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Decisione

36.2009.4

Domanda di sussidio dopo separazione da parte di uno dei coniugi astretto al mentenimento dei figli. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM e sua conversione. Uniche deduzioni ammesse per inte

10 marzo 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie nonostante l'alta

franchigia e ciò a fronte delle spese per la locazione, il sostentamento, imposte

e debito contratto a suo tempo (si rinvia al documento 2, reclamo 4 dicembre

2008, noto alle parti).

Dopo

avere verificato i calcoli, con decisione su reclamo 8 gennaio 2009, l'amministrazione

ha confermato il provvedimento ritenendo "…al momento dell'istanza … un

reddito lordo mensile pari a fr. 3'458.55" comprensivo della quota

parte di tredicesima, assegni per i figli ed indennità (medie) e considerate le

deduzioni per alimenti ed interessi passivi.

L'UAM

ha convertito detto reddito con superamento del limite per la concessione

dell'aiuto sociale.

C. Con

ricorso 22 gennaio RI 1 evidenzia il suo lavoro a turni con sacrificio

personale per il lavoro notturno che incide sulla salute. Richiama

l'amministrazione al buon senso ed osserva di non godere, del suo salario, di

CHF 1'900 che "vanno per alimenti", ciò nella piena

consapevolezza che "i miei figli sono mie responsabilità".

Nella sua impugnativa il signor RI 1 rileva di ottenere gli assegni per i figli

siccome la madre non lavora ma questi importi vengano versati "… alla

madre dei miei figli insieme al resto degli alimenti". RI 1 conferma

poi di versare "…solo per alimenti per i miei figli… 1'900.- franchi

compresi i due assegni famigliari" ribadisce l'incidenza delle spese

ed osserva che "…se poi devo lavorare per in più non avere mai niente

in tasca…allora capisco ancora meglio chi usa l'assistenza!!"

Il

ricorso non contiene esplicite conclusioni, comunque sufficientemente

desumibili.

A

complemento del suo esposto, il 5 febbraio 2009, RI 1 ha fatto pervenire

ulteriore scritto in cui evidenzia che la tredicesima serve per i "mesi

peggiori dell'anno" e nulla avanza. Sostiene poi di non avere più il

debito con la banca ma di avere ottenuto da un "conoscente, per evitare

il mio fallimento con la banca" un mutuo di CHF 17'600 con obbligo di

restituzione "a 250 franchi al mese".

D. Con

risposta di causa 18 febbraio 2009 l'Ufficio assicurazione malattia propone la

reiezione dell'impugnativa. L'amministrazione, nel suo allegato, dettaglia e

specifica il calcolo effettuato per giungere ad un reddito mensile di CHF

3'452.56 che, convertito, supera il limite per le persone sole fissato a CHF

20'000.-.

Al

ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e

dichiarare l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere

salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell'assicurato in caso

di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009,

il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di

calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato

il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde

alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre

tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,

così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal.

4.

In

altri termini, l'amministrazione

fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento

(ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati).

L'amministrazione deve calcolare da sola il

reddito determinante in casi particolari. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha

riservato l'accertamento del reddito

determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia),

che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da

tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il

sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal

(art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le

modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va

accertato autonomamente dall'Istituto

delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e

giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità

primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in

considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione

cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

5.

Antitutto

va specificato che RI 1 separato, padre di 3 figli avuti da due relazioni, va

considerato persona sola a norma dell'art. 26 litt. b LCAMal. Nei suoi

confronti vale quindi il limite di reddito di CHF 20'000.-.

Il

superamento o meno del limite non può, in concreto, essere verificato in base

alla classificazione dell'imposta cantonale per l'anno 2006 siccome, in quel

periodo, RI 1 era coniugato. In casu tornano applicabili gli estremi dell'art.

31.

litt. c RLCAMal e l'amministrazione deve provvedere al calcolo autonomo del

reddito per la sua successiva commutazione a mano delle apposite tabelle

allestite dall'autorità fiscale.

In merito all'art. 31 RLCAMal va osservato che il TCA

ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra

tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18

gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25

aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24

settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57) rilevando

come:

"

2.2

(…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello

del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba

determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi

raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la

determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere

alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (…)

accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv.

2.

RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come

rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (…) conseguito

dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il

sussidio è richiesto.

Infatti il reddito (…)

cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel

corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche

il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di

carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie,

pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati ritenuti

nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Come

ricordato dall'UAM nelle sue osservazioni al ricorso per quanto attiene alle

possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato

una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che

non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare

nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116 in re T. tutte del 26

gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia

domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva

fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era

costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava

parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca

presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 in cui

era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in re M.

36.2004.129

questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle

sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21

settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 in re N., 36.2005.117

in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del

Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre 2005.

Non

vi è motivo di rivenire su tale prassi costante e più volte confermata.

6.

In

concreto RI 1 non ha contestato gli importi ritenuti dall'amministrazione e

riferiti al suo stipendio base. La tredicesima costituisce una parte della rimunerazione

e, per tale motivo, deve essere contemplata, così come le indennità.

L'UAM

ha agito correttamente fissando il reddito da commutare in CHF 3452.50.

Commutato questo reddito equivale ad un imponibile ipotetico di CHF 31'000.-.

Quand'anche

si volesse, come fa il signor RI 1, dedurre dall'importo del reddito la somma

relativa alle indennità per lavoro notturno il reddito ammonterebbe a CHF 3161.50

(CHF 3452.50 ./. 291) che, commutato a mano delle tabelle (reperibili sul sito

dell'IAS), non consentirebbe il sussidio fissandosi in CHF 28'000.-.

Ma

anche se si volesse ritenere addebitabile l'importo di CHF 250 versati a

persona non precisata per un presunto debito di 17'600 (cfr. doc. III, la

circostanza è, tra l'altro, solo sostenuta e non corroborata da elementi di

prova) la somma del reddito si fisserebbe in CHF 2911.50 che, convertito,

corrisponde ad un reddito imponibile ipotetico di CHF 26'000 e quindi

nuovamente superiore a CHF 20'000.

7.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va quindi respinto, pur nella consapevolezza

della difficoltà in cui versa il signor RI 1, il giudice dovendo applicare le

norme volute dal Parlamento e concretizzate dal Governo. Rettamente l'UAM ha

ricordato nelle sue osservazioni che "il ricorrente avrà la facoltà di

chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena

sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona

separata".

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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