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Decisione

36.2009.199

Domanda sussidio 2010. Dalla tassazione 2007 emergono redditi inferiori a CHF 6'000.-. Indennità versate nel 2008 all'assicurata si riferivano al 2007. Non ci si può scostare dalla tassazione. Calcolo

17 febbraio 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti per la concessione del sussidio sono superati.

RI

1 ha avuto la possibilità (v. doc. XI del 3 febbraio 2010) di esprimersi sullo

scritto dell'UAM.

in

diritto

in

ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione

della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente

motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni

economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie

il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se

l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di

riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali

registrati nella tassazione applicabile

supera fr. 80’000.--;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;

per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del

reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di

Stato;

b) di

un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito

dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le

persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per

l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare

autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo

per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009. Il periodo

fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.00 per le persone sole e Fr. 32'000.00 per

i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

4.

Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e

dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito

determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il

reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal

regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a

partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.

LCAMal) nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle

persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale

ha concretizzato la norma della Legge, specificatamente il concetto di “altri

casi particolari” che conferiscono al Consilio di Stato ampia delega nel Regolamento

d’applicazione della LCAMal che, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal), fissa i

casi in cui il reddito determinante debba essere accertato autonomamente

dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La norma prevede in particolare le seguenti

ipotesi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia

comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei

parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato

al momento dell’istanza.”

A

fronte della giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a partire dalla sentenza 3 settembre 2004

inc. 36.2004.40 (da ultimo si veda la sentenza 11 settembre 2007 inc.

36.2007

) relativa all’abuso di diritto con riferimento

all’alienazione di beni (immobili in particolare) al fine di rientrare nei

limiti per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha modificato il

RLCAMal fissando un correttivo per porre rimedio a possibili abusi in materia introducendo il nuovo:

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o

cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo

sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui

periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

5.

Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano

le sentenze 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc.

36.2003

/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3

settembre 2004, inc. 36.2004.92; 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) precisando

in particolare come:

"

2.2

(…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello

del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba

determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi

raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la

determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere

alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo

accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito

imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo

regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto

a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione

applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo

reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile

ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite

dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura,

attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle

possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato

una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle

relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare

nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è

stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di

trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza

di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto

l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto

a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente

all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso

un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i

prestiti di studio contratti con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era

ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.

36.2004

) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle

sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.

36.2005

-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005

(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del

30.

novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

6.

Nel

caso in discussione la tassazione cui occorre fare riferimento è quella del 2007

che fissa un reddito inferiore ai CHF 6'000.00 (CHF 3'515.00) ed un imponibile di

poco superiore ai CHF 1'600.00, la sostanza è fissata in CHF 60'000.00. La ricorrente

contesta che si possa fare capo alla tassazione in discussione poichè indennità,

versatele nel 2008, sarebbero in realtà da computare nel 2007 siccome riferite

a quell'anno. Dette entrate avrebbero permesso di avere un reddito superiore ai

CHF 6'000.00 quale reddito ed un imponibile superiore a 0.

7.

Va

ricordato qui che, per giurisprudenza costante del Tribunale Federale, ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: le decisioni di tassazione vincolano le

casse di compensazione nell’ambito della fissazione dei contributi AVS. Le Casse

sono quindi vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il

giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale

non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali

e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato, in particolare se

esercitante un'attività indipendente, deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, RCC 1992

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130.

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275.

consid. 3a). Il Tribunale federale ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss). Questi principi sono stati

ritenuti anche nell’ambito delle procedure relative alla concessione delle riduzioni

dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. In una sentenza

del 29 marzo 2004 (inc. 36.2003.91) questo Tribunale ha indicato come la

decisione di tassazione sia di principio vincolante per l’amministrazione e, di

riflesso, anche per il giudice, fatti salvi errori manifesti e facilmente

emendabili (proprio come nel caso deciso il 29 marzo 2004).

8.

Ebbene

nel caso concreto la decisione di tassazione del 2007 non contempla, e non

poteva contemplare, il versamento di indennità giornaliere che sono state

versate soltanto nel corso del 2008 (agli atti il conteggio di agosto 2008 che

riconosce pretese relative al 2007). L’intervento dell’assicurata presso

l’Ufficio di Tassazione di __________ è illuminante a questo proposito. Il

versamento è avvenuto nel 2008, in quell’anno vanno considerate le indennità a

livello fiscale, e le stesse non potevano essere ritenute nella decisione

fiscale dell’anno precedente il loro versamento. L’UT ha fissato, visti gli

anni di competenza delle indennità, una aliquota preferenziale. Da ciò non può

essere dedotto il fatto che l’amministrazione, ed il giudice delle assicurazioni

sociali che si occupa della richiesta di sussidio, sia svincolato e non debba

ritenere la decisione di tassazione. La stessa, come ricorda la corrispondenza

agli atti, appare invero corretta facendo riferimento all’art. 37 LT e 37 LFID. Il

tenore dell’art. 37 LFID (in questo del tutto simile alla norma cantonale) è il

seguente:

" Se il reddito comprende liquidazioni in capitale

per prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto

degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate all’aliquota che sarebbe

applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione

unica.”

