36.2009.4
Domanda di sussidio dopo separazione da parte di uno dei coniugi astretto al mentenimento dei figli. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM e sua conversione. Uniche deduzioni ammesse per inte
10 marzo 2009Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.4
Data decisione, Autorità:
10.03.2009, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio dopo separazione da parte di uno dei coniugi astretto al mentenimento dei figli. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM e sua conversione. Uniche deduzioni ammesse per interessi passivi ed alimenti. Qui nessun diritto all'aiuto sociale
ALIMENTI
CONVERSIONE DEL REDDITO
SEPARAZIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 26 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.4
IR/td
Lugano
10 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 gennaio
2009 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Mediante
formulario pervenuto all'Ufficio assicurazione malattia l'11 agosto 2008 RI 1,
1976, domiciliato a __________, salariato quale mugnaio presso la __________ di
__________, separato dal 30 settembre 2008 e padre di 3 figli minorenni, ha
chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie per il 2009.
In
assenza di una decisione fiscale applicabile l'amministrazione ha accertato autonomamente
il reddito del signor RI 1 ritenendo entrate per CHF 5'179.65 mensili. L'UAM ha
quindi cifrato gli interessi passivi a carico dell'assicurato in CHF 201.95
mensili e gli obblighi di mantenimento in CHF 1880.- con un reddito quindi di
CHF 3'097.70 che, commutato, non ha permesso all'amministrazione di concedere
il sussidio.
B.
A fronte del rifiuto 31 ottobre 2008 del sussidio RI 1 ha inoltrato un reclamo
all'amministrazione il 4 dicembre 2008 segnalando la sua impossibilità a pagare
Fatti
i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie nonostante l'alta
franchigia e ciò a fronte delle spese per la locazione, il sostentamento, imposte
e debito contratto a suo tempo (si rinvia al documento 2, reclamo 4 dicembre
2008, noto alle parti).
Dopo
avere verificato i calcoli, con decisione su reclamo 8 gennaio 2009, l'amministrazione
ha confermato il provvedimento ritenendo "…al momento dell'istanza … un
reddito lordo mensile pari a fr. 3'458.55" comprensivo della quota
parte di tredicesima, assegni per i figli ed indennità (medie) e considerate le
deduzioni per alimenti ed interessi passivi.
L'UAM
ha convertito detto reddito con superamento del limite per la concessione
dell'aiuto sociale.
C. Con
ricorso 22 gennaio RI 1 evidenzia il suo lavoro a turni con sacrificio
personale per il lavoro notturno che incide sulla salute. Richiama
l'amministrazione al buon senso ed osserva di non godere, del suo salario, di
CHF 1'900 che "vanno per alimenti", ciò nella piena
consapevolezza che "i miei figli sono mie responsabilità".
Nella sua impugnativa il signor RI 1 rileva di ottenere gli assegni per i figli
siccome la madre non lavora ma questi importi vengano versati "… alla
madre dei miei figli insieme al resto degli alimenti". RI 1 conferma
poi di versare "…solo per alimenti per i miei figli… 1'900.- franchi
compresi i due assegni famigliari" ribadisce l'incidenza delle spese
ed osserva che "…se poi devo lavorare per in più non avere mai niente
in tasca…allora capisco ancora meglio chi usa l'assistenza!!"
Il
ricorso non contiene esplicite conclusioni, comunque sufficientemente
desumibili.
A
complemento del suo esposto, il 5 febbraio 2009, RI 1 ha fatto pervenire
ulteriore scritto in cui evidenzia che la tredicesima serve per i "mesi
peggiori dell'anno" e nulla avanza. Sostiene poi di non avere più il
debito con la banca ma di avere ottenuto da un "conoscente, per evitare
il mio fallimento con la banca" un mutuo di CHF 17'600 con obbligo di
restituzione "a 250 franchi al mese".
D. Con
risposta di causa 18 febbraio 2009 l'Ufficio assicurazione malattia propone la
reiezione dell'impugnativa. L'amministrazione, nel suo allegato, dettaglia e
specifica il calcolo effettuato per giungere ad un reddito mensile di CHF
3'452.56 che, convertito, supera il limite per le persone sole fissato a CHF
20'000.-.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e
dichiarare l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
4.
In
altri termini, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati).
L'amministrazione deve calcolare da sola il
reddito determinante in casi particolari. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del reddito
determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia),
che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da
tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il
sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal
(art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e
giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
5.
Antitutto
va specificato che RI 1 separato, padre di 3 figli avuti da due relazioni, va
considerato persona sola a norma dell'art. 26 litt. b LCAMal. Nei suoi
confronti vale quindi il limite di reddito di CHF 20'000.-.
Il
superamento o meno del limite non può, in concreto, essere verificato in base
alla classificazione dell'imposta cantonale per l'anno 2006 siccome, in quel
periodo, RI 1 era coniugato. In casu tornano applicabili gli estremi dell'art.
31.
litt. c RLCAMal e l'amministrazione deve provvedere al calcolo autonomo del
reddito per la sua successiva commutazione a mano delle apposite tabelle
allestite dall'autorità fiscale.
In merito all'art. 31 RLCAMal va osservato che il TCA
ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra
tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18
gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25
aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24
settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57) rilevando
come:
"
2.2
(…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello
del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba
determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi
raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (…)
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv.
2.
RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come
rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (…) conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto.
Infatti il reddito (…)
cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel
corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche
il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di
carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie,
pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati ritenuti
nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
Come
ricordato dall'UAM nelle sue osservazioni al ricorso per quanto attiene alle
possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato
una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che
non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare
nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116 in re T. tutte del 26
gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia
domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva
fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era
costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava
parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la
residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 in cui
era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in re M.
36.2004.129
questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle
sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21
settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 in re N., 36.2005.117
in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del
Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre 2005.
Non
vi è motivo di rivenire su tale prassi costante e più volte confermata.
6.
In
concreto RI 1 non ha contestato gli importi ritenuti dall'amministrazione e
riferiti al suo stipendio base. La tredicesima costituisce una parte della rimunerazione
e, per tale motivo, deve essere contemplata, così come le indennità.
L'UAM
ha agito correttamente fissando il reddito da commutare in CHF 3452.50.
Commutato questo reddito equivale ad un imponibile ipotetico di CHF 31'000.-.
Quand'anche
si volesse, come fa il signor RI 1, dedurre dall'importo del reddito la somma
relativa alle indennità per lavoro notturno il reddito ammonterebbe a CHF 3161.50
(CHF 3452.50 ./. 291) che, commutato a mano delle tabelle (reperibili sul sito
dell'IAS), non consentirebbe il sussidio fissandosi in CHF 28'000.-.
Ma
anche se si volesse ritenere addebitabile l'importo di CHF 250 versati a
persona non precisata per un presunto debito di 17'600 (cfr. doc. III, la
circostanza è, tra l'altro, solo sostenuta e non corroborata da elementi di
prova) la somma del reddito si fisserebbe in CHF 2911.50 che, convertito,
corrisponde ad un reddito imponibile ipotetico di CHF 26'000 e quindi
nuovamente superiore a CHF 20'000.
7.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va quindi respinto, pur nella consapevolezza
della difficoltà in cui versa il signor RI 1, il giudice dovendo applicare le
norme volute dal Parlamento e concretizzate dal Governo. Rettamente l'UAM ha
ricordato nelle sue osservazioni che "il ricorrente avrà la facoltà di
chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena
sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona
separata".
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster