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Decisione

36.2009.23

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha validamente

30 novembre 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che l'hanno portato

all'operazione di sanatoria

dell'estate 2008.

Riguardo al presunto

esercizio del diritto d'opzione

in tempi antecedenti, l'amministrazione

ha ribadito che, senza una prova dell'avvenuto invio del formulario TI 1, in virtù della giurisprudenza di

questo Tribunale la tesi della ricorrente non può essere ritenuta e quindi fa

stato la mancata ricezione del modulo.

L'autorità competente ha inoltre evidenziato

che se l'insorgente ha optato

in precedenza per il sistema sanitario italiano, allora avrebbe dovuto

interrogarsi riguardo alla (nuova) ricezione della stessa documentazione nell'ambito della procedura in sanatoria.

G. Il

20 aprile 2009 (doc. V) vi è stata una discussione di causa esperita con le

parti coinvolte. Dapprima è stato sentito __________, Capo dell'Ufficio

assicurazione malattia, da cui è emerso quanto segue:

" Il sig. __________, così invitato, spiega l'iter che

ha condotto poi all'emanazione di una serie di decisioni che sono state

contestate davanti al TCA non solo dal qui ricorrente, ma da molti

altri frontalieri italiani.

Inizialmente,

con l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di

questo momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL

italiane competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________,

per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della

loro influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per sapere

quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il

sistema italiano (mutua italiana), sarebbero stati affiliati d'ufficio all'assicurazione

malattia svizzera.

Da

parte italiana, l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.

Per

il sistema italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua

italiana.

E

meglio, se non opta per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo

quello svizzero, di principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario

nazionale, perché deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in

ambito di malattia.

Dopo

il contatto con le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con

l'entrata in vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la

popolazione straniera frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera

di spiegazione, una tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile

che imponeva esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione

relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non

affrancata.

Questo

modo di procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un

impressionante numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio

permessi la lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.

Alla

luce dei risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora

delle lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un

richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati

trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con recapito

presso il datore di lavoro.

È

capitato che vi fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che

hanno cessato la loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia

per permetterci di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se

esistente.

Nel

corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene

annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono

rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile

e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività.

Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe

erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato

quindi la documentazione come descritto.

Si

è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di

assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato

di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico

"potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse

pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva

invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.

È

giusto dire che nei nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività

parziale, a tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori

di lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo partiti

da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò abbiamo

mandato i nostri invii.

È

giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli

esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA.

Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di

iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero

di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la

procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio

del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però

con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro

futuro.

Queste

persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a

cambiare.

Dall'operazione

2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione;

un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il resto, alla

luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più

attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.

Con

il raffronto, più in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai

frontalieri e visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci

siamo resi conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva

operato una scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro

Paese ed andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero.

Questa situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del

problema, un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato

a livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio

del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali

su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è

posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore

sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di

assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.

Qui

siamo nuovamente partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali

assicurati che non ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo

abbiamo fatto con uno scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche

inviato il medesimo scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino

(anche se non datori di lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile

futura assunzione), le cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale

di statistica.

Per

l'operazione 2008 abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass

media mediante il rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa

del Consiglio di Stato per dare un'informazione generalizzata.

A

seguito di questa operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente)

casi di non esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.

(…)".

È stata poi sentita la

ricorrente, che si è così espressa sulla questione dell'obbligo di affiliazione alla cassa malati svizzera:

" Per venire ai fatti, la sig.ra RI 1 segnala che è

attiva presso la famiglia del dr. __________ a __________ e presso lo studio

del dottore a __________, dove si occupa della pulizia in particolare. Ha

iniziato la sua attività lavorativa in Svizzera nel 1992, attività che ha

sempre svolto su chiamata con un numero di ore significativo ed una paga che si

aggira sui Fr. 1'800.- netti. Sua intenzione è quella di rallentare l'attività

professionale anche perché il marito beneficerà di un pensionamento anticipato

con il prossimo anno e quindi intende restare vicino al marito. La signora

precisa che il marito è frontaliere; egli stesso ha ricevuto il formulario per

eventualmente esercitare il diritto d'opzione, ciò che ha fatto scegliendo il

sistema nazionale italiano.

Anche

una figlia della ricorrente è frontaliere ed è attiva presso la __________ ed

ha ricevuto il formulario, optando per il sistema italiano.

La

ricorrente rammenta, così come attesta anche lo scritto di data odierna della

signora __________, di avere ricevuto il formulario a seguito della sanatoria

del 2008, di averlo adeguatamente compilato con il sussidio della signora __________,

di averlo imbustato nella busta fornita dall'UAM e di averla spedita dalla posta

di __________ all'indirizzo dell'UAM verso la fine di agosto 2008. La

ricorrente, a precisa domanda, indica di essere stata da sola al momento in cui

ha imbucato nella bucalettere esterna dell'Ufficio postale di __________.

Dal

canto suo, l'UAM segnala di avere effettuato le ricerche dell'invio sia al

momento della procedura sia ancora al momento della presentazione della

risposta di causa, non reperendo alcuna comunicazione.

ll

patrocinatore della ricorrente si impegna o personalmente o tramite la datrice

di lavoro a verificare presso l'ufficio postale di __________ eventuali

disservizi o possibili perdite di invii avvenute in quel periodo di tempo ed a

trasmetterle al TCA.

Viene

allegata l'attestazione della datrice di lavoro del 20 aprile 2009, il conteggio

della trattenuta d'imposta alla fonte nonché la scheda del salario.".

H. Il

27 aprile 2009 (doc. VII) la ricorrente ha informato il Tribunale di avere

esperito una ricerca postale della busta prestampata inviata all'UAM il 26 agosto 2008. Il 4 maggio 2009

(doc. B) il responsabile dell'Ufficio

postale di __________ ha risposto alla datrice di lavoro dell'insorgente come

segue:

" Le verifiche effettuate non hanno evidenziato

particolari problemi nella spartizione delle lettere. I nostri centri lettere,

per la lettura e codificazione degli invii, sono in funzione 24 ore/24, ed il

mese di agosto 2008 non ha presentato nessuna eccezione.

Purtroppo,

come lettera normale, la Posta non è in grado di determinare la sorte dell'invio e, come da Condizioni Generali, esclude qualsiasi responsabilità

per invii sprovvisti di accertamento di recapito.

Sono

spiacente di non poterla aiutare maggiormente, ma la natura dell'invio e la tempistica non permettono altrimenti.".

I. L'amministrazione ha preso atto che l'accurata ed approfondita ricerca postale

non ha portato elementi tali da comportare l'annullamento della decisione d'affiliazione d'ufficio

(doc. X).

L. Il

5 agosto 2009 (doc. XI) la ricorrente ha comunicato al TCA che dalla fine del mese di aprile 2009 non era più al beneficio di

un permesso G CE/AELS per frontalieri, motivo per il quale non doveva più

essere assoggettata all'assicurazione

malattia svizzera.

M. Il

13 agosto 2009 (doc. XIX) è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'intero incarto

della ricorrente, da cui è stata estratta la documentazione relativa all'annullamento del permesso G a causa della

partenza per l'Italia il 1°

maggio 2009 ed è stata sottoposta all'UAM per osservazioni (doc. XX).

N. Questo

Tribunale ha esperito degli accertamenti ed ha acquisito agli atti della documentazione

raccolta nell'ambito di un'altra procedura concernente l'affiliazione d'ufficio alla cassa malati svizzera di frontalieri che non hanno

optato per il sistema sanitario italiano entro il termine del 30 settembre 2008

fissato con la procedura di sanatoria avviata dall'UAM con scritto del 12 giugno 2008, inviato sia ai frontalieri sia

ai datori di lavoro nel Cantone Ticino (docc. XIV-XVIII).

O. Questi

atti sono stati messi a disposizione sia dell'UAM (doc. XXI) sia dell'insorgente, con l'avvertimento

a quest'ultima, il 24 agosto

2009 (doc. XXIII), che l'istruttoria

era conclusa.

P. Il

24 agosto 2009 (doc. XXIV) l'autorità

competente ha comunicato a questo Tribunale che l'interruzione dell'attività

lucrativa in Svizzera esplicava gli effetti soltanto ex nunc e quindi

ciò comportava che l'assicurata

doveva rimanere affiliata alla cassa malati svizzera fino al 30 aprile 2009. Il

21 agosto 2009 (doc. XXIVbis) ha quindi emesso una decisione formale in questo

senso, confermando l'affiliazione

d'ufficio fino al 1° maggio

2009.

Q. La

ricorrente non ha fornito ulteriori osservazioni (doc. XXV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenza

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) questo Tribunale, nella sua composizione

plenaria, ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie

analoga alla presente ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che saranno

riprese anche in questa sede.

nel merito

Considerandi

2.

Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008.

relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che

laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri

della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3.

Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi

hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001.

di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della

delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato

l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa

di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

3.

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268

).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48.

consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

L'assicurata è di nazionalità italiana e

pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratrice autonoma o subordinata, è stata soggetta alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:

DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

4.

L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole

previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola

legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede

del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n.

1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14.

punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1.

capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2.

Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

5.

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono

in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza

sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

in RDAT I-2002, pag. 30; si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en

matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation

des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés,

in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.).

La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario

dello Stato di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in

quello stesso Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

6.

Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3.

LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa

l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1

lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste

informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea.

7.

Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliata in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurata in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliera la ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

8.

In

concreto, l'assicurata ha esercitato

un'attività lucrativa in Svizzera

dal 1992 al 30 aprile 2009 (doc. XIX).

In generale, per i

frontalieri già attivi in Svizzera antecedentemente l'entrata in vigore dell'ALC, il termine di 3 mesi per fare valere il diritto di opzione decorreva

dal 1° giugno 2002.

Per quanto attiene alla ricorrente, questo termine è quindi scaduto

infruttuoso.

Infatti, dall'entrata in vigore degli Accordi e del

relativo regolamento n. 1408/71, l'assicurata non ha validamente esercitato il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo

nazionale italiano. Di principio, quindi, la ricorrente ed i membri della sua famiglia

che non esercitano un'attività

lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.

Dalla documentazione

agli atti emerge inoltre che l'insorgente

non ha validamente esercitato il diritto d'opzione per il sistema

sanitario del Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008

attuata dall'Ufficio assicurazione

malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato alla ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurata ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 19 gennaio 2009 (doc. 2).

L'assicurata sostiene però di avere

esercitato tempestivamente questo diritto, avendo compilato e spedito nell'estate 2008 il modulo TI 1 all'Ufficio assicurazione malattia (doc. B).

L'autorità competente, per contro, nega di

averlo ricevuto.

9.

Alla

luce di queste considerazioni, occorre dunque accertare se effettivamente la

ricorrente abbia spedito il 26 agosto 2008 questo modulo all'Ufficio

assicurazione malattia.

In primo luogo, questo

Tribunale osserva che, con il reclamo (doc. 3), l'interessata ha affermato genericamente di avere "risposto

alla richiesta dello scorso anno".

In seguito, il suo

patrocinatore ha affermato nel ricorso che l'assicurata "ha ricevuto, in concomitanza con il rilascio del

permesso G, la documentazione relativa a questa domanda e più precisamente il

modulo ufficiale previsto dal Cantone Ticino per l'esercizio dell'opzione d'assicurazione che la signora ha compilato e inviato per mezzo della

busta di trasmissione, con l'indirizzo prestampato e preaffrancata, fornita insieme alla

documentazione succitata." (doc. I punto 2).

Infine, durante l'udienza del 20 aprile 2009 la ricorrente ha

indicato "di avere ricevuto il formulario a seguito della sanatoria del

2008".

Ora, l'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione comprova che l'insorgente è stata attiva nel Cantone

Ticino dal 1989 e che il suo primo permesso di lavoro per confinanti le è stato

rilasciato quell'anno. Vari

sono stati i rinnovi del permesso G che si sono succeduti negli anni. Fra gli

ultimi, si elencano i rinnovi, sempre il 7 maggio, nel 1996, 1998, 2000, 2002 e

2004; quest'ultimo permesso G

CE/AELS, rinnovato per 5 anni, è scaduto il 6 maggio 2009 e non è più stato

rinnovato.

Alla luce di questi

fatti, non si capisce l'affermazione

della ricorrente secondo cui avrebbe ricevuto il modulo TI 1 in concomitanza

con il rilascio del permesso G, senza però specificare in quale anno ciò

sarebbe avvenuto.

