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Decisione

36.2009.26

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza.Termine di sanatoria decorso infruttuoso nonostante ampia campagna informati

2 dicembre 2009Italiano107 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

L. Il

20 aprile 2009, nell'ambito di un'altra procedura (36.2009.23) simile a quella

in esame, è stato sentito __________, Capo dell'Ufficio assicurazione malattia.

Dal verbale, sottoposto in forma anonimizzata al rappresentante del ricorrente

in occasione di altre vertenze analoghe di cui si è occupato, emerge che:

" Il sig. __________, così invitato, spiega l'iter che

ha condotto poi all'emanazione di una serie di decisioni che sono state

contestate davanti al TCA non solo dal qui ricorrente, ma da molti

altri frontalieri italiani.

Inizialmente,

con l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di

questo momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL

italiane competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________,

per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della

loro influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per sapere

quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il

sistema italiano (mutua italiana), sarebbero stati affiliati d'ufficio all'assicurazione

malattia svizzera.

Da

parte italiana, l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.

Per

il sistema italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua

italiana.

E

meglio, se non opta per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo

quello svizzero, di principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario

nazionale, perché deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in

ambito di malattia.

Dopo

il contatto con le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con

l'entrata in vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la popolazione

straniera frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera di

spiegazione, una tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile

che imponeva esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione

relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non

affrancata.

Questo

modo di procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un

impressionante numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio

permessi la lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.

Alla

luce dei risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora

delle lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un

richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati

trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con recapito

presso il datore di lavoro.

È

capitato che vi fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che

hanno cessato la loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia

per permetterci di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se

esistente.

Nel

corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene

annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono

rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile

e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività.

Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe

erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato

quindi la documentazione come descritto.

Si

è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di

assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato

di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico

"potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse

pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva

invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.

È

giusto dire che nei nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività

parziale, a tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori

di lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo

partiti da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò

abbiamo mandato i nostri invii.

È

giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli

esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA.

Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di

iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero

di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la

procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio

del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però

con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro

futuro.

Queste

persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a

cambiare.

Dall'operazione

2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione;

un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il resto, alla

luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più

attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.

Con

il raffronto, più in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai

frontalieri e visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci

siamo resi conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva

operato una scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro

Paese ed andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero.

Questa situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del

problema, un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato

a livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio

del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali

su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è

posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore

sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di

assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.

Qui

siamo nuovamente partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali

assicurati che non ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo

abbiamo fatto con uno scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche

inviato il medesimo scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino

(anche se non datori di lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile

futura assunzione), le cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale

di statistica.

Per

l'operazione 2008 abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass

media mediante il rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa

del Consiglio di Stato per dare un'informazione generalizzata.

A

seguito di questa operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente)

casi di non esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.

(…)".

M. Il

17 giugno 2009, nell'ambito di un'altra procedura (36.2009.88) relativa al

diritto di opzione dei frontalieri, è stato sentito __________, responsabile

del servizio della cancelleria della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Il verbale, anonimizzato, è stato anch'esso messo a disposizione del rappresentante del ricorrente in occasione

di altre cause simili. Il teste ha affermato:

" Sono il responsabile del servizio della cancelleria

della sezione dei permessi e dell'immigrazione e mi occupo di trasmettere

alle persone interessate che ne abbiano fatto richiesta tramite gli uffici regionali,

le decisioni, i permessi rilasciati dalla nostra Sezione. Più precisamente, le

richieste di permessi alla nostra Sezione vengono inoltrate tutte tramite gli

Uffici regionali, dove i collaboratori verificano la completezza della domanda,

della documentazione annessa e soprattutto la competenza dell'autorità. Una volta fatto questo, gli uffici regionali (URS)

trasmettono alla sezione il dossier così come costituito che viene a sua volta

verificato, esaminato e deciso da parte dei funzionari incaricati.

È

possibile che in questi casi vi siano delle necessità di completazione o delle

verifiche puntuali da svolgere. Ciò avviene per incarico delegato all'URS.

Una

volta la procedura completata e la decisione emanata, in seno alla sezione

vengono trasmessi alla cancelleria i documenti necessari.

Noi

confezioniamo, io sono il responsabile della cancelleria, l'invio per il destinatario e quando si tratta di un permesso G, ossia un

permesso per frontaliero, tema che il Giudice mi dice essere oggetto della

causa, noi procediamo con l'inserimento del permesso nella sua

custodia, con le altre formalità attinenti specificatamente i nostri compiti,

ed inseriamo nel plico destinato all'invio, il formulario

TI1, una lettera accompagnatoria allestita dall'UAM,

una tabella e la busta di trasmissione.

Si

tratta degli unici documenti non strettamente connessi alla nostra attività di

concessione del permesso che vengono inseriti nella documentazione destinata

alla spedizione.

Non

vi sono documenti di natura fiscale o provenienti da altre amministrazioni.

La

spedizione di questo plico, così costituito, viene effettuata mediante posta B

- raramente se vi sono situazioni di urgenza anche per posta A -, al datore di

lavoro.

Noi

di principio non abbiamo un contatto diretto con i datori di lavoro. È capitato

che ci vengano sollecitati dei permessi che sembrano essere urgenti per gli

interessati. È capitato in passato che qualcuno lamentasse il mancato ricevimento

di un invio che a noi risultava effettuato. In questi casi abbiamo proceduto

con il rilascio di un duplicato del permesso.

Non

spediamo niente in Italia.

In

caso di cambiamento di datore di lavoro, di cambiamento di indirizzo in Italia

o di mutazione dei dati personali nello stato civile, noi non procediamo ad un

nuovo rilascio ma rettifichiamo la documentazione a nostra disposizione. Viene

allegato un nuovo permesso all'interessato con le nuove indicazioni, ma

non alleghiamo più la documentazione a nostra disposizione dataci dall'UAM.

In

caso di cessazione dell'attività che duri più di sei mesi, la

ripresa dell'attività comporta una nuova procedura di

rilascio del permesso G.

Se

invece questa interruzione dura meno di sei mesi, non si opera con un rilascio,

ma alla modifica delle condizioni.

La

nostra sezione non informa l'UAM in merito al quantitativo di formulari

TI1 che vengono da noi trasmessi ai datori di lavoro destinati poi ai

frontalieri; dall'UAM non riceviamo neppure nessuna informazione

di questa natura. Non c'è una verifica incrociata dei dati.

A

domanda dell' (… omissis …) ribadisco che nel caso in cui si tratti di rinnovo

del permesso, noi non mandiamo il formulario TI1 ed è quindi possibile che

qualcuno che abbia ottenuto il permesso G e poi abbia cessato momentaneamente

la sua attività per un periodo inferiore ai 6 mesi, con il riinizio dell'attività abbia domandato ed ottenuto un rinnovo per un nuovo periodo di

5 anni come le nuove norme prevedono, senza vedersi notificare il formulario

TI1.

Ribadisco

che la persona che riceve il permesso G è informata dell'esigenza di notificare alla nostra sezione nei trenta giorni le

modifiche di indirizzo, di stato civile, di sede, motivo per cui nei nostri

registri gli indirizzi del lavoratore sono aggiornati alle informazioni del

titolare del permesso che è obbligato a notificare eventuali modifiche.

Anche

il datore di lavoro riceve la medesima avvertenza, di cui produco una copia.

Di

principio è il lavoratore che deve fornire queste informazioni. Capita che sia

anche il datore di lavoro quando vi sia una modifica che coinvolge più

collaboratori.

A

precisazione di quanto riferito prima, vi è un'altra

ipotesi di rilascio del permesso quando un lavoratore cessa l'attività per un periodo inferiore a sei mesi antecedentemente alla

scadenza del suo permesso, e riprenda una nuova attività, sempre nei sei mesi,

ma dopo la scadenza del permesso. In questi casi, si procede mediante nuovo

rilascio del permesso e quindi trasmissione del formulario TI1.".

N. Sempre

nell'ambito di altre procedure parallele a quella in esame, il rappresentante

del ricorrente ha inoltre preso conoscenza che con scritti del 3 luglio 2009 il

TCA ha interpellato l'Ufficio federale

della sanità pubblica (UFSP) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS). Dopo aver brevemente riassunto la fattispecie, il Tribunale ha chiesto

ad entrambi:

"1. Esistono

direttive del vostro Ufficio a proposito del diritto di opzione dei frontalieri

e delle modalità di informazione da parte delle autorità cantonali (in caso di

risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercele)?

2. In uno scritto del 24 aprile 2008 all'autorità

cantonale, l'UFSP ha indicato che “en ce qui concerne l'information à donner

aux autorités italiennes, l'OFAS envisage d'organiser prochainement, à l'Ambassade

de Suisse à Rome, une réunion portant sur la problématique du droit d'option.

Le sujet des travailleurs frontaliers au Tessin sera abordé à cette occasion et

les autorités italiennes seront informées que la Suisse a prolongé de manière

unilatérale le délai de trois mois, afin de permettre aux intéressés d'exercer

leur droit d'option.” Qual

è stato l'esito di questa riunione? Le autorità italiane hanno informato i loro

concittadini della possibilità di optare per il sistema nazionale? Le autorità

federali hanno informato in altro modo le autorità italiane o i cittadini

italiani residenti in Italia?

3. A vostra conoscenza anche altri Cantoni

sono confrontati con la medesima problematica? In caso di risposta affermativa

come hanno agito nei confronti dei lavoratori frontalieri che non hanno

esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dall'ALC? Sono state

emanate decisioni e/o sentenze in questo ambito da parte di queste autorità e/o

Tribunali cantonali? (in caso di risposta affermativa vi chiediamo di

trasmettercene una copia).

4. In Ticino, nell'ambito della procedura

di “sanatoria”, l'Ufficio Assicurazione Malattie ha recapitato tramite

posta semplice ai lavoratori frontalieri recensiti che non avevano esercitato l'opzione

nei termini previsti dall'ALC (oltre 12'000) una lettera di spiegazioni,

allegando un formulario tramite il quale era possibile optare per il sistema

sanitario nazionale e una busta con l'indirizzo dell'autorità cantonale. L'amministrazione

ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti cantonali. Complessivamente l'UAM

ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati, nell'ambito dell'operazione

di “sanatoria”. L'operazione ha comportato 7'700 consulenze telefoniche

e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione. Inoltre il Governo cantonale

ha rilasciato un comunicato stampa il 3 giugno 2008 e il Capo Ufficio dell'UAM

ha sollecitato numerose interviste. Secondo la vostra opinione, l'autorità cantonale

ha informato adeguatamente i frontalieri residenti in Italia circa il loro

diritto di opzione?

5. Vi chiediamo cortesemente di voler

prendere posizione in merito all'intera fattispecie.".

O. Il

30 luglio 2009 l'UFSP, in procedure simili a questa, ha prodotto le lettere

informative trasmesse ai Cantoni nel corso degli anni circa il diritto di

opzione dei frontalieri, ha comunicato al TCA che i rapporti con le autorità italiane sono di competenza dell'UFAS

ed ha tra l'altro affermato:

" (…)

3. Nella nostra lettera informativa del 12

luglio 2007 abbiamo ribadito ai Cantoni il loro dovere di informare le persone

tenute ad assicurarsi e abbiamo invitato gli Uffici cantonali competenti per le

domande d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione a farci sapere se avevano

incontrato problemi in questo ambito. Dalle risposte pervenuteci, è emerso che

la difficoltà principale consiste nell'informare i titolari di una rendita

svizzera che spostano il proprio domicilio in uno Stato dell'Unione europea con

il quale il nostro Paese ha concordato un diritto d'opzione. Trattandosi di

frontalieri, i Cantoni adempiono al mandato informativo tramite la Polizia

degli stranieri o il datore di lavoro e non ci hanno segnalato particolari

problemi. A tal proposito, il Canton Ticino ci aveva risposto come segue:

<<I lavoratori CE/AELS che svolgono attività lavorativa in Svizzera vengono

informati in merito alle disposizioni legali dell'obbligatorietà assicurative

tramite una circolare informativa dell'UAM, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

allega al momento del rilascio del permesso G per frontalieri CE/AELS. Il

predetto avviso include una tabella, nella quale sono sintetizzate le normative

europee dei vari Paesi della Comunità europea e dell'AELS, ed il nostro modulo

ufficiale, attraverso il quale la persona interessata può esercitare il diritto

di opzione o, nel caso risieda in un paese che prevede l'obbligatorietà

assicurativa in Svizzera, indica l'assicuratore malattie svizzero riconosciuto

presso cui si è iscritto.>>.

Per quanto ne sappiamo, non esiste una giurisprudenza

in materia. Tuttavia attiriamo la Sua attenzione sull'interpellanza Robbiani

<<Libera circolazione e opzione per l'assicurazione malattia>>

(09.3596), che prossimamente dovrebbe ricevere una risposta da parte del

Consiglio federale, e La invitiamo a interessarsi del seguito che verrà dato.

4. Tramite lettera del 12 febbraio 2008, l'Ufficio

dell'assicurazione malattia (UAM) del Canton Ticino ha reso noto al nostro

Ufficio che, in seguito all'avvio di una procedura di controllo concernente l'esercizio

del diritto di opzione da parte dei frontalieri, era emerso che circa 10 000

lavoratori frontalieri non avevano esercitato il loro diritto di opzione entro

il termine di tre mesi. Abbiamo dunque consultato l'UFAS, il quale riteneva

possibile una dilazione unilaterale di tale termine, per permettere agli

interessati di richiedere l'esenzione. Abbiamo quindi informato l'UAM, tramite

missiva del 13 marzo 2004, della possibilità di avviare una procedura

straordinaria di regolarizzazione, pregandolo di preparare una lettera

informativa da indirizzare agli interessati e di trasmetterne prima una copia

all'UFAS e all'UFSP per informazione e presa di posizione. L'UAM ha sottoposto

i documenti concernenti la procedura straordinaria di regolarizzazione (lettera

personale ai frontalieri, informativa ai datori di lavoro e comunicato stampa

del Governo del Canton Ticino) all'approvazione dell'UFAS e dell'UFSP il 29

aprile 2008. I documenti sono stati approvati da UFAS e UFSP rispettivamente il

7 e l'8 maggio 2008. Con decisione del 3 giugno 2008, il Consiglio di Stato del

Canton Ticino ha approvato la procedura straordinaria di regolarizzazione, accordando

agli interessati il termine del 30 settembre 2008 per esercitare il loro

diritto di opzione. Durante tutta la procedura, l'UAM ha agito secondo le

indicazioni delle autorità federali. Non si è dunque solo limitato a informare

i frontalieri interessati (individualmente e tramite la stampa) ma ha posto la

problematica anche all'attenzione dei datori di lavoro e dei sindacati, onde

evitare che si ripresentassero situazioni simili. Tramite tali azioni, l'UAM ha

dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando addirittura

oltre le esigenze di legge.

5. Come indicato nella lettera dell'UAM del

2 aprile 2008 e nella nostra risposta del 24 aprile 2008, la definizione, in

casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di

opzione riprende la soluzione prevista dall'allegato II dell'Accordo sulla

libera circolazione delle persone (sezione A, art. 3, lett. b, p. aa). Nel caso

specifico, la dilazione del termine di tre mesi era giustificata poiché,

apparentemente, le persone assicurate in Italia non avevano capito l'importanza

di compilare correttamente il modulo sul diritto di opzione. Con la presente,

teniamo a confermare la nostra interpretazione giuridica del caso. Tuttavia,

considerata l'ampia campagna informativa condotta dall'UAM durante la procedura

straordinaria di regolarizzazione, riteniamo che gli interessati siano stati

informati a sufficienza e che sia ora un loro compito avviare le pratiche necessarie

per esercitare il loro diritto di opzione entro i termini stabiliti. Tra l'altro,

considerato il suo carattere straordinario, una tale procedura di regolarizzazione

non potrebbe essere ripetuta ogni anno.".

P. Con

scritto 3 agosto 2009 anche l'UFAS ha risposto alle domande del TCA, allegando le direttive richieste. L'autorità

federale ha tra l'altro affermato:

" (…)

Ad.

2. All'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE del parlamento europeo e

del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro

familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri (GU L 229 del 29.6.2004, p. 35), diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL)

hanno deciso di revocare le iscrizioni dei pensionati svizzeri residenti in

Italia che avevano esercitato il loro diritto di opzione e di non accettare

nuove iscrizioni. Di fronte a questa risoluzione unilaterale del diritto di

opzione da parte dell'Italia, il nostro Ufficio ha cercato di trovare una

soluzione con il Ministero italiano della Salute in modo da lasciare aperto il

diritto di opzione per i pensionati svizzeri. Allo scopo era stata prevista una

riunione all'Ambasciata svizzera a Roma. Nel frattempo, l'UFSP, in accordo con

il nostro Ufficio, ha concesso la regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti

in Italia che non avevano esercitato correttamente il loro diritto di opzione

in Svizzera. Il nostro Ufficio ne voleva informare il Ministero italiano della

Salute in occasione della citata riunione. Il problema dei pensionati svizzeri

si è però risolto da sé e la riunione a Roma è stata annullata.

La

regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che non hanno

esercitato correttamente il loro diritto di opzione in Svizzera è una questione

che concerne unicamente la Svizzera. Un'informazione alle autorità competenti

italiane non era legalmente necessaria. Inoltre, l'autorità del Cantone Ticino

ha debitamente informato i lavoratori frontalieri residenti in Italia.

Ad

3. L'applicazione del diritto di opzione è sempre stato difficile, anche in

relazione ad altri Paesi. Per quanto ne sappiamo, nessun altro Cantone è stato

confrontato alla medesima problematica con i lavoratori frontalieri residenti

in Italia. Diversi Cantoni hanno invece incontrato gli stessi problemi con lavoratori

frontalieri residenti in altri Paesi. Ad esempio, i lavoratori frontalieri

residenti in Francia che non hanno esercitato il loro diritto di opzione entro

il termine ordinario di 3 mesi sono stati obbligatoriamente assicurati in Svizzera:

le autorità competenti svizzera e francese hanno deciso di non prorogare il

termine (cfr. il “Procès verbal de la réunion franco-suisse des 10 et 11 février

2005”, punto 3.7. e la “Note conjointe relative au droit d'option”).

Per altro, non siamo a conoscenza di decisioni e/o sentenze di alcun Tribunale.

Ad.

4. A nostro avviso, l'autorità cantonale ha informato adeguatamente i lavoratori

frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione. Non vediamo

come avrebbe potuto informare meglio.

Ad.

5. Per principio, un lavoratore deve essere soggetto alla legislazione di un

solo Stato membro per tutti i settori della sicurezza sociale, inclusa l'assicurazione

malattie (art. 13 cap. 1 del regolamento 1408/71). Il diritto di opzione

previsto alla cifra 3 lett. b dell'allegato VI del regolamento 1408/71 è dunque

un'eccezione al principio dell'unicità della legislazione applicabile. Quest'eccezione

è stata prevista soprattutto in seguito alle reiterate pressioni esercitate dai

lavoratori frontalieri sui rispettivi governi per evitare di pagare i premi

presso un assicuratore svizzero. La procedura da seguire è la stessa per tutti

i lavoratori soggetti alla legislazione svizzera residenti all'estero: presentare

una domanda di esenzione entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi

in Svizzera e tre mesi dopo l'inizio dell'attività lavorativa nel nostro Paese

per tutti gli altri. Come già menzionato, l'applicazione del diritto di opzione

non è facile: è difficile, in particolare, il controllo da parte delle autorità

cantonali dell'affiliazione a un assicuratore svizzero o straniero delle

persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia. Secondo le nostre informazioni, all'entrata in vigore dell'ALCP le

autorità cantonali avevano informato bene i lavoratori frontalieri. Non va

inoltre dimenticato che secondo il regolamento 574/72, il lavoratore è comunque

tenuto a compiere i passi necessari per l'applicazione delle disposizioni del

regolamento 1408/71 relative alla determinazione della legislazione

applicabile.

Dinanzi

a tanti casi di lavoratori frontalieri che non avevano depositato la loro

domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera, l'autorità

cantonale non poteva far altro che chiedere all'UFSP ed ai nostri servizi se

fosse possibile concedere un termine straordinario per regolarizzare la situazione

di queste persone. Senza questa procedura straordinaria, il danno sarebbe stato

più ampio. Per permettere queste regolarizzazioni, l'autorità cantonale ha

informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia.

Dall'entrata in vigore dell'ALCP, migliaia di frontalieri residenti all'estero hanno depositato la loro domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera entro i termini previsti. Migliaia

di frontalieri residenti in Italia hanno inoltre potuto fruire del termine

straordinario concesso dalle autorità svizzere per regolarizzare la loro

situazione. Il nostro Ufficio non si spiega perché alcuni frontalieri non siano

stati in grado di fare la stessa cosa: a nostro avviso si tratta di pura e

semplice di negligenza.".

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenza

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato una

decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente ed ha

respinto il ricorso con argomentazioni che saranno riprese anche in questa

sede.

nel merito

2. Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008 relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato

K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett.

b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che

laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri

della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2 Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi

hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della

delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato l'art.

2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera

ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in

virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo

allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS,

del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

3. Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

L'assicurato è di nazionalità italiana e

pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:

DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

4. L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione

di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti

lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14

a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione

degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte analoghe

a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme

concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in

diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i

lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2 Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

5. Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3. Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE

RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et

romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont

soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour

de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente

pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France

pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer

et vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

6. Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3 LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1 OAMal,

i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo d'assicurazione.

Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero e i

genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'articolo

2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo

d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettere b e c

della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste

informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea.

7. Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

8. In

concreto, l'assicurato esercita

un'attività lucrativa in Svizzera

ed è al beneficio di un permesso di lavoro G CE/AELS.

Pertanto, il termine

di tre mesi per far valere il diritto d'opzione decorreva da quando ha iniziato

la sua attività nel nostro Paese, con l'ottenimento del permesso G.

Come ha rilevato l'UAM, esso è quindi scaduto infruttuoso.

Dalla documentazione

agli atti emerge inoltre che l'insorgente

non ha validamente esercitato il diritto d'opzione per il sistema

sanitario del Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008

attuata dall'Ufficio assicurazione

malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurato ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 23 gennaio 2009 (doc. 1).

Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica

questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale

che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto

il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava

il principio dell'assoggettamento

al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l'Ufficio federale

della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato l'importanza

per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura assicurativa in

caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli effetti (decisamente

sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha aderito alle richieste

ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio

di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme per il Canton Ticino

e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa in pratica dell'affiliazione stessa, con rischi per l'incasso

dei premi dell'assicurazione

malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24 aprile 2008 l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés correspond

à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des

personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui

étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de

remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera personale

per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi

epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il

Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo

che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre

mesi dall'ottenimento del

permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la

copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento

obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere

un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale

esercizio del diritto d'opzione.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per

esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

al ricorrente – e ad altri 12'630

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria – una lettera

di spiegazioni riguardante l'assoggettamento

obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli

Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1 e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

9. Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati.

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere l'esonero

dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra protezione assicurativa

sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione

della domanda è applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il

Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno

mostrato che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà

con questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato

Considerandi

II dell'ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è

quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione,

la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In quest'ambito

l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare una procedura

speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente incontro alle

esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V

201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung

sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG

ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren

erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste

Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.

1957.

ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage

schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz

3.

auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige

Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es

besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als

National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen

haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre

2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21

décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II

1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a

LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente

de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous

les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de

cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant

du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la

même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il

n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle

version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant

le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p.

204.

s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas

particulier.“, sottolineature della redattrice).

10.

Il ricorrente sostiene di avere sottoscritto e spedito il

formulario TI 1 nel corso del mese di settembre 2008 (doc. I punto 9).

La documentazione non

è tuttavia mai giunta all'UAM.

Egli, pur ammettendo

di avere ricevuto il formulario TI 1 nel periodo della sanatoria, sostiene

comunque che il suo diritto all'informazione sarebbe stato violato, avendo saputo dell'obbligo di optare soltanto dopo l'intervento all'UAM del datore di lavoro.

