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Decisione

36.2009.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decisione formale del 29 gennaio 2009 l’assicuratore ha rifiutato il pagamento

delle citate indennità, affermando:

“Per quanto concerne

la vostra richiesta di passaggio all’assicurazione individuale, a scanso di

equivoci, vi ribadiamo che la copertura presso CO 1 è un’assicurazione di danno

(contratto sottoposto alla LAMal, __________CO 1 assume le conseguenze

economiche derivanti da una malattia o infortunio ed il diritto ad ottenere

prestazioni assicurative è subordinato alla comprova dell’esistenza di un danno

(perdita di salario).

La comprova di una

perdita di salario è possibile dimostrarla, presentando un eventuale nuovo

contratto di lavoro oppure una dichiarazione dell’assicurazione contro la

disoccupazione che attesti, qualora fosse stato abile a decorrere dal 1° luglio

2008 (data di chiusura del caso di infortunio riconosciuto dalla __________) le

relative prestazioni di diritto (periodo ed importo dell’indennità

giornaliera).

Nel caso di specie,

sulla base di quanto precede, la tesi da voi sostenuta di considerare l’importo

di fr. 4'040.- al mese (salario __________ non può essere perciò accolta e di

conseguenza non sussisterebbe alcun eventuale diritto a prestazioni d’indennità

giornaliera.

Vi accordiamo pertanto

un ultimo termine di 10 giorni per confermarci, impregiudicato un eventuale

diritto alle nostre prestazioni, l’adesione all’assicurazione individuale

retroattivamente al 01.03.2008.” (doc. 31)

L. Con

progetto di assegnazione di rendita del 19 gennaio 2009, l’UAI ha assegnato a RI

1 una rendita dal 1° dicembre 2006 fino al 30 novembre 2007 (doc. I).

M. Il

3 febbraio 2009 l’interessato ha interposto opposizione contro la decisione

della Cassa malati, ribadendo la nullità del licenziamento (doc. 33). Con

scritto del 10 febbraio 2009 RI 1 ha trasmesso un ulteriore certificato medico

del dr. med. __________ ed ha chiesto il versamento delle indennità fino al 28

febbraio 2009 (doc. 32). Successivamente, il 13 febbraio 2009, l’assicurato ha

trasmesso un parere medico legale del 30 gennaio 2009, del dott. __________

medico chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni che ha

rammentato la dinamica dell’infortunio subito:

“Il giorno 2.12.2005

scivolò sul manto stradale ghiacciato urtando violentemente il rachide

lombo-sacrale. Il 4.01.2006 fu sottoposto a risonanza magnetica nucleare del

rachide lombo-sacrale che evidenziò protrusione discale L3-L4, focale

erniazione L4-L5 ed esiti di laminectomia L5-S1. Il 19.05.2006 fu sottoposto a

TAC della colonna lombare che confermò il quadro patologico descritto. Il

29.05.2006 fu visitato dal Neurochirurgo che, previ accertamenti strumentali,

evidenziò una discografia provocativa positiva in L4-L5 ed L5-S e negativa in

L3-L4, con rottura anulare in L4-L5 ed una breccia in L5-S1, per cui indicò un

eventuale trattamento chirurgico. Il 4.09.2006 fu nuovamente visitato dal

Neurochirurgo che indicò la possibilità di intervento chirurgico di

decompressione e stabilizzazione a due livelli al rachide lombare. Il 9.10.2006

fu visitato da un altro Neurochirurgo che indicò la necessità di fisioterapia

prima di un intervento chirurgico. Fu nuovamente visitato dal Neurochirurgo in

data 18.09.2006 ed il 4.04.2008 quando fu prescritta risonanza magnetica nucleare

al rachide lombo-sacrale che evidenziò un'ernia estrusa L5-S1. Il 24.04.2008 fu

visitato dal Neurochirurgo che consigliò intervento di asportazione dell’ernia

L5-S1 mediana, paramediana destra. Non poté più riprendere la propria attività

lavorativa (doc. 34)

N. Il

Considerandi

2.

marzo 2009 RI 1 ha chiesto il versamento delle indennità giornaliere dal mese

di luglio 2008 al 9 febbraio 2009 e a questo proposito ha prodotto il contratto

di lavoro concluso con la __________, da cui emerge che è stato assunto quale

autista, con effetto dal 10 febbraio 2009, per un salario lordo mensile di fr.

3'700, un certificato medico del suo curante, Dott. __________ medico chirurgo

di __________ che ha attestato come l’interessato “sulla base della visita

medica da me effettuata e dai dati anamnestici in mio possesso, non presenta,

al momento, condizioni tali da controindicare la sua assunzione al lavoro di

autista di mezzi leggeri. Tale attività deve considerarsi nella misura massima

possibile compatibilmente con la patologia di cui è affetto il paziente”

(doc. 35).

O. Tramite

decisione su opposizione del 9 marzo 2009 CO 1 ha rifiutato il versamento di

qualsiasi prestazione, ribadendo le precedenti argomentazioni

P. RI

1, rappresentato dalla RA 1 RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta

decisione, rammentando di aver percepito le indennità giornaliere dalla __________

fino al 30 giugno 2008. Egli rileva inoltre di aver avuto un colloquio con i

funzionari della __________ i quali avrebbero informato che l’assicuratore

contro le malattie sarebbe subentrato nel pagamento delle prestazioni, sostiene

che avendo lavorato presso una società soggetta al contratto collettivo di

lavoro non sarebbe stato necessario sottoscrivere la richiesta di libero

passaggio essendo già inabile al lavoro al 100% ed avendo fatto richiesta di

una rendita AI e ribadisce che il licenziamento con effetto al 28 febbraio 2008

sarebbe nullo. L’interessato chiede pertanto che l’agire dell’amministrazione

sia dichiarato temerario e che l’assicuratore sia condannato a corrispondere

l’indennità giornaliera per malattia del 20% dal 2 dicembre 2005 al 30 giugno

2008.

e dell’80% dal 1.7.2008 sulla base di un salario di fr. 4'040, la condanna

del datore di lavoro al pagamento del premio dell’assicurazione malattie per

indennità giornaliera, nonché l’assunzione di numerose ulteriori prove (doc. I).

Q. Tramite

risposta dell’8 aprile 2009 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

R. Il

17.

aprile 2009 l’assicurato ha preso posizione, riproponendo argomentazioni

simili alle precedenti (doc. V e allegati).

S. Il

24.

aprile 2009 l’assicuratore ha ribadito la sua posizione affermando inoltre

che “a giorni trasmetterà al signor RI 1 la polizza assicurativa” (doc. VIII),

mentre l’insorgente, il 21 aprile 2009 ha prodotto le risultanze della visita

medica presso il medico __________ (doc. VII) ed il 30 aprile 2009 ha

confermato le sue richieste (doc. X).

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2.

della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

2.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha diritto ad indennità di

perdita di guadagno.

3.

A

norma dell’art. 71 cpv. 1 LAMal l’assicurato che esce

dall’assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli

assicurati definita dal contratto oppure perché quest’ultimo è disdetto, ha

diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale dell’assicuratore. Se

nell’assicurazione individuale l’assicurato non assicura prestazioni più

elevate, non possono essere formulate nuove riserve e dev’essere mantenuta

l’età d’entrata determinante nel contratto collettivo.

Per

l’art. 71 cpv. 2 LAMal l’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia

informato per scritto in merito al suo diritto di passare all’assicurazione

individuale. Se omette questa informazione, l’assicurato rimane

nell’assicurazione collettiva. L’assicurato deve far valere il diritto di

passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

L’art.

72.

LAMal prevede:

“Gli assicuratori stabiliscono

l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti

l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla

maternità.

2.

Il

diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa

dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto

nasce il terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia.

L’inizio del diritto alle prestazioni

può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per

il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa,

durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo

termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

3.

L’indennità

giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni

compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è

applicabile.

4.

In

caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità

giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la

protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua.

5.

Qualora

l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo giusta

l’articolo 78 della presente legge e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito

da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle

indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

6.

L’articolo

19.

capoverso 2 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato

al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi

altri accordi contrattuali.”

Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività

lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare

un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'art.

68.

LAMal (art. 67 cpv. 1 LAMal). Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare

dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti

l'assicurazione (art. 72 cpv. 1 LAMal). Il diritto all'indennità giornaliera è

dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la

metà (art. 72 cpv. 2 LAMal). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata

una corrispondente indennità giornaliera ridotta (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Il

fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato

importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al

versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V

322.

consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355

consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der

Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de

la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di

guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato

(RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a).

Sotto

il suo titolo marginale "Coordinamento con l'assicurazione contro la

disoccupazione", l'art. 73 cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati, in

caso d’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) superiore al 50 per cento, è pagata

l’intera indennità giornaliera e, in caso d’incapacità lavorativa superiore al

25.

per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità

giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni

d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un

corrispettivo grado d’incapacità lavorativa.

Stando

a tale titolo marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente

prevista dall'art. 28 LADI, il diritto a una indennità giornaliera secondo

l'art. 73 LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,

l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della

LADI (o anche solo di diritto cantonale; SVR 1998 KV no. 4 pag. 10). L'idea

alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una perdita di

guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di

malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di

disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al

collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998

no. KV 43 pag. 422 consid. 3a con i riferimenti).

Nondimeno,

una persona disoccupata può subire una perdita di guadagno conferente il

diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia anche se non può

pretendere un'indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (oppure di una

indennità di disoccupazione di diritto cantonale). Ciò si verifica tuttavia

soltanto se si può ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante,

che, senza malattia, l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa.

Conformemente alla massima inquisitoria (la cui portata è limitata dall'obbligo

dell'assicurato di collaborare all'istruzione della causa; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., pagg. 445 e

489), compete all'amministrazione e, in caso di ricorso, al giudice esaminare

tale eventualità. Secondo giurisprudenza l'amministrazione e il giudice devono

a tal proposito distinguere due ipotesi. Se una persona assicurata perde il

proprio posto in seguito a disdetta in un momento in cui risulta già essere

incapace al lavoro a causa di malattia, vale la presunzione che l'interessato -

come durante il periodo precedente la sopravvenienza del danno alla salute -

eserciterebbe un'attività lucrativa se non fosse malato. In tale eventualità il

diritto a un'indennità giornaliera può essere negato soltanto in presenza di

indizi concreti suscettibili di fare concludere, con un grado di

verosimiglianza preponderante, che l'assicurato non eserciterebbe attività

lucrativa nemmeno senza il danno alla salute (sentenza dell’11 marzo 2009,

4A_344/2007; DTF 102 V 83; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b, 1994

no. K 932 pag. 65 consid. 3). Per contro, nell'evenienza in

cui l'assicurato si ammala dopo essere divenuto disoccupato, vale la

presunzione contraria, ossia che l'interessato anche senza malattia avrebbe

continuato a non esercitare una simile attività. Tale presunzione può tuttavia

essere rovesciata se si può ammettere, secondo un grado di verosimiglianza preponderante,

che l'assicurato, senza la malattia, avrebbe iniziato a lavorare in un posto

ben definito (dell’11 marzo 2009,4A_344/2007, RAMI 1998 no. KV 43 pag. 423

consid. 3b; SVR 1998 KV no. 4 pag. 9 consid. 3b). A tal proposito, il Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha recentemente avuto

modo di rilevare che l'esistenza di un intervallo di tempo non indifferente (in

concreto: 1 anno e 10 mesi) tra il momento in cui l'interessato avrebbe potuto

intraprendere o riprendere un'attività adeguata e la comparsa del danno alla

salute è piuttosto di natura tale da rafforzare la presunzione contraria

all'esercizio di un'attività ben definita in assenza di malattia (sentenza

dell'8 gennaio 2004 nella causa T., K 16/03, consid. 3.2.3). Con sentenza del 4

maggio 2004 nella causa S. (inc. K 146/03), l’allora TFA ha ribadito la propria

giurisprudenza.

4.

In concreto questo Tribunale, chiamato a

stabilire se l’amministrazione ha valutato correttamente l’intera fattispecie,

deve constatare che i fatti non sono stati sufficientemente acclarati

dall’assicuratore al quale incombe, come visto al considerando precedente, in

applicazione della massima inquisitoria, un accertamento completo della

fattispecie.

Va innanzitutto rilevato che l’insorgente ha più volte fatto valere

che la disdetta del contratto di lavoro ad opera della __________ non sarebbe

stata effettuata nel rispetto della legge ed in particolare del contratto

collettivo di lavoro (CCL) vigente, e meglio il contratto collettivo degli autotrasportatori

nel Canton Ticino.

L’interessato ha pure accennato alla possibilità di contestare il

licenziamento innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

Questo fatto, importante ai fini di applicare la giurisprudenza

sviluppata dal Tribunale federale in merito al diritto alle indennità

giornaliere allorquando l’assicurato si trova senza lavoro e chiede indennità

giornaliere in caso di malattia, non è tuttavia stato approfondito a

sufficienza dall’assicuratore il quale ha certo, apparentemente, interpellato

l’ex-datore di lavoro circa la correttezza della disdetta del contratto di

lavoro (cfr. doc. 13), ma né in sede di decisione formale, né in sede di

decisione su opposizione si è chinato sulla problematica spiegando per quale

motivo il rapporto lavorativo sarebbe terminato il 28 febbraio 2008.

In particolare l’assicuratore non ha accertato, con domande precise

all’assicurato, se è effettivamente stata avviata una causa in ambito civile e,

in caso di risposta positiva, a che stadio si trova (cfr., a questo proposito,

anche i dubbi della stessa Cassa, doc. III:”circa la disdetta del rapporto

di lavoro sembra che il signor RI 1 l’abbia contestata (….)”).

L’assicuratore non ha neppure esaminato, in sede di decisione formale e/o

opposizione, il contratto collettivo di lavoro cui è sottoposto l’insorgente

per stabilire, a titolo preliminare, quando ha effettivamente avuto termine il

rapporto lavorativo, gli eventuali obblighi del datore di lavoro dopo la

cessazione del contratto di lavoro e quali sono le norme previste dal CCL circa

il passaggio nell’assicurazione individuale per perdita di guadagno in caso di

malattia e a chi compete il pagamento dei premi assicurativi dopo la disdetta.

Questo

aspetto è importante per stabilire il debitore dei premi assicurativi (l’assicurato

chiede che a pagarli sia l’ex datore di lavoro) e, soprattutto, per verificare fino

a quando l’interessato, quale dipendente della società, ha beneficiato

dell’assicurazione collettiva e a partire da quale momento il medesimo, per

ottenere le prestazioni, deve invece passare nell’assicurazione individuale.

Non

va del resto dimenticato che per l’art. 71 LAMal l’assicurato ha diritto al

trasferimento nell’assicurazione individuale e che spetta all’assicuratore

provvedere affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito a questa

possibilità, altrimenti l’assicurato rimane nell’assicurazione individuale.

Di

principio ed in generale, spetta pertanto all’assicuratore, dopo un accurato

accertamento dei fatti, informare al meglio la persona assicurata ed indicargli

tutti i passi necessari per poter continuare ad beneficiare della protezione

assicurativa.

In

concreto, CO 1, dovrà pertanto stabilire, dopo aver esaminato le norme del

contratto collettivo di lavoro, quando il contratto di lavoro tra le parti è

effettivamente terminato e chi, tra datore di lavoro e assicurato, deve

assumersi l’onere del premio assicurativo, ritenuto che, per garantire i

diritti del datore di lavoro, l’assicuratore sarà comunque tenuto a

coinvolgerlo, soprattutto se stabilirà un obbligo maggiore rispetto a quello

finora ritenuto.

Certo,

l’assicurato stesso, pur rappresentato da __________ della RA 1, si è

comportato in maniera un po’ confusa. Va tuttavia rilevato che l’assicuratore,

meglio a conoscenza dei meccanismi della LAMal, deve comunque adoperarsi per

informare l’assicurato al fine di permettergli di salvaguardare i suoi diritti

(cfr. anche art. 27 LPGA). Inoltre va qui evidenziato come anche l’attitudine

di CO 1 sia stata contraddittoria. Infatti, mentre nella lettera del 19

dicembre 2008, che l’assicurato ha, a torto, ritenuto essere una decisione

formale, l’assicuratore ha affermato che nel caso di specie non vi sarebbero

indizi concreti suscettibili di far concludere con grado di verosimiglianza

preponderante che l’assicurato non eserciterebbe alcuna attività lucrativa

nemmeno senza il danno alla salute, ritenendo pertanto, perlomeno

implicitamente, l’interessato incapace al lavoro per malattia già prima della

disdetta del contratto di lavoro (doc. 31, cfr. anche risposta, doc. IV), con

la decisione formale e su opposizione l’assicuratore sembra invece aver

ritenuto l’assicurato incapace al lavoro per malattia solo dopo la fine del

rapporto di lavoro, applicando in questo modo la presunzione inversa ad accollando

all’assicurato l’onere della prova (doc. 31).

Ora,

dagli atti non si può escludere con tranquillante certezza che l’interessato non

fosse già incapace al lavoro per malattia prima della cessazione del contratto

di lavoro al 28 febbraio 2008 (ritenuto comunque, come visto, che la data

esatta deve ancora essere stabilita dall’assicuratore), come emerge dagli

allegati certificati medici dei curanti (cfr. anche valutazione del dott. __________

del 30 gennaio 2009, doc. 34, allegati al doc. 5, nonché, da ultimo il rapporto

medico __________ doc. VII; cfr. anche lettera del 10.10.2008 della __________,

doc. D:”L’esame medico __________ del 23.6.2008 (__________ dr. __________)

ha confermato una stabilizzazione dei postumi infortunistici (situazione

sovrapponibile alla visita 22.8.2007), come pure la presenza di diverse

patologie di natura extra-infortunistica.”). Anche questa circostanza andrà

pertanto approfondita dall’assicuratore, il quale dovrà stabilire con l’aiuto

dei suoi medici fiduciari specialisti e il richiamo degli incarti AI e LAINF, se

l’assicurato era incapace al lavoro per malattia quando era ancora vigente il

rapporto di lavoro con la __________.

Nel

caso di risposta affermativa, spetterà sempre ad CO 1, cui compete l’obbligo di

accertare i fatti d’ufficio, verificare se vi sono indizi per stabilire se

anche senza il danno alla salute l’interessato non avrebbe iniziato alcuna

attività.

Infatti,

la giurisprudenza riportata al considerando precedente, rammenta che se una

persona assicurata perde il proprio posto in seguito a disdetta in un momento

in cui risulta già essere incapace al lavoro a causa di malattia, vale la

presunzione che l'interessato - come durante il periodo precedente la

sopravvenienza del danno alla salute - eserciterebbe un'attività lucrativa se

non fosse malato. In tale eventualità il diritto a un'indennità giornaliera può

essere negato soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili di fare

concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che l'assicurato non

eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il danno alla salute (sentenza dell’11

marzo 2009,4A_344/2007, consid. 3.3; sentenza K 146/03 del 4 maggio 2004; DTF

102.

V 83; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b, 1994 no. K 932 pag.

65.

consid. 3).

In

caso di risposta negativa dovrà esaminare per contro se l’interessato ha reso

verosimile che, senza la malattia, avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben

definito, con particolare riferimento alla lettera di assunzione dal 10

febbraio 2009 (allegato al doc. Q) che l’assicuratore dovrà valutare,

eventualmente interpellando i titolari della __________.

Alla

luce di quanto sopra esposto l’assicuratore, al quale l’incarto va rinviato,

dovrà dapprima accertare quando è terminato con esattezza il rapporto

lavorativo con la __________, applicando correttamente le norme previste dal

contratto collettivo di lavoro (e del CO) e verificando se vi è una causa in

corso contro l’ex datore di lavoro.

In

secondo luogo CO 1 dovrà dirimere con precisione la questione del libero

passaggio nell’assicurazione individuale, stabilendo da quando e a quali

condizioni ciò è possibile.

Infine,

una volta stabilito quando il passaggio è avvenuto, sempre che lo sia stato,

l’assicuratore accerterà se l’interessato era incapace al lavoro per malattia quando

il contratto di lavoro era ancora vigente oppure se l’incapacità al lavoro per

malattia è iniziata solo alla cessazione del rapporto lavorativo, facendo capo

ai suoi medici fiduciari specialisti, ed applicherà con precisione la

giurisprudenza riportata al precedente considerando, rilevato che spetta alla

Cassa malati accertare i fatti determinanti in virtù della massima inquisitoria

che le incombe.

Visto

l’esito del ricorso la richiesta dell’insorgente di assunzione di ulteriori

prove diventa priva di oggetto.

Allo

stesso modo la richiesta di un’eventuale udienza e di assunzione di altre prove

da parte della cassa va respinta.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STF del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che

ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V

90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (la cassa afferma solo che “qualora codesto lod.

Tribunale intravedesse la necessità di procedere con un’udienza tesa a

focalizzare i diversi aspetti della vicenda (di per sé semplice)”, “vi

aderirebbe sicuramente (…)”), questo TCA rinuncia ad un’audizione delle

parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF del 21

agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Del

resto le parti in sede giudiziaria hanno ampiamente fatto uso della possibilità

di presentare osservazioni e documentazione nel corso della procedura.

Il TCA

rinuncia pure all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

5.

Questo

Tribunale ritiene infine che l’agire della Cassa non possa comunque essere

definito temerario, giacché ha applicato il diritto vigente, pur non

effettuando tutti gli accertamenti necessari per dirimere la vertenza in esame.

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81

consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità

è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide

argomentazioni addotte e ritenuto che in altre occasioni __________ ha curato

gli interessi di altri assicurati in ambito di assicurazioni sociali, il

rappresentante dell’assicurato, quale presidente della __________, è

sicuramente persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e

che non ha agito gratuitamente (cfr. anche, per un altro caso relativo ad un

altro rappresentante, sentenza del 6 aprile 2009, inc. 32.2008.84).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto è rinviato all’assicuratore per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà fr. 500.-- a RI 1 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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