36.2009.23
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha validamente
30 novembre 2009Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2009.23
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha validamente comprovato l'invio per posta semplice, nonostante sostenga di avere spedito per tempo il modulo TI1
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 1A let. a cf. 3 ALC ALL2
art. 8 CC
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 6 LAMAL
art. 6a LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 1 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 10 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.23
TB
Lugano
30 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 16 febbraio
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1953, cittadina italiana domiciliata a __________ (Italia), attiva
dal 1992 come collaboratrice domestica a ore presso il __________ di __________,
con uno stipendio annuo lordo di circa Fr. 24'000.-, coniugata e senza ulteriori attività lavorative, fino al 6
maggio 2009 è stata al beneficio di un permesso "G" CE/AELS per
frontalieri rilasciato per la prima volta nel 1989 in concomitanza con l'inizio della sua attività lavorativa in
Ticino. Scaduto il permesso, non l'ha più rinnovato (doc. XIX).
B. Con
decisione del 19 gennaio 2009 (doc. 2) l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio RI 1 presso la
cassa malati __________ con effetto dal medesimo giorno, con la precisazione
che "trattandosi di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si
specifica che a livello teorico l'obbligo d'assicurazione
avrebbe dovuto avere inizio in data 1° ottobre 2008".
L'amministrazione ha
in sostanza ritenuto che l'interessata non ha fatto uso, nel termine di tre
mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall'Allegato II, Sezione
A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all'Accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (di seguito ALC),
del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie. L'UAM ha inoltre constatato che l'interessata ha lasciato trascorrere infruttuosamente
anche il termine del 30 settembre 2008 per sanare la situazione, "in
forza della moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone Ticino, previa
indicazione delle Autorità federali in materia", malgrado fosse stata
"avvertita personalmente di quanto sopra con scritto 12 giugno 2008, a
cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la verifica della copertura d'assicurazione
malattie, e in particolare per l'esercizio del diritto di opzione verso il suo
Paese di residenza".
Nell'allegata scheda
per l'assicuratore malattie (doc. 2) è inoltre stato indicato, a proposito del
diritto al sussidio, che "l'interessata deve essere invitata ad
inoltrare richiesta" e che le "devono essere applicati i premi
della Comunità europea in base all'Italia".
C. Il
29 gennaio 2009 (doc. 3) RI 1 ha presentato reclamo, facendo valere di avere
compilato e spedito per tempo all'UAM, ovvero l'anno
precedente, l'apposito formulario
TI 1, esercitando così tempestivamente il diritto di opzione per rimanere assicurata
in Italia. Il suo datore di lavoro aveva peraltro già evidenziato questa
circostanza il 23 dicembre 2008.
D. Con
decisione su reclamo del 16 febbraio 2009 (doc. A2) l'UAM ha respinto le censure
dell'assicurata, rilevando che in base al diritto comunitario vige il principio
generale dell'affiliazione nello Stato in cui è esercitata l'attività
lavorativa (lex loci laboris), ma che per i lavoratori frontalieri
operanti in Svizzera e residenti in Austria, Germania, Francia ed Italia così
come per i familiari residenti in Finlandia, l'ALC prevede la possibilità di
optare per una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di residenza.
L'opzione deve avvenire entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi
in Svizzera. L'UAM ha
rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali, il Cantone Ticino
ha decretato una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo al 30
settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d'opzione. L'operazione
è stata impostata allo scopo di sanare tutte le situazioni irregolari che si
sono determinate a far tempo dall'entrata in vigore dell'ALC. Il Governo ha emanato pure un comunicato stampa al riguardo, le
persone inadempienti sono state personalmente informate il 12 giugno 2008
attraverso una procedura scritta, sono stati informati tutti i datori di
lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i rappresentanti dei
lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i mass
media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le verifiche circa il
pronunciamento pregresso dell'opzione
sono state 29'000.
