36.2009.48
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente ha spedito il 7 ottob
14 gennaio 2010Italiano75 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.48
Data decisione, Autorità:
14.01.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente ha spedito il 7 ottobre 2008 il formulario TI 1 a causa della morte del cugino, che però non è un motivo giustificativo
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RITARDO INGIUSTIFICATO
art. 1A let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 6 LAMAL
art. 6a LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 41 LPGA
art. 1 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 10 OAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.48-50
TB
Lugano
14 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
tutti rappr.
da: RA 1
rappr.
da: RA 2 gano
contro
la decisione su reclamo del 5 marzo 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1962, cittadino italiano domiciliato a __________ (Italia), attivo
dal 2 giugno 2009 presso la ditta __________ di __________ come pittore con un
salario lordo annuo di circa Fr. 57'000.- (doc. XII), divorziato con due figli, senza ulteriori attività
lavorative, è al beneficio di un permesso "G" CE/AELS per frontalieri
dal 2 maggio 2008, ottenuto in concomitanza con l'inizio della sua attività nel Cantone Ticino alle dipendenze di un'altra
ditta sempre nel ramo della pittura (doc. XII).
B. Con
decisione del 19 gennaio 2009 (doc. 2) l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio RI 1 ed i due
figli minorenni RI 2 (1992) e RI 3 (1999) presso la __________ con effetto dal
medesimo giorno, con la precisazione che "trattandosi di affiliazione
tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si specifica che a livello teorico l'obbligo d'assicurazione avrebbe dovuto avere inizio in data 1° ottobre 2008".
L'amministrazione ha
in sostanza ritenuto che l'interessato non ha fatto uso, nel termine di tre
mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall'Allegato II, Sezione
A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all'Accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (di seguito ALC),
del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie. L'UAM ha inoltre constatato che l'interessato ha lasciato trascorrere
infruttuosamente anche il termine del 30 settembre 2008 per sanare la
situazione, "in forza della moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone
Ticino, previa indicazione delle Autorità federali in materia",
malgrado fosse stato "avvertito personalmente di quanto sopra con
scritto 12 giugno 2008, a cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la
verifica della copertura d'assicurazione malattie, e in particolare per l'esercizio
del diritto di opzione verso il suo Paese di residenza".
Nell'allegata scheda
per l'assicuratore malattie (doc. 2) è inoltre stato indicato, a proposito del
diritto al sussidio, che "l'interessato deve essere invitato ad
inoltrare richiesta" e che gli "devono essere applicati i
premi della Comunità europea in base all'Italia".
C. Il
2 febbraio 2009 (doc. A2) l'interessato
ha presentato reclamo, facendo valere di essere consapevole del ritardo con cui
ha inviato il formulario TI 1 all'UAM (l'ha spedito il
7 ottobre 2008, doc. 1), ma che questo ritardo è dovuto ad un grave lutto che
ha colpito la sua famiglia a fine luglio 2008, ciò che ha "comportato
per me, oltre ad un profondo coinvolgimento emotivo, anche un carico di
problematiche più pratiche a sostegno della famiglia di __________ ed ogni
altra cosa è diventata di secondaria importanza e trascurata, tra l'altro anche la compilazione del modulo da
Voi richiestomi che è perciò partito con ritardo.".
Ha quindi chiesto di annullare in via eccezionale l'affiliazione d'ufficio
alla cassa malati svizzera.
D. Con
decisione su reclamo del 5 marzo 2009 (doc. A1) l'UAM ha rilevato che, in base
al diritto comunitario, vige il principio generale dell'affiliazione nello
Stato in cui è esercitata l'attività lavorativa (lex loci laboris), ma
che per i lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e residenti in Austria,
Germania, Francia ed Italia così come per i familiari residenti in Finlandia,
l'ALC prevede la possibilità di optare per una copertura assicurativa contro le
malattie nello Stato di residenza. L'opzione deve avvenire entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. L'UAM ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali,
il Cantone Ticino ha decretato una procedura in sanatoria, con termine fissato
dal Governo al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d'opzione. L'operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le
situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall'entrata in vigore dell'ALC. Il Governo ha emanato pure un
comunicato stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente
informate il 12 giugno 2008 attraverso una procedura scritta, sono stati
informati tutti i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i
rappresentanti dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata
tramite i mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le
verifiche circa il pronunciamento pregresso dell'opzione sono state 29'000.
L'amministrazione ha evidenziato che pur con
tutta la comprensione per il doloroso evento occorso nell'estate 2008, la compilazione del modulo TI
1 è comunque semplice; considerato, poi, che già il 12 giugno 2008 l'assicurato era stato avvisato riguardo all'obbligo di optare per l'uno o l'altro sistema assicurativo nazionale, egli disponeva dunque del tempo
e degli strumenti necessari per optare per l'Italia entro il 30 settembre 2008.
E. Con
ricorso del 6 aprile 2009 (doc. I) RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta
decisione, contestando l'affiliazione d'ufficio sua e dei propri figli presso
la predetta cassa malati e chiedendone l'annullamento.
L'interessato contesta
innanzitutto di avere lasciato trascorrere infruttuosamente altre volte il
termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione, giacché egli ha ottenuto il permesso G soltanto il 2 maggio
2008, quindi non ritiene di essere stato trattato in maniera favorevole dall'UAM mediante l'operazione di sanatoria.
Inoltre, l'autorità competente non gli ha
fornito il materiale necessario e men che meno delle indicazioni utili in
proposito. Egli ha infatti ricevuto il modulo direttamente dal suo datore di
lavoro.
Non concorda, infine,
con l'affermazione che egli non
sarebbe stato in grado di compilare il formulario, dato che l'ha compilato il 6 ottobre 2008 e l'ha spedito all'amministrazione.
Ha da ultimo
evidenziato di non avere avuto la duplice opportunità, al contrario di altri,
di far valere il suo diritto d'opzione
e che la sua affiliazione comporterà un disagio economico per la famiglia.
F. Con
risposta del 15 aprile 2009 (doc. III) l'UAM ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
G. Il
4 maggio 2009 (doc. V) il Giudice delegato ha sottoposto dei quesiti al
ricorrente, il quale ha risposto il 18 maggio seguente (doc. VI) producendo
contestualmente della documentazione.
H. L'amministrazione ha preso atto delle
risposte fornite dall'assicurato
ed ha osservato che non sono emersi elementi nuovi tali da modificare il
giudizio impugnato (doc. VIII).
