36.2009.191
Domanda di sussidio premi assicurazione malattia per intervenuta separazione dal coniuge. Calcolo nuovo reddito. Commutazione. Superamento dei limiti
14 gennaio 2010Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2009.191
Data decisione, Autorità:
14.01.2010, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio premi assicurazione malattia per intervenuta separazione dal coniuge. Calcolo nuovo reddito. Commutazione. Superamento dei limiti
COMMUTAZIONE
LIMITI
PREMIO
SEPARAZIONE
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 cpv. 2 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 let. c LCAMAL
art. 17 cpv. 2 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.191
ir/lb
Lugano
14 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 5 novembre
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. RI
1, 1955, separatasi dal marito, disoccupata, ha postulato la concessione del sussidio
per fronteggiare il premio di Cassa Malati per il 2009 (per il periodo
successivo alla separazione). In assenza di tassazione i collaboratori dell'UAM
hanno accertato autonomamente il reddito, convertendolo, ed escludendo il
diritto al sussidio.
B. Il
reclamo inoltrato contro la decisione amministrativa è stato respinto con
provvedimento del 5 novembre 2009 contro il quale l'assicurata si è aggravata
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 2 dicembre 2009 in
cui si evidenziano entrate limitate (CHF 2'800.-) e spese significative per il
sostentamento (locazione: CHF 1'000.-; premi CM: CHF 415.- ed assicurazione per
perdita di salario: CHF 179.-).
C. Con
osservazioni puntuali e precise l'Ufficio Assicurazione Malattia propone la reiezione
del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di
motivazione. L’11 gennaio 2010 l’avv. RA 1 si è annunciato quale rappresentante
della ricorrente, chiedendo l’assistenza giudiziaria, producendo il conteggio
del mese di novembre 2009 della __________ (27 indennità controllate a CHF
140.00 per complessivi CHF 2'940.00 oltre a spese per un totale di CHF
2'983,45). Il rappresentante della ricorrente evidenzia come la signora RI 1 si
sia ora rivolta all’assistenza non beneficiando di entrate. Non sono state acquisite
ulteriori prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il ricorso – formulato dall’assicurata senza assistenza del legale –
è tempestivo, siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
emessa su reclamo, ed è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le
conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei
seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo
per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
a) delle persone
soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 v. Reg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla
fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
Il
Consiglio di Stato ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili
abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3
settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo
nel Reg. LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della
riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la
riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
6. In
concreto, a ragione, l'amministrazione, ravvedendo gli estremi
dell'applicazione dell'art. 31 litt. c. Reg. LCAMal, ha accertato - in assenza
di una tassazione della ricorrente quale persona sola - il reddito lordo
conseguito dalla stessa per la sua successiva commutazione a mano dalle
apposite tabelle al fine di verificare il diritto al sussidio.
7. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano
in particolare le sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26 gennaio
2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; del 24 giugno 2005, inc.
36.2004.132; del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; s del 15 febbraio 2006,
inc. 36.2006.7) in cui si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello
del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba
determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi
raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 Reg. LCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
Considerandi
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 v. Reg. LCAMal (= art. 31 n. Reg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure
le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato
ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in
cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004
(inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21
settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99),
del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa
del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
8.
Nel
caso concreto vi è discrepanza tra le parti con riferimento al reddito mensile
conseguito dalla ricorrente. Secondo il calcolo - peraltro corretto -
dell'amministrazione RI 1 può contare sui CHF 3'000.00 mensili (21,5 indennità
a CHF 140.00). La signora indica nel suo gravame un’entrata inferiore che fissa
in CHF 2'800.00. L’ultimo conteggio della __________ presentato determina
entrate di CHF 2940 mensili. Si tratta, a ben vedere, di somme del tutto
contenute e sono quindi comprensibili le lamentele della ricorrente. L’importo
del nuovo reddito, come indicato nelle considerazioni che precedono, va
obbligatoriamente convertito a mano delle apposite tabelle (reperibili sul sito
internet dell'IAS stesso) allestite dall'amministrazione fiscale. Le tabelle di
conversione contemplano le usuali deduzioni riconosciute in sede fiscale per
cui non sono ammissibili altre deduzioni se non quelle per gli interessi
passivi e per gli alimenti versati e ciò conformemente alla costante prassi del
TCA.
La
conversione dell'importo mensile di CHF 3'010.- non permette, purtroppo, la concessione
del sussidio siccome comporta di ritenere un importo di CHF 27'000.00.
Anche
qualora si volesse ritenere l'importo indicato dalla ricorrente quale reddito,
ossia CHF 2'800.- mensili, il ricorso non avrebbe migliore esito siccome anche
convertendo tale reddito - in casu senza possibili deduzioni siccome neppure
indicate dalla ricorrente - i limiti di legge per l'aiuto sociale sarebbero
superati (la cifra reperita dopo conversione ammonta infatti a CHF 24'000.00).
Nello scritto 11 gennaio 2010 l’assicurata indica la fine dei suo
diritto alle prestazioni LADI. Per quanto desumibile dal doc. B2 le indennità sembre
siano state versate sino alla fine del 2009. Per il nuovo anno la signora RI 1
ha, con buona verosimiglianza, postulato il riconoscimento del diritto alla
riduzione del premio per il 2010. Nell’ambito di quella richiesta la nuova
situazione venutasi a creare (cessazione del versamento di indennità: il
conteggio B2 specifica che a fine novembre rimanevano 21 indennità verosimilmente
riscosse nel corso del mese di dicembre 2009) dovrà, se del caso, essere
considerata. Per il 2009 occorre ritenere come, successivamente alla
separazione ed alla nuova situazione economica, non vi sono state ulteriori modifiche
sino alla fine dell’anno. Ne discende che, correttamente l’amministrazione, in
applicazione delle leggi volute dal Parlamento e concretizzate dall’esecutivo,
ha rifiutato il riconoscimento del sussidio. Il ricorso va quindi respinto
senza carico di tasse e spese.
Il
giudice delle assicurazioni sociali deve infatti applicare le leggi vigenti
che, per la materia che qui è in discussione, fissa i limiti per la concessione
del sussidio per le persone sole – qual è la ricorrente - a CHF 20'000.-. La conversione
del reddito conseguito sino a fine 2009 superano tale valore ponendosi almeno a
CHF 24'000.00 (in realtà il reddito da ritenere è quello indicato dall’ÛAM che,
convertito, diviene CHF 27'000.00). Le tabelle sono, come indicato,
obbligatorie ed il giudice non può scostarsene dovendole applicare, anche se il
risultato cui si perviene è, purtroppo, quello di dovere negare il sussidio a
persona disoccupata con entrate limitate.
Come
detto il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione
di ripetibili e deve essere pure respinta la richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall’avv. RA 1. Infatti uno dei presupposti affinché
possa essere concessa l’AG è la probabilità di successo favorevole della
procedura di ricorso in discussione, ciò che sin dall’inizio era palesemente
carente. Infatti sarebbe bastato al legale un breve esame alle tabelle di
conversione pubblicate, a fronte dei redditi conseguiti, per rendersi conto
dell’infondatezza del gravame e dell’assenza di possibilità di esito favorevole
dello stesso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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