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Decisione

36.2009.40

Sussidio 2009. Sostanza lorda che eccede i limiti. La sostanza inserita dal ricorrente nella sua dichirazione fiscale non può essere ritenuta. Va considerata l'ultima decisione dell'UT in materia

7 luglio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai

"redditi medi".

In pratica sono stabiliti parametri di sostanza lorda e di sostanza

imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti

ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della notifica

di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di

principio.

Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) –

non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si

verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione

di premio LAMal.

(…)

9.1.4. Considerazioni

circa il criterio di esclusione per sostanza elevata

Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità

di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza

lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.

In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1

milione di franchi.

Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il

paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle

regole tributarie vigenti in loco.

Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione

per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr.

400'000.--(UR).

Il criterio di esclusione per sostanza

lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di

esclusione dalla riduzione di premio LAMal.

Bisogna però considerare che il grosso

delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.

Scopo principale del criterio “sostanza

elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile –

diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà

l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un

reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza

importante.

Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile

sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.

Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di

stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i

parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:

- sostanza lorda: fr. 600'000.--;

- sostanza imponibile: fr. 400'000.--."

Nel

rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha

affermato:

" 3.5 Esclusione alla riduzione di premio

LAMal

Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi

ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un

imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una

misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura

di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni

di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione

economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano

figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il

discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in

formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti

anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione

sono i seguenti:

I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione

applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile

supera fr. 400'000.--;

Considerandi

II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base

della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole,

intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo

aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base

della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre

figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è

data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al

disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del

premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in

formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente

decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.

Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8

milioni."

Da

quanto precede emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di

non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che

dispongono di sostanze o redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni

fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto

statale.

Per

la determinazione della sostanza, a fronte di una mutazione (diminuzione) successiva

alla tassazione di riferimento occorre rifarsi all'ultima decisione di tassazione

disponibile, l'amministrazione ed il giudice non potendo sostituirsi al

tassatore.

Nella

sentenza citata il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto capo all'ultima

tassazione disponibile dell’assicurato ricorrente (TCA 36.2008.163 cons. 2.6.

pag 9), in quel caso (sussidio 2008) la tassazione 2007. Il Tribunale ha

infatti considerato come:

" In concreto dall’ultima tassazione disponibile al

momento dell’ema-nazione della decisione su reclamo (2007), che determina il

limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della

decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza … “

7.

In

concreto la tassazione emessa per l’anno 2006 non permette la concessione del

sussidio richiesto e ciò per il palese superamento dei limiti oggettivi della

sostanza. I signori __________ beneficiavano nel 2006 di una sostanza lorda di

tutto rilievo, determinata in oltre CHF 730'000. Purtroppo non possono essere

qui ritenuti i passivi per oltre 950'000. Infatti, come evidenziato nelle

considerazioni che precedono, in concreto è superato il limite della sostanza

lorda previsto dalle norme di recente adozione.

Come

accennato nelle considerazioni precedenti l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia

deve procedere all’accertamento d’ufficio del reddito rispettivamente della

sostanza in caso di diminuzione. Il signor RI 1, nella sua impugnativa, lascia

intendere una diminuzione e difficoltà economiche.

Il

giudice delegato ha acquisito la dichiarazione fiscale del ricorrente per il

2008, non ancora oggetto di decisione di tassazione da parte dell’Ufficio

competente. Ebbene in questa stessa dichiarazione del ricorrente si attesta

l’esistenza d una sostanza lorda superiore ai limiti per la concessione del

sussidio. Il signor RI 1 ha dichiarato una sostanza lorda di quasi CHF 650'000.

Anche se si volesse ritenere una diminuzione di reddito o una diminuzione della

sostanza rispetto alla tassazione di riferimento il sussidio sarebbe comunque

da negare in virtù di una sostanza (dichiarata) superiore ai CHF 600'000

previsti dall’art. 29 cpv. 2 LCAMal.

Da

notare come per il 2006 il signor RI 1, in uno con la moglie, abbia dichiarato

fiscalmente una sostanza lorda di CHF 686'741 mentre l’UT di Biasca abbia

ritenuto una sostanza lorda di CHF 736'168. Per il 2007 la sostanza lorda

dichiarata è di CHF 611'892 mentre quella ritenuta nella decisione di

tassazione 2007 (cresciuta in giudicato) è di CHF 751'278. Si ripete che

il ricorrente ha dichiarato egli stesso una sostanza superiore ai CHF 649'000

importo che, come tale non permette in ogni caso di concedere il sussidio. Il

ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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