La censura è

manifestamente infondata già solo per il fatto che lo stesso insorgente ammette

di essere stato informato tempestivamente.

Tuttavia, rilevato che

la medesima tematica è già stata trattata da questo Tribunale nell'ambito di numerosissimi altri incarti simili

al presente, va evidenziato come, per i motivi che seguono, essa va comunque

respinta.

11.

L'autorità cantonale afferma di avere

adempiuto al suo dovere d'informazione

tramite lettere personali, lettere al datore di lavoro e alle organizzazioni

sindacali, nonché comunicati stampa ed interviste.

L'insorgente, da parte sua, fa valere,

perlomeno implicitamente, di essere in buona fede, non essendo stato informato

(violazione del diritto all'informazione,

doc. I) circa la possibilità di optare in favore del sistema sanitario del suo

Paese di residenza.

Secondo la

giurisprudenza (SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979

pag. 155, DLAD 1992 pag. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid.

4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e

sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de droit

administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle

Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.), affinché il principio

della buona fede, sancito dall'art.

9.

Cost. fed., tuteli la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa nei casi in cui l'amministrazione formula

una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere

adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

1.

l'informazione

data dall'autorità deve

riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

2.

essa deve emanare da un organo competente o che possa essere

ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze;

3.

la promessa deve essere propria ad ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve

poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione

deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando

tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della

cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V

33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo

amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente,

ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della

comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 75 B III b

3);

4.

l'informazione errata deve aver indotto il destinatario ad adottare

un comportamento o un'omissione

che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione

è stata data (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1, DTF 113 V 87

consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; RAMI 1991

pag. 68 segg.).

La prima condizione da

esaminare si concretizza nell'art. 27 LPGA concernente l'informazione e

la consulenza, secondo cui

" 1 Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti

e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare,

per l'amministrazione, un dovere di carattere collettivo, generale e permanente

di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e

il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un

parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta,

che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti, cfr. in

particolare la sentenza del 14 settembre 2005 nella causa

Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472; sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C

157/05, consid. 4.2.; E. Imhof/Ch. Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur

Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe"

in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du

droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution

des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527);

U. Kieser, "ATSG-Kommentar", 2a edizione, Zurigo, Basilea,

Ginevra, 2009 ad art. 27 pag. 396 e seguenti; sul tema specifico si veda

inoltre Guylaine Riondel

Besson: Le droit d'option en matière d'assurance maladie

dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés

de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in CGSS 42-2009 pag. 33 e

segg., in particolare il punto 2.3.1. pag. 36 e 37).

Per quanto attiene più

specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti ed obblighi. Quest'obbligo concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni

possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata

in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale,

la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre, tale diritto

non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto

rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi

a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (U. Kieser,

op. cit., ad art. 27 n. 19 e seguenti, pag. 402 segg.).

Come rileva Kieser,

op. cit., ad art. 27 n. 8 pag. 399, a proposito del capoverso 1, "Als

Trägerinnen der Aufklärungs- bzw. Beratungspflicht können ferner

Arbeitgeberinnen und –geber infrage kommen. Auch hier kann sich die

entsprechende Pflicht aus einer ausdrücklichen Festlegung ergeben (vgl. z.B.

Art. 72 UVV und dazu BGE 121 V 32 ff.) oder sie kann aus einer Beauftragung zur

Wahrnehmung der Information abgeleitet werden. In der Gerichtspraxis finden

sich Entscheide, mit denen eine solche (sozialversicherungsrechtlich fundierte)

Beauftra-gung angenommen (vgl. dazu BGE 111 V 72 betreffend Arbeitgeber) bzw.

abgelehnt wurde (vgl. BGE 111 V 171 betreffend Arbeitgeber, SVR 2001 KV Nr. 3

betreffend BSV).".

Lo stesso autore

rammenta poi, a pag. 401, che "Die in Art. 27 Abs. 1 ATSG festgelegte

Informationspflicht kann etwa dadurch erfüllt werden, dass

Informationsbroschüren, Merkblätter oder – allgemein verständliche –

Wegleitungen abgegeben werden (dazu BGE 131 V 476). Ausreichend ist es, wenn

über die Möglichkeit, eine Abredeversicherung in der UV abschliessen zu können,

mit einem allgemein zugänglichen Aushang im Betrieb des Arbeitgebers informiert

wird (dazu Entscheid des Bundesge-richts vom 29. März 2004, U

255/03).".

In quest'ultima sentenza, citata da

Kieser, l'Alta Corte, con riferimento all'art. 72 OAINF giusta il quale gli

assicuratori provvedono a che i datori di lavoro siano sufficientemente

informati in merito all'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni e

i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai

dipendenti, ha affermato:

" (…)

2.1

In einem Fall, in welchem es um die Tragweite der Informationspflichten von

Versicherer und Arbeitgeber hinsichtlich einer Abredeversicherung nach

Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht zunächst in Bestätigung der Auffassung des damaligen

kantonalen Gerichts erkannt, Art. 3 UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit

des Versicherers, die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch

die Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines

Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des

Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren

(BGE 121 V 31 f. Erw. 1c). Hingegen ergebe sich aus der allgemeinen

Informationspflicht des Versicherers (Art. 72 UVV) die Verpflichtung, nebst

anderem über die Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu

informieren. Der Versicherer und auch der Arbeitgeber sind in diesem

Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung und die Erfüllung

ihrer Informationspflicht muss manifestiert werden und insbesondere im Hinblick

auf die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72 Satz 2 UVV) vom

Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen

organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger

Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen

Unfallversicherung schon unter der Geltung des KUVG beachtet wurde, nämlich

beispielsweise ein Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb,

Informationen an Betriebsversammlungen usw. Da sich Versicherer und Arbeitgeber

den Beweis der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen Beweisgrad

der überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch zumutbare Vorkehren ohne weiteres

sichern können, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast hiefür

auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten des

Arbeitgebers in Frage steht (BGE 121 V 32 ff. Erw. 2a und b mit Hinweisen).

Bei Verletzung der Informationspflichten hat der Versicherer für seine sowie

die Unterlassungen des Arbeitgebers einzustehen, wobei dies unter dem Vorbehalt

steht, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den

Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte Disposition seitens des

Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, erfüllt sind (BGE 121 V 34

Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. U 387 S. 274 f. Erw. 3b).

2.2

Wie die Abklärung der SUVA ergeben hat, sind in den vom Personal der Eisenbahn

X.________ benutzten Räumen Informationen der SUVA über die Abredeversicherung

angeschlagen; weiter haben Arbeitskollegen der Beschwerdeführerin

Abredeversicherungen abgeschlossen, was bedeutet, dass sie über diese

Möglichkeit informiert worden sind. Eine - hier erfolgte - Information durch

allgemeinen Anschlag ist für die Erfüllung der Informationspflicht gemäss Art.

72.

UVV ausreichend (vgl. BGE 121 V 33 Erw. 2b mit Literaturhinweis), so wurde

denn auch in RKUV 2000 Nr. U 387 S. 277 Erw. 4c implizit eine Information durch

Broschüren als grundsätzlich genügend vorausgesetzt (auch wenn dies im

konkreten Fall nicht ausreichend gewesen und nicht korrekt erfolgt ist). Das

Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der

Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der

Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der

Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest

Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste

Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge

in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar

während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur

Reiseleiterin ausbilden zu lassen. Dies ist hier um so mehr der Fall, als in

den Lohnabrechnungen jeweils der vorgenommene Abzug für die

Nichtberufsunfallversicherung ausgewiesen und damit monatlich die Problematik

der Unfallversicherung in Erinnerung gerufen worden ist. Eine Sensibilisierung

für den Unfallversicherungsschutz wäre im Übrigen um so mehr zu erwarten gewesen,

als die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2001 einen Unfall erlitten hatte und

in der Folge bis zum 8. August 2001 arbeitsunfähig gewesen ist. Würde der

Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gefolgt, welche letztlich eine

explizite Information in jedem Einzelfall verlangt, liefe dies schlussendlich

darauf hinaus, einem Arbeitnehmer bei der Kündigung alles und jedes - nicht nur

betreffend Abredeversicherung - mitteilen zu müssen; ein dermassen

umfangreicher Informationskatalog würde in der Folge nicht mehr gelesen

(vgl. das Beispiel bei Gunther Arzt, Strafbarkeit juristischer Personen:

Andersen, vom Märchen zum Alptraum, Schweizerische Zeitschrift für

Wirtschaftsrecht 2002, S. 233 Fn 23: Viele Käufer eines Fernglases werden die

voluminöse Bedienungsanleitung mit absurden Warnungen nicht lesen, sodass ihnen

auch der sinnvolle Hinweis entgeht, mit dem Fernglas nicht in die Sonne zu

schauen). Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten

daraus ableiten, dass ein vom Inspektor der SUVA im Juni 2002 befragter

Angestellter der Eisenbahn X.________ den Aushang über die Abredeversicherung

nicht gekannt hat, da dieser Mitarbeiter - anders als die Beschwerdeführerin -

allenfalls gar keine Veranlassung hatte, sich über die Versicherungsdeckung

nach einer Kündigung Gedanken zu machen.