L'amministrazione non ha comunque ricevuto il
formulario che l'interessata le
avrebbe spedito entro il 30 settembre 2008 e pertanto, senza prova della
spedizione, ciò non configura un "caso giustificato" previsto dall'Allegato II all'Accordo bilaterale.
E. Con
ricorso del 18 marzo 2009 (doc. I) RI 1, rappresentata dal lic. jur. RA 1, è tempestivamente
insorta contro la predetta decisione, contestando l'affiliazione d'ufficio
presso la cassa malati __________ e ribadendo di volere optare per l'assicurazione
del suo Paese di residenza.
La ricorrente ha riconosciuto
di avere ricevuto il modulo TI 1 insieme al permesso G e di averlo spedito all'Ufficio assicurazione malattia mediante la
busta prestampata e preaffrancata fornita direttamente dall'autorità competente, perciò non può apportare
la prova né dell'invio né della
ricezione del modulo.
Ella fa valere di
avere risposto in buona fede all'autorità compente utilizzando il materiale ricevuto; chiede quindi che
l'affiliazione d'ufficio sia annullata, alla luce, inoltre,
del contenuto stipendio.
F. Con
risposta del 6 aprile 2009 (doc. III) l'UAM ha proposto la reiezione del
ricorso.
Esso ha dapprima ripercorso
Fatti
i motivi che l'hanno portato
all'operazione di sanatoria
dell'estate 2008.
Riguardo al presunto
esercizio del diritto d'opzione
in tempi antecedenti, l'amministrazione
ha ribadito che, senza una prova dell'avvenuto invio del formulario TI 1, in virtù della giurisprudenza di
questo Tribunale la tesi della ricorrente non può essere ritenuta e quindi fa
stato la mancata ricezione del modulo.
L'autorità competente ha inoltre evidenziato
che se l'insorgente ha optato
in precedenza per il sistema sanitario italiano, allora avrebbe dovuto
interrogarsi riguardo alla (nuova) ricezione della stessa documentazione nell'ambito della procedura in sanatoria.
G. Il
20 aprile 2009 (doc. V) vi è stata una discussione di causa esperita con le
parti coinvolte. Dapprima è stato sentito __________, Capo dell'Ufficio
assicurazione malattia, da cui è emerso quanto segue:
" Il sig. __________, così invitato, spiega l'iter che
ha condotto poi all'emanazione di una serie di decisioni che sono state
contestate davanti al TCA non solo dal qui ricorrente, ma da molti
altri frontalieri italiani.
Inizialmente,
con l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di
questo momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL
italiane competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________,
per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della
loro influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per sapere
quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il
sistema italiano (mutua italiana), sarebbero stati affiliati d'ufficio all'assicurazione
malattia svizzera.
Da
parte italiana, l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.
Per
il sistema italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua
italiana.
E
meglio, se non opta per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo
quello svizzero, di principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario
nazionale, perché deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in
ambito di malattia.
Dopo
il contatto con le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con
l'entrata in vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la
popolazione straniera frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera
di spiegazione, una tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile
che imponeva esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione
relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non
affrancata.
Questo
modo di procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un
impressionante numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio
permessi la lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.
Alla
luce dei risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora
delle lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un
richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati
trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con recapito
presso il datore di lavoro.
È
capitato che vi fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che
hanno cessato la loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia
per permetterci di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se
esistente.
Nel
corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene
annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono
rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile
e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività.
Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe
erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato
quindi la documentazione come descritto.
Si
è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di
assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato
di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico
"potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse
pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva
invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.
È
giusto dire che nei nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività
parziale, a tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori
di lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo partiti
da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò abbiamo
mandato i nostri invii.
È
giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli
esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA.
Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di
iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero
di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la
procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio
del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però
con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro
futuro.
Queste
persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a
cambiare.
Dall'operazione
2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione;
un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il resto, alla
luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più
attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.
Con
il raffronto, più in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai
frontalieri e visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci
siamo resi conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva
operato una scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro
Paese ed andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero.
