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Decisione

36.2009.68

Richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria respinta in quanto il reddito determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l'aiuto statale. Conferma del

25 maggio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo

– accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo

conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente

a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è

pronunciata anche in relazione ad

analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e

Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."

Nel nostro diritto cantonale

il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto

della promozione dell’accesso

alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento

del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il

valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di

Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno

2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la

concessione di ammortamenti

accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la

sentenza cantonale citata:

il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il

60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire

applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di

stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni

stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai

seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato

imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente

tassato;

per le nuove abitazioni

monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di

regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore

risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza

tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che

si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è

determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti

pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota

per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti

al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.

Nei comuni con revisione

generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di

stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26

settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11

novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di

procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono

circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente

insostenibile la stima ufficiale.

Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i

Considerandi

metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello

previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali

cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid.

3.

)."

La Corte Cantonale ha,

in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare

15/2005 della Divisione delle

contribuzioni, secondo cui il

valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in

precedenza.

Il valore locativo del

proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte sul reddito come

descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere considerato nell'ambito

dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui rinvia l'art. 71 RLCAMal

è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il "reddito netto della

sostanza" che, per gli immobili, è costituito dalle pigioni o dagli

affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta personalmente

dall'assicurato, del valore locativo.

Come indicato quindi

nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente

commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare

anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque

criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle

pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA

nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc.

36.2007

).”

Ne

segue che a giusta ragione l’UAM ha preso in considerazione anche il valore

locativo.

Dall’importo

complessivo di fr. 45'351 vanno dedotti gli interessi passivi (fr. 9'239.75,

cfr. allegati al doc. 1 e doc. 5), per un reddito imponibile di fr. 36'111.25.

L’insorgente

chiede anche di dedurre la quota esente per beneficiari di rendite AVS, nonché

tutte le altre spese a suo carico.

Come

rileva l’UAM in sede di osservazioni, secondo costante giurisprudenza di questo

Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative

agli alimenti ed agli interessi passivi, altre deduzioni non possono essere

considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle di conversione applicate in

concreto ed elaborate dall’IAS in collaborazione con l’Amministrazione delle

contribuzioni, sono allestite al fine di corrispondere in maniera più conforme

possibile ad una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti

le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito

lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo

essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono

applicate (cfr. sentenza del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche

sentenza del 26 gennaio 2004, 36.2003.99).

Ne

segue che il reddito imponibile ammonta a fr. 37'000 (importo arrotondato al 1’000

franchi superiore), importo che supera ampiamente il limite di fr. 32'000

previsto dal Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008 per permettere alle famiglie

di ottenere l’aiuto statale.

Va

infine abbondanzialmente evidenziato che all’importo calcolato dall’UAM, come

rilevato dalla stessa amministrazione, andrebbe ancora aggiunto il possibile

reddito aziendale della moglie, conseguito con la sua attività indipendente.

Ciò che aumenterebbe ancora il reddito determinante.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il calcolo effettuato dall’UAM è corretto.

Il

ricorso deve pertanto essere respinto, senza carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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