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Decisione

36.2009.55

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza.Termine di sanatoria decorso infruttuoso nonostante ampia campagna informati

10 marzo 2010Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

4 maggio 2009 (doc. V) il Giudice delegato ha sottoposto dei quesiti alla

ricorrente, la quale ha risposto il 22 luglio (doc. IX), producendo

contestualmente copia della sua tessera sanitaria.

L. Il

26 maggio 2009 (doc. VI) la ricorrente ha contestato la risposta dell'amministrazione ed ha ribadito di essere

già affiliata in Italia.

M. Il

14 luglio 2009 (doc. VIII) è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'intero incarto concernente la ricorrente.

N. L'amministrazione ha preso atto delle

risposte fornite dall'assicurata

ed ha osservato che non sono emersi elementi nuovi tali da modificare il

giudizio impugnato (doc. XIII).

O. L'11

agosto 2009 (doc. XX) il Giudice delegato del TCA ha trasmesso all'UAM tutta la documentazione acquisita

nell'ambito di procedure parallele simili a quella in esame (36.2009.18 e

36.2009.88) ed ha assegnato un termine per presentare osservazioni scritte in

merito.

In particolare, sono

state acquisite le lettere del 30 luglio 2009 (doc. XVI) dell'Ufficio federale

della sanità pubblica (UFSP) e del 3 agosto 2009 (doc. XVIII) dell'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), con i relativi allegati, in risposta alle domande

del TCA del 3 luglio 2009 (docc. XV e XVII), nonché l'interpellanza parlamentare

dell'11 luglio 2009 (doc. XIX)

formulata dal Consigliere nazionale Meinrado Robbiani.

P. Il

20 agosto 2009 (doc. XXI) l'UAM ha accolto favorevolmente le risposte degli

Uffici federali e si è espresso riguardo alla summenzionata

interpellanza, confermando sostanzialmente il proprio

operato.

Q. Il

24 agosto 2009 (doc. XXII) il Giudice delegato del TCA ha informato l'insorgente della chiusura della procedura

istruttoria ed ha messo a sua disposizione, per osservazioni, l'incarto della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione (doc. VIII), la citata corrispondenza

con l'UFAS e l'UFSP, copia dei due verbali d'udienza acquisiti nelle procedure

36.2009.18 e 36.2009.88 aventi per oggetto l'audizione il 17 giugno 2009 (doc.

XII) del funzionario responsabile del servizio cancelleria della Sezione

permessi ed immigrazione, __________ e le dichiarazioni del 20 aprile 2009

(doc. XI) di Bruno Cereghetti, Capo dell'allora Ufficio assicurazione malattia,

relative all'iter procedurale che ha condotto all'emanazione – tra le altre –

della decisione qui contestata.

R. La

ricorrente non ha formulato osservazioni (doc. XXII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenze

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) e del 1° dicembre 2009 (inc. 36.2009.16)

questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato decisioni di

principio concernenti fattispecie analoghe alla presente ed ha respinto il

ricorso con argomentazioni che saranno riprese in questa sede.

2. Occorre

innanzitutto osservare che, formalmente, l'oggetto del ricorso del 6 aprile 2009 è la seconda decisione su

reclamo del 27 febbraio 2009, con cui l'allora Ufficio assicurazione malattia ha dichiarato irricevibile il secondo

reclamo del 16 febbraio 2009 formulato dall'assicurata.

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 131 V

164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid. 3b; STF C

22/06 del 5 gennaio 2007; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

È infatti la decisione

che determina l'oggetto dell'impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a,

pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1,

pag. 276).

In concreto, il TCA dovrebbe dunque pronunciarsi esclusivamente sulla questione trattata nella decisione su

reclamo impugnata, ossia sull'irricevibilità

del secondo reclamo del 16 febbraio 2009.

La ricorrente ha infatti chiaramente

impugnato la seconda decisione su reclamo, ovvero quella emessa il 27 febbraio

2009 dall'Ufficio assicurazione malattia e portante sull'impossibilità di pronunciarsi

una seconda volta sulla medesima tematica dell'obbligo d'affiliazione alla

cassa malati svizzera (ne bis in idem), a proposito della quale aveva

già statuito il 16 febbraio 2009 emettendo una prima decisione su reclamo

contro il primo reclamo del 22 gennaio 2009.

Tuttavia, dal profilo procedurale,

occorre ancora esaminare se l'autorità competente abbia agito correttamente

emettendo una decisione di irricevibilità riferita al secondo reclamo del 16 febbraio

2009, formulato anch'esso contro la decisione formale di affiliazione al

sistema assicurativo svizzero.

3. A

questo proposito, va in effetti rilevato che l'allora Ufficio assicurazione

malattia ha emesso il 14 gennaio 2009 la decisione formale d'affiliazione

obbligatoria della ricorrente alla cassa malati __________.

Questa decisione è stata inviata all'interessata,

al suo domicilio in Italia, mediante raccomandata (doc. 1).

Dagli atti risulta che sicuramente al

più tardi al 21 gennaio 2009 la destinataria ne è entrata in possesso, poiché

quel giorno ha telefonato all'autorità competente per chiedere informazioni

(doc. 2) ed il giorno successivo (doc. 3), il 22, ha allestito e spedito il suo

primo reclamo contro l'obbligo assicurativo in Svizzera.

Il 16 febbraio 2009 (doc. 4) l'Ufficio

assicurazione malattia ha quindi emesso una prima decisione su reclamo, con cui

confermava che l'assicurata era tenuta ad affiliarsi alla cassa malati svizzera

non avendo optato per tempo per il sistema assicurativo italiano, dato che ha

esercitato questo diritto d'opzione offertole dall'Allegato II all'Accordo

sulla libera circolazione delle persone soltanto il 2 ottobre 2008 (doc. 1).

Ciò stante, l'assicurata avrebbe quindi

potuto e dovuto impugnare mediante ricorso al TCA questa decisione su reclamo entro

30 giorni dalla sua notifica.

Invece, questa prima decisione su

reclamo, inviata per raccomandata, si è incrociata con un secondo scritto della

ricorrente datato anch'esso 16 febbraio 2009 ed intestato (nuovamente) come

reclamo, spedito sempre all'autorità amministrativa.

In queste circostanze, è a giusta

ragione che l'allora Ufficio assicurazione malattia ha emanato il 27 febbraio

2009 una seconda decisione su reclamo contro questo secondo reclamo, dichiarandolo

irricevibile. In effetti, tanto l'assicurata quanto l'autorità cantonale si

erano già pronunciati sulla questione dell'affiliazione d'ufficio in Svizzera. Pertanto,

l'UAM non poteva più evadere questa lamentela emanando una nuova decisione portante

ancora una volta sul merito dell'oggetto. Di conseguenza, invocando il

principio ne bis in idem l'autorità cantonale ha correttamente statuito,

per motivi formali, che il secondo reclamo del 16 febbraio 2009 non era, come

tale, più proponibile, essendo già stato evaso proprio con la prima decisione

su reclamo di pari data.

Ora, il 6 aprile 2009 (doc. I) l'assicurata

ha impugnato davanti a questo Tribunale la seconda decisione su reclamo, quella

relativa all'irricevibilità e dunque il TCA deve pronunciarsi unicamente su

questa tematica, senza entrare nel merito dell'affiliazione.

Al proposito, va ribadito che

giustamente l'UAM non poteva pronunciarsi due volte sulla medesima questione e

ciò in virtù del principio ne bis in idem. Correttamente, quindi, ha

emesso un giudizio di irricevibilità del secondo reclamo.

In virtù di quanto precede, la

decisione su reclamo del 27 febbraio 2009 deve pertanto essere confermata.

Visto quanto esposto, questo Tribunale

ribadisce comunque che l'interessata avrebbe dovuto impugnare mediante ricorso

la prima decisione su reclamo del 16 febbraio 2009, poiché essa verteva sul

merito della questione sollevata dall'assicurata.

Verosimilmente, quest'ultima ha creduto

che il secondo reclamo "superasse" il primo e quindi che la sola

decisione su reclamo da impugnare fosse quella del 27 febbraio 2009 emessa a

seguito del suo secondo – e non primo – reclamo.

Tuttavia, ritenuto come non sia noto con

certezza quando l'invio raccomandato del 16 febbraio 2009 sia giunto in Italia ed

a conoscenza dell'assicurata, visto il ricorso del 6 aprile 2009 ed in

particolare il suo contenuto, a titolo abbondanziale il TCA evidenzia la

necessità di entrare ugualmente nel merito della vertenza e quindi giudicare se

l'affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera della ricorrente

debba essere confermata.

nel merito

4. Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008 relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove

le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri della

Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è applicabile

l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2 Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della delega

di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato l'art. 2

OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

5. Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

L'assicurata è di nazionalità italiana e

pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratrice autonoma o subordinata, è stata soggetta alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die Koordinierungsverordnungen

sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie gelten für die Beschwerdeführerin

ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie Arbeitnehmerin war, für welche die

Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, und

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr.

1408/71). (…)"

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:

DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

6. L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività salariata

in uno Stato dell'UE, sono di

regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività indipendente

in uno Stato dell'UE sono di

regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999

4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna Convenzione,

l'assoggettamento è determinato

secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2 Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

7. Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3. Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione

dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE

RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et

romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont

soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour

de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente

pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France

pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer

et vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di aderire

alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere

formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

8. Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3 LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa

l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1

lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste

informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro

della Comunità europea.

9. Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliata in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurata in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliera la ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione prevista

dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

10. In

concreto, l'assicurata esercita

un'attività lucrativa in Svizzera

dal 2007 ed è al beneficio di un permesso di lavoro G CE/AELS.

Pertanto, il termine

di tre mesi per far valere il diritto d'opzione decorreva da quando ha iniziato

la sua attività nel nostro Paese, a seguito dell'ottenimento del permesso G.

Come ha rilevato l'UAM, esso è quindi scaduto infruttuoso.

Dalla documentazione

agli atti emerge inoltre che l'insorgente

non ha validamente esercitato il diritto d'opzione per il sistema

sanitario del Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008

attuata dall'Ufficio assicurazione

malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato alla ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurata ad una cassa malati svizzera da parte dell'allora Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 14 gennaio 2009 (doc. 2).

Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica

questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale

che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto

il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava

il principio dell'assoggettamento

al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l'Ufficio federale

della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24 aprile 2008 l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation

des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui

étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de

remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi

epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il

Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo

che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre

mesi dall'ottenimento del

permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la

copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento

obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere

un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per

l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il

termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

alla ricorrente – e ad altri 12'630 lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria

– una lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le

malattie in virtù degli Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1 e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

11. Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere posizione

sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi parte attiva

per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di principio, sono

già assicurati (doc. XIX).

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere

l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra

protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi

per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior

parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le

esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri

residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono

attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che

disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare

il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la

Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In

quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare

una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente

incontro alle esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, la DTF 133 V

201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung

sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG

ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren

erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste

Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.

1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage

schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz

3 auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige

Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es

besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als

National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen

haben.“ e la sentenza H 158/06 del 5 settembre

2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21

décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II

1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a

LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente

de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous

les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de

cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant

du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la

même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il

n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle

version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant

le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p.

204 s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas

particulier.“, sottolineature della redattrice).

12. La ricorrente ha sottoscritto il formulario TI 1 senza datarlo

e l'ha spedito per raccomandata

il 2 ottobre 2008.

La documentazione è

giunta all'UAM il 3 ottobre

2008 (doc. 1).

Ella, pur avendo

spedito il formulario TI 1 appena dopo la scadenza del termine di sanatoria (30

settembre 2008), con il ricorso sostiene comunque che il suo diritto all'informazione sarebbe stato violato, avendo

saputo dell'obbligo di optare

soltanto con la ricezione della decisione d'affiliazione d'ufficio,

ovvero nel gennaio 2009.

La censura è

manifestamente infondata già solo per il fatto che la stessa insorgente ha

comunque inviato l'apposito

modulo quasi in tempo e quindi, implicitamente, ella ammette di essere stata

informata tempestivamente, tutt'al più che con il primo reclamo del 22 gennaio 2009 ha subito affermato

di avere agito in ritardo (solo) a causa di problemi familiari (doc. 3) e non

perché non era al corrente della problematica del diritto d'opzione. È solo in un secondo tempo che ha

cambiato le sue motivazioni.

I fatti, quindi,

smentiscono le argomentazioni della ricorrente.

Tuttavia, rilevato che

la medesima tematica della mancata informazione è già stata trattata da questo

Tribunale nell'ambito di

numerosissimi incarti simili al presente, va evidenziato come, per i motivi che

seguono, essa debba comunque essere respinta.

13. L'autorità cantonale afferma di avere

adempiuto al suo dovere d'informazione

tramite lettere personali, lettere al datore di lavoro ed alle organizzazioni

sindacali, nonché comunicati stampa ed interviste.

L'insorgente, da parte sua, fa valere,

perlomeno implicitamente, di essere in buona fede, non essendo stata informata

circa la possibilità di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di

residenza.

Secondo la

giurisprudenza (SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979

pag. 155, DLAD 1992 pag. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid.

4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e

sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de droit

administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle

Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.), affinché il principio

della buona fede, sancito dall'art.

9 Cost. fed., tuteli la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa nei casi in cui l'amministrazione formula

una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere

adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

1. l'informazione

data dall'autorità deve

riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

2. essa deve emanare da un organo competente o che possa essere

ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze;

3. la promessa deve essere propria ad ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve

poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione

dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può

e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa

non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33,

consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno

implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il

destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 75 B III b

3);

4. l'informazione errata deve aver indotto il destinatario ad adottare

un comportamento o un'omissione

che gli è pregiudizievole;

5. la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione

è stata data (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1, DTF 113 V 87

consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; RAMI 1991

pag. 68 segg.).

La prima condizione da

esaminare si concretizza nell'art. 27 LPGA concernente l'informazione e

la consulenza, secondo cui

" 1 Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti

e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione, un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi

- (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza

(cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita

richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi

aspetti, cfr. in particolare la sentenza del 14 settembre 2005

nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; sentenza del 28 ottobre 2005

nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof/Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003

pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et

les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS

2001 pag. 524 seg. (527); U.

Kieser, "ATSG-Kommentar", 2a edizione,

Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009 ad art. 27 pag. 396 e seguenti; sul tema

specifico si veda inoltre Guylaine

Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance

maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes:

difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in CGSS 42-2009

pag. 33 e segg., in particolare il punto 2.3.1. pag. 36 e 37).

Per quanto attiene più

specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti ed obblighi. Quest'obbligo concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni

possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata

in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale,

la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre, tale diritto

non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto

rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi

a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (U. Kieser,

op. cit., ad art. 27 n. 19 e seguenti, pag. 402 segg.).

Come rileva Kieser,

op. cit., ad art. 27 n. 8 pag. 399, a proposito del capoverso 1, "Als

Trägerinnen der Aufklärungs- bzw. Beratungspflicht können ferner Arbeitgeberinnen

und –geber infrage kommen. Auch hier kann sich die entsprechende Pflicht aus einer

ausdrücklichen Festlegung ergeben (vgl. z.B. Art. 72 UVV und dazu BGE 121 V 32

ff.) oder sie kann aus einer Beauftragung zur Wahrnehmung der Information

abgeleitet werden. In der Gerichtspraxis finden sich Entscheide, mit denen eine

solche (sozialversicherungsrechtlich fundierte) Beauftra-gung angenommen (vgl.

dazu BGE 111 V 72 betreffend Arbeitgeber) bzw. abgelehnt wurde (vgl. BGE 111 V

171 betreffend Arbeitgeber, SVR 2001 KV Nr. 3 betreffend BSV).".

Lo stesso autore

rammenta poi, a pag. 401, che "Die in Art. 27 Abs. 1 ATSG festgelegte

Informationspflicht kann etwa dadurch erfüllt werden, dass Informationsbroschüren,

Merkblätter oder – allgemein verständliche – Wegleitungen abgegeben werden (dazu

BGE 131 V 476). Ausreichend ist es, wenn über die Möglichkeit, eine

Abredeversicherung in der UV abschliessen zu können, mit einem allgemein

zugänglichen Aushang im Betrieb des Arbeitgebers informiert wird (dazu Entscheid

des Bundesge-richts vom 29. März 2004, U 255/03).".

In quest'ultima sentenza, citata da

Kieser, l'Alta Corte, con riferimento all'art. 72 OAINF giusta il quale gli

assicuratori provvedono a che i datori di lavoro siano sufficientemente

informati in merito all'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni e

i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai

dipendenti, ha affermato:

" (…)

2.1.

In einem Fall, in welchem es um die Tragweite der Informationspflichten von

Versicherer und Arbeitgeber hinsichtlich einer Abredeversicherung nach

Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

zunächst in Bestätigung der Auffassung des damaligen kantonalen Gerichts

erkannt, Art. 3 UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit des Versicherers,

die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch die

Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines

Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des

Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren

(BGE 121 V 31 f. Erw. 1c). Hingegen ergebe sich aus der allgemeinen Informationspflicht

des Versicherers (Art. 72 UVV) die Verpflichtung, nebst anderem über die

Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu informieren. Der

Versicherer und auch der Arbeitgeber sind in diesem Regelungszusammenhang

Organe der Versicherungsdurchführung und die Erfüllung ihrer

Informationspflicht muss manifestiert werden und insbesondere im Hinblick auf

die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72 Satz 2 UVV) vom

Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen

organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger

Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen

Unfallversicherung schon unter der Geltung des KUVG beachtet wurde, nämlich

beispielsweise ein Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb,

Informationen an Betriebsversammlungen usw. Da sich Versicherer und

Arbeitgeber den Beweis der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen

Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch zumutbare Vorkehren ohne

weiteres sichern können, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast

hiefür auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten

des Arbeitgebers in Frage steht (BGE 121 V 32 ff. Erw. 2a und b mit

Hinweisen). Bei Verletzung der Informationspflichten hat der Versicherer für

seine sowie die Unterlassungen des Arbeitgebers einzustehen, wobei dies unter

dem Vorbehalt steht, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Berufung auf den Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte

Disposition seitens des Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, erfüllt

sind (BGE 121 V 34 Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. U 387 S. 274 f.

Erw. 3b).

2.2

Wie die Abklärung der SUVA ergeben hat, sind in den vom Personal der Eisenbahn

X.________ benutzten Räumen Informationen der SUVA über die Abredeversicherung

angeschlagen; weiter haben Arbeitskollegen der Beschwerdeführerin

Abredeversicherungen abgeschlossen, was bedeutet, dass sie über diese

Möglichkeit informiert worden sind. Eine - hier erfolgte - Information durch allgemeinen

Anschlag ist für die Erfüllung der Informationspflicht gemäss Art. 72 UVV ausreichend

(vgl. BGE 121 V 33 Erw. 2b mit Literaturhinweis), so wurde denn auch in RKUV

2000 Nr. U 387 S. 277 Erw. 4c implizit eine Information durch Broschüren als

grundsätzlich genügend vorausgesetzt (auch wenn dies im konkreten Fall nicht

ausreichend gewesen und nicht korrekt erfolgt ist). Das Genügen eines allgemein

zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere

auch im Zusammenhang mit der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer

mündigen Bürgerin wie der Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt

werden, dass sie sich zumindest Gedanken über den Versicherungsschutz macht und

in dieser Hinsicht minimalste Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur

durch das Lesen der Anschläge in den Personalräumen), wenn sie ihre

Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während längerer Zeit - Sprachaufenthalte

zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin ausbilden zu lassen. Dies ist hier um

so mehr der Fall, als in den Lohnabrechnungen jeweils der vorgenommene Abzug

für die Nichtberufsunfallversicherung ausgewiesen und damit monatlich die

Problematik der Unfallversicherung in Erinnerung gerufen worden ist. Eine

Sensibilisierung für den Unfallversicherungsschutz wäre im Übrigen um so mehr

zu erwarten gewesen, als die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2001 einen

Unfall erlitten hatte und in der Folge bis zum 8. August 2001 arbeitsunfähig

gewesen ist. Würde der Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

gefolgt, welche letztlich eine explizite Information in jedem Einzelfall verlangt,

liefe dies schlussendlich darauf hinaus, einem Arbeitnehmer bei der Kündigung

alles und jedes - nicht nur betreffend Abredeversicherung - mitteilen zu

müssen; ein dermassen umfangreicher Informationskatalog würde in der Folge

nicht mehr gelesen (vgl. das Beispiel bei Gunther Arzt, Strafbarkeit

juristischer Personen: Andersen, vom Märchen zum Alptraum, Schweizerische Zeitschrift

für Wirtschaftsrecht 2002, S. 233 Fn 23: Viele Käufer eines Fernglases werden

die voluminöse Bedienungsanleitung mit absurden Warnungen nicht lesen, sodass

ihnen auch der sinnvolle Hinweis entgeht, mit dem Fernglas nicht in die Sonne

zu schauen). Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren

Gunsten daraus ableiten, dass ein vom Inspektor der SUVA im Juni 2002 befragter

Angestellter der Eisenbahn X.________ den Aushang über die Abredeversicherung

nicht gekannt hat, da dieser Mitarbeiter - anders als die Beschwerdeführerin -

allenfalls gar keine Veranlassung hatte, sich über die Versicherungsdeckung

nach einer Kündigung Gedanken zu machen.

2.3

An der Erfüllung der Informationspflicht (Erw. 2.2 hievor) ändert die Tatsache

nichts, dass der Inspektor der SUVA am 20. Juni 2002 festgestellt hat, die

Informationen der SUVA seien am Bahnhof in Y.________ - Arbeitsort der

Beschwerdeführerin - nicht angeschlagen gewesen; dies war offenbar nach einem

erfolgten Umbau des Gebäudes unterlassen worden.

Die

Beschwerdeführerin hatte einerseits während ihrer Anstellung seit 1996

Gelegenheit, die angeschlagenen Informationen in den diversen von ihr benutzten

Räumen in unterschiedlichen Bahnstationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese

Informationen waren andererseits auch ab dem Zeitpunkt des Umbaus in Y.________

in den für das Personal vorgesehenen Räumen in anderen Bahnhöfen angeschlagen,

wobei ausser Zweifel steht, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer

Eigenschaft als Kondukteurin an solchen Orten aufgehalten hat. Damit ist die

Informationspflicht im Sinne des Art. 72 UVV jedoch auch während der Zeit

erfüllt worden, in der in Y.________ keine Informationen ausgehängt gewesen

sind.

2.4

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Abredeversicherung hingewiesen

habe, und dass ihr dieser Brief zu spät geschickt worden sei, da sie sich zu

dieser Zeit bereits im Ausland aufgehalten habe, was der Eisenbahn X.________

bekannt gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit

Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Möglichkeit der Abredeversicherung

(jedoch auf das Ende des Unfallversicherungsschutzes) hingewiesen hat. Da

jedoch eine Information mittels Aushang am Anschlagbrett ausreichend ist

(vgl. Erw. 2.2 hievor), ändert die Nichterwähnung der Abredeversicherung im

Schreiben nichts an der Rechtslage.

Damit

haben die SUVA und die ehemalige Arbeitgeberin die Informationspflicht gemäss

Art. 72 UVV mittels Aushang korrekt erfüllt; eine Verletzung der

Informationspflicht ist nicht erstellt und eine Leistungspflicht der SUVA in

der Folge zu verneinen (vgl. BGE 121 V 34 Erw. 2b in fine)." (sottolineature della redattrice)

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V

428 il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

11.3

Gemäss Art. 72 Satz 1 UVV sorgen die Versicherer dafür, dass die Arbeitgeber

über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden.

Diese - nach Inkrafttreten des ATSG im Wortlaut unverändert belassene -

Verordnungsbestimmung verpflichtet den Versicherer zu einer substantiellen

Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Die entsprechende

Verfahrenspflicht geht nach der vor 1. Januar 2003 ergangenen Rechtsprechung

über die praxisgemäss aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hergeleitete

allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der Versicherung

Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen Auskunft zu

erteilen, hinaus (BGE 121 V 28 E. 2a S. 32). Auch im Rahmen von Art. 72 UVV

gilt - analog zu Art. 27 Abs. 2 ATSG - der Grundsatz, wonach die Verletzung der

Informationspflicht nur dann zu Rechtsfolgen führen kann, wenn die

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den verfassungsrechtlichen

Vertrauensschutz (Art. 9 BV) allesamt erfüllt sind (RKUV 2004 Nr. U 517 S. 429

[U 255/03], 2001 Nr. U 441 S. 542 f. [U 285/99], 2000 Nr. U 387 S. 272 [U

340/99]).

11.4

Die Frage, ob die SUVA aufgrund der unwidersprochenen Entgegennahme von

Prämienzahlungen und von erteilten Auskünften ihre Informationspflicht gemäss

Art. 27 Abs. 2 ATSG und Art. 72 UVV verletzt hat und der Beschwerdegegner

infolgedessen gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben

Versicherungsschutz beanspruchen kann, lässt sich aufgrund der Akten nicht beantworten.

Es liegt aber eine Notiz der SUVA vom 4. Mai 2006 vor, wonach die Arbeitgeberin

bis am 3. Februar 2006 im Glauben gewesen sei, dass ihre Angestellten bei der

SUVA gegen Unfall versichert seien. Anlässlich des Betriebserfassungsbesuches

vom 15. März 2005 sei nicht darüber informiert worden, dass für Entsandte das

Formular E101 hätte ausgefüllt werden müssen. Gemäss den Angaben des BSV wurde

zudem erst seit dem 1. Januar 2006 in den Weisungsbestimmungen festgehalten,

dass Arbeitnehmer, die ausschliesslich zum Zweck der Entsendung eingestellt wurden,

nicht als Entsandte betrachtet werden könnten, eine Entsendung jedoch

ausnahmsweise zulässig sei, wenn der Arbeitnehmer vor der Entsendung bereits in

der Schweiz versichert gewesen sei. Das kantonale Gericht hatte zu dieser

Problematik aufgrund seiner Beurteilung nicht Stellung zu nehmen. Die SUVA hat

sich zu diesem Punkt bisher nicht geäussert. Die Vorinstanz, an welche die

Sache zurückzuweisen ist, wird diesbezüglich sachdienliche Abklärungen

vorzunehmen und alsdann darüber zu befinden haben, ob dem Beschwerdegegner

gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen der SUVA zustehen oder nicht."

(…).

Va ancora evidenziato

che la legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), a proposito del

controllo dell'obbligo assicurativo, all'art. 16 prevede che:

" 1 Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non

domiciliato soggetto all'obbligo d'assicurazione le informazioni necessarie

relative all'adempimento di questo obbligo.

2 L'assicurato e

il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere

dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l'obbligo assicurativo, fatta

deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie:

a) lavoratori in possesso di un permesso di

lavoro di durata inferiore ad un anno;

b) lavoratori in possesso di un permesso di

dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi

familiari.

3 Ogni pretesa

di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.".

Inoltre, l'art. 19

LCAMal recita quanto segue:

" 1 Il Consiglio di Stato fa iscrivere d'ufficio, previa

diffida scritta, le persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato

all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).

2 [Cpv. abrogato

dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 203].

3 Il regolamento

può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.".

Per l'art. 5 RLCAMal,

" 1 Previa richiesta dell'Istituto delle assicurazioni

sociali, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita,

ogni informazione in ordine al controllo dell'obbligo d'assicurazione per lavoratori

non domiciliati.

2 Nell'ambito

dell'applicazione dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e

della Convenzione istitutiva dall'AELS, tali informazioni possono riguardare

anche i familiari, residenti in Svizzera o all'estero, del lavoratore

domiciliato o non domiciliato in Svizzera.".

A norma dell'art. 7

RLCAMal,

" 1 L'iscrizione d'ufficio delle persone soggette all'obbligo

d'assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall'Istituto

delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.

2 La

ripartizione tra i singoli assicuratori considera l'effettivo degli assicurati

affiliati.".

14. In

concreto, va innanzitutto rilevato che il cpv. 4 delle Disposizioni finali

della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal (cfr. consid. 8 in fine) non

trova applicazione, poiché l'assicurata

ha iniziato a lavorare in Svizzera nel 2007, quando l'ALC era ormai entrato in

vigore da quasi 5 anni.

Inoltre,

dall'istruttoria condotta dal TCA è emerso che l'UAM ha ampiamente adempiuto,

con l'ausilio di numerosi canali informativi, ai suoi obblighi, come del resto

rilevato sia dall'UFSP (doc. XVI risposta 4 in fine: "Tramite tali

azioni, l'UAM ha dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando

addirittura oltre le esigenze di legge."), che dall'UFAS (doc. XVIII risposta

4: "A nostro avviso, l'autorità cantonale ha informato adeguatamente i

lavoratori frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione.

Non vediamo come avrebbe potuto informare meglio." e risposta 5 pag. 2

in fine: "Per permettere queste regolarizzazioni, l'autorità cantonale

ha informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia.").

L'amministrazione si è

prodigata cercando di raggiungere tutti i frontalieri esercitanti un'attività

lavorativa in Ticino in ben tre occasioni, concedendo ai medesimi, dopo aver

contattato le autorità federali, perfino una proroga del termine di tre mesi previsto

dall'ALC.

In effetti l'Ufficio

assicurazione malattia, oltre a prendere contatto nel 2002 e nel 2003 con i

lavoratori frontalieri recensiti ufficialmente, informandoli della possibilità

di optare per l'assicurazione del proprio Paese di residenza, nel 2008 ha

compiuto uno sforzo notevole al fine di permettere a coloro che avevano omesso

di far valere la loro opzione, di sanare la loro situazione.

In tale contesto,

l'autorità cantonale ha recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e

che non avevano optato per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione

completa comprensiva del formulario TI 1, peraltro facilmente compilabile,

essendo sufficiente indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella

casella “assicurazione malattie nel Paese di residenza”, di una tabella

sinottica indicante gli obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri

dell'UE, della busta di trasmissione con indirizzo prestampato e di una lettera

accompagnatoria dove figuravano le conseguenze in caso di mancato invio di

questo modulo.

L'amministrazione ha

inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati (Comedia, FTCA, UNIA, GaraNto, OCST, SEI, SEV, Sit, SSM,

SSP/VPOD Lugano e Bellinzona, Syna) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro

d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie

Ticinesi (AITI), Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi

e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori

(SSIC TI), Gastroticino).

Complessivamente l'UAM

ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell'ambito dell'operazione

di “sanatoria”.

Questa operazione ha

avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato

7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione

ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all'opzione a

favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.

Inoltre, il 3 giugno 2008

il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa e l'allora Capo Ufficio dell'UAM, Bruno

Cereghetti, ha rilasciato numerose interviste, anche a giornali italiani, in

cui ha informato i lavoratori frontalieri circa i passi da intraprendere per

optare a favore dell'assicurazione del proprio Paese di residenza.

Secondo lo scritto

dell'UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30

settembre 2008 per l'esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,

corrisponde alla soluzione prevista dall'annesso II all'ALC (sezione A, cifra

3, lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone

che erano assicurate in Italia non avevano compreso l'importanza di riempire

correttamente il formulario relativo al diritto d'opzione.

A prescindere dalla

questione a sapere se la fattispecie descritta configuri effettivamente

un'ipotesi di "caso giustificato", accertato come l'UAM abbia

informato sufficientemente tutti gli interessati nel corso dei tre mesi di

grazia tramite scritti ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai sindacati ed ai

giornali (cfr. lettera dell'UFSP e dell'UFAS e STF U 255/03 del 29 marzo 2004),

va evidenziato come un "ulteriore" caso giustificato, con un nuovo

termine decorrente dopo il 30 settembre 2008, non può più essere ammesso.

Come rileva il

Tribunale federale nella citata sentenza U 255/03, da una persona adulta come la

ricorrente può essere richiesto che si ponga delle domande circa il suo obbligo

assicurativo ("Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für

die Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit

der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie

der Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest

Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste

Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge in

den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während

längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin ausbilden

zu lassen.").

Ciò importa a maggior

ragione nel caso concreto dove l'interessata, per potere lavorare, si è recata

in un'altra nazione, nella quale gli aventi diritto di voto sono stati chiamati

in numerose occasioni ad esprimersi sull'ALC, con conseguenti articoli di fondo

sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno

creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.

Nulla cambia che

l'assicurata non sarebbe stata informata da terzi giacché determinante, nel

caso di specie, è la circostanza che l'autorità cantonale, competente per

informare circa il diritto di opzione, ha ampiamente divulgato questa

problematica tramite numerosi canali. Tant'è che la ricorrente, appena terminata

la procedura di sanatoria, ha comunque esercitato il suo diritto.

L'autorità cantonale,

visto tra l'altro l'alto numero di lavoratori in Ticino che provengono

dall'Italia, non può infatti essere tenuta a seguire passo dopo passo ogni

frontaliero.

Spetta piuttosto a

questi ultimi, che si recano in un'altra nazione per svolgere la propria

attività lavorativa, dar prova di maggior senso di responsabilità, chiedendo eventuali

informazioni supplementari.

Non può pertanto

essere chiesto all'autorità cantonale di sincerarsi in un secondo tempo se la

persona interessata ha capito ed è consapevole della scelta che deve compiere.

Infatti, il principio

dell'affiliazione al luogo di lavoro è voluto dall'Unione europea e la Svizzera

non può che applicare le norme internazionali a cui ha aderito (in casu:

ALC).

Un diverso modo di

affiliazione deve pertanto essere deciso a livello di autorità europee e non

certo da parte dell'UAM.

Visto quanto precede,

non può dunque essere imputata all'UAM alcuna violazione del dovere di

informazione di cui all'art. 27 LPGA e quindi anche del principio della buona

fede, facendo infatti difetto la prima delle cinque summenzionate condizioni cumulative

(cfr. consid. 13).

Pertanto, in assenza di

un effettivo "caso giustificato", la pretesa ignoranza del diritto

rispettivamente l'asserita

mancata informazione diretta tramite raccomandata, non costituiscono palesemente

un "caso giustificato" nel senso della cifra 3 lett. b punto aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato

VI del regolamento n. 1408/71.

L'opzione formulata dalla ricorrente

contestualmente al reclamo e con il ricorso è dunque tardiva.

15. Non

va poi dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del proprio

Paese di residenza è un'eccezione al principio generale dell'affiliazione al

luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa dalla Svizzera in

particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro fondatore dell'UE ed

i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei principi generali che

reggono il diritto comunitario.

Del resto la facoltà

di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che

si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata

permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente

elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti

ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi

senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre

all'insorgente una maggiore attenzione.

16. In

secondo luogo, dalla documentazione agli atti emerge, come visto, che la

ricorrente ha comunque ed unicamente esercitato il diritto d'opzione verso il suo Paese di residenza il

2 ottobre 2008, quando ha spedito per raccomandata il modulo TI 1 all'allora Ufficio assicurazione malattia (doc.

1).

Pertanto, questo

esercizio non è avvenuto né al momento in cui ha iniziato la sua attività

lucrativa in Svizzera, ossia nel 2007, né nell'ambito della procedura in sanatoria del giugno-settembre 2008,

ovvero entro il 30 settembre 2008.

Con il primo reclamo

del 22 gennaio 2009 (doc. 3), l'assicurata ha giustificato la ritardata spedizione all'UAM del formulario TI 1 entro il termine

del 30 settembre 2008 invocando difficoltà familiari, e meglio avendo assistito

un familiare con problemi di salute, tanto che ella ha dovuto prendersi un

periodo di vacanza non programmato.

Occorre dunque

verificare se le motivazioni addotte dalla ricorrente siano sufficienti per

scusare la sua inadempienza.

17. La

cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato

Considerandi

II degli Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema

sanitario sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i

tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi

giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione

diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria (effetti ex tunc).

La norma non specifica e non dettaglia

le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato.

Questo Tribunale ritiene che i "casi

giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per

analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal

diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA.

Questa norma prevede

che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Per "impedimento

non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la

forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o

da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a;

STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4

ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,

in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,

la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta

però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare

un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.

32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K

34/03 del 2 luglio 2003).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,

consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).

A livello cantonale,

una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal),

concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il

regolamento (RLCAMal).

Quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per

ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi.

Partendo dalla

considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice,

senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari

esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua

costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale.

Il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato

non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).

Ha inoltre ritenuto

insufficiente, come motivo giustificativo, che

l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e

psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del

premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro

la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.

Queste difficoltà non l'hanno

comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione

che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Insufficienti, ancora,

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (STCA dell'8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro

del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente

comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato

ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Analogamente, nella

sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza

del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il

suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria

necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.

Con sentenza del 16

agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono

tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione del

premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo

diritto.

Questo concetto è

stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc. 36.2008.80),

dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel periodo critico,

circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio, oltre a grande

dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla luce della

lunghezza del termine per l'inoltro

della domanda di sussidio, e della semplicità della procedura, così come della

possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo del ritardo.

Neppure il momento

difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i

grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi

sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il

ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100).

18.

In

concreto, l'assicurata ha

giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM riguardo alla scelta del sistema sanitario

nazionale a cui affiliarsi, evidenziando di aver dovuto occuparsi di un

familiare malato. L'insorgente

si è infatti ricordata di questo suo obbligo soltanto il 2 ottobre 2008, quando

ha spedito il modulo TI 1 all'amministrazione

cantonale.

L'evento che ha colpito l'interessata, anche qualora avesse comportato

una dedizione di tempo presso questo suo familiare, degli impegni burocratici

per conto di quest'ultimo,

delle trasferte impegnative ed altre incombenze, d'avviso di questo Tribunale, non è tuttavia sufficiente per

giustificare la dimenticanza – rispettivamente il ritardo - nell'inoltro del

modulo TI 1 da parte dell'assicurata.

Non va infatti

dimenticato che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto

la risposta ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative

alle generalità dell'interessata e dei suoi familiari, l'assicurata doveva

porre la crocetta sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione

mediante l'allegata busta, che

peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria.

In sostanza, quindi,

per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è

sufficiente l'affrancatura e la consegna ad un ufficio postale.

Si tratta di una

procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza alcuna

da parte di terzi.

Pertanto, pur

considerando i turbamenti, le difficoltà e le gravi apprensioni che lo stato di

salute di un parente ha causato alla ricorrente, non può qui essere omesso di

rilevare che la stessa ha avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al

30.

settembre 2008) nell'ambito della procedura di sanatoria per compilare il

formulario e spedirlo all'Ufficio

assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già indirizzata.

Ne discende, quindi, che

dal 12 giugno 2008 l'insorgente

era comunque in misura ed aveva soprattutto gli strumenti necessari per

esercitare tempestivamente il proprio diritto d'opzione.

Neppure può venire in

aiuto alla ricorrente la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo

stato depressivo influisce sulla capacità di discernimento solo se si tratta di

turbe psichiche costanti, aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe

al rispetto dell'obbligo di

annunciare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 3,

in SVR 2007 EL n. 8 pag. 20).

In effetti, dagli atti

non emerge che il suo stato di salute, seppure verosimilmente compromesso

emotivamente e psicologicamente, era tale da influire sulla sua capacità di

comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.

Nemmeno la sofferenza

patita, i problemi familiari che hanno investito la sua sfera personale ed

affettiva possono dunque giustificare l'invio tardivo, il 2 ottobre 2008, del formulario.

Nella sentenza di

principio emessa il 1° dicembre 2009 (36.2009.16), questo Tribunale non

ha ammesso come motivo giustificativo del mancato invio del modulo TI 1 all'UAM entro il 30 settembre 2008, il fatto

che l'assicurato fosse malato

ed abbia subìto un intervento chirurgico e che sua moglie fosse da tempo malata

di cancro – ciò che purtroppo ne ha comportato poi il decesso -, poiché anche

in quell'evenienza è stato

sottolineato che la compilazione del citato formulario è semplice e veloce e

non richiede particolari conoscenze.

La stessa soluzione è

stata adottata nella sentenza del 14 gennaio 2010 (36.2009.48-50), in cui il

ricorrente è stato profondamente toccato dalla morte del cugino a cui era molto

legato, ciò che ha comportato un ingente coinvolgimento anche di tempo.

Alla luce di quanto

esposto, le spiegazioni fornite dalla ricorrente non possono essere

intese quali caso giustificato e non costituiscono motivo che

possa sanare il mancato invio all'Ufficio assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il

termine supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una

grave malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurata di agire

tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio

un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il

termine previsto per far valere l'opzione in questione.

Non sono di

conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla

giurisprudenza, sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale,

per giustificare il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il

diritto d'opzione per il

sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato

VI del regolamento n. 1408/71.

Questo Tribunale

osserva, poi, che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone

interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non

richiedono passi complessi, deve essere alta.

In questo senso, non è

scusabile neanche la circostanza che l'interessata non sapeva che se non rispettava il termine entro cui

optare l'affiliazione sarebbe avvenuta

d'ufficio ed oltretutto "per

un ritardo di soli due giorni" (doc. 3). Va ribadito che sia la

lettera del 12 giugno 2008 spedita all'interessata, sia le altre comunicazioni adottate dall'UAM per informare i frontalieri su questa

questione, indicavano chiaramente che il termine del 30 settembre 2008 era

definitivo ed improrogabile e che quindi andava rispettato per evitare di

essere affiliati alla cassa malati svizzera.

19.

Da

quanto precede discende che in virtù dell'ALC ed in particolare

del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato

in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate situazioni,

quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI

del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 7, che in concreto non si sono

realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio la ricorrente ad una cassa malati

svizzera.

Non presentando tempestivamente l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto

d'opzione nei tre mesi supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le

conseguenze della sua inadempienza, anche se dovuta ad un (banale) ritardo di 2

giorni, essendo ella in quel periodo concentrata sui suoi problemi familiari

piuttosto che su altri di tipo amministrativo, come il diritto d'opzione.

Pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non

deve ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI 1 con l'opzione per il sistema assicurativo italiano contro le malattie,

spedito all'UAM il 2 ottobre

2008.

Ne discende, così, che

l'esercizio del diritto d'opzione da parte della ricorrente non

è avvenuto entro il termine legale di tre mesi – né dal momento in cui ha

iniziato la sua attività in Svizzera né dall'avvio della procedura di sanatoria

del 2008 - e che quindi tale situazione non può esonerarla dall'obbligo di essere affiliata alla cassa malati svizzera fintanto che

lavora nel nostro Paese.

Neppure le

dichiarazioni di volontà di rimanere affiliata al sistema sanitario italiano

espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerla, poiché esse sono manifestamente

tardive.

20.

La

ricorrente ritiene inoltre che vi sia disparità di trattamento tra i

frontalieri di nazionalità italiana (o di altri Paesi dell'UE) che abitano in

Italia e lavorano in Svizzera, ai quali il termine di tre mesi è applicato

rigorosamente (tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera), ed i

frontalieri di nazionalità svizzera che vivono in Italia e lavorano in

Svizzera, per i quali il termine di tre mesi comincerebbe a decorrere dalla

conoscenza dell'esistenza del diritto d'opzione.

Come visto in un'altra procedura simile alla presente, a

prescindere dalla circostanza che l'UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati

("UAM specifica che i pochissimi frontalieri svizzeri che fossero

risultati, il caso concreto non si è presentato, a conoscenza del diritto

d'opzione in modo qualsiasi, non si sarebbero visti riconoscere il termine di

tre mesi per l'esercizio del diritto ma il termine sarebbe decorso dalla data

di conoscenza"), va evidenziato che si tratta di una categoria di

frontalieri particolari, poiché non conosciuti dall'amministrazione visto che

non sono ufficialmente censiti, non necessitando del permesso per frontaliere

per potere lavorare in Svizzera.

La questione non va

comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stata

affiliata d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale

entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera

(rispettivamente dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché, malgrado

l'ampia procedura di informazione messa in atto dall'UAM, l'interessata non ha

fatto valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia scaduto

il 30 settembre 2008.

Pertanto, con la

concessione di un termine supplementare l'autorità cantonale ha semmai

ripristinato la parità di trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente

- debitamente - i lavoratori residenti all'estero.

Non va poi dimenticato

che comunque non può esservi parità di trattamento nell'illegalità.

Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre

2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il Tribunale federale, nell'ambito

dell'assicurazione malattie, in un caso dove l'insorgente ha chiesto di poter

essere esonerato dall'obbligo assicurativo in Svizzera, invocando un trattamento

diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari

della medesima assicurazione, ha affermato che:

" (…)

Poiché,

per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità

all'ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima

situazione, l'interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di

un'eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i

presupposti per ammettere una parità di trattamento nell'illegalità, in deroga

al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l'esistenza di una prassi

illegale dell'autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda

scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l'esistenza di una prassi contraria

in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag.

206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto,

non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una

prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue

prese di posizione l'intenzione di mantenere una simile prassi.".

Analogamente, nel caso di specie non si

può dedurre l'intenzione di mantenere, in futuro, una prassi discordante su

tale tema.

Pure manifestamente

infondata è la censura relativa alla presunta disparità di trattamento tra i

frontalieri cittadini di Paesi extracomunitari, a cui si applica l'art. 3 OAMal

(cfr. consid. 6 in fine) ed i frontalieri cittadini dei Paesi dell'UE, ai quali

si applica invece l'ALC.

I secondi avrebbero

infatti la facoltà di scegliere liberamente in quale Paese assicurarsi e

potrebbero inoltre revocare in ogni tempo la loro scelta.

Anche questa censura,

già risolta in altre procedure parallele (cfr., fra le ultime, STCA dell'11 gennaio 2010, 36.2009.69 e

36.2009

; STCA del 2 dicembre 2009, 36.2009.26; STCA del 23 novembre 2009,

36.2009

; STCA del 16 novembre 2009, 36.2009.150), va respinta.

Infatti, i cittadini

di Paesi non membri dell'UE o dell'AELS hanno uno statuto giuridico differente.

Proprio per questo motivo non possono beneficiare dei vantaggi dell'ALC, tra i

quali l'accesso al mercato del lavoro svizzero senza alcuna discriminazione in

funzione della nazionalità. Il diritto interno svizzero ha pertanto dovuto

trovare una soluzione per i cittadini di quei Paesi con i quali la Svizzera non

ha concluso alcuna Convenzione in ambito di sicurezza sociale ed ai quali non

si applica l'ALC. Ciò anche per

permettere loro, se impossibilitati ad assicurarsi nel Paese di residenza, di

avere una copertura assicurativa in Svizzera.

21.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

Occorre qui infine

rammentare alla ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i

presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.

È inoltre sua facoltà,

nei termini e nei modi previsti dalla legge, di cambiare l'assicuratore presso cui è stata affiliata d'ufficio dall'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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