36.2009.32
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Madre nubile di figlio maggiorenne agli studi va considerata persona sola. Superamento dei limiti per l'aiuto social
18 maggio 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2009.32
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Madre nubile di figlio maggiorenne agli studi va considerata persona sola. Superamento dei limiti per l'aiuto sociale, nessuna riduzione del reddito lordo
DIMINUZIONE DEL REDDITO
PERSONA SOLA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 35 LCAMAL
art. 36 LCAMAL
art. 37 LCAMAL
art. 38 LCAMAL
art. 44 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
art. 46 LCAMAL
art. 48 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.32
IR/sc
Lugano
18 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 febbraio
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. RI
1, 1961, nubile e salariata, ha chiesto la riduzione del premio
dell'assicurazione obbligatoria della cure medico sanitarie per il 2009. La
domanda è stata respinta dall'amministrazione. Contro tale provvedimento
l'assicurata si è aggravata il 29 dicembre 2008 segnalando nel 2008 un reddito
inferiore rispetto a quello conseguito nel 2006, periodo determinante e
difficoltà economiche con l'inizio degli studi universitari da parte del figlio
in corso d'anno.
Dopo
avere eseguito i necessari accertamenti (doc. 4 e 5) l'amministrazione ha confermato
la sua decisione negativa con provvedimento del 23 febbraio 2009.
B. Avverso
la decisione su reclamo, con cui l'UAM ha rilevato un reddito imponibile nel
2006 di CHF 29'600 che non permette la concessione dell'aiuto sociale, RI 1 è insorta
al TCA segnalando nuovamente di avere un figlio a carico, __________, nato nel
1989, studente liceale. RI 1 indica poi di non comprendere il motivo per il
quale è considerata "persona sola" ai sensi della LCAMal quando deve
provvedere al mantenimento del figlio.
C. Con
lunghe e dettagliate osservazioni 6 aprile 2009 l'amministrazione propone la
reiezione dell'impugnativa richiamando la prassi di questo Tribunale. Sulle
osservazioni dell'UAM si tornerà, laddove necessario, in corso di motivazione.
A
RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato
e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il
diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media
cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri
parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a
partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare
il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei
premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e
giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
5. Nel
caso in esame, l'insorgente va
considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCAMal, essendo nubile senza figli minorenni
conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito
di Fr. 20'000.- (art. 29
cpv. 1 lett. a LCAMal).
Il figlio __________,
maggiorenne e convivente con l'assicurata,
ha ottenuto per sé stesso la riduzione del premio LAMal per il 2009 con
decisione del 31 gennaio 2009.
Il diritto alla
riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal) e la
ricorrente non vi ha diritto poiché il reddito imponibile ritenuto dall'Ufficio
di tassazione competente per il 2006 assomma a CHF 29'600, che arrotondando come
impone l'art. 30 LCAMal, conduce ad un reddito determinante di CHF 30'000 che
supera il limite di CHF 20'000 previsto dall'art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal.
6. Unicamente
in sede di reclamo, e non più in sede ricorsuale, RI 1 ha rilevato la diminuzione
del suo reddito. L'amministrazione ha accertato un reddito lordo (salario) 2008
di CHF 57'461, netto CHF 48'296.
Questi
importi non sono stati contestati o posti in discussione dalla ricorrente. Se
raffrontati con i dati emergenti dalla tassazione 2006 (reddito netto da
attività dipendente CHF 47'748) si ha che non vi è stata diminuzione
delle entrate della ricorrente.
Il
fatto che, non essendosi vista riconoscere il sussidio per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie 2008, la signora RI 1 abbia
visto diminuire le sue disponibilità non permette l'applicazione dell'art. 31
Reg.LCAMal ossia il calcolo autonomo del reddito da parte dell'amministrazione per
la sua successiva conversione.
Come
correttamente rammenta l'UAM nelle proprie osservazioni questo TCA ha emesso
numerose sentenze a proposito dell'accertamento autonomo del reddito (da ultimo
STCA 15 febbraio 2009 inc. 36.2006.7 in re M. e 36.2009.2 in re M., in cui
questo TCA così si è espresso:
"
2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex
art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m
RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della
Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta
(ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a
quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito [ndr:
lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del regolamento sia dopo]
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art.
52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento
[ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito
dall'assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante,
deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in
cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno
per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in
precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m
dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con
Fatti
i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…)."
Questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di rammentare come la
nascita di un bambino, che può accrescere le spese per il mantenimento (e che
però in genere comporta il versamento di assegni) non costituisce una diminuzione
del reddito (ma, semmai, della disponibilità) poiché non attiene alle entrate finanziarie.
In
concreto l'aumento di spese per i premi di cassa malati a ragione della mancata
concessione del sussidio non adempie i presupposti dell'art. 31 lett. m
Reg.LCAMal.
Se
fosse stata accertata una diminuzione del reddito compito dall'amministrazione
prima e del giudice semmai successivamente sarebbe stato quello di fissare precisamente
il nuovo reddito conseguito per il suo raffronto con quello del periodo fiscale
Considerandi
determinato dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto per poi procedere
alla commutazione del nuovo reddito mediante apposite tabelle allestite
dall'autorità fiscale come impone l'art. 36 Reg.LCAMal (norma che ha sostituito
il precedente art. 72 Reg.LCAMal in vigore sino al 16 novembre 2007).
Come
rammenta l'UAM nelle sue osservazioni questo TCA ha limitato la possibilità di
deduzioni dal reddito prima della sua concessione (36.2004.93 e 36.2003.116)
limitate agli alimenti dovuti ed agli interessi passivi. Le tabelle di conversione
considerando le altre normali ed usuali deduzioni.
In
concreto si deve quindi ritenere assenza di diminuzione del reddito e quindi la
non applicazione degli art. 31 LCAMal e 31 Reg.LCAMal.
Neppure
l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, che comunque ha ottenuto il
sussidio, permette l'applicazione dell'accertamento autonomo del reddito da
parte dell'amministrazione per la sua conversione.
Quand'anche
si volesse ammettere una diminuzione del reddito l'introito conseguito dalla
ricorrente, convertito a mano delle apposite tabelle reperibili sul sito
dell'IAS (www.iasticino.ch), non
permetterebbe la concessione del sussidio.
7.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto. RI 1 va ritenuta persona sola siccome
nubile, maggiorenne senza figli minorenni conviventi. In effetti __________ è
ventenne, quindi maggiorenne, e posto al beneficio del sussidio. RI 1 non ha
avuto diminuzione del suo reddito e comunque i suoi introiti non permettono la
concessione del sussidio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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