 2009 emessa dall'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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