Questa situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del
problema, un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato
a livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio
del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali
su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è
posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore
sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di
assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.
Qui
siamo nuovamente partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali
assicurati che non ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo
abbiamo fatto con uno scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche
inviato il medesimo scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino
(anche se non datori di lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile
futura assunzione), le cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale
di statistica.
Per
l'operazione 2008 abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass
media mediante il rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa
del Consiglio di Stato per dare un'informazione generalizzata.
A
seguito di questa operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente)
casi di non esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.
(…)".
È stata poi sentita la
ricorrente, che si è così espressa sulla questione dell'obbligo di affiliazione alla cassa malati svizzera:
" Per venire ai fatti, la sig.ra RI 1 segnala che è
attiva presso la famiglia del dr. __________ a __________ e presso lo studio
del dottore a __________, dove si occupa della pulizia in particolare. Ha
iniziato la sua attività lavorativa in Svizzera nel 1992, attività che ha
sempre svolto su chiamata con un numero di ore significativo ed una paga che si
aggira sui Fr. 1'800.- netti. Sua intenzione è quella di rallentare l'attività
professionale anche perché il marito beneficerà di un pensionamento anticipato
con il prossimo anno e quindi intende restare vicino al marito. La signora
precisa che il marito è frontaliere; egli stesso ha ricevuto il formulario per
eventualmente esercitare il diritto d'opzione, ciò che ha fatto scegliendo il
sistema nazionale italiano.
Anche
una figlia della ricorrente è frontaliere ed è attiva presso la __________ ed
ha ricevuto il formulario, optando per il sistema italiano.
La
ricorrente rammenta, così come attesta anche lo scritto di data odierna della
signora __________, di avere ricevuto il formulario a seguito della sanatoria
del 2008, di averlo adeguatamente compilato con il sussidio della signora __________,
di averlo imbustato nella busta fornita dall'UAM e di averla spedita dalla posta
di __________ all'indirizzo dell'UAM verso la fine di agosto 2008. La
ricorrente, a precisa domanda, indica di essere stata da sola al momento in cui
ha imbucato nella bucalettere esterna dell'Ufficio postale di __________.
Dal
canto suo, l'UAM segnala di avere effettuato le ricerche dell'invio sia al
momento della procedura sia ancora al momento della presentazione della
risposta di causa, non reperendo alcuna comunicazione.
ll
patrocinatore della ricorrente si impegna o personalmente o tramite la datrice
di lavoro a verificare presso l'ufficio postale di __________ eventuali
disservizi o possibili perdite di invii avvenute in quel periodo di tempo ed a
trasmetterle al TCA.
Viene
allegata l'attestazione della datrice di lavoro del 20 aprile 2009, il conteggio
della trattenuta d'imposta alla fonte nonché la scheda del salario.".
H. Il
27 aprile 2009 (doc. VII) la ricorrente ha informato il Tribunale di avere
esperito una ricerca postale della busta prestampata inviata all'UAM il 26 agosto 2008. Il 4 maggio 2009
(doc. B) il responsabile dell'Ufficio
postale di __________ ha risposto alla datrice di lavoro dell'insorgente come
segue:
" Le verifiche effettuate non hanno evidenziato
particolari problemi nella spartizione delle lettere. I nostri centri lettere,
per la lettura e codificazione degli invii, sono in funzione 24 ore/24, ed il
mese di agosto 2008 non ha presentato nessuna eccezione.
Purtroppo,
come lettera normale, la Posta non è in grado di determinare la sorte dell'invio e, come da Condizioni Generali, esclude qualsiasi responsabilità
per invii sprovvisti di accertamento di recapito.
Sono
spiacente di non poterla aiutare maggiormente, ma la natura dell'invio e la tempistica non permettono altrimenti.".
I. L'amministrazione ha preso atto che l'accurata ed approfondita ricerca postale
non ha portato elementi tali da comportare l'annullamento della decisione d'affiliazione d'ufficio
(doc. X).
L. Il
5 agosto 2009 (doc. XI) la ricorrente ha comunicato al TCA che dalla fine del mese di aprile 2009 non era più al beneficio di
un permesso G CE/AELS per frontalieri, motivo per il quale non doveva più
essere assoggettata all'assicurazione
malattia svizzera.
M. Il
13 agosto 2009 (doc. XIX) è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'intero incarto
della ricorrente, da cui è stata estratta la documentazione relativa all'annullamento del permesso G a causa della
partenza per l'Italia il 1°
maggio 2009 ed è stata sottoposta all'UAM per osservazioni (doc. XX).
N. Questo
Tribunale ha esperito degli accertamenti ed ha acquisito agli atti della documentazione
raccolta nell'ambito di un'altra procedura concernente l'affiliazione d'ufficio alla cassa malati svizzera di frontalieri che non hanno
optato per il sistema sanitario italiano entro il termine del 30 settembre 2008
fissato con la procedura di sanatoria avviata dall'UAM con scritto del 12 giugno 2008, inviato sia ai frontalieri sia
ai datori di lavoro nel Cantone Ticino (docc. XIV-XVIII).
O. Questi
atti sono stati messi a disposizione sia dell'UAM (doc. XXI) sia dell'insorgente, con l'avvertimento
a quest'ultima, il 24 agosto
2009 (doc. XXIII), che l'istruttoria
era conclusa.
P. Il
24 agosto 2009 (doc. XXIV) l'autorità
competente ha comunicato a questo Tribunale che l'interruzione dell'attività
lucrativa in Svizzera esplicava gli effetti soltanto ex nunc e quindi
ciò comportava che l'assicurata
doveva rimanere affiliata alla cassa malati svizzera fino al 30 aprile 2009. Il
21 agosto 2009 (doc. XXIVbis) ha quindi emesso una decisione formale in questo
senso, confermando l'affiliazione
d'ufficio fino al 1° maggio
2009.
Q. La
ricorrente non ha fornito ulteriori osservazioni (doc. XXV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Infatti, con sentenza
del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) questo Tribunale, nella sua composizione
plenaria, ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie
analoga alla presente ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che saranno
riprese anche in questa sede.
nel merito
Considerandi
2.
Va
preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 95a
cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento
n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,
purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili
anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio
2008.
relativi all'estensione dell'Accordo
ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata (lett. a), e la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2
dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata (lett. b).
L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che
laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri
della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l'art. 3
LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2.
Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3.
Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi
hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non
domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:
"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,
menzionati nell'articolo 95a lettera a
della legge;
e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e
sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno
2001.
di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di
libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato
K, menzionati nell'articolo 95a lettera
b della legge;".
L'art. 3 cpv. 2 e 3
LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di
assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del
diritto internazionale.
Facendo uso della
delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato
l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC).
In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono
soggetti all'obbligo di assicurazione,
fra le altre categorie, anche:
"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di
sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della
loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa
di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione
estera contro la disoccupazione;
e. le persone che non hanno diritto a una rendita
svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità
europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo
AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".
3.
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare
il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268
).
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.
Infatti, le decisioni
sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,
STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V
48.
consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12
pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono
pure applicabili ratione personae.
L'assicurata è di nazionalità italiana e
pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di
lavoratrice autonoma o subordinata, è stata soggetta alla legislazione italiana
e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione
con l'art. 1 lett. a del regolamento
n. 1408/71).
Con sentenza del 20
febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in
Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha affermato:
" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde
nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".
Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,
ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia
e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:
DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
4.
L'ALC,
per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento
(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare
la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole
previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto
alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in
virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132
V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.
5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in
RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation
de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera
le norme generali:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente
regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti
salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in
base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con
riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività
subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa
o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio
nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma
nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le
legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la
legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate
alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli
articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola
legislazione.".
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono
soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di
essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o
dell'UE che lavorano solo in
uno degli Stati dell'UE non
sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a
meno che siano distaccati.
