36.2009.28
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza.Termine di sanatoria decorso infruttuoso nonostante ampia campagna informati
14 dicembre 2009Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2009.28
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza.Termine di sanatoria decorso infruttuoso nonostante ampia campagna informativa d'UAM.Ricorrente ha optato 3 ottobre 2008:tardivo.Cessazione attività in CH,quindi d'affiliazione
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
BUONA FEDE
DATA D'IMPOSTAZIONE
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INFORMAZIONE E CONSULENZA
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
TIMBRO POSTALE
art. 1A let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 9 COST
art. 6 LAMAL
art. 6a LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 19 LCAMAL
art. 27 LPGA
art. 1 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 10 OAMAL
art. 7 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.28
TB
Lugano
14 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 gennaio
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1980, cittadino italiano domiciliato a __________ (Italia), attivo in
Ticino tramite la società __________, celibe e senza ulteriori attività lavorative,
è al beneficio di un permesso "G" CE/AELS per frontalieri.
B. Con
decisione del 14 gennaio 2009 (doc. A) l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio RI 1 presso __________
con effetto dal medesimo giorno, con la precisazione che "trattandosi
di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si specifica che a livello
teorico l'obbligo d'assicurazione avrebbe dovuto avere inizio
in data 1° ottobre 2008".
L'amministrazione ha
in sostanza ritenuto che l'interessato non ha fatto uso, nel termine di tre
mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall'Allegato II, Sezione
A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all'Accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (di seguito ALC),
del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie. L'UAM ha inoltre constatato che l'interessato ha lasciato trascorrere
infruttuosamente anche il termine del 30 settembre 2008 per sanare la situazione,
"in forza della moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone Ticino,
previa indicazione delle Autorità federali in materia", malgrado fosse
stato "avvertito personalmente di quanto sopra con scritto 12 giugno
2008, a cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la verifica della
copertura d'assicurazione malattie, e in particolare per l'esercizio del
diritto di opzione verso il suo Paese di residenza".
Nell'allegata scheda
per l'assicuratore malattie (doc. 2) è inoltre stato indicato, a proposito del
diritto al sussidio, che "l'interessato deve essere invitato ad
inoltrare richiesta" e che gli "devono essere applicati i
premi della Comunità europea in base all'Italia".
C. Il
4 febbraio 2009 (doc. B) l'assicurato, tramite __________, ha scritto all'UAM di rivedere la sua situazione seppure il formulario TI 1 sia
stato trasmesso in ritardo, forse a causa del cambiamento di lavoro, poiché l'onere finanziario non sarebbe sopportabile.
D. Con
decisione su reclamo del 19 febbraio 2009 (doc. C) l'UAM ha respinto le censure
dell'assicurato, rilevando che in base al diritto comunitario vige il principio
generale dell'affiliazione nello Stato in cui è esercitata l'attività
lavorativa (lex loci laboris), ma che per i lavoratori frontalieri
operanti in Svizzera e residenti in Austria, Germania, Francia ed Italia così
come per i familiari residenti in Finlandia, l'ALC prevede la possibilità di
optare per una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di
residenza. L'opzione deve avvenire entro i tre mesi successivi all'obbligo di
assicurarsi in Svizzera. L'UAM
ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali, il Cantone
Ticino ha decretato una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo
al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d'opzione. L'operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le
situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall'entrata in vigore dell'ALC. Il Governo ha emanato pure un comunicato
stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente informate
il 12 giugno 2008 attraverso una procedura scritta, sono stati informati tutti
Fatti
i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i rappresentanti
dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i
mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le verifiche circa il
pronunciamento pregresso dell'opzione
sono state 29'000.
Il fatto che l'interessato abbia inviato tardivamente il
formulario TI 1 probabilmente a causa del cambio di lavoro non rientra palesemente
nei "casi giustificati" di cui all'Allegato II dell'Accordo
bilaterale, poiché egli ha comunque avuto il tempo e gli strumenti per agire
senza indugio.
E. Con
ricorso del 23 marzo 2009 (doc. I) RI 1 è tempestivamente insorto contro la
predetta decisione, contestando l'affiliazione d'ufficio presso la cassa malati
__________ e chiedendo di rivedere la sua posizione alla luce delle motivazioni
esposte.
Il ricorrente ha infatti
osservato che il 28 luglio 2008 si è dimesso dalla __________, espletando
comunque l'attività fino al 20
agosto seguente. A metà settembre 2008 è stato assunto da __________ ed esplicava
la sua attività presso la ditta __________. A causa dell'interruzione del lavoro e della ricerca di
un altro posto di lavoro, è solo verso la fine di settembre 2008 che ha
casualmente saputo del suo obbligo di esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario italiano o
svizzero. Ha quindi provato ad informarsi presso il competente Ufficio
cantonale, che tuttavia rispondeva telefonicamente soltanto negli orari d'ufficio, ciò che mal si conciliava con il
suo lavoro sui cantieri. Appena ottenute le necessarie informazioni, ha immediatamente
optato per il sistema italiano, ma era già il 3 ottobre 2008.
L'insorgente si è lamentato che il modello TI
1 non indica la cifra minima che il lavoratore frontaliero dovrebbe pagare se
si affiliasse alla cassa malati svizzera, né specifica quali malattie essa copre.
Le informazioni utili non sarebbero quindi trasparenti.
Inoltre, egli ha
evidenziato che poiché l'assicurazione
malattia svizzera risulta molto onerosa per un operaio, tutti i frontalieri
dovrebbero essere avvisati tramite lettera raccomandata su tutto, ovvero sui
termini per optare, sul costo della stessa e sui servizi che offre, e non
soltanto quando si viene affiliati d'ufficio.
F. Con
risposta del 2 aprile 2009 (doc. III) l'UAM ha proposto la reiezione del
ricorso.
L'amministrazione ha dapprima ripercorso i
motivi che l'hanno portata all'operazione di sanatoria dell'estate 2008, evidenziando che il ricorrente
non ha optato in ben due circostanze.
In seguito,
riferendosi alle giustificazioni fornite dall'assicurato,
che l'hanno
impedito di esercitare il diritto d'opzione nel termine fissato, l'Ufficio
assicurazione malattia ha osservato che il ricorrente
avrebbe dovuto premunirsi in maniera adeguata e responsabilizzarsi maggiormente.
Infatti, l'ampia informazione
data riguardo all'obbligo
assicurativo in Svizzera avrebbe dovuto attirare la sua attenzione affinché
prendesse i necessari provvedimenti, visto che la compilazione del modulo TI 1
è semplice.
G. Il
22 aprile 2009 (doc. V) il ricorrente ha contestato il dato del 95,8% fornito
dall'amministrazione in merito
alla percentuale di lavoratori frontalieri che avrebbero sanato la loro
situazione nell'estate 2008.
Egli ritiene, invece, che i frontalieri che si trovano nella sua situazione
siano molti di più, così come risulta dalle informazioni avute dai sindacati a
cui si è rivolto. E tutto ciò è occorso soltanto perché l'Ufficio assicurazione malattia non ha debitamente
informato gli interessati, ma si è affidata ad un'informazione superficiale solo "per poter poi riempire
le loro casse alle spalle dei poveri lavoratori frontalieri.".
L'insorgente ha poi ribadito di non avere
ricevuto la documentazione del 12 giugno 2008, ma di essere stato informato
riguardo all'obbligo di
affiliazione in Svizzera in caso di mancata opzione soltanto alcuni giorni
prima del termine di scadenza e di essersi quindi attivato immediatamente.
Inoltre, ha osservato
che il modulo TI 1 non è affatto chiaro, poiché non specifica le
caratteristiche della cassa malati svizzera.
Il ricorrente ha
infine sollecitato che si dimostri che prima del 30 settembre 2008 egli fosse a
conoscenza del suo obbligo di optare entro il termine fissato dall'UAM.
H. L'autorità competente si è espressa in
proposito l'8 maggio 2009 (doc.
VII), evidenziando che proprio le sue particolari condizioni dovevano imporre
all'assicurato una maggiore
attenzione circa l'obbligo
assicurativo in Svizzera per la cassa malati. Inoltre, è singolare che in due
occasioni il ricorrente non apponga una semplice crocetta sul modulo TI 1,
mentre si destreggi piuttosto bene con altre questioni amministrative, ben più
complicate, come redigere tanto un reclamo quanto un ricorso ed addirittura
delle osservazioni alla risposta.
I. Il
22 maggio 2009 (doc. IX) il ricorrente ha ribadito di non essere stato messo tempestivamente
al corrente del diritto d'opzione,
non avendo ricevuto alcunché dall'UAM. Pertanto, non poteva prestare maggiore attenzione a questo
tema. Non intende pagare i premi LAMal a causa di un errore dell'autorità cantonale.
L. Il
ricorrente ha comunicato al TCA
di avere chiesto alla cassa malati __________ la sospensione delle richieste di
pagamento dei premi, avendo formulato ricorso contro la decisione d'affiliazione d'ufficio (doc. XI).
M. Il
26 novembre 2009 (doc. XII) l'assicurato
ha consegnato al Tribunale una dichiarazione vidimata dall'Ufficio regionale degli stranieri, con cui
si attesta che egli ha cessato l'attività lucrativa il 30 settembre 2009 per conto di __________ e
che da quel momento ha lasciato la Svizzera per ritornare al suo Paese di residenza.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Infatti, con sentenza
del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato una
decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente ed ha
respinto il ricorso con argomentazioni che saranno riprese anche in questa
sede.
nel merito
Considerandi
2.
Va
preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 95a
cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento
n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,
purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili
anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio
2008.
relativi all'estensione dell'Accordo
ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata (lett. a), e la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2
dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata (lett. b).
L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che
laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri
della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l'art. 3 LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2.
Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3.
Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi
hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non
domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:
"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,
menzionati nell'articolo 95a lettera a
della legge;
e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e
sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno
2001.
di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di
libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato
K, menzionati nell'articolo 95a lettera
b della legge;".
L'art. 3 cpv. 2 e 3
LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di
assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del
diritto internazionale.
Facendo uso della
delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato
l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC).
In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono
soggetti all'obbligo di assicurazione,
fra le altre categorie, anche:
"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di
sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della
loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla
normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione
estera contro la disoccupazione;
e. le persone che non hanno diritto a una rendita
svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità
europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo
AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".
3.
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare
il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11).
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.
Infatti, le decisioni
sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,
STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V
48.
consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12
pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono
pure applicabili ratione personae.
L'assicurato è di nazionalità italiana e
pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di
lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana
e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione
con l'art. 1 lett. a del regolamento
n. 1408/71).
Con sentenza del 20
febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in
Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha affermato:
" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde
nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten
gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs.
1.
Verordnung Nr. 1408/71). (…).".
Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,
ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia
e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid.
3.2
; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
4.
L'ALC,
per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento
(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare
la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto
alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in
virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132
V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.
5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in
RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation
de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera
le norme generali:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente
regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti
salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in
base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con
riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività
subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa
o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio
nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma
nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le
legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la
legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate
alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli
articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola
legislazione.".
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono
soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di
essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o
dell'UE che lavorano solo in
uno degli Stati dell'UE non
sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a
meno che siano distaccati.
L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne
delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,
che esercitano un'attività subordinata.
In generale, i
cittadini svizzeri o dell'UE che
esercitano un'attività
salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del
loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del
regolamento n. 1408/71).
Se il salariato non
lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della
sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento
n. 1408/71).
Se lavora per più
datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato
di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne
gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione
svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non
abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà
alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola, i cittadini
svizzeri o dell'UE che
esercitano l'attività indipendente
in due o più Stati dell'UE o in
Svizzera e nell'UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo
Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del
regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività indipendente in
Svizzera e un'attività
salariata in uno Stato dell'UE,
sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività salariata in
Svizzera e un'attività
indipendente in uno Stato dell'UE
sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi
Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua
attività salariata e nell'UE
per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente
in uno Stato dell'Unione Europea.
A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme
particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività
subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),
prevede:
" La persona che esercita simultaneamente un'attività
subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è
soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,
qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,
alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività
subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo
14.
punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o
più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente
all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta
attività nel territorio di due o più Stati membri.".
A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:
" Due o più Stati membri, le autorità competenti di
detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di
comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate
persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".
In merito alle norme
citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente
l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella
dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per
determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte
analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).
Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le
persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,
i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati
membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una
clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli
assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento
di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo
sussidiario il principio del Paese di residenza.".
La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori
che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o
della Svizzera.
In effetti, nei casi
non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita
sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna
Convenzione, l'assoggettamento
è determinato secondo il diritto svizzero.
A questo proposito, in
merito ai frontalieri l'art. 3
OAMal recita:
" 1 A loro domanda
vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività
lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo
1.
capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero
un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2.
Sono considerati familiari il coniuge e i figli che
non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non
hanno ancora compiuto i 25 anni.".
5.
Di
principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo
Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il
diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea
residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo
di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.
L'art. 89 del
regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione
delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC,
Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del
regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione
obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità
di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):
" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:
(…)
3.
Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione
malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in
Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche
svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato
competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di
disoccupazione dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e
iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è
assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,
Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o
di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato
dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno
Unito.
Per 'familiari' si intendono quelle persone
ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su
richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo
in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi
di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla
lettera a), punto ii), Portogallo.
La
domanda
aa) dev'essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,
la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti
nello stesso stato.".
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per
il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i
cittadini di Paesi membri dell'UE
possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente
optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di
residenza.
Questa facoltà è
accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
Al riguardo GUYLAINE
RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et
romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:
" De la combinaison des dispositions précitées, il
ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle
en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les
membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de
l'assurance maladie.
Cette
obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du
chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du
règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur
demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie
obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture
maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également
pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés
auprès d'une régime français.
En
fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit
en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),
le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en
France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin
2014).
Il
est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes
qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui
bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en
Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent
faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à
courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,
elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.
Ce
délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont soumises
au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour de travail
pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente pour les
frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France pour le
résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer et
vivre en France).".
Questa regola è
comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in
Svizzera.
Se, per esempio, essi
lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa
opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di
residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e
sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed
Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di
aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve
essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto
svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato
di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso
Stato.
La Svizzera ha
recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,
sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate
conformemente all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di
essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante
un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
6.
Va
ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza
dell'obbligo d'assicurazione.
A norma dell'art. 6
cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le
persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo
tempestivamente.
L'art. 6a cpv. 1 LAMal
prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata
in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché
percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per l'art. 6a cpv. 2
LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i
familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in
Norvegia.
Giusta l'art. 6a cpv.
3.
LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone
che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide
inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo
l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).
L'art. 6a cpv. 4 LAMal
prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i
dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.
Per l'art. 10 cpv. 1
OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
A norma dell'art. 10
cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai
detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o
di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in
uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L'art. 10 cpv. 2 OAMal
prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui
all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.
Gli assicuratori
sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione contro
la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo
d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettere b e c
della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).
Per il cpv. 4 delle
Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i
Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano
i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in
merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in
vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste
informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro
della Comunità europea.
7.
Nel
caso di specie l'insorgente,
cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed
esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,
assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del
regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.
a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).
Tuttavia, in
conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC
e dell'Allegato VI al
regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,
quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei
Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il
diritto di optare per il sistema sanitario italiano.
La domanda di
esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere
presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Unica eccezione
prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".
8.
In
concreto, l'assicurato ha esercitato
un'attività lucrativa in Svizzera
fino al 30 settembre 2009 (doc. XII).
Pertanto, il termine
di 3 mesi per far valere il diritto di opzione decorreva da quando ha iniziato
a lavorare nel nostro Paese.
Esso è quindi scaduto
infruttuoso.
Eppure, come il
ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente
nel Cantone Ticino non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore
sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.
Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica
questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi
i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale
che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto
il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava
il principio dell'assoggettamento
al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.
Con risposta del 13
marzo 2008 l'Ufficio federale
della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,
i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,
dato che non hanno l'abitudine
di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati
automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione
cantonale le necessarie informazioni.
L'amministrazione federale ha sottolineato
l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura
assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli
effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha
aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme
per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa
in pratica dell'affiliazione
stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.
L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.
A questo proposito, il
24.
aprile 2008 l'amministrazione
federale ha affermato tra l'altro
che:
" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un
délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés
correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation
des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la
prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui
étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de
remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la
disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement
à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc
(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril
2008).".
Sulla scorta delle
indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera
personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di
lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.
Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rispettivamente l'8
maggio 2008 l'UFSP, hanno dato
il loro benestare per questa procedura in sanatoria.
Questi scambi
epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il
Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo
che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre
mesi dall'ottenimento del
permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la
copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento
obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere
un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per
l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il
termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.
Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato
al ricorrente – e ad altri 12'630
lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria – una lettera
di spiegazioni riguardante l'assoggettamento
obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli
Accordi bilaterali.
Questo scritto
avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente
compilare l'allegato modulo TI
1.
e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già
indirizzata.
La lettera specificava
inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà
obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non
esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più
possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".
9.
Va
ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato
un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere
posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi
parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di
principio, sono già assicurati.
L'Esecutivo, dopo
avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato
che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere
l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra
protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi
per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior
parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le
esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri
residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono
attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che
disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare
il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la
Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In
quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare
una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente
incontro alle esigenze degli interessati.
Occorre qui comunque
evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore
e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure
ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V
201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung
sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG
ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren
erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste
Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.
1957.
ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage
schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz
3.
auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige
Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es
besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als
National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen
haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre
2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21
décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II
1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a
LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente
de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous
les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de
cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant
du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la
même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle
version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant
le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204
s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas
particulier.“, sottolineature della redattrice).
10.
Dalla
documentazione agli atti emerge che il ricorrente ha esercitato il diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese
di residenza soltanto il 3 ottobre 2008 a mezzo del formulario TI 1 (doc. I) e
l'Ufficio assicurazione
malattia l'ha ricevuto l'8 ottobre 2008 (doc. 1).
Pertanto, ciò non è
avvenuto né al momento in cui ha iniziato la sua attività lucrativa in Svizzera,
né nell'ambito della procedura
in sanatoria del giugno-settembre 2008, ovvero entro il 30 settembre 2008.
La conseguenza è
stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato all'interessato ed a tutti i frontalieri che
non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario, l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio dell'assicurato ad una cassa
malati svizzera da parte dell'Ufficio assicurazione malattia, in concreto emessa
il 14 gennaio 2009 (doc. A).
L'assicurato, pur essendo venuto a conoscenza
dell'obbligo di optare per l'uno o l'altro servizio sanitario nazionale prima della scadenza del
termine di sanatoria fissato dall'UAM, sostiene comunque che il suo diritto all'informazione sarebbe stato violato, avendo
saputo dell'obbligo di optare
soltanto casualmente ed all'ultimo
momento, motivo per il quale ha spedito il suo formulario TI 1 soltanto il 3
ottobre 2008.
La censura è
manifestamente infondata, già solo per il fatto che lo stesso insorgente
ammette di essere stato comunque informato della problematica entro il
30.
settembre 2008 (doc. I: "Sono stato messo al corrente casualmente
della copertura assicurativa per le malattie solo pochi giorni prima della
scadenza del 30 settembre 2008.").
Tuttavia, rilevato che
la medesima tematica è già stata trattata da questo Tribunale nell'ambito di numerosissimi altri incarti simili
al presente, va evidenziato come, per i motivi che seguono, essa va comunque
respinta.
11.
L'autorità cantonale afferma di avere
adempiuto al suo dovere d'informazione
tramite lettere personali, lettere al datore di lavoro e alle organizzazioni
sindacali, nonché comunicati stampa ed interviste.
L'insorgente, da parte sua, fa valere,
perlomeno implicitamente, di essere in buona fede, non essendo stato dettagliatamente
informato circa la possibilità di optare in favore del sistema sanitario del
suo Paese di residenza.
Secondo la
giurisprudenza (SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLAD 1992 pag. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid.
4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e
sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de droit
administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.), affinché il principio
della buona fede, sancito dall'art.
9.
Cost. fed., tuteli la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa nei casi in cui l'amministrazione formula
una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere
adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.
l'informazione
data dall'autorità deve
riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
2.
essa deve emanare da un organo competente o che possa essere
ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze;
3.
la promessa deve essere propria ad ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve
poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione
deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando
tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della
cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V
33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, pag. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora
l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente,
ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della
comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 75 B III b
3);
4.
l'informazione errata deve aver indotto il destinatario ad adottare
un comportamento o un'omissione
che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione
è stata data (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1, DTF 113 V 87 consid.
4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; RAMI 1991 pag. 68
segg.).
La prima condizione da
esaminare si concretizza nell'art. 27 LPGA concernente l'informazione e
la consulenza, secondo cui:
" 1 Gli
assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei
limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate
sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti
e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente.".
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione, un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi
- (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza
(cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita
richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi
aspetti, cfr. in particolare la sentenza del 14 settembre 2005
nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; sentenza del 28 ottobre 2005
nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof/Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003
pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et
les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS
2001.
pag. 524 seg. (527); U.
Kieser, "ATSG-Kommentar", 2a edizione,
Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009 ad art. 27 pag. 396 e seguenti; sul tema
specifico si veda inoltre Guylaine
Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance
maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes:
difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in CGSS 42-2009
pag. 33 e segg., in particolare il punto 2.3.1. pag. 36 e 37).
Per quanto attiene più
specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,
va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti ed obblighi. Quest'obbligo concerne
soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni
possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata
in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale,
la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre, tale diritto
non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto
rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi
a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha
richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (U. Kieser,
op. cit., ad art. 27 n. 19 e seguenti, pag. 402 segg.).
Come rileva Kieser,
op. cit., ad art. 27 n. 8 pag. 399, a proposito del capoverso 1, "Als
Trägerinnen der Aufklärungs- bzw. Beratungspflicht können ferner
Arbeitgeberinnen und –geber infrage kommen. Auch hier kann sich die
entsprechende Pflicht aus einer ausdrücklichen Festlegung ergeben (vgl. z.B.
Art. 72 UVV und dazu BGE 121 V 32 ff.) oder sie kann aus einer Beauftragung zur
Wahrnehmung der Information abgeleitet werden. In der Gerichtspraxis finden
sich Entscheide, mit denen eine solche (sozialversicherungsrechtlich fundierte)
Beauftra-gung angenommen (vgl. dazu BGE 111 V 72 betreffend Arbeitgeber) bzw.
abgelehnt wurde (vgl. BGE 111 V 171 betreffend Arbeitgeber, SVR 2001 KV Nr. 3
betreffend BSV).".
Lo stesso autore
rammenta poi, a pag. 401, che "Die in Art. 27 Abs. 1 ATSG festgelegte
Informationspflicht kann etwa dadurch erfüllt werden, dass
Informationsbroschüren, Merkblätter oder – allgemein verständliche –
Wegleitungen abgegeben werden (dazu BGE 131 V 476). Ausreichend ist es, wenn
über die Möglichkeit, eine Abredeversicherung in der UV abschliessen zu können,
mit einem allgemein zugänglichen Aushang im Betrieb des Arbeitgebers informiert
wird (dazu Entscheid des Bundesge-richts vom 29. März 2004, U
255/03).".
In quest'ultima sentenza, citata da
Kieser, l'Alta Corte, con riferimento all'art. 72 OAINF giusta il quale gli
assicuratori provvedono a che i datori di lavoro siano sufficientemente
informati in merito all'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni e
i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai
dipendenti, ha affermato:
" (…)
2.1
In einem Fall, in welchem es um die Tragweite der Informationspflichten von
Versicherer und Arbeitgeber hinsichtlich einer Abredeversicherung nach
Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht zunächst in Bestätigung der Auffassung des damaligen
kantonalen Gerichts erkannt, Art. 3 UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit
des Versicherers, die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch
die Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines
Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des
Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren
(BGE 121 V 31 f. Erw. 1c). Hingegen ergebe sich aus der allgemeinen
Informationspflicht des Versicherers (Art. 72 UVV) die Verpflichtung, nebst
anderem über die Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu
informieren. Der Versicherer und auch der Arbeitgeber sind in diesem
Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung und die Erfüllung
ihrer Informationspflicht muss manifestiert werden und insbesondere im Hinblick
auf die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72 Satz 2 UVV) vom
Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen
organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger
Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen Unfallversicherung
schon unter der Geltung des KUVG beachtet wurde, nämlich beispielsweise ein
Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb, Informationen an
Betriebsversammlungen usw. Da sich Versicherer und Arbeitgeber den Beweis
der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch zumutbare Vorkehren ohne weiteres
sichern können, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast hiefür
auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten des
Arbeitgebers in Frage steht (BGE 121 V 32 ff. Erw. 2a und b mit Hinweisen).
Bei Verletzung der Informationspflichten hat der Versicherer für seine sowie
die Unterlassungen des Arbeitgebers einzustehen, wobei dies unter dem Vorbehalt
steht, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den
Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte Disposition seitens des
Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, erfüllt sind (BGE 121 V 34
Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. U 387 S. 274 f. Erw. 3b).
2.2
Wie die Abklärung der SUVA ergeben hat, sind in den vom Personal der Eisenbahn
X.________ benutzten Räumen Informationen der SUVA über die Abredeversicherung
angeschlagen; weiter haben Arbeitskollegen der Beschwerdeführerin
Abredeversicherungen abgeschlossen, was bedeutet, dass sie über diese
Möglichkeit informiert worden sind. Eine - hier erfolgte - Information durch
allgemeinen Anschlag ist für die Erfüllung der Informationspflicht gemäss Art.
72.
UVV ausreichend (vgl. BGE 121 V 33 Erw. 2b mit Literaturhinweis), so wurde
denn auch in RKUV 2000 Nr. U 387 S. 277 Erw. 4c implizit eine Information durch
Broschüren als grundsätzlich genügend vorausgesetzt (auch wenn dies im
konkreten Fall nicht ausreichend gewesen und nicht korrekt erfolgt ist). Das
Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der
Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der
Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der
Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest
Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste
Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge
in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar
während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur
Reiseleiterin ausbilden zu lassen. Dies ist hier um so mehr der Fall, als in
den Lohnabrechnungen jeweils der vorgenommene Abzug für die Nichtberufsunfallversicherung
ausgewiesen und damit monatlich die Problematik der Unfallversicherung in
Erinnerung gerufen worden ist. Eine Sensibilisierung für den
Unfallversicherungsschutz wäre im Übrigen um so mehr zu erwarten gewesen, als
die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2001 einen Unfall erlitten hatte und in
der Folge bis zum 8. August 2001 arbeitsunfähig gewesen ist. Würde der
Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gefolgt, welche letztlich eine
explizite Information in jedem Einzelfall verlangt, liefe dies schlussendlich
darauf hinaus, einem Arbeitnehmer bei der Kündigung alles und jedes - nicht nur
betreffend Abredeversicherung - mitteilen zu müssen; ein dermassen
umfangreicher Informationskatalog würde in der Folge nicht mehr gelesen
(vgl. das Beispiel bei Gunther Arzt, Strafbarkeit juristischer Personen:
Andersen, vom Märchen zum Alptraum, Schweizerische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2002, S. 233 Fn 23: Viele Käufer eines Fernglases werden die
voluminöse Bedienungsanleitung mit absurden Warnungen nicht lesen, sodass ihnen
auch der sinnvolle Hinweis entgeht, mit dem Fernglas nicht in die Sonne zu
schauen). Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten
daraus ableiten, dass ein vom Inspektor der SUVA im Juni 2002 befragter Angestellter
der Eisenbahn X.________ den Aushang über die Abredeversicherung nicht gekannt
hat, da dieser Mitarbeiter - anders als die Beschwerdeführerin - allenfalls gar
keine Veranlassung hatte, sich über die Versicherungsdeckung nach einer
Kündigung Gedanken zu machen.
2.3
An der Erfüllung der Informationspflicht (Erw. 2.2 hievor) ändert die Tatsache
nichts, dass der Inspektor der SUVA am 20. Juni 2002 festgestellt hat, die
Informationen der SUVA seien am Bahnhof in Y.________ - Arbeitsort der
Beschwerdeführerin - nicht angeschlagen gewesen; dies war offenbar nach einem
erfolgten Umbau des Gebäudes unterlassen worden.
Die
Beschwerdeführerin hatte einerseits während ihrer Anstellung seit 1996
Gelegenheit, die angeschlagenen Informationen in den diversen von ihr benutzten
Räumen in unterschiedlichen Bahnstationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese
Informationen waren andererseits auch ab dem Zeitpunkt des Umbaus in Y.________
in den für das Personal vorgesehenen Räumen in anderen Bahnhöfen angeschlagen,
wobei ausser Zweifel steht, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer
Eigenschaft als Kondukteurin an solchen Orten aufgehalten hat. Damit ist die
Informationspflicht im Sinne des Art. 72 UVV jedoch auch während der Zeit
erfüllt worden, in der in Y.________ keine Informationen ausgehängt gewesen
sind.
2.4
Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit
Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Abredeversicherung hingewiesen
habe, und dass ihr dieser Brief zu spät geschickt worden sei, da sie sich zu
dieser Zeit bereits im Ausland aufgehalten habe, was der Eisenbahn X.________
bekannt gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit
Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Möglichkeit der
Abredeversicherung (jedoch auf das Ende des Unfallversicherungsschutzes)
hingewiesen hat. Da jedoch eine Information mittels Aushang am Anschlagbrett
ausreichend ist (vgl. Erw. 2.2 hievor), ändert die Nichterwähnung der
Abredeversicherung im Schreiben nichts an der Rechtslage.
Damit
haben die SUVA und die ehemalige Arbeitgeberin die Informationspflicht gemäss
Art. 72 UVV mittels Aushang korrekt erfüllt; eine Verletzung der
Informationspflicht ist nicht erstellt und eine Leistungspflicht der SUVA in
der Folge zu verneinen (vgl. BGE 121 V 34 Erw. 2b in fine)." (sottolineature della redattrice)
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V
428.
il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
11.3
Gemäss Art. 72 Satz 1 UVV sorgen die Versicherer dafür, dass die Arbeitgeber
über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden.
Diese - nach Inkrafttreten des ATSG im Wortlaut unverändert belassene -
Verordnungsbestimmung verpflichtet den Versicherer zu einer substantiellen
Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Die
entsprechende Verfahrenspflicht geht nach der vor 1. Januar 2003 ergangenen
Rechtsprechung über die praxisgemäss aus dem Grundsatz von Treu und Glauben
hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der
Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen
Auskunft zu erteilen, hinaus (BGE 121 V 28 E. 2a S. 32). Auch im Rahmen von
Art. 72 UVV gilt - analog zu Art. 27 Abs. 2 ATSG - der Grundsatz, wonach die
Verletzung der Informationspflicht nur dann zu Rechtsfolgen führen kann, wenn
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den
verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz (Art. 9 BV) allesamt erfüllt sind (RKUV
2004.
Nr. U 517 S. 429 [U 255/03], 2001 Nr. U 441 S. 542 f. [U 285/99], 2000 Nr.
U 387 S. 272 [U 340/99]).
11.4
Die Frage, ob die SUVA aufgrund der unwidersprochenen Entgegennahme von
Prämienzahlungen und von erteilten Auskünften ihre Informationspflicht gemäss
Art. 27 Abs. 2 ATSG und Art. 72 UVV verletzt hat und der Beschwerdegegner infolgedessen
gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben Versicherungsschutz
beanspruchen kann, lässt sich aufgrund der Akten nicht beantworten. Es liegt
aber eine Notiz der SUVA vom 4. Mai 2006 vor, wonach die Arbeitgeberin bis am
3.
Februar 2006 im Glauben gewesen sei, dass ihre Angestellten bei der SUVA
gegen Unfall versichert seien. Anlässlich des Betriebserfassungsbesuches vom
15.
März 2005 sei nicht darüber informiert worden, dass für Entsandte das
Formular E101 hätte ausgefüllt werden müssen. Gemäss den Angaben des BSV wurde
zudem erst seit dem 1. Januar 2006 in den Weisungsbestimmungen festgehalten,
dass Arbeitnehmer, die ausschliesslich zum Zweck der Entsendung eingestellt
wurden, nicht als Entsandte betrachtet werden könnten, eine Entsendung jedoch
ausnahmsweise zulässig sei, wenn der Arbeitnehmer vor der Entsendung bereits in
der Schweiz versichert gewesen sei. Das kantonale Gericht hatte zu dieser
Problematik aufgrund seiner Beurteilung nicht Stellung zu nehmen. Die SUVA hat
sich zu diesem Punkt bisher nicht geäussert. Die Vorinstanz, an welche die
Sache zurückzuweisen ist, wird diesbezüglich sachdienliche Abklärungen
vorzunehmen und alsdann darüber zu befinden haben, ob dem Beschwerdegegner
gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen der SUVA zustehen oder nicht."
(…).
Va ancora evidenziato
che la legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), a proposito del
controllo dell'obbligo assicurativo, all'art. 16 prevede che:
" 1 Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non
domiciliato soggetto all'obbligo d'assicurazione le informazioni necessarie
relative all'adempimento di questo obbligo.
2.
L'assicurato e
il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere
dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l'obbligo assicurativo, fatta
deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie:
a) lavoratori in possesso di un permesso di
lavoro di durata inferiore ad un anno;
b) lavoratori in possesso di un permesso di
dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi
familiari.
3.
Ogni pretesa
di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.".
Inoltre, l'art. 19
LCAMal recita quanto segue:
" 1 Il Consiglio di Stato fa iscrivere d'ufficio, previa
diffida scritta, le persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato
all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).
2.
[Cpv. abrogato
dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 203].
3.
Il regolamento
può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.".
Per l'art. 5 RLCAMal,
" 1 Previa richiesta dell'Istituto delle assicurazioni
sociali, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita,
ogni informazione in ordine al controllo dell'obbligo d'assicurazione per lavoratori
non domiciliati.
2.
Nell'ambito
dell'applicazione dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e
della Convenzione istitutiva dall'AELS, tali informazioni possono riguardare
anche i familiari, residenti in Svizzera o all'estero, del lavoratore
domiciliato o non domiciliato in Svizzera.".
A norma dell'art. 7
RLCAMal,
" 1 L'iscrizione d'ufficio delle persone soggette all'obbligo
d'assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall'Istituto
delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.
2.
La
ripartizione tra i singoli assicuratori considera l'effettivo degli assicurati
affiliati.".
12.
In
concreto, dalla corrispondenza intercorsa fra l'autorità cantonale competente ed i due Uffici federali, esposta nei
considerandi che precedono e di cui peraltro ha già riferito l'Ufficio assicurazione malattia stesso nella
decisione impugnata e nella risposta di causa, è emerso che l'UAM ha ampiamente adempiuto, con l'ausilio
di numerosi canali informativi, ai suoi obblighi.
L'amministrazione si è
infatti prodigata cercando di raggiungere tutti i frontalieri esercitanti
un'attività lavorativa in Ticino in ben tre occasioni, concedendo ai medesimi,
dopo aver contattato le autorità federali, perfino una proroga del termine di
tre mesi previsto dall'ALC.
In effetti l'Ufficio
assicurazione malattia, oltre a prendere contatto nel 2002 e nel 2003 con i
lavoratori frontalieri recensiti ufficialmente, informandoli della possibilità
di optare per l'assicurazione del proprio Paese di residenza, nel 2008 ha
compiuto uno sforzo notevole al fine di permettere a coloro che avevano omesso
di far valere la loro opzione, di sanare la loro situazione.
In tale contesto,
l'autorità cantonale ha recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e
che non avevano optato per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione
completa comprensiva del formulario TI 1, peraltro facilmente compilabile,
essendo sufficiente indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella
casella “assicurazione malattie nel Paese di residenza”, di una tabella
sinottica indicante gli obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri
dell'UE, della busta di trasmissione con indirizzo prestampato e di una lettera
accompagnatoria dove figuravano le conseguenze in caso di mancato invio di
questo modulo.
L'amministrazione ha
inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha
informato 11 sindacati (__________) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro
d'azione allargato (__________).
Complessivamente l'UAM
ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell'ambito dell'operazione
di “sanatoria”.
Questa operazione ha
avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato
7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione
ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all'opzione a
favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.
Inoltre, il 3 giugno
2008.
il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa
ed il Capo Ufficio dell'UAM, __________, ha rilasciato numerose interviste,
anche a giornali italiani, in cui ha informato i lavoratori frontalieri circa i
passi da intraprendere per optare a favore dell'assicurazione del proprio Paese
di residenza.
Secondo lo scritto
dell'UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30
settembre 2008 per l'esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,
corrisponde alla soluzione prevista dall'annesso II all'ALC (sezione A, cifra
3, lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone
che erano assicurate in Italia non avevano compreso l'importanza di riempire
correttamente il formulario relativo al diritto d'opzione.
A prescindere dalla
questione a sapere se la fattispecie descritta configuri effettivamente
un'ipotesi di "caso giustificato", accertato come l'UAM abbia
informato sufficientemente tutti gli interessati nel corso dei tre mesi di
grazia tramite scritti ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai sindacati ed ai
giornali (STF U 255/03 del 29 marzo 2004), va evidenziato come un
"ulteriore" caso giustificato, con un nuovo termine decorrente dopo
il 30 settembre 2008, non può più essere ammesso.
Come rileva il
Tribunale federale nella citata sentenza U 255/03, da una persona adulta come il
ricorrente può essere richiesto che si ponga delle domande circa il suo obbligo
assicurativo ("Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die
Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der
Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der
Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest
Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste
Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge in
den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während
längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin
ausbilden zu lassen.").
Ciò importa a maggior
ragione nel caso concreto dove l'interessato, per potere lavorare, si è recato
in un'altra nazione, nella quale gli aventi diritto di voto sono stati chiamati
in numerose occasioni ad esprimersi sull'ALC, con conseguenti articoli di fondo
sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno
creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.
Nulla cambia la
circostanza che l'assicurato non sarebbe stato informato personalmente – visto
che sostiene di non avere ricevuto la lettera del 12 giugno 2008 - giacché
determinante, nel caso di specie, è la circostanza che l'autorità cantonale,
competente per informare circa il diritto di opzione, ha ampiamente divulgato
questa problematica tramite numerosi canali. Tant'è che il ricorrente, nel
corso della procedura di sanatoria, ha comunque esercitato il suo diritto d'opzione, seppure in ritardo di qualche
giorno. Egli ha infatti affermato di essere stato informato da terzi di questo
diritto verso fine settembre 2008 (doc. I).
L'autorità cantonale,
visto tra l'altro l'alto numero di lavoratori in Ticino che provengono
dall'Italia, non può essere tenuta a seguire passo dopo passo ogni frontaliero.
Spetta piuttosto a
questi ultimi, che si recano in un'altra nazione per svolgere la propria
attività lavorativa, dar prova di maggior senso di responsabilità, chiedendo eventuali
informazioni supplementari.
Non può pertanto
essere chiesto all'autorità cantonale di sincerarsi in un secondo tempo se la
persona interessata ha capito ed è consapevole della scelta che deve compiere.
Visto quanto precede,
non può dunque essere imputata all'UAM alcuna violazione del dovere di
informazione di cui all'art. 27 LPGA e quindi anche del principio della buona
fede, facendo infatti difetto la prima delle cinque summenzionate condizioni cumulative
(cfr. consid. 11).
Pertanto, in assenza
di un effettivo "caso giustificato", la pretesa ignoranza del diritto
rispettivamente l'asserita
mancata informazione diretta tramite raccomandata, non costituiscono palesemente
un "caso giustificato" nel senso della cifra 3 lett. b punto aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato
VI del regolamento n. 1408/71.
L'opzione formulata dal ricorrente contestualmente
al reclamo e con il ricorso è dunque tardiva.
13.
Non
va poi dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del proprio
Paese di residenza è un'eccezione al principio generale dell'affiliazione al
luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa dalla Svizzera in
particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro fondatore dell'UE ed
i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei principi generali che
reggono il diritto comunitario.
Del resto la facoltà
di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che
si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata
permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente
elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti
ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi
senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre
all'insorgente una maggiore attenzione.
14.
Resta
quindi da esaminare la tempestività dell'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente.
Nel caso in
discussione, va osservato che il formulario TI 1 relativo all'opzione per il sistema sanitario italiano è
stato compilato il 29 settembre 2008 (doc. 1) ed è pervenuto all'Ufficio assicurazione malattia l'8 ottobre 2008.
Tuttavia, per sua
stessa ammissione, l'insorgente
ha inviato all'UAM questo
modulo (soltanto) il 3 ottobre 2008 (doc. I).
Stante quanto precede,
non si può manifestamente desumere il rispetto dei termini fissati dall'autorità competente per l'inoltro del formulario (30 settembre 2008).
Di conseguenza, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non
deve ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI 1 con l'opzione per l'Italia,
che il ricorrente ha compilato il 29 settembre 2008 e spedito il 3 ottobre
2008.
Ne discende, così, che
l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non
è avvenuto entro il termine legale di tre mesi stabilito con la procedura di
sanatoria e che quindi tale situazione non può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla cassa malati svizzera fintanto che
lavora in Svizzera.
Neppure le
dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano
espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché anch'esse
sono manifestamente tardive.
15.
Anche
le critiche che l'insorgente ha
rivolto contro lo scarso contenuto del formulario TI 1 sono infondate.
Va in proposito osservato
che questo modulo serve unicamente ai frontalieri quale mezzo per esercitare il
loro diritto d'opzione per un
sistema sanitario nazionale, sia esso quello del loro Paese di residenza sia
esso quello svizzero, sul cui territorio lavorano.
È dunque chiaro che
questo foglio non possa contenere tutte le informazioni che il ricorrente
pretende vi siano indicate, quali l'ammontare del premio che i frontalieri dovrebbero pagare se si
affiliassero alla cassa malati svizzera, i rischi coperti, le prestazioni offerte
e riconosciute, ecc..
L'ammontare del premio LAMal, per esempio,
varia da cassa malati a cassa malati ed è pertanto evidente che il modulo TI 1
non possa riportare tutti i premi in vigore nel Cantone Ticino.
Inoltre, l'elenco delle prestazioni riconosciute dalle
casse malati svizzere, unitamente alle condizioni affinché gli assicuratori malattia
si assumano i costi ed in quali misure, è contenuto nella Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994
(LAMal), in vigore dal 1° gennaio 1996, come pure nelle relative Ordinanze ad
esse legate, quali la OAMal e l'OPre. Un riassunto di tutto ciò nel formulario TI 1 sarebbe quindi
troppo riduttivo e rischierebbe di trarre in inganno i frontalieri che devono decidere
per quale assicuratore nazionale optare. Di conseguenza, spetta ai singoli interessati
informarsi al riguardo presso le numerose casse malati svizzere presenti sul
territorio ticinese.
16.
Infine,
come visto (cfr. consid. M), l'insorgente
ha cessato l'attività lucrativa
in Svizzera con effetto dal 30 settembre 2009 (doc. XII).
Secondo costante
giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione
impugnata, ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto, anche se
la cessazione dell'attività
lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia
procedurale, questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, è cessato
anche l'obbligo assicurativo.
In queste condizioni,
il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'obbligo assicurativo termina il 30 settembre
2009.
L'Ufficio assicurazione malattia emanerà
quindi una decisione formale in tal senso, che annulla e sostituisce quella
impugnata.
Va infine osservato
che se l'interessato comincerà
una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intenderà essere esonerato
dall'obbligo assicurativo nel
nostro Paese sarà comunque tenuto a far valere il diritto di opzione nei
termini esposti in precedenza.
Occorre qui ancora
rammentare al ricorrente che, per il periodo durante il quale è (stato)
assicurato in Svizzera, può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i presupposti,
del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione
malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata
è modificata, nel senso che RI 1 è affiliato all'assicurazione obbligatoria svizzera presso la cassa malati __________
fino al 30 settembre 2009.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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