Fatti
I. Il
9 luglio 2009 (doc. XIII) il ricorrente, rappresentato da RA 2, ha osservato
che concorda con il principio dell'assoggettamento al sistema assicurativo svizzero in caso di mancata
opzione per quello del proprio Paese di residenza. Ma nella fattispecie, come
esige l'art. 2 cpv. 2 LAMal, egli
ha comprovato di essere già coperto per le malattie in Italia, perciò non
ritiene di doverlo essere pure in Svizzera. Pertanto, la procedura adottata
dall'autorità cantonale sarebbe
anomala, comportando infatti una doppia imposizione dal profilo assicurativo. Interpretando
la succitata norma legale, ha quindi chiesto di essere assoggettato alla cassa
malati svizzera soltanto fino al momento in cui ha comprovato di essere già
assicurato in Italia.
L. Il
14 luglio 2009 (doc. XII) è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'intero incarto concernente il ricorrente.
M. Il
20 aprile 2009, nell'ambito di un'altra procedura (36.2009.18) simile a quella
in esame, è stato sentito Bruno Cereghetti, Capo dell'Ufficio assicurazione
malattia. Dal verbale (doc. XIII), sottoposto in forma anonimizzata al ricorrente,
emerge che:
" Il sig. Cereghetti, così invitato, spiega l'iter che
ha condotto poi all'emanazione di una serie di decisioni che sono state
contestate davanti al TCA non solo dal qui ricorrente, ma da molti altri frontalieri
italiani.
Inizialmente,
con l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di
questo momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL
italiane competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________,
per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della loro
influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per sapere
quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il
sistema italiano (mutua italiana), sarebbero stati affiliati d'ufficio all'assicurazione
malattia svizzera.
Da
parte italiana, l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.
Per
il sistema italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua
italiana.
E
meglio, se non opta per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo
quello svizzero, di principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario
nazionale, perché deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in
ambito di malattia.
Dopo
il contatto con le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con l'entrata
in vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la popolazione
straniera frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera di
spiegazione, una tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile
che imponeva esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione
relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non
affrancata.
Questo
modo di procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un
impressionante numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio
permessi la lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.
Alla
luce dei risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora
delle lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un
richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati
trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con recapito
presso il datore di lavoro.
È
capitato che vi fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che
hanno cessato la loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia
per permetterci di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se
esistente.
Nel
corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene
annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono
rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile
e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività.
Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe
erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato
quindi la documentazione come descritto.
Si
è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di
assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato
di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico
"potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse
pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva
invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.
È
giusto dire che nei nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività
parziale, a tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori
di lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo
partiti da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò
abbiamo mandato i nostri invii.
È
giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli
esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato
invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un
assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure,
ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008
con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione,
sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non
ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.
Queste
persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a
cambiare.
Dall'operazione
2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione;
un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il resto, alla
luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più
attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.
Con
il raffronto, più in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai
frontalieri e visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci
siamo resi conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva
operato una scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro
Paese ed andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero.
Questa situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del
problema, un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato
a livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio
del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali
su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è
posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore
sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di
assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.
Qui
siamo nuovamente partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali
assicurati che non ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo
abbiamo fatto con uno scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche
inviato il medesimo scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino
(anche se non datori di lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile
futura assunzione), le cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale
di statistica.
Per
l'operazione 2008 abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass
media mediante il rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa
del Consiglio di Stato per dare un'informazione generalizzata.
A
seguito di questa operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente)
casi di non esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.
(…)".
N. Il
17 giugno 2009, nell'ambito di un'altra procedura (36.2009.88) relativa al
diritto di opzione dei frontalieri, è stato sentito __________, responsabile
del servizio della cancelleria della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Il verbale (doc. XIV), anonimizzato, è stato messo a disposizione del
ricorrente per presentare eventuali osservazioni scritte in merito. Il teste ha
affermato:
" Sono il responsabile del servizio della cancelleria
della sezione dei permessi e dell'immigrazione e mi occupo di trasmettere
alle persone interessate che ne abbiano fatto richiesta tramite gli uffici regionali,
le decisioni, i permessi rilasciati dalla nostra Sezione. Più precisamente, le
richieste di permessi alla nostra Sezione vengono inoltrate tutte tramite gli
Uffici regionali, dove i collaboratori verificano la completezza della domanda,
della documentazione annessa e soprattutto la competenza dell'autorità. Una volta fatto questo, gli uffici regionali (URS)
trasmettono alla sezione il dossier così come costituito che viene a sua volta
verificato, esaminato e deciso da parte dei funzionari incaricati.
È
possibile che in questi casi vi siano delle necessità di completazione o delle
verifiche puntuali da svolgere. Ciò avviene per incarico delegato all'URS.
Una
volta la procedura completata e la decisione emanata, in seno alla sezione
vengono trasmessi alla cancelleria i documenti necessari.
Noi
confezioniamo, io sono il responsabile della cancelleria, l'invio per il destinatario e quando si tratta di un permesso G, ossia un
permesso per frontaliero, tema che il Giudice mi dice essere oggetto della
causa, noi procediamo con l'inserimento del permesso nella sua
custodia, con le altre formalità attinenti specificatamente i nostri compiti,
ed inseriamo nel plico destinato all'invio, il formulario
TI1, una lettera accompagnatoria allestita dall'UAM,
una tabella e la busta di trasmissione.
Si
tratta degli unici documenti non strettamente connessi alla nostra attività di
concessione del permesso che vengono inseriti nella documentazione destinata
alla spedizione.
Non
vi sono documenti di natura fiscale o provenienti da altre amministrazioni.
La
spedizione di questo plico, così costituito, viene effettuata mediante posta B
- raramente se vi sono situazioni di urgenza anche per posta A -, al datore di
lavoro.
Noi
di principio non abbiamo un contatto diretto con i datori di lavoro. È capitato
che ci vengano sollecitati dei permessi che sembrano essere urgenti per gli
interessati. È capitato in passato che qualcuno lamentasse il mancato ricevimento
di un invio che a noi risultava effettuato. In questi casi abbiamo proceduto
con il rilascio di un duplicato del permesso.
Non
spediamo niente in Italia.
In
caso di cambiamento di datore di lavoro, di cambiamento di indirizzo in Italia
o di mutazione dei dati personali nello stato civile, noi non procediamo ad un
nuovo rilascio ma rettifichiamo la documentazione a nostra disposizione. Viene
allegato un nuovo permesso all'interessato con le nuove indicazioni, ma
non alleghiamo più la documentazione a nostra disposizione dataci dall'UAM.
In
caso di cessazione dell'attività che duri più di sei mesi, la
ripresa dell'attività comporta una nuova procedura di
rilascio del permesso G.
Se
invece questa interruzione dura meno di sei mesi, non si opera con un rilascio,
ma alla modifica delle condizioni.
La
nostra sezione non informa l'UAM in merito al quantitativo di formulari
TI1 che vengono da noi trasmessi ai datori di lavoro destinati poi ai
frontalieri; dall'UAM non riceviamo neppure nessuna informazione
di questa natura. Non c'è una verifica incrociata dei dati.
A
domanda dell' (… omissis …) ribadisco che nel caso in cui si tratti di rinnovo
del permesso, noi non mandiamo il formulario TI1 ed è quindi possibile che
qualcuno che abbia ottenuto il permesso G e poi abbia cessato momentaneamente
la sua attività per un periodo inferiore ai 6 mesi, con il riinizio dell'attività abbia domandato ed ottenuto un rinnovo per un nuovo periodo di
5 anni come le nuove norme prevedono, senza vedersi notificare il formulario
TI1.
Ribadisco
che la persona che riceve il permesso G è informata dell'esigenza di notificare alla nostra sezione nei trenta giorni le
modifiche di indirizzo, di stato civile, di sede, motivo per cui nei nostri
registri gli indirizzi del lavoratore sono aggiornati alle informazioni del
titolare del permesso che è obbligato a notificare eventuali modifiche.
Anche
il datore di lavoro riceve la medesima avvertenza, di cui produco una copia.
Di
principio è il lavoratore che deve fornire queste informazioni. Capita che sia
anche il datore di lavoro quando vi sia una modifica che coinvolge più
collaboratori.
A
precisazione di quanto riferito prima, vi è un'altra
ipotesi di rilascio del permesso quando un lavoratore cessa l'attività per un periodo inferiore a sei mesi antecedentemente alla
scadenza del suo permesso, e riprenda una nuova attività, sempre nei sei mesi,
ma dopo la scadenza del permesso. In questi casi, si procede mediante nuovo
rilascio del permesso e quindi trasmissione del formulario TI1.".
O. Con
scritti del 3 luglio 2009 il TCA, nell'ambito di una procedura parallela simile
a quella in esame, ha interpellato l'Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP, doc. XV) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, doc. XVII).
Dopo aver brevemente riassunto la fattispecie, il Tribunale ha chiesto ad entrambi:
"1. Esistono
direttive del vostro Ufficio a proposito del diritto di opzione dei frontalieri
e delle modalità di informazione da parte delle autorità cantonali (in caso di
risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercele)?
2. In uno scritto del 24 aprile 2008 all'autorità
cantonale, l'UFSP ha indicato che “en ce qui concerne l'information à donner
aux autorités italiennes, l'OFAS envisage d'organiser prochainement, à l'Ambassade
de Suisse à Rome, une réunion portant sur la problématique du droit d'option.
Le sujet des travailleurs frontaliers au Tessin sera abordé à cette occasion et
les autorités italiennes seront informées que la Suisse a prolongé de manière
unilatérale le délai de trois mois, afin de permettre aux intéressés d'exercer
leur droit d'option.” Qual
è stato l'esito di questa riunione? Le autorità italiane hanno informato i loro
concittadini della possibilità di optare per il sistema nazionale? Le autorità
federali hanno informato in altro modo le autorità italiane o i cittadini
italiani residenti in Italia?
3. A vostra conoscenza anche altri Cantoni
sono confrontati con la medesima problematica? In caso di risposta affermativa
come hanno agito nei confronti dei lavoratori frontalieri che non hanno
esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dall'ALC? Sono state
emanate decisioni e/o sentenze in questo ambito da parte di queste autorità e/o
Tribunali cantonali? (in caso di risposta affermativa vi chiediamo di
trasmettercene una copia).
4. In Ticino, nell'ambito della procedura
di “sanatoria”, l'Ufficio Assicurazione Malattie ha recapitato tramite
posta semplice ai lavoratori frontalieri recensiti che non avevano esercitato l'opzione
nei termini previsti dall'ALC (oltre 12'000) una lettera di spiegazioni,
allegando un formulario tramite il quale era possibile optare per il sistema
sanitario nazionale e una busta con l'indirizzo dell'autorità cantonale. L'amministrazione
ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha
informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti cantonali. Complessivamente l'UAM
ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati, nell'ambito dell'operazione
di “sanatoria”. L'operazione ha comportato 7'700 consulenze telefoniche
e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione. Inoltre il Governo cantonale
ha rilasciato un comunicato stampa il 3 giugno 2008 e il Capo Ufficio dell'UAM
ha sollecitato numerose interviste. Secondo la vostra opinione, l'autorità cantonale
ha informato adeguatamente i frontalieri residenti in Italia circa il loro
diritto di opzione?
5. Vi chiediamo cortesemente di voler
prendere posizione in merito all'intera fattispecie.".
P. Il
30 luglio 2009 (doc. XVI) l'UFSP, sempre in procedure simili a questa, ha
prodotto le lettere informative trasmesse ai Cantoni nel corso degli anni circa
il diritto di opzione dei frontalieri, ha comunicato al TCA che i rapporti con
le autorità italiane sono di competenza dell'UFAS ed ha tra l'altro affermato:
" (…)
3. Nella nostra lettera informativa del 12
luglio 2007 abbiamo ribadito ai Cantoni il loro dovere di informare le persone
tenute ad assicurarsi e abbiamo invitato gli Uffici cantonali competenti per le
domande d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione a farci sapere se avevano
incontrato problemi in questo ambito. Dalle risposte pervenuteci, è emerso che
la difficoltà principale consiste nell'informare i titolari di una rendita
svizzera che spostano il proprio domicilio in uno Stato dell'Unione europea con
il quale il nostro Paese ha concordato un diritto d'opzione. Trattandosi di
frontalieri, i Cantoni adempiono al mandato informativo tramite la Polizia
degli stranieri o il datore di lavoro e non ci hanno segnalato particolari
problemi. A tal proposito, il Canton Ticino ci aveva risposto come segue:
<<I lavoratori CE/AELS che svolgono attività lavorativa in Svizzera vengono
informati in merito alle disposizioni legali dell'obbligatorietà assicurative tramite
una circolare informativa dell'UAM, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
allega al momento del rilascio del permesso G per frontalieri CE/AELS. Il
predetto avviso include una tabella, nella quale sono sintetizzate le normative
europee dei vari Paesi della Comunità europea e dell'AELS, ed il nostro modulo
ufficiale, attraverso il quale la persona interessata può esercitare il diritto
di opzione o, nel caso risieda in un paese che prevede l'obbligatorietà
assicurativa in Svizzera, indica l'assicuratore malattie svizzero riconosciuto
presso cui si è iscritto.>>.
Per quanto ne sappiamo, non esiste una giurisprudenza
in materia. Tuttavia attiriamo la Sua attenzione sull'interpellanza Robbiani
<<Libera circolazione e opzione per l'assicurazione malattia>>
(09.3596), che prossimamente dovrebbe ricevere una risposta da parte del
Consiglio federale, e La invitiamo a interessarsi del seguito che verrà dato.
4. Tramite lettera del 12 febbraio 2008, l'Ufficio
dell'assicurazione malattia (UAM) del Canton Ticino ha reso noto al nostro
Ufficio che, in seguito all'avvio di una procedura di controllo concernente l'esercizio
del diritto di opzione da parte dei frontalieri, era emerso che circa 10 000
lavoratori frontalieri non avevano esercitato il loro diritto di opzione entro
il termine di tre mesi. Abbiamo dunque consultato l'UFAS, il quale riteneva
possibile una dilazione unilaterale di tale termine, per permettere agli
interessati di richiedere l'esenzione. Abbiamo quindi informato l'UAM, tramite
missiva del 13 marzo 2004, della possibilità di avviare una procedura
straordinaria di regolarizzazione, pregandolo di preparare una lettera
informativa da indirizzare agli interessati e di trasmetterne prima una copia
all'UFAS e all'UFSP per informazione e presa di posizione. L'UAM ha sottoposto
i documenti concernenti la procedura straordinaria di regolarizzazione (lettera
personale ai frontalieri, informativa ai datori di lavoro e comunicato stampa
del Governo del Canton Ticino) all'approvazione dell'UFAS e dell'UFSP il 29
aprile 2008. I documenti sono stati approvati da UFAS e UFSP rispettivamente il
7 e l'8 maggio 2008. Con decisione del 3 giugno 2008, il Consiglio di Stato del
Canton Ticino ha approvato la procedura straordinaria di regolarizzazione, accordando
agli interessati il termine del 30 settembre 2008 per esercitare il loro
diritto di opzione. Durante tutta la procedura, l'UAM ha agito secondo le
indicazioni delle autorità federali. Non si è dunque solo limitato a informare
i frontalieri interessati (individualmente e tramite la stampa) ma ha posto la
problematica anche all'attenzione dei datori di lavoro e dei sindacati, onde
evitare che si ripresentassero situazioni simili. Tramite tali azioni, l'UAM ha
dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando addirittura
oltre le esigenze di legge.
5. Come indicato nella lettera dell'UAM del
2 aprile 2008 e nella nostra risposta del 24 aprile 2008, la definizione, in
casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione
riprende la soluzione prevista dall'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone (sezione A, art. 3, lett. b, p. aa). Nel caso specifico, la
dilazione del termine di tre mesi era giustificata poiché, apparentemente, le
persone assicurate in Italia non avevano capito l'importanza di compilare
correttamente il modulo sul diritto di opzione. Con la presente, teniamo a
confermare la nostra interpretazione giuridica del caso. Tuttavia, considerata
l'ampia campagna informativa condotta dall'UAM durante la procedura straordinaria
di regolarizzazione, riteniamo che gli interessati siano stati informati a
sufficienza e che sia ora un loro compito avviare le pratiche necessarie per
esercitare il loro diritto di opzione entro i termini stabiliti. Tra l'altro,
considerato il suo carattere straordinario, una tale procedura di regolarizzazione
non potrebbe essere ripetuta ogni anno.".
Q. Con
scritto del 3 agosto 2009 (doc. XVIII) anche l'UFAS ha risposto alle domande
del TCA, allegando le direttive richieste. L'autorità federale ha tra l'altro
affermato:
" (…)
Ad.
2. All'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE del parlamento europeo e
del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri (GU L 229 del 29.6.2004, p. 35), diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL)
hanno deciso di revocare le iscrizioni dei pensionati svizzeri residenti in
Italia che avevano esercitato il loro diritto di opzione e di non accettare
nuove iscrizioni. Di fronte a questa risoluzione unilaterale del diritto di
opzione da parte dell'Italia, il nostro Ufficio ha cercato di trovare una
soluzione con il Ministero italiano della Salute in modo da lasciare aperto il
diritto di opzione per i pensionati svizzeri. Allo scopo era stata prevista una
riunione all'Ambasciata svizzera a Roma. Nel frattempo, l'UFSP, in accordo con
il nostro Ufficio, ha concesso la regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti
in Italia che non avevano esercitato correttamente il loro diritto di opzione
in Svizzera. Il nostro Ufficio ne voleva informare il Ministero italiano della
Salute in occasione della citata riunione. Il problema dei pensionati svizzeri
si è però risolto da sé e la riunione a Roma è stata annullata.
La
regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che non hanno
esercitato correttamente il loro diritto di opzione in Svizzera è una questione
che concerne unicamente la Svizzera. Un'informazione alle autorità competenti
italiane non era legalmente necessaria. Inoltre, l'autorità del Cantone Ticino
ha debitamente informato i lavoratori frontalieri residenti in Italia.
Ad
3. L'applicazione del diritto di opzione è sempre stato difficile, anche in
relazione ad altri Paesi. Per quanto ne sappiamo, nessun altro Cantone è stato
confrontato alla medesima problematica con i lavoratori frontalieri residenti
in Italia. Diversi Cantoni hanno invece incontrato gli stessi problemi con lavoratori
frontalieri residenti in altri Paesi. Ad esempio, i lavoratori frontalieri
residenti in Francia che non hanno esercitato il loro diritto di opzione entro
il termine ordinario di 3 mesi sono stati obbligatoriamente assicurati in Svizzera:
le autorità competenti svizzera e francese hanno deciso di non prorogare il
termine (cfr. il “Procès verbal de la réunion franco-suisse des 10 et 11 février
2005”, punto 3.7. e la “Note conjointe relative au droit d'option”).
Per altro, non siamo a conoscenza di decisioni e/o sentenze di alcun Tribunale.
Ad.
4. A nostro avviso, l'autorità cantonale ha informato adeguatamente i lavoratori
frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione. Non vediamo
come avrebbe potuto informare meglio.
Ad.
5. Per principio, un lavoratore deve essere soggetto alla legislazione di un
solo Stato membro per tutti i settori della sicurezza sociale, inclusa l'assicurazione
malattie (art. 13 cap. 1 del regolamento 1408/71). Il diritto di opzione
previsto alla cifra 3 lett. b dell'allegato VI del regolamento 1408/71 è dunque
un'eccezione al principio dell'unicità della legislazione applicabile. Quest'eccezione
è stata prevista soprattutto in seguito alle reiterate pressioni esercitate dai
lavoratori frontalieri sui rispettivi governi per evitare di pagare i premi presso
un assicuratore svizzero. La procedura da seguire è la stessa per tutti i
lavoratori soggetti alla legislazione svizzera residenti all'estero: presentare
una domanda di esenzione entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi
in Svizzera e tre mesi dopo l'inizio dell'attività lavorativa nel nostro Paese
per tutti gli altri. Come già menzionato, l'applicazione del diritto di opzione
non è facile: è difficile, in particolare, il controllo da parte delle autorità
cantonali dell'affiliazione a un assicuratore svizzero o straniero delle
persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in
Norvegia. Secondo le nostre informazioni, all'entrata in vigore dell'ALCP le
autorità cantonali avevano informato bene i lavoratori frontalieri. Non va
inoltre dimenticato che secondo il regolamento 574/72, il lavoratore è comunque
tenuto a compiere i passi necessari per l'applicazione delle disposizioni del
regolamento 1408/71 relative alla determinazione della legislazione
applicabile.
Dinanzi
a tanti casi di lavoratori frontalieri che non avevano depositato la loro
domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera, l'autorità
cantonale non poteva far altro che chiedere all'UFSP ed ai nostri servizi se
fosse possibile concedere un termine straordinario per regolarizzare la situazione
di queste persone. Senza questa procedura straordinaria, il danno sarebbe stato
più ampio. Per permettere queste regolarizzazioni, l'autorità cantonale ha
informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia.
Dall'entrata in vigore dell'ALCP, migliaia di frontalieri residenti all'estero hanno depositato la loro domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera entro i termini previsti. Migliaia
di frontalieri residenti in Italia hanno inoltre potuto fruire del termine
straordinario concesso dalle autorità svizzere per regolarizzare la loro
situazione. Il nostro Ufficio non si spiega perché alcuni frontalieri non siano
stati in grado di fare la stessa cosa: a nostro avviso si tratta di pura e
semplice di negligenza.".
R. L'11
agosto 2009 (doc. XX) il Giudice delegato del TCA ha trasmesso all'UAM tutta la documentazione acquisita
nell'ambito di altri incarti paralleli ed ha assegnato un termine per
presentare osservazioni scritte in merito. In particolare, sono state acquisite
le citate lettere del 30 luglio 2009 dell'UFSP e del 3 agosto 2009 dell'UFAS,
con i relativi allegati, in risposta alle domande del TCA, nonché
l'interpellanza dell'11 luglio
2009 (doc. XIX) formulata dal Consigliere nazionale Meinrado Robbiani.
S. Il
20 agosto 2009 (doc. XXI) l'UAM ha accolto favorevolmente le risposte degli
Uffici federali e si è espresso riguardo alla summenzionata
interpellanza, confermando sostanzialmente il proprio
operato.
T. Il
24 agosto 2009 (doc. XXII) il Giudice delegato del TCA ha informato gli insorgenti
della chiusura della procedura istruttoria ed ha messo a loro disposizione, per
osservazioni, l'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la
citata corrispondenza con l'UFAS e l'UFSP, copia dei due verbali d'udienza acquisiti
nelle procedure 36.2009.18 e 36.2009.88 aventi per oggetto l'audizione del
funzionario responsabile del servizio cancelleria della Sezione permessi ed
immigrazione, __________ e le dichiarazioni di Bruno Cereghetti, Capo
dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, relative all'iter procedurale che ha
condotto all'emanazione – tra le altre – della decisione qui contestata.
U. Il
rappresentante legale dei ricorrenti ha visionato gli atti il 9 settembre 2009
(doc. XXIII) ed ha ribadito che i cittadini italiani hanno la copertura
assicurativa gratuita statale e che pertanto "nella legge emanata dall'UE ci sia un errore di forma, per quanto
concerne i cittadini italiani." (doc. XXV).
V. La resistente
non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XXV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Infatti, con sentenze
del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) e del 1° dicembre
2009 (inc. 36.2009.16) questo Tribunale, nella sua
composizione plenaria, ha emanato decisioni di principio concernenti
fattispecie analoghe alla presente ed ha respinto il ricorso con argomentazioni
che saranno riprese in questa sede.
2. I
ricorsi 30.2009.48, 30.2009.49 e 30.2009.50 formulati tutti il 6 aprile 2009 in
un unico atto da RI 1 in nome e per conto proprio (30.2009.48), nonché in nome
e per conto della figlia minorenne RI 2 (30.2009.49) e del figlio RI 3
(30.2009.50), anch'egli minorenne,
sono identici. Essi contestano la medesima decisione e pongono gli stessi temi
giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una
sola sentenza (STF 8C_913/2009 e 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; STF
8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 192 consid. 1; DTF 128
V 124 consid. 1; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33).
nel merito
3. Va
preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 95a
cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento
n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,
purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili
anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio
2008 relativi all'estensione dell'Accordo
ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata (lett. a), e la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2
dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata (lett. b).
L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove
le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri della
Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è applicabile
l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l'art. 3
LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non
domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:
"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,
menzionati nell'articolo 95a lettera a
della legge;
e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e
sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno
2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di
libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato
K, menzionati nell'articolo 95a lettera
b della legge;".
L'art. 3 cpv. 2 e 3
LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di
assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del
diritto internazionale.
Facendo uso della delega
di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato l'art. 2
OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC).
In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono
soggetti all'obbligo di assicurazione,
fra le altre categorie, anche:
"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di
sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della
loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla
normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione
estera contro la disoccupazione;
e. le persone che non hanno diritto a una rendita
svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità
europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo
AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".
4. Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare
il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11).
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.
Infatti, le decisioni
sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,
STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V
48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12
pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono
pure applicabili ratione personae.
Gli assicurati sono di
nazionalità italiana e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv.
2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di
lavoratore autonomo o subordinato, RI 1 è stato soggetto alla legislazione italiana
e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione
con l'art. 1 lett. a del
regolamento n. 1408/71). I figli, senza attività lucrativa, in ambito di
assicurazione malattia, come esposto in seguito, seguono la sorte del padre,
frontaliero salariato all'estero.
Con sentenza del 20
febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in
Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha affermato:
" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde
nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".
Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,
ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative
ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di
maternità; b) le prestazioni d'invalidità,
comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c)
le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di
morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4
n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid.
3.2).
5. L'ALC,
per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento
(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare
la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto
alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in
virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132
V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.
5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in
RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation
de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera
le norme generali:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente
regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti
salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in
base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con
riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività
subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa
o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio
nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma
nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le
legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la
legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate
alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli
articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola
legislazione.".
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono
soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di
essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o
dell'UE che lavorano solo in
uno degli Stati dell'UE non
sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a
meno che siano distaccati.
L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne
delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,
che esercitano un'attività subordinata.
In generale, i
cittadini svizzeri o dell'UE
che esercitano un'attività
salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del
loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del
regolamento n. 1408/71).
Se il salariato non
lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della
sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento
n. 1408/71).
Se lavora per più
datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo
Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne
gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione
svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non
abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà
alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola, i cittadini
svizzeri o dell'UE che
esercitano l'attività indipendente
in due o più Stati dell'UE o in
Svizzera e nell'UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo
Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del
regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività indipendente
in Svizzera e un'attività
salariata in uno Stato dell'UE,
sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività salariata in
Svizzera e un'attività
indipendente in uno Stato dell'UE
sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi
Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua
attività salariata e nell'UE
per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente
in uno Stato dell'Unione Europea.
A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme
particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività
subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),
prevede:
" La persona che esercita simultaneamente un'attività
subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è
soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora
eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione
determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività
subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo
14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o
più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata
conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa
eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".
A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:
" Due o più Stati membri, le autorità competenti di
detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di
comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate
persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".
In merito alle norme
citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente
l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella
dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per
determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte
analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).
Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le
persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,
i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati
membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una
clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli
assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento
di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo
sussidiario il principio del Paese di residenza.".
La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori
che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o
della Svizzera.
In effetti, nei casi
non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita
sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna
Convenzione, l'assoggettamento
è determinato secondo il diritto svizzero.
A questo proposito, in
merito ai frontalieri l'art. 3
OAMal recita:
" 1 A loro domanda
vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività
lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo
1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero
un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2 Sono considerati familiari il coniuge e i figli che
non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non
hanno ancora compiuto i 25 anni.".
6. Di
principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo
Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il
diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea
residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo
di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.
L'art. 89 del
regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione
delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC,
Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del
regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione
obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità
di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):
" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:
(…)
3. Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione
malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in
Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche
svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato
competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di
disoccupazione dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e
iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è
assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,
Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o
di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato
dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno
Unito.
Per 'familiari' si intendono quelle persone
ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su
richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo
in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi
di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla
lettera a), punto ii), Portogallo.
La
domanda
aa) dev'essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,
la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti
nello stesso stato.".
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per
il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i
cittadini di Paesi membri dell'UE
possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente
optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di
residenza.
Questa facoltà è
accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
Al riguardo GUYLAINE
RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et
romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:
" De la combinaison des dispositions précitées, il
ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle
en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les
membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de
l'assurance maladie.
Cette
obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du
chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du
règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur
demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie
obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture
maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également
pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés
auprès d'une régime français.
En
fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit
en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),
le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en
France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin
2014).
Il
est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes
qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui
bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en
Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent
faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à
courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,
elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.
Ce
délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont
soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour
de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente
pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France
pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer
et vivre en France).".
Questa regola è
comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in
Svizzera.
Se, per esempio, essi
lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa
opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di
residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e
sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed
Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di
aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve
essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto
svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato
di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso
Stato.
La Svizzera ha
recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,
sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate
conformemente all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di
essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante
un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
7. Va
ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza
dell'obbligo d'assicurazione.
A norma dell'art. 6
cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le
persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo
tempestivamente.
L'art. 6a cpv. 1 LAMal
prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata
in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per l'art. 6a cpv. 2
LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i
familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in
Norvegia.
Giusta l'art. 6a cpv.
3 LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone
che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide
inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo
l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).
L'art. 6a cpv. 4 LAMal
prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i
dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.
Per l'art. 10 cpv. 1
OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
A norma dell'art. 10
cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai
detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o
di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in
uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L'art. 10 cpv. 2 OAMal
prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui
all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.
Gli assicuratori
sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione
contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa
l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1
lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).
Per il cpv. 4 delle
Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i
Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano
i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in
merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in
vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste
informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro
della Comunità europea.
8. Nel
caso di specie gli insorgenti, cittadini di un Paese membro dell'Unione
Europea, domiciliati in Italia e, per quanto concerne il padre RI 1,
esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 sono, di principio,
assicurati in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del regolamento
n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett. a punti i e
iv dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).
Tuttavia, in
conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC
e dell'Allegato VI al
regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,
quale cittadino – il padre - di un Paese membro dell'Unione Europea residente
in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante
un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliera il
ricorrente – e con esso automaticamente (cifra 3 lett. a punto iv dell'Allegato II all'ALC e dell'Allegato
VI al regolamento n. 1408/71) anche le persone che non svolgono un'attività lavorativa - ha il diritto di optare
per il sistema sanitario italiano.
La domanda di
esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere
presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Unica eccezione
prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".
9. In
concreto, RI 1 esercita un'attività
lucrativa in Svizzera dal 2 maggio 2008 ed è al beneficio di un permesso di
lavoro G CE/AELS (doc. XII).
Tuttavia, da quando ha
iniziato a lavorare nel nostro Paese, l'assicurato non ha esercitato entro il termine di 3 mesi il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo
nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed i membri della sua
famiglia che non esercitano un'attività
lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.
Eppure, come il
ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente
nel Cantone Ticino non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore
sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.
Il 12 febbraio 2008 (doc.
XIII/1) l'UAM ha quindi
segnalato all'Ufficio federale
della sanità pubblica questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G
per frontalieri – esclusi i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno
rispedito l'apposito modulo TI
1 relativo al diritto d'opzione
per il sistema assicurativo nazionale che lo stesso Ufficio assicurazione malattia,
al momento in cui hanno ottenuto il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro
unitamente ad una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una
tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.
Con risposta del 13
marzo 2008 (doc. XIII/1) l'Ufficio
federale della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,
i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,
dato che non hanno l'abitudine
di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati
automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito
all'amministrazione cantonale le necessarie informazioni.
L'amministrazione federale ha sottolineato
l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura
assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli
effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha
aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme
per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa
in pratica dell'affiliazione
stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.
L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.
A questo proposito, il
24 aprile 2008 (doc. XIII/1) l'amministrazione
federale ha affermato tra l'altro
che:
" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un
délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés
correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation
des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la
prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui
étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de
remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la
disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement
à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc
(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril
2008).".
Sulla scorta delle
indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 (doc. XIII/1) l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera
personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di
lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.
Il 7 maggio 2008 (doc.
XIII/1) l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rispettivamente l'8 maggio 2008 (doc. XIII/1) l'UFSP, hanno dato il loro benestare per questa procedura in sanatoria.
Questi scambi
epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008 (doc. XIII/1),
quando il Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa
informativo che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo,
ossia nei tre mesi dall'ottenimento
del permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la
copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro
assoggettamento obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto
legittimo concedere un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e
straordinario, per l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il
termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.
Il 12 giugno 2008 (doc.
XIII/3) l'Ufficio assicurazione
malattia ha inviato al ricorrente – e ad altri 12'630 lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria
– una lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le
malattie in virtù degli Accordi bilaterali.
Questo scritto
avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente
compilare l'allegato modulo TI
1 e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già
indirizzata.
La lettera specificava
inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà
obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non
esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più
possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".
10. Va
ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato
un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere
posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi
parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di
principio, sono già assicurati (doc. XIX).
L'Esecutivo, dopo
avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato
che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere
l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra
protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi
per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior
parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le
esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri
residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono
attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che
disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare
il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la
Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In
quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare
una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente
incontro alle esigenze degli interessati.
Occorre qui comunque
evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore
e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure
ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V
201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung
sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG
ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren
erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste
Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.
1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage
schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz
3 auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige
Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es
besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als
National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen
haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre
2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21
décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II
1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a
LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente
de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous
les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de
cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant
du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la
même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle
version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant
le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204
s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas
particulier.“, sottolineature della redattrice).
11. Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente ha
esercitato per posta A il diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese
di residenza soltanto il 7 ottobre 2008 a mezzo del formulario TI 1, che l'Ufficio assicurazione malattia ha ricevuto
l'8 ottobre 2008 (doc. 1).
Pertanto, questo
esercizio non è avvenuto né al momento in cui ha iniziato la sua attività lucrativa
in Svizzera, ossia entro fine luglio 2008, né nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008 (doc.
XIII/3), ovvero entro il 30 settembre 2008.
La conseguenza è
stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato all'interessato ed a tutti i frontalieri che
non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario, l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio dell'assicurato e dei suoi
familiari ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio assicurazione malattia,
in concreto emessa il 19 gennaio 2009 (doc. 2).
Sia con il reclamo del
2 febbraio 2009 (doc. A2) sia con il ricorso del 6 aprile 2009 (doc. I), l'assicurato ha giustificato la ritardata
spedizione all'UAM del
formulario TI 1 entro il termine del 30 settembre 2008 invocando problemi
familiari, e meglio l'accidentale
morte di un cugino avvenuta a fine luglio 2008. Questi particolari elementi
personali hanno distolto le sue attenzioni dalla gestione delle incombenze
amministrative, impedendolo così di inoltrare tempestivamente alla competente
autorità il modulo per l'esercizio
del diritto d'opzione
concernente la copertura assicurativa contro le malattie.
12. Occorre
dunque verificare se le motivazioni addotte dal ricorrente siano sufficienti
per scusare la sua inadempienza.
13. La
cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato
Considerandi
II degli Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema
sanitario sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i
tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi
giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione
diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria (effetti ex tunc).
La norma non specifica e non dettaglia
le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato.
Questo Tribunale ritiene che i "casi
giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per
analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal
diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA.
Questa norma prevede
che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone
i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Per "impedimento
non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la
forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o
da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a;
STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4
ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170.
seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in
particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la
degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta
però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.
32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K
34/03 del 2 luglio 2003).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,
consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,
consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).
A livello cantonale,
una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal),
concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il
regolamento (RLCAMal).
Quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per
ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi.
Partendo dalla
considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice,
senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari
esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua
costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale.
Il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato
non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).
Ha inoltre ritenuto
insufficiente, come motivo giustificativo, che
l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e
psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del
premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro
la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non l'hanno
comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione
che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Insufficienti, ancora,
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (STCA dell'8 febbraio
2007, inc. 36.2006.244).
L'intempestività dell'inoltro
del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente
comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato
ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Analogamente, nella
sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza
del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il
suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria
necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.
Con sentenza del 16 agosto
2007.
(inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la
malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga
trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da
giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione del premio,
visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo diritto.
Questo concetto è
stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.
36.2008
), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel
periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,
oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla
luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della
procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo
del ritardo.
Neppure il momento
difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i
grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi
sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il
ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100).
14.
In
concreto, l'assicurato ha
giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM riguardo alla scelta del sistema sanitario
nazionale a cui affiliarsi, evidenziando che a fine luglio 2008, a causa di un
incidente motociclistico, ha perso un cugino a cui era molto legato; questo
triste evento l'ha
profondamente coinvolto emotivamente ed ha comportato degli aggravi, non solo amministrativi,
nei confronti della famiglia della vittima, ciò che l'ha distolto dal suo obbligo di esercitare il diritto d'opzione verso l'Italia o la Svizzera entro il 30 settembre 2008, con la spedizione all'amministrazione dell'apposito formulario TI 1. L'insorgente si è infatti ricordato di questo
suo obbligo soltanto il 6 ottobre 2008 e l'invio della documentazione è avvenuta il giorno dopo.
Il triste evento che
ha colpito l'interessato, anche
qualora avesse comportato una dedizione di tempo presso i familiari della vittima,
degli impegni burocratici per conto di questi ultimi, delle trasferte
impegnative ed altre incombenze, d'avviso di questo Tribunale, non è tuttavia sufficiente per
giustificare la dimenticanza – rispettivamente il ritardo - nell'inoltro del
modulo TI 1 da parte dell'assicurato.
Non va infatti
dimenticato che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto
la risposta ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative
alle generalità dell'interessato e dei suoi familiari, l'assicurato doveva
porre la crocetta sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione
mediante l'allegata busta, che
peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria.
In sostanza, quindi,
per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è
sufficiente l'affrancazione e la consegna ad un ufficio postale.
Si tratta di una
procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza
alcuna da parte di terzi.
Pertanto, pur
considerando i turbamenti, le difficoltà e le gravi apprensioni che la
scomparsa del cugino ha causato nella famiglia del ricorrente, non può qui
essere omesso di rilevare che l'assicurato ha avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al
30.
settembre 2008) nell'ambito della procedura di sanatoria, nonché un altro
mese a partire da quando ha iniziato a lavorare in Canton Ticino, ossia dall'inizio del mese di maggio 2008, per
compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già
indirizzata.
Ne discende, quindi,
che poiché il summenzionato doloroso evento l'ha colpito verso il 20 luglio 2008 (doc. A2), a partire dal 2 maggio
2008.
rispettivamente dal 12 giugno 2008 l'insorgente era comunque in misura ed aveva soprattutto gli strumenti
necessari per esercitare tempestivamente il proprio diritto d'opzione.
Neppure può venire in
aiuto al ricorrente la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo
stato depressivo influisce sulla capacità di discernimento solo se si tratta di
turbe psichiche costanti, aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe
al rispetto dell'obbligo di
annunciare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007
dell'11 maggio 2007, consid. 3,
in SVR 2007 EL n. 8 pag. 20).
In effetti, dagli atti
non emerge che il suo stato di salute, seppure compromesso emotivamente e
psicologicamente, era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi
obblighi e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.
Nemmeno la sofferenza
patita, i problemi familiari che hanno investito la sua sfera personale ed
affettiva possono giustificare l'invio tardivo, il 7 ottobre 2008, del formulario.
Nella sentenza di
principio emessa il 1° dicembre 2009 (36.2009.16), questo Tribunale non
ha ammesso come motivo giustificativo del mancato invio del modulo TI 1 all'UAM entro il 30 settembre 2008, il fatto
che l'assicurato fosse malato
ed abbia subìto un intervento chirurgico e che sua moglie fosse da tempo malata
di cancro – ciò che purtroppo ne ha comportato poi il decesso -, poiché anche
in quell'evenienza è stato sottolineato
che la compilazione del citato formulario è semplice e veloce e non richiede
particolari conoscenze.
Alla luce di quanto
esposto, le spiegazioni fornite dal ricorrente non possono essere intese
quali caso giustificato e non costituiscono motivo che possa
sanare il mancato invio all'Ufficio
assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il termine supplementare
del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa
che avesse impedito l'assicurato di agire tempestivamente od avesse creato
l'impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente con conseguenze
notevoli), di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere
l'opzione in questione.
Non sono di
conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla
giurisprudenza, sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale,
per giustificare il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il
diritto d'opzione per il
sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato
VI del regolamento n. 1408/71.
Questo Tribunale
osserva poi che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone
interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque
sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non
richiedono passi complessi, deve essere alta.
15.
Da
quanto precede discende che in virtù dell'ALC ed in particolare
del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato
in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate situazioni,
quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI
del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 6, che in concreto non si sono
realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio ad una cassa malati svizzera il
ricorrente ed i suoi familiari non esercitanti un'attività lucrativa.
Non presentando l'apposito
formulario all'UAM,
rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto d'opzione (nemmeno) nei
tre mesi supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le conseguenze della sua inadempienza,
anche se dovuta ad un (banale) ritardo di 7 giorni, essendo egli in quel periodo
concentrato sui suoi problemi familiari piuttosto che su altri di tipo
amministrativo, come il diritto d'opzione.
16.
A
quest'ultimo proposito, va
infine osservato che nemmeno la circostanza che durante la procedura
amministrativa ed ancora davanti a questo Tribunale l'assicurato abbia chiesto di essere esonerato dall'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera siccome egli è già debitamente
assicurato al sistema sanitario nazionale italiano, può venirgli in aiuto.
Al riguardo, il rappresentante
dell'insorgente (doc. X) ha
invocato l'eccezione dell'art.
2.
cpv. 2 LAMal [recte: art. 2 cpv. 2 OAMal] ed ha quindi chiesto di non
essere tenuto all'obbligo
assicurativo in Svizzera.
Occorre tuttavia
evidenziare che il ricorrente ha citato l'art. 2 cpv. 2 OAMal nel suo tenore in vigore fino al 31 maggio 2002:
" A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate
contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e
se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera. A domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.".
Invece, con la modifica
del 22 maggio 2002 (RU 2002 1633) dell'Ordinanza sull'assicurazione
malattia (OAMal) a seguito dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dal 1° giugno 2002 l'art. 2 cpv. 2 OAMal recita ora come segue:
" A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione
le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto
di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la
delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento
all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda
va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le
informazioni necessarie.".
Questa norma,
contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non può essere applicata
al caso in esame e nemmeno ad altri ad esso simili, poiché si riferisce a
situazioni in cui un assicurato è obbligatoriamente affiliato ad un sistema
sanitario estero con il cui Stato la Svizzera non ha sottoscritto una
Convenzione sulla sicurezza sociale e per il quale occorre dunque esaminare se
sia data una copertura estera equivalente a quella svizzera.
Ciò non è il caso dell'Italia, dato che esiste la Convenzione
sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 fra il nostro Paese e la
Repubblica italiana, sebbene con l'entrata in vigore dei citati Accordi bilaterali sia stata sospesa
conformemente all'art. 20 ALC:
" Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato
II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest’ultimo.".
Pertanto, come già
esposto al considerando 6 in fine, nel caso di persone residenti
in uno Stato membro della Comunità europea che lavorano sul nostro territorio,
va applicato l'art. 2 cpv. 6 OAMal,
anch'esso nel tenore in vigore
dal 1° giugno 2002:
" A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone residenti in uno Stato membro
della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla liberazione circolazione delle persone e al relativo
allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato
di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità
europea o in Svizzera.".
Questa norma
concretizza infatti quanto dispone l'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto
1, lett. o, cifra 3, che esenta i cittadini comunitari residenti in Austria,
Francia, Germania ed Italia dall'affiliarsi obbligatoriamente alla cassa malati svizzera.
Ne discende che, in
virtù di questa norma (cifra 3/aa) e di tutto quanto precede, l'assicurato, occorre ribadirlo, avrebbe
dovuto esercitare il suo diritto d'opzione per l'Italia
a tempo debito, ovvero entro il termine supplementare del 30 settembre 2008.
Una successiva manifestazione di questa sua volontà (7 ottobre 2008) non
può più supplire alla sua mancanza – come visto – ingiustificata, nel senso
inteso dagli Accordi bilaterali.
17.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione
impugnata va confermata.
Occorre qui ancora
rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i
presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio
dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a
LAMal e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di
cambiare l'assicuratore presso
cui è stato affiliato dall'UAM.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi, congiunti, sono respinti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster