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Decisione

36.2009.22

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il for

1 dicembre 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i rappresentanti

dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i

mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le verifiche circa il

pronunciamento pregresso dell'opzione

sono state 29'000.

Il fatto che l'interessato si sia dimenticato di rispedire

il formulario TI 1 a causa di problemi familiari non rientra palesemente nei "casi

giustificati" di cui all'Allegato

Considerandi

II dell'Accordo bilaterale, poiché

egli ha comunque avuto il tempo e gli strumenti per agire.

E. Con

ricorso del 17 marzo 2009 (doc. I) RI 1 è tempestivamente insorto contro la

predetta decisione, contestando l'affiliazione d'ufficio presso la cassa malati

__________.

Il ricorrente ha osservato

che il fatto di non avere spedito per tempo all'autorità competente il modulo TI 1 per esercitare il diritto d'opzione verso l'Italia è da addebitarsi al fatto di avere avuto gravi problemi

familiari che l'hanno investito

completamente nella sfera personale, affettiva e di privacy, ciò che, a suo

dire, costituisce indubbiamente un "caso giustificato". Ha quindi

chiesto di ritenere le sue giustificazioni come riferite ad un problema reale.

F. Con

risposta del 2 aprile 2009 (doc. IV) l'UAM ha proposto la reiezione del

ricorso.

L'amministrazione ha dapprima ripercorso i

motivi che l'hanno portata all'operazione di sanatoria dell'estate 2008, evidenziando che il ricorrente

non ha optato in ben due circostanze.

In seguito, riferendosi

alle giustificazioni che riguardano delle vicissitudini familiari che l'hanno impedito di esercitare il diritto d'opzione nel termine fissato, l'Ufficio assicurazione malattia ha osservato

che il ricorrente avrebbe dovuto premunirsi in maniera adeguata. Infatti, l'ampia informazione data riguardo all'obbligo assicurativo in Svizzera avrebbe

dovuto attirare la sua attenzione affinché prendesse i necessari provvedimenti,

visto che la compilazione del modulo TI 1 è semplice.

G. Il

21.

aprile 2009 (doc. VI) il ricorrente ha evidenziato i suoi gravi problemi di

salute producendo copiosa documentazione medica, motivo per cui non ha spedito

il formulario TI 1 in tempo utile. Ha osservato che l'UAM dovrebbe prestare maggiore attenzione allo stato di salute di

ogni singola persona ed alle sue sofferenze, considerato il nome stesso di Istituto

delle assicurazioni sociali. Viste le sue sofferenze psichiche e fisiche con

ripercussioni sulla sua vita sociale, l'assicurato ha rilevato che esse non possono non essere poste alla

base di un diverso giudizio sul suo ricorso.

H. L'autorità competente si è espressa in proposito

il 28 aprile 2009 (doc. VIII), evidenziando che proprio le sue difficili

condizioni di salute dovevano imporre all'assicurato una maggiore attenzione circa l'obbligo assicurativo in Svizzera per la cassa malati. Inoltre, è

singolare che in due occasioni il ricorrente non apponga una semplice crocetta

sul modulo TI 1 a causa di problemi di salute, mentre si destreggi piuttosto bene

con altre questioni amministrative, ben più complicate, come redigere tanto un

reclamo quanto un ricorso ed addirittura delle osservazioni alla risposta.

I. L'11 maggio 2009 (doc. X) il ricorrente ha

ribadito come il suo stato di salute sia realmente compromesso da malattia. Ha

invece preferito non ribattere sull'affermazione finale dell'UAM, lasciando il compito al TCA di decidere tenendo presenti sì le norme legali, ma anche la

persona (malata) stessa.

L. L'amministrazione si è riconfermata nella

risposta (doc. XII).

M. Il

2.

giugno 2009 (doc. XIV) l'assicurato

ha ribadito la sua volontà di rimanere affiliato al servizio sanitario

italiano.

considerato in

diritto

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenza

del 1° dicembre 2009 (inc. 36.2009.16) questo Tribunale, nella sua composizione

plenaria, ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie

analoga alla presente ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che saranno

riprese anche in questa sede.

nel merito

2.

Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008.

relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la Convenzione

del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che

laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri

della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3.

Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi

hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001.

di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della

delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato

l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

3.

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268

).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48.

consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

L'assicurato è di nazionalità italiana e

pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt Rentenleistungen

für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die Koordinierungsverordnungen

sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie gelten für die

Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie Arbeitnehmerin

war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten

gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs.

1.

Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:

DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

4.

L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola

legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento

n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14.

punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1.

capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2.

Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

5.

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE RIONDEL BESSON, "Le droit

d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre

circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour

les assurés", in: Cahier genevois et romands de sécurité sociale n°

42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les membres

de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont

soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour

de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente

pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France

pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent

s'installer et vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

6.

Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3.

LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa

l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1

lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste

informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea.

7.

Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

8.

In

concreto, l'assicurato esercita

un'attività lucrativa in Svizzera

ed è al beneficio di un permesso di lavoro G CE/AELS.

Pertanto, il termine

di tre mesi per far valere il diritto d'opzione decorreva da quando ha iniziato

la sua attività nel nostro Paese, con l'ottenimento del permesso G. Come ha

rilevato l'UAM, esso è quindi

scaduto infruttuoso.

Dalla documentazione

agli atti emerge inoltre che l'insorgente

non ha esercitato il diritto d'opzione per il sistema sanitario del

Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008

attuata dall'Ufficio assicurazione

malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurato ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 23 gennaio 2009 (doc. 1).

Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica

questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale

che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto

il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava

il principio dell'assoggettamento

al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l'Ufficio federale

della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24.

aprile 2008 l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation

des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui étaient

assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de remplir

correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi

epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il

Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo

che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre

mesi dall'ottenimento del

permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la

copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento

obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere

un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per

l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il

termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

al ricorrente – e ad altri 12'630

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria – una lettera

di spiegazioni riguardante l'assoggettamento

obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli

Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1.

e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

9.

Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati.

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere

l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra

protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi

per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior

parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le

esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri

residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono

attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che

disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare

il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la

Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In

quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare

una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente

incontro alle esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V

201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung

sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG

ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren

erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste

Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.

1957.

ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage

schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz

3.

auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige

Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es

besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als

National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen

haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre

2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21

décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II

1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a

LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente

de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous

les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de

cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant

du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la

même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il

n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle

version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant

le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p.

204.

s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas

particulier.“, sottolineature della redattrice).

10.

Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente non

ha esercitato il diritto d’opzione per il sistema sanitario del Paese di

residenza. Ciò non è avvenuto né al momento dell'ottenimento del citato permesso G per frontaliero con l'inizio della sua attività lucrativa in

Svizzera, né nell'ambito della

procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008, ovvero entro il 30 settembre

2008.

L'UAM ha confermato che l'istanza di esonero dall'obbligo di affiliazione al luogo di lavoro

non è mai giunta alla sua attenzione, né in forma di semplice lettera né a mezzo

del modulo ufficiale. Ciò è del resto stato ammesso dall'insorgente, il quale

non ha mai compilato né spedito l'apposito modulo TI 1, se non il 5 febbraio 2009 (doc. 2) con il

reclamo.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurato ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 23 gennaio 2009 (doc. 1).

Sia con il reclamo del

5.

febbraio 2009 (doc. 2) sia con il ricorso del 17 marzo 2009 (doc. I), l'assicurato ha giustificato la mancata

spedizione all'UAM del

formulario TI 1 entro il termine del 30 settembre 2008 a causa di gravi

problemi di salute. Questi particolari elementi personali hanno distolto le sue

attenzioni dalla gestione delle incombenze amministrative, impedendolo così di inoltrare

tempestivamente alla competente autorità il modulo per l'esercizio del diritto d'opzione concernente la copertura assicurativa

contro le malattie.

11.

Viste

le motivazioni addotte, occorre verificare se le giustificazioni portate dal

ricorrente siano sufficienti per scusare la sua inadempienza.

12.

La

cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato

II degli Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema

sanitario sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i

tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi

giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione

diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria (effetti ex tunc).

La norma non specifica e non dettaglia

le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato.

Questo Tribunale ritiene che i "casi

giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per

analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal

diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA.

Questa norma prevede

che se il richiedente è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il

termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento.

Per "impedimento

non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la

forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o

da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a;

STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4 ad

art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,

in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,

la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta

però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare

un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.

32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K

34/03 del 2 luglio 2003).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,

consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).

A livello cantonale,

una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal),

concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il

regolamento (RLCAMal).

Quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per

ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi.

Partendo dalla

considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice,

senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari

esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua

costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale.

Il TCA ha, ad esempio, già considerato che un

ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).

Ha inoltre ritenuto

insufficiente, come motivo giustificativo, che

l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e

psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del

premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non l'hanno comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Insufficienti, ancora,

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (STCA dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro

del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente

comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato

ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Analogamente, nella

sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza

del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il

suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria

necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.

Con sentenza del 16

agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione

del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo

diritto.

Questo concetto è

stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.

36.2008

), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel

periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,

oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla

luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della

procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo

del ritardo.

Neppure il momento

difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i

grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi

sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il

ritardo (STCA del 23 settembre

2008, inc. 36.2008.100).

13.

In

concreto, l'assicurato ha

giustificato la propria inattività riguardo alla scelta del sistema sanitario

nazionale a cui affiliarsi, evidenziando che il suo stato di salute (docc. B7 e

B9: ipertensione arteriosa verosimilmente essenziale di I grado; doc. B11:

lesione nervo sciatico) l'ha

condotto a concentrarsi sulla sua grave malattia ed a fargli così dimenticare

nell'estate del 2008 di spedire

all'UAM il citato formulario TI

1.

per esercitare il diritto d'opzione.

La malattia dell'interessato, anche qualora avesse

comportato una dedizione di tempo presso medici ed ospedali (come comprovato

dai certificati), delle trasferte impegnative e dei soggiorni all'estero

prolungati, d'avviso di questo

Tribunale, non è tuttavia sufficiente per giustificare la dimenticanza –

rispettivamente il ritardo - nell'inoltro del modulo TI 1 da parte dell'assicurato.

Non va infatti

dimenticato che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto

la risposta ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative

alle generalità dell'interessato e dei suoi familiari, l'assicurato doveva

porre la crocetta sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione

mediante l'allegata busta, che

peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria.

In sostanza, quindi,

per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è

sufficiente l'affrancazione e la consegna ad un ufficio postale.

Si tratta di una

procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza

alcuna da parte di terzi.

Pertanto, pur

considerando i turbamenti, le difficoltà e le gravi apprensioni che le malattie

hanno causato nella famiglia del ricorrente, non può qui essere omesso di

rilevare che l'assicurato ha

avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al 30 settembre 2008)

nell'ambito della procedura di sanatoria - mentre altri 3 mesi sono decorsi da

quando ha iniziato a lavorare in Canton Ticino - per compilare il formulario e

spedirlo all'Ufficio assicurazione

malattia, peraltro nella busta allegata già indirizzata.

Neppure può venire in

aiuto al ricorrente la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo

stato depressivo influisce sulla capacità di discernimento solo se si tratta di

turbe psichiche costanti, aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe

al rispetto dell'obbligo di

annunciare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 3,

in SVR 2007 EL n. 8 pag. 20).

In effetti, dagli atti

prodotti dall'assicurato emerge

che il suo stato di salute, seppure compromesso fisicamente (doc. B13: "Certifico

che il sig. RI 1 n. 8.05.981 è affetto da: paralisi dello SPE di Dx dal 2005,

attualmente in trattamento con Artane; ha subito intervento per varicocele ed

appendicectomia nel 2007; affetto da ipertensione giovanile in trattamento dal

2008.

con Nebilox 5 mg; trattasi pertanto di paziente in continuo monitoraggio

per i valori pressori e per la paralisi dello SPE di dx, che comporta

difficoltà alla deambulazione"), non era tale da influire sulla

sua capacità di comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a livello personale

ed amministrativo.

Nemmeno la sofferenza

patita, i problemi familiari che hanno investito la sua sfera personale,

affettiva e di privacy (doc. I) possono giustificare il mancato invio del formulario

nell'estate 2008.

Nella sentenza di principio

emessa in data odierna (36.2009.16), questo Tribunale non ha ammesso

come motivo giustificativo del mancato invio del modulo TI 1 all'UAM il fatto che l'assicurato fosse malato ed abbia subìto un intervento chirurgico e che

sua moglie fosse da tempo malata di cancro – ciò che purtroppo ne ha comportato

poi il decesso -, poiché anche in quell'evenienza è stato sottolineato che la compilazione del citato formulario

è semplice e veloce e non richiede particolari conoscenze.

Alla luce di quanto

esposto, le spiegazioni fornite dal ricorrente non possono essere intese

quali caso giustificato e non costituiscono motivo che possono

sanare il mancato invio all'Ufficio

assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il termine

supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una grave

malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurato di agire

tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio

un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il

termine previsto per far valere l'opzione in questione.

Non sono di

conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla

giurisprudenza, sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale,

per giustificare il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il

diritto d'opzione per il

sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato

VI del regolamento n. 1408/71.

Questo Tribunale

osserva poi che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone

interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non

richiedono passi complessi, deve essere alta.

14.

Da

quanto precede discende che in virtù dell'ALC ed in particolare

del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato

in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate situazioni,

quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI

del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 5, che in concreto non si sono

realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio il ricorrente ad una cassa malati

svizzera.

Non presentando l'apposito

formulario all'UAM,

rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto d'opzione nei tre mesi

supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le conseguenze della sua

inadempienza, anche se dovuta ad una (banale) dimenticanza, essendo egli in

quel periodo concentrato sui suoi problemi di salute piuttosto che su altri di

tipo amministrativo, come il diritto d'opzione.

A quest'ultimo proposito, va infine osservato che

nemmeno la circostanza che durante la procedura amministrativa ed ancora

davanti a questo Tribunale l'assicurato

abbia chiesto di essere esonerato dall'affiliazione all'assicurazione

malattia svizzera siccome egli è già debitamente assicurato al sistema

sanitario nazionale italiano, può venirgli in aiuto.

Infatti, come visto, l'assicurato avrebbe dovuto esercitare il suo

diritto d'opzione a tempo

debito, ovvero entro il termine supplementare del 30 settembre 2008. Una

successiva manifestazione di questa sua volontà non può più supplire

alla sua mancanza – come visto – ingiustificata, intesa in virtù degli Accordi

bilaterali.

15.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

Occorre qui ancora

rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i

presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a

LAMal e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di

cambiare l'assicuratore presso

cui è stato affiliato dall'UAM.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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