2.3

An der Erfüllung der Informationspflicht (Erw. 2.2 hievor) ändert die Tatsache

nichts, dass der Inspektor der SUVA am 20. Juni 2002 festgestellt hat, die

Informationen der SUVA seien am Bahnhof in Y.________ - Arbeitsort der

Beschwerdeführerin - nicht angeschlagen gewesen; dies war offenbar nach einem

erfolgten Umbau des Gebäudes unterlassen worden.

Die

Beschwerdeführerin hatte einerseits während ihrer Anstellung seit 1996

Gelegenheit, die angeschlagenen Informationen in den diversen von ihr benutzten

Räumen in unterschiedlichen Bahnstationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese

Informationen waren andererseits auch ab dem Zeitpunkt des Umbaus in Y.________

in den für das Personal vorgesehenen Räumen in anderen Bahnhöfen angeschlagen,

wobei ausser Zweifel steht, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer

Eigenschaft als Kondukteurin an solchen Orten aufgehalten hat. Damit ist die

Informationspflicht im Sinne des Art. 72 UVV jedoch auch während der Zeit

erfüllt worden, in der in Y.________ keine Informationen ausgehängt gewesen

sind.

2.4

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Abredeversicherung hingewiesen

habe, und dass ihr dieser Brief zu spät geschickt worden sei, da sie sich zu

dieser Zeit bereits im Ausland aufgehalten habe, was der Eisenbahn X.________

bekannt gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Möglichkeit der

Abredeversicherung (jedoch auf das Ende des Unfallversicherungsschutzes)

hingewiesen hat. Da jedoch eine Information mittels Aushang am Anschlagbrett

ausreichend ist (vgl. Erw. 2.2 hievor), ändert die Nichterwähnung der

Abredeversicherung im Schreiben nichts an der Rechtslage.

Damit

haben die SUVA und die ehemalige Arbeitgeberin die Informationspflicht gemäss

Art. 72 UVV mittels Aushang korrekt erfüllt; eine Verletzung der

Informationspflicht ist nicht erstellt und eine Leistungspflicht der SUVA in

der Folge zu verneinen (vgl. BGE 121 V 34 Erw. 2b in fine)." (sottolineature della redattrice)

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V

428.

il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

11.3

Gemäss Art. 72 Satz 1 UVV sorgen die Versicherer dafür, dass die Arbeitgeber

über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden.

Diese - nach Inkrafttreten des ATSG im Wortlaut unverändert belassene -

Verordnungsbestimmung verpflichtet den Versicherer zu einer substantiellen

Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Die

entsprechende Verfahrenspflicht geht nach der vor 1. Januar 2003 ergangenen

Rechtsprechung über die praxisgemäss aus dem Grundsatz von Treu und Glauben

hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der

Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen

Auskunft zu erteilen, hinaus (BGE 121 V 28 E. 2a S. 32). Auch im Rahmen von

Art. 72 UVV gilt - analog zu Art. 27 Abs. 2 ATSG - der Grundsatz, wonach die

Verletzung der Informationspflicht nur dann zu Rechtsfolgen führen kann, wenn

die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den

verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz (Art. 9 BV) allesamt erfüllt sind (RKUV

2004.

Nr. U 517 S. 429 [U 255/03], 2001 Nr. U 441 S. 542 f. [U 285/99], 2000 Nr.

U 387 S. 272 [U 340/99]).

11.4

Die Frage, ob die SUVA aufgrund der unwidersprochenen Entgegennahme von

Prämienzahlungen und von erteilten Auskünften ihre Informationspflicht gemäss

Art. 27 Abs. 2 ATSG und Art. 72 UVV verletzt hat und der Beschwerdegegner

infolgedessen gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben

Versicherungsschutz beanspruchen kann, lässt sich aufgrund der Akten nicht

beantworten. Es liegt aber eine Notiz der SUVA vom 4. Mai 2006 vor, wonach die

Arbeitgeberin bis am 3. Februar 2006 im Glauben gewesen sei, dass ihre

Angestellten bei der SUVA gegen Unfall versichert seien. Anlässlich des

Betriebserfassungsbesuches vom 15. März 2005 sei nicht darüber informiert

worden, dass für Entsandte das Formular E101 hätte ausgefüllt werden müssen.

Gemäss den Angaben des BSV wurde zudem erst seit dem 1. Januar 2006 in den

Weisungsbestimmungen festgehalten, dass Arbeitnehmer, die ausschliesslich zum

Zweck der Entsendung eingestellt wurden, nicht als Entsandte betrachtet werden

könnten, eine Entsendung jedoch ausnahmsweise zulässig sei, wenn der

Arbeitnehmer vor der Entsendung bereits in der Schweiz versichert gewesen sei.

Das kantonale Gericht hatte zu dieser Problematik aufgrund seiner Beurteilung

nicht Stellung zu nehmen. Die SUVA hat sich zu diesem Punkt bisher nicht

geäussert. Die Vorinstanz, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird

diesbezüglich sachdienliche Abklärungen vorzunehmen und alsdann darüber zu

befinden haben, ob dem Beschwerdegegner gestützt auf den Vertrauensschutz

Leistungen der SUVA zustehen oder nicht." (…).

Va ancora evidenziato

che la legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), a proposito del

controllo dell'obbligo assicurativo, all'art. 16 prevede che:

" 1 Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non

domiciliato soggetto all'obbligo d'assicurazione le informazioni necessarie

relative all'adempimento di questo obbligo.

2.

L'assicurato e

il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere

dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l'obbligo assicurativo, fatta

deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie:

a) lavoratori in possesso di un permesso di

lavoro di durata inferiore ad un anno;

b) lavoratori in possesso di un permesso di

dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi

familiari.

3.

Ogni pretesa

di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.".

Inoltre, l'art. 19

LCAMal recita quanto segue:

" 1 Il Consiglio di Stato fa iscrivere d'ufficio, previa

diffida scritta, le persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato

all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).

2.

[Cpv. abrogato

dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 203].

3.

Il regolamento

può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.".

Per l'art. 5 RLCAMal,

" 1 Previa richiesta dell'Istituto delle assicurazioni

sociali, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita,

ogni informazione in ordine al controllo dell'obbligo d'assicurazione per lavoratori

non domiciliati.

2.

Nell'ambito

dell'applicazione dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e

della Convenzione istitutiva dall'AELS, tali informazioni possono riguardare

anche i familiari, residenti in Svizzera o all'estero, del lavoratore

domiciliato o non domiciliato in Svizzera.".

A norma dell'art. 7

RLCAMal,

" 1 L'iscrizione d'ufficio delle persone soggette all'obbligo

d'assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall'Istituto

delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.

2.

La

ripartizione tra i singoli assicuratori considera l'effettivo degli assicurati

affiliati.".

12.

In

concreto, va innanzitutto rilevato che il cpv. 4 delle Disposizioni finali

della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal (cfr. consid. 6 in fine) non

trova applicazione, poiché l'assicurato

ha iniziato a lavorare in Svizzera nell'aprile 2008, quando l'ALC era ormai entrato in vigore da quasi 6

anni.

Inoltre, dall'istruttoria

condotta dal TCA è emerso che l'UAM

ha ampiamente adempiuto, con l'ausilio di numerosi canali informativi, ai suoi

obblighi, come del resto rilevato sia dall'UFSP (risposta 4 in fine: "Tramite

tali azioni, l'UAM ha dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi,

andando addirittura oltre le esigenze di legge."), che dall'UFAS

(risposta 4: "A nostro avviso, l'autorità cantonale ha informato

adeguatamente i lavoratori frontalieri residenti in Italia circa il loro

diritto di opzione. Non vediamo come avrebbe potuto informare meglio."

e risposta 5 pag. 2 in fine: "Per permettere queste regolarizzazioni, l'autorità

cantonale ha informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti

in Italia.").

L'amministrazione si è

prodigata cercando di raggiungere tutti i frontalieri esercitanti un'attività

lavorativa in Ticino in ben tre occasioni, concedendo ai medesimi, dopo aver

contattato le autorità federali, perfino una proroga del termine di tre mesi

previsto dall'ALC.

In effetti l'Ufficio

assicurazione malattia, oltre a prendere contatto nel 2002 e nel 2003 con i

lavoratori frontalieri recensiti ufficialmente, informandoli della possibilità

di optare per l'assicurazione del proprio Paese di residenza, nel 2008 ha

compiuto uno sforzo notevole al fine di permettere a coloro che avevano omesso

di far valere la loro opzione, di sanare la loro situazione.

In tale contesto, l'autorità

cantonale ha recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non

avevano optato per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione

completa comprensiva del formulario TI 1, peraltro facilmente compilabile,

essendo sufficiente indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella

casella “assicurazione malattie nel Paese di residenza”, di una tabella

sinottica indicante gli obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri

dell'UE, della busta di trasmissione con indirizzo prestampato e di una lettera

accompagnatoria dove figuravano le conseguenze in caso di mancato invio di

questo modulo.

L'amministrazione ha

inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati (__________) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione

allargato (__________).

Complessivamente l'UAM

ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell'ambito dell'operazione

di “sanatoria”.

Questa operazione ha

avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato 7'700

consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione ed ha

permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all'opzione a favore

del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.

Inoltre, il 3 giugno

2008.

il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa

ed il Capo Ufficio dell'UAM, __________, ha rilasciato numerose interviste,

anche a giornali italiani, in cui ha informato i lavoratori frontalieri circa i

passi da intraprendere per optare a favore dell'assicurazione del proprio Paese

di residenza.

Secondo lo scritto

dell'UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30

settembre 2008 per l'esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,

corrisponde alla soluzione prevista dall'annesso II all'ALC (sezione A, cifra 3,

lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone che

erano assicurate in Italia non avevano compreso l'importanza di riempire

correttamente il formulario relativo al diritto d'opzione.

A prescindere dalla

questione a sapere se la fattispecie descritta configuri effettivamente un'ipotesi

di "caso giustificato", accertato come l'UAM abbia informato sufficientemente

tutti gli interessati nel corso dei tre mesi di grazia tramite scritti ai datori

di lavoro, ai lavoratori, ai sindacati ed ai giornali (cfr. lettera dell'UFSP e

dell'UFAS e STF U 255/03 del 29 marzo 2004), va evidenziato come un

"ulteriore" caso giustificato, con un nuovo termine decorrente dopo

il 30 settembre 2008, non può più essere ammesso.

Come rileva il

Tribunale federale nella citata sentenza U 255/03, da una persona adulta come la

ricorrente può essere richiesto che si ponga delle domande circa il suo obbligo

assicurativo ("Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für

die Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit

der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie

der Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich

zumindest Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht

minimalste Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der

Anschläge in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um -

offenbar während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur

Reiseleiterin ausbilden zu lassen.").

Ciò importa a maggior

ragione nel caso concreto dove l'interessato, per potere lavorare, si è recato

in un'altra nazione, nella quale gli aventi diritto di voto sono stati chiamati

in numerose occasioni ad esprimersi sull'ALC, con conseguenti articoli di fondo

sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno

creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.

Nulla cambia la

circostanza che l'assicurato non sarebbe stato informato tramite la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione giacché determinante, nel caso di specie, è la

circostanza che l'autorità cantonale, competente per informare circa il diritto

di opzione, ha ampiamente divulgato questa problematica tramite numerosi

canali. Tant'è che il ricorrente, nel corso della procedura di sanatoria, ha comunque

ricevuto dall'UAM il formulario

TI 1.

Inoltre, il ricorrente

ha chiaramente affermato di essere stato informato dal suo datore di lavoro

verso fine giugno-inizio luglio 2008 del suo diritto d'opzione, dopo che la ditta ha ricevuto nel giugno 2008 dall'UAM una nota informativa (doc. I punto 1).

Va del resto

evidenziato che il rappresentante dell'insorgente in sede di ricorso ha rilevato

che "Anche RA 1 per informare i lavoratori ha fornito un contributo

significativo, distribuendo un volantino con le spiegazioni, nei luoghi di

passaggio delle varie frontiere di maggiore afflusso. Proprio il sottoscritto

ricorda d'aver partecipato alla distribuzione del materiale nel corso del

periodo di sanatoria." (doc. I punto 4.1 pag. 4).

Infine, anche la

circostanza che "Ancora attualmente, nonostante la sensibilizzazione

alla tematica, abbiamo informazioni che anche i nuovi assunti non sono così

solerti nell'esercitare l'opzione" (doc. I punto 4.2 pag. 4), oltre a

non concernere l'insorgente, non può essere imputata all'UAM, che ha ampiamente

informato nel miglior modo possibile le persone interessate.

L'autorità cantonale,

visto tra l'altro l'alto numero di lavoratori in Ticino che provengono dall'Italia,

non può infatti essere tenuta a seguire passo dopo passo ogni frontaliero.

Spetta piuttosto a

questi ultimi, che si recano in un'altra nazione per svolgere la propria

attività lavorativa, dar prova di maggior senso di responsabilità, chiedendo eventuali

informazioni supplementari.

Non può pertanto

essere chiesto all'autorità cantonale di sincerarsi in un secondo tempo se la

persona interessata ha capito ed è consapevole della scelta che deve compiere

né di passare da un sistema "opzionale" ad un sistema di "scelta

obbligatoria" per uno dei sistemi sanitari nazionali.

Infatti, il principio

dell'affiliazione al luogo di lavoro è voluto dall'Unione europea e la Svizzera

non può che applicare le norme internazionali a cui ha aderito (in casu:

ALC). Un diverso modo di affiliazione deve pertanto essere deciso a livello di

autorità europee e non certo da parte dell'UAM.

Visto quanto precede,

non può dunque essere imputata all'UAM alcuna violazione del dovere di

informazione di cui all'art. 27 LPGA e quindi anche del principio della buona

fede, facendo infatti difetto la prima delle cinque summenzionate condizioni cumulative

(cfr. consid. 11).

Pertanto, in assenza

di un effettivo "caso giustificato", la pretesa ignoranza del diritto

rispettivamente l'asserita mancata

informazione diretta tramite raccomandata, non costituiscono palesemente un

"caso giustificato" nel senso della cifra 3 lett. b punto aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato

VI del regolamento n. 1408/71.

L'opzione formulata dal ricorrente contestualmente

al reclamo e con il ricorso è dunque tardiva.

Nulla cambia,

purtroppo, la triste circostanza che suo figlio sia portatore di handicap e che

quindi percepisce una prestazione d'invalidità dall'INPS

(doc. VIII risposta n. 7).

13.

Non

va poi dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del proprio

Paese di residenza è un'eccezione al principio generale dell'affiliazione al

luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa dalla Svizzera in

particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro fondatore dell'UE ed

i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei principi generali che

reggono il diritto comunitario.

Del resto la facoltà

di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che

si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata

permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente

elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti

ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi

senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre all'insorgente

una maggiore attenzione.

14.

In

secondo luogo, il ricorrente, come visto, ha affermato di avere esercitato tempestivamente

il diritto d'opzione verso il

suo Paese di residenza, avendo compilato e spedito già a fine agosto-inizio

settembre 2008 all'Ufficio

assicurazione malattia il modulo TI 1 che il suo datore di lavoro gli ha

consegnato dopo essere intervenuto presso la competente autorità cantonale.

L'autorità competente, per contro, nega di

averlo ricevuto.

Occorre dunque

accertare se effettivamente l'assicurato

abbia spedito a fine estate 2008 questo modulo.

15.

Giova

preliminarmente infatti rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile

e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Con sentenza del 18

settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:

"

(…) Celui-ci comprend en

particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela

peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;

VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.

274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation

de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.

478.

consid. 2b; DTA 1998 n°

48, p. 284). (…)."

In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.

16.

Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali la ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.

Occorre anzitutto

rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di

una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC

1992.

pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il

tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa,

RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del

TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della

verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare

la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22

febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni

sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio

di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio

fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la

regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle

assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.

1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata

(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali,

ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione

di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio

della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa

seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando

il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la

notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una

critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,

cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.

1091-1092).

A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti

ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

Nella sentenza del 14

dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato

che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della

mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva

data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione

con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio

non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente

spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

17.

Nel

caso concreto, l'assicurato

rileva di avere inoltrato tempestivamente, ossia ad inizio settembre 2008, il

suo modulo TI 1 all'Ufficio

assicurazione malattia per l'esercizio

del diritto d'opzione del

sistema sanitario, e meglio non appena il suo datore di lavoro gliel'ha consegnato dopo averlo a sua volta

ottenuto dall'UAM.

Per sua stessa

ammissione, egli ha spedito questo formulario per invio non raccomandato (doc.

I punto 9 pag. 9).

La questione del

preteso invio all'UAM, da parte

del ricorrente, del modulo TI 1, va risolta alla luce della consolidata

giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86;

fra le ultime: STCA del 21 luglio

2008, inc. 36.2008.49+53+54; STCA del 5 agosto 2009, inc. 36.2009.106; STCA del 19 ottobre 2009, inc. 36.2009.141; STCA del 9 novembre 2009, inc. 36.2009.171; STCA del 23 novembre 2009, 36.2009.77; STCA del 23 novembre 2009, 36.2009.81; STCA del 25 novembre 2009, 36.2009.71; STCA del 30 novembre 2009, 36.09.23 e 36.2009.24).

Pertanto, chi inoltra

un'istanza od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto

sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio sia mediante la

produzione della ricevuta della raccomandata, sia con la produzione di

corrispondenza con l'Ufficio

destinatario dell'invio

relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti quindi che l'amministrazione ha ricevuto una precedente

comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto, la

prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo ed in

caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio

come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

18.

Nella

fattispecie, dagli atti a disposizione non si può desumere il rispetto dei

termini per l'inoltro del

modulo. Non v'è infatti documentazione

che comprovi quanto sostiene l'assicurato.

La spedizione mediante

posta semplice, come visto, non permette di ammettere con la necessaria

certezza l'avvenuto invio del

formulario TI 1 nel periodo indicato dall'interessato.

Va rilevato, al

riguardo, che un possibile errore d'impostazione da parte dell'assicurato, di consegna della Posta od altro, non possono

essere fatti ricadere sull'amministrazione.

In queste circostanze,

in mancanza di prove concrete attestanti l'invio all'amministrazione entro il 30 settembre 2008 nell'ambito della procedura in sanatoria (e

quindi l'assenza della ricevuta postale della spedizione per raccomandata o

specifica corrispondenza riferentesi alla documentazione in discussione), l'interessato deve sopportare le conseguenze

delle sue omissioni.

Pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non

deve ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI 1 con l'opzione per l'Italia,

che il ricorrente avrebbe compilato e spedito a fine estate 2008.

Ne discende, così, che

l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non

è avvenuto entro il termine legale di tre mesi e che quindi tale situazione non

può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla

cassa malati svizzera fintanto che lavora in Svizzera.

Neppure le dichiarazioni

di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano espresse con il

reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché esse sono manifestamente

tardive.

19.

Nell'ambito

di un'altra procedura pendente presso questo Tribunale e relativa al medesimo

tema, il rappresentante del ricorrente ha sollevato la censura della presunta

disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità italiana (o di altri

Paesi dell'UE) che abitano in Italia e lavorano in Svizzera, ai quali il

termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi dall'inizio dell'attività

lavorativa in Svizzera), ed i frontalieri di nazionalità svizzera che vivono in

Italia e lavorano in Svizzera, per i quali il termine di tre mesi comincerebbe

a decorrere dalla conoscenza dell'esistenza del diritto d'opzione.

A prescindere dalla

circostanza che l'UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati, va evidenziato che

si tratta di una categoria di frontalieri particolari, poiché non conosciuti

dall'amministrazione visto che non sono ufficialmente censiti, non necessitando

del permesso per frontaliero per potere lavorare in Svizzera.

La questione non va

comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stato

affiliato d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale

entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera

(rispettivamente dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché, malgrado l'ampia

procedura di informazione messa in atto dall'UAM, l'interessato non ha fatto

validamente valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia

scaduto il 30 settembre 2008.

Pertanto, con la

concessione di un termine supplementare l'autorità cantonale ha semmai

ripristinato la parità di trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente

- debitamente - i lavoratori residenti all'estero.

Non va poi dimenticato

che comunque non può esservi parità di trattamento nell'illegalità.

Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre

2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il TF, nell'ambito dell'assicurazione

malattie, in un caso dove l'insorgente ha chiesto di poter essere esonerato dall'obbligo

assicurativo in Svizzera, invocando un trattamento diverso ricevuto da due ex

colleghi domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari della medesima

assicurazione, ha affermato che:

" (…)

Poiché,

per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all'ordinamento

in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione, l'interessato

potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di un'eventuale prassi

contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per

ammettere una parità di trattamento nell'illegalità, in deroga al principio di

legalità. Ciò presuppone tuttavia l'esistenza di una prassi illegale dell'autorità

competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda scostarsi.

Irrilevante sarebbe per contro l'esistenza di una prassi contraria in altri

Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206,

consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta

in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una prassi

contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di

posizione l'intenzione di mantenere una simile prassi.".

Analogamente, nel caso in esame non si

può dedurre l'intenzione di mantenere, in futuro, una prassi discordante su

tale tema.

20.

Il

ricorrente ritiene inoltre che vi sia disparità di trattamento tra i

frontalieri dei Paesi dell'UE

residenti in Italia ed i frontalieri dei Paesi extracomunitari residenti in

Italia ed entrambi svolgono la loro attività lavorativa in Svizzera.

I secondi, in

applicazione dell'art. 3 OAMal (cfr. consid. 4 in fine), avrebbero infatti la

facoltà di scegliere liberamente in quale Paese assicurarsi e potrebbero

inoltre revocare in ogni tempo la loro scelta (doc. I punto 5).

Questa censura, già

risolta in altre procedure parallele (cfr., fra le ultime, STCA del 16 novembre 2009, 36.2009.150), va

respinta.

Infatti, i cittadini

di Paesi non membri dell'UE o dell'AELS hanno uno statuto giuridico differente.

Proprio per questo motivo non possono beneficiare dei vantaggi dell'ALC, tra i

quali l'accesso al mercato del lavoro svizzero senza alcuna discriminazione in

funzione della nazionalità. Il diritto interno svizzero ha pertanto dovuto

trovare una soluzione per i cittadini di quei Paesi con i quali la Svizzera non

ha concluso alcuna Convenzione in ambito di sicurezza sociale ed ai quali non

si applica l'ALC. Ciò anche per

permettere loro, se impossibilitati ad assicurarsi nel Paese di residenza, di

avere una copertura assicurativa in Svizzera.

21.

Il

ricorrente ravvisa un'ulteriore disparità nella misura in cui ai frontalieri

non sarebbe garantita alcuna libertà di scelta, giacché sarebbero affiliati d'ufficio

ad un assicuratore senza previamente essere stati diffidati, mentre i residenti

o i dimoranti potrebbero scegliere liberamente il loro assicuratore e, solo

dopo essere stati diffidati, verrebbero assegnati ad una Cassa malati autorizzata

ad esercitare in Svizzera.

Inoltre, per i

residenti il controllo incombe ai Comuni, mentre per i frontalieri all'UAM e

non vi sarebbe il termine di 3 mesi per l'iscrizione coatta all'assicurazione.

Questa lamentela è infondata.

Innanzitutto, anche

per i domiciliati esiste il termine di tre mesi, nella misura in cui l'art. 3

cpv. 1 LAMal prevede che "ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera." Inoltre anche in questo caso esiste l'affiliazione

coatta, giacché per l'art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata dal Cantone affilia

ad un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto

questo obbligo tempestivamente.

Di conseguenza, anche

per le persone domiciliate in Svizzera esiste un termine di tre mesi entro il

quale devono assicurarsi nel nostro Paese. In assenza di affiliazione l'autorità

cantonale deve intervenire, assicurando d'ufficio le persone recalcitranti.

Va del resto

evidenziato come il termine di tre mesi dell'ALC sia stato stabilito a livello

europeo in un accordo internazionale, vincolante per la Svizzera, e dal quale l'UAM

non può di certo derogare. Se entro tre mesi da quando è tenuto ad affiliarsi

in Svizzera l'interessato non fa valere il suo diritto di opzione, tranne in

casi giustificati, qui non dati, deve essere assicurato contro le malattie nel

nostro Paese.

L'art. 19 LCAMal,

relativo alla diffida, citato dal ricorrente, si applica laddove le persone obbligate

ad assicurarsi in Svizzera si rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto.

In altre parole, con

la diffida non si concede alla persona interessata un termine per decidere se

assicurarsi o meno in Svizzera, bensì per indicare il nome dell'assicuratore

presso il quale l'interessato intende assicurarsi. Se ciò non avviene, l'autorità

cantonale impone un assicuratore di sua scelta.

In concreto, l'insorgente

sembra invece a torto ritenere che l'autorità cantonale debba diffidarlo per

chiedergli se vuole o meno assicurarsi in Svizzera e solo in caso di risposta

affermativa possa procedere come ha fatto nel caso in esame.

Va comunque

abbondanzialmente evidenziato come l'autorità cantonale, con la procedura in

sanatoria, abbia di fatto diffidato i frontalieri a scegliere il sistema sanitario

desiderato.

Il ricorrente ritiene

inoltre che gli sia preclusa la libertà di scelta, giacché è stato affiliato d'ufficio

presso un assicuratore riconosciuto.

Nella fattispecie, tuttavia,

l'assicurato non chiede di

essere assicurato presso un'altra Cassa malati, bensì di essere esonerato dall'obbligo

assicurativo. Del resto all'assicurato non è preclusa la libertà di scegliersi

liberamente il proprio assicuratore. Egli, nei modi e nei tempi previsti dalla

LAMal, può infatti disdire il rapporto assicurativo che lo lega all'attuale

assicuratore e scegliersene un altro che esercita la LAMal per i frontalieri

residenti in Italia.

22.

Infine,

l'insorgente ravvisa un'altra disparità di trattamento nella circostanza che si

troverebbe assicurato due volte, in Svizzera ed in Italia.

Tale conseguenza non è

da imputare all'agire dell'UAM, poiché, secondo il diritto europeo, l'interessato, di regola, è affiliato unicamente

nel Paese dove svolge l'attività

lucrativa.

Spetterà quindi al

ricorrente, ormai assicurato in Svizzera, chiedere di essere stralciato dall'assicurazione malattia in Italia.

Non spetta del resto

al diritto svizzero supplire ad eventuali manchevolezze della legge italiana

che, secondo l'insorgente, gli

impedirebbe di rinunciare al proprio sistema sanitario.

Va qui ribadito che l'UAM non ha fatto nient'altro che applicare il diritto europeo, codificato

nell'ALC, e che prevede l'affiliazione, di principio, al sistema

sanitario del luogo di lavoro, tranne nel caso di opzione entro il termine di

tre mesi dall'inizio dell'obbligo assicurativo o di casi

giustificati. La circostanza che il diritto interno italiano non permetterebbe

la rinuncia al proprio sistema sanitario, oltre a non essere comprovata, non

impedisce comunque alla Svizzera di applicare il diritto europeo preminente.

23.

Non

deve invece essere qui risolta la questione sollevata dal ricorrente secondo il

quale dovrebbero trascorrere 6 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa

in Svizzera per poter riformulare l'opzione.

Questa tematica non è

infatti oggetto della decisione impugnata che, per costante giurisprudenza

federale, costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V

36.

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V

164.

consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid.

1b).

Nel caso in

discussione, oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se il

ricorrente ha optato tempestivamente in favore del suo sistema sanitario nazionale.

Il quesito circa il tempo che deve trascorrere per potere riformulare l'opzione

in caso di cessazione del rapporto di lavoro non concerne attualmente l'interessato

e pertanto non deve essere risolto in questa sede.

24.

L'insorgente

fa infine implicitamente valere un formalismo eccessivo ed una violazione del

principio della proporzionalità, poiché egli ha comunque comunicato la sua

intenzione di volere rimanere affiliato al sistema sanitario del suo Paese di

residenza.

Va qui rammentato che

gli art. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto d'essere trattato

senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi

dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative,

ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato

entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF

ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende

Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale

Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse

gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des

materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das

Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I

166.

E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“.

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177, che „Überspitzter

Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt

vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne

dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle

Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften

überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg

in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im

Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und

rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen

Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV

im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte

Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen

gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des

materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II

142.

Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin

geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“.

Il principio della

proporzionalità esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a

raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si

scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3

Cost. fed., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441

consid. 3b).

Nella fattispecie l'amministrazione,

che avrebbe potuto affiliare d'ufficio l'interessato tre mesi dopo l'inizio

dell'obbligo assicurativo nel corso del 2008, si è invece attivata su più

fronti ed in modo eterogeneo, riuscendo ad ottenere dalle autorità federali la

possibilità di concedere una sanatoria a tutti quei frontalieri che non hanno

optato entro il termine di tre mesi previsto dall'ALC e provvedendo così

successivamente ad informare ampiamente tutti i lavoratori frontalieri toccati

da questa misura.

Inoltre, l'UAM ha

applicato un termine più volte prorogato (nel 2002 e nel 2003) e concordato con

la autorità federali. Chiedere all'interessato di rispettare perlomeno l'ultimo

termine assegnato (settembre 2008) non viola di certo il divieto del formalismo

eccessivo ed il principio della proporzionalità.

25.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

In sede di

osservazioni l'autorità

cantonale ha affermato che l'assicurazione dovrebbe essere estesa anche ai

familiari del ricorrente se la di lui moglie non esercitasse attività

lavorativa né in Italia, né in altro Stato CE o AELS (doc. X).

Nel caso concreto,

tuttavia, la questione in esame concerne soltanto l'affiliazione del

ricorrente.

Infatti, la decisione

formale del 23 gennaio 2009 ha affiliato alla cassa malati svizzera unicamente

l'insorgente (cfr. punto 1 del dispositivo della decisione) e gli ha ingiunto di

segnalare all'assicuratore eventuali altri familiari (cfr. punto 4 del

Dispositivo

dispositivo della citata decisione).

In effetti, poi, parallelamente

al ricorso l'interessato ha

comunicato all'UAM che sua moglie esercita un'attività lucrativa in Italia dal 5 settembre 2008, producendo il contratto

di lavoro ed il conteggio degli stipendi. Ha inoltre indicato di avere tre

bambini (doc. 5).

Alla luce di quanto

precede, si dovrebbe verificare se il coniuge dell'assicurato lavora ancora in Italia.

Ciò nonostante, non va

dimenticato che il TCA può, in linea di principio, riformare una

decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di

prendere posizione in merito ed averlo reso attento sulla possibilità di

ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questo Tribunale, tuttavia,

nell'evenienza concreta, quand'anche la moglie del ricorrente non lavorasse più

in Italia, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare

una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una

facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H

313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del

22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23

aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid.

13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

Occorre qui infine

rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i

presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a

LAMal, e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di

cambiare l'assicuratore presso

cui è stata affiliata d'ufficio

dall'amministrazione cantonale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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