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Decisione

36.2009.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I figli __________, __________

e __________, tutti e tre maggiorenni e conviventi con l'assicurata, hanno ottenuto per sé stessi la

riduzione del premio LAMal per il 2009 con decisione del 31 ottobre 2008 i

primi due rispettivamente del 28 novembre 2008 l'ultima figlia (doc. III).

Il diritto alla

riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal

periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce della notifica

di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo la ricorrente dal diritto alla riduzione del

premio di cassa malati per il 2009, siccome il totale dei redditi accertato dal

competente Ufficio di tassazione è di Fr. 63'131.- (doc. 3), cifra che supera l'importo

limite di Fr. 60'000.- fissato per le persone sole. Questa soluzione, valida dal

1° gennaio 2008 con l'introduzione

del nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, si impone nella fattispecie malgrado il

reddito imponibile accertato con la notifica di tassazione IC 2006 sia di Fr.

400.-, somma che permetterebbe alla ricorrente di avere invece diritto al sussidio.

Pertanto, sulla scorta

dei dati risultanti dalla tassazione 2006 ed in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, l'assicurata non ha diritto alla riduzione

del premio dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2009 e la decisione emessa in questo

senso il 29 agosto 2008 è corretta.

5. Tuttavia,

siccome successivamente all'emanazione

della predetta notifica di tassazione i redditi dell'assicurata sono diminuiti, è a giusta ragione che l'Amministrazione ha proceduto a calcolare

autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2006,

ma dai dati più recenti a sua disposizione.

In effetti,

conformemente al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle

modifiche riguardo allo statuto personale e/o economico dell'interessato e (semmai) della sua famiglia.

Nel caso concreto,

solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile.

Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto

da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite

e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione

applicabile all'anno per

il quale l'assicurato

chiede il sussidio.

In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima

fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 24

settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57; STCA del 16

gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27

marzo 2009, 36.2008.162), rilevando come:

"

2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex

art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m

RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della

Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta

(ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a

quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di

riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione

e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la

determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere

alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del

regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal])

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito

dall'assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante,

deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in

cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno

per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in

precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m

dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con

i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento

dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di

Considerandi

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

(…)." (sottolineature ed evidenziature in grassetto

della redattrice).

6.

Pertanto,

occorre esaminare se le entrate nette della ricorrente dal 1° aprile

2008.

(dato più recente a disposizione) sono diminuite rispetto al reddito

esposto nella notifica di tassazione IC 2006. In altre parole, il reddito netto

conseguito dall'assicurata nel

2008.

deve essere inferiore alle entrate nette percepite nel 2006.

Più concretamente, dall'aprile 2008 le buste paga dell'assicurata indicano un salario lordo

mensile di partenza di Fr. 2'854,40

per un lavoro svolto al 59,5238%. A questa cifra si aggiungono, se del caso, i

compensi per le ore festive e, fino a giugno 2008 compreso, anche gli assegni

per la figlia in formazione.

Occorre però

determinare il reddito netto dell'assicurata. Dalla busta paga del mese di aprile 2008 risulta un

reddito netto di Fr. 2'422,40, da

quella di maggio 2008 di Fr. 2'412,05,

in giugno 2008 di Fr. 2'429,60,

in luglio 2008 di Fr. 2'405,50,

in agosto e settembre 2008 di Fr. 2'396,45 ed in novembre 2008 il reddito netto ammontava a Fr. 2'407,70.

Il TCA osserva che a questi importi sono già

stati dedotti gli assegni di formazione percepiti fino a giugno 2008, siccome

concernenti la figlia maggiorenne __________.

Il reddito netto

conseguito dalla ricorrente nel 2008 deve quindi essere riportato sull'arco di un anno ([Fr. 2'422,40 + Fr. 2'412,05 + Fr. 2'429,60

+ Fr. 2'405,50 + Fr. 2'396,45 + Fr. 2'396,45 + Fr. 2'407,70]

: 7 mesi x 13 mesi) per poterlo comparare con la notifica di tassazione applicabile,

che si riferisce ai redditi netti conseguiti durante tutto il 2006.

Il totale dei redditi netti

annui da attività lucrativa del 2008 giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal ammonta dunque a Fr. 31'330,25.

Questa somma è

manifestamente inferiore al totale dei redditi netti da attività lucrativa

dipendente (Fr. 33'479.-) e da altra

fonte (Fr. 19'078.-) stabilito

in Fr. 52'557.- con la notifica

di tassazione IC 2006, rispettivamente anche ai soli redditi da attività

lucrativa di Fr. 33'479.-.

In concreto sono così soddisfatti

i presupposti legali per applicare l'art. 31 lett. m RLCAMal. Ciò comporta che il diritto alla riduzione

del premio LAMal per il 2009 deve essere stabilito sulla base del reddito più

recente accertato autonomamente.

7.

Come

indicato in precedenza (cfr. consid. 5), il reddito accertato autonomamente

deve essere lordo e non (più) netto. È infatti il reddito lordo

che va convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite

dalla Divisione delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal). La lamentela

della ricorrente va così respinta.

Occorre quindi

calcolare questo reddito sulla scorta dei dati più recenti a disposizione,

quindi quelli relativi al 2008.

Più precisamente, il

reddito lordo medio accertato per il 2008 va fissato in Fr. 37'527,20 all'anno (Fr. 2'900,55

[salario aprile 2008] + Fr. 2'889,30

[salario maggio 2008] + Fr. 2'908,40

[salario giugno 2008] + Fr. 2'882,50

[salario luglio 2008] + Fr. 2'872,40

[salario agosto 2008] + Fr. 2'872,40

[salario settembre 2008] + Fr. 2'881,40 [salario novembre 2008] : 7 mesi x 13 mesi) che, riportato

mensilmente, dà un salario lordo medio pari a Fr. 3'127,25 (Fr. 37'527,20

: 12 mesi).

Convertito in virtù

dell'art. 36 RLCAMal mediante

le apposite tabelle ufficiali di conversione, il reddito medio mensile

accertato dà un reddito imponibile annuo di Fr. 27'205.-. Questa

somma, di per sé, è superiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato

per le persone sole per ottenere nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi

LAMal (Fr. 20'000.-).

Già in queste

condizioni l'insorgente non ha

pertanto diritto all'aiuto

statale.

A questo importo andrebbero

comunque ancora aggiunti il valore locativo di Fr. 9'463.- ed il reddito da titoli e capitali di Fr. 1'111.- (cfr. notifica di tassazione IC 2006).

Oltre a ciò, vi

sarebbe ancora da computare la quota parte di 1/15 della sostanza imponibile (Fr.

236'000.-) della ricorrente desunto

dal periodo fiscale determinante (IC 2006) che eccede il forfait fisso di Fr.

150'000.- per persone sole (art.

30.

lett. b LCAMal), quindi Fr. 5'733,35 (1/15 x [Fr. 236'000.- - Fr. 150'000.-]).

Infine, alla somma di

questi importi vanno dedotti gli interessi passivi a carico dell'assicurata che questo Tribunale,

nell'ambito di una prassi piuttosto restrittiva che ha sviluppato nel tempo,

ammette quali uniche deduzioni dal reddito lordo accertato insieme

a quelle per gli alimenti; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr.,

fra le ultime, STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008,

36.2008

; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121; STCA del 16 gennaio 2009,

36.2008

; STCA del 27 marzo 2009, 36.08.162).

Al totale di Fr. 43'512,35 (Fr. 27'205.-

+ Fr. 9'463.- + Fr. 1'111.- + Fr. 5'733,35) si deve dunque togliere la somma di

Fr. 8'050.-, per ottenere un reddito di Fr. 35'462,35 che, in virtù dell'art.

30.

lett. a LCAMal, deve essere arrotondato ad un reddito determinante di Fr.

36'000.-.

In queste condizioni,

a maggior ragione la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il

2009.

deve essere respinta.

8.

È

opportuno ancora ricordare che qualora i redditi conseguiti dall'assicurata

nell'anno 2009 dovessero attestare una situazione economica differente

(peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente dal Tribunale

conformemente all'art. 31 lett. m RLCAMal, riferita al 2008, entro tre mesi dal

momento in cui vi sarà la modifica (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà

chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negarle la

riduzione di premio LAMal per l'anno 2009.

Stanti le considerazioni esposte, la

decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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