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Decisione

36.2009.196

Ricorso privo di motivazione e senza conclusioni. Atto non emendabile. Declaratoria di irricevibilità

14 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il Giudice delegato, a norma dell’ art. 4 LPRTCA, è abilitato a dichiarare immediatamente

irricevibile il gravame, dopo suo esame preliminare, se lo stesso non adempie i

presupposti di legge. La norma, al cpv. 3, prevede che il giudice ritorni

l’atto all’esponente se il gravame appaia emendabile;

● che

il presente giudizio può essere emesso a giudice unico alla luce del predetto

art. 4 cpv. 1 LPRTCA. L’esposto formulato (sembra) da RI 1 ed avente per

oggetto una generica, imprecisa e non chiara lamentela riferita all’emissione

di un PE su richiesta del creditore procedente CO 1, è manifestamente

irricevibile. Non viene prodotta alcuna decisione emessa su opposizione che sia

impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, non viene specificato

se il ricorso sia riferito a denegata giustizia ed il motivo di una pretesa

denegata giustizia;

● che

l’esponente si limita all’invio di corrispondenza in copia al Tribunale,

atteggiamento questo che non verrà più tollerato in futuro se non sorretto da

valida e plausibile motivazione. Il signor RI 1 è invitato a rivolgersi al

Tribunale secondo i crismi della procedura applicabile, che gli è nota e priva

di formalità, senza far pervenire copie di lettere, senza spiegazioni e senza

motivare il suo invio con una impugnativa conforme. La prossima volta il

Tribunale emetterà la sua decisione con carico di tasse di giustizia e spese

proporzionate all’incomodo, inutile, creato;

● che,

da quanto precede, l’esposto, privo di motivazione, di descrizione dei fatti,

di conclusioni, contenuto in uno scritto neppure destinato al Tribunale, deve

essere dichiarato irricevibile, eccezionalmente ancora si prescinde dal carico

di tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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