36.2009.40
Sussidio 2009. Sostanza lorda che eccede i limiti. La sostanza inserita dal ricorrente nella sua dichirazione fiscale non può essere ritenuta. Va considerata l'ultima decisione dell'UT in materia
7 luglio 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2009.40
Data decisione, Autorità:
07.07.2009, TCA
Ricorso:
TF,8C_687/2009, 21.09.2009
Titolo:
Sussidio 2009. Sostanza lorda che eccede i limiti. La sostanza inserita dal ricorrente nella sua dichirazione fiscale non può essere ritenuta. Va considerata l'ultima decisione dell'UT in materia
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.40
IR/sc
Lugano
7 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 marzo 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto
A. RI
1, 1965, coniugato con __________, salariato e padre di 2 figli nati dopo il
1990 (__________ e __________) ha chiesto la riduzione del premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2009.
L'Ufficio
assicurazione malattia ha accertato i redditi conseguiti dall'assicurato ed ha
respinto la domanda.
B. Con
reclamo 6 febbraio 2009 il sig. RI 1 si è aggravato all'amministrazione contro
il provvedimento indicando di disporre sostanza lorda del valore superiore a
CHF 600'000 ma gravata da ipoteche per oltre CHF 900'000. Indicando grandi
fatiche il signor RI 1 ha postulato il riesame della decisione.
Dopo
avere svolto le verifiche necessarie (v. doc. 7) l'amministrazione ha respinto
il reclamo con provvedimento del 12 marzo 2009 con cui ha evidenziato il
superamento, sia per il reddito (superiore ai CHF 120'000) che per la sostanza
lorda (superiore ai CHF 751'000), dei limiti di cui all'art. 29 cpv. 2 LCAMal
che impediscono la concessione dell'aiuto sociale.
C. Con
atto del 21 marzo 2009 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
considerando la decisione scorretta, chiede che sia presa in considerazione la
tassazione 2008 e segnala difficoltà economiche.
Con
precise e puntuali osservazioni del 21 aprile 2009 l'Ufficio assicurazione malattia
propone la reiezione del ricorso con richiamo all'art. 29 cpv. 2 LCAMal, alla
sua genesi ed alla prassi di questo Tribunale. Alla puntuale disamina dell'amministrazione
si farà riferimento, laddove necessario, in corso di motivazione.
Va
ancora aggiunto che, con sentenza 23 settembre 2008, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, a giudice unico, ha respinto un ricorso della moglie del qui
ricorrente con cui si postulava, per la famiglia, il sussidio per l'anno 2008.
In
quel caso l'istanza era stata formulata tardivamente.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori di
sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile
ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito
in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite
dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e
neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto
è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc.
36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione
aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza
del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece
possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere
deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è
stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70),
del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc.
36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione
completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6. Come
rammentato nella sentenza di principio 36.2008.134 del 17 dicembre 2008 e
confermata nella sentenza 36.2008.163 del 4 febbraio 2009, l’art. 29 cpv. 2
LCAMal è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, con effetto retroattivo
all’inizio del medesimo anno, con lo scopo di portare dei correttivi nel
sistema di concessione dei sussidi alla luce dell’indirizzo fornito dal
legislatore federale all’art. 65 LAMal.
Come
evocato dalle sentenze citate la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata
il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre
2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre
2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è
stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007,
pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11
febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11gennaio 2008 (“Leggi
e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del
termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione
sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con
l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Nella sua prassi
il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ammesso l’applicabilità della
nuova norma anche per i sussidi relativi all’anno 2008.
Come
indicato obiettivo della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che
persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano
comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio
LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse (su questi aspetti TCA 4 febbraio
2009 inc. 36.2008.163). Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio
di Stato ha evidenziato come:
" 9.1.2. Sintesi delle misure proposte
La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di esclusione
dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente l'assicurato
rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il diritto, in caso
di:
a) assicurati che possiedono una
sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr.
600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;
b) persone sole, il cui "totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della
notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr.
60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di
riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in
dettaglio al titolo 3.];
c) famiglie, il cui "totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica
di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.--
(senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.--
cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In
questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che
prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per
Fatti
i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai
"redditi medi".
