36.2009.30
Ricorso non motivato sufficientemente, carente nelle conclusioni e con il quale non viene prodotta la decisione impugnata. Termine per l'emendamento scaduto infruttuoso. Ricorso irricevibile
18 maggio 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.30
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
Ricorso non motivato sufficientemente, carente nelle conclusioni e con il quale non viene prodotta la decisione impugnata. Termine per l'emendamento scaduto infruttuoso. Ricorso irricevibile
CONCLUSIONI
DECISIONE
IRRICEVIBILITÀ
MOTIVAZIONE
RICORSO
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.30
IR/sc
Lugano
18 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2009 di
RI 1
contro
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto ed in diritto
- che
RI 1 (così la carta intestata) si sono aggravati al Tribunale cantonale delle
assicurazioni con atto del 24 marzo 2009 avverso "sussidio per il
2009";
- che
Fatti
i signori RI 1 hanno indicato che l'UAM ha ammesso la loro domanda di aiuto
sociale e l'assicuratore ha comunicato loro l'ammontare del premio;
- che
i signori RI 1 indicano l'aiuto sociale limitato a CHF 16.65 ciò che sarebbe
insufficiente per il sostentamento a fronte di rendite AI "di fr. 1'406.--
e mia moglie fr. 1'306.--" con un figlio di 15 anni cui provvedere;
- che
il sig. RI 1 ha segnalato la difficoltà per fronteggiare gli oneri della vita a
fronte di un previsto intervento chirurgico;
- che
palesandosi il ricorso manifestamente insufficiente sia nella motivazione che
nelle conclusioni è stato ordinato il completamento dell'impugnativa, il 25
marzo 2009, con concessione di un termine di 15 giorni trascorso infruttuoso;
- che
copia dell'impugnativa è stata comunque trasmessa per conoscenza all'Ufficio
assicurazione malattia;
- che
l'amministrazione, a firma del responsabile del servizio sussidi, ha indicato
dettagliatamente a RI 1 le modalità di calcolo del sussidio;
- che
nel termine assegnato dal giudice delegato con lo scritto 25 marzo 2009 il signor
RI 1 non ha reagito. Nessuna completazione del gravame è stata fatta pervenire
al TCA;
- che
RI 1 non ha neppure reagito allo scritto 8 aprile 2009 dell'UAM con le spiegazioni
relative alla determinazione dell'ammontare del sussidio;
- che
non sono state acquisite prove;
Considerandi
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che
formalmente l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere
una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del
ricorrente. Al ricorso va annessa la decisione impugnata (art. 3 Lptca);
- che
il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo
se tardivo o irricevibile;
- che,
qualora il ricorso non risponda ai requisiti formali minimi imposti dall'art. 3
Lptca, il giudice delegato lo ritorna al ricorrente assegnandogli un termine
per il suo completamento, termine perentorio;
- che
in concreto, RI 1 non ha dato seguito all'invito del giudice delegato a volere
completare il suo esposto mediante, in particolare, l'indicazione del
provvedimento impugnato e le motivazioni addotte (quelle indicate non avendo
attinenza al tema anche se umanamente comprensibili);
- che
il ricorrente non ha dato seguito all'invito non solo nel termine assegnato ma
anche successivamente e neppure a seguito dello scritto 8 aprile 2009
dell'Ufficio assicurazione malattia;
- che
il ricorso si palesa così irricevibile e non può essere esaminato nel merito.
Il ricorrente potrà ottenere dall'amministrazione interessata una decisione
formale, soggetta a reclamo.
L'eventuale
decisione su reclamo potrà essere impugnata al Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
In
concreto non risulta essere stata emanata una decisione impugnabile
all'autorità giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster