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Decisione

36.2009.36

Riduzione premio 2009 negata: il reddito netto IC 2006 supera il limite di reddito per coniugi.Ricorrente non ha fatto reclamo contro IC 2006.UT non ha ammesso un errore di computo di Fr. 10'000 a tit

17 agosto 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale (STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105).

In concreto, come ha ben fatto osservare l'amministrazione, l'ultima attestazione della competente autorità fiscale non

certifica affatto quello che la ricorrente sostiene a gran forza. In effetti, la

dichiarazione del 26 maggio 2009 specifica espressamente che, in caso di

accettazione del reclamo, il reddito di Fr. 10'000.- avrebbe potuto essere stralciato. A chiare lettere,

quindi, l'UT ha affermato che non

avrebbe automaticamente accettato il reclamo dell'assicurata, ma l'avrebbe

valutato e solo in caso di accoglimento avrebbe stralciato il reddito d'altra fonte. Non v'è

dunque alcuna certezza in merito all'esito dell'eventuale

reclamo in ambito fiscale dell'interessata.

La ricorrente non ha infatti saputo comprovare

che la notifica di tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei

premi LAMal per il 2009 fosse manifestamente errata, la forma dubitativa usata

dall'UT è decisiva qui ed il principio secondo cui ogni tassazione è presunta

conforme alla realtà e l'amministrazione ed il giudice ne sono vincolati va

ritenuto. La IC 2006 emessa il 27 giugno 2007, cresciuta incontestata in

giudicato, esplica quindi validamente tutti i suoi effetti giuridici e l'interessata non può (più) metterne in

dubbio l'esattezza.

Non occorre qui valutare se la prassi dell'UAM

sia conforme alla giurisprudenza e debba, o meno, essere confermata e ciò alla

luce dell'esito del ricorso.

Di conseguenza, per il diritto alla riduzione di

premio va ritenuto il reddito imponibile di Fr. 33'000.- stabilito nella IC 2006 dal competente Ufficio di tassazione,

che non permette di concedere all'assicurata ed a suo marito il sussidio per il 2009.

2.6. Va

infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione

2007 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato

annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante altre successive (fra le

ultime: STCA del 27 marzo 2009,

36.2008.162) - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

"

Considerandi

(…) Va qui evocato come unicamente una

tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di

Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di

sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58

Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto

evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione

relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di

importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata

trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da

quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione

esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). (…).".

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha deciso

che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2006, la

decisione di tassazione per l'anno

2007.

allegata dalla ricorrente durante l'istruttoria amministrativa (doc.

2) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio, anche se più attuale e più favorevole

(reddito imponibile di Fr. 19'400.-).

2.7

Con scritto

dell'8 luglio 2009 (doc. XVII)

la ricorrente ha chiesto di essere (ri)sentita.

Il TCA, che dispone del potere di indagare d'ufficio e di

applicare d'ufficio il diritto, rinuncia questa volta a sentire l'assicurata.

Infatti, l'interessata ha già potuto ampiamente esprimersi liberamente dinanzi

al TCA durante il dibattimento del 13 maggio 2009 organizzato su precedente

richiesta dell'insorgente stessa, la quale anche in seguito ha potuto fare

valere in più occasioni le proprie argomentazioni.

Una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso, dato

che, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della

riduzione dei premi di cassa malati deciso dall'Ufficio assicurazione malattia

è corretto.

Conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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