In pratica sono stabiliti parametri di sostanza lorda e di sostanza
imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti
ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della notifica
di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di
principio.
Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) –
non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si
verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione
di premio LAMal.
(…)
9.1.4. Considerazioni
circa il criterio di esclusione per sostanza elevata
Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità
di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza
lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.
In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1
milione di franchi.
Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il
paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle
regole tributarie vigenti in loco.
Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione
per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr.
400'000.--(UR).
Il criterio di esclusione per sostanza
lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di
esclusione dalla riduzione di premio LAMal.
Bisogna però considerare che il grosso
delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.
Scopo principale del criterio “sostanza
elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile –
diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà
l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un
reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza
importante.
Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile
sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.
Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di
stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i
parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:
- sostanza lorda: fr. 600'000.--;
- sostanza imponibile: fr. 400'000.--."
Nel
rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha
affermato:
" 3.5 Esclusione alla riduzione di premio
LAMal
Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi
ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un
imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una
misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura
di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni
di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione
economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano
figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il
discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in
formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti
anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione
sono i seguenti:
I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione
applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile
supera fr. 400'000.--;
Considerandi
II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base
della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole,
intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo
aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];
III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base
della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre
figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è
data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al
disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del
premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in
formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".
Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente
decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.
Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8
milioni."
Da
quanto precede emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di
non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che
dispongono di sostanze o redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni
fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto
statale.
Per
la determinazione della sostanza, a fronte di una mutazione (diminuzione) successiva
alla tassazione di riferimento occorre rifarsi all'ultima decisione di tassazione
disponibile, l'amministrazione ed il giudice non potendo sostituirsi al
tassatore.
Nella
sentenza citata il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto capo all'ultima
tassazione disponibile dell’assicurato ricorrente (TCA 36.2008.163 cons. 2.6.
pag 9), in quel caso (sussidio 2008) la tassazione 2007. Il Tribunale ha
infatti considerato come:
" In concreto dall’ultima tassazione disponibile al
momento dell’ema-nazione della decisione su reclamo (2007), che determina il
limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della
decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza … “
7.
In
concreto la tassazione emessa per l’anno 2006 non permette la concessione del
sussidio richiesto e ciò per il palese superamento dei limiti oggettivi della
sostanza. I signori __________ beneficiavano nel 2006 di una sostanza lorda di
tutto rilievo, determinata in oltre CHF 730'000. Purtroppo non possono essere
qui ritenuti i passivi per oltre 950'000. Infatti, come evidenziato nelle
considerazioni che precedono, in concreto è superato il limite della sostanza
lorda previsto dalle norme di recente adozione.
Come
accennato nelle considerazioni precedenti l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
deve procedere all’accertamento d’ufficio del reddito rispettivamente della
sostanza in caso di diminuzione. Il signor RI 1, nella sua impugnativa, lascia
intendere una diminuzione e difficoltà economiche.
Il
giudice delegato ha acquisito la dichiarazione fiscale del ricorrente per il
2008, non ancora oggetto di decisione di tassazione da parte dell’Ufficio
competente. Ebbene in questa stessa dichiarazione del ricorrente si attesta
l’esistenza d una sostanza lorda superiore ai limiti per la concessione del
sussidio. Il signor RI 1 ha dichiarato una sostanza lorda di quasi CHF 650'000.
Anche se si volesse ritenere una diminuzione di reddito o una diminuzione della
sostanza rispetto alla tassazione di riferimento il sussidio sarebbe comunque
da negare in virtù di una sostanza (dichiarata) superiore ai CHF 600'000
previsti dall’art. 29 cpv. 2 LCAMal.
Da
notare come per il 2006 il signor RI 1, in uno con la moglie, abbia dichiarato
fiscalmente una sostanza lorda di CHF 686'741 mentre l’UT di Biasca abbia
ritenuto una sostanza lorda di CHF 736'168. Per il 2007 la sostanza lorda
dichiarata è di CHF 611'892 mentre quella ritenuta nella decisione di
tassazione 2007 (cresciuta in giudicato) è di CHF 751'278. Si ripete che
il ricorrente ha dichiarato egli stesso una sostanza superiore ai CHF 649'000
importo che, come tale non permette in ogni caso di concedere il sussidio. Il
ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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