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Decisione

36.2009.197

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 febbraio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la predetta decisione rilevando

di aver agito tempestivamente, ossia di essersi affiliato solo dal 1° luglio

2009 poiché in precedenza era stata fatta una domanda di esonero, ed

evidenziando come l’UAM non abbia emesso alcuna decisione impugnabile in merito

alla richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo. L’interessato ha chiesto

di annullare la decisione impugnata e di statuire sull’obbligo di assicurazione

in Svizzera (doc. 10).

L. Con

decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 l’UAM ha respinto le richieste

dell’interessato, concludendo:

"

Considerato il contratto

pluriennale di lavoro e addirittura la presenza in Svizzera, con attività

lavorativa ininterrotta dal 1999, la situazione di specie si configura come

impiego ordinario in Svizzera con il conseguente obbligo d’assicurazione per le

cure medico-sanitarie. L’inizio dell’assicurazione deve intervenire dal momento

in cui nasce l’obbligo, con effetto a partire da quest’ultimo termine.

Considerato che l’iscrizione è avvenuta ben oltre la scadenza di cui sopra, la

situazione è palesemente da assimilare ad affiliazione tardiva secondo l’art. 5

cpv. 2 LAMal.

Infine

precisiamo che, ammessa, ma nel modo più categorico non concessa, la liceità

dell’esenzione accordata dal Cantone __________, si rileva che, a norma

dell’art. 2 cpv. 4bis OAMal, la medesima può avere una durata massima di 6

anni. A non averne dubbio, il periodo massimo di esenzione appare

manifestamente superato.”

M. Con

ricorso del 14 dicembre 2009 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo. L’insorgente, dopo aver

ripercorso l’intera fattispecie, ribadisce che l’UAM non ha verificato

l’esistenza dei presupposti per un’esenzione, né ha mai emesso una decisione

impugnabile riguardo all’obbligo di affiliazione ad un’assicurazione svizzera.

Il ricorrente evidenzia inoltre come l’UAM abbia ritenuto a torto che

l’affiliazione sia avvenuta tardivamente allorché ha sempre risposto

prontamente a tutte le richieste dell’autorità cantonale, potendo inoltre

ritenere, in buona fede, che l’esenzione ottenuta nel Canton __________ fosse

valida per tutta la Svizzera (doc. I).

N. Con

risposta del 15 gennaio 2010 l’UAM ha proposto la reiezione del ricorso,

rilevando che la decisione del 17 settembre 2009 “verteva unicamente sul

principio di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal)” e che la

successiva decisione su reclamo non ha considerato la seconda parte del reclamo

“questione legata alla decisione formale sul principio dell’obbligo

d’assicurazione” poiché “questo aspetto non è contemplato nella

decisione primigenia 17 settembre 2009”. A questo proposito l’UAM rileva

inoltre che “mai, in precedenza, l’interessato ha avanzato richiesta di una

decisione formale in tal senso. Anzi, il fatto che si sia iscritto

all’assicurazione malattie svizzera è segno evidente che egli ha acquisito il

principio secondo cui doveva affiliarsi giusta la LAMal; e ciò dopo aver preso

atto delle esaurienti delucidazioni che rilevano dall’Autorità amministrativa

di prime cure.” L’autorità cantonale ribadisce che “l’oggetto del

contendere è pertanto solo, e soltanto, se in casu si tratta di un’affiliazione

tardiva ex art. 5 cpv. 2 LAMal”. Nel merito l’UAM propone la reiezione

dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in

corso di motivazione.

L’autorità

cantonale rileva infine che la questione del supplemento di premio è estranea

alla decisione poiché non inserita nel dispositivo, ma si tratta solo di una

raccomandazione contenuta nelle motivazioni della decisione. Sulle conseguenze

effettive deciderà l’assicuratore (doc. III).

Considerandi

In ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.

Secondo

l'art. 3 LAMal

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali

e di Stati esteri.

3.

Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone

non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o

vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1

cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli

articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi

conformemen-te all’articolo 3 della legge."

Una

persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di

stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue

relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza

citata; DTF 123 III 100).

3.

Ritenuta

l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestata in concreto, e pertanto

l’obbligo, di massima, di assicurarsi nel nostro Paese, va esaminato se l’UAM

ha agito correttamente.

Come

emerge dalla risposta di causa, con la decisione formale del 17 settembre 2009

dapprima e con la decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 in seguito,

l’amministrazione cantonale non ha statuito sull’esonero dall’obbligo

assicurativo ma unicamente circa l’inizio teorico dell’affiliazione in Svizzera

in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAMal.

Le

prime due frasi di questo disposto prevedono che in caso di affiliazione

tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione e che l’assicurato

deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. L’art.

8.

OAMal contiene le modalità d’applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAMal.

A

questo proposito va rammentato che sull'eventuale supplemento del premio

previsto dall'art. 8 OAMal competente a decidere in merito è l'assicuratore e

non l'IAS (cfr. sentenza del 18 febbraio 2003, K 151/01, pubblicata in DTF 129

V 159). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91

segg l’Alta Corte ha inoltre stabilito che la legge non permette la percezione

di premi arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un

premio superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento

al premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a

decidere in merito è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato

tardivamente e non l'autorità cantonale.

4.

In

concreto, visto l’inizio dell’attività lucrativa presso l’__________ dal 1°

settembre 2008 e considerato l’obbligo di assicurarsi entro tre mesi dall’acquisizione

del domicilio, l’UAM ha ritenuto l’affiliazione dal 1° luglio 2009 tardiva.

L’assicurato

fa valere la sua buona fede ed in particolare sia la circostanza di aver sempre

prontamente risposto alle richieste dell’autorità cantonale, sia di essere stato

convinto di aver diritto di essere esonerato in tutta la Svizzera sulla base

dello scritto del 2 novembre 2000 dell’autorità competente __________.

Il

principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.

Secondo questo principio,

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000

no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nel

caso di specie, come visto, l’autorità __________, il 2 ottobre 2000 ha

effettivamente rilasciato la seguente attestazione:

" Nachdem wir im Besitze der erforderlichen

Unterlagen sind, befreien wir Sie in Anwendung der per 1. Januar 1997

revidierten Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 von

der Versicherungspflicht in der Schweiz.

Diese Befreiung gilt, solange Sie bei der "__________"

versichert sind. Sobald Sie diese Versicherung wechseln oder ersatzlos

kündigen, sind Sie verpflichtet, ein neues Gesuch um Befreiung von der

Versicherungspflicht zu stellen resp. Sich bei einem Schweizer

Krankenversicherer versichern zu lassen." (allegato al doc. 6)

La

questione della pretesa buona fede del ricorrente non deve essere qui esaminata,

poiché la decisione dell’UAM di accertare la presunta tardività

dell’affiliazione deve comunque essere annullata, essendo prematura vista la

richiesta dell’interessato di voler essere esonerato dall’obbligo assicurativo.

Infatti,

contrariamente a quanto ritiene l’autorità cantonale, già con lo scritto del 3

ottobre 2008 l’interessato, perlomeno implicitamente, con l’invio delle

condizioni generali d’assicurazio-ne della __________ e della copia dell’attestazione

del 16 agosto 2000 trasmessa alle autorità __________ dall’assicuratore estero

tramite la quale è stata certificata l’equivalenza delle prestazioni __________

con quelle svizzere, ha fatto valere la sua intenzione di essere esonerato

dall’obbligo assicurativo in Svizzera (cfr. allegati al doc. 1):

"

(…)

Ich habe bei der __________ direkt um eine explizite Bestätigung

gebeten, dass der Versicherungsschutz auch in der Schweiz besteht. Bis

diese eintrifft schicke ich ihnen vorab schon einmal die Allgemeinen

Versicherungsbedingungen (AVB) meiner Versicherungstarife zu, damit Sie

deren Kompatibilität mit der obligatorischen schweizerischen

Krankenversicherung prüfen können. (…)“ (sottolineatura del redattore)

Ciò

viene del resto confermato dalle richieste dell’UAM al ricorrente di produrre

ulteriore documentazione e dal contenuto della lettera del 1° aprile 2009

tramite la quale l’amministrazione cantonale assegna all’interessato un termine

di 30 giorni per iscriversi presso un assicuratore svizzero poiché “non può

inoltrare una richiesta di esenzione dall’obbligo d’assicurazione contro le

malattie in Svizzera” (cfr. doc. 5).

Ma

vi è di più. Infatti l’8 aprile 2009 l’assicurato ha trasmesso

all’amministrazione cantonale la decisione dell’autorità __________ del 2

ottobre 2000 circa l’esonero dall’obbligo assicurativo ed ha espressamente

affermato che “da ich seitdem ununterbrochen bei der __________ versichert

bin, gehe ich davon aus, dass diese Befreiung weiterhin schweizweit gilt”

(doc. 6).

Per

cui l’UAM avrebbe dovuto decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo,

come richiesto dall’insorgente, prima di statuire circa un eventuale ritardo

nell’affiliazione.

Certo,

il ricorrente si è poi affiliato con effetto dal 1° luglio 2009 presso la Cassa

malati __________. Ciò tuttavia è dovuto alla circostanza che l’UAM ha ingiunto

all’interessato di procedere in questo modo, pena l’affiliazione coatta. Del

resto questa circostanza non è d’impedimento ad un esame delle condizioni di

esonero per il periodo precedente.

Ne

segue che la decisione dell’UAM di ritenere l’affiliazione tardiva è prematura

ed è stata decisa senza prima esaminare se nel caso di specie sono dati i

presupposti per ottenere un esonero. Essa va pertanto annullata.

Diventa

di conseguenza priva di oggetto la domanda dell’insorgente circa l’annullamento

dell’obbligo di versare un premio più elevato.

Alla

luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione affinché decida circa la domanda di esonero dell’insorgente.

Dapprima dovrà esaminare se l’esonero può essere concesso dal 1° settembre 2008

al 30 giugno 2009. In secondo luogo dovrà esaminare se l’affiliazione alla

Cassa malati __________ rende priva di oggetto la richiesta per il periodo

successivo. A questo proposito l’autorità dovrà motivare minuziosamente la sua

decisione.

Va

qui evidenziato che l’UAM in sede di decisione su reclamo afferma abbondanzialmente

che l’art. 2 cpv. 4bis OAMal non può applicarsi poiché nell’ipotesi figurante

nel citato disposto l’esenzione può avere una durata massima di 6 anni. Tuttavia

nello scritto del 2 novembre 2000 dell’autorità del Canton __________ non è

indicato né il motivo né l’articolo di legge in base al quale l’esonero è stato

accordato. Inoltre non emerge chiaramente lo statuto dell’assicurato (studente,

assistente, dottorando, professore o altro) nel 2000, quando il ricorrente aveva

29.

anni.

Del

resto l’art. 2 OAMal prevede diversi motivi di esonero (cfr. in particolare l’art.

2.

cpv. 8 OAMal) e spetta all’autorità cantonale, che applica il diritto

d’ufficio, esaminare quale disposto può eventualmente essere d’aiuto al

ricorrente.

Infine,

se l’Ufficio delle prestazioni riterrà di respingere la domanda di esonero,

dovrà stabilire quando inizia, comunque al più presto il 1° settembre 2008, teoricamente

l’affiliazione in Svizzera.

5.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto. Al ricorrente,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’Uf-ficio delle prestazioni affinché proceda

come ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio delle prestazioni verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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