L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne
delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,
che esercitano un'attività subordinata.
In generale, i
cittadini svizzeri o dell'UE
che esercitano un'attività
salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del
loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del
regolamento n. 1408/71).
Se il salariato non
lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede
del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n.
1408/71).
Se lavora per più
datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo
Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne
gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione
svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non
abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà
alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola, i cittadini
svizzeri o dell'UE che
esercitano l'attività indipendente
in due o più Stati dell'UE o in
Svizzera e nell'UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo
Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del
regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività indipendente
in Svizzera e un'attività
salariata in uno Stato dell'UE,
sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività salariata in
Svizzera e un'attività
indipendente in uno Stato dell'UE
sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi
Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua
attività salariata e nell'UE
per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente
in uno Stato dell'Unione Europea.
A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme
particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività
subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),
prevede:
" La persona che esercita simultaneamente un'attività
subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è
soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,
qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,
alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività
subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo
14.
punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o
più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata
conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa
eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".
A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:
" Due o più Stati membri, le autorità competenti di
detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di
comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate
persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".
In merito alle norme
citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente
l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella
dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per
determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte
analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).
Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le
persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,
i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati
membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una
clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli
assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento
di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo
sussidiario il principio del Paese di residenza.".
La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori
che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o
della Svizzera.
In effetti, nei casi
non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita
sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna
Convenzione, l'assoggettamento
è determinato secondo il diritto svizzero.
A questo proposito, in
merito ai frontalieri l'art. 3
OAMal recita:
" 1 A loro domanda
vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività
lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo
1.
capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero
un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2.
Sono considerati familiari il coniuge e i figli che
non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non
hanno ancora compiuto i 25 anni.".
5.
Di
principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo
Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il
diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea
residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo
di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.
L'art. 89 del
regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione
delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC,
Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del
regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione
obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità
di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):
" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:
(…)
3.
Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione
malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in
Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche
svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato
competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di
disoccupazione dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e
iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è
assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,
Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o
di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato
dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono
in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per 'familiari' si intendono quelle persone
ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su
richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo
in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi
di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla
lettera a), punto ii), Portogallo.
La
domanda
aa) dev'essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,
la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti
nello stesso stato.".
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per
il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i
cittadini di Paesi membri dell'UE
possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente
optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di
residenza.
Questa facoltà è
accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
Questa regola è
comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in
Svizzera.
Se, per esempio, essi
lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa
opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di
residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e
sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed
Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di
aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve
essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto
svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza
sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",
in RDAT I-2002, pag. 30; si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en
matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation
des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés,
in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.).
La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario
dello Stato di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in
quello stesso Stato.
La Svizzera ha
recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,
sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate
conformemente all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di
essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante
un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
6.
Va
ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza
dell'obbligo d'assicurazione.
A norma dell'art. 6
cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le
persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo
tempestivamente.
L'art. 6a cpv. 1 LAMal
prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata
in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per l'art. 6a cpv. 2
LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i
familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in
Norvegia.
Giusta l'art. 6a cpv.
3.
LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone
che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide
inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo
l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).
L'art. 6a cpv. 4 LAMal
prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i
dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.
Per l'art. 10 cpv. 1
OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
A norma dell'art. 10
cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai
detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o
di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in
uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L'art. 10 cpv. 2 OAMal
prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui
all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.
Gli assicuratori
sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione
contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa
l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1
lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).
Per il cpv. 4 delle
Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i
Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano
i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in
merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in
vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste
informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro
della Comunità europea.
7.
Nel
caso di specie l'insorgente,
cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliata in Italia ed
esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,
assicurata in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del
regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.
a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).
Tuttavia, in
conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC
e dell'Allegato VI al
regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,
quale cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei
Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliera la ricorrente ha il
diritto di optare per il sistema sanitario italiano.
La domanda di
esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere
presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Unica eccezione
prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".
8.
In
concreto, l'assicurata ha esercitato
un'attività lucrativa in Svizzera
dal 1992 al 30 aprile 2009 (doc. XIX).
In generale, per i
frontalieri già attivi in Svizzera antecedentemente l'entrata in vigore dell'ALC, il termine di 3 mesi per fare valere il diritto di opzione decorreva
dal 1° giugno 2002.
Per quanto attiene alla ricorrente, questo termine è quindi scaduto
infruttuoso.
Infatti, dall'entrata in vigore degli Accordi e del
relativo regolamento n. 1408/71, l'assicurata non ha validamente esercitato il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo
nazionale italiano. Di principio, quindi, la ricorrente ed i membri della sua famiglia
che non esercitano un'attività
lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.
Dalla documentazione
agli atti emerge inoltre che l'insorgente
non ha validamente esercitato il diritto d'opzione per il sistema
sanitario del Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008
attuata dall'Ufficio assicurazione
malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008.
La conseguenza è
stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato alla ricorrente
ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,
l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio
dell'assicurata ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio
assicurazione malattia, in concreto emessa il 19 gennaio 2009 (doc. 2).
L'assicurata sostiene però di avere
esercitato tempestivamente questo diritto, avendo compilato e spedito nell'estate 2008 il modulo TI 1 all'Ufficio assicurazione malattia (doc. B).
L'autorità competente, per contro, nega di
averlo ricevuto.
9.
Alla
luce di queste considerazioni, occorre dunque accertare se effettivamente la
ricorrente abbia spedito il 26 agosto 2008 questo modulo all'Ufficio
assicurazione malattia.
In primo luogo, questo
Tribunale osserva che, con il reclamo (doc. 3), l'interessata ha affermato genericamente di avere "risposto
alla richiesta dello scorso anno".
In seguito, il suo
patrocinatore ha affermato nel ricorso che l'assicurata "ha ricevuto, in concomitanza con il rilascio del
permesso G, la documentazione relativa a questa domanda e più precisamente il
modulo ufficiale previsto dal Cantone Ticino per l'esercizio dell'opzione d'assicurazione che la signora ha compilato e inviato per mezzo della
busta di trasmissione, con l'indirizzo prestampato e preaffrancata, fornita insieme alla
documentazione succitata." (doc. I punto 2).
Infine, durante l'udienza del 20 aprile 2009 la ricorrente ha
indicato "di avere ricevuto il formulario a seguito della sanatoria del
2008".
Ora, l'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione comprova che l'insorgente è stata attiva nel Cantone
Ticino dal 1989 e che il suo primo permesso di lavoro per confinanti le è stato
rilasciato quell'anno. Vari
sono stati i rinnovi del permesso G che si sono succeduti negli anni. Fra gli
ultimi, si elencano i rinnovi, sempre il 7 maggio, nel 1996, 1998, 2000, 2002 e
2004; quest'ultimo permesso G
CE/AELS, rinnovato per 5 anni, è scaduto il 6 maggio 2009 e non è più stato
rinnovato.
Alla luce di questi
fatti, non si capisce l'affermazione
della ricorrente secondo cui avrebbe ricevuto il modulo TI 1 in concomitanza
con il rilascio del permesso G, senza però specificare in quale anno ciò
sarebbe avvenuto.
Al di là di questa asserzione,
nel ricorso l'assicurata non ha
peraltro mai menzionato con esattezza quando avrebbe ricevuto questo formulario.
È solo durante la sua
audizione che l'interessata ha
dichiarato di averlo ricevuto nell'ambito della sanatoria del 2008.
Seppure rimangano dei dubbi
riguardo al momento in cui la ricorrente avrebbe ricevuto il predetto modulo - circostanza,
questa, determinante per verificare se essa ha tempestivamente esercitato il
suo diritto d'opzione in
conformità dell'Allegato II all'ALC e dell'Allegato VI al regolamento n. 1408/71 -, la questione verte comunque
ora soltanto a sapere se l'invio
del 26 agosto 2008 all'UAM sia effettivamente
avvenuto, dato che l'autorità
competente afferma che non le è mai pervenuto.
10.
Giova
preliminarmente infatti rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio
del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;
DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile
e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung
hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der
betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Con sentenza del 18
settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha affermato:
"
(…) Celui-ci comprend en
particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;
VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.
274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation
de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.
478.
consid. 2b; DTA 1998 n°
48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
11.
Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali la ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel
corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.
Occorre anzitutto
rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento
organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di
una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC
1992.
pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il
tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa,
RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del
TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per
salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22
febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle
assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività
dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad
esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili
casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle
assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva
sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.
1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata
(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali,
ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione
di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio
della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa
seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando
il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la
notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una
critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,
cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.
1091-1092).
A questo proposito va
rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado
di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti
ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni.
Nella sentenza del 14
dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato
che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della
mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva
data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,
occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione
con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente
spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare
da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da
parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
12.
Nel
caso concreto, anche riguardo a questa tematica occorre innanzitutto rilevare
il comportamento della ricorrente.
In effetti, se nel
reclamo l'assicurata ha
indicato di avere già optato per il sistema sanitario italiano l'anno scorso, intendendo nel 2008, nel
ricorso addirittura mai ha specificato né il giorno preciso né tanto meno il
periodo approssimativo della spedizione del modulo TI 1.
Durante l'udienza, poi, ha indicato di averlo spedito
"verso la fine di agosto 2008". Anche la dichiarazione della
sua datrice di lavoro prodotta in quell'occasione recita che "Era dopo il rientro dalle vacanze estive
del 2008, verso la fine di agosto.".
In presenza delle
citate informazioni
approssimative, questo Tribunale osserva che, nell'interpellare il responsabile dell'Ufficio postale di __________, la datrice di lavoro ha indicato che
"in data 26 agosto 2008 verso le ore 15.30 è stata imbucata alla posta
di __________ una busta formato C5, affrancata posta A, indirizzata all'Istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona." (doc. B).
Malgrado queste
considerazioni, va essenzialmente ritenuto che la ricorrente rileva di avere
inoltrato tempestivamente, ossia il 26 agosto 2008, il suo modulo TI 1 all'Ufficio assicurazione malattia per l'esercizio del diritto d'opzione del sistema sanitario.
Per sua stessa
ammissione, ella ha affermato di avere spedito per posta A questo formulario -
circostanza confermata pure dalla sua datrice di lavoro (doc. B) - mediante la
busta prestampata e preaffrancata inviatale dall'autorità competente.
In proposito, va
rilevato che l'UAM ha
recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non avevano optato
per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione completa comprensiva
del formulario TI 1, di una tabella sinottica indicante gli obblighi
assicurativi dei cittadini di Paesi membri dell'UE, della busta di trasmissione
con indirizzo prestampato e di una lettera accompagnatoria dove figuravano le
conseguenze in caso di mancato invio di questo modulo. La busta, quindi, recava
soltanto l'indirizzo dell'Ufficio assicurazione malattia, ma non era pure
preaffrancata, come sostenuto più volte dalla ricorrente (doc. I).
13.
La
questione del preteso invio all'UAM, da parte della ricorrente, del modulo TI 1, va risolta alla
luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra
tutte: STCA del 17 ottobre
2005, inc. 36.2005.86; fra le ultime: STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49+53+54; STCA del 5 agosto 2009, inc. 36.2009.106; STCA del 19 ottobre 2009, inc. 36.2009.141;
STCA del 9 novembre 2009, inc.
36.2009
; STCA del 23 novembre
2009, 36.2009.77; STCA del 23
novembre 2009, 36.2009.81; STCA
del 25 novembre 2009, 36.2009.71).
Pertanto, chi inoltra
un'istanza od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando
l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio sia
mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, sia con la produzione
di corrispondenza con l'Ufficio
destinatario dell'invio
relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti quindi che l'amministrazione ha ricevuto una precedente
comunicazione da parte dell'assicurato.
In questo contesto, la
prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo ed in
caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio
come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
Nella fattispecie,
dalla documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto dei termini
per l'inoltro del modulo. Non v'è infatti documentazione che comprovi
quanto sostiene l'assicurata.
La spedizione mediante posta semplice, come visto, non permette di ammettere
con la necessaria certezza l'avvenuto
invio del formulario TI 1 il 26 agosto 2008.
Va rilevato, al
riguardo, che un possibile errore d'impostazione da parte dell'assicurata, di consegna della Posta od altro, non possono
essere fatti ricadere sull'amministrazione.
Peraltro, la Posta
svizzera stessa, espressamente interpellata dalla datrice di lavoro dell'interessata, ha dichiarato che in quel
periodo non vi sono stati particolari problemi nella spartizione delle lettere
e che i centri lettere per la lettura e la codificazione degli invii sono stati
in funzione 24 ore su 24 anche nel mese di agosto 2008. Inoltre, la Posta non è
in grado di determinare la sorte di un invio per posta normale (doc. B).
Nemmeno la
dichiarazione della datrice di lavoro del 20 aprile 2009 può aiutare la
ricorrente.
In effetti, essa ha
soltanto affermato che "dopo averlo compilato abbiamo riposto il
formulario nella busta ufficiale allegata alla richiesta.". La dichiarante
non ha dunque alcuna certezza che l'invio sia effettivamente avvenuto, e tantomeno pervenuto al destinatario.
L'insorgente non possiede la copia del
formulario TI 1 che avrebbe inviato il 26 agosto 2008 all'UAM, ciò che comunque non consentirebbe
ancora di dimostrare che tale documento sia stato effettivamente spedito e ricevuto.
In queste circostanze,
in mancanza di prove concrete attestanti l'invio all'amministrazione entro il 30 settembre 2008 (e quindi l'assenza della
ricevuta postale della spedizione per raccomandata o specifica corrispondenza
riferentesi alla documentazione in discussione, nonché la testimonianza di
terzi), l'interessata deve
sopportare le conseguenze delle sue omissioni.
Pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non
deve ritenere come validamente trasmesso il 26 agosto 2008 all'autorità competente il formulario TI 1 con
l'opzione per l'Italia.
Ne discende che l'esercizio del diritto d'opzione da parte della ricorrente non
è avvenuto entro il termine di tre mesi e che quindi tale situazione non può
esonerarla dall'obbligo di essere affiliata alla cassa
malati svizzera fintanto che lavorava in Svizzera.
14.
Come
visto (cfr. consid. L e M), l'insorgente
ha cessato l'attività lucrativa
in Svizzera con effetto dal 1° maggio 2009 (doc. XIX).
Secondo costante
giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione
impugnata, ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto, anche se
la cessazione dell'attività
lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia procedurale,
questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, è cessato anche l'obbligo assicurativo.
In queste condizioni,
il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'obbligo assicurativo termina il 30 aprile
2009.
Il TCA rileva che l'Ufficio assicurazione malattia ha già emanato il 21 agosto 2009
(doc. XXIVbis) una decisione in tal senso.
Va infine osservato
che se l'interessata comincerà
una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intenderà essere esonerata
dall'obbligo assicurativo nel
nostro Paese sarà comunque tenuta a far valere il diritto di opzione nei
termini esposti in precedenza.
Occorre qui ancora
rammentare alla ricorrente che, per il periodo durante il quale è (stata)
assicurata in Svizzera, può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i presupposti,
del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione
malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.
La ricorrente è parzialmente
vincente in causa, unicamente per fatti successivi alla decisione su reclamo
impugnata, per cui non si giustifica l'attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata, nel senso che RI 1 è affiliata all'assicurazione obbligatoria svizzera presso
la cassa malati __________ fino al 30 aprile 2009.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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