36.2009.67
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1 settembre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2009.67
Data decisione, Autorità:
01.09.2009, TCA
Titolo:
Sussidio 2009 respinto, perché il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione supera il limite per persone sole di Fr. 60'000. È applicabile IC 2007, poiché IC 2006 concerne il ricorrente ancora sposato, mentre dal 2007 è separato
LIMITI DI CONCESSIONE
PERSONA SOLA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 29 cpv. 2 let. b LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.67
TB
Lugano
1 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 marzo 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel 1960, nel settembre 2007 si è separato di fatto dalla moglie, madre
di due delle sue tre figlie.
B. Nell'agosto 2008 (doc. 1) l'assicurato ha postulato la concessione
della riduzione del premio LAMal per l'anno 2009, che l'Ufficio
assicurazione malattia, dopo avere accertato il reddito conseguito nel 2008, ha
respinto dapprima con decisione del 31 gennaio 2009, poi con la decisione su
reclamo del 17 marzo 2009 (doc. A1), a motivo che il totale dei suoi redditi
netti supera il limite di Fr. 60'000.- previsto dall'art.
29 cpv. 2 lett. b LCAMal.
C. Con
ricorso del 14 aprile 2009 (doc. I), completato il 21 seguente (doc. III), l'assicurato ha prodotto la notifica di
tassazione IC 2007 appena emessa ed ha osservato che il suo reddito netto non
supera il limite di Fr. 60'000.-.
Pertanto, ha chiesto che gli sia concessa la riduzione del premio di Cassa
malati per il 2009.
D. Nella
risposta dell'8 maggio 2009
(doc. V), l'Ufficio
assicurazione malattia ha ribadito di avere fatto capo all'accertamento autonomo del reddito del
ricorrente siccome la notifica di tassazione applicabile per l'anno 2009, la IC 2006, portava ancora sulla
coppia, mentre dal 2007 l'assicurato
era separato di fatto. Quindi, in virtù dell'art. 31 lett. c RLCAMal, ha accertato un totale dei redditi
superiore al limite di Fr. 60'000.-.
Poi, con il ricorso è stata prodotta la tassazione IC 2007 che concerne il solo
assicurato e l'amministrazione l'ha ritenuta come base di calcolo, essendo
la prima tassazione emessa nelle vesti di persona separata. Tuttavia, anche da
questa notifica di tassazione risulta un totale dei redditi superiore a Fr. 60'000.- (Fr. 68'822.-), ciò che impedisce la concessione del sussidio. Anche il
reddito imponibile di Fr. 41'700.-,
superiore al limite di Fr. 20'000.-
per persone sole, conduce a rifiutare la riduzione del premio per l'anno 2009.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
Dal 1° gennaio 2008 è
in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:
" La
riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di
sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o
se l'importo di sostanza
imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri
sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se
il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i
successivi di fr. 5000.- cadauno.”.
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato
nella stessa occasione ed ora recita così:
" Riservato
l'art. 29 cpv. 2, è dato
diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50
000.
-.".
3.
L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a
partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e
verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla
riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede che è il regolamento a stabilire le modalità
per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per
una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari.".
In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo
fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente
o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza
dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di
emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o
tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla
tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal
1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
4.
Nel
caso in esame, l'insorgente va
considerato quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge separato di fatto senza
figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per
l'anno 2009 vale quindi il
limite di reddito di Fr. 20'000.-
(art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).
Il diritto alla
riduzione del premio LAMal dell'assicurato risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi
superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).
L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce dell'accertamento autonomo dei redditi
conseguiti dal ricorrente nel 2008, poiché la notifica di tassazione IC 2006,
valida, come visto, per l'anno
2009, concerne tanto il ricorrente quanto sua moglie, dalla quale egli è
tuttavia separato di fatto dal settembre 2007. Pertanto, fondandosi sull'art. 31 lett. c RLCAMal l'amministrazione ha accertato il reddito
determinante dell'interessato
percepito nell'anno più
prossimo all'anno per il quale
è chiesto il sussidio statale, quindi nel 2008 (doc. 4).
Alla luce dei dati di
cui l'amministrazione era in possesso al momento della domanda di riduzione del
premio, questo procedere era corretto. Infatti, ritenuto un totale dei redditi
al netto degli oneri sociali accertati per il 2008 di Fr. 74'953.-, veniva superato
il limite di Fr. 60'000.- (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal) e quindi la riduzione
del premio andava a buon diritto respinta.
5.
Con
il ricorso, l'assicurato ha però
prodotto la notifica di tassazione IC 2007 emessa il 17 aprile 2009 (doc. A2)
dal competente Ufficio di tassazione. Questa notifica, relativa al periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2007, concerne soltanto il ricorrente in qualità di
persona separata di fatto dal settembre 2007.
Come ha osservato l'Ufficio assicurazione malattia, a proposito
della possibilità di fare capo ad una tassazione differente da quella stabilita
con decreto legislativo dal Consiglio di Stato, in presenza di situazioni
particolari questo Tribunale si è già pronunciato in senso positivo (STCA del 27 aprile 2009, 36.2009.1, STCA del 24 settembre 2004, 36.2004.68).
Infatti, l'applicazione di una notifica di tassazione
successiva a quella determinante è stata ammessa dal TCA (unicamente) nel caso del cambiamento dello stato civile dell'assicurato, laddove si è applicata la prima
tassazione che l'autorità
fiscale ha emesso che portava sulla nuova situazione personale dell'assicurato.
Nel caso concreto, la
notifica di tassazione applicabile per la riduzione del premio LAMal per il
2006.
è la IC 2006 ed essa si riferisce allo statuto di persona coniugata del
ricorrente. Ora, considerato che dal settembre 2007 egli si è separato di fatto
dalla moglie, per avere un quadro più realistico della situazione economica
dell'assicurato – e di esso
soltanto - è dunque opportuno riferirsi alla prima notifica di tassazione che l'Ufficio di tassazione ha emanato tassandolo
come persona sola e non più coniugata.
La decisione di
tassazione IC 2007 adempie questi presupposti e va quindi ritenuta quale base
per determinare il diritto dell'interessato alla riduzione del premio LAMal per il 2009.
Questa notifica, del
17.
aprile 2009 (doc. A2), ha stabilito che il totale dei redditi al netto degli
oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (art. 29 cpv. 2 lett. b
LCAMal) è di Fr. 68'822.-
(reddito da attività dipendente + reddito da titoli e capitali).
Tale cifra supera il
limite di Fr. 60'000.- che il
legislatore ha introdotto per le persone sole all'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, disposto che prevede che la riduzione
del premio decade se una persona sola raggiunge questo limite.
Stanti così le cose,
non si può fare luogo alla concessione della riduzione del premio al ricorrente
per l'anno 2009.
6.
Il
TCA rileva inoltre che la
critica che il ricorrente ha formulato riguardo al citato limite di Fr. 60'000.- va subito respinta. Egli ha in
effetti confuso le terminologie utilizzate dal legislatore.
Un conto è il totale
dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile, un altro il reddito netto ed un altro ancora il reddito
imponibile.
Proceduralmente, in
primo luogo occorre esaminare se il totale dei redditi al netto degli oneri
sociali registrati nella tassazione applicabile supera i Fr. 60'000.- (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal).
Se così è, come visto,
il sussidio decade.
Se, invece, tutti i
redditi registrati nella tassazione applicabile (per esempio: reddito da
attività dipendente e/o indipendente, valore locativo, reddito da titoli e
capitali ed altri eventuali redditi che, sommati, sono indicati nella
tassazione fiscale alla posta n. 9 "totale dei redditi") sono
inferiori al succitato limite, allora torna applicabile il limite di reddito
regolato dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal.
Questa norma, a cui il
Consiglio di Stato ha rinviato nel Decreto esecutivo del 2008, prevede che le
persone sole hanno diritto al sussidio se il loro reddito determinante
non supera Fr. 20'000.-.
L'art. 30 LCAMal definisce poi il reddito
determinante, spiegando che risulta dalla somma arrotondata al mille franchi
superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato.
In sostanza, quindi, è
vero che il ricorrente nel 2007 aveva un reddito netto inferiore a Fr.
60'000.-, essendo stato
stabilito dall'Ufficio di
tassazione in Fr. 39'721.-
(posta n. 23 della notifica).
Tuttavia, questo
reddito netto non è lo stesso reddito netto di cui al predetto art. 29
cpv. 2 lett. b LCAMal. In quest'ultimo caso, infatti, si parla di totale dei redditi al netto
degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile, quindi della cifra
di Fr. 68'822.- indicata alla posta
n. 9 della IC 2007.
Diverso ancora è il reddito
imponibile di cui alla posta n. 25, che corrisponde al reddito netto della
posta n. 23 arrotondato al cento franchi inferiore.
7.
Visto
quanto precede, l'Ufficio
assicurazione malattia ha agito correttamente rifiutando all'assicurato la riduzione del premio LAMal
per il 2009, a motivo che è stato superato il limite di reddito di Fr. 60'000.- per le persone sole previsto dall'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal.
Il ricorso deve dunque essere respinto
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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