Al di là di questa asserzione,

nel ricorso l'assicurata non ha

peraltro mai menzionato con esattezza quando avrebbe ricevuto questo formulario.

È solo durante la sua

audizione che l'interessata ha

dichiarato di averlo ricevuto nell'ambito della sanatoria del 2008.

Seppure rimangano dei dubbi

riguardo al momento in cui la ricorrente avrebbe ricevuto il predetto modulo - circostanza,

questa, determinante per verificare se essa ha tempestivamente esercitato il

suo diritto d'opzione in

conformità dell'Allegato II all'ALC e dell'Allegato VI al regolamento n. 1408/71 -, la questione verte comunque

ora soltanto a sapere se l'invio

del 26 agosto 2008 all'UAM sia effettivamente

avvenuto, dato che l'autorità

competente afferma che non le è mai pervenuto.

10.

Giova

preliminarmente infatti rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile

e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung

hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der

betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Con sentenza del 18

settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha affermato:

"

(…) Celui-ci comprend en

particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela

peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;

VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.

274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation

de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.

478.

consid. 2b; DTA 1998 n°

48, p. 284). (…)."

In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.

11.

Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali la ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.

Occorre anzitutto

rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di

una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC

1992.

pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il

tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa,

RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del

TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della

verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per

salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22

febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle

assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività

dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad

esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili

casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle

assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.

1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata

(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali,

ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione

di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio

della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa

seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando

il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la

notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una

critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,

cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.

1091-1092).

A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti

ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

Nella sentenza del 14

dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato

che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della

mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva

data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione

con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente

spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

12.

Nel

caso concreto, anche riguardo a questa tematica occorre innanzitutto rilevare

il comportamento della ricorrente.

In effetti, se nel

reclamo l'assicurata ha

indicato di avere già optato per il sistema sanitario italiano l'anno scorso, intendendo nel 2008, nel

ricorso addirittura mai ha specificato né il giorno preciso né tanto meno il

periodo approssimativo della spedizione del modulo TI 1.

Durante l'udienza, poi, ha indicato di averlo spedito

"verso la fine di agosto 2008". Anche la dichiarazione della

sua datrice di lavoro prodotta in quell'occasione recita che "Era dopo il rientro dalle vacanze estive

del 2008, verso la fine di agosto.".

In presenza delle

citate informazioni

approssimative, questo Tribunale osserva che, nell'interpellare il responsabile dell'Ufficio postale di __________, la datrice di lavoro ha indicato che

"in data 26 agosto 2008 verso le ore 15.30 è stata imbucata alla posta

di __________ una busta formato C5, affrancata posta A, indirizzata all'Istituto delle assicurazioni sociali di

Bellinzona." (doc. B).

Malgrado queste

considerazioni, va essenzialmente ritenuto che la ricorrente rileva di avere

inoltrato tempestivamente, ossia il 26 agosto 2008, il suo modulo TI 1 all'Ufficio assicurazione malattia per l'esercizio del diritto d'opzione del sistema sanitario.

Per sua stessa

ammissione, ella ha affermato di avere spedito per posta A questo formulario -

circostanza confermata pure dalla sua datrice di lavoro (doc. B) - mediante la

busta prestampata e preaffrancata inviatale dall'autorità competente.

In proposito, va

rilevato che l'UAM ha

recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non avevano optato

per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione completa comprensiva

del formulario TI 1, di una tabella sinottica indicante gli obblighi

assicurativi dei cittadini di Paesi membri dell'UE, della busta di trasmissione

con indirizzo prestampato e di una lettera accompagnatoria dove figuravano le

conseguenze in caso di mancato invio di questo modulo. La busta, quindi, recava

soltanto l'indirizzo dell'Ufficio assicurazione malattia, ma non era pure

preaffrancata, come sostenuto più volte dalla ricorrente (doc. I).

13.

La

questione del preteso invio all'UAM, da parte della ricorrente, del modulo TI 1, va risolta alla

luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra

tutte: STCA del 17 ottobre

2005, inc. 36.2005.86; fra le ultime: STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49+53+54; STCA del 5 agosto 2009, inc. 36.2009.106; STCA del 19 ottobre 2009, inc. 36.2009.141;

STCA del 9 novembre 2009, inc.

36.2009

; STCA del 23 novembre

2009, 36.2009.77; STCA del 23

novembre 2009, 36.2009.81; STCA

del 25 novembre 2009, 36.2009.71).

Pertanto, chi inoltra

un'istanza od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando

l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio sia

mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, sia con la produzione

di corrispondenza con l'Ufficio

destinatario dell'invio

relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti quindi che l'amministrazione ha ricevuto una precedente

comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto, la

prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo ed in

caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio

come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

Nella fattispecie,

dalla documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto dei termini

per l'inoltro del modulo. Non v'è infatti documentazione che comprovi

quanto sostiene l'assicurata.

La spedizione mediante posta semplice, come visto, non permette di ammettere

con la necessaria certezza l'avvenuto

invio del formulario TI 1 il 26 agosto 2008.

Va rilevato, al

riguardo, che un possibile errore d'impostazione da parte dell'assicurata, di consegna della Posta od altro, non possono

essere fatti ricadere sull'amministrazione.

Peraltro, la Posta

svizzera stessa, espressamente interpellata dalla datrice di lavoro dell'interessata, ha dichiarato che in quel

periodo non vi sono stati particolari problemi nella spartizione delle lettere

e che i centri lettere per la lettura e la codificazione degli invii sono stati

in funzione 24 ore su 24 anche nel mese di agosto 2008. Inoltre, la Posta non è

in grado di determinare la sorte di un invio per posta normale (doc. B).

Nemmeno la

dichiarazione della datrice di lavoro del 20 aprile 2009 può aiutare la

ricorrente.

In effetti, essa ha

soltanto affermato che "dopo averlo compilato abbiamo riposto il

formulario nella busta ufficiale allegata alla richiesta.". La dichiarante

non ha dunque alcuna certezza che l'invio sia effettivamente avvenuto, e tantomeno pervenuto al destinatario.

L'insorgente non possiede la copia del

formulario TI 1 che avrebbe inviato il 26 agosto 2008 all'UAM, ciò che comunque non consentirebbe

ancora di dimostrare che tale documento sia stato effettivamente spedito e ricevuto.

In queste circostanze,

in mancanza di prove concrete attestanti l'invio all'amministrazione entro il 30 settembre 2008 (e quindi l'assenza della

ricevuta postale della spedizione per raccomandata o specifica corrispondenza

riferentesi alla documentazione in discussione, nonché la testimonianza di

terzi), l'interessata deve

sopportare le conseguenze delle sue omissioni.

Pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non

deve ritenere come validamente trasmesso il 26 agosto 2008 all'autorità competente il formulario TI 1 con

l'opzione per l'Italia.

Ne discende che l'esercizio del diritto d'opzione da parte della ricorrente non

è avvenuto entro il termine di tre mesi e che quindi tale situazione non può

esonerarla dall'obbligo di essere affiliata alla cassa

malati svizzera fintanto che lavorava in Svizzera.

14.

Come

visto (cfr. consid. L e M), l'insorgente

ha cessato l'attività lucrativa

in Svizzera con effetto dal 1° maggio 2009 (doc. XIX).

Secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata, ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In concreto, anche se

la cessazione dell'attività

lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia procedurale,

questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, è cessato anche l'obbligo assicurativo.

In queste condizioni,

il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'obbligo assicurativo termina il 30 aprile

2009.

Il TCA rileva che l'Ufficio assicurazione malattia ha già emanato il 21 agosto 2009

(doc. XXIVbis) una decisione in tal senso.

Va infine osservato

che se l'interessata comincerà

una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intenderà essere esonerata

dall'obbligo assicurativo nel

nostro Paese sarà comunque tenuta a far valere il diritto di opzione nei

termini esposti in precedenza.

Occorre qui ancora

rammentare alla ricorrente che, per il periodo durante il quale è (stata)

assicurata in Svizzera, può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i presupposti,

del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione

malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.

La ricorrente è parzialmente

vincente in causa, unicamente per fatti successivi alla decisione su reclamo

impugnata, per cui non si giustifica l'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata, nel senso che RI 1 è affiliata all'assicurazione obbligatoria svizzera presso

la cassa malati __________ fino al 30 aprile 2009.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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