36.2009.197
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22 febbraio 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2009.197
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, TCA
Titolo:
Cittadino di un Paese membro dell'UE che chiede l'esonero dall'obbligo assicurativo (LAMAL). L'autorità cantonale non ha agito correttamente perché ha chiesto all'interessato di affiliarsi in Svizzera senza prima aver esaminato se sono dati i motivi d'esonero
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
BUONA FEDE
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 3 LAMAL
art. 1 cpv. 1 OAMAL
art. 2 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.197
cs
Lugano
22 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 novembre
2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio
dei contributi, (in precedenza: Ufficio
dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato il __________, cittadino __________ al beneficio di un permesso di
dimora di tipo “B” CE/AELS, è stato assunto il 30 maggio 2008 quale professore
assistente dall’Università __________ (di seguito: __________) per il periodo
dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011 (cfr. allegato al doc. 4).
B. Il
3 ottobre 2008 RI 1 ha scritto all’Ufficio dell’assicurazione malattia (di
seguito: UAM; dal 1° febbraio 2010: Ufficio delle prestazioni), chiedendo di
poter essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera. L’interessato ha
evidenziato di aver già ottenuto l’esonero dalle competenti autorità del Canton
__________, dove era domiciliato in precedenza (doc. 1).
C. Il
13 ottobre 2008 l’assicurato ha fatto pervenire all’UAM un’attestazione del suo
assicuratore __________, la __________, __________ (doc. 2), mentre il 12
gennaio 2009 ha trasmesso copia del suo contratto di lavoro (doc. 4).
D. Con
scritto del 1° aprile 2009 l’UAM ha informato RI 1 che, essendo in possesso di
un permesso di dimora di tipo B CE/AELS ed esercitando un’attività lucrativa in
Svizzera, è tenuto ad affiliarsi contro le malattie nel nostro Paese.
L’autorità cantonale ha precisato che “avendo lei un contratto in qualità di
docente valido dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011, non si può considerare
il suo soggiorno in Svizzera al solo scopo di svolgere un incarico di docenza,
e pertanto, non può inoltrare una richiesta di esenzione dall’obbligo
assicurativo contro le malattie in Svizzera.” L’UAM ha nel contempo
assegnato all’interessato un termine di 30 giorni per presentare un documento a
comprova dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore autorizzato ad
esercitare la LAMal in Svizzera (doc. 5).
E. L’8
aprile 2009 RI 1 ha prodotto lo scritto del 2 ottobre 2000 del Dipartimento
della sanità del Canton __________ tramite il quale è stato esonerato
dall’obbligo assicurativo, evidenziando di aver creduto che l’esonero valesse
per tutta la Svizzera (doc. 6).
Dal
predetto scritto emerge:
" Nachdem wir im Besitze der erforderlichen
Unterlagen sind, befreien wir Sie in Anwendung der per 1. Januar 1997
revidierten Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 von
der Versicherungspflicht in der Schweiz.
Diese Befreiung gilt, solange Sie bei der „__________“ versichert
sind. Sobald Sie diese Versicherung wechseln oder ersatzlos kündigen, sind Sie
verpflichtet, ein neues Gesuch um Befreiung von der Versicherungspflicht zu
stellen resp. sich bei einem Schweizer Krankenversicherer versichern zu
lassen.“ (allegato al doc. 6)
F. L’8
giugno 2009 l’UAM ha risposto affermando che „l’Autorità di giudizio è
quella del Cantone in cui si risiede ed è assolutamente indifferente, ed in
ogni caso non vincolante, qualsiasi orientamento di senso diverso espresso in
altri cantoni“ ed ha assegnato un ultimo termine scadente il 22 giugno 2009
per assicurarsi in Svizzera. In caso contrario l’UAM avrebbe proceduto ad
un’affiliazione coattiva (doc. 7).
G. Il
22 giugno 2009 RI 1 ha trasmesso all’UAM l’attestazione della Cassa malati __________,
presso la quale è assicurato dal 1° luglio 2009 (doc. 8).
H. Con
decisione del 17 settembre 2009 l’UAM ha deciso che “si tratta di situazione
giuridica assimilabile al concetto di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2
LAMal)”, che il rapporto assicurativo è iniziato il 1° luglio 2009 e che “l’inizio
teorico dell’obbligo d’assicurazione è stabilito in data 1° settembre 2008”,
aggiungendo, nelle motivazioni, che “l’Autorità cantonale non è competente a
emettere decisioni in fatto di supplemento di premio per affiliazione tardiva,
la stessa raccomanda tuttavia all’assicuratore di applicare il supplemento di
premio per ritardo non giustificabile (art. 5 cpv. 2 LAMal e art. 8 OAMal)”
(doc. 9).
Fatti
I. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la predetta decisione rilevando
di aver agito tempestivamente, ossia di essersi affiliato solo dal 1° luglio
2009 poiché in precedenza era stata fatta una domanda di esonero, ed
evidenziando come l’UAM non abbia emesso alcuna decisione impugnabile in merito
alla richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo. L’interessato ha chiesto
di annullare la decisione impugnata e di statuire sull’obbligo di assicurazione
in Svizzera (doc. 10).
L. Con
decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 l’UAM ha respinto le richieste
dell’interessato, concludendo:
"
Considerato il contratto
pluriennale di lavoro e addirittura la presenza in Svizzera, con attività
lavorativa ininterrotta dal 1999, la situazione di specie si configura come
impiego ordinario in Svizzera con il conseguente obbligo d’assicurazione per le
cure medico-sanitarie. L’inizio dell’assicurazione deve intervenire dal momento
in cui nasce l’obbligo, con effetto a partire da quest’ultimo termine.
Considerato che l’iscrizione è avvenuta ben oltre la scadenza di cui sopra, la
situazione è palesemente da assimilare ad affiliazione tardiva secondo l’art. 5
cpv. 2 LAMal.
Infine
precisiamo che, ammessa, ma nel modo più categorico non concessa, la liceità
dell’esenzione accordata dal Cantone __________, si rileva che, a norma
dell’art. 2 cpv. 4bis OAMal, la medesima può avere una durata massima di 6
anni. A non averne dubbio, il periodo massimo di esenzione appare
manifestamente superato.”
M. Con
ricorso del 14 dicembre 2009 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è
insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo. L’insorgente, dopo aver
ripercorso l’intera fattispecie, ribadisce che l’UAM non ha verificato
l’esistenza dei presupposti per un’esenzione, né ha mai emesso una decisione
impugnabile riguardo all’obbligo di affiliazione ad un’assicurazione svizzera.
Il ricorrente evidenzia inoltre come l’UAM abbia ritenuto a torto che
l’affiliazione sia avvenuta tardivamente allorché ha sempre risposto
prontamente a tutte le richieste dell’autorità cantonale, potendo inoltre
ritenere, in buona fede, che l’esenzione ottenuta nel Canton __________ fosse
valida per tutta la Svizzera (doc. I).
N. Con
risposta del 15 gennaio 2010 l’UAM ha proposto la reiezione del ricorso,
rilevando che la decisione del 17 settembre 2009 “verteva unicamente sul
principio di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal)” e che la
successiva decisione su reclamo non ha considerato la seconda parte del reclamo
“questione legata alla decisione formale sul principio dell’obbligo
d’assicurazione” poiché “questo aspetto non è contemplato nella
decisione primigenia 17 settembre 2009”. A questo proposito l’UAM rileva
inoltre che “mai, in precedenza, l’interessato ha avanzato richiesta di una
decisione formale in tal senso. Anzi, il fatto che si sia iscritto
all’assicurazione malattie svizzera è segno evidente che egli ha acquisito il
principio secondo cui doveva affiliarsi giusta la LAMal; e ciò dopo aver preso
atto delle esaurienti delucidazioni che rilevano dall’Autorità amministrativa
di prime cure.” L’autorità cantonale ribadisce che “l’oggetto del
contendere è pertanto solo, e soltanto, se in casu si tratta di un’affiliazione
tardiva ex art. 5 cpv. 2 LAMal”. Nel merito l’UAM propone la reiezione
dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione.
L’autorità
cantonale rileva infine che la questione del supplemento di premio è estranea
alla decisione poiché non inserita nel dispositivo, ma si tratta solo di una
raccomandazione contenuta nelle motivazioni della decisione. Sulle conseguenze
effettive deciderà l’assicuratore (doc. III).
Considerandi
In ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.
Secondo
l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali
e di Stati esteri.
3.
Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone
non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o
vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all’estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemen-te all’articolo 3 della legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
3.
Ritenuta
l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestata in concreto, e pertanto
l’obbligo, di massima, di assicurarsi nel nostro Paese, va esaminato se l’UAM
ha agito correttamente.
Come
emerge dalla risposta di causa, con la decisione formale del 17 settembre 2009
dapprima e con la decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 in seguito,
l’amministrazione cantonale non ha statuito sull’esonero dall’obbligo
assicurativo ma unicamente circa l’inizio teorico dell’affiliazione in Svizzera
in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAMal.
Le
prime due frasi di questo disposto prevedono che in caso di affiliazione
tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione e che l’assicurato
deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. L’art.
8.
OAMal contiene le modalità d’applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAMal.
A
questo proposito va rammentato che sull'eventuale supplemento del premio
previsto dall'art. 8 OAMal competente a decidere in merito è l'assicuratore e
non l'IAS (cfr. sentenza del 18 febbraio 2003, K 151/01, pubblicata in DTF 129
V 159). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91
segg l’Alta Corte ha inoltre stabilito che la legge non permette la percezione
di premi arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un
premio superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento
al premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a
decidere in merito è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato
tardivamente e non l'autorità cantonale.
4.
In
concreto, visto l’inizio dell’attività lucrativa presso l’__________ dal 1°
settembre 2008 e considerato l’obbligo di assicurarsi entro tre mesi dall’acquisizione
del domicilio, l’UAM ha ritenuto l’affiliazione dal 1° luglio 2009 tardiva.
L’assicurato
fa valere la sua buona fede ed in particolare sia la circostanza di aver sempre
prontamente risposto alle richieste dell’autorità cantonale, sia di essere stato
convinto di aver diritto di essere esonerato in tutta la Svizzera sulla base
dello scritto del 2 novembre 2000 dell’autorità competente __________.
Il
principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che
l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.
Secondo questo principio,
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000
no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nel
caso di specie, come visto, l’autorità __________, il 2 ottobre 2000 ha
effettivamente rilasciato la seguente attestazione:
" Nachdem wir im Besitze der erforderlichen
Unterlagen sind, befreien wir Sie in Anwendung der per 1. Januar 1997
revidierten Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 von
der Versicherungspflicht in der Schweiz.
Diese Befreiung gilt, solange Sie bei der "__________"
versichert sind. Sobald Sie diese Versicherung wechseln oder ersatzlos
kündigen, sind Sie verpflichtet, ein neues Gesuch um Befreiung von der
Versicherungspflicht zu stellen resp. Sich bei einem Schweizer
Krankenversicherer versichern zu lassen." (allegato al doc. 6)
La
questione della pretesa buona fede del ricorrente non deve essere qui esaminata,
poiché la decisione dell’UAM di accertare la presunta tardività
dell’affiliazione deve comunque essere annullata, essendo prematura vista la
richiesta dell’interessato di voler essere esonerato dall’obbligo assicurativo.
Infatti,
contrariamente a quanto ritiene l’autorità cantonale, già con lo scritto del 3
ottobre 2008 l’interessato, perlomeno implicitamente, con l’invio delle
condizioni generali d’assicurazio-ne della __________ e della copia dell’attestazione
del 16 agosto 2000 trasmessa alle autorità __________ dall’assicuratore estero
tramite la quale è stata certificata l’equivalenza delle prestazioni __________
con quelle svizzere, ha fatto valere la sua intenzione di essere esonerato
dall’obbligo assicurativo in Svizzera (cfr. allegati al doc. 1):
"
(…)
Ich habe bei der __________ direkt um eine explizite Bestätigung
gebeten, dass der Versicherungsschutz auch in der Schweiz besteht. Bis
diese eintrifft schicke ich ihnen vorab schon einmal die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB) meiner Versicherungstarife zu, damit Sie
deren Kompatibilität mit der obligatorischen schweizerischen
Krankenversicherung prüfen können. (…)“ (sottolineatura del redattore)
Ciò
viene del resto confermato dalle richieste dell’UAM al ricorrente di produrre
ulteriore documentazione e dal contenuto della lettera del 1° aprile 2009
tramite la quale l’amministrazione cantonale assegna all’interessato un termine
di 30 giorni per iscriversi presso un assicuratore svizzero poiché “non può
inoltrare una richiesta di esenzione dall’obbligo d’assicurazione contro le
malattie in Svizzera” (cfr. doc. 5).
Ma
vi è di più. Infatti l’8 aprile 2009 l’assicurato ha trasmesso
all’amministrazione cantonale la decisione dell’autorità __________ del 2
ottobre 2000 circa l’esonero dall’obbligo assicurativo ed ha espressamente
affermato che “da ich seitdem ununterbrochen bei der __________ versichert
bin, gehe ich davon aus, dass diese Befreiung weiterhin schweizweit gilt”
(doc. 6).
Per
cui l’UAM avrebbe dovuto decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo,
come richiesto dall’insorgente, prima di statuire circa un eventuale ritardo
nell’affiliazione.
Certo,
il ricorrente si è poi affiliato con effetto dal 1° luglio 2009 presso la Cassa
malati __________. Ciò tuttavia è dovuto alla circostanza che l’UAM ha ingiunto
all’interessato di procedere in questo modo, pena l’affiliazione coatta. Del
resto questa circostanza non è d’impedimento ad un esame delle condizioni di
esonero per il periodo precedente.
Ne
segue che la decisione dell’UAM di ritenere l’affiliazione tardiva è prematura
ed è stata decisa senza prima esaminare se nel caso di specie sono dati i
presupposti per ottenere un esonero. Essa va pertanto annullata.
Diventa
di conseguenza priva di oggetto la domanda dell’insorgente circa l’annullamento
dell’obbligo di versare un premio più elevato.
Alla
luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all’amministrazione affinché decida circa la domanda di esonero dell’insorgente.
Dapprima dovrà esaminare se l’esonero può essere concesso dal 1° settembre 2008
al 30 giugno 2009. In secondo luogo dovrà esaminare se l’affiliazione alla
Cassa malati __________ rende priva di oggetto la richiesta per il periodo
successivo. A questo proposito l’autorità dovrà motivare minuziosamente la sua
decisione.
Va
qui evidenziato che l’UAM in sede di decisione su reclamo afferma abbondanzialmente
che l’art. 2 cpv. 4bis OAMal non può applicarsi poiché nell’ipotesi figurante
nel citato disposto l’esenzione può avere una durata massima di 6 anni. Tuttavia
nello scritto del 2 novembre 2000 dell’autorità del Canton __________ non è
indicato né il motivo né l’articolo di legge in base al quale l’esonero è stato
accordato. Inoltre non emerge chiaramente lo statuto dell’assicurato (studente,
assistente, dottorando, professore o altro) nel 2000, quando il ricorrente aveva
29.
anni.
Del
resto l’art. 2 OAMal prevede diversi motivi di esonero (cfr. in particolare l’art.
2.
cpv. 8 OAMal) e spetta all’autorità cantonale, che applica il diritto
d’ufficio, esaminare quale disposto può eventualmente essere d’aiuto al
ricorrente.
Infine,
se l’Ufficio delle prestazioni riterrà di respingere la domanda di esonero,
dovrà stabilire quando inizia, comunque al più presto il 1° settembre 2008, teoricamente
l’affiliazione in Svizzera.
5.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto. Al ricorrente,
rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’Uf-ficio delle prestazioni affinché proceda
come ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio delle prestazioni verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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