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36.2009.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni

sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal

tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

5. Per

l'art. 3.4 delle Condizioni

Generali d'Assicurazione (CGA) per

l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo la

LAMal, nell'edizione del 1°

gennaio 2007 (doc. 1), è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica,

di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Secondo l'art. 3.5 CGA, è considerata incapacità al

guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato

del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

È considerata

invalidità l'incapacità al

guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art.

3.6 CGA).

A norma dell'art. 13.1 CGA, l'indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità al lavoro di almeno il 25%, in

proporzione al grado d'incapacità

al lavoro stessa.

In virtù dell'art. 14.3 CGA, le persone assicurate devono

intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la guarigione ed evitare tutto

che la ritardi. In particolare, devono attenersi alle prescrizioni del medico e

del personale sanitario.

Inoltre, la persona

assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o

parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta ad

impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se ciò esige un

cambio della professione. L'assicuratore

esorta la persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle

sanzioni previste dal paragrafo 15 (art. 14.5 CGA).

Infine, in caso d'incapacità al lavoro parziale viene

corrisposta un'indennità

giornaliera ridotta per la durata indicata nella polizza. La copertura

assicurativa per la capacità al lavoro residua permane (art. 18.3 CGA).

6. Circa

l'incapacità lavorativa del ricorrente, va osservato come il medico curante dottor

__________, medico chirurgo di __________, l'abbia certificata il 22 febbraio 2008 (doc. 3), diagnosticando una lombalgia

cronica recidivante ed attestando inizialmente una prognosi di 10 giorni. Anche

i successivi certificati medici attestavano una prognosi di 10 giorni (docc.

4-6) per lombosciatalgia acuta.

Nell'apposito certificato medico dell'assicuratore sull'incapacità al lavoro compilato il 21 aprile 2008 (doc. 7), il

curante ha diagnosticato una lombalgia cronica apparsa nel gennaio 2008 ed ha

specificato di avere in cura l'assicurato

dal 21 febbraio 2008. Il ricorrente riferiva una lombalgia con irradiazione

agli arti inferiori, perciò la prognosi era di eseguire una risonanza magnetica

e degli esami per il procedere terapeutico. Nel frattempo, l'interessato era curato con FANS e miorilassanti.

Riguardo alla capacità

lavorativa nell'attività

svolta, il medico curante ha certificato il 100% di inabilità dal 21 febbraio

2008 in poi, osservando però che la capacità al lavoro poteva essere migliorata

con provvedimenti medici. L'abilità

lavorativa dell'assicurato era

limitata dai dolori lombari con irradiazione agli arti. Al quesito di sapere se

l'attività precedente era

ancora esigibile, il dr. __________ ha risposto di sì, specificando però che la

durata non era prevedibile. Inoltre, era presente una diminuzione della

capacità lavorativa, che doveva però essere rivalutata dopo gli esami clinico-strumentali.

Da lì in poi, sono

seguiti numerosi certificati medici aventi più o meno lo stesso tenore, dove

alcuni indicavano la patologia ed il numero di giorni di riposo, altri solo i

giorni di riposo (docc. 8-23) e pochi una descrizione più completa (docc. 11,

14, 18 e 20).

Il 14 giugno 2008

(doc. 10) l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica lombosacrale

senza mezzo di contrasto presso l'__________ di __________. Il referto ha

indicato delle alterazioni degenerative osteosclerotiche a livello delle limitanti

somatiche di L5-S1, modeste irregolarità margino somatiche, aspetti di degenerazione

e disidratazione discopatiche in corrispondenza dello spazio L2-L3, mentre a

livello di L3-L4 si evidenziava una protrusione ad ampio raggio del disco con impegno

dei forami di coniugazione e focalizzazione erniaria in sede mediana posteriore;

a livello di L4-L5 una protrusione ad ampio raggio con impegno dei forami di

coniugazione, maggior estrinsecazione a livello pre ed intra foraminale

sinistro; infine, all'ultimo spazio, una protrusione ad ampio raggio con

iniziali aspetti di degenerazione vacuolare.

Il certificato del 24

luglio 2008 (doc. 11) allestito dal dottor __________, medico chirurgo

specialista in medicina interna, reumatologia e farmacologia a __________, ha

riscontrato una spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, sintomatica – in particolare

lombosciatalgia sinistra – e che la muscolatura dell'arto inferiore sinistra era

leggermente più debole rispetto alla destra. Viste le protrusioni riscontrate

con la RMN, ha consigliato un esame EMG agli arti inferiori e poi una visita

neurochirurgica.

Il Professor __________,

medico chirurgo specialista in neurologia e neurochirurgia a __________, il 13

settembre 2008 (doc. 14) ha attestato una lombalgia cronica con irradiazione

nell'arto inferiore. Dal suo certificato, incomprensibile per la scrittura, si

capisce soltanto che ha richiesto alcuni esami medici.

Il 27 settembre 2008

(doc. 16) il ricorrente si è sottoposto ad una TAC lombosacrale e ad una TAC

alla colonna, mentre ad un esame elettromiografico il 1° ottobre 2008 (doc. 17);

entrambi gli esami sono avvenuti presso l'Ospedale di __________ di __________.

Il Professor __________

si è pronunciato sui predetti certificati l'11 ottobre 2008 (doc. 18) ed il 22

novembre 2008 (doc. 20).

Vedendo il perdurare

della malattia, il 26 settembre 2008 (doc. 24) la Cassa malati ha sottoposto l'assicurato ad una visita fiduciaria presso

il dr. med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione,

il quale ha esposto l'anamnesi familiare,

personale remota, sociale, attuale, lo stato reumatologico, lo stato neurologico

periferico, la radiologia, la diagnosi ed un suo commento alla situazione concreta.

Il ricorrente

lamentava dolori lombari iniziati nel 1991, ma che non hanno dato luogo né a

cure mediche né ad interruzioni del lavoro fino al febbraio 2008. Riferiva,

poi, di persistenti dolori in zona lombare irradianti nella regione gluteale a

sinistra e comprendenti anche la radice della gamba (inguine), sia da seduto

che in piedi, con quindi una limitazione del camminare oltre 15 minuti. I

dolori si espandevano anche in zona paratoracale a sinistra e si associavano a

volte con un bruciore nella regione sub-occipitale e nucale. Nessun disturbo

nella gamba destra.

Nella regione gluteale

a sinistra sarebbe stato presente un formicolio e bruciore.

Il medico fiduciario

ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con intermittenti

irradiazioni nella gamba sinistra di natura probabilmente spondilogena in

presenza di turbe statiche del rachide (piatto) ed alterazioni degenerative tra

L2 ed S1 (fulcro in L5/S1: osteocondrosi progredita).

Commentando questi

dati, il reumatologo ha affermato che all'origine dell'inabilità

totale dal 21 febbraio 2008 come manovale nell'edilizia v'era la

sintomatologia dolorosa in zona lombare (e cervicale) con ripercussioni

intermittenti nella gamba sinistra. I disturbi non hanno reagito all'assunzione di FANS e miorilassanti. Il

medico ha clinicamente notato una sindrome lombovertebrale al massimo moderata

con limitazioni funzionali del tratto lombare lievi e senza ripercussioni sulla

funzionalità degli arti inferiori. Lo stato neurologico periferico normale

deponeva un'altra volta per l'assenza di fenomeni neurocompressivi.

Pertanto, le lamentele soggettive erano solo parzialmente oggettivabili. Tuttavia,

tenuto conto degli importanti reperti radiologici, in particolare a livello di

L5/S1 dove v'era un'evidente osteocondrosi, il medico di

fiducia della Cassa malati ha confermato una certa riduzione della capacità

funzionale, che ha giudicato normale nel sollevamento e trasporto di carichi

fino a 10 kg, normale nella manipolazione di oggetti ed attrezzi leggeri

rispettivamente di precisione e medi, normale in posizione di lavoro seduta e

piegata in avanti, inginocchiata o con ginocchia in flessione, mentre

lievemente ridotta in posizioni a braccia elevate o con rotazione; la capacità

dell'assicurato di mantenere

posizioni statiche era normale per la posizione seduta, lievemente ridotta per

quella eretta; per camminare per tragitti corti fino ad 1 km, per salire e

scendere le scale, i ponteggi e le scale a pioli, la sua capacità era normale,

mentre lievemente ridotta per spostarsi su terreni accidentati; infine, l'impiego di entrambe le mani era possibile

normalmente.

In via definitiva, il

medico fiduciario ha quindi determinato la capacità fisica residuale dell'assicurato, stabilendo che egli poteva

raggiungere una capacità lavorativa medico-teorica nel lavoro svolto al massimo

del 66,6%, ammettendo una difficoltà concreta di reinserimento in un'attività di manovale nell'edilizia.

Per un lavoro consono

alle limitazioni descritte, il ricorrente era invece abile al lavoro al 100%

(per la resa e la presenza) a partire da subito, sebbene questa considerazione

non corrispondesse alla valutazione soggettiva dell'interessato.

La Cassa malati ha poi

trasmesso al suo medico di fiducia i più recenti esami (TAC ed EMG) esperiti

dall'assicurato, invitandolo a

prendere posizione (doc. 25).

Così, il 24 ottobre

2008 (doc. 26) il dr. med. __________ ha reso un secondo rapporto in cui si è

pronunciato sui citati referti, osservando che la TAC lombare ha confermato le

alterazioni degenerative già evidenziate nella RM lombare di tre mesi prima.

Inoltre, la TAC ha rilevato un'ernia

discale mediana paramediana destra allo stesso livello con impronta impegno

intraforaminario e impronta sul sacco durale. Non è stata invece descritta una

franca neurocompressione, che nemmeno è stata confermata nella

elettromiografia. Alla luce di ciò, lo stesso Professor __________ ha scartato

l'ipotesi di un intervento

chirurgico.

Il medico fiduciario

ha concluso che la documentazione sottopostagli non evidenziava aspetti da lui

non considerati in precedenza e perciò ha riconfermato integralmente sia la

diagnosi sia la capacità funzionale residuale rispettivamente la capacità lavorativa.

Il 5 marzo 2009 (doc.

29) la Cassa malati ha ricevuto dall'Ufficio assicurazione invalidità, a cui l'assicurato si è rivolto il 13 agosto 2008 con una richiesta di prestazioni,

copia del rapporto medico del 14 gennaio 2009 allestito dal dr. med. __________,

specialista in medicina interna, del Servizio Medico Regionale.

Nel suo rapporto d'esame clinico, il medico SMR ha esposto l'anamnesi sociale e lavorativa, familiare e

sistematica, la terapia attuale, i disturbi lamentati dall'assicurato, lo status, la diagnosi e la

propria conclusione.

Soggettivamente, l'assicurato lamentava dolore lombare persistente

tutto il giorno, che si riacutizzava nella posizione seduta dopo 20 minuti;

inoltre, impossibilità di stare in piedi in posizione statica, di flettere la

schiena e di inginocchiarsi, instabilità durante la camminata; dolore

ricorrente anche con irradiazione dalla regione lombare fino alla regione

cervicale e nella regione glutea soprattutto a sinistra.

La diagnosi posta era

di sindrome lombovertebrale cronica con intermittente sciatalgia sinistra di

natura spondilogena, turbe statiche del rachide ed alterazioni degenerative

multisegmentali da L2 a S1.

Nella sua valutazione

finale, il medico SMR ha trovato l'assicurato in condizioni generali compromesse. I reperti radiologici

hanno confermato alterazioni degenerative multisegmentali da L1 a S1,

discopatie con protrusioni L4-L5 con impegno dell'intraforaminale sinistro. Egli ha inoltre riscontrato un'oggettiva compromissione della funzionalità

anche degli arti inferiori ed un peggioramento della capacità di flessione ed

estensione del rachide lombare rispetto a quanto accertato dal dr. med. __________.

Tuttavia, anche il medico SMR ha oggettivato soltanto parzialmente le affermazioni

dell'assicurato sul suo stato

di salute.

La valutazione clinica

effettuata nel gennaio 2009 per conto dell'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurato poteva sollevare abitualmente pesi

al massimo di 5 kg e saltuariamente di 8 kg, poteva manipolare solo oggetti ed

attrezzi leggeri, mantenere la posizione statica seduta per al massimo 1 ora,

mentre quella in piedi per al massimo mezz'ora; doveva evitare situazioni di instabilità e la deambulazione su

terreni sconnessi ed infine dei movimenti ripetitivi di flessione, estensione e

rotazione della schiena.

Lo specialista ha

concluso che l'obiettività

clinica ha evidenziato un discreto peggioramento rispetto a quanto obiettivato

nel settembre 2008 dal collega, perciò in quel momento riteneva esigibile una completa

incapacità lavorativa in attività come manovale e muratore. In attività

lucrativa rispettosa dei limiti funzionali elencati, l'interessato presentava invece una capacità lavorativa in attività

medio leggere esigibile per 4 ore al giorno con pieno rendimento.

Risultavano a quel

momento incerte la prognosi e l'evoluzione della patologia lombare; pertanto, il medico SMR ha

ritenuto opportuno una rivalutazione reumatologica-internistica delle capacità

funzionali dell'assicurato dopo

un anno.

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

Considerandi

atti, ritiene che la valutazione del medico SMR che si è espresso ad inizio

anno in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela

manifestamente infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'Ufficio AI ha affidato

la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio Medico Regionale, e per esso ad uno

specialista FMH in medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il

ricorrente ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di

salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione,

ha allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed

approfondito, soffermandosi sullo status del paziente, sul quadro complessivo

e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.

Nel gennaio 2009 lo

specialista del SMR ha ritenuto l'assicurato totalmente inabile al lavoro come manovale nell'edilizia, mentre in altre attività medio

leggere e che rispettino determinati limiti l'ha giudicato abile per 4 ore al giorno con pieno rendimento, ossia la

sua capacità lavorativa era esigibile al 50%.

Contrariamente a

quanto sostiene il ricorrente stesso, non è dunque affatto vero che il medico

SMR ha riconosciuto la sua totale inabilità lavorativa e che quindi egli ha

diritto a ricevere prestazioni al 100% per perdita di guadagno dovuta a

malattia.

In merito a questa

affermazione, occorre rilevare che è sì corretto che l'incapacità di lavoro è totale, ma solo riguardo all'attività pesante di manovale nell'edilizia esercitata in precedenza. Per

contro, per attività medio leggere che rispettino i limiti funzionali previsti

dal dr. med. __________ del SMR, l'insorgente è stato giudicato abile al 50% (4 ore al giorno).

Ne discende, dunque, che

l'assicurato è ancora abile ad

esercitare a metà tempo delle attività consone al suo stato di salute.

Questo Tribunale

rileva inoltre la differenza di conclusioni fra il medico SMR ed i medici

curanti riguardo al grado di capacità lavorativa del ricorrente.

Se il primo ha

accertato una capacità lavorativa del 50% in attività

medio leggere, i secondi hanno sempre – ed ancora di recente (doc. F2) -

ritenuto l'assicurato inabile al 100% per lombalgia cronica. Tuttavia, essi non

si sono mai espressi chiaramente sulla possibilità per l'assicurato di svolgere

altre attività più leggere.

Il dr. __________ si è

infatti limitato ad attestare sin dall'inizio della malattia (21 febbraio 2008)

che l'insorgente aveva bisogno di giorni di riposo a causa di una lombalgia

cronica recidivante, ma senza spiegare nei dettagli il quadro clinico.

Soltanto nell'ambito

dello specifico formulario della Cassa malati il curante si è espresso il 21

aprile 2008 un po' più a lungo, riferendo di una lombalgia persistente con

sciatalgia che causava dolori lombari con irradiazione agli arti, ma che comunque

permetteva ancora di svolgere l'attività precedente, seppure non fosse prevedibile

per quanto tempo ancora. Il curante si è peraltro espresso a favore di una ripresa

dell'attività professionale, senza però potere dettagliatamente valutare la

capacità residua.

Il Professor __________,

come visto, si è pronunciato tre volte sullo stato di salute dell'assicurato in settembre (doc. 14), ottobre (doc.

18) e novembre 2008 (doc. 20), quindi in un periodo antecedente al momento in

cui la questione deve essere valutata, ovvero nel marzo 2009 con l'emanazione della decisione impugnata.

Inoltre, i suoi certificati, piuttosto scarni, riferiscono soltanto della

diagnosi e dell'anamnesi rispettivamente

si pronunciano brevemente sull'esito

della TAC e della ERG eseguita dall'assicurato. Lo specialista non si è comunque mai pronunciato sulla

capacità lavorativa residua del ricorrente.

Visto quanto precede,

il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare, a

mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati, che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a

quello individuato dal medico SMR e che quindi egli sarebbe totalmente inabile

al lavoro in qualsiasi attività.

Occorre ancora

ribadire che il ricorrente ha erroneamente interpretato il rapporto del medico

SMR: quest'ultimo ha

effettivamente attestato un peggioramento del suo stato di salute, nel senso

che l'assicurato non è più

abile a svolgere l'attività

pesante di manovale nell'edilizia

e che la capacità lavorativa residua in altre attività più leggere è diminuita

passando dal 100% al 50%. Tuttavia, queste cifre attestano appunto che il dr.

med. __________ ha comunque individuato una certa abilità lavorativa dell'assicurato e che quindi egli non va

definito totalmente inabile in tutti i lavori.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

9.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

propri i risultati a cui è giunto il medico SMR specialista in medicina interna, che ha sia incontrato personalmente

l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici

interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare,

complete, attendibili, logiche, convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente

condivise le considerazioni del medico SMR che nel gennaio 2009 ha ben valutato

le capacità di lavoro presentate dal ricorrente ed ha stabilito che da quel

momento la capacità lavorativa dell'assicurato era nulla nella precedente attività di manovale e

muratore, mentre del 50% (4 ore al giorno) in altre attività medio

leggere adattate a determinati limiti funzionali.

10.

Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata

al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009).

Si tratta dunque ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata quindi dal

medico SMR una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, nella

decisione su opposizione del 23 marzo 2009 la Cassa malati ha utilizzato il

consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il

danno alla salute quale manovale (reddito da valido) con quello risultante da

un'attività più leggera desunto

dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del 56%.

La Cassa malati ha

ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 53'881.- all'anno, mentre in altre attività adeguate non qualificate come quelle

di magazziniere, guardia di sicurezza, trasporto valori e lavori di controllo

nel settore industriale, l'ha

fissato in Fr. 59'198.-. Questo

importo è poi stato diminuito del 15%, per giungere ad un reddito di

riferimento di Fr. 50'318.-.

La susseguente perdita

di guadagno è stata calcolata nel 56% ed essendo superiore al limite del 25% per

la concessione di prestazioni, la Cassa ha stabilito di continuare a versare

all'assicurato delle indennità

giornaliere dal 5 aprile 2009 nella misura del 56%.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di aprile 2009.

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003

IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del

9.

agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

consid. 4.2, I 475/01).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in

materia di assicurazione sociale contro le malattie (STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; STCA del 1° settembre 2004, 36.2003.75; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117).

11.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso, la Cassa malati l'ha quantificato in Fr. 53'881.-.

Nella notifica di

malattia compilata il 25 febbraio 2008 (doc. 2), l'ex datore di lavoro del ricorrente ha indicato in Fr. 53'881,40 il reddito annuo dell'assicurato (Fr. 23,25 + [Fr. 23,25 x 8,33 :

100] x 2'139 ore), mentre in

Fr. 54'007,36 (Fr. 23,25 + [Fr.

23,25 x 8,33 : 100] x 2'144

ore) il reddito conseguito nel 2008.

Nel caso in esame, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

ricevere delle indennità per perdita di guadagno (aprile 2009), il salario

annuo di Fr. 54'007.- che l'insorgente ha conseguito da sano nel 2008 presso il precedente

datore di lavoro deve dunque essere

aggiornato all'evoluzione salariale del

2009.

(DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20

febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55).

Tuttavia,

il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex")

per il 2009 non è ancora disponibile (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91).

Occorre

perciò riferirsi al valore più recente esistente, certo parziale, ma comunque

indicativo, che è rappresentato dalla variazione percentuale

dei salari in termini nominali fra il

primo trimestre del 2008 ed il primo trimestre del 2009, quindi secondo un tasso

evolutivo del 2% (Evoluzione dei salari - stima

trimestrale in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Tenuto dunque conto del rincaro applicabile al

2009, il salario annuo da valido ascrivibile all'assicurato

va fissato in Fr. 55'087.-

([Fr. 54'007.- x 2 : 100] + Fr. 54'007.-).

12.

Per

quanto concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora

rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza

ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007).

14.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde

a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino

a porsi al momento in cui

l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (DTF 126

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un

salario lordo medio ammontante nel 2007 a Fr. 57'692.- (Fr. 56'784.- + [Fr. 56'784.- x 1,6 : 100], cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 7/8-2009,

pag. 91), a Fr. 58'846.- nel 2008 (Fr. 57'692.- + [Fr. 57'692.-

x 2 : 100], cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91) ed a Fr.

60'023.- nel 2009 (Fr. 58'846.- + [Fr. 58'846.-

x 2 : 100], cfr. stima trimestrale come per il reddito da valido).

Ora, in assenza del dato

relativo al 2009, va ipotizzato che il tempo di lavoro settimanale

sia il medesimo dell'anno precedente. Riportando dunque quest'ultima cifra su 41,6 ore settimanali di

lavoro computabili nel 2008 (cfr.,

per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2009,

pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 5'202.- mensili (Fr. 5'002.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 62'574.-

per l'intero anno 2009, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurato, quale manovale presso la ditta __________

di __________, avrebbe guadagnato nel 2009 Fr. 55'087.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti

ad un salario di Fr. 4'590,60

al mese (Fr. 55'087.- : 12).

Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all'invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2009 da un uomo; essa

prevede infatti un reddito mensile lordo pari a Fr. 5'504.- per un'attività

esercitata per 41,6 ore alla settimana (Tabella TA1 2006, punto 45 “Costruzioni”,

livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 5'007.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della

tredicesima] = Fr. 60'084.-. Questa somma va poi ancora aggiornata al 2009 in

funzione del rincaro dell'1,6%

per il 2007, del 2% per il 2008 ed ancora del 2% per l'anno 2009, per ottenere un salario annuo di Fr. 63'511.-. Riportato poi su 41,6 ore/settimana

per un tempo di lavoro medio – ipotetico - esigibile nel 2009, si ottiene un

importo di Fr. 66'051.- (Fr. 63'511.- : 40 x 41,6) rispettivamente di Fr. 5'504.-, quindi superiore

al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle medesime condizioni).

Ora, qualora, già

prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel

settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze

linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia

volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che

gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (STF U 529/06 del 28 gennaio

2008).

Questa questione è

stata di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità

di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali.".

In specie, più

precisamente, il salario che il ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo

pieno presso lo stesso datore di lavoro è inferiore del 16,59% ([Fr. 66'051.- – Fr. 55'087.-] x 100 : Fr. 66'051.-) a quello

statistico svizzero di quel preciso settore professionale.

Pertanto, posto che

dall'incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che il

ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2009 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).

Di conseguenza, il

reddito statistico lordo da invalido relativo all'anno 2009 (Fr. 62'574.-) va dunque ridotto,

in applicazione della giurisprudenza appena esposta, dell'11,59% -

percentuale corrispondente al gap salariale del 16,59% meno il 5% (STF

8C_652/2008 dell'8 maggio 2009)

– e si attesta quindi all'importo

di Fr. 55'322.- (Fr. 62'574.- - [Fr. 62'574.-

x 11,59 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, la Cassa

malati ha applicato una riduzione del 15% per l'età, gli anni di servizio, lo

stato di salute.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1965 (e quindi non anziano), la sua

nazionalità (italiana) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella

misura del 50% ferme restando determinate limitazioni funzionali, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il

proprio apprezzamento a quello della Cassa malati nell'applicazione

della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti

dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido rivalutato di Fr. 55'322.- e ritenuta un'esigibilità

del 50% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 15%

per circostanze personali, nell'anno 2009 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 19'363.- (Fr. 55'322.- x 50 : 100 – [Fr. 55'322.- x 15 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 55'087.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute) nell'anno 2009 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 64,79% ([Fr. 55'087.-

- Fr. 19'363.-] : Fr. 55'087.- x 100), che deve essere arrotondata al 65% (DTF

130.

V 121).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2009 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2009 svolgendo al 50% un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere del 65% e quindi superiore al grado del 25% richiesto

dalle CGA (art. 13.1).

In queste circostanze,

dal 5 aprile 2009 la Cassa malati deve versare al ricorrente un'indennità giornaliera per malattia del 65%

del suo diritto.

Parzialmente quindi vincente

in causa, all'insorgente, rappresentato

da un sindacato, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, dal 5 aprile 2009 la Cassa malati verserà all'assicurato delle indennità giornaliere al 65%.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà Fr. 800.-

(IVA inclusa) all'assicurato a

titolo di ripetibili ridotte.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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