Lexipedia

Decisione

36.2009.191

Domanda di sussidio premi assicurazione malattia per intervenuta separazione dal coniuge. Calcolo nuovo reddito. Commutazione. Superamento dei limiti

14 gennaio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della

riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

6. In

concreto, a ragione, l'amministrazione, ravvedendo gli estremi

dell'applicazione dell'art. 31 litt. c. Reg. LCAMal, ha accertato - in assenza

di una tassazione della ricorrente quale persona sola - il reddito lordo

conseguito dalla stessa per la sua successiva commutazione a mano dalle

apposite tabelle al fine di verificare il diritto al sussidio.

7. Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano

in particolare le sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26 gennaio

2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; del 24 giugno 2005, inc.

36.2004.132; del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; s del 15 febbraio 2006,

inc. 36.2006.7) in cui si è così espresso:

" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello

del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba

determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi

raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la

determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere

alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo

accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 Reg. LCAMal) convertito in reddito

imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui:

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

Considerandi

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 v. Reg. LCAMal (= art. 31 n. Reg.

LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento

di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito

imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione

competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni

ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.

36.2003

/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre

spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il

TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione

per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.

Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata

un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il

rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure

le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato

ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in

cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004

(inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la

deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di

trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente

ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21

settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99),

del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa

del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

8.

Nel

caso concreto vi è discrepanza tra le parti con riferimento al reddito mensile

conseguito dalla ricorrente. Secondo il calcolo - peraltro corretto -

dell'amministrazione RI 1 può contare sui CHF 3'000.00 mensili (21,5 indennità

a CHF 140.00). La signora indica nel suo gravame un’entrata inferiore che fissa

in CHF 2'800.00. L’ultimo conteggio della __________ presentato determina

entrate di CHF 2940 mensili. Si tratta, a ben vedere, di somme del tutto

contenute e sono quindi comprensibili le lamentele della ricorrente. L’importo

del nuovo reddito, come indicato nelle considerazioni che precedono, va

obbligatoriamente convertito a mano delle apposite tabelle (reperibili sul sito

internet dell'IAS stesso) allestite dall'amministrazione fiscale. Le tabelle di

conversione contemplano le usuali deduzioni riconosciute in sede fiscale per

cui non sono ammissibili altre deduzioni se non quelle per gli interessi

passivi e per gli alimenti versati e ciò conformemente alla costante prassi del

TCA.

La

conversione dell'importo mensile di CHF 3'010.- non permette, purtroppo, la concessione

del sussidio siccome comporta di ritenere un importo di CHF 27'000.00.

Anche

qualora si volesse ritenere l'importo indicato dalla ricorrente quale reddito,

ossia CHF 2'800.- mensili, il ricorso non avrebbe migliore esito siccome anche

convertendo tale reddito - in casu senza possibili deduzioni siccome neppure

indicate dalla ricorrente - i limiti di legge per l'aiuto sociale sarebbero

superati (la cifra reperita dopo conversione ammonta infatti a CHF 24'000.00).

Nello scritto 11 gennaio 2010 l’assicurata indica la fine dei suo

diritto alle prestazioni LADI. Per quanto desumibile dal doc. B2 le indennità sembre

siano state versate sino alla fine del 2009. Per il nuovo anno la signora RI 1

ha, con buona verosimiglianza, postulato il riconoscimento del diritto alla

riduzione del premio per il 2010. Nell’ambito di quella richiesta la nuova

situazione venutasi a creare (cessazione del versamento di indennità: il

conteggio B2 specifica che a fine novembre rimanevano 21 indennità verosimilmente

riscosse nel corso del mese di dicembre 2009) dovrà, se del caso, essere

considerata. Per il 2009 occorre ritenere come, successivamente alla

separazione ed alla nuova situazione economica, non vi sono state ulteriori modifiche

sino alla fine dell’anno. Ne discende che, correttamente l’amministrazione, in

applicazione delle leggi volute dal Parlamento e concretizzate dall’esecutivo,

ha rifiutato il riconoscimento del sussidio. Il ricorso va quindi respinto

senza carico di tasse e spese.

Il

giudice delle assicurazioni sociali deve infatti applicare le leggi vigenti

che, per la materia che qui è in discussione, fissa i limiti per la concessione

del sussidio per le persone sole – qual è la ricorrente - a CHF 20'000.-. La conversione

del reddito conseguito sino a fine 2009 superano tale valore ponendosi almeno a

CHF 24'000.00 (in realtà il reddito da ritenere è quello indicato dall’ÛAM che,

convertito, diviene CHF 27'000.00). Le tabelle sono, come indicato,

obbligatorie ed il giudice non può scostarsene dovendole applicare, anche se il

risultato cui si perviene è, purtroppo, quello di dovere negare il sussidio a

persona disoccupata con entrate limitate.

Come

detto il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione

di ripetibili e deve essere pure respinta la richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dall’avv. RA 1. Infatti uno dei presupposti affinché

possa essere concessa l’AG è la probabilità di successo favorevole della

procedura di ricorso in discussione, ciò che sin dall’inizio era palesemente

carente. Infatti sarebbe bastato al legale un breve esame alle tabelle di

conversione pubblicate, a fronte dei redditi conseguiti, per rendersi conto

dell’infondatezza del gravame e dell’assenza di possibilità di esito favorevole

dello stesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster