36.2009.192
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18 maggio 2010Italiano40 min
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Numero d'incarto:
36.2009.192
Data decisione, Autorità:
18.05.2010, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni dell'assicurazione malattie obbligatoria (cfr. art. 64a LAMal) annullata per violazione del diritto di essere sentito e perché il debito posto a fondamento della sospensione non concerne premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese esecutive
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105c OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.192
cs/lb
Lugano
18 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
novembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel __________, beneficiaria di una rendita AI e di prestazioni complementari,
degente presso la Clinica __________ di __________ dal 2007, è affiliata per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO 1.
Il
17 luglio 2008, a suo favore, è stata istituita una tutela ai sensi dell’art.
369 CC. Quale tutore è stato designato RA 1 di __________ (doc. A).
B. Il
31 agosto 2009 l’assicuratore ha minacciato RI 1 di sospendere il pagamento delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria in seguito all’emissione, da parte
dell’UE di __________, dell’attestato di carenza beni n. __________ del __________,
se non avesse pagato l’importo rimasto insoluto entro il 10 settembre 2009 (doc.
6).
C. Con
decisione del 15 settembre 2009, confermata dalla decisione su opposizione
dell’11 novembre 2009, l’assicuratore ha sospeso il pagamento delle prestazioni
a RI 1 sulla base del citato attestato di carenza beni. La motivazione del
provvedimento è nota al giudice ed alle parti (doc. 9).
D. L’assicurata,
rappresentata dal proprio tutore, RA 1, è tempestivamente insorta al TCA,
chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino immediato del
pagamento delle prestazioni da parte dell’assicuratore malattie. Dopo aver
rammentato di essere degente presso la Clinica __________ di __________ dal
2007 ed aver riassunto la fattispecie, la ricorrente rileva di aver chiesto più
volte, invano, un conteggio delle prestazioni in arretrato, senza tuttavia
ottenere risposte soddisfacenti e fa valere che l’assicuratore ha rigettato le
opposizioni a precetti esecutivi, in maniera arbitraria e senza competenza, sospendendo
prestazioni senza averne alcun motivo.
L’insorgente
evidenzia in particolare che il 31 agosto 2009 CO 1 ha nuovamente minacciato la
sospensione delle prestazioni sulla base dell’attestato di carenza beni n. __________
del __________, ossia sulla base di partecipazioni ai costi dei mesi da agosto
2007 ad ottobre 2007 per un totale di CHF 8'917.45 come da esecuzione no. __________
del __________.
L’insorgente
presume che si tratti di costi di trasporto e di degenza cronica, non essendo
riuscita ad ottenere dall’assicuratore alcuna informazione soddisfacente.
La
ricorrente contesta la possibilità di CO 1 di procedere alla sospensione poiché
la stessa avverrebbe in spregio delle norme vigenti. Evidenzia poi l’emanazione
di nuova decisione di sospensione senza sostrato (doc. I).
Con
risposta del 29 gennaio 2010 l’assicuratore chiede la reiezione del ricorso evidenziando
che il credito è composto da CHF 4'000.00 (5 fatture da CHF 800.00 per
trasporti) e CHF 4'917.45 per partecipazioni da luglio e settembre 2007, credito
che il preposto ufficio cantonale non avrebbe corrisposto all’assicuratore.
Dopo
avere riconosciuto di non potere vantare pretese per i costi di trasporto CO 1
conclude che lo scoperto restante assomma a CHF 4'136.70 oltre accessori ciò
che giustificherebbe il blocco delle prestazioni (doc. III).
E. Con
osservazioni del 5 febbraio 2010 la ricorrente ha ribadito la sua posizione,
rilevando che i ritardi di CO 1 le hanno causato un danno non avendo potuto
chiedere il rimborso delle prestazioni per il tramite delle prestazioni
complementari alla cassa cantonale di compensazione essendo trascorso il
termine di 15 mesi dalla data della fatturazione ai sensi dell’art. 7a LaLPC. Essa
rileva inoltre che gli importi ancora dovuti di CHF 2'408.90 e CHF 1'924.25
derivano dalla mancanza di notifiche di infortunio e chiede al TCA di
esprimersi circa la possibilità di produrre adesso le relative notifiche ed
annullare in questo modo l’importo scoperto, così da cancellare ogni debito nei
confronti dell’assicuratore. Essa ribadisce inoltre che il 31 ottobre 2007 è
stata emessa la garanzia di pagamento degli scoperti da parte dell’allora
Ufficio dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM, dal 1° febbraio 2010
sostituito dalla Cassa cantonale di compensazione; doc. VII).
Il
12 febbraio 2010 l’assicuratore ha ribadito la sua posizione (doc. IX).
F. Il
6 aprile 2010 il TCA ha interpellato la Cassa cantonale di compensazione, dettagliando
la fattispecie e chiedendo una presa di posizione precisando se l’integralità
delle prestazioni pretese dall’assicurata sono state pagate con richiesta di
produzione dei documenti necessari a comprova.
Il
13 aprile 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso la documentazione
necessaria nonché copia dello scritto 7.5.2009 ad CO 1 con cui si confermava
l’assunzione dei crediti scoperti al 31.07.2007.
L’UAM
ha colto l’occasione per precisare ricevuta, il 19.5.2009, di ulteriori 6 richieste
di pagamento respinte siccome non riferite a premi, partecipazioni e neppure
spese esecutive.
L’UAM
conclude ritenendo quello di CO 1 un comportamento immotivato con conseguenze
vessatorie per la ricorrente (doc. XII).
G. Il 14
aprile 2010 il TCA ha scritto all’assicuratore chiedendo:
" con riferimento alla vertenza a margine
in allegato vi trasmettiamo lo scritto del TCA alla Cassa cantonale di
compensazione del 6 aprile 2010 (doc. XI), nonché la risposta
dell’amministrazione del 13 aprile 2010 (doc. XII), con l’allegato XII/1 (lista
delle richieste di rimborso di CO 1) e l’allegato XII/2 (“situazione al 12.04.2010”).
La informiamo inoltre che il 3 giugno 2009 l’allora UAM ha informato CO 1 del
pagamento, tra l’altro, di CHF 667.65, rispettivamente CHF 1'206.95 per gli
arretrati di RI 1 (doc. XII/3 non allegato).
Ai fini del giudizio vi assegniamo un termine di 10 giorni
per presentare puntuali osservazioni scritte in merito ed in particolare per
precisare, per ogni conteggio delle prestazioni allegato al doc. XII/1,
se gli importi ancora scoperti sono premi, partecipazioni ai costi, spese
esecutive od interessi di mora (e in caso di risposta positiva di indicare
precisamente, tramite documentazione, quali sono gli importi ancora scoperti di
questa categoria), a quanto ammonta effettivamente l’eventuale attuale scoperto
a favore di CO 1 della sopra citata categoria (allegando tutti i
documenti necessari a comprova delle vostre affermazioni) e se l’attuale misura
(sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal) è ancora giustificata alla
luce della risposta della cassa di compensazione (in caso di risposta affermativa,
per quale motivo).” (doc. XIII)
Il
23 aprile 2010 l’assicuratore ha postulato la concessione di una proroga di 15
giorni poiché “i colleghi di __________ desiderano rivalutare i diversi atti
a disposizione” ed il 3 maggio 2010 l’assicuratore ha risposto con lettera
che manifesta palese imbarazzo e che appare utile qui riprendere in esteso:
" (…)
circa l’ultima corrispondenza intercorsa devo ammettere una certa
difficoltà nel risponderle in modo conciso e preciso.
Il motivo è presto detto.
Da tempo CO 1 sollecita il tutore ufficiale di compilare e rispedire
gli annunci d’infortunio che riguardano la signora RI 1 (quest’ultima,
destinataria di tali documenti, non ha mai risposto ed in particolare le
diverse lettere di CO 1 sono state ritornate con la menzione “destinatario
irreperibile”).
Preciso che quanto sopra non dev’essere intravisto come un atteggiamento
defatigatorio o quant’altro messo in essere dalla scrivente per sottrarsi alle
proprie incombenze, ma solo, la conseguenza di aver complicato all’eccesso una
fattispecie assolutamente semplice caratterizzata da tre tipi di prestazioni e
meglio:
-
prestazioni in
caso d’infortunio,
-
prestazioni a
carico dell’assicuratore LAMal,
-
prestazioni a
carico esclusivo dell’assicurata (penso, ad esempio, a prestazioni non
riconosciute dall’assicurazione di base).
Dunque, riprendendo il doc. XII 2 le posso comunicare che
-
__________
importo di CHF 459.85 / prestazione CHF 800.—dicembre 2004
Di certo trattasi di “trasporto autoambulanza” da imputare ad un
infortunio di cui CO 1 assume il 50% dall’assicurazione di base ed il restante
50% andrà a carico dell’assicurata (poiché sprovvista di coperture
integrative).
-
____________________
Per entrambe queste poste osservo che dovrebbe trattarsi di prestazioni
erogate in ambito di un infortunio. In quest’ottica, queste note dovrebbero
essere assunte dalla scrivente. Specifico dovrebbero poiché senza il ritorno
dell’apposito formulario per infortunio è praticamente impossibile disporre di
un quadro completo della situazione della signora RI 1. A tal proposito mi
preme osservare che l’amministrazione ha più volte invitato il signor RA 1 –
tutore ufficiale dell’assicurata – a trasmettere detti documenti ma a tutt’oggi
CO 1 non ha ricevuto qualsivoglia preziosa informazione.
In buona sostanza, in base allo stato attuale dell’incarto non sono in
grado di poterle dare un riscontro preciso e detta situazione resterà tale
fintantoché il tutore ufficiale non invierà quanto da tempo richiesto.” (doc. XVI)
Dal canto
suo, il 6 maggio 2010, il tutore ha affermato di avere ricevuto il 14.4.2010 le
notifiche degli infortuni di marzo, luglio e ottobre 2007 e di avere chiesto
agli ospedali interessati i relativi rapporti. Il tutore della ricorrente ha
negato di avere ricevuto solleciti dall’assicuratore (doc. XVIII).
Il citato
scritto è stato trasmesso all’assicuratore per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni entro e non oltre il 17 maggio 2010 (doc. XIX). Non sono
state acquisite ulteriori prove.
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR
2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata, ossia la sospensione del pagamento delle prestazioni
LAMal decretata dall’assicuratore in seguito all’emissione dell’attestato di
carenza beni n. __________ per un importo di CHF 8'917.45 oltre spese di sollecito
di CHF 40, spese supplementari di CHF 30 e interessi del 5% dal 23 settembre
2007.
Le
altre questioni evocate dalle parti (come ad esempio la richiesta di
risarcimento danni per presunte manchevolezze dell’assicuratore, il rigetto
delle opposizioni di precetti esecutivi non figuranti nella decisione
impugnata, la pretesa incompetenza della Cassa nel rigettare le opposizioni a
precetti esecutivi, ecc.) esulano invece dalla presente vertenza e sono
pertanto irricevibili.
Va
qui comunque segnalato all’insorgente che se intende ottenere risposte anche ai
quesiti sopra riportati deve chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione
formale, contro cui dapprima potrà presentare opposizione al medesimo
assicuratore ed in seguito, se non sarà soddisfatta, ricorso a questo Tribunale
nei tempi e modi indicati in calce alle rispettive decisioni (cfr. anche gli
art. 52 e 56 LPGA). Va tuttavia evidenziato che contro l’eventuale decisione su
pretese di risarcimento per danni causati illecitamente a un assicurato o a
terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari è dato ricorso
diretto al Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA).
Se
la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l’insorgente potrà
presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale
(cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv.
3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio
federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni
ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per
scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le
conseguenze della mora (cpv. 2).
L’art.
64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e
se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello
stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte
salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella
versione valida fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal
dal 1° gennaio 2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso
che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di
quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto
dell’attestato di carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con
l’autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
L’art.
64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art.
90 OAMal, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, prevede,
al cpv. 1, che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in
vigore fino al 31 luglio 2007).
Fatti
I
premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di
esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3,
nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato
diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di
esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa
(cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento
tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o
spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle
sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5,
nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,
quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,
della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di
esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e
gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative
spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore
fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7
capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al
nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,
quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore
precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.
Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati
nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente
saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Dal
1° agosto 2007 sono in vigore i nuovi art. 105a-105e OAMal, che hanno modificato
l’art. 90 OAMal.
A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora
sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all’anno.
Per
l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti
su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve
impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere
il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se
non paga.
L’art.
105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito,
l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei
quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti
arretrati.
Per
l’art. 105 b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato.
L'art.
90 OAMal prevede ora che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
4.Va innanzitutto rilevato come il caso in
esame, malgrado porti in definitiva su un importo relativamente basso (CHF
4'917.45, ossia CHF 8'917.45 – CHF 4'000 di costi di trasporto che
l’assicuratore nella decisione impugnata ha espressamente affermato non poter
fungere da base per la sospensione del pagamento delle prestazioni della
ricorrente), è stato gestito dall’assicuratore con poca chiarezza sin dalla sua
fase iniziale e né nella decisione formale, né nella decisione su opposizione figura
il motivo preciso della sospensione e meglio la composizione esatta dell’ammontare
del presunto debito posto a fondamento della sospensione del pagamento delle
prestazioni derivanti dalla LAMal.
Va poi evidenziato come neppure gli accertamenti effettuati da
questo Tribunale presso l’assicuratore abbiano permesso di dipanare l’intera
fattispecie. Come si vedrà in seguito, solo dopo un attentissimo esame di tutta
la documentazione agli atti ed un incrocio degli scritti prodotti dalle parti
questo TCA, ha potuto risalire al presunto debito posto a fondamento delle
decisioni.
5. Innanzitutto
il 20 ottobre 2007 l’assicuratore ha sollecitato l’insorgente a pagare un
importo di CHF 2'275.95 (doc. 19, sollecito citato nel primo paragrafo della
decisione su opposizione, doc. 9), ossia inferiore all’ammontare di CHF 8'917.45
posto a fondamento della sospensione, indicando impropriamente quale causale “conteggio
dei premi” allorché si tratta di spese per il trasporto con l’ambulanza (CHF
800), di ricovero presso la Clinica __________ ([aliquota percentuale + contributo
ai costi ospedalieri], CHF 724.30), di prestazioni non assicurate (CHF 5.85), di
un pagamento alla __________ (CHF 800) e di un pagamento all’Ospedale __________
di __________ (CHF 355.80, cfr. doc. da 10 a 18).
Il
26 novembre 2007, il 23 luglio 2008 ed il 19 novembre 2008 (doc. da 20 a 22) l’assicuratore ha nuovamente sollecitato la ricorrente, questa volta a pagare un importo di CHF
8'917.45 oltre accessori, indicando quale causale “partecipazioni ai costi
del ago. 07 – 0tt. 07 secondo LAMal” , senza tuttavia precisare se l’importo
di CHF 2'275.95 sia in qualche modo compreso nell’ammontare di CHF 8'917.45.
Dopo
aver fatto spiccare un precetto esecutivo di CHF 8’917.45 oltre interessi e
spese amministrative, aver rigettato l’opposizione al precetto esecutivo, aver
ottenuto un attestato di carenza beni ed aver assegnato alla ricorrente un
ultimo termine per pagare il debito rimasto insoluto (doc. 24, 25, 31 e 6), l’assicuratore
ha emesso la decisione di sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti
dalla LAMal nella quale tuttavia non figura nel dettaglio la causale della
sospensione e l’importo esatto posto a fondamento del provvedimento.
L’assicuratore si è limitato ad affermare che “fino ad oggi, lei non ha
provveduto al pagamento del nostro credito. Da parte nostra abbiamo comunicato
questa situazione all’autorità di assistenza sociale” ed ha rinviato, senza
particolari spiegazioni, all’attestato di carenza beni n. __________ del __________
(doc. 7).
Infine,
nella decisione su opposizione, l’assicuratore ha indicato che l’interessata “non
ha pagato vari premi” e per questo motivo, dopo essere stata diffidata, è
stata inoltrata una domanda d’esecuzione per un importo di CHF 8'917.45 (doc.
9). In realtà come emerge dagli atti, la ricorrente non è in mora con il pagamento
dei premi e già solo per questo motivo la decisione impugnata non è corretta e ci
si potrebbe chiedere se può fungere da base per una misura così incisiva e con
conseguenze così drammatiche come la sospensione del pagamento delle prestazioni
di un’assicurazione sociale obbligatoria per tutti.
Vista
la gravità della misura messa in atto dall’assicuratore è infatti necessario
che il medesimo indichi in maniera corretta e precisa il motivo posto a
fondamento della sua decisione e la composizione esatta dell’importo di cui viene
chiesto il pagamento.
L’assicuratore
nella motivazione della decisione impugnata ammette che CHF 4'000 non sono
dovuti poiché relativi a spese di trasporto che non hanno nulla a che fare con
la LAMal ed indica genericamente che rimane scoperto un importo di CHF 4'917.45
di “crediti secondo la Legge sull’assicurazione malattie” senza tuttavia
indicare in cosa consisterebbero questi “crediti” (doc. 9). La decisione
su opposizione dovrebbe dettagliare l’importo chiesto in pagamento e
soprattutto dovrebbe spiegare esattamente in cosa consiste l’ammontare di CHF 4’917.45
che la Cassa afferma essere ancora scoperto. Certo, dagli atti, in particolare
dal doc. 17 si potrebbe immaginare che buona parte dell’importo derivi dal
riepilogo del conteggio delle prestazioni del 1° settembre 2007. Tuttavia nel
doc. 17 viene chiesto solo un ammontare di CHF 4'800.75 e agli atti vi sono
altre fatture con importi che aggiunti ai CHF 4'800.75 superano l’ammontare di CHF
4'917.45. Tuttavia, certi importi concernono infortuni non notificati, altri
prestazioni non assicurate, altri ancora spese di trasporto.
Alla
luce dell’opacità della decisione su opposizione il TCA, come si vedrà meglio
in seguito, ha interpellato la Cassa di compensazione e l’assicuratore per
cercare di dipanare la fattispecie e risalire alla causale esatta ed al
dettaglio dell’importo che secondo la convenuta sarebbe ancora scoperto.
6. Il
7 maggio 2009 l’allora Ufficio delle assicurazioni malattia ha garantito il
pagamento di tutti i crediti scoperti LAMal fino al 31 ottobre 2007 (con
l’eccezione di quelli già soluti), ossia anche di quelli apparentemente messi a
fondamento della sospensione del pagamento delle prestazioni alla ricorrente
(la causale indicata è infatti quella di partecipazione ai costi da agosto ad
ottobre 2007, cfr. doc. 22). Interpellata in merito la Cassa cantonale di compensazione, che dal 1° febbraio 2010 ha sostituito l’UAM, ha affermato di aver pagato tutti gli importi figuranti nelle fatture trasmesse all’__________ e
relative a premi, partecipazioni ai costi, spese esecutive ed interessi in
arretrato ed ha evidenziato come “la motivazione per la quale la parte restante
delle richieste di CO 1 non è stata presa a carico dalla scrivente Cassa, risiede
nel fatto che gli importi stralciati non sono né premi, né partecipazioni, né
spese esecutive e neppure interessi di mora” (doc. XII).
L’assicuratore,
chiamato espressamente da questo TCA a dettagliare in maniera precisa gli
eventuali arretrati non ancora soluti (doc. XIII), non ha contestato questa
circostanza, non ha prodotto ulteriore documentazione e non ha reso verosimile
la sussistenza di arretrati ai sensi dell’art. 64a LAMal che permetterebbero di
confermare la sospensione del pagamento di prestazioni derivanti dalla LAMal (doc.
XVI).
Dallo
scritto del 3 marzo (recte: maggio) 2010 (doc. XVI, consid. N) emerge che lo
stesso assicuratore ha alcuni dubbi circa gli importi ancora in arretrato. La
cassa afferma che apparentemente lo scoperto sembra concernere un importo di CHF
459.85 relativo all’incarto __________, di CHF 288.65 per l’incarto __________
e di CHF 1'206.95 per l’incarto __________ (cfr. doc. XVI). Queste cifre
tuttavia non corrispondono all’importo fatto valere nella decisione impugnata
di CHF 8'917.45 (pur deducendo i CHF 4'000 dei costi di trasporto che
l’assicuratore stesso afferma non poter fungere da base per la sospensione
delle prestazioni).
Del
resto, per quanto concerne l’importo di CHF 459.85 del dicembre 2004, va evidenziato
che trattandosi di prestazioni relative ad un periodo anteriore all’entrata in
vigore della modifica della LAMal del 1° gennaio 2006 l’assicuratore non può procedere
alla sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal poiché l’UAM
ha garantito il pagamento di tutte le prestazioni in arretrato della ricorrente
(cfr. sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008). D’altra parte l’assicuratore stesso
nella decisione impugnata ha affermato che gli importi di CHF 800 relativi ai
trasporti non possono fungere da base per la sospensione in esame e nello
scritto del 3 maggio 2010 (doc. XVI) ha indicato che, trattandosi di “trasporto
con autoambulanza” da imputare ad infortunio il 50% dei costi sono a carico
di CO 1 e il restante 50% a carico della ricorrente poiché si tratta di costi
coperti solo da assicurazioni complementari di cui l’insorgente non dispone.
Non si tratta pertanto di premi o partecipazioni ai costi (o accessori) ai
sensi dell’art. 64a LAMal.
Per
quanto concerne gli importi di CHF 288.65 e di CHF 1'206.95 (tra l’altro
quest’ultimo importo corrisponde a quello pagato dall’UAM, cfr. doc. XII), lo
stesso assicuratore afferma che “dovrebbe trattarsi di
prestazioni erogate in ambito di un infortunio” (doc. XVI, sottolineatura
del redattore) e che pertanto “queste note dovrebbero essere assunte dalla
scrivente”. Tuttavia in assenza di una notifica corretta dell’infortunio
l’assicuratore non ha ancora pagato la prestazione.
Certo,
l’insorgente ammette di essere in ritardo con la notifica degli infortuni accadutile
in passato. Tuttavia, come visto in precedenza, la sospensione può avvenire unicamente
nel caso in cui gli arretrati concernono premi e partecipazioni ai costi (oltre
agli accessori). Nella misura in cui l’assicuratore chiede la rifusione di
prestazioni derivanti da infortuni non (ancora) notificati, non fa valere né
premi né partecipazioni ai costi e di conseguenza non può sospendere le
prestazioni in base all’art. 64a LAMal, sicchè anche gli accessori (spese
esecutive, e interessi di mora) non sono di conseguenza afferenti alle
motivazioni che permettono una sospensione.
Lo
scritto del 3 marzo (recte: maggio) 2010 dell’assicuratore, interpellato per
dipanare la fattispecie, non ha tuttavia chiarito la situazione in esame.
Questo
Tribunale, dopo un esame dettagliato di tutti gli atti prodotti dalle parti,
incrociando la numerosa documentazione prodotta ed in particolare grazie allo
scritto del 13 aprile 2010 della Cassa di compensazione, giunge alla
conclusione che verosimilmente l’importo posto alla base delle decisione di
sospensione si riferisce alla richiesta di rimborso __________ di CHF 7'843.15
(cfr. doc. 32 e doc. XII), essendoci diversi punti di contatto con le fatture
di cui ai doc. 15 e seguenti.
Va
tuttavia subito evidenziato come nel doc. 32, ossia la richiesta di rimborso
dell’assicuratore all’allora UAM, il totale indicato dalla convenuta, di CHF
7'843.15 non corrisponde all’ammontare di CHF 8'917.45 sollecitato alla
ricorrente il 19 novembre 2008 e contenuto nel precetto esecutivo fatto spiccare
nei suoi confronti (cfr. doc. 22 e 24), anche se da un attento esame del doc.
32 emerge che il totale ivi figurante ammonta in realtà a CHF 8'923.30, ossia
un importo di soli CHF 5.85 superiore a quello chiesto con il citato sollecito e
con il precetto esecutivo (importo di CHF 5.85 che figura in un conteggio del
21 luglio 2007, doc. 15).
Tuttavia,
anche se l’importo posto a fondamento della decisione su opposizione fosse
quello della richiesta di rimborso n. __________, dalla risposta della cassa di
compensazione emerge che tutte le poste inerenti prestazioni della LAMal sono
state interamente solute dall’__________.
Infatti,
l’allora UAM ha pagato un importo complessivo di CHF 584.30 derivante dalla
Considerandi
somma dell’importo di CHF 274.30 di aliquota percentuale 2007 e di contributo
ai costi ospedalieri di CHF 10 al giorno (doc. 15) e CHF 310 di contributo ai
costi ospedalieri di CHF 10 al giorno ( doc. 18).
Giustamente
non sono stati rimborsati, oltre ai costi di trasporto di CHF 800 (5 volte, per
un totale di CHF 4’000), i CHF 5.85 per prestazioni non assicurate (che comunque
apparentemente non fanno parte dell’importo a base della sospensione) e che
dunque esulano dalla LAMal (cfr. doc. 15) e i CHF 4'333.15 (2'408.90 +
1'924.25) relativi a notifiche di infortunio non ricevute (doc. 17) e che
comunque non fanno parte delle partecipazioni ai costi fino al momento del
calcolo definitivo che la Cassa effettuerà appena giunte le notifiche di
infortunio. Del resto, come emerge dal doc. 15, con il pagamento dell’importo
di CHF 134.30, l’aliquota percentuale del 2007 è stata totalmente soluta (cfr.
doc. 15: “pagati 565.70” e “in sospeso 134.30” e il fatto che
l’aliquota su CHF 3’304 sarebbe di CHF 330.40 e non di soli CHF 134.30).
Da
quanto sopra l’importo di 4'917.45 posto a fondamento della decisione di sospensione
è verosimilmente composto dai citati CHF 274.30 (già pagati dall’allora UAM,
cfr. doc.XII) + 310 (già pagati dall’allora UAM, cfr. doc. XII: pratica __________:
310.
+ 274.30 = 584.30) + 2'408.90 (infortunio, da pagare dall’assicuratore
appena ricevute le notifiche) + 1’924.25 (infortunio da pagare
dall’assicuratore appena ricevuta la notifica).
Per
quanto concerne le spese esecutive e gli interessi di mora va evidenziato che
l’assicuratore non ha chiesto all’allora UAM il loro pagamento (cfr.
doc. 32: spese esecutive: CHF 0.00), ma unicamente delle spese amministrative (CHF
70) che tuttavia non fanno parte dei crediti dell’art. 64a LAMal. Inoltre,
interpellato il 14 aprile 2010 dal TCA per precisare “per ogni
conteggio delle prestazioni allegato al doc. XII/1, se gli importi ancora scoperti
sono premi, partecipazioni ai costi, spese esecutive od interessi di mora (e in
caso di risposta positiva di indicare precisamente, tramite documentazione,
quali sono gli importi ancora scoperti di questa categoria), a quanto ammonta
effettivamente l’eventuale attuale scoperto a favore di CO 1 della sopra citata
categoria (allegando tutti i documenti necessari a comprova delle vostre
affermazioni) e se l’attuale misura (sospensione dal pagamento delle
prestazioni LAMal) è ancora giustificata alla luce della risposta della cassa
di compensazione (in caso di risposta affermativa, per quale motivo)” (doc.
XIII), l’assicuratore, il 3 marzo (recte: maggio) 2010, non ha fatto valere né
la presenza di interessi di mora non ancora soluti, né di spese esecutive che
l’interessata dovrebbe ancora pagare (doc. XVI).
Va
del resto rilevato che gli interessi di mora possono essere chiesti solo sui
premi e non sulla partecipazione ai costi (cfr. sentenza del 12 gennaio 2006 (K
40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356 e citato (cfr. Eugster,
Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Hrsg.
Ulrich Meyer, 2.a ed., 2007, n. 13, pag. 403 e n. 1041
pag. 752: “Nach der Rechtsprechung hat der Gesetzgeber im ATSG über die Verzugs-
und Vergütungszinsen auf Prämien und Kostenbeteilungen umfassend legiferiert,
weshalb eine davon abweichende Regelung, die sich auf einen allgemeinen
Rechtsgrundsatz der Verzugszinspflicht stützt, hier nicht zum Zuge kommen kann“)
e di conseguenza, secondo il TCA, neppure sul contributo ai costi ospedalieri.
Inoltre
nella decisione su opposizione l’assicuratore ha espressamente affermato che „L’Ufficio
dell’assicurazione malattia di Bellinzona è stato informato su tutti gli
arretrati” (doc. 9, sottolineatura del redattore). Ora nel doc. 32
trasmesso all’allora UAM per il pagamento del credito, apparentemente (cfr. supra),
posto a fondamento della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal, non
figurano né gli interessi di mora né le spese esecutive. Anzi, alla posta “spese
esecutive” figurano le cifre “0.00” (cfr. doc. 32).
Sia
come sia, va qui ribadito come questo Tribunale sia giunto a
ricomporre il credito verosimilmente posto alla base della decisione impugnata
solo grazie all’intervento della cassa di compensazione cantonale e ad un
attento esame degli atti, mentre l’assicuratore, fin dall’inizio e malgrado in
diverse occasioni sia stato interpellato dal tutore, non ha mai spiegato la
composizione del credito, violando il diritto di essere sentito dell’assicurata
che in questo modo, in assenza di chiarezza sugli eventuali importi ancora
insoluti, non ha potuto difendersi convenientemente e non ha potuto versare quanto
ancora eventualmente dovuto per evitare la sospensione.
A
questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti
hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi
al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II
504.
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.
2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U
397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto solo da un’attentissima lettura delle tavole processuali ed
incrociando la numerosa documentazione prodotta dalle parti è stato possibile
risalire, verosimilmente, all’importo di CHF 4'917.45 chiesto
dall’assicuratore. Tuttavia questo modo di procedere non può essere tutelato da
questo Tribunale giacché una misura così incisiva come la sospensione del pagamento
delle prestazioni LAMal deve basarsi su conteggi chiari e precisi che
permettano all’assicurato di verificare il suo presunto debito così da poter
versare gli importi non ancora soluti e poter riattivare la copertura
assicurativa. Ciò vale a maggior ragione in un caso come il presente dove
l’interessata è stata messa sotto tutela, si trova in invalidità, beneficia
delle prestazioni complementari ed è degente dal 2007 presso la Clinica __________.
Va inoltre evidenziato come ancora il 14 marzo 2009 il tutore ha chiesto informazioni
all’assicuratore circa eventuali scoperti (doc. C), ottenendo come risposta, il
25.
marzo 2009, una minaccia di sospensione delle prestazioni per
l’assicurazione obbligatoria di cura medica (doc. D), ma non il dettaglio e la
composizione dell’importo ancora dovuto. Il 2 aprile 2009 il tutore ha nuovamente
chiesto, invano, il dettaglio delle prestazioni non ancora pagate (doc. F) ed
il 15 giugno 2009 ha informato l’assicuratore del pagamento da parte
dell’allora UAM di parte del debito (doc. G). L’assicuratore non ha tuttavia
dettagliato l’eventuale importo ancora scoperto né al tutore né a questo
Tribunale.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata sia perché
non indicando nel dettaglio la composizione del presunto debito, l’assicuratore
ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente, impedendole di capire
il motivo della sospensione, sia perché, in ogni caso dall’esame delle fatture
da parte di questo Tribunale emerge che il debito verosimilmente posto a
fondamento della sospensione è stato soluto dall’allora UAM o non concerne premi,
partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese esecutive in arretrato ai
sensi dell’art. 64a LAMal.
Nella
misura in cui la sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla
LAMal si fonda solo sulla decisione su opposizione dell’11 novembre 2009
l’assicuratore deve ripristinare immediatamente il diritto della ricorrente ad
ottenere le prestazioni derivanti dalla LAMal.
La
richiesta della ricorrente circa la possibilità di produrre ora le notifiche di
infortunio diventa di conseguenza priva di oggetto. Del resto l’assicuratore con
lo scritto del 3 marzo (recte: maggio) 2010 non sembra escludere tale
possibilità (doc. XVII).
7.
L’insorgente
chiede, se necessario, di sentire quale teste __________, già __________.
L’assicuratore non si oppone.
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2
che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124.
V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente l’assunzione di
una testimonianza), questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua
ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta
di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU”
non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un
dibattimento pubblico).
Del
resto questo Tribunale ha interpellato la Cassa cantonale di compensazione (che
dal 1° febbraio 2010 ha sostituito l’UAM), la quale ha risposto
dettagliatamente ed esaurientemente alle domande del TCA e le cui risposte non
sono state contestate dalle parti.
Per
cui il TCA rinuncia a sentire quale teste __________ e all’assunzione di
ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
8.
Infine,
la ricorrente, rappresentata da un tutore, chiede il versamento di ripetibili.
In una sentenza K
63/06 del 5 settembre 2007, il Tribunale federale ha già avuto modo di
esprimersi riguardo all’eventuale diritto al rimborso delle ripetibili da parte
di un assicurato, vincente in causa, rappresentato dal proprio curatore o
tutore, negando il riconoscimento di indennità di parte per l'assistenza
fornita da un curatore non giurista e apparentemente non in possesso di una
specifica formazione nella materia in causa.
La nostra Massima Istanza
si è così espressa:
" (…)
5.4
Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede cantonale,
giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di confrontarsi
con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di considerare
anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il tema (DTF 126
V 11 consid. 1).
5.4.1
Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità
di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazione svizzera degli
invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della Federazione svizzera per
l'integrazione delle persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un
Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid.
2).
5.4.2
Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è
pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico (consid. 7 non
pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale federale (delle
assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte le circostanze
facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse particolarmente
qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico processo
(concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro gli
infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato l'insorgere
di una borreliosi).
5.4.3
Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa,
era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa
Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di
un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo
gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela
dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata
confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005).
5.4.4
Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore,
questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui
l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella
in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.
Richiamandosi
alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato,
pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona
assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato
curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo
pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze
inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988,
e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato,
in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di
un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso
di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente
(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore)
particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto
a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al
normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I
384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).
5.5
Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o
comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa.
Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di
conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come
per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto
ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che,
datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione
di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag.
134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore ricorrente merita di essere
accolto.”
Tale giurisprudenza è
poi stata confermata dall’Alta Corte nelle sentenze K 123/06 del 6 dicembre
2007, consid. 3 e K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8.
Nell’ambito
dell’incarto 32.2008.192 (sentenza del 28 maggio 2009), il TCA ha accertato che
il tutore della ricorrente non è giurista ma possiede un diploma quale
consulente in sicurezza sociale e gli ha assegnato le ripetibili.
Alla
luce di quanto sopra ed a fronte della superficialità e leggerezza con cui
l’assicuratore ha agito, conformemente alla suesposta giurisprudenza, si
giustifica l'assegnazione di un'indennità per ripetibili anche nel caso di
specie in quanto il tutore che rappresenta l'assicurata è in possesso di una formazione
specialistica in materia di assicurazioni sociali. Non solo vanno riconosciute
ripetibili in favore della ricorrente ma CO 1, alla luce della superficialità e
leggerezza del suo agire, negligenze non certo imputabili al giurista della
sede __________ quanto ai preposti funzionari che dei conteggi si sono occupati
verosimilmente, deve essere condannata al pagamento di congrua tassa di
giustizia e spese.
D’altro
canto un tutore o curatore ufficiale ha diritto ad essere indennizzato dal suo
pupillo (cfr. STCA 23.04.2005 inc. 30.2004.30 e Circolare SEL/IAS 12-07/4) per
il suo impegno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata ed è ripristinato il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente ai considerandi.
2. La
tassa di giustizia, cifrata in CHF 700.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, sono
poste a carico di CO 1 che verserà all’assicurata CHF 1'700.00 (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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