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Decisione

36.2009.48

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente ha spedito il 7 ottob

14 gennaio 2010Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

9 luglio 2009 (doc. XIII) il ricorrente, rappresentato da RA 2, ha osservato

che concorda con il principio dell'assoggettamento al sistema assicurativo svizzero in caso di mancata

opzione per quello del proprio Paese di residenza. Ma nella fattispecie, come

esige l'art. 2 cpv. 2 LAMal, egli

ha comprovato di essere già coperto per le malattie in Italia, perciò non

ritiene di doverlo essere pure in Svizzera. Pertanto, la procedura adottata

dall'autorità cantonale sarebbe

anomala, comportando infatti una doppia imposizione dal profilo assicurativo. Interpretando

la succitata norma legale, ha quindi chiesto di essere assoggettato alla cassa

malati svizzera soltanto fino al momento in cui ha comprovato di essere già

assicurato in Italia.

L. Il

14 luglio 2009 (doc. XII) è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'intero incarto concernente il ricorrente.

M. Il

20 aprile 2009, nell'ambito di un'altra procedura (36.2009.18) simile a quella

in esame, è stato sentito Bruno Cereghetti, Capo dell'Ufficio assicurazione

malattia. Dal verbale (doc. XIII), sottoposto in forma anonimizzata al ricorrente,

emerge che:

" Il sig. Cereghetti, così invitato, spiega l'iter che

ha condotto poi all'emanazione di una serie di decisioni che sono state

contestate davanti al TCA non solo dal qui ricorrente, ma da molti altri frontalieri

italiani.

Inizialmente,

con l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di

questo momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL

italiane competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________,

per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della loro

influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per sapere

quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il

sistema italiano (mutua italiana), sarebbero stati affiliati d'ufficio all'assicurazione

malattia svizzera.

Da

parte italiana, l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.

Per

il sistema italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua

italiana.

E

meglio, se non opta per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo

quello svizzero, di principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario

nazionale, perché deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in

ambito di malattia.

Dopo

il contatto con le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con l'entrata

in vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la popolazione

straniera frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera di

spiegazione, una tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile

che imponeva esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione

relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non

affrancata.

Questo

modo di procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un

impressionante numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio

permessi la lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.

Alla

luce dei risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora

delle lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un

richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati

trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con recapito

presso il datore di lavoro.

È

capitato che vi fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che

hanno cessato la loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia

per permetterci di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se

esistente.

Nel

corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene

annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono

rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile

e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività.

Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe

erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato

quindi la documentazione come descritto.

Si

è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di

assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato

di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico

"potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse

pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva

invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.

È

giusto dire che nei nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività

parziale, a tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori

di lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo

partiti da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò

abbiamo mandato i nostri invii.

È

giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli

esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato

invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un

assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure,

ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008

con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione,

sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non

ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.

Queste

persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a

cambiare.

Dall'operazione

2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione;

un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il resto, alla

luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più

attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.

Con

il raffronto, più in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai

frontalieri e visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci

siamo resi conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva

operato una scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro

Paese ed andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero.

Questa situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del

problema, un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato

a livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio

del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali

su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è

posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore

sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di

assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.

Qui

siamo nuovamente partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali

assicurati che non ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo

abbiamo fatto con uno scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche

inviato il medesimo scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino

(anche se non datori di lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile

futura assunzione), le cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale

di statistica.

Per

l'operazione 2008 abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass

media mediante il rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa

del Consiglio di Stato per dare un'informazione generalizzata.

A

seguito di questa operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente)

casi di non esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.

(…)".

N. Il

17 giugno 2009, nell'ambito di un'altra procedura (36.2009.88) relativa al

diritto di opzione dei frontalieri, è stato sentito __________, responsabile

del servizio della cancelleria della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Il verbale (doc. XIV), anonimizzato, è stato messo a disposizione del

ricorrente per presentare eventuali osservazioni scritte in merito. Il teste ha

affermato:

" Sono il responsabile del servizio della cancelleria

della sezione dei permessi e dell'immigrazione e mi occupo di trasmettere

alle persone interessate che ne abbiano fatto richiesta tramite gli uffici regionali,

le decisioni, i permessi rilasciati dalla nostra Sezione. Più precisamente, le

richieste di permessi alla nostra Sezione vengono inoltrate tutte tramite gli

Uffici regionali, dove i collaboratori verificano la completezza della domanda,

della documentazione annessa e soprattutto la competenza dell'autorità. Una volta fatto questo, gli uffici regionali (URS)

trasmettono alla sezione il dossier così come costituito che viene a sua volta

verificato, esaminato e deciso da parte dei funzionari incaricati.

È

possibile che in questi casi vi siano delle necessità di completazione o delle

verifiche puntuali da svolgere. Ciò avviene per incarico delegato all'URS.

Una

volta la procedura completata e la decisione emanata, in seno alla sezione

vengono trasmessi alla cancelleria i documenti necessari.

Noi

confezioniamo, io sono il responsabile della cancelleria, l'invio per il destinatario e quando si tratta di un permesso G, ossia un

permesso per frontaliero, tema che il Giudice mi dice essere oggetto della

causa, noi procediamo con l'inserimento del permesso nella sua

custodia, con le altre formalità attinenti specificatamente i nostri compiti,

ed inseriamo nel plico destinato all'invio, il formulario

TI1, una lettera accompagnatoria allestita dall'UAM,

una tabella e la busta di trasmissione.

Si

tratta degli unici documenti non strettamente connessi alla nostra attività di

concessione del permesso che vengono inseriti nella documentazione destinata

alla spedizione.

Non

vi sono documenti di natura fiscale o provenienti da altre amministrazioni.

La

spedizione di questo plico, così costituito, viene effettuata mediante posta B

- raramente se vi sono situazioni di urgenza anche per posta A -, al datore di

lavoro.

Noi

di principio non abbiamo un contatto diretto con i datori di lavoro. È capitato

che ci vengano sollecitati dei permessi che sembrano essere urgenti per gli

interessati. È capitato in passato che qualcuno lamentasse il mancato ricevimento

di un invio che a noi risultava effettuato. In questi casi abbiamo proceduto

con il rilascio di un duplicato del permesso.

Non

spediamo niente in Italia.

In

caso di cambiamento di datore di lavoro, di cambiamento di indirizzo in Italia

o di mutazione dei dati personali nello stato civile, noi non procediamo ad un

nuovo rilascio ma rettifichiamo la documentazione a nostra disposizione. Viene

allegato un nuovo permesso all'interessato con le nuove indicazioni, ma

non alleghiamo più la documentazione a nostra disposizione dataci dall'UAM.

In

caso di cessazione dell'attività che duri più di sei mesi, la

ripresa dell'attività comporta una nuova procedura di

rilascio del permesso G.

Se

invece questa interruzione dura meno di sei mesi, non si opera con un rilascio,

ma alla modifica delle condizioni.

La

nostra sezione non informa l'UAM in merito al quantitativo di formulari

TI1 che vengono da noi trasmessi ai datori di lavoro destinati poi ai

frontalieri; dall'UAM non riceviamo neppure nessuna informazione

di questa natura. Non c'è una verifica incrociata dei dati.

A

domanda dell' (… omissis …) ribadisco che nel caso in cui si tratti di rinnovo

del permesso, noi non mandiamo il formulario TI1 ed è quindi possibile che

qualcuno che abbia ottenuto il permesso G e poi abbia cessato momentaneamente

la sua attività per un periodo inferiore ai 6 mesi, con il riinizio dell'attività abbia domandato ed ottenuto un rinnovo per un nuovo periodo di

5 anni come le nuove norme prevedono, senza vedersi notificare il formulario

TI1.

Ribadisco

che la persona che riceve il permesso G è informata dell'esigenza di notificare alla nostra sezione nei trenta giorni le

modifiche di indirizzo, di stato civile, di sede, motivo per cui nei nostri

registri gli indirizzi del lavoratore sono aggiornati alle informazioni del

titolare del permesso che è obbligato a notificare eventuali modifiche.

Anche

il datore di lavoro riceve la medesima avvertenza, di cui produco una copia.

Di

principio è il lavoratore che deve fornire queste informazioni. Capita che sia

anche il datore di lavoro quando vi sia una modifica che coinvolge più

collaboratori.

A

precisazione di quanto riferito prima, vi è un'altra

ipotesi di rilascio del permesso quando un lavoratore cessa l'attività per un periodo inferiore a sei mesi antecedentemente alla

scadenza del suo permesso, e riprenda una nuova attività, sempre nei sei mesi,

ma dopo la scadenza del permesso. In questi casi, si procede mediante nuovo

rilascio del permesso e quindi trasmissione del formulario TI1.".

O. Con

scritti del 3 luglio 2009 il TCA, nell'ambito di una procedura parallela simile

a quella in esame, ha interpellato l'Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP, doc. XV) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, doc. XVII).

Dopo aver brevemente riassunto la fattispecie, il Tribunale ha chiesto ad entrambi:

"1. Esistono

direttive del vostro Ufficio a proposito del diritto di opzione dei frontalieri

e delle modalità di informazione da parte delle autorità cantonali (in caso di

risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercele)?

2. In uno scritto del 24 aprile 2008 all'autorità

cantonale, l'UFSP ha indicato che “en ce qui concerne l'information à donner

aux autorités italiennes, l'OFAS envisage d'organiser prochainement, à l'Ambassade

de Suisse à Rome, une réunion portant sur la problématique du droit d'option.

Le sujet des travailleurs frontaliers au Tessin sera abordé à cette occasion et

les autorités italiennes seront informées que la Suisse a prolongé de manière

unilatérale le délai de trois mois, afin de permettre aux intéressés d'exercer

leur droit d'option.” Qual

è stato l'esito di questa riunione? Le autorità italiane hanno informato i loro

concittadini della possibilità di optare per il sistema nazionale? Le autorità

federali hanno informato in altro modo le autorità italiane o i cittadini

italiani residenti in Italia?

3. A vostra conoscenza anche altri Cantoni

sono confrontati con la medesima problematica? In caso di risposta affermativa

come hanno agito nei confronti dei lavoratori frontalieri che non hanno

esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dall'ALC? Sono state

emanate decisioni e/o sentenze in questo ambito da parte di queste autorità e/o

Tribunali cantonali? (in caso di risposta affermativa vi chiediamo di

trasmettercene una copia).

4. In Ticino, nell'ambito della procedura

di “sanatoria”, l'Ufficio Assicurazione Malattie ha recapitato tramite

posta semplice ai lavoratori frontalieri recensiti che non avevano esercitato l'opzione

nei termini previsti dall'ALC (oltre 12'000) una lettera di spiegazioni,

allegando un formulario tramite il quale era possibile optare per il sistema

sanitario nazionale e una busta con l'indirizzo dell'autorità cantonale. L'amministrazione

ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti cantonali. Complessivamente l'UAM

ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati, nell'ambito dell'operazione

di “sanatoria”. L'operazione ha comportato 7'700 consulenze telefoniche

e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione. Inoltre il Governo cantonale

ha rilasciato un comunicato stampa il 3 giugno 2008 e il Capo Ufficio dell'UAM

ha sollecitato numerose interviste. Secondo la vostra opinione, l'autorità cantonale

ha informato adeguatamente i frontalieri residenti in Italia circa il loro

diritto di opzione?

5. Vi chiediamo cortesemente di voler

prendere posizione in merito all'intera fattispecie.".

P. Il

30 luglio 2009 (doc. XVI) l'UFSP, sempre in procedure simili a questa, ha

prodotto le lettere informative trasmesse ai Cantoni nel corso degli anni circa

il diritto di opzione dei frontalieri, ha comunicato al TCA che i rapporti con

le autorità italiane sono di competenza dell'UFAS ed ha tra l'altro affermato:

" (…)

3. Nella nostra lettera informativa del 12

luglio 2007 abbiamo ribadito ai Cantoni il loro dovere di informare le persone

tenute ad assicurarsi e abbiamo invitato gli Uffici cantonali competenti per le

domande d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione a farci sapere se avevano

incontrato problemi in questo ambito. Dalle risposte pervenuteci, è emerso che

la difficoltà principale consiste nell'informare i titolari di una rendita

svizzera che spostano il proprio domicilio in uno Stato dell'Unione europea con

il quale il nostro Paese ha concordato un diritto d'opzione. Trattandosi di

frontalieri, i Cantoni adempiono al mandato informativo tramite la Polizia

degli stranieri o il datore di lavoro e non ci hanno segnalato particolari

problemi. A tal proposito, il Canton Ticino ci aveva risposto come segue:

<<I lavoratori CE/AELS che svolgono attività lavorativa in Svizzera vengono

informati in merito alle disposizioni legali dell'obbligatorietà assicurative tramite

una circolare informativa dell'UAM, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

allega al momento del rilascio del permesso G per frontalieri CE/AELS. Il

predetto avviso include una tabella, nella quale sono sintetizzate le normative

europee dei vari Paesi della Comunità europea e dell'AELS, ed il nostro modulo

ufficiale, attraverso il quale la persona interessata può esercitare il diritto

di opzione o, nel caso risieda in un paese che prevede l'obbligatorietà

assicurativa in Svizzera, indica l'assicuratore malattie svizzero riconosciuto

presso cui si è iscritto.>>.

Per quanto ne sappiamo, non esiste una giurisprudenza

in materia. Tuttavia attiriamo la Sua attenzione sull'interpellanza Robbiani

<<Libera circolazione e opzione per l'assicurazione malattia>>

(09.3596), che prossimamente dovrebbe ricevere una risposta da parte del

Consiglio federale, e La invitiamo a interessarsi del seguito che verrà dato.

4. Tramite lettera del 12 febbraio 2008, l'Ufficio

dell'assicurazione malattia (UAM) del Canton Ticino ha reso noto al nostro

Ufficio che, in seguito all'avvio di una procedura di controllo concernente l'esercizio

del diritto di opzione da parte dei frontalieri, era emerso che circa 10 000

lavoratori frontalieri non avevano esercitato il loro diritto di opzione entro

il termine di tre mesi. Abbiamo dunque consultato l'UFAS, il quale riteneva

possibile una dilazione unilaterale di tale termine, per permettere agli

interessati di richiedere l'esenzione. Abbiamo quindi informato l'UAM, tramite

missiva del 13 marzo 2004, della possibilità di avviare una procedura

straordinaria di regolarizzazione, pregandolo di preparare una lettera

informativa da indirizzare agli interessati e di trasmetterne prima una copia

all'UFAS e all'UFSP per informazione e presa di posizione. L'UAM ha sottoposto

i documenti concernenti la procedura straordinaria di regolarizzazione (lettera

personale ai frontalieri, informativa ai datori di lavoro e comunicato stampa

del Governo del Canton Ticino) all'approvazione dell'UFAS e dell'UFSP il 29

aprile 2008. I documenti sono stati approvati da UFAS e UFSP rispettivamente il

7 e l'8 maggio 2008. Con decisione del 3 giugno 2008, il Consiglio di Stato del

Canton Ticino ha approvato la procedura straordinaria di regolarizzazione, accordando

agli interessati il termine del 30 settembre 2008 per esercitare il loro

diritto di opzione. Durante tutta la procedura, l'UAM ha agito secondo le

indicazioni delle autorità federali. Non si è dunque solo limitato a informare

i frontalieri interessati (individualmente e tramite la stampa) ma ha posto la

problematica anche all'attenzione dei datori di lavoro e dei sindacati, onde

evitare che si ripresentassero situazioni simili. Tramite tali azioni, l'UAM ha

dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando addirittura

oltre le esigenze di legge.

5. Come indicato nella lettera dell'UAM del

2 aprile 2008 e nella nostra risposta del 24 aprile 2008, la definizione, in

casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione

riprende la soluzione prevista dall'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione

delle persone (sezione A, art. 3, lett. b, p. aa). Nel caso specifico, la

dilazione del termine di tre mesi era giustificata poiché, apparentemente, le

persone assicurate in Italia non avevano capito l'importanza di compilare

correttamente il modulo sul diritto di opzione. Con la presente, teniamo a

confermare la nostra interpretazione giuridica del caso. Tuttavia, considerata

l'ampia campagna informativa condotta dall'UAM durante la procedura straordinaria

di regolarizzazione, riteniamo che gli interessati siano stati informati a

sufficienza e che sia ora un loro compito avviare le pratiche necessarie per

esercitare il loro diritto di opzione entro i termini stabiliti. Tra l'altro,

considerato il suo carattere straordinario, una tale procedura di regolarizzazione

non potrebbe essere ripetuta ogni anno.".

Q. Con

scritto del 3 agosto 2009 (doc. XVIII) anche l'UFAS ha risposto alle domande

del TCA, allegando le direttive richieste. L'autorità federale ha tra l'altro

affermato:

" (…)

Ad.

2. All'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE del parlamento europeo e

del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro

familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri (GU L 229 del 29.6.2004, p. 35), diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL)

hanno deciso di revocare le iscrizioni dei pensionati svizzeri residenti in

Italia che avevano esercitato il loro diritto di opzione e di non accettare

nuove iscrizioni. Di fronte a questa risoluzione unilaterale del diritto di

opzione da parte dell'Italia, il nostro Ufficio ha cercato di trovare una

soluzione con il Ministero italiano della Salute in modo da lasciare aperto il

diritto di opzione per i pensionati svizzeri. Allo scopo era stata prevista una

riunione all'Ambasciata svizzera a Roma. Nel frattempo, l'UFSP, in accordo con

il nostro Ufficio, ha concesso la regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti

in Italia che non avevano esercitato correttamente il loro diritto di opzione

in Svizzera. Il nostro Ufficio ne voleva informare il Ministero italiano della

Salute in occasione della citata riunione. Il problema dei pensionati svizzeri

si è però risolto da sé e la riunione a Roma è stata annullata.

La

regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che non hanno

esercitato correttamente il loro diritto di opzione in Svizzera è una questione

che concerne unicamente la Svizzera. Un'informazione alle autorità competenti

italiane non era legalmente necessaria. Inoltre, l'autorità del Cantone Ticino

ha debitamente informato i lavoratori frontalieri residenti in Italia.

Ad

3. L'applicazione del diritto di opzione è sempre stato difficile, anche in

relazione ad altri Paesi. Per quanto ne sappiamo, nessun altro Cantone è stato

confrontato alla medesima problematica con i lavoratori frontalieri residenti

in Italia. Diversi Cantoni hanno invece incontrato gli stessi problemi con lavoratori

frontalieri residenti in altri Paesi. Ad esempio, i lavoratori frontalieri

residenti in Francia che non hanno esercitato il loro diritto di opzione entro

il termine ordinario di 3 mesi sono stati obbligatoriamente assicurati in Svizzera:

le autorità competenti svizzera e francese hanno deciso di non prorogare il

termine (cfr. il “Procès verbal de la réunion franco-suisse des 10 et 11 février

2005”, punto 3.7. e la “Note conjointe relative au droit d'option”).

Per altro, non siamo a conoscenza di decisioni e/o sentenze di alcun Tribunale.

Ad.

4. A nostro avviso, l'autorità cantonale ha informato adeguatamente i lavoratori

frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione. Non vediamo

come avrebbe potuto informare meglio.

Ad.

5. Per principio, un lavoratore deve essere soggetto alla legislazione di un

solo Stato membro per tutti i settori della sicurezza sociale, inclusa l'assicurazione

malattie (art. 13 cap. 1 del regolamento 1408/71). Il diritto di opzione

previsto alla cifra 3 lett. b dell'allegato VI del regolamento 1408/71 è dunque

un'eccezione al principio dell'unicità della legislazione applicabile. Quest'eccezione

è stata prevista soprattutto in seguito alle reiterate pressioni esercitate dai

lavoratori frontalieri sui rispettivi governi per evitare di pagare i premi presso

un assicuratore svizzero. La procedura da seguire è la stessa per tutti i

lavoratori soggetti alla legislazione svizzera residenti all'estero: presentare

una domanda di esenzione entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi

in Svizzera e tre mesi dopo l'inizio dell'attività lavorativa nel nostro Paese

per tutti gli altri. Come già menzionato, l'applicazione del diritto di opzione

non è facile: è difficile, in particolare, il controllo da parte delle autorità

cantonali dell'affiliazione a un assicuratore svizzero o straniero delle

persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia. Secondo le nostre informazioni, all'entrata in vigore dell'ALCP le

autorità cantonali avevano informato bene i lavoratori frontalieri. Non va

inoltre dimenticato che secondo il regolamento 574/72, il lavoratore è comunque

tenuto a compiere i passi necessari per l'applicazione delle disposizioni del

regolamento 1408/71 relative alla determinazione della legislazione

applicabile.

Dinanzi

a tanti casi di lavoratori frontalieri che non avevano depositato la loro

domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera, l'autorità

cantonale non poteva far altro che chiedere all'UFSP ed ai nostri servizi se

fosse possibile concedere un termine straordinario per regolarizzare la situazione

di queste persone. Senza questa procedura straordinaria, il danno sarebbe stato

più ampio. Per permettere queste regolarizzazioni, l'autorità cantonale ha

informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia.

Dall'entrata in vigore dell'ALCP, migliaia di frontalieri residenti all'estero hanno depositato la loro domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera entro i termini previsti. Migliaia

di frontalieri residenti in Italia hanno inoltre potuto fruire del termine

straordinario concesso dalle autorità svizzere per regolarizzare la loro

situazione. Il nostro Ufficio non si spiega perché alcuni frontalieri non siano

stati in grado di fare la stessa cosa: a nostro avviso si tratta di pura e

semplice di negligenza.".

R. L'11

agosto 2009 (doc. XX) il Giudice delegato del TCA ha trasmesso all'UAM tutta la documentazione acquisita

nell'ambito di altri incarti paralleli ed ha assegnato un termine per

presentare osservazioni scritte in merito. In particolare, sono state acquisite

le citate lettere del 30 luglio 2009 dell'UFSP e del 3 agosto 2009 dell'UFAS,

con i relativi allegati, in risposta alle domande del TCA, nonché

l'interpellanza dell'11 luglio

2009 (doc. XIX) formulata dal Consigliere nazionale Meinrado Robbiani.

S. Il

20 agosto 2009 (doc. XXI) l'UAM ha accolto favorevolmente le risposte degli

Uffici federali e si è espresso riguardo alla summenzionata

interpellanza, confermando sostanzialmente il proprio

operato.

T. Il

24 agosto 2009 (doc. XXII) il Giudice delegato del TCA ha informato gli insorgenti

della chiusura della procedura istruttoria ed ha messo a loro disposizione, per

osservazioni, l'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la

citata corrispondenza con l'UFAS e l'UFSP, copia dei due verbali d'udienza acquisiti

nelle procedure 36.2009.18 e 36.2009.88 aventi per oggetto l'audizione del

funzionario responsabile del servizio cancelleria della Sezione permessi ed

immigrazione, __________ e le dichiarazioni di Bruno Cereghetti, Capo

dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, relative all'iter procedurale che ha

condotto all'emanazione – tra le altre – della decisione qui contestata.

U. Il

rappresentante legale dei ricorrenti ha visionato gli atti il 9 settembre 2009

(doc. XXIII) ed ha ribadito che i cittadini italiani hanno la copertura

assicurativa gratuita statale e che pertanto "nella legge emanata dall'UE ci sia un errore di forma, per quanto

concerne i cittadini italiani." (doc. XXV).

V. La resistente

non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XXV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenze

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) e del 1° dicembre

2009 (inc. 36.2009.16) questo Tribunale, nella sua

composizione plenaria, ha emanato decisioni di principio concernenti

fattispecie analoghe alla presente ed ha respinto il ricorso con argomentazioni

che saranno riprese in questa sede.

2. I

ricorsi 30.2009.48, 30.2009.49 e 30.2009.50 formulati tutti il 6 aprile 2009 in

un unico atto da RI 1 in nome e per conto proprio (30.2009.48), nonché in nome

e per conto della figlia minorenne RI 2 (30.2009.49) e del figlio RI 3

(30.2009.50), anch'egli minorenne,

sono identici. Essi contestano la medesima decisione e pongono gli stessi temi

giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una

sola sentenza (STF 8C_913/2009 e 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; STF

8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 192 consid. 1; DTF 128

V 124 consid. 1; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33).

nel merito

3. Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008 relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove

le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri della

Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è applicabile

l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2 Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della delega

di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato l'art. 2

OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

4. Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

Gli assicurati sono di

nazionalità italiana e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv.

2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore autonomo o subordinato, RI 1 è stato soggetto alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del

regolamento n. 1408/71). I figli, senza attività lucrativa, in ambito di

assicurazione malattia, come esposto in seguito, seguono la sorte del padre,

frontaliero salariato all'estero.

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative

ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di

maternità; b) le prestazioni d'invalidità,

comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c)

le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni

per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di

morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4

n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid.

3.2).

5. L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola

legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello

Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora

eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione

determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2 Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

6. Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3. Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE

RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et

romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont

soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour

de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente

pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France

pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer

et vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

7. Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3 LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa

l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1

lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste

informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea.

8. Nel

caso di specie gli insorgenti, cittadini di un Paese membro dell'Unione

Europea, domiciliati in Italia e, per quanto concerne il padre RI 1,

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 sono, di principio,

assicurati in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del regolamento

n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett. a punti i e

iv dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadino – il padre - di un Paese membro dell'Unione Europea residente

in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante

un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliera il

ricorrente – e con esso automaticamente (cifra 3 lett. a punto iv dell'Allegato II all'ALC e dell'Allegato

VI al regolamento n. 1408/71) anche le persone che non svolgono un'attività lavorativa - ha il diritto di optare

per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

9. In

concreto, RI 1 esercita un'attività

lucrativa in Svizzera dal 2 maggio 2008 ed è al beneficio di un permesso di

lavoro G CE/AELS (doc. XII).

Tuttavia, da quando ha

iniziato a lavorare nel nostro Paese, l'assicurato non ha esercitato entro il termine di 3 mesi il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo

nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed i membri della sua

famiglia che non esercitano un'attività

lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.

Eppure, come il

ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente

nel Cantone Ticino non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore

sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.

Il 12 febbraio 2008 (doc.

XIII/1) l'UAM ha quindi

segnalato all'Ufficio federale

della sanità pubblica questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G

per frontalieri – esclusi i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno

rispedito l'apposito modulo TI

1 relativo al diritto d'opzione

per il sistema assicurativo nazionale che lo stesso Ufficio assicurazione malattia,

al momento in cui hanno ottenuto il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro

unitamente ad una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una

tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 (doc. XIII/1) l'Ufficio

federale della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito

all'amministrazione cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24 aprile 2008 (doc. XIII/1) l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation

des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui

étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de

remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 (doc. XIII/1) l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 (doc.

XIII/1) l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rispettivamente l'8 maggio 2008 (doc. XIII/1) l'UFSP, hanno dato il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi

epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008 (doc. XIII/1),

quando il Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa

informativo che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo,

ossia nei tre mesi dall'ottenimento

del permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la

copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro

assoggettamento obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto

legittimo concedere un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e

straordinario, per l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il

termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 (doc.

XIII/3) l'Ufficio assicurazione

malattia ha inviato al ricorrente – e ad altri 12'630 lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria

– una lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le

malattie in virtù degli Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1 e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

10. Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati (doc. XIX).

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere

l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra

protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi

per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior

parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le

esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri

residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono

attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che

disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare

il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la

Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In

quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare

una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente

incontro alle esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V

201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung

sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG

ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren

erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste

Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.

1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage

schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz

3 auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige

Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es

besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als

National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen

haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre

2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21

décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II

1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a

LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente

de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous

les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de

cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant

du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la

même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il

n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle

version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant

le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204

s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas

particulier.“, sottolineature della redattrice).

11. Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente ha

esercitato per posta A il diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese

di residenza soltanto il 7 ottobre 2008 a mezzo del formulario TI 1, che l'Ufficio assicurazione malattia ha ricevuto

l'8 ottobre 2008 (doc. 1).

Pertanto, questo

esercizio non è avvenuto né al momento in cui ha iniziato la sua attività lucrativa

in Svizzera, ossia entro fine luglio 2008, né nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008 (doc.

XIII/3), ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato all'interessato ed a tutti i frontalieri che

non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario, l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio dell'assicurato e dei suoi

familiari ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio assicurazione malattia,

in concreto emessa il 19 gennaio 2009 (doc. 2).

Sia con il reclamo del

2 febbraio 2009 (doc. A2) sia con il ricorso del 6 aprile 2009 (doc. I), l'assicurato ha giustificato la ritardata

spedizione all'UAM del

formulario TI 1 entro il termine del 30 settembre 2008 invocando problemi

familiari, e meglio l'accidentale

morte di un cugino avvenuta a fine luglio 2008. Questi particolari elementi

personali hanno distolto le sue attenzioni dalla gestione delle incombenze

amministrative, impedendolo così di inoltrare tempestivamente alla competente

autorità il modulo per l'esercizio

del diritto d'opzione

concernente la copertura assicurativa contro le malattie.

12. Occorre

dunque verificare se le motivazioni addotte dal ricorrente siano sufficienti

per scusare la sua inadempienza.

13. La

cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato

Considerandi

II degli Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema

sanitario sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i

tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi

giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione

diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria (effetti ex tunc).

La norma non specifica e non dettaglia

le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato.

Questo Tribunale ritiene che i "casi

giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per

analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal

diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA.

Questa norma prevede

che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone

i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Per "impedimento

non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la

forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o

da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a;

STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4

ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in

particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la

degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta

però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare

un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.

32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K

34/03 del 2 luglio 2003).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,

consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).

A livello cantonale,

una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal),

concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il

regolamento (RLCAMal).

Quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per

ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi.

Partendo dalla

considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice,

senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari

esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua

costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale.

Il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato

non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).

Ha inoltre ritenuto

insufficiente, come motivo giustificativo, che

l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e

psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del

premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro

la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.

Queste difficoltà non l'hanno

comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione

che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Insufficienti, ancora,

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (STCA dell'8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro

del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente

comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato

ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Analogamente, nella

sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza

del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il

suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria

necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.

Con sentenza del 16 agosto

2007.

(inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la

malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga

trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da

giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione del premio,

visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo diritto.

Questo concetto è

stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.

36.2008

), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel

periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,

oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla

luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della

procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo

del ritardo.

Neppure il momento

difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i

grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi

sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il

ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100).

14.

In

concreto, l'assicurato ha

giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM riguardo alla scelta del sistema sanitario

nazionale a cui affiliarsi, evidenziando che a fine luglio 2008, a causa di un

incidente motociclistico, ha perso un cugino a cui era molto legato; questo

triste evento l'ha

profondamente coinvolto emotivamente ed ha comportato degli aggravi, non solo amministrativi,

nei confronti della famiglia della vittima, ciò che l'ha distolto dal suo obbligo di esercitare il diritto d'opzione verso l'Italia o la Svizzera entro il 30 settembre 2008, con la spedizione all'amministrazione dell'apposito formulario TI 1. L'insorgente si è infatti ricordato di questo

suo obbligo soltanto il 6 ottobre 2008 e l'invio della documentazione è avvenuta il giorno dopo.

Il triste evento che

ha colpito l'interessato, anche

qualora avesse comportato una dedizione di tempo presso i familiari della vittima,

degli impegni burocratici per conto di questi ultimi, delle trasferte

impegnative ed altre incombenze, d'avviso di questo Tribunale, non è tuttavia sufficiente per

giustificare la dimenticanza – rispettivamente il ritardo - nell'inoltro del

modulo TI 1 da parte dell'assicurato.

Non va infatti

dimenticato che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto

la risposta ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative

alle generalità dell'interessato e dei suoi familiari, l'assicurato doveva

porre la crocetta sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione

mediante l'allegata busta, che

peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria.

In sostanza, quindi,

per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è

sufficiente l'affrancazione e la consegna ad un ufficio postale.

Si tratta di una

procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza

alcuna da parte di terzi.

Pertanto, pur

considerando i turbamenti, le difficoltà e le gravi apprensioni che la

scomparsa del cugino ha causato nella famiglia del ricorrente, non può qui

essere omesso di rilevare che l'assicurato ha avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al

30.

settembre 2008) nell'ambito della procedura di sanatoria, nonché un altro

mese a partire da quando ha iniziato a lavorare in Canton Ticino, ossia dall'inizio del mese di maggio 2008, per

compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già

indirizzata.

Ne discende, quindi,

che poiché il summenzionato doloroso evento l'ha colpito verso il 20 luglio 2008 (doc. A2), a partire dal 2 maggio

2008.

rispettivamente dal 12 giugno 2008 l'insorgente era comunque in misura ed aveva soprattutto gli strumenti

necessari per esercitare tempestivamente il proprio diritto d'opzione.

Neppure può venire in

aiuto al ricorrente la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo

stato depressivo influisce sulla capacità di discernimento solo se si tratta di

turbe psichiche costanti, aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe

al rispetto dell'obbligo di

annunciare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 3,

in SVR 2007 EL n. 8 pag. 20).

In effetti, dagli atti

non emerge che il suo stato di salute, seppure compromesso emotivamente e

psicologicamente, era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi

obblighi e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.

Nemmeno la sofferenza

patita, i problemi familiari che hanno investito la sua sfera personale ed

affettiva possono giustificare l'invio tardivo, il 7 ottobre 2008, del formulario.

Nella sentenza di

principio emessa il 1° dicembre 2009 (36.2009.16), questo Tribunale non

ha ammesso come motivo giustificativo del mancato invio del modulo TI 1 all'UAM entro il 30 settembre 2008, il fatto

che l'assicurato fosse malato

ed abbia subìto un intervento chirurgico e che sua moglie fosse da tempo malata

di cancro – ciò che purtroppo ne ha comportato poi il decesso -, poiché anche

in quell'evenienza è stato sottolineato

che la compilazione del citato formulario è semplice e veloce e non richiede

particolari conoscenze.

Alla luce di quanto

esposto, le spiegazioni fornite dal ricorrente non possono essere intese

quali caso giustificato e non costituiscono motivo che possa

sanare il mancato invio all'Ufficio

assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il termine supplementare

del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa

che avesse impedito l'assicurato di agire tempestivamente od avesse creato

l'impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente con conseguenze

notevoli), di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere

l'opzione in questione.

Non sono di

conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla

giurisprudenza, sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale,

per giustificare il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il

diritto d'opzione per il

sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato

VI del regolamento n. 1408/71.

Questo Tribunale

osserva poi che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone

interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non

richiedono passi complessi, deve essere alta.

15.

Da

quanto precede discende che in virtù dell'ALC ed in particolare

del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato

in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate situazioni,

quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI

del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 6, che in concreto non si sono

realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio ad una cassa malati svizzera il

ricorrente ed i suoi familiari non esercitanti un'attività lucrativa.

Non presentando l'apposito

formulario all'UAM,

rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto d'opzione (nemmeno) nei

tre mesi supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le conseguenze della sua inadempienza,

anche se dovuta ad un (banale) ritardo di 7 giorni, essendo egli in quel periodo

concentrato sui suoi problemi familiari piuttosto che su altri di tipo

amministrativo, come il diritto d'opzione.

16.

A

quest'ultimo proposito, va

infine osservato che nemmeno la circostanza che durante la procedura

amministrativa ed ancora davanti a questo Tribunale l'assicurato abbia chiesto di essere esonerato dall'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera siccome egli è già debitamente

assicurato al sistema sanitario nazionale italiano, può venirgli in aiuto.

Al riguardo, il rappresentante

dell'insorgente (doc. X) ha

invocato l'eccezione dell'art.

2.

cpv. 2 LAMal [recte: art. 2 cpv. 2 OAMal] ed ha quindi chiesto di non

essere tenuto all'obbligo

assicurativo in Svizzera.

Occorre tuttavia

evidenziare che il ricorrente ha citato l'art. 2 cpv. 2 OAMal nel suo tenore in vigore fino al 31 maggio 2002:

" A domanda, sono esentate dall'obbligo

d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate

contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento

all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e

se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in

Svizzera. A domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.".

Invece, con la modifica

del 22 maggio 2002 (RU 2002 1633) dell'Ordinanza sull'assicurazione

malattia (OAMal) a seguito dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dal 1° giugno 2002 l'art. 2 cpv. 2 OAMal recita ora come segue:

" A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione

le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto

di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la

delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento

all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano

di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda

va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le

informazioni necessarie.".

Questa norma,

contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non può essere applicata

al caso in esame e nemmeno ad altri ad esso simili, poiché si riferisce a

situazioni in cui un assicurato è obbligatoriamente affiliato ad un sistema

sanitario estero con il cui Stato la Svizzera non ha sottoscritto una

Convenzione sulla sicurezza sociale e per il quale occorre dunque esaminare se

sia data una copertura estera equivalente a quella svizzera.

Ciò non è il caso dell'Italia, dato che esiste la Convenzione

sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 fra il nostro Paese e la

Repubblica italiana, sebbene con l'entrata in vigore dei citati Accordi bilaterali sia stata sospesa

conformemente all'art. 20 ALC:

" Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato

II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità

europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere

dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia

disciplinato da quest’ultimo.".

Pertanto, come già

esposto al considerando 6 in fine, nel caso di persone residenti

in uno Stato membro della Comunità europea che lavorano sul nostro territorio,

va applicato l'art. 2 cpv. 6 OAMal,

anch'esso nel tenore in vigore

dal 1° giugno 2002:

" A domanda, sono esentate dall'obbligo

d'assicurazione le persone residenti in uno Stato membro

della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla liberazione circolazione delle persone e al relativo

allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato

di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità

europea o in Svizzera.".

Questa norma

concretizza infatti quanto dispone l'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto

1, lett. o, cifra 3, che esenta i cittadini comunitari residenti in Austria,

Francia, Germania ed Italia dall'affiliarsi obbligatoriamente alla cassa malati svizzera.

Ne discende che, in

virtù di questa norma (cifra 3/aa) e di tutto quanto precede, l'assicurato, occorre ribadirlo, avrebbe

dovuto esercitare il suo diritto d'opzione per l'Italia

a tempo debito, ovvero entro il termine supplementare del 30 settembre 2008.

Una successiva manifestazione di questa sua volontà (7 ottobre 2008) non

può più supplire alla sua mancanza – come visto – ingiustificata, nel senso

inteso dagli Accordi bilaterali.

17.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

Occorre qui ancora

rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i

presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a

LAMal e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di

cambiare l'assicuratore presso

cui è stato affiliato dall'UAM.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi, congiunti, sono respinti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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