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Decisione

36.2009.30

Ricorso non motivato sufficientemente, carente nelle conclusioni e con il quale non viene prodotta la decisione impugnata. Termine per l'emendamento scaduto infruttuoso. Ricorso irricevibile

18 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i signori RI 1 hanno indicato che l'UAM ha ammesso la loro domanda di aiuto

sociale e l'assicuratore ha comunicato loro l'ammontare del premio;

- che

i signori RI 1 indicano l'aiuto sociale limitato a CHF 16.65 ciò che sarebbe

insufficiente per il sostentamento a fronte di rendite AI "di fr. 1'406.--

e mia moglie fr. 1'306.--" con un figlio di 15 anni cui provvedere;

- che

il sig. RI 1 ha segnalato la difficoltà per fronteggiare gli oneri della vita a

fronte di un previsto intervento chirurgico;

- che

palesandosi il ricorso manifestamente insufficiente sia nella motivazione che

nelle conclusioni è stato ordinato il completamento dell'impugnativa, il 25

marzo 2009, con concessione di un termine di 15 giorni trascorso infruttuoso;

- che

copia dell'impugnativa è stata comunque trasmessa per conoscenza all'Ufficio

assicurazione malattia;

- che

l'amministrazione, a firma del responsabile del servizio sussidi, ha indicato

dettagliatamente a RI 1 le modalità di calcolo del sussidio;

- che

nel termine assegnato dal giudice delegato con lo scritto 25 marzo 2009 il signor

RI 1 non ha reagito. Nessuna completazione del gravame è stata fatta pervenire

al TCA;

- che

RI 1 non ha neppure reagito allo scritto 8 aprile 2009 dell'UAM con le spiegazioni

relative alla determinazione dell'ammontare del sussidio;

- che

non sono state acquisite prove;

Considerandi

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

- che

formalmente l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere

una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del

ricorrente. Al ricorso va annessa la decisione impugnata (art. 3 Lptca);

- che

il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo

se tardivo o irricevibile;

- che,

qualora il ricorso non risponda ai requisiti formali minimi imposti dall'art. 3

Lptca, il giudice delegato lo ritorna al ricorrente assegnandogli un termine

per il suo completamento, termine perentorio;

- che

in concreto, RI 1 non ha dato seguito all'invito del giudice delegato a volere

completare il suo esposto mediante, in particolare, l'indicazione del

provvedimento impugnato e le motivazioni addotte (quelle indicate non avendo

attinenza al tema anche se umanamente comprensibili);

- che

il ricorrente non ha dato seguito all'invito non solo nel termine assegnato ma

anche successivamente e neppure a seguito dello scritto 8 aprile 2009

dell'Ufficio assicurazione malattia;

- che

il ricorso si palesa così irricevibile e non può essere esaminato nel merito.

Il ricorrente potrà ottenere dall'amministrazione interessata una decisione

formale, soggetta a reclamo.

L'eventuale

decisione su reclamo potrà essere impugnata al Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

In

concreto non risulta essere stata emanata una decisione impugnabile

all'autorità giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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