36.2009.36
Riduzione premio 2009 negata: il reddito netto IC 2006 supera il limite di reddito per coniugi.Ricorrente non ha fatto reclamo contro IC 2006.UT non ha ammesso un errore di computo di Fr. 10'000 a tit
17 agosto 2009Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2009.36
Data decisione, Autorità:
17.08.2009, TCA
Titolo:
Riduzione premio 2009 negata: il reddito netto IC 2006 supera il limite di reddito per coniugi.Ricorrente non ha fatto reclamo contro IC 2006.UT non ha ammesso un errore di computo di Fr. 10'000 a titolo di reddito d'altra fonte,perciò TCA non si scosta da IC 2006 cresciuta incontestata in giudicato
LIMITI DI CONCESSIONE
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 25 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 29 cpv. 1 let. b LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.36
TB
Lugano
17 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 marzo 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. __________, coniugato
e senza attività lucrativa, il 10 ottobre 2008 (doc. 1) ha chiesto la riduzione
del premio dell'assicurazione
malattia per il 2009 per sé e per la moglie RI 1, salariata ad ore.
1.2. Il 29
dicembre 2008 (doc. A2) l'Ufficio
assicurazione malattia ha respinto la domanda dei coniugi __________, a motivo
che il loro reddito determinante superava il limite per coniugi di Fr. 32'000.-.
1.3. Con decisione
su reclamo del 6 marzo 2009 (doc. 10) l'UAM ha respinto il reclamo del 7 gennaio 2009 (doc. 2).
Dopo avere proceduto all'accertamento del reddito (doc. A1) ed avere riscontrato una
diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente, ha calcolato
in Fr. 39'000.- il reddito determinante
che, superiore al limite di Fr. 32'000.- per coniugi, non permette la concessione della riduzione del
premio LAMal.
1.4. RI 1 si è
rivolta il 28 marzo 2009 (doc. I) al Tribunale cantonale delle assicurazioni, osservando
che la notifica di tassazione IC 2006, da cui emerge un reddito netto di Fr. 33'000.-, è errata, siccome è stato aggiunto d'ufficio l'importo di Fr. 10'000.-.
La ricorrente ha contattato il capo del competente Ufficio di tassazioni, il
quale le avrebbe confermato questa circostanza (doc. A3). Pertanto, ha chiesto
la concessione del sussidio per il 2009, che si basa su questa "nuova"
notifica IC.
1.5. Il 20 aprile
2009 (doc. III) l'Ufficio
assicurazione malattia ha rilevato di essersi attenuto al (nuovo) calcolo del
reddito netto allestito dall'Ufficio
di tassazione, il quale, oltre a considerare l'indennità di disoccupazione percepita per 34 giorni (Fr. 2'957.-) riportata sull'arco di un anno (Fr. 31'309.-), vi ha aggiunto un reddito d'altra fonte di Fr. 10'000.-, per un totale dei redditi netti di
Fr. 41'309.- e quindi per
giungere ad un reddito imponibile di Fr. 33'000.-. L'UAM ha
calcolato in Fr. 43'891,30 il
reddito netto per il 2008, che è quindi superiore al reddito esposto nella notifica
di tassazione IC 2006 e che pertanto non permette – contrariamente a quanto
ammesso con la decisione su reclamo - di procedere con l'accertamento autonomo del reddito. Resta così
determinante il reddito imponibile di Fr. 33'000.-, che la ricorrente non ha contestato davanti all'autorità fiscale ed è cresciuto in giudicato.
1.6. Il TCA ha esperito un'udienza di discussione il 13 maggio 2009 (doc. VIII). In seguito, la
ricorrente ha prodotto una nuova dichiarazione dell'UT di __________ (doc. C), su cui si è pronunciato l'UAM (doc. XI) confermando la richiesta di
respingere il ricorso.
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta,
secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità
per l'amministrazione designata
(l'Ufficio Assicurazione Malattia)
di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha
definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla
riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media
cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri
parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
2.2. L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle
entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente
allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto
alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede
quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del
reddito determinante:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente
dall'Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone
soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della
Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel
caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per
necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
2.3. Nel caso in
esame, l'insorgente va
considerata quale famiglia ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal, essendo coniugata dal 2006. Per il
diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 32'000.- (art. 29 cpv.
1 lett. b LCAMal ed art. 1 lett. d DE del 18 ottobre 2008).
Il diritto alla riduzione del premio LAMal della
ricorrente risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore
del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato (art. 30 lett. a LCAMal).
L'Ufficio assicurazione
malattia ha esaminato l'istanza
di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto,
per l'anno 2009, escludendo la
ricorrente dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009,
siccome il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è
di Fr. 33'000.- (doc. 9), che,
arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, conduce ad un
reddito determinante di Fr. 33'000.-.
Pertanto, la domanda di sussidio è stata respinta, a motivo che il citato
limite di Fr. 32'000.- è stato
superato.
Con l'emanazione della decisione su reclamo, l'UAM, accertato che il reddito netto conseguito nel 2008 era
inferiore a quello risultante dalla notifica di tassazione 2006, ha quindi proceduto
all'accertamento autonomo del
reddito lordo dell'assicurata ed
ha ottenuto un reddito determinante di Fr. 39'000.- (il salario lordo di Fr. 53'848,35 è stato convertito in Fr. 40'634.- quale reddito imponibile annuo; a ciò sono stati aggiunti gli
interessi da titoli e capitali di Fr. 11.- e dedotto l'importo di Fr. 1'881,80
quale interessi passivi, per ottenere un ammontare di Fr. 38'763,20). Questa cifra, a maggior ragione,
non permetteva il riconoscimento della riduzione del premio LAMal.
In un secondo tempo, appurato che il reddito
netto annuo ritenuto fiscalmente nel 2006 ammontava a Fr. 41'309.- e che quindi era inferiore al reddito
netto di Fr. 43'891,30
accertato per l'anno 2008, per
l'UAM non erano dati gli
estremi dell'art. 31 lett. m
RLCAMal per procedere con l'accertamento
autonomo del reddito. Pertanto, faceva stato il reddito imponibile risultante
dall'IC 2006, che non
permetteva la concessione della riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2009.
2.4. Il nuovo
calcolo, secondo il quale il totale dei redditi netti conseguiti dall'assicurata nell'anno 2006 è di Fr. 41'309.- (Fr. 31'309.-
di indennità di disoccupazione + Fr. 10'000.- quale reddito d'altra fonte), è corretto alla luce delle spiegazioni annotate il 17
aprile 2009 (doc. 11) dal funzionario dell'Ufficio assicurazione malattia a seguito del colloquio intercorso
con la collega dell'Ufficio di
tassazione di __________.
Pertanto, poiché questo reddito è inferiore – e
non superiore - al reddito netto accertato in (almeno) Fr. 43'891,30 percepito dall'interessata durante l'anno 2008 (doc. 6), non è possibile applicare
il citato art. 31 lett. m RLCAMal alla fattispecie.
Ne discende, dunque, che fa stato la notifica di
tassazione IC 2006, e meglio il reddito imponibile di Fr. 33'000.- da essa fissato (doc. VIII/2).
Attestandosi quindi a questa cifra, in virtù dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal tale reddito determinante non
permette effettivamente ai coniugi ricorrenti di avere diritto alla riduzione
del premio di cassa malati per il 2009.
2.5. La
ricorrente ha tuttavia contestato l'ammontare del
reddito imponibile dell'IC 2006, sostenendo che i redditi computati non sarebbero
reali, soprattutto alla luce del fatto che l'autorità competente ha aggiunto d'ufficio
Fr. 10'000.- ritenendo che fosse impossibile vivere con un reddito annuo (Fr.
31'309.-) così basso.
Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha trasmesso la seguente
attestazione dell'Ufficio di
tassazione di __________, rilasciata il 25 marzo 2009 (doc. A3):
"
Tassazione 2006
Gentile signora RI 1,
con riferimento alla sua lettera del 23 marzo
2009 le comunichiamo che la decisione di tassazione 2006 emessa il 24 maggio
2007 (periodo di assoggettamento dal 27.11 al 31.12.2006) è cresciuta in
giudicato. Di conseguenza i dati contenuti nella decisione sono definitivi
poiché non contestati entro il termine di reclamo di 30 giorni dalla data di
emissione.
Le possiamo confermare che nella decisione di cui
sopra sono stati esposti d'ufficio
"altri redditi" per un importo fr 10'000.- secondo una valutazione operata dal tassatore al momento dell'accertamento. Prendiamo atto che lei,
durante l'incontro presso i
nostri uffici del 23 marzo u.s., ha affermato di non aver conseguito questo
reddito e per sua negligenza di non aver contestato tale imposizione."
A suo dire, questa dichiarazione "conferma
quanto ho dichiarato sopra", ovvero essa rettificherebbe la notifica
di tassazione IC 2006 e le permetterebbe pertanto di beneficiare dei sussidi.
D'avviso di questa Corte, invece, questa lettera
non fa che confermare lo stato attuale delle cose e quindi anche la correttezza
dell'aggiunta di Fr. 10'000.- quali altri redditi.
A richiesta dell'assicurata, il 13 maggio 2009 (doc. VIII) il TCA ha indetto un'udienza alla presenza di entrambe le parti in causa. La ricorrente
ha spiegato di essersi sposata nel febbraio 2006 e di essere rimasta nel
Cantone Ticino fino alla fine di giugno 2006. Partita per l'estero, è rientrata a fine anno. Pertanto,
per l'anno fiscale 2006 sono
state allestite due tassazioni: la prima per il periodo dal 1° gennaio al 31
giugno 2006 (doc. VIII/1), la seconda dal 27 novembre al 31 dicembre 2006. La
prima notifica, emessa il 24 maggio 2007, comportava un'aliquota errata ed è quindi stata annullata e sostituita da un'altra emanata il 27 giugno 2007 (doc.
VIII/2), che è cresciuta incontestata in giudicato. Tutte e tre queste
decisioni hanno considerato quale reddito le indennità della disoccupazione
(sebbene figurino quale reddito da attività dipendente) ed un reddito d'altra fonte (Fr. 10'000.-), indicato come "altri redditi".
Al proposito, l'insorgente ha ammesso che "In effetti io ho vissuto anche
grazie al consumo di sostanza che avevo a quell'epoca e quindi non ho contestato questa circostanza. Io ho
contestato la prima delle tassazioni 2006 per un errore di aliquota e quindi
per l'importo eccessivo
che mi veniva richiesto." (doc. VIII).
In sede d'udienza, l'interessata
si è impegnata "ulteriormente ad andare all'UT __________ per discutere la questione
della mia tassazione e per poter ottenere un'attestazione secondo cui, se avessi inoltrato tempestivo reclamo
contro la seconda tassazione 2006, la stessa avrebbe potuto avere esito
positivo almeno parziale. Chiederò anche all'UT di indicare l'ipotetica cifra dell'imponibile con riferimento all'importo determinante per l'aliquota per l'IC." (doc. VIII).
Puntualmente, il 26 maggio 2009 (doc. C) l'Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha rilasciato la seguente attestazione:
"
Tassazione 2006
Gentile signora,
così come richiesto le possiamo confermare che
qualora lei avesse inoltrato tempestivo reclamo contro la decisione di
tassazione 2006, in caso di accettazione, il reddito di fr 10'000.- esposto secondo una valutazione d'ufficio avrebbe potuto essere stralciato.
In questo caso il reddito imponibile complessivo (dati accertati e dati per l'aliquota) sarebbe quindi diminuito di pari
importo (dati per aliquota dal 1.1.2006 al 30.6.2006 fr 23'600.- e dal 27.11.2006 al 31.12.2006 fr 23'000.-)."
Preso atto di questa nuova dichiarazione, l'UAM non ha ritenuto di dovere applicare in
specie la propria prassi adottata in tali situazioni. Essa prevede che se l'autorità fiscale rilascia una dichiarazione
scritta in relazione agli errori manifesti e debitamente comprovati in cui
viene indicato l'ipotetico
valore del reddito imponibile e della sostanza imponibile per l'imposta cantonale, il diritto al sussidio
viene stabilito al di fuori della tassazione applicabile cresciuta in
giudicato. A suo dire, la nuova attestazione non permetterebbe di considerare
in modo inequivocabile che la tassazione 2006 fosse manifestamente errata,
poiché lascia intravedere la possibilità che il reclamo contro la tassazione
2006 avrebbe anche potuto non essere accolto.
In merito a quest'argomento, va
qui evidenziato che per costante giurisprudenza (fra le
ultime: STCA del 4 febbraio 2009,
36.2008.163; STCA del 10
settembre 2008, 36.2008.94; fra le prime: STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28), ogni tassazione è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione.
L'autorità di giudizio non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato, a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
Fatti
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale (STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105).
In concreto, come ha ben fatto osservare l'amministrazione, l'ultima attestazione della competente autorità fiscale non
certifica affatto quello che la ricorrente sostiene a gran forza. In effetti, la
dichiarazione del 26 maggio 2009 specifica espressamente che, in caso di
accettazione del reclamo, il reddito di Fr. 10'000.- avrebbe potuto essere stralciato. A chiare lettere,
quindi, l'UT ha affermato che non
avrebbe automaticamente accettato il reclamo dell'assicurata, ma l'avrebbe
valutato e solo in caso di accoglimento avrebbe stralciato il reddito d'altra fonte. Non v'è
dunque alcuna certezza in merito all'esito dell'eventuale
reclamo in ambito fiscale dell'interessata.
La ricorrente non ha infatti saputo comprovare
che la notifica di tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei
premi LAMal per il 2009 fosse manifestamente errata, la forma dubitativa usata
dall'UT è decisiva qui ed il principio secondo cui ogni tassazione è presunta
conforme alla realtà e l'amministrazione ed il giudice ne sono vincolati va
ritenuto. La IC 2006 emessa il 27 giugno 2007, cresciuta incontestata in
giudicato, esplica quindi validamente tutti i suoi effetti giuridici e l'interessata non può (più) metterne in
dubbio l'esattezza.
Non occorre qui valutare se la prassi dell'UAM
sia conforme alla giurisprudenza e debba, o meno, essere confermata e ciò alla
luce dell'esito del ricorso.
Di conseguenza, per il diritto alla riduzione di
premio va ritenuto il reddito imponibile di Fr. 33'000.- stabilito nella IC 2006 dal competente Ufficio di tassazione,
che non permette di concedere all'assicurata ed a suo marito il sussidio per il 2009.
2.6. Va
infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione
2007 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato
annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante altre successive (fra le
ultime: STCA del 27 marzo 2009,
36.2008.162) - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:
"
Considerandi
(…) Va qui evocato come unicamente una
tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di
Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di
sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58
Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto
evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione
relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di
importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata
trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da
quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione
esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). (…).".
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha deciso
che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2006, la
decisione di tassazione per l'anno
2007.
allegata dalla ricorrente durante l'istruttoria amministrativa (doc.
2) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio, anche se più attuale e più favorevole
(reddito imponibile di Fr. 19'400.-).
2.7
Con scritto
dell'8 luglio 2009 (doc. XVII)
la ricorrente ha chiesto di essere (ri)sentita.
Il TCA, che dispone del potere di indagare d'ufficio e di
applicare d'ufficio il diritto, rinuncia questa volta a sentire l'assicurata.
Infatti, l'interessata ha già potuto ampiamente esprimersi liberamente dinanzi
al TCA durante il dibattimento del 13 maggio 2009 organizzato su precedente
richiesta dell'insorgente stessa, la quale anche in seguito ha potuto fare
valere in più occasioni le proprie argomentazioni.
Una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso, dato
che, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della
riduzione dei premi di cassa malati deciso dall'Ufficio assicurazione malattia
è corretto.
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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