L’agire

dell’UT appare quindi conforme alla legge e la tassazione è stata correttamente

emanata, non è stata impugnata, non contiene errori e tanto meno errori immediatamente

emendabili. L'amministrazione cantonale (Ufficio dell'Assicurazione Malattia

ora sostituito dalla Cassa Cantonale di compensazione) ha agito conformandosi alla

decisione di tassazione 2007. Come a costante prassi all’amministrazione, ed al

giudice, non è possibile fare riferimento ad una decisione di tassazione riferita

a periodo altro rispetto a quello imposto dall’esecutivo cantonale in applicazione

delle norme della LCAMal. Anche se tale decisione apparisse più prossima alla

situazione reale il giudice deve ritenere la decisione voluta dal Consiglio di

Stato nel suo annuale decreto e, se date le premesse di una mutazione significativa

delle condizioni (in adempimento dei presupposti dell’art. 31 RLCAMal)

l’amministrazione deve procedere alla determinazione autonoma del reddito ed

alla sua successiva conversione a mano delle apposite tabelle, senza potere far

capo a tassazioni riferite a periodi diversi. Qui come detto la tassazione del

2007.

impone una verifica, come si vedrà, dei redditi da ultimo conseguiti

dall’assicurata per la determinazione del diritto al sussidio. Alla tassazione

del 2007 ci si deve quindi attenere per i valori in essa contenuti che non

permettono la concessione del sussidio ma impongono la verifica puntuale come

spiegato nelle considerazioni che seguono.

9.

La

decisione di tassazione 2007 dell’assicurata indica, come evidenziato, un reddito

inferiore ai CHF 6'000.00 ciò che, come rammenta il responsabile del servizio

nelle sue puntuali osservazioni, rende applicabili l’art. 31 litt. c LCAMal e gli

art. 16, 17 e 18 Reg.LCAMal. Queste norme prevedono l’accertamento del reddito

determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a CHF 6000.00 che

esercitano un’attività lucrativa. Il Regolamento di applicazione della LCAMal

prevede infatti che le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.00, siano

obbligate a specificare il nucleo primario di riferimento per la determinazione

del diritto al sussidio, ciò salvo che, al momento dell’istanza, dispongano di

un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai

sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base

mensile. In questi casi il diritto alla riduzione di premio e l’importo della

stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante

a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.

Più

specificatamente gli art. 16, 17 e 18 RLCAMal definiscono i criteri d'applicazione

del principio previsto dall’art. 31 lett. c LCAMal. In generale, secondo l'art.

16.

RLCAMal:

" 1 Le persone sole con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6’000.--, che ritengono di aver diritto alla riduzione di premio, devono

indicare il nucleo primario di riferimento.

2.

Il diritto alla riduzione di premio e

l’importo della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del

nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento)."

Per

le persone nel frattempo economicamente autosufficienti, l'art. 17 RLCAMal prevede:

" 1 Le

persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo

specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno

un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai

sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile..

2.

Il diritto alla riduzione di premio e

l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate

lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

L'art.

18.

RLCAMal concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età non

inferiore ai 35 anni:

" 1 Le persone sole con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se, al momento dell’istanza, cumulativamente:

a) conducono un’esistenza autonoma;

b) hanno un’età non inferiore a 35

anni, ma non superiore all’età AVS.

2.

Il diritto alla riduzione di premio e il

calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal

periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato."

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha emanato diversi giudizi in materia,

si richiamano le sentenze 7 maggio 2007 (36.2007.41, citata anche

dall’amministrazione nelle sue osservazioni); 15 marzo 2005 (36.2004.149); 6

aprile 2006 (inc. 36.2006.37, decisione emessa dal TCA nella sua composizione

plenaria); 19 aprile 2006 (inc. 36.2006.6); 2 maggio 2007 (inc. 36.2006.210);

17.

aprile 2007 (inc. 36.2007.25); 13 giugno 2007 (inc. 36.2007.61); 12 ottobre

2009.

(inc. 36.2009.85 sentenza emessa dal TCA nella sua composizione plenaria).

Le modalità di accertamento del reddito e la successiva conversione seguono i

principi precisati nelle considerazioni precedenti

10.

In

concreto la ricorrente è stata imposta, nella tassazione 2007, per un reddito

superiore a 0 sulla base di redditi dichiarati inferiori ai CHF 6'000.00. Ne discende

che l’amministrazione non può fare capo alla tassazione del 2007 e deve

procedere alla verifica del reddito da ultimo ottenuto dall’assicurata per la

successiva conversione a mano delle tabelle. La ricorrente consegue, come

traspare dagli atti, un reddito superiore al limite fissato dalla Ordinanza 09

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI (RS 831.304) emessa

dal Consiglio Federale il 26 settembre 2008 che prevede un limite di massimo

per le persone sole a CHF 18'720.00 a partire dal 1 gennaio 2009. Occorre procedere

all’accertamento del reddito, come correttamente fatto dall’amministrazione, ed

alla sua conversione a mano delle apposite tabelle.

Ebbene

il reddito da ultimo conseguito, desumibile dalla documentazione prodotta dalla

stessa all'amministrazione, assomma a CHF 2'200.00 mensili (x 13 mensilità) oltre

ad indennità per perdita di guadagno fissate in CHF 52.93 giornaliere. Le entrate

complessive sono pari a CHF 3'971.25 come calcolato dall’amministrazione.

Questo importo, non contestato dall'assicurata, una volta convertito assomma a

CHF 36'000.00, cifra superiore ai limiti per la concessione dell’aiuto sociale

fissato in CHF 20'000.00 per le persone sole.

11.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va rigettato. Non si fa carico di tasse e

spese alla parte soccombente e non vengono attribuite ripetibili. I rimedi di

diritto avverso la presente sono indicati con il dispositivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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