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Decisione

36.2009.28

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza.Termine di sanatoria decorso infruttuoso nonostante ampia campagna informati

14 dicembre 2009Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i rappresentanti

dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i

mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le verifiche circa il

pronunciamento pregresso dell'opzione

sono state 29'000.

Il fatto che l'interessato abbia inviato tardivamente il

formulario TI 1 probabilmente a causa del cambio di lavoro non rientra palesemente

nei "casi giustificati" di cui all'Allegato II dell'Accordo

bilaterale, poiché egli ha comunque avuto il tempo e gli strumenti per agire

senza indugio.

E. Con

ricorso del 23 marzo 2009 (doc. I) RI 1 è tempestivamente insorto contro la

predetta decisione, contestando l'affiliazione d'ufficio presso la cassa malati

__________ e chiedendo di rivedere la sua posizione alla luce delle motivazioni

esposte.

Il ricorrente ha infatti

osservato che il 28 luglio 2008 si è dimesso dalla __________, espletando

comunque l'attività fino al 20

agosto seguente. A metà settembre 2008 è stato assunto da __________ ed esplicava

la sua attività presso la ditta __________. A causa dell'interruzione del lavoro e della ricerca di

un altro posto di lavoro, è solo verso la fine di settembre 2008 che ha

casualmente saputo del suo obbligo di esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario italiano o

svizzero. Ha quindi provato ad informarsi presso il competente Ufficio

cantonale, che tuttavia rispondeva telefonicamente soltanto negli orari d'ufficio, ciò che mal si conciliava con il

suo lavoro sui cantieri. Appena ottenute le necessarie informazioni, ha immediatamente

optato per il sistema italiano, ma era già il 3 ottobre 2008.

L'insorgente si è lamentato che il modello TI

1 non indica la cifra minima che il lavoratore frontaliero dovrebbe pagare se

si affiliasse alla cassa malati svizzera, né specifica quali malattie essa copre.

Le informazioni utili non sarebbero quindi trasparenti.

Inoltre, egli ha

evidenziato che poiché l'assicurazione

malattia svizzera risulta molto onerosa per un operaio, tutti i frontalieri

dovrebbero essere avvisati tramite lettera raccomandata su tutto, ovvero sui

termini per optare, sul costo della stessa e sui servizi che offre, e non

soltanto quando si viene affiliati d'ufficio.

F. Con

risposta del 2 aprile 2009 (doc. III) l'UAM ha proposto la reiezione del

ricorso.

L'amministrazione ha dapprima ripercorso i

motivi che l'hanno portata all'operazione di sanatoria dell'estate 2008, evidenziando che il ricorrente

non ha optato in ben due circostanze.

In seguito,

riferendosi alle giustificazioni fornite dall'assicurato,

che l'hanno

impedito di esercitare il diritto d'opzione nel termine fissato, l'Ufficio

assicurazione malattia ha osservato che il ricorrente

avrebbe dovuto premunirsi in maniera adeguata e responsabilizzarsi maggiormente.

Infatti, l'ampia informazione

data riguardo all'obbligo

assicurativo in Svizzera avrebbe dovuto attirare la sua attenzione affinché

prendesse i necessari provvedimenti, visto che la compilazione del modulo TI 1

è semplice.

G. Il

22 aprile 2009 (doc. V) il ricorrente ha contestato il dato del 95,8% fornito

dall'amministrazione in merito

alla percentuale di lavoratori frontalieri che avrebbero sanato la loro

situazione nell'estate 2008.

Egli ritiene, invece, che i frontalieri che si trovano nella sua situazione

siano molti di più, così come risulta dalle informazioni avute dai sindacati a

cui si è rivolto. E tutto ciò è occorso soltanto perché l'Ufficio assicurazione malattia non ha debitamente

informato gli interessati, ma si è affidata ad un'informazione superficiale solo "per poter poi riempire

le loro casse alle spalle dei poveri lavoratori frontalieri.".

L'insorgente ha poi ribadito di non avere

ricevuto la documentazione del 12 giugno 2008, ma di essere stato informato

riguardo all'obbligo di

affiliazione in Svizzera in caso di mancata opzione soltanto alcuni giorni

prima del termine di scadenza e di essersi quindi attivato immediatamente.

Inoltre, ha osservato

che il modulo TI 1 non è affatto chiaro, poiché non specifica le

caratteristiche della cassa malati svizzera.

Il ricorrente ha

infine sollecitato che si dimostri che prima del 30 settembre 2008 egli fosse a

conoscenza del suo obbligo di optare entro il termine fissato dall'UAM.

H. L'autorità competente si è espressa in

proposito l'8 maggio 2009 (doc.

VII), evidenziando che proprio le sue particolari condizioni dovevano imporre

all'assicurato una maggiore

attenzione circa l'obbligo

assicurativo in Svizzera per la cassa malati. Inoltre, è singolare che in due

occasioni il ricorrente non apponga una semplice crocetta sul modulo TI 1,

mentre si destreggi piuttosto bene con altre questioni amministrative, ben più

complicate, come redigere tanto un reclamo quanto un ricorso ed addirittura

delle osservazioni alla risposta.

I. Il

22 maggio 2009 (doc. IX) il ricorrente ha ribadito di non essere stato messo tempestivamente

al corrente del diritto d'opzione,

non avendo ricevuto alcunché dall'UAM. Pertanto, non poteva prestare maggiore attenzione a questo

tema. Non intende pagare i premi LAMal a causa di un errore dell'autorità cantonale.

L. Il

ricorrente ha comunicato al TCA

di avere chiesto alla cassa malati __________ la sospensione delle richieste di

pagamento dei premi, avendo formulato ricorso contro la decisione d'affiliazione d'ufficio (doc. XI).

M. Il

26 novembre 2009 (doc. XII) l'assicurato

ha consegnato al Tribunale una dichiarazione vidimata dall'Ufficio regionale degli stranieri, con cui

si attesta che egli ha cessato l'attività lucrativa il 30 settembre 2009 per conto di __________ e

che da quel momento ha lasciato la Svizzera per ritornare al suo Paese di residenza.

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenza

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato una

decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente ed ha

respinto il ricorso con argomentazioni che saranno riprese anche in questa

sede.

nel merito

Considerandi

2.

Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008.

relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che

laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri

della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3 LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3.

Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi

hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001.

di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della

delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato

l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

3.

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48.

consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

L'assicurato è di nazionalità italiana e

pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten

gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs.

1.

Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid.

3.2

; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

4.

L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola

legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE che

esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato

di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente in

Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14.

punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente

all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta

attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1.

capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2.

Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

5.

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE

RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et

romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont soumises

au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour de travail

pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente pour les

frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France pour le

résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer et

vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

6.

Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché

percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3.

LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione contro

la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo

d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettere b e c

della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste

informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea.

7.

Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

8.

In

concreto, l'assicurato ha esercitato

un'attività lucrativa in Svizzera

fino al 30 settembre 2009 (doc. XII).

Pertanto, il termine

di 3 mesi per far valere il diritto di opzione decorreva da quando ha iniziato

a lavorare nel nostro Paese.

Esso è quindi scaduto

infruttuoso.

Eppure, come il

ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente

nel Cantone Ticino non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore

sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.

Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica

questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale

che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto

il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava

il principio dell'assoggettamento

al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l'Ufficio federale

della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24.

aprile 2008 l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation

des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui

étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de

remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi

epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il

Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo

che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre

mesi dall'ottenimento del

permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la

copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento

obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere

un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per

l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il

termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

al ricorrente – e ad altri 12'630

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria – una lettera

di spiegazioni riguardante l'assoggettamento

obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli

Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1.

e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

9.

Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati.

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere

l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra

protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi

per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior

parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le

esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri

residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono

attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che

disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare

il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la

Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In

quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare

una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente

incontro alle esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V

201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung

sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG

ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren

erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste

Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.

1957.

ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage

schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz

3.

auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige

Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es

besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als

National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen

haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre

2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21

décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II

1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a

LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente

de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous

les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de

cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant

du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la

même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il

n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle

version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant

le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204

s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas

particulier.“, sottolineature della redattrice).

10.

Dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente ha esercitato il diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese

di residenza soltanto il 3 ottobre 2008 a mezzo del formulario TI 1 (doc. I) e

l'Ufficio assicurazione

malattia l'ha ricevuto l'8 ottobre 2008 (doc. 1).

Pertanto, ciò non è

avvenuto né al momento in cui ha iniziato la sua attività lucrativa in Svizzera,

né nell'ambito della procedura

in sanatoria del giugno-settembre 2008, ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato all'interessato ed a tutti i frontalieri che

non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario, l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio dell'assicurato ad una cassa

malati svizzera da parte dell'Ufficio assicurazione malattia, in concreto emessa

il 14 gennaio 2009 (doc. A).

L'assicurato, pur essendo venuto a conoscenza

dell'obbligo di optare per l'uno o l'altro servizio sanitario nazionale prima della scadenza del

termine di sanatoria fissato dall'UAM, sostiene comunque che il suo diritto all'informazione sarebbe stato violato, avendo

saputo dell'obbligo di optare

soltanto casualmente ed all'ultimo

momento, motivo per il quale ha spedito il suo formulario TI 1 soltanto il 3

ottobre 2008.

La censura è

manifestamente infondata, già solo per il fatto che lo stesso insorgente

ammette di essere stato comunque informato della problematica entro il

30.

settembre 2008 (doc. I: "Sono stato messo al corrente casualmente

della copertura assicurativa per le malattie solo pochi giorni prima della

scadenza del 30 settembre 2008.").

Tuttavia, rilevato che

la medesima tematica è già stata trattata da questo Tribunale nell'ambito di numerosissimi altri incarti simili

al presente, va evidenziato come, per i motivi che seguono, essa va comunque

respinta.

11.

L'autorità cantonale afferma di avere

adempiuto al suo dovere d'informazione

tramite lettere personali, lettere al datore di lavoro e alle organizzazioni

sindacali, nonché comunicati stampa ed interviste.

L'insorgente, da parte sua, fa valere,

perlomeno implicitamente, di essere in buona fede, non essendo stato dettagliatamente

informato circa la possibilità di optare in favore del sistema sanitario del

suo Paese di residenza.

Secondo la

giurisprudenza (SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979

pag. 155, DLAD 1992 pag. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid.

4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e

sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de droit

administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle

Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.), affinché il principio

della buona fede, sancito dall'art.

9.

Cost. fed., tuteli la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa nei casi in cui l'amministrazione formula

una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere

adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

1.

l'informazione

data dall'autorità deve

riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

2.

essa deve emanare da un organo competente o che possa essere

ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze;

3.

la promessa deve essere propria ad ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve

poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione

deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando

tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della

cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V

33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente,

ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della

comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 75 B III b

3);

4.

l'informazione errata deve aver indotto il destinatario ad adottare

un comportamento o un'omissione

che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione

è stata data (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1, DTF 113 V 87 consid.

4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; RAMI 1991 pag. 68

segg.).

La prima condizione da

esaminare si concretizza nell'art. 27 LPGA concernente l'informazione e

la consulenza, secondo cui:

" 1 Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti

e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione, un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi

- (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza

(cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita

richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi

aspetti, cfr. in particolare la sentenza del 14 settembre 2005

nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; sentenza del 28 ottobre 2005

nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof/Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003

pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et

les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS

2001.

pag. 524 seg. (527); U.

Kieser, "ATSG-Kommentar", 2a edizione,

Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009 ad art. 27 pag. 396 e seguenti; sul tema

specifico si veda inoltre Guylaine

Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance

maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes:

difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in CGSS 42-2009

pag. 33 e segg., in particolare il punto 2.3.1. pag. 36 e 37).

Per quanto attiene più

specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti ed obblighi. Quest'obbligo concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni

possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata

in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale,

la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre, tale diritto

non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto

rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi

a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (U. Kieser,

op. cit., ad art. 27 n. 19 e seguenti, pag. 402 segg.).

Come rileva Kieser,

op. cit., ad art. 27 n. 8 pag. 399, a proposito del capoverso 1, "Als

Trägerinnen der Aufklärungs- bzw. Beratungspflicht können ferner

Arbeitgeberinnen und –geber infrage kommen. Auch hier kann sich die

entsprechende Pflicht aus einer ausdrücklichen Festlegung ergeben (vgl. z.B.

Art. 72 UVV und dazu BGE 121 V 32 ff.) oder sie kann aus einer Beauftragung zur

Wahrnehmung der Information abgeleitet werden. In der Gerichtspraxis finden

sich Entscheide, mit denen eine solche (sozialversicherungsrechtlich fundierte)

Beauftra-gung angenommen (vgl. dazu BGE 111 V 72 betreffend Arbeitgeber) bzw.

abgelehnt wurde (vgl. BGE 111 V 171 betreffend Arbeitgeber, SVR 2001 KV Nr. 3

betreffend BSV).".

Lo stesso autore

rammenta poi, a pag. 401, che "Die in Art. 27 Abs. 1 ATSG festgelegte

Informationspflicht kann etwa dadurch erfüllt werden, dass

Informationsbroschüren, Merkblätter oder – allgemein verständliche –

Wegleitungen abgegeben werden (dazu BGE 131 V 476). Ausreichend ist es, wenn

über die Möglichkeit, eine Abredeversicherung in der UV abschliessen zu können,

mit einem allgemein zugänglichen Aushang im Betrieb des Arbeitgebers informiert

wird (dazu Entscheid des Bundesge-richts vom 29. März 2004, U

255/03).".

In quest'ultima sentenza, citata da

Kieser, l'Alta Corte, con riferimento all'art. 72 OAINF giusta il quale gli

assicuratori provvedono a che i datori di lavoro siano sufficientemente

informati in merito all'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni e

i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai

dipendenti, ha affermato:

" (…)

2.1

In einem Fall, in welchem es um die Tragweite der Informationspflichten von

Versicherer und Arbeitgeber hinsichtlich einer Abredeversicherung nach

Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht zunächst in Bestätigung der Auffassung des damaligen

kantonalen Gerichts erkannt, Art. 3 UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit

des Versicherers, die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch

die Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines

Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des

Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren

(BGE 121 V 31 f. Erw. 1c). Hingegen ergebe sich aus der allgemeinen

Informationspflicht des Versicherers (Art. 72 UVV) die Verpflichtung, nebst

anderem über die Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu

informieren. Der Versicherer und auch der Arbeitgeber sind in diesem

Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung und die Erfüllung

ihrer Informationspflicht muss manifestiert werden und insbesondere im Hinblick

auf die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72 Satz 2 UVV) vom

Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen

organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger

Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen Unfallversicherung

schon unter der Geltung des KUVG beachtet wurde, nämlich beispielsweise ein

Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb, Informationen an

Betriebsversammlungen usw. Da sich Versicherer und Arbeitgeber den Beweis

der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen Beweisgrad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch zumutbare Vorkehren ohne weiteres

sichern können, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast hiefür

auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten des

Arbeitgebers in Frage steht (BGE 121 V 32 ff. Erw. 2a und b mit Hinweisen).

Bei Verletzung der Informationspflichten hat der Versicherer für seine sowie

die Unterlassungen des Arbeitgebers einzustehen, wobei dies unter dem Vorbehalt

steht, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den

Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte Disposition seitens des

Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, erfüllt sind (BGE 121 V 34

Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. U 387 S. 274 f. Erw. 3b).

2.2

Wie die Abklärung der SUVA ergeben hat, sind in den vom Personal der Eisenbahn

X.________ benutzten Räumen Informationen der SUVA über die Abredeversicherung

angeschlagen; weiter haben Arbeitskollegen der Beschwerdeführerin

Abredeversicherungen abgeschlossen, was bedeutet, dass sie über diese

Möglichkeit informiert worden sind. Eine - hier erfolgte - Information durch

allgemeinen Anschlag ist für die Erfüllung der Informationspflicht gemäss Art.

72.

UVV ausreichend (vgl. BGE 121 V 33 Erw. 2b mit Literaturhinweis), so wurde

denn auch in RKUV 2000 Nr. U 387 S. 277 Erw. 4c implizit eine Information durch

Broschüren als grundsätzlich genügend vorausgesetzt (auch wenn dies im

konkreten Fall nicht ausreichend gewesen und nicht korrekt erfolgt ist). Das

Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der

Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der

Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der

Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest

Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste

Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge

in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar

während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur

Reiseleiterin ausbilden zu lassen. Dies ist hier um so mehr der Fall, als in

den Lohnabrechnungen jeweils der vorgenommene Abzug für die Nichtberufsunfallversicherung

ausgewiesen und damit monatlich die Problematik der Unfallversicherung in

Erinnerung gerufen worden ist. Eine Sensibilisierung für den

Unfallversicherungsschutz wäre im Übrigen um so mehr zu erwarten gewesen, als

die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2001 einen Unfall erlitten hatte und in

der Folge bis zum 8. August 2001 arbeitsunfähig gewesen ist. Würde der

Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gefolgt, welche letztlich eine

explizite Information in jedem Einzelfall verlangt, liefe dies schlussendlich

darauf hinaus, einem Arbeitnehmer bei der Kündigung alles und jedes - nicht nur

betreffend Abredeversicherung - mitteilen zu müssen; ein dermassen

umfangreicher Informationskatalog würde in der Folge nicht mehr gelesen

(vgl. das Beispiel bei Gunther Arzt, Strafbarkeit juristischer Personen:

Andersen, vom Märchen zum Alptraum, Schweizerische Zeitschrift für

Wirtschaftsrecht 2002, S. 233 Fn 23: Viele Käufer eines Fernglases werden die

voluminöse Bedienungsanleitung mit absurden Warnungen nicht lesen, sodass ihnen

auch der sinnvolle Hinweis entgeht, mit dem Fernglas nicht in die Sonne zu

schauen). Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten

daraus ableiten, dass ein vom Inspektor der SUVA im Juni 2002 befragter Angestellter

der Eisenbahn X.________ den Aushang über die Abredeversicherung nicht gekannt

hat, da dieser Mitarbeiter - anders als die Beschwerdeführerin - allenfalls gar

keine Veranlassung hatte, sich über die Versicherungsdeckung nach einer

Kündigung Gedanken zu machen.

2.3

An der Erfüllung der Informationspflicht (Erw. 2.2 hievor) ändert die Tatsache

nichts, dass der Inspektor der SUVA am 20. Juni 2002 festgestellt hat, die

Informationen der SUVA seien am Bahnhof in Y.________ - Arbeitsort der

Beschwerdeführerin - nicht angeschlagen gewesen; dies war offenbar nach einem

erfolgten Umbau des Gebäudes unterlassen worden.

Die

Beschwerdeführerin hatte einerseits während ihrer Anstellung seit 1996

Gelegenheit, die angeschlagenen Informationen in den diversen von ihr benutzten

Räumen in unterschiedlichen Bahnstationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese

Informationen waren andererseits auch ab dem Zeitpunkt des Umbaus in Y.________

in den für das Personal vorgesehenen Räumen in anderen Bahnhöfen angeschlagen,

wobei ausser Zweifel steht, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer

Eigenschaft als Kondukteurin an solchen Orten aufgehalten hat. Damit ist die

Informationspflicht im Sinne des Art. 72 UVV jedoch auch während der Zeit

erfüllt worden, in der in Y.________ keine Informationen ausgehängt gewesen

sind.

2.4

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Abredeversicherung hingewiesen

habe, und dass ihr dieser Brief zu spät geschickt worden sei, da sie sich zu

dieser Zeit bereits im Ausland aufgehalten habe, was der Eisenbahn X.________

bekannt gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Möglichkeit der

Abredeversicherung (jedoch auf das Ende des Unfallversicherungsschutzes)

hingewiesen hat. Da jedoch eine Information mittels Aushang am Anschlagbrett

ausreichend ist (vgl. Erw. 2.2 hievor), ändert die Nichterwähnung der

Abredeversicherung im Schreiben nichts an der Rechtslage.

Damit

haben die SUVA und die ehemalige Arbeitgeberin die Informationspflicht gemäss

Art. 72 UVV mittels Aushang korrekt erfüllt; eine Verletzung der

Informationspflicht ist nicht erstellt und eine Leistungspflicht der SUVA in

der Folge zu verneinen (vgl. BGE 121 V 34 Erw. 2b in fine)." (sottolineature della redattrice)

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V

428.

il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

11.3

Gemäss Art. 72 Satz 1 UVV sorgen die Versicherer dafür, dass die Arbeitgeber

über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden.

Diese - nach Inkrafttreten des ATSG im Wortlaut unverändert belassene -

Verordnungsbestimmung verpflichtet den Versicherer zu einer substantiellen

Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Die

entsprechende Verfahrenspflicht geht nach der vor 1. Januar 2003 ergangenen

Rechtsprechung über die praxisgemäss aus dem Grundsatz von Treu und Glauben

hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der

Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen

Auskunft zu erteilen, hinaus (BGE 121 V 28 E. 2a S. 32). Auch im Rahmen von

Art. 72 UVV gilt - analog zu Art. 27 Abs. 2 ATSG - der Grundsatz, wonach die

Verletzung der Informationspflicht nur dann zu Rechtsfolgen führen kann, wenn

die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den

verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz (Art. 9 BV) allesamt erfüllt sind (RKUV

2004.

Nr. U 517 S. 429 [U 255/03], 2001 Nr. U 441 S. 542 f. [U 285/99], 2000 Nr.

U 387 S. 272 [U 340/99]).

11.4

Die Frage, ob die SUVA aufgrund der unwidersprochenen Entgegennahme von

Prämienzahlungen und von erteilten Auskünften ihre Informationspflicht gemäss

Art. 27 Abs. 2 ATSG und Art. 72 UVV verletzt hat und der Beschwerdegegner infolgedessen

gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben Versicherungsschutz

beanspruchen kann, lässt sich aufgrund der Akten nicht beantworten. Es liegt

aber eine Notiz der SUVA vom 4. Mai 2006 vor, wonach die Arbeitgeberin bis am

3.

Februar 2006 im Glauben gewesen sei, dass ihre Angestellten bei der SUVA

gegen Unfall versichert seien. Anlässlich des Betriebserfassungsbesuches vom

15.

März 2005 sei nicht darüber informiert worden, dass für Entsandte das

Formular E101 hätte ausgefüllt werden müssen. Gemäss den Angaben des BSV wurde

zudem erst seit dem 1. Januar 2006 in den Weisungsbestimmungen festgehalten,

dass Arbeitnehmer, die ausschliesslich zum Zweck der Entsendung eingestellt

wurden, nicht als Entsandte betrachtet werden könnten, eine Entsendung jedoch

ausnahmsweise zulässig sei, wenn der Arbeitnehmer vor der Entsendung bereits in

der Schweiz versichert gewesen sei. Das kantonale Gericht hatte zu dieser

Problematik aufgrund seiner Beurteilung nicht Stellung zu nehmen. Die SUVA hat

sich zu diesem Punkt bisher nicht geäussert. Die Vorinstanz, an welche die

Sache zurückzuweisen ist, wird diesbezüglich sachdienliche Abklärungen

vorzunehmen und alsdann darüber zu befinden haben, ob dem Beschwerdegegner

gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen der SUVA zustehen oder nicht."

(…).

Va ancora evidenziato

che la legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), a proposito del

controllo dell'obbligo assicurativo, all'art. 16 prevede che:

" 1 Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non

domiciliato soggetto all'obbligo d'assicurazione le informazioni necessarie

relative all'adempimento di questo obbligo.

2.

L'assicurato e

il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere

dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l'obbligo assicurativo, fatta

deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie:

a) lavoratori in possesso di un permesso di

lavoro di durata inferiore ad un anno;

b) lavoratori in possesso di un permesso di

dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi

familiari.

3.

Ogni pretesa

di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.".

Inoltre, l'art. 19

LCAMal recita quanto segue:

" 1 Il Consiglio di Stato fa iscrivere d'ufficio, previa

diffida scritta, le persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato

all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).

2.

[Cpv. abrogato

dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 203].

3.

Il regolamento

può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.".

Per l'art. 5 RLCAMal,

" 1 Previa richiesta dell'Istituto delle assicurazioni

sociali, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita,

ogni informazione in ordine al controllo dell'obbligo d'assicurazione per lavoratori

non domiciliati.

2.

Nell'ambito

dell'applicazione dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e

della Convenzione istitutiva dall'AELS, tali informazioni possono riguardare

anche i familiari, residenti in Svizzera o all'estero, del lavoratore

domiciliato o non domiciliato in Svizzera.".

A norma dell'art. 7

RLCAMal,

" 1 L'iscrizione d'ufficio delle persone soggette all'obbligo

d'assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall'Istituto

delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.

2.

La

ripartizione tra i singoli assicuratori considera l'effettivo degli assicurati

affiliati.".

12.

In

concreto, dalla corrispondenza intercorsa fra l'autorità cantonale competente ed i due Uffici federali, esposta nei

considerandi che precedono e di cui peraltro ha già riferito l'Ufficio assicurazione malattia stesso nella

decisione impugnata e nella risposta di causa, è emerso che l'UAM ha ampiamente adempiuto, con l'ausilio

di numerosi canali informativi, ai suoi obblighi.

L'amministrazione si è

infatti prodigata cercando di raggiungere tutti i frontalieri esercitanti

un'attività lavorativa in Ticino in ben tre occasioni, concedendo ai medesimi,

dopo aver contattato le autorità federali, perfino una proroga del termine di

tre mesi previsto dall'ALC.

In effetti l'Ufficio

assicurazione malattia, oltre a prendere contatto nel 2002 e nel 2003 con i

lavoratori frontalieri recensiti ufficialmente, informandoli della possibilità

di optare per l'assicurazione del proprio Paese di residenza, nel 2008 ha

compiuto uno sforzo notevole al fine di permettere a coloro che avevano omesso

di far valere la loro opzione, di sanare la loro situazione.

In tale contesto,

l'autorità cantonale ha recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e

che non avevano optato per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione

completa comprensiva del formulario TI 1, peraltro facilmente compilabile,

essendo sufficiente indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella

casella “assicurazione malattie nel Paese di residenza”, di una tabella

sinottica indicante gli obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri

dell'UE, della busta di trasmissione con indirizzo prestampato e di una lettera

accompagnatoria dove figuravano le conseguenze in caso di mancato invio di

questo modulo.

L'amministrazione ha

inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati (__________) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro

d'azione allargato (__________).

Complessivamente l'UAM

ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell'ambito dell'operazione

di “sanatoria”.

Questa operazione ha

avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato

7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione

ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all'opzione a

favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.

Inoltre, il 3 giugno

2008.

il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa

ed il Capo Ufficio dell'UAM, __________, ha rilasciato numerose interviste,

anche a giornali italiani, in cui ha informato i lavoratori frontalieri circa i

passi da intraprendere per optare a favore dell'assicurazione del proprio Paese

di residenza.

Secondo lo scritto

dell'UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30

settembre 2008 per l'esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,

corrisponde alla soluzione prevista dall'annesso II all'ALC (sezione A, cifra

3, lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone

che erano assicurate in Italia non avevano compreso l'importanza di riempire

correttamente il formulario relativo al diritto d'opzione.

A prescindere dalla

questione a sapere se la fattispecie descritta configuri effettivamente

un'ipotesi di "caso giustificato", accertato come l'UAM abbia

informato sufficientemente tutti gli interessati nel corso dei tre mesi di

grazia tramite scritti ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai sindacati ed ai

giornali (STF U 255/03 del 29 marzo 2004), va evidenziato come un

"ulteriore" caso giustificato, con un nuovo termine decorrente dopo

il 30 settembre 2008, non può più essere ammesso.

Come rileva il

Tribunale federale nella citata sentenza U 255/03, da una persona adulta come il

ricorrente può essere richiesto che si ponga delle domande circa il suo obbligo

assicurativo ("Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die

Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der

Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der

Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest

Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste

Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge in

den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während

längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin

ausbilden zu lassen.").

Ciò importa a maggior

ragione nel caso concreto dove l'interessato, per potere lavorare, si è recato

in un'altra nazione, nella quale gli aventi diritto di voto sono stati chiamati

in numerose occasioni ad esprimersi sull'ALC, con conseguenti articoli di fondo

sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno

creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.

Nulla cambia la

circostanza che l'assicurato non sarebbe stato informato personalmente – visto

che sostiene di non avere ricevuto la lettera del 12 giugno 2008 - giacché

determinante, nel caso di specie, è la circostanza che l'autorità cantonale,

competente per informare circa il diritto di opzione, ha ampiamente divulgato

questa problematica tramite numerosi canali. Tant'è che il ricorrente, nel

corso della procedura di sanatoria, ha comunque esercitato il suo diritto d'opzione, seppure in ritardo di qualche

giorno. Egli ha infatti affermato di essere stato informato da terzi di questo

diritto verso fine settembre 2008 (doc. I).

L'autorità cantonale,

visto tra l'altro l'alto numero di lavoratori in Ticino che provengono

dall'Italia, non può essere tenuta a seguire passo dopo passo ogni frontaliero.

Spetta piuttosto a

questi ultimi, che si recano in un'altra nazione per svolgere la propria

attività lavorativa, dar prova di maggior senso di responsabilità, chiedendo eventuali

informazioni supplementari.

Non può pertanto

essere chiesto all'autorità cantonale di sincerarsi in un secondo tempo se la

persona interessata ha capito ed è consapevole della scelta che deve compiere.

Visto quanto precede,

non può dunque essere imputata all'UAM alcuna violazione del dovere di

informazione di cui all'art. 27 LPGA e quindi anche del principio della buona

fede, facendo infatti difetto la prima delle cinque summenzionate condizioni cumulative

(cfr. consid. 11).

Pertanto, in assenza

di un effettivo "caso giustificato", la pretesa ignoranza del diritto

rispettivamente l'asserita

mancata informazione diretta tramite raccomandata, non costituiscono palesemente

un "caso giustificato" nel senso della cifra 3 lett. b punto aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato

VI del regolamento n. 1408/71.

L'opzione formulata dal ricorrente contestualmente

al reclamo e con il ricorso è dunque tardiva.

13.

Non

va poi dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del proprio

Paese di residenza è un'eccezione al principio generale dell'affiliazione al

luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa dalla Svizzera in

particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro fondatore dell'UE ed

i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei principi generali che

reggono il diritto comunitario.

Del resto la facoltà

di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che

si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata

permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente

elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti

ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi

senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre

all'insorgente una maggiore attenzione.

14.

Resta

quindi da esaminare la tempestività dell'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente.

Nel caso in

discussione, va osservato che il formulario TI 1 relativo all'opzione per il sistema sanitario italiano è

stato compilato il 29 settembre 2008 (doc. 1) ed è pervenuto all'Ufficio assicurazione malattia l'8 ottobre 2008.

Tuttavia, per sua

stessa ammissione, l'insorgente

ha inviato all'UAM questo

modulo (soltanto) il 3 ottobre 2008 (doc. I).

Stante quanto precede,

non si può manifestamente desumere il rispetto dei termini fissati dall'autorità competente per l'inoltro del formulario (30 settembre 2008).

Di conseguenza, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non

deve ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI 1 con l'opzione per l'Italia,

che il ricorrente ha compilato il 29 settembre 2008 e spedito il 3 ottobre

2008.

Ne discende, così, che

l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non

è avvenuto entro il termine legale di tre mesi stabilito con la procedura di

sanatoria e che quindi tale situazione non può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla cassa malati svizzera fintanto che

lavora in Svizzera.

Neppure le

dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano

espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché anch'esse

sono manifestamente tardive.

15.

Anche

le critiche che l'insorgente ha

rivolto contro lo scarso contenuto del formulario TI 1 sono infondate.

Va in proposito osservato

che questo modulo serve unicamente ai frontalieri quale mezzo per esercitare il

loro diritto d'opzione per un

sistema sanitario nazionale, sia esso quello del loro Paese di residenza sia

esso quello svizzero, sul cui territorio lavorano.

È dunque chiaro che

questo foglio non possa contenere tutte le informazioni che il ricorrente

pretende vi siano indicate, quali l'ammontare del premio che i frontalieri dovrebbero pagare se si

affiliassero alla cassa malati svizzera, i rischi coperti, le prestazioni offerte

e riconosciute, ecc..

L'ammontare del premio LAMal, per esempio,

varia da cassa malati a cassa malati ed è pertanto evidente che il modulo TI 1

non possa riportare tutti i premi in vigore nel Cantone Ticino.

Inoltre, l'elenco delle prestazioni riconosciute dalle

casse malati svizzere, unitamente alle condizioni affinché gli assicuratori malattia

si assumano i costi ed in quali misure, è contenuto nella Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994

(LAMal), in vigore dal 1° gennaio 1996, come pure nelle relative Ordinanze ad

esse legate, quali la OAMal e l'OPre. Un riassunto di tutto ciò nel formulario TI 1 sarebbe quindi

troppo riduttivo e rischierebbe di trarre in inganno i frontalieri che devono decidere

per quale assicuratore nazionale optare. Di conseguenza, spetta ai singoli interessati

informarsi al riguardo presso le numerose casse malati svizzere presenti sul

territorio ticinese.

16.

Infine,

come visto (cfr. consid. M), l'insorgente

ha cessato l'attività lucrativa

in Svizzera con effetto dal 30 settembre 2009 (doc. XII).

Secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata, ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In concreto, anche se

la cessazione dell'attività

lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia

procedurale, questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, è cessato

anche l'obbligo assicurativo.

In queste condizioni,

il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'obbligo assicurativo termina il 30 settembre

2009.

L'Ufficio assicurazione malattia emanerà

quindi una decisione formale in tal senso, che annulla e sostituisce quella

impugnata.

Va infine osservato

che se l'interessato comincerà

una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intenderà essere esonerato

dall'obbligo assicurativo nel

nostro Paese sarà comunque tenuto a far valere il diritto di opzione nei

termini esposti in precedenza.

Occorre qui ancora

rammentare al ricorrente che, per il periodo durante il quale è (stato)

assicurato in Svizzera, può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i presupposti,

del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione

malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata

è modificata, nel senso che RI 1 è affiliato all'assicurazione obbligatoria svizzera presso la cassa malati __________

fino al 30 settembre 2009.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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