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Decisione

36.2009.31

Richiesta di assunzione dei costi di cure eseguite all'estero in un Paese non facente parte dell'UE. In concreto mancano i criteri dell'urgenza per poter mettere a carico dell'assicuratore malattie i

7 settembre 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli art. 25

e seg. sono specificati all’art. 32 LAMal.

Questo

disposto precisa che “le prestazioni di cui agli art. 25-31 devono essere

efficaci, appropriate ed economiche”.

L’art.

41 cpv. 1 LAMal dispone che l’assicurato ha la libera scelta fra i fornitori di

prestazioni autorizzati ed idonei alla cura della sua malattia. Tale libera

scelta è, però, concretamente limitata dalla successiva precisazione secondo

cui, in caso di cura ospedaliera o semiospedaliera, l’assicuratore deve

assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel Cantone di

domicilio dell’assicurato.

Il

cpv. 2 dello stesso disposto precisa, poi, che, se per motivi di ordine medico,

l’assicurato ricorre a un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione è

calcolata secondo la tariffa applicabile a questo fornitore di prestazioni.

Sono considerati motivi di ordine medico i casi di urgenza e quelli in cui le

necessarie prestazioni non possono essere dispensate:

a) nel luogo di domicilio

o di lavoro dell’assicurato oppure nei relativi dintorni se si tratta di cura

ambulatoriale;

b) nel Cantone di

domicilio dell’assicurato o in un ospedale fuori da questo Cantone che figura

nell’elenco allestito dal Cantone di domicilio dell’assicurato giusta l’art. 39

cpv. 1 lett. e, se si tratta di cura ospedaliera o semiospedaliera.

4. A

norma dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle

prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 eseguite all'estero per motivi di

ordine medico. Può designare i casi in cui detta assicurazione assume i costi

del parto effettuato all'estero non per motivi di ordine medico. Può limitare

l'assunzione dei costi di prestazioni dispensate all'estero.

L'art.

34 cpv. 2 LAMal corrisponde all'art. 28 cpv. 2 del progetto di legge elaborato

dal Consiglio federale (FF 1992 I 236), ripreso dalle Camere federali senza che

abbia dato luogo ad obiezioni di sorta (cfr. Boll. uff. CS 1992 pag. 1305, CN

1993, pag. 1847).

Sulla

base dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, l'autorità esecutiva ha emanato gli art. 36 e

37 OAMal. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in

caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente

all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è

inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo

di seguire questo trattamento. Il cpv. 4 di tale disposto determina

l'estensione dell'assunzione delle prestazioni dispensate all'estero.

Secondo il cpv. 1 dell'art. 36 OAMal, il dipartimento, sentita la

competente commissione, designa le prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 29

della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere effettuate in Svizzera.

Il

TFA, in una sentenza del 7 marzo 2002, a proposito di una lite avente come

oggetto l'assunzione di cure prestate all'estero, senza che sia data l'ipotesi

di un caso d'urgenza, nella misura in cui le medesime non possono essere

prodigate in Svizzera (cfr. anche RDAT I-2001, n. 66 pag. 271 segg.), ha

rammentato che il Dipartimento federale dell'interno (DFI) - dopo che la Commissione

federale delle prestazioni generali ha ritenuto irrealizzabile l'allestimento

di un elenco dei trattamenti, da porre a carico dell'assicurazione di base,

dispensati all'estero perché non lo possono essere in Svizzera - non ha finora

fatto uso di questa delega legislativa e non ha pertanto designato le

prestazioni in questione (cfr. DTF 128 V 75 e STFA dell'8 ottobre 2002 nella

causa D., inc. K 44/00). Il Tribunale federale delle assicurazioni, da parte

sua, effettuata l'esegesi della norma legislativa in oggetto, ha osservato, in

virtù del principio della territorialità che caratterizza il sistema stesso

dell'assicurazione malattia, di non poter dedurre direttamente dall'art. 34

cpv. 2 LAMal un diritto a prestazioni per i trattamenti effettuati all'estero

(DTF 128 V 75 consid. 3). Cionondimeno, la stessa Corte ha evidenziato la

volontà manifestata dal Consiglio federale di fare uso della facoltà prevista

dall'art. 34 cpv. 2 LAMal dal momento che non solo esso ha delegato al DFI il

compito di allestire l'elenco delle prestazioni che non possono essere fornite

in Svizzera, ma ha anche fissato il quadro per l'assunzione dei relativi costi

(Art. 36 cpv. 4 OAMal; DTF 128 V 75 consid. 4b).

Il

TFA ha concluso che il mancato allestimento della lista delle prestazioni non

può, di per sé e in maniera generale ed assoluta, costituire un impedimento

all'assunzione dei trattamenti medici che non possono essere effettuati in

Svizzera. Ciò ancor meno dal momento che l'UFAS, preso atto

dell'irrealizzabilità di un simile elenco, raccomanda, in taluni casi e a

determinate condizioni, l'assunzione di queste spese. Ritenendo la norma legale

sufficientemente precisa per essere applicata (DTF 128 V 75 consid. 4b) e

rilevando comunque la necessità di assicurarsi, da un lato, che la prestazione

ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 e 29 LAMal, che deve rispondere al criterio di

idoneità, non possa realmente essere fornita in Svizzera, e, dall'altro, che i

requisiti di efficacia e di economicità vengano ugualmente presi in considerazione,

la Corte federale non ha giudicato necessario di dover colmare una lacuna e di

dover stabilire, caso per caso, l'elenco delle prestazioni, visto che la

disposizione legale è sufficientemente chiara per essere applicata (DTF 128 V

81).

Il

fatto che la Commissione preposta non si sia (ancora) espressa sull'assunzione,

a carico dell'assicurazione di base, di interventi effettuati all'estero e non

praticati in Svizzera, non può escludere a priori un obbligo prestativo da

parte degli assicuratori malattia (sentenza dell'8 ottobre 2002, K 44/00).

5. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere

efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo

metodi scientifici.

L'efficacia,

l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni mediche eseguite in Svizzera

sono presunte (cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; RAMI 2000 no. KV 132 pag. 283 seg.

consid. 3).

L’Alta

Corte ha già avuto modo di rilevare come, in presenza di diversi metodi o tecniche

operative che lasciano oggettivamente prevedere il buon esito del trattamento

della malattia, in altre parole sono da considerare efficaci ai sensi dell'art.

32 cpv. 1 LAMal, acquisti importanza prioritaria l'aspetto dell'appropriatezza

della misura (DTF 127 V 146 consid. 5). Dal profilo sanitario, una misura è

appropriata se la sua utilità diagnostica o terapeutica prevale sui rischi che

le sono connessi come pure su quelli legati a cure alternative. Il giudizio

sull'appropriatezza avviene mediante valutazione dei successi e insuccessi di

un'applicazione come pure in base alla frequenza di complicazioni. Se i metodi

alternativi di trattamento entranti in linea di considerazione non presentano,

dal profilo medico, differenze di rilievo nel senso che - secondo un esame di

idoneità, avuto riguardo allo scopo perseguito volto ad eliminare, nel limite

del possibile, i pregiudizi fisici e psichici (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5,

109 V 43 consid. 2b) - sono da ritenere equivalenti, l'applicazione meno

costosa e, di conseguenza, maggiormente economica deve essere considerata

prioritaria (RAMI 1998 no. KV 988 pag. 1). Se per contro un determinato metodo

di trattamento presenta, rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura

diagnostica e/o terapeutica - segnatamente perché comporta rischi minori, una

prognosi maggiormente favorevole per quanto concerne eventuali effetti

collaterali e sequele tardive -, questo aspetto può giustificare l'assunzione

delle spese per la cura più cara (DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a

Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno

1996, pag. 52).

Non

potendosi tuttavia giustificare, in vista di un'eventuale assunzione delle

prestazioni effettuate all'estero, un trattamento meno restrittivo rispetto a

quello riservato in ambito intercantonale per le prestazioni fornite, per

necessità d'ordine medico, in un altro Cantone che non sia quello di domicilio

(art. 41 cpv. 2 LAMal), la valutazione dell'amministrazione dovrà tenere conto,

mutatis mutandis, dei principi sviluppati in tale contesto e, quindi, limitare

l'obbligo prestativo ai casi in cui il trattamento esterno (in concreto:

all'estero) dovesse presentare, dal profilo diagnostico o terapeutico, un

valore aggiunto considerevole ("einen erheblichen diagnostischen

oder therapeutischen Mehrwert").

Di

conseguenza un'eccezione al principio della territorialità secondo l'art. 36

cpv. 1 OAMal in relazione con l'art. 34 cpv. 2 LAMal presuppone la prova che in

Svizzera non esista nessuna possibilità di cura oppure che nel caso concreto

per la persona interessata un provvedimento diagnostico o terapeutico praticato

in Svizzera, se confrontato con l'alternativa proposta all'estero, comporti

rischi importanti e considerevolmente più elevati e che perciò, tenuto conto

del risultato che si intende raggiungere tramite la cura, un trattamento

responsabile da un punto di vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile

in Svizzera e, quindi, di tipo appropriato, non sia concretamente garantito

(sentenza del 14 ottobre 2002 nella causa K., K 39/01, consid. 1.3).

Vantaggi

minimi, difficilmente valutabili o addirittura contestati, non possono

configurare un valido motivo per porre l'intervento esterno a carico

dell'assicurazione di base (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5), così come neppure il

fatto che una clinica specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel

settore specifico (sentenza citata del 14 ottobre 2002 nella causa K. consid.

1.3).

6. Va

qui rilevato che nell’ambito delle cure all’estero il TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) si è dimostrato sempre particolarmente restrittivo nel riconoscere il

rimborso delle cure ad assicurati che si sono recati in un altro Paese per

sottoporsi ad interventi che potevano essere eseguiti in Svizzera.

Ciò,

sia nell’ambito delle cure d’urgenza, sia nell’ambito delle cure che non

possono essere effettuate in Svizzera.

Va

qui rammentata la sentenza del 27 ottobre 2004 (K 91/03) dove l’Alta Corte, in

un caso di un’assicurata che ha avuto diversi problemi con i medici specialisti

svizzeri, aveva condiviso la tesi del TCA di non riconoscere il ricovero

all’estero sia perché l’interessata soffriva da tempo della malattia poi curata

all’estero, e dunque non vi erano gli estremi dell’urgenza, sia perché “si

cercherebbero invano nella copiosa documentazione agli atti i certificati

medici idonei atti a dimostrare che gli interventi chirurgici effettuati

all’estero non fossero eseguibili in Svizzera e che gli stessi fossero pure

urgenti, ritenuto che la cataratta si sviluppa progressivamente e non

repentinamente (VSI 2000 pag. 303 consid. 4b)” ed ha concluso che “l’essersi

sottoposta senza indugio agli interventi in Italia, senza prima accertare che

la Cassa malati avrebbe preso a carico i trattamenti, ritenendo che l’operazione

fosse da fare subito, perché in tali termini si era espresso il medico italiano

interpellato, e che in Svizzera l’intervento non potesse essere eseguito con le

garanzie che invece in Italia le si davano, non significa ancora che siano dati

i presupposti legali dell’urgenza e dell’impossibilità di rientrare in

Svizzera, dove sicuramente l’interessata avrebbe potuto ricevere trattamenti

medici analoghi. (…) La convinzione che gli interventi di cataratta non

fossero possibili in Svizzera con la qualità che l’assicurata ritiene di aver

ricevuto a X., muove dall’impressione soggettiva che essa ha sviluppato nei

confronti dei medici svizzeri. Come i primi giudici hanno correttamente

evidenziato in termini di cui si può fare riferimento e prestare adesione, le prestazioni

mediche richieste potevano essere effettuate anche nel nostro Paese.”

Sempre

nell’ambito delle cure d’urgenza l’allora TFA ha stabilito che si può

pretendere da un'assicurata che necessita di esami medici e si trova negli USA

per un corso di lingue di lunga durata il rientro in Svizzera considerato che

il costo del biglietto di fr. 820 (viaggio Swissair andata e ritorno San

Francisco) è proporzionato rispetto al costo degli esami clinici (fr. 6'622.80,

sentenza del 31 agosto 2001, K 83/01). Allo stesso modo, il 23 agosto 2002, nella

sentenza K 7/02, ha affermato che un assicurato che si trovava in viaggio in

Slovacchia e che soffriva di dolori al ginocchio destro poteva ritornare in

Svizzera a farsi curare:

„4.- Es ist

grundsätzlich nachvollziehbar, dass sich ein Versicherter beim Auftreten akuter

Schmerzen sofort an einen Arzt vor Ort zur ersten Untersuchung und eventuellen

Verschreibung eines Medikaments wendet. Allein hiefür in die Schweiz

zurückzukehren und nochmals die Reise zum Kuraufenthalt in die Slowakei

anzutreten, wäre wohl unangemessen.

Vorliegend verhält es

sich indes anders. Die erste Abklärung des Gesundheitszustandes erfolgte

ausweislich der Aktenlage erst einen Tag nach dem Auftreten der Beschwerden.

Wie sich aufgrund der

Abrechnung von Dr. med. D.________ vom 27. Oktober 1999 ergibt, wurden in der

Klinik X.________ folgende medizinischen Leistungen erbracht: Planung eines

operativen Eingriffs; Organsystemuntersuchung (präoperative Befunderhebung zur

OP-Planung); MRT eines oder mehrerer Gelenke von Extremit; MRT

Positions-/Spulenwechsel; MRT ergänzende Serie. Es handelt sich dabei

ausschliesslich um Untersuchungen, wie auch das Schreiben von Dr. med.

D.________ an den Vertrauensarzt der Krankenversicherung Dr. med. M.________ vom

12. März 2001 bestätigt. Nachdem somit eine Behandlung des akuten

Schmerzzustandes nicht erforderlich war und effektiv auch nicht erfolgte und

der Versicherte nach Auftreten der Beschwerden am 26. Oktober 1999 in der Lage

war, selbständig eine Nacht im Hotel zu verbringen, ist mit der Vorinstanz

davon auszugehen, dass das Ausmass der Beschwerden grundsätzlich eine Rückreise

in die Schweiz zugelassen hätte.

Entgegen der

Auffassung der Beschwerdeführerin beurteilt sich die Angemessenheit der

Rückreise indes nicht ausschliesslich nach medizinischen Kriterien. Vielmehr

sind die gesamten Umstände des jeweils einzelnen Falles im Rahmen der

Zumutbarkeitsbeurteilung zu berücksichtigen. Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat in einem Fall von notwendigen diagnostischen

Untersuchungen während eines mehrmonatigen Sprachaufenthalts in den USA die

Rückreise als angemessen beurteilt und erwogen, dass nebst dem, dass keine

Anhaltspunkte dafür bestanden, dass der Rückflug aus den USA in die Schweiz

gesundheitlich riskant gewesen wäre, auch die Kosten für die Rückreise in einem

vernünftigen Verhältnis zu den Untersuchungskosten standen (Urteil M. vom 31.

August 2001, K 83/01). Im vorliegenden Fall sind solche zusätzlichen Umstände,

die eine Rückreise als unangemessen erscheinen liessen, nicht ersichtlich. So

hat der Versicherte, wie er im kantonalen Gerichtsverfahren selbst ausführte,

seinen Kuraufenthalt bereits am 26. Oktober 1999, noch vor seiner Konsultation

in der Klinik X.________ am 27. Oktober 1999, abgesagt. Entgegen der Vorinstanz

ging der Beschwerdegegner somit davon aus, dass er seine Reise aufgrund der

eingetretenen Behandlungsbedürftigkeit definitiv werde abbrechen müssen. Zudem

wäre eine Rückreise von A.________ in die Schweiz zeitlich und kostenmässig

zumutbar gewesen.

Mithin steht fest,

dass eine Notfallsituation im Sinne von Art. 36 Abs.

Considerandi

2.

KVV nicht bestand und die Beschwerdeführerin für die Behandlung im

Ausland nicht leistungspflichtig ist.

Con sentenza del 5 agosto 2003 (K 65/03) il TFA ha respinto il

ricorso di un'assicurata che il 19 gennaio 2002 era stata ricoverata d'urgenza

in Svizzera e il 23 gennaio 2002 è partita per l'Italia per visitare la propria

famiglia, dove è stata operata il 25 gennaio 2002. Tra i tanti elementi che

escludevano l'urgenza, vi era pure la circostanza che l'operazione era stata

effettuata due giorni dopo la visita medica:

“2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2

LAMal, le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance

obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 25 al. 2 ou

29.

LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales (première phrase).

Par «raison médicale», il faut entendre soit des cas d'urgence, soit des cas

dans lesquels il n'y a pas en Suisse d'équivalent de la prestation à fournir

(voir ATF 128 V 77 consid. 1b).

2.2

D'après l'art. 36 al. 2 OAMal

(fondé sur la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2

LAMal), l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des

traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence selon la

même disposition, lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a

besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié;

il n'y a pas urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de

suivre ce traitement. Ce qui est donc déterminant c'est que l'assuré ait

subitement besoin et de manière imprévue d'un traitement à l'étranger. Il faut que des raisons médicales s'opposent à un report du

traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (Eugster,

Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, p. 88 n° 176).

3.

En l'espèce, on doit

constater avec les premiers juges que le traitement litigieux ne remplit pas la

condition de l'urgence. L'allégation de la recourante selon laquelle

elle aurait été victime d'hémorragies est contredite de manière convaincante

par le médecin-conseil de la caisse, qui constate que l'hémoglobine du bilan

pré-opératoire du 24 janvier 2002 présente le même résultat que celle relevée à

la sortie de l'Hôpital X.________ le 22 janvier 2002 (prise de position du 30

juillet 2002). Les documents médicaux émanant des médecins qui ont soigné la

recourante en Italie ne font aucune mention d'une situation d'urgence (p. ex.

admission dans un service d'urgence; nécessité d'opérer en urgence). Par

ailleurs, il est établi que l'opération a eu lieu deux jours après la

consultation d'un médecin en Italie. Aucune pièce n'atteste que la patiente

n'eût pas pu revenir en Suisse, même par ses propres moyens, pendant ce laps de

temps.

Il faut observer enfin que, dans le

questionnaire qu'elle a rempli à l'intention de l'intimée le 14 février 2002,

la recourante a indiqué sous ch. 3 et 4 qu'elle avait souffert d'un fibrome à

l'utérus et qu'il s'était agi d'une «maladie soudaine» (en réponse à la

question lui demandant si l'on était en présence d'un accident ou d'une maladie

soudaine). A celle lui demandant pour quelle raison le traitement avait été

effectué à l'étranger, elle a répondu : «Haute qualification et

spécialisation». Sur le vu de cette dernière réponse et de l'ensemble des

circonstances, on est fondé à considérer que la raison liée au choix d'un

spécialiste en Italie a été l'élément prépondérant qui a motivé en l'occurrence

un traitement à l'étranger. On retiendra enfin que la recourante, à aucun stade

de la procédure, n'a produit d'attestation médicale qui eût permis de penser

que l'intervention fût urgente ou qu'un retour prématuré en Suisse fût

médicalement inapproprié.”

Infine,

con sentenza K 60/06 del 28 giugno 2007, il TF ha affermato:

“4.3 Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAMal,

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume inoltre i costi

dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste urgenza se

l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un

trattamento medico e se il rientro in Svizzera risulta inopportuno. Non esiste

urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo

trattamento. Decisiva è la circostanza che l'assicurato necessita, subito e in

maniera imprevista, di un trattamento all'estero (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni K 65/03 del 5

agosto 2003, consid. 2.2).

5.

5.1

Nel caso di specie, come rettamente

osservato dai primi giudici, alle cui considerazioni si rinvia, è pacifico che

il trattamento in esame non può essere ritenuto urgente, non fosse altro poiché

lo stesso è stato pianificato con adeguato anticipo dopo che lo stato di salute

della ricorrente è peggiorato nel corso del 2003.”

7.

Nel

caso di specie emerge che l’interessato il 5 gennaio 2008 è rimasto vittima di

un “violento trauma distorsivo del ginocchio destro con sicura lesione del

legamento collaterale mediale e probabile lesione del legamento crociato

anteriore” (doc. 2). Il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia

ortopedica, ha evidenziato, con certificato datato 10 aprile 2007 (recte: 2008)

che “attualmente il paziente accusa vivaci dolori al compartimento mediale

del ginocchio destro, allo stress in valgo si constata una notevole instabilità

mediale, il segno del cassetto anteriore è positivo” ed ha aggiunto che “per

una valutazione completa in vista dell’ulteriore terapia è indicato ora un

esame MRI del ginocchio destro.” (doc. 2).

Il

24.

aprile 2008 il dr. med. __________, professore in chirurgia artroscopica

spalla e ginocchio, specialista FMH chirurgia ortopedica, ha evidenziato come l’interessato

“ha avuto una distorsione al ginocchio destro nel mese di gennaio.

Clinicamente e alla MRI presenta una lesione molto parziale del legamento

crociato anteriore al ginocchio destro. Data la situazione generale del

paziente e degli interventi eseguiti agli arti inferiori per problemi

circolatori, non mi sento di porre alcun tipo di indicazione chirurgica. Le consiglio

quindi di continuare con cure fisioterapeutiche (…)”. (doc. 3).

Il

dr. med. __________, chirurgia FMH, il 20 agosto 2008 ha rilasciato un

certificato medico tramite il quale ha affermato:

“A causa dei problemi ortopedici al

ginocchio destro (lesione legamenti: crociato anteriore e collaterale mediale)

invio il signor RI 1, __________, in __________, dallo specialista ortopedico __________.”

(doc. 4)

Dal

26.

agosto al 12 settembre 2008 l’interessato è stato degente presso la Clinica __________,

“ospedale specializzato in chirurgia”. Dalla traduzione della documentazione

del nosocomio __________, emerge tra l’altro:

“Il paziente è stato ricoverato

urgentemente in ospedale con il nostro veicolo d’ambulanza, accompagnato con il

personale medico per motivo dei dolori acuti nel ginocchio destro i quali hanno

bloccato totalmente la capacità di muovere la gamba destra, cosi che nostra

waquip dei medici gli ha messo anche sul posto il ferro per immobilizzazione.

Il malato ha dichiarato che era curato da una lesione sul legamento della gamba

destra in __________ ed in Svizzera.

Tutto quello era stato diagnosticato

durante il ricovero (visita del medico, RTG del ginocchio destro, EHO del

ginocchio destro, LAB), e dimostra che si tratta di un Hidrops accuta del

ginocchi prodotto dalla lesione precedente del ligamento. Al RTG non si vedono

le lesioni delle strutture ossee e con EHO si pou vedere una quantita maggiore

del liquido nel ginocchio. Nello stesso giorno in cui il paziente e stato

ricoverato abbiamo fatto la punzione del ginocchio ed abbiamo evacuato circa

250-300 ml del esudato seroemoragico, poi dopo la fasscia di fissazione abbiamo

messo il gesso ed abbiamo fatto immobilizzazione con una langhetta. Il paziente

di trova nella camera semiintensiva del nostro ospedale con una terapia. (…) Lo

stato del paziente ora è stabile, e capace di muoversi senya aiuto, non esiste

tumefazione, per quale motivo il paziente risulta dimesso per continuare le sue

cure. Gli è permesso di viaggiare nel luogo di residenza in Svizzera con un

consiglio di presentarsi, subito dopo arrivo presso il fisiatra per poter

continuare le sue cure mediche.” (doc. 7)

Il

30.

settembre 2008 l’assicuratore, dopo aver ricevuto la fattura dell’ospedale __________,

ha posto alcune domande all’insorgente, il quale ha affermato di essere stato

vittima di una malattia improvvisa o di un infortunio ed ha rilevato che “a

seguito dell’incidente accaduto il 5 gennaio 2008, nel mese di settembre ho

avuto seri problemi nella mia motricità dell’arto inferiore destro.” Egli,

alla questione di sapere qual era lo scopo del suo soggiorno all’estero, ha

risposto: “cure mediche” (doc. 9).

L’assicuratore

ha incaricato __________ di effettuare alcune verifiche presso l’ospedale

estero. Dalle medesime è emerso tra l’altro che “Das Spital

ist für derartige Behandlungen gut ausgerüstet. Lediglich ein Röntgenservice

steht nicht zur Verfügung.“, e che „Die Behandlung wurde als Notfall

ausgeführt“ (doc. 15). __________ ha inoltre evidenziato come „Dr. __________,

der Eigentümer der Klinik und behandelnder Arzt des Patienten war überhaupt

nicht kooperativ. Er war sehr unhöflich und wollte keinerlei Fragen beantworten

ohne Anwalt des Patienten. Schlussendlich hat er den Telefonhörer aufgelegt.

Unsere Agentur hat daraufhin versucht, mit einem anderen Mitarbeiter der Klinik

über den Fall zu sprechen. Es ist ihnen jedoch untersagt, Informationen

rauszugeben, dies dürfe einzig Dr. __________. Die erhaltenen Informationen

sind deshalb sehr spärlich.“ Per quanto concerne la fatturazione „Die

Preise bewegen sich im Vergleich mit anderen Privatspitälern im normalen

Rahmen. Einige Behandlungen sind jedoch überfakturiert. Da Dr. __________ nicht

kooperieren wollt, ist leider nicht bekannt, was z.B. alles auf der Rechnung in

Punkt 13 (nicht standarisierte Materialien) inkludiert wurde. Der Preis ist

sehr hoch. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass ohne Gerichtsbeschluss

oder Anwalt des Patienten der Arzt keinerlei Informationen bzw. Bestätigungen

rausgeben wird.“ (doc. 15).

L’11

febbraio 2009 il medico di fiducia dell’assicuratore, dr. med. __________, FMH

medicina interna, ha proposto di rifiutare l’assunzione dei costi poiché non si

tratta di un’urgenza ma di una cura relativa all’infortunio occorso il 5

gennaio 2008 e perché la cura poteva essere effettuata ambulatoriamente (doc.

16).

Il

9.

aprile 2009 il dr. med. __________, medico fiduciario, FMH in chirurgia, ha

affermato:

“L’assicuratore mi sottomette la

cartella medica del Signor RI 1 RI 1 affinché gli dia il mio parere come medico

di fiducia in tutta indipendenza (articolo 57 della Legge federale

sull’assicurazione malattia, LAMal).

Documenti a disposizione:

-

Certificato medico del 24 aprile 2008 del Dr __________, Professore in __________

a __________;

-

Radiografia del ginocchio destro dell’incidente del 5 gennaio 2008;

-

Rapporto medico della Clinica << __________ >> in __________.

Diagnosi:

-

Operazione del ginocchio in __________ (ricovero dal 26 agosto al 12

settembre 2008) in seguito all’infortunio del 5 gennaio 2008 che aveva

provocato la rottura del legamento interno del ginocchio destro.

Trattamento proposto dal medico

curante:

-

operazione del ginocchio

Constatazioni / osservazioni

particolari:

-

Il Professor __________ sconsiglia l’operazione per questo tipo di

patologia e consiglia piuttosto un trattamento di fisioterapia.

Conclusione:

Dopo aver preso conoscenza della

cartella medica in possesso dell’assicuratore, giungo alla conclusione che si

tratta di un trattamento volontario poiché il ritorno in Svizzera sarebbe stato

possibile e appropriato. Inoltre, noto che quest’intervento è legato al suo

infortunio del 5 gennaio 2008 che avrebbe benissimo potuto essere effettuato in

maniera ambulatoriale poiché questo tipo di patologia non necessita di un ricovero

così lungo.

In conclusione, confermo integralmente

il parere precedente del mio collega, Dottor __________, del 11 febbraio 2009,

cioè che l’intervento chirurgico al ginocchio del 26 agosto 2008 è volontario.”

(doc. 20)

Il

20.

aprile 2009 l’assicuratore ha posto il seguente quesito al proprio medico

fiduciario:

“L’assuré a eu une rupture du ligament

interne droit le 5 janvier 2008. Cette radiographie a été

effectuée selon l’assuré le 26 août lors de son hospitalisation en __________

pour douleur au genou et on lui a égalmente ponctionné env. 300ml de liquide du

genou (selon RMP).

Nous aimerions savoir si

cette radiographie reflète le RMP du médecin en __________, est-ce qu’on peut

voir si la rupture du ligament est récente ou est-ce que cette radio a bien été

effectué 7 mois après la rupture du ligament?” (doc. 21)

Il

dr. med. __________, FMH in chirurgia, ha affermato:

“Impossible de détecter une déchirure

des ligaments du genou sur la base d’une radiographie standard. (…) IRM” (doc.

21)

8.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003, U 329/01 e U 330/01).

9.

La

contestazione verte unicamente sulla questione di sapere se l’intervento

effettuato all’estero era urgente. Non è in discussione che la medesima

operazione poteva essere eseguita in Svizzera.

Come

visto l’art. 36 cpv. 2 OAMal prevede che l'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in

caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente

all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è

inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo

di seguire questo trattamento.

In

concreto dal certificato del dr. med. __________ del 20 agosto 2008, da cui

questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi, emerge chiaramente che il

ricorrente è stato mandato in __________ per farsi curare da uno specialista

ortopedico, ossia il dr. med. __________, in seguito all’infortunio occorsogli

il 5 gennaio 2008, che gli ha causato una lesione del legamento collaterale

mediale e del legamento crociato anteriore (doc. 4, cfr. anche la diagnosi del

dr. med. __________, doc. 2).

Questa

circostanza è confermata dalla risposta fornita dal medesimo ricorrente alla

domanda circa lo scopo del soggiorno all’estero, dove ha risposto “cure

mediche” (doc. 9).

Scopo

del viaggio era pertanto quello di eseguire in __________ un trattamento ad

opera di uno specialista, in seguito all’infortunio subito (cfr. anche la

valutazione del dr. med. __________, doc. 20: “diagnosi: operazione del

ginocchio in __________ (ricovero dal 26 agosto al 12 settembre 2008) in

seguito all’infortunio del 5 gennaio 2008 che aveva provocato la rottura del

legamento interno del ginocchio destro”).

Ciò

esclude, sin dall’inizio, in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 OAMal,

l’assunzione dei costi dell’operazione al ginocchio infortunato da parte

dell’assicuratore convenuto.

Questa

conclusione è confortata dalle valutazioni dei medici fiduciari, dr. med. __________,

FMH medicina interna (doc. 16: “Kein Notfall”) e dr. med. __________

specialista FMH in chirurgia (doc. 20: “giungo alla conclusione che si

tratta di un trattamento volontario poiché il ritorno in Svizzera sarebbe stato

possibile e appropriato”), i quali hanno pure evidenziato come il medesimo

intervento poteva essere eseguito ambulatoriamente e non necessitava di un

ricovero così lungo (cfr in particolare doc. 20). Per cui le cure eseguite in __________

potrebbero pure essere considerate inappropriate ed ineconomiche.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 8), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni a cui sono giunti i medici fiduciari della Cassa, i

quali hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti e

sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza

di urgenza nel caso di specie.

A

questo proposito non va poi dimenticato il ruolo del medico della Cassa che la LAMal regola all’art. 57:

" 4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su

problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina

in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da

parte dell’assicuratore.

5.

Il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni."

La

LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo importante. Il medico di

fiducia è divenuto un organo di applicazione dell'assicurazione malattia

sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un

trattamento. Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli

assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire

all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato

dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = sentenza del 21 marzo

2001.

K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Certo,

nel rapporto del nosocomio serbo figura che “il paziente è stato ricoverato

urgentemente in ospedale con il nostro veicolo d’ambulanza” (doc. 7).

Tuttavia,

da una parte va ribadito che i medici fiduciari hanno evidenziato l’assenza di

un’urgenza nell’intervento effettuato in __________, dall’altra va ancora

sottolineato come l’interessato si è recato all’estero proprio a causa “dei

problemi ortopedici al ginocchio destro” allo scopo di effettuare delle

cure mediche (doc. 4 e 9). Per cui il ricovero presso l’ospedale __________ deriva

comunque dal fatto che l’insorgente è stato mandato in __________ dal dr. med. __________

per effettuare delle cure al ginocchio infortunato (risposta 8, doc. 9). Ne

segue che l’insorgente non ha avuto bisogno di un trattamento urgente (imprevisto)

ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 OAMal.

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che il

motivo preponderante per il viaggio all’estero dell’insorgente era quello di

far capo ad uno specialista del suo Paese d’origine, anche alla luce del fatto

che i medici svizzeri avevano consigliato un trattamento fisioterapico

piuttosto che un intervento chirurgico (cfr. doc. 3).

La

circostanza che il ricorrente non si sia recato dal dr. med. __________, bensì

dal dr. med. __________, è irrilevante, nella misura in cui egli si è comunque

recato all’estero allo scopo di eseguire un trattamento in seguito

all’infortunio occorsogli alcuni mesi prima nel nostro Paese.

Per

lo stesso motivo è superfluo stabilire se la radiografia prodotta

dall’insorgente sia effettivamente stata effettuata il 26 agosto 2008 oppure in

altri periodi. Del resto è stato accertato che l’ospedale __________ non

dispone di apparecchi per eseguire radiografie (cfr. doc. 15: “Lediglich ein

Röntgenservice steht nicht zur Verfügung”) ed il dr. med. __________, FMH

in chirurgia, ha rilevato come sia impossibile vedere una rottura dei legamenti

sulla base di una radiografia standard, essendo necessaria una MRI (doc. 21).

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’assicuratore ha rifiutato di

assumersi i costi della degenza all’estero.

10.

L’insorgente

ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (testimoni, documentazione

dell’assicuratore, perizia medica sui costi, ecc.).

Questo

Tribunale ritiene che la documentazione agli atti, chiara e non contestata nel

suo contenuto, sia sufficiente per poter decidere nel merito della causa, per

cui rinuncia all’allestimento di una perizia e ad ulteriori prove.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

11.

Infine

l’insorgente chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a

ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.

7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (cfr. sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

12.

In

concreto l’insorgente, oltre al certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria preavvisata positivamente dal Comune di residenza, preavviso che

non è comunque vincolante per il Giudice, ha prodotto un decreto di stralcio

della Pretura di __________ che nell’ambito dell’adozione di misure di

protezione dell’unione coniugale con contestuali domande provvisionali ha

accolto l’istanza d’assistenza giudiziaria in data 6 ottobre 2008.

Va

innanzitutto rilevato che la decisione della Pretura non è vincolante nella

misura in cui è stata emanata quasi un anno fa, mentre il TCA deve basarsi

sulla situazione attuale dell’assicurato evinta dalla documentazione prodotta

il 28 luglio 2009.

Nel

caso di specie l’assicurato consegue un reddito annuo di fr. 17'892 di rendita

AI, fr. 5'304 di assegno per grandi invalidi (doc. C6) e fr. 7'837 di rendita d’invalidità

del secondo pilastro, per un importo mensile di fr. 2'586.10.

Egli

inoltre percepisce fr. 130.60 al mese per ognuno dei tre figli quale

complemento alla rendita del secondo pilastro (doc. C7, nonché tassazione doc.

C10).

Con

questo importo deve far fronte a fr. 500 di affitto (doc. C2), fr. 333.30 di assicurazione

malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie (l’assicurazione privata non va

presa in considerazione; doc. C8: 334.70 – 1.40), cui va aggiunto il fabbisogno

per persone sole di fr. 1'200 (www3.ti.ch/POTERI/sw/giudiziario/index.php?fuseaction=Giusti

ziaCivile.GC_TabellaMinimiEsistenza, cfr. anche sentenza del 17 giugno 2008,

inc. 15.2008.14, consid. 5 e 6), oltre a fr. 483.30 (5'800 : 12) di contributo

di mantenimento per il coniuge separato (cfr. doc. C10).

Con

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 l’allora TFA non ha

considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui

eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base

della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici

hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.-

[rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel

1988.

rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza

professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr.

2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.-

[locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi

cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In

definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-,

più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale

per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle

indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si

rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o

l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr.

2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.).",

In

concreto, aggiungendo il supplemento massimo del 25% al minimo vitale di fr.

1'200, ossia fr. 300, si raggiunge un fabbisogno di fr. 2'816.60 (1'500 + 500 +

333.30

+ 483.30), inferiore rispetto alle entrate di fr. 2'977.90 (fr. 2'586.10

+ [3 X 130.60]), per un’eccedenza di fr. 161.30.

Con

sentenza del 6 novembre 2007 (inc. 43.2007.1) questo Tribunale ha negato

l’assistenza giudiziaria ad una persona sola con un’eccedenza di fr. 95.

In

queste condizioni, considerato inoltre la gratuità della procedura, l’assenza

di ripetibili, e rilevato che comunque la vertenza appariva d’acchito priva di

esito favorevole, non sono dati i presupposti per concedere l’assistenza giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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