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Decisione

36.2009.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel 1960, nel settembre 2007 si è separato di fatto dalla moglie, madre

di due delle sue tre figlie.

B. Nell'agosto 2008 (doc. 1) l'assicurato ha postulato la concessione

della riduzione del premio LAMal per l'anno 2009, che l'Ufficio

assicurazione malattia, dopo avere accertato il reddito conseguito nel 2008, ha

respinto dapprima con decisione del 31 gennaio 2009, poi con la decisione su

reclamo del 17 marzo 2009 (doc. A1), a motivo che il totale dei suoi redditi

netti supera il limite di Fr. 60'000.- previsto dall'art.

29 cpv. 2 lett. b LCAMal.

C. Con

ricorso del 14 aprile 2009 (doc. I), completato il 21 seguente (doc. III), l'assicurato ha prodotto la notifica di

tassazione IC 2007 appena emessa ed ha osservato che il suo reddito netto non

supera il limite di Fr. 60'000.-.

Pertanto, ha chiesto che gli sia concessa la riduzione del premio di Cassa

malati per il 2009.

D. Nella

risposta dell'8 maggio 2009

(doc. V), l'Ufficio

assicurazione malattia ha ribadito di avere fatto capo all'accertamento autonomo del reddito del

ricorrente siccome la notifica di tassazione applicabile per l'anno 2009, la IC 2006, portava ancora sulla

coppia, mentre dal 2007 l'assicurato

era separato di fatto. Quindi, in virtù dell'art. 31 lett. c RLCAMal, ha accertato un totale dei redditi

superiore al limite di Fr. 60'000.-.

Poi, con il ricorso è stata prodotta la tassazione IC 2007 che concerne il solo

assicurato e l'amministrazione l'ha ritenuta come base di calcolo, essendo

la prima tassazione emessa nelle vesti di persona separata. Tuttavia, anche da

questa notifica di tassazione risulta un totale dei redditi superiore a Fr. 60'000.- (Fr. 68'822.-), ciò che impedisce la concessione del sussidio. Anche il

reddito imponibile di Fr. 41'700.-,

superiore al limite di Fr. 20'000.-

per persone sole, conduce a rifiutare la riduzione del premio per l'anno 2009.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di

prova (doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere

salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell'assicurato in caso

di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009,

il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di

calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato

il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde

alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre

tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,

così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal.

Dal 1° gennaio 2008 è

in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:

" La

riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l'importo di

sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o

se l'importo di sostanza

imponibile supera fr. 400’000.-;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri

sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se

il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione

applicabile supera fr. 80’000.-;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i

successivi di fr. 5000.- cadauno.”.

Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato

nella stessa occasione ed ora recita così:

" Riservato

l'art. 29 cpv. 2, è dato

diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50

000.

-.".

3.

L'amministrazione fa quindi di principio capo

ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia

quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve

scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il

reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a

partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e

verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla

riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede che è il regolamento a stabilire le modalità

per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per

una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle

persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in

altri casi particolari.".

In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va

accertato autonomamente dall'Istituto

delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso

del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o

di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di

tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono

esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi

registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo

fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono

di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione

relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di

pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione

dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente

o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al

medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza

dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di

emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o

tassate alla fonte.".

o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla

tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei

parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal

1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

4.

Nel

caso in esame, l'insorgente va

considerato quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge separato di fatto senza

figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per

l'anno 2009 vale quindi il

limite di reddito di Fr. 20'000.-

(art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).

Il diritto alla

riduzione del premio LAMal dell'assicurato risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi

superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce dell'accertamento autonomo dei redditi

conseguiti dal ricorrente nel 2008, poiché la notifica di tassazione IC 2006,

valida, come visto, per l'anno

2009, concerne tanto il ricorrente quanto sua moglie, dalla quale egli è

tuttavia separato di fatto dal settembre 2007. Pertanto, fondandosi sull'art. 31 lett. c RLCAMal l'amministrazione ha accertato il reddito

determinante dell'interessato

percepito nell'anno più

prossimo all'anno per il quale

è chiesto il sussidio statale, quindi nel 2008 (doc. 4).

Alla luce dei dati di

cui l'amministrazione era in possesso al momento della domanda di riduzione del

premio, questo procedere era corretto. Infatti, ritenuto un totale dei redditi

al netto degli oneri sociali accertati per il 2008 di Fr. 74'953.-, veniva superato

il limite di Fr. 60'000.- (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal) e quindi la riduzione

del premio andava a buon diritto respinta.

5.

Con

il ricorso, l'assicurato ha però

prodotto la notifica di tassazione IC 2007 emessa il 17 aprile 2009 (doc. A2)

dal competente Ufficio di tassazione. Questa notifica, relativa al periodo dal

1° gennaio al 31 dicembre 2007, concerne soltanto il ricorrente in qualità di

persona separata di fatto dal settembre 2007.

Come ha osservato l'Ufficio assicurazione malattia, a proposito

della possibilità di fare capo ad una tassazione differente da quella stabilita

con decreto legislativo dal Consiglio di Stato, in presenza di situazioni

particolari questo Tribunale si è già pronunciato in senso positivo (STCA del 27 aprile 2009, 36.2009.1, STCA del 24 settembre 2004, 36.2004.68).

Infatti, l'applicazione di una notifica di tassazione

successiva a quella determinante è stata ammessa dal TCA (unicamente) nel caso del cambiamento dello stato civile dell'assicurato, laddove si è applicata la prima

tassazione che l'autorità

fiscale ha emesso che portava sulla nuova situazione personale dell'assicurato.

Nel caso concreto, la

notifica di tassazione applicabile per la riduzione del premio LAMal per il

2006.

è la IC 2006 ed essa si riferisce allo statuto di persona coniugata del

ricorrente. Ora, considerato che dal settembre 2007 egli si è separato di fatto

dalla moglie, per avere un quadro più realistico della situazione economica

dell'assicurato – e di esso

soltanto - è dunque opportuno riferirsi alla prima notifica di tassazione che l'Ufficio di tassazione ha emanato tassandolo

come persona sola e non più coniugata.

La decisione di

tassazione IC 2007 adempie questi presupposti e va quindi ritenuta quale base

per determinare il diritto dell'interessato alla riduzione del premio LAMal per il 2009.

Questa notifica, del

17.

aprile 2009 (doc. A2), ha stabilito che il totale dei redditi al netto degli

oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (art. 29 cpv. 2 lett. b

LCAMal) è di Fr. 68'822.-

(reddito da attività dipendente + reddito da titoli e capitali).

Tale cifra supera il

limite di Fr. 60'000.- che il

legislatore ha introdotto per le persone sole all'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, disposto che prevede che la riduzione

del premio decade se una persona sola raggiunge questo limite.

Stanti così le cose,

non si può fare luogo alla concessione della riduzione del premio al ricorrente

per l'anno 2009.

6.

Il

TCA rileva inoltre che la

critica che il ricorrente ha formulato riguardo al citato limite di Fr. 60'000.- va subito respinta. Egli ha in

effetti confuso le terminologie utilizzate dal legislatore.

Un conto è il totale

dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione

applicabile, un altro il reddito netto ed un altro ancora il reddito

imponibile.

Proceduralmente, in

primo luogo occorre esaminare se il totale dei redditi al netto degli oneri

sociali registrati nella tassazione applicabile supera i Fr. 60'000.- (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal).

Se così è, come visto,

il sussidio decade.

Se, invece, tutti i

redditi registrati nella tassazione applicabile (per esempio: reddito da

attività dipendente e/o indipendente, valore locativo, reddito da titoli e

capitali ed altri eventuali redditi che, sommati, sono indicati nella

tassazione fiscale alla posta n. 9 "totale dei redditi") sono

inferiori al succitato limite, allora torna applicabile il limite di reddito

regolato dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal.

Questa norma, a cui il

Consiglio di Stato ha rinviato nel Decreto esecutivo del 2008, prevede che le

persone sole hanno diritto al sussidio se il loro reddito determinante

non supera Fr. 20'000.-.

L'art. 30 LCAMal definisce poi il reddito

determinante, spiegando che risulta dalla somma arrotondata al mille franchi

superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito

dal Consiglio di Stato.

In sostanza, quindi, è

vero che il ricorrente nel 2007 aveva un reddito netto inferiore a Fr.

60'000.-, essendo stato

stabilito dall'Ufficio di

tassazione in Fr. 39'721.-

(posta n. 23 della notifica).

Tuttavia, questo

reddito netto non è lo stesso reddito netto di cui al predetto art. 29

cpv. 2 lett. b LCAMal. In quest'ultimo caso, infatti, si parla di totale dei redditi al netto

degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile, quindi della cifra

di Fr. 68'822.- indicata alla posta

n. 9 della IC 2007.

Diverso ancora è il reddito

imponibile di cui alla posta n. 25, che corrisponde al reddito netto della

posta n. 23 arrotondato al cento franchi inferiore.

7.

Visto

quanto precede, l'Ufficio

assicurazione malattia ha agito correttamente rifiutando all'assicurato la riduzione del premio LAMal

per il 2009, a motivo che è stato superato il limite di reddito di Fr. 60'000.- per le persone sole previsto dall'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal.

Il ricorso deve dunque essere respinto

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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