36.2009.196
Ricorso privo di motivazione e senza conclusioni. Atto non emendabile. Declaratoria di irricevibilità
14 dicembre 2009Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.196
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, TCA
Titolo:
Ricorso privo di motivazione e senza conclusioni. Atto non emendabile. Declaratoria di irricevibilità
DECRETO COMPLETAZIONE
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 cpv. 1 LPTCA
art. 4 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.196
IR/sc
Lugano
14 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2009
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto ed in diritto
● su
carta recante l’intestazione di “RI 1 e RI 2” con recapito a __________, RI 1 –
per quanto desumibile dal raffronto delle firme apposte in calce allo scritto
in discussione qui con altri precedentemente trasmessi a questo Tribunale – ha
trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni copia di uno scritto destinato
alla “CO 1” all’indirizzo di __________ a __________;
● che
l’esponente indica ricevuta dall’UE di __________ di un PE (annesso in copia,
PE __________ emesso il __________ ed indicante quale debitore RI 2 e creditrice
la CO 1, __________ a __________ e riferito all’importo di CHF 371,70 credito
che CO 1 indica derivare dal “Saldo quote LAMal gennaio-dicembre 2008”) e chiede
– rivolgendosi all’assicuratore – spiegazioni segnalando il mancato invio di
fatture. Il signor RI 1 evidenzia poi l’invio di corrispondenza elettronica con
cui postulava l’invio di un estratto conto e segnalava la “disdetta dalla
vostra assicurazione”. L’esponente indica poi come “nullo” il PE in
discussione;
● che lo scritto è stato trasmesso al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni senza indicazione dei motivi dell’invio all’autorità giudiziaria.
Per il TCA non è stata annessa alcuna lettera di spiegazioni, nessuna
motivazione che faccia riferimento a possibile impugnativa, niente di
comprensibile;
● che
il ricorso all’autorità giudiziaria deve indicare la decisione, o specificare
l’omissione, contro cui si aggrava, deve fornire una esposizione dei fatti ed
una motivazione sufficiente nonché esporre conclusioni chiare, come meglio
specifica l’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
● che
Fatti
il Giudice delegato, a norma dell’ art. 4 LPRTCA, è abilitato a dichiarare immediatamente
irricevibile il gravame, dopo suo esame preliminare, se lo stesso non adempie i
presupposti di legge. La norma, al cpv. 3, prevede che il giudice ritorni
l’atto all’esponente se il gravame appaia emendabile;
● che
il presente giudizio può essere emesso a giudice unico alla luce del predetto
art. 4 cpv. 1 LPRTCA. L’esposto formulato (sembra) da RI 1 ed avente per
oggetto una generica, imprecisa e non chiara lamentela riferita all’emissione
di un PE su richiesta del creditore procedente CO 1, è manifestamente
irricevibile. Non viene prodotta alcuna decisione emessa su opposizione che sia
impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, non viene specificato
se il ricorso sia riferito a denegata giustizia ed il motivo di una pretesa
denegata giustizia;
● che
l’esponente si limita all’invio di corrispondenza in copia al Tribunale,
atteggiamento questo che non verrà più tollerato in futuro se non sorretto da
valida e plausibile motivazione. Il signor RI 1 è invitato a rivolgersi al
Tribunale secondo i crismi della procedura applicabile, che gli è nota e priva
di formalità, senza far pervenire copie di lettere, senza spiegazioni e senza
motivare il suo invio con una impugnativa conforme. La prossima volta il
Tribunale emetterà la sua decisione con carico di tasse di giustizia e spese
proporzionate all’incomodo, inutile, creato;
● che,
da quanto precede, l’esposto, privo di motivazione, di descrizione dei fatti,
di conclusioni, contenuto in uno scritto neppure destinato al Tribunale, deve
essere dichiarato irricevibile, eccezionalmente ancora si prescinde